CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
C. 1762 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2008.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, informa innanzitutto che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.03.
Avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato), alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento

Pag. 58

ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Rubinato 0.1.01, il quale prevede la cessione agli IACP degli immobili di prima abitazione sottoposti a procedura esecutiva, ai fini della loro locazione ai mutuatari;
Palomba 1.5, il quale reca una serie di modifiche al codice civile in materia di disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari;
Messina 1.6 e Cambursano 1.7, i quali recano una delega legislativa al Governo per la disciplina delle modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
Borghesi 1.9, recante modifiche al Testo unico bancario e al Testo unico della finanza relativamente alle deliberazioni assembleari per il reintegro di esponenti aziendali sospesi temporaneamente;
Messina 1.12, il quale vincola le operazioni di ricapitalizzazione previste dal decreto all'invarianza dei costi bancari e alle commissioni su carte di credito e bancomat;
Pagano 1.38, in materia di partecipazione dei soci sovventori alle banche di credito cooperativo;
Ceccuzzi 1.41, recante modifiche al regime di detraibilità degli oneri per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa; in merito a tale emendamento rileva inoltre come la parte consequenziale, recante la copertura finanziaria degli oneri da esso recati, non sia riferibile al testo del decreto-legge;
Ceccuzzi 1.42, recante una modifica al Testo unico bancario relativa all'organizzazione delle forme di commercializzazione degli intermediari finanziari e dei mediatori del credito;
Ceccuzzi 1.43, recante una modifica al Testo unico bancario in materia di recesso del consumatore dai contratti di credito al consumo;
Ceccuzzi 1.44, recante modifiche alla disciplina in materia di surrogazione e di relative sanzioni, nel caso di portabilità del mutuo regolata dal decreto-legge n. 7 del 2007;
Milo 1.62, il quale prevede il riconoscimento di una detrazione fiscale in favore di talune categorie di soggetti per gli oneri di ammortamento di mutui e fidi bancari;
Milo 1.63, il quale prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dalle cessioni delle azioni acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, siano destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate;
Occhiuto 1.01, il quale disciplina l'istituzione di conti di finanziamento agevolato per la restituzione di prestiti personali;
Occhiuto 1.02, il quale interviene sul meccanismo di definizione del tasso interbancario;
Cambursano 2.2, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a favorire l'erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese;
Cambursano 2.01, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti di pubblica utilità;
Leo 3.1, Fluvi 3.2, Pugliese 3.3, Cambursano 3.4, e Pugliese 3.5, i quali intervengono sulla disciplina relativa al Fondo di garanzia per l'assicurazione dei crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese, nonché in materia di Fondo per la finanza d'impresa;
Ceccuzzi 3.6, il quale reca modifiche al codice civile in materia di sottoscrizione autenticata di scritture private;
Ceccuzzi 3.7, il quale interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei mutui immobiliari;

Pag. 59

Ceccuzzi 3.8, recante una modifica al Testo unico bancario in materia di svolgimento di attività di credito al consumo;
Ceccuzzi 3.9, recante una modifica al Testo unico bancario in materia di sanzioni penali per l'utilizzo di documentazione contraffatta nell'attività di credito al consumo;
Rubinato 3.10, il quale prevede la concessione di un termine per il rimborso residuo dei mutui in favore di imprenditori ai quali le banche abbiano revocato il mutuo stesso a seguito di interruzione nel pagamento delle rate;
Fluvi 3.02, il quale istituisce un Fondo temporaneo di garanzia interbancario per la prestazione di garanzia alle banche nell'ambito dell'erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine in favore del sistema produttivo nazionale;
Lulli 3.03, il quale istituisce un Fondo di garanzia mutualistico bancario, alimentato con contributi volontari delle banche, finalizzato alla prestazione di garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine;
Strizzolo 3.04, il quale estende le disposizioni del decreto-legge n. 7 del 2007 in materia di estinzione anticipata dei mutui, portabilità, divieto di addebito di spese ed estinzione dell'ipoteca relativa a mutui immobiliari, anche alle operazioni di cancellazione delle medesime ipoteche su beni immobili ubicati nei territori dove vige il sistema catastale tavolare;
Pagano 4.2, il quale modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di spese per la portabilità del mutuo e di conseguenze per la violazione dei relativi obblighi;
Pagano 4.3, il quale modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di disciplina dell'annotamento di surrogazione, nelle ipotesi di portabilità del mutuo;
Boccia 4.01, il quale introduce un limite massimo al tasso d'interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della prima casa;
Pagano 4.02, recante disposizioni in materia di obblighi gravanti sulle banche nel caso di trasferimento di conti correnti;
Fluvi 4.04 e Ceccuzzi 4.05 i quali intervengono sulla disciplina degli studi di settore per tener conto delle conseguenze della crisi in atto su specifici settori economici;
D'Antoni 4.06, il quale sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge n. 97 dl 2008, in materia di fruizione del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate;
Fluvi 4.07, il quale autorizza il Ministro del lavoro a concedere forme di sostegno straordinario al reddito di lavoratori coinvolti da fenomeni di crisi aziendale;
Ceccuzzi 4.08, il quale istituisce il Fondo per il credito ai giovani, finalizzato al rilascio di garanzie nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari;
Fluvi 4.09, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un fondo per il finanziamento di investimenti infrastrutturali da parte dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche;
Losacco 4.010, il quale reca modifiche al Testo unico bancario, in materia di organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari, di svolgimento dell'attività di credito al consumo, di relative sanzioni e di recesso dai contratti di credito al consumo;
Losacco 4.011, il quale interviene sulla disciplina in materia di svolgimento di attività di mediazione creditizia, dettando, tra l'altro, la normativa in materia civile e penale;
Losacco 4.012, il quale modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di annotamento di surrogazione, nel caso di portabilità di mutui immobiliari;

Pag. 60

Losacco 4.013, il quale modifica il codice civile relativamente alla sottoscrizione autenticata di scritture private;
Pagano 4.014, il quale apporta modifiche al Testo unico della finanza relativamente ai limiti al cumulo di incarichi societari da parte di soggetti titolari di incarichi di amministrazione e controllo;
Pagano 4.015, il quale prevede l'avvio di programmi scolastici di educazione finanziaria;
Pagano 4.016, recante modifiche al Testo unico bancario in materia di disciplina del credito al consumo;
Pagano 4.017, il quale istituisce, presso il Ministero dell'economia, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento;
Vitali 5.01 e Comaroli 5.02, 5.04 e 5.05, i quali recano modifiche alla legge n. 108 del 1996, relativamente alla disciplina dell'attività di mediazione creditizia e la costituzione del relativo albo professionale;
Comaroli 5.03, recante modifiche al Testo unico bancario in materia di organizzazione delle forme di commercializzazione da parte degli intermediari finanziari;
Comaroli 5.06, il quale reca modifiche al Testo unico bancario in materia di recesso dai contratti di credito al consumo;
Borghesi 5.07 e 5.08, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 311 del 2004, relativa al Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura;
Messina 5.09, il quale introduce una disciplina per la certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni;
Borghesi 5.010, il quale modifica gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di portabilità dei mutui immobiliari;
Messina 5.011, il quale innalza il limite massimo per la compensazione automatica dei crediti d'imposta;
Borghesi 5.012, Messina 5.013 e 5.014, Barbato 5.015, e Messina 5.016, i quali recano modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detraibilità degli interessi passivi per i mutui immobiliari;
Di Pietro 5.017, il quale modifica il codice del consumo, introducendo un'articolata disciplina relativa all'azione collettiva risarcitoria;
Borghesi 5.018, il quale sopprime l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di entrata in vigore della disciplina relativa all'azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 2, commi 446 e 447, della legge n. 244 del 2007;
Borghesi 5.019, il quale modifica il Testo unico bancario, estendendo l'operatività dei sistemi di garanzia dei depositanti anche ai crediti relativi alle obbligazioni indicate nella lista «Patti chiari»;
Cambursano 5.020, il quale prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari effettuate nei confronti dei mutuatari che non abbiano pagato le rate del mutuo immobiliare e che abbiano un reddito inferiore a 50 mila euro;
Montagnoli 5.021, il quale destina l'1 per cento dell'utile netto delle banche ad alimentare il Fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005;
Ceccuzzi 5.022, il quale integra la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
Montagnoli 5.023, il quale stabilisce che i versamenti effettuati a qualunque titolo in favore degli agenti assicurativi, non possano essere effettuati in denaro contante.

Deve altresì considerarsi inammissibile l'emendamento Barbato 1.48, in quanto incide sull'autonomia regolamentare delle

Pag. 61

Camere relativamente alle modalità di esame, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, dei decreti di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge.
Avverte infine che l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.04 è stato sottoscritto anche dal deputato Sanga.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara esterrefatto dal numero di proposte emendative dichiarate inammissibili; pur rispettando pienamente il ruolo affidato dal Regolamento alla Presidenza della Commissione in questo campo, ricorda come in recenti occasioni, ad esempio nel corso dell'esame del decreto-legge n. 149 del 2008, in materia di giochi, si erano adottati criteri di ammissibilità molto più laschi. Invita quindi il Presidente a riconsiderare i giudizi di ammissibilità testé dichiarati, considerando come molte delle proposte emendative giudicate inammissibili attengono certamente alla materia affrontata dai decreti-legge.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, sottolinea come la Presidenza, nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative si sia, come sempre, attenuta scrupolosamente alle norme regolamentari ed alla prassi applicativa invalsa in materia. Invita, peraltro, i gruppi che intendessero chiedere il riesame di tali giudizi su talune proposte emendative a segnalarle alla Presidenza.
Si riserva quindi di presentare, in qualità di relatore, un ulteriore emendamento, relativo alla disciplina dei cosiddetti conti dormienti, il quale interviene sul funzionamento del Fondo alimentato dai predetti conti per il ristoro dei risparmiatori vittime di frodi finanziare. Pur essendo consapevole del fatto che tale proposta emendativa presenti un contenuto parzialmente integrativo del decreto-legge, ritiene che su di esso possa registrarsi il sostanziale consenso di tutti i gruppi ad esaminarlo, in considerazione del fatto che esso intende rafforzare uno degli strumenti di garanzia dei risparmiatori contemplati dall'ordinamento vigente.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come l'emendamento preannunciato dal relatore risulti assimilabile ad alcune proposte emendative dichiarate inammissibili.
Chiede quindi al Governo di chiarire i suoi orientamenti circa l'eventualità di intervenire sulle problematiche del settore bancario con un ulteriore provvedimento d'urgenza, che potrebbe quindi superare i decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008, ritenendo che tale elemento rivesta un rilievo essenziale ai fini dell'atteggiamento che il suo gruppo assumerà sul provvedimento in esame.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come i decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 siano stati adottati dal Governo in un momento di particolare emergenza, per tranquillizzare i mercati, garantendoli rispetto ai rischi di fallimenti bancari. Alla luce delle successive evoluzioni occorrerà specificare, con un intervento legislativo ulteriore rispetto ai provvedimenti in esame, che sarà probabilmente presentato dopo la riunione del G 20 di Washington, le modalità attraverso le quali si realizzerà tale intervento statale nel settore bancario. In tale seconda fase il Governo adotterà inoltre misure di rilancio dell'economia, sulla falsariga delle iniziative assunte da altri Paesi europei, nel quadro delle compatibilità finanziarie determinate dalle condizioni del debito pubblico italiano. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.39 e sull'emendamento Messina 1.40, che sarebbe sostanzialmente assorbito dal precedente. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, ritenendo, peraltro, che gli emendamenti Messina 1.15, Borghesi 1.16 e 1.17, Occhiuto 1.18, Fluvi 1.23, 1.30, 1.31 e 1.35, e Zeller 1.45, possano essere opportunamente trasformati in ordini del giorno, che crede potrebbero essere accolti favorevolmente dal Governo.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al comma 1, il riferimento agli articoli 70 e

Pag. 62

seguenti del Testo Unico bancario, con quello al Titolo IV del medesimo Testo Unico.
Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3, ritenendo, peraltro, che l'articolo aggiuntivo Causi 3.01, possa essere opportunamente trasformato in ordine del giorno, che crede potrebbe essere accolto favorevolmente dal Governo.
Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4.
Invita al ritiro dell'emendamento Barbato 5.1 e Fluvi 5.5, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5; ritiene, peraltro, che l'emendamento Bragantini 5.4, possa essere opportunamente trasformato in ordine del giorno, che crede potrebbe essere accolto favorevolmente dal Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quelli del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.

Ignazio MESSINA (IdV) rileva come i pareri espressi sulle proposte emendative confermino come il Governo non si stia concretamente occupando della crisi che attanaglia l'economia nazionale e lo stesso mercato finanziario, ma si accontenti di predisporre provvedimenti di sapore esclusivamente propagandistico, nonché di annunciare ulteriori interventi, il cui contenuto non è peraltro ancora noto.
Prende atto con rammarico di tale grave situazione, che testimonia dell'estrema debolezza dell'Esecutivo nei confronti del settore creditizio italiano e dell'incapacità di cogliere l'occasione rappresentata dai provvedimenti in esame per adottare misure incisive, anche con il contributo costruttivo dei gruppi di opposizione.
In tale contesto ritiene come il titolo del decreto-legge in esame non corrisponda al reale contenuto del provvedimento, il quale non è in alcun modo in grado di garantire la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.

Marco CAUSI (PD) comprende il meccanismo che sta orientando l'azione del Governo, il quale si trova evidentemente di fronte all'esigenza di correggere le norme contenute nei decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 alla luce di quanto convenuto in sede internazionale e delle verifiche svolte sul tema da parte delle autorità di vigilanza. Ritiene, peraltro, che le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione possono aiutare il Governo in quest'opera di revisione dei provvedimenti, essendo esclusivamente finalizzate a fornire un contributo costruttivo in questo senso.
In questo contesto ritiene peraltro necessario chiarire se l'Esecutivo intenda adottare un ulteriore decreto-legge in materia bancaria, nel quale potrebbero confluire alcuni emendamenti non accettati in questa sede, evidenziando comunque come tale convulso succedersi di interventi legislativi impedisca al Parlamento di svolgere pienamente il proprio ruolo.
Auspica quindi che il Governo possa tenere conto in quella sede dei contributi forniti dalle opposizioni, ribadendo l'intenzione del proprio gruppo di compiere appieno il proprio dovere per affrontare in termini efficaci tali delicate problematiche.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in merito alle considerazioni espresse nel corso della seduta, sottolinea come i decreti-legge nn. 155 e 157 non abbiano natura propagandistica, ma abbiano invece svolto la funzione, essenziale, di rasserenare il clima dei mercati finanziari in una fase molto pericolosa. Tali provvedimenti, che hanno del resto raccolto l'unanime consenso di tutte le forze politiche, hanno infatti consentito di fugare ogni timore circa le garanzie in favore dei risparmiatori titolari di depositi bancari, di escludere la possibilità di fallimenti bancari e di migliorare la disponibilità di liquidità sul mercato interbancario.

Pag. 63

In seguito la situazione dei mercati finanziari si è evoluta a livello mondiale, anche alla luce degli interventi di nazionalizzazione di alcune banche estere, i quali hanno oggettivamente posto in una condizione di maggiore solidità intermediari bancari che prima versavano in una condizione di grave squilibrio, laddove invece le banche italiane non si sono mai trovate in una tale situazione di debolezza.
Condivide quindi il fatto che la crisi finanziaria stia determinando notevoli ripercussioni sull'economia reale, le quali certamente necessitano di essere affrontate con misure che il Governo intende realizzare attraverso strumenti legislativi che saranno adottati in un momento successivo, al fine di giungere su questa tematica ad una posizione condivisa in sede europea ed internazionale. In tale contesto rileva come i tempi delle decisioni che saranno concordate in ambito sovranazionale possano non conciliarsi con i tempi di esame del Parlamento, il quale dovrà dunque misurarsi con una condizione oggettivamente eccezionale anche sul piano delle modalità di discussione.
Esprime peraltro la piena disponibilità del Governo a valutare con attenzione i suggerimenti contenuti nelle proposte emendative presentate, nonché ad accogliere eventuali ordini del giorno che fossero presentati in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, formula il proprio emendamento 4.4 (vedi allegato), per il quale il termine di presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 19 di oggi. A tale riguardo, ribadendo le considerazioni in merito già espresse in precedenza, sottolinea come l'emendamento risulti pienamente in linea con l'orientamento di fondo del decreto-legge in esame, nella misura in cui esso consente di allineare la normativa italiana in materia di tutela dei risparmiatori nell'ambito dell'operatività dei mercati finanziari agli orientamenti assunti in modo concertato a livello europeo ed internazionale.
Considerato l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.15.