CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 51

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 novembre 2008.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-A Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti - Nulla osta).

Pag. 52

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rende noto che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52 e 1-bis.50 della Commissione al disegno di legge 1813-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2008, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Con riferimento all'emendamento 1.52, segnala che la proposta emendativa fa venir meno l'abrogazione, disposta dalla disposizione «taglia-leggi» del decreto-legge n. 112 del 2008, degli articoli da 125 a 134 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto n. 1165 del 1938. Rileva che il venir meno dell'abrogazione, che non è ancora efficace, essendo rinviata al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 112, determina in particolare la permanente vigenza dell'articolo 129 del regio decreto n. 1165 del 1938, che ha istituito la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nonché dell'articolo 130 del medesimo provvedimento, che dà facoltà all'amministrazione di corrispondere indennità e competenze ai componenti della Commissione di vigilanza nonché al personale addetto alla segreteria. In proposito, segnala che, pur non essendo stati ascritti a suo tempo effetti di risparmio alla disposizione «taglia leggi», la proposta emendativa appare suscettibile di determinare la permanenza di oneri che, a legislazione vigente, sono destinati a venir meno a decorrere dal 26 dicembre 2008. Al riguardo, anche in considerazione della particolarità della fattispecie, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva che i restanti emendamenti non appaiono presentare invece profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che le disposizioni delle quali si esclude l'abrogazione si riferiscono alla vigilanza sulla costruzione e sulla manutenzione dei fabbricati di cooperative che usufruiscono di contributi erariali e non determinano oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52 e 1-bis.50.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, approvato dal Senato, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala in primo luogo che l'articolo 2 del decreto, integrando l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, autorizza l'impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un contingente di militari delle Forze armate nelle aree ove risulti necessario garantire un più efficace controllo del territorio in presenza di fenomeni di emergenza criminale, precisando che la dotazione del contingente non può essere superiore a 500 unità di personale. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello

Pag. 53

Stato, in quanto la spesa derivante dall'impiego delle 500 unità di militari è coperta mediante i risparmi derivanti da una durata inferiore, rispetto a quanto inizialmente previsto, del periodo di utilizzo dei 3.000 militari di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92. Infatti, mentre la copertura a suo tempo apprestata si riferiva, per il primo anno, ad un periodo di 6 mesi (luglio-dicembre 2008), l'impiego effettivo del contingente è iniziato dal mese di agosto, determinando quindi la necessità di coprire un arco temporale di soli 5 mesi. Al fine di determinare le minori spese utilizzate a compensazione dell'onere recato dalla disposizione, pari a 2,6 milioni di euro nel 2008, la relazione tecnica indica i risparmi derivanti dal ridotto impegno temporale (5 mesi anziché 6) del primo contingente di 3.000 militari nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, quantificando il costo per l'espletamento del servizio di cui al citato articolo 7-bis, per 5 mesi, in circa 28,1 milioni di euro complessivi, di cui 26 milioni circa per spese di personale e di funzionamento e 2,1 milioni circa per vitto e alloggio in località sprovviste di strutture militari. Pertanto, i risparmi sono quantificabili in 3 milioni di euro circa. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il risparmio eccedente rispetto alle somme necessarie per il finanziamento della missione in esame, corrispondente a circa 0,4 milioni di euro, sarà destinato a coprire eventuali maggiori oneri di spese per personale e funzionamento. Al riguardo, rileva che l'operazione «Domino», disposta ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, è tuttora in corso e viene finanziata sulla base dell'autorizzazione di spesa prevista dal predetto articolo. Poiché la norma in esame, pur introducendo una finalizzazione aggiuntiva a valere sulle medesime risorse, non prevede una riduzione della relativa autorizzazione, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità dei risparmi derivanti, come asserito dalla relazione tecnica, dal ridotto impegno temporale del primo contingente. Tale conferma appare necessaria dal momento che la novella in esame non modifica espressamente la durata semestrale della missione, potendo quindi dare luogo ad un disallineamento tra l'originaria autorizzazione di spesa e la relativa copertura alla luce della ulteriore finalizzazione.
Segnala, inoltre, che l'articolo 2-bis dispone, in via straordinaria, l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per un importo pari a 30 milioni, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'interno possa, con proprio decreto, destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso una quota del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, in relazione ai premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto. Al riguardo, premesso che le elargizioni in favore delle vittime della mafia e dell'usura sono disposte nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi Fondi, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il trasferimento di risorse in esame sia previsto in relazione a pagamenti non effettuati a causa dell'incapienza del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. In tale ipotesi le disposizioni di cui al presente articolo 2-bis, pur se prive di effetti in termini di saldo netto da finanziare, sono a suo avviso suscettibili di determinare un'accelerazione della spesa, con un possibile peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rileva, in primo luogo, che la disposizione non indica esplicitamente né la decorrenza, né la durata prevista del rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Al fine, quindi, di verificare l'idoneità della copertura finanziaria ritiene necessario che il Governo chiarisca se il rifinanziamento sia previsto per una sola annualità, come

Pag. 54

lascerebbe presupporre il riferimento, contenuto nella disposizione in commento, ad un incremento «in via straordinaria». In secondo luogo, chiarito il carattere annuale della disposizione, rileva che la norma di copertura appare idonea solo se riferita all'anno 2008, in quanto solo in questo caso il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle disponibilità residue iscritte in bilancio non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 2-bis, ritiene che, sotto il profilo formale, il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, debba intendersi riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2. Infatti, è la lettera a) del comma 1 che individua, tra le risorse che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990.
Per quanto attiene all'articolo 3-bis, che reca la nuova disciplina delle indennità da erogare ai giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari per le loro attività di supplenza dei giudici ordinari nelle udienze civili, ritiene opportuno che il Governo confermi che le modalità applicative previste siano compatibili con il rispetto della clausola di invarianza, con particolare riferimento alle indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dispone che dall'attuazione dell'articolo 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva, sotto il profilo formale, che la clausola di invarianza, non riproduce l'espressione di norma impiegata, utilizzando l'espressione «non derivano», anziché «non devono derivare». Tuttavia, il ricorso all'indicativo presente appare conforme alle regole e raccomandazioni sulla formulazione dei testi legislativi previste dalla circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma che agli oneri derivanti dall'articolo 2 si fa fronte esclusivamente attraverso l'utilizzo dei risparmi realizzati attraverso la minor durata dell'utilizzo del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. Per quanto attiene all'articolo 2-bis, precisa che il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso si riferisce esclusivamente all'esercizio finanziario 2008 e non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Conferma, infine, che il riferimento al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1999, contenuto nel comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto, deve intendersi riferito alla lettera a) del citato comma 1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede a valere sui risparmi effettivamente conseguiti dal ridotto

Pag. 55

impegno temporale del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008;
il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2-bis, comma 1, si riferisce all'esercizio finanziario 2008 e l'utilizzo a fini di copertura delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis si intende riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2».

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, rileva che le norme prevedono la istituzione della «Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia», da commemorare annualmente il giorno 21 del mese di marzo. Rileva che alla ricorrenza non si applicano gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 1), che si prevede la possibilità di organizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori (articolo 2, comma 1) e che si prevede, infine, che le regioni, le province e i comuni promuovano iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e in particolare, con le scuole (articolo 2, comma 2). Rende noto che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e al riguardo ricorda che, in casi analoghi, si è proceduto, anche con la formulazione di una specifica condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, a trasformare l'obbligo per le amministrazioni di promuovere iniziative in una facoltà. Segnala, infine, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di modificare la clausola di invarianza di cui al comma 1, riferendola anche a quanto previsto dal comma 2 in analogia con quanto previsto dai provvedimenti di analogo contenuto, relativi all'istituzione di giornate di sensibilizzazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nel condividere le valutazioni del relatore, rileva, al fine di garantire l'effettiva invarianza del provvedimento, l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 2 nel senso di prevedere che le iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica «possono essere organizzate» e non «sono organizzate» nonché il comma 2 del medesimo articolo nel senso di prevedere che le regioni, le province e i comuni «possono promuovere» e non «promuovono» la medesima tipologia di iniziative.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) segnala l'importanza e la rilevanza sociale della materia sulla quale interviene la proposta di legge di cui è proponente, ringraziando la Commissione e il presidente per la sollecitudine con la quale la stessa è stata inserita all'ordine del giorno dei lavori.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con il collega Barbareschi nel segnalare l'importanza della materia affrontata dalla proposta di legge.

Pag. 56

Chiara MORONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «sono organizzate» con le seguenti: «possono essere organizzate» e sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «promuovono», con le seguenti: «possono promuovere».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.10.

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.
Atto n. 36.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che non è ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.