CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2008
90.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 30

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 6 novembre 2008.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
Emendamenti C. 1707-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 10.10 e dalle 13.15 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 novembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1813, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2008, recante disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

Pag. 31

come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Ambiente.
Il decreto-legge, che si compone di tre articoli, prevede, all'articolo 1, comma 1, l'ulteriore sospensione, fino al 30 giugno 2009, delle procedure di sfratto immobiliare, nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste, e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Ai sensi del comma 1-ter, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, la predetta sospensione non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore.
La misura agevolativa del comma 1, che si inserisce nelle more delle realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa contemplato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, si applica ai conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007.
Si tratta di coloro che:
hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
sono o hanno nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;
hanno nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.

Ricorda che l'ultima proroga degli sfratti per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo era stato adottata - fino al 15 ottobre 2008 e nei confronti delle medesime categorie - con l'articolo 22-ter del decreto-legge n. 248 del 2007.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, integra il comma 8 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, relativamente alla disciplina dei bandi pubblici per la concessione, da parte, dei comuni, dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione previsti dalla medesima legge n. 431. In particolare, la norma introdotta stabilisce che i predetti bandi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla legge finanziaria.
Il comma 2 dispone che, fino alla scadenza del termine di proroga degli sfratti del 30 giugno 2009, continueranno a trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge n. 9 del 2007, ai sensi delle quali:
i conduttori interessati alla proroga possono autocertificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti (comma 2);
nel caso di applicazione della proroga viene corrisposta al locatore dell'immobile per il quale è stata disposta la proroga una maggiorazione del canone del 20 per cento (comma 4);
la sospensione dello sfratto decade nel caso di morosità del conduttore (comma 5);
la sospensione non opera in danno del locatore che dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima, oppure nelle condizioni di necessità sopraggiunta di disporre dell'abitazione (comma 6).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come il comma 2 proroghi inoltre l'applicazione dei benefici fiscali in favore dei proprietari degli immobili oggetto della proroga, di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 9 del 2007.
In particolare l'articolo 2 della legge n. 9 stabilisce che, per tutta la durata del periodo di sospensione delle procedure di sfratto, il reddito dei fabbricati ai quali si applica la medesima sospensione, come determinato ai sensi degli articoli 37 e 90 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorre alla

Pag. 32

formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società.
Il richiamato articolo 2 prevede inoltre che i singoli comuni possano disporre, a favore degli stessi proprietari, riduzioni o esenzioni dell'ICI.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che alle minori entrate, stimate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione delle disponibilità esistenti presso il Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, mentre il comma 4 consente al Ministro dell'economia e delle finanze di adottare, qualora nel corso dell'attuazione del decreto si verifichino scostamenti dalle previsioni di spesa indicate nel decreto stesso, i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
L'articolo 1-bis, inserito dalla Commissione di merito, stabilisce che le regioni prevedano che i provvedimenti giudiziari di rilascio di immobili per finita locazione, per poter essere valutati ai fini delle graduatorie di assegnazione di alloggi residenziali pubblici devono contenere esplicitamente la data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della raccomandata con la quale si opera la disdetta del contratto da parte del locatore.
L'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, rilevando tuttavia l'esigenza che il provvedimento di proroga della sospensione dei provvedimenti di sfratto immobiliare non sia limitato ai soli comuni capoluogo delle aree metropolitane indicate dal comma 1 dell'articolo 1, ma sia esteso anche ad altre province.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 novembre 2008.

Audizione dei rappresentanti della FPS-CISL, della UIL, della UGL, del Sindacato unitario dei funzionari, dei professionisti, delle alte qualifiche e dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie (Dirpubblica), e del Sindacato autonomo lavoratori finanziari (SALFI), sull'operatività dell'Amministrazione finanziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.