CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2008
90.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.45

Decreto-legge 138/2008: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame è volto a ridurre il disagio abitativo relativo a particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio nei comuni capoluogo di aree metropolitane, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. In tali zone del territorio, infatti, si registra la presenza di un'elevata concentrazione di famiglie a basso reddito, di un numero crescente di sfratti, di una ridotta offerta aggiuntiva di alloggi pubblici, anche per effetto della dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nonché di un'elevata percentuale di immobili non occupati e dei processi migratori.
Il provvedimento fissa la nuova data di scadenza della sospensione delle procedure esecutive di rilascio al 30 giugno 2009 e, come si precisa nella relazione illustrativa, non deve essere inteso come un ulteriore intervento di differimento di termini, poiché si pone nel quadro di un'azione unitaria avviata con l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la realizzazione

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di un «Piano casa» per favorire l'accesso a un'abitazione in locazione o in proprietà anche per le suddette categorie sociali. Pertanto, la logica del provvedimento in esame non è caratterizzata dalla proposizione di un differimento dell'esecutività degli sfratti fine a se stesso, ma da una sospensione necessaria affinché si dia effettivo avvio, oltre alla realizzazione del richiamato «Piano casa», agli interventi che le regioni e gli enti locali competenti in materia di politiche abitative riterranno opportuno intraprendere per la soluzione del problema abitativo delle categorie interessate.
Ricorda che l'ultima sospensione - fino al 15 ottobre 2008 - dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo era stata disposta dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnalano i commi 1, 1-ter e 2 dell'articolo 1, che incidono su taluni aspetti della disciplina sostanziale e processuale di determinati contratti di locazione ad uso abitativo.
Il comma 1 sospende per un periodo di oltre otto mesi (fino al 30 giugno 2009), la procedura esecutiva di sfratto limitatamente ai comuni capoluogo di 14 aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) ed ai comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, che richiede i seguenti requisiti: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza o avere, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, dispone che la sospensione di cui al comma 1 non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore alla prima scadenza, di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Il comma 2 dispone che, fino alla scadenza del termine del 30 giugno 2009, continueranno a trovare applicazione talune disposizioni speciali previste dalla legge n. 9 del 2007 e, in particolare, la corresponsione al locatore della maggiorazione del canone del 20 per cento, la decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione per morosità del conduttore. Continuano altresì ad applicarsi le agevolazioni fiscali previste dalla citata legge n. 9 del 2007.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 novembre. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2008.

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Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 1440, adottato come testo base (vedi allegato al Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 30 ottobre 2008). Avverte di aver oggi presentato l'emendamento 1.200 (vedi allegato), al quale è stato presentato il subemendamento 0.1.200.1 dall'onorevole Ferranti (vedi allegato). A seguito della presentazione dell'emendamento 1.200 ritira i suoi emendamenti 1.100 e 1.105.
Prima di esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative in esame, ritiene opportuno precisare che il nuovo emendamento da lei presentato è volto a strutturare il reato di atti persecutori come reato di pericolo concreto. Ritiene che tale soluzione sia preferibile rispetto a quella del reato di evento, che imporrebbe al giudice di verificare volta per volta la concreta e reale produzione dell'evento.

Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-R) ribadisce quanto da lei già espressamente sottolineato nella seduta del 30 ottobre scorso circa la necessità che la Commissione si avvalga «dell'ausilio» di un costituzionalista per poter meglio valutare il rischio dell'approvazione di una disposizione volta ad introdurre nell'ordinamento un reato con fattispecie indeterminata.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nell'esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate, raccomanda l'approvazione degli emendamenti da lei presentati, esprime parere favorevole 1.26 Ferranti e sull'emendamento sostanzialmente identico 1.10 Lussana quale riformulato nel senso dell'emendamento 1.26, nonché sugli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, 1.27 Ferranti, 1.30 Ferranti qualora riformulato come sostitutivo del numero 4-bis di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, 1.32 Ferranti, la cui approvazione precluderebbe l'articolo aggiuntivo 2.03 Palomba sostanzialmente identico, 2.4 e 2.5 Ferranti qualora riformulati, 2.1 Contento, 3.8 Ferranti, nonché sull'articolo aggiuntivo 4.09, qualora riformulato inserendovi una disposizione volta ad assicurare la copertura finanziaria delle spese previste in tale articolo aggiuntivo, e sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 Lussana. Invita al ritiro dell'emendamento 1.28 Ferranti, il cui contenuto è comunque in parte identico all'emendamento del relatore 1.102. Esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi, dichiara di aver ritenuto di dover esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 1 del disegno di legge ovvero del primo comma dell'articolo 612-bis, anche nel caso in cui questi presentino alcuni elementi meritevoli di valutazione positiva. Osserva che in caso di approvazione di tali emendamenti risulterebbero preclusi tutti gli altri emendamenti presentati su singole parti dei predetti articoli.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore, salvo che per l'emendamento 1.32 Ferranti e gli articoli aggiuntivi 2.03 Palomba e 4.09 Ferranti sui quali esprime parere contrario. Per quanto attiene all'emendamento 1.15 Contento, pur condividendo il parere contrario del relatore, invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere, così come previsto in tale emendamento, che il timore per l'incolumità da parte della vittima del reato possa essere anche in relazione ad un prossimo congiunto.

Federico PALOMBA (IdV) chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 2.03 e sull'emendamento 1.32 Ferranti, volti a subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un programma di rieducazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sottolinea che le questioni relative alle singole proposte emendative presentate

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ed ai relativi pareri saranno affrontate quando tali proposte saranno poste in votazione. Pone pertanto in votazione l'emendamento 1.18 Bernardini.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.18 volto a riscrivere completamente la nuova fattispecie di reato incentrandola su due fattispecie diverse: la prima costituita dalla commissione in modo reiterato di reati già previsti dal codice penale, quali quelli di violenza privata, interferenze illecite nella vita privata e molestia o disturbo alle persone, la seconda costituita da un comportamento perturbatore che sia idoneo a produrre determinati effetti. Ritiene che in tal modo verrebbero punite tutti quei comportamenti che generalmente vengono ricondotti alle ipotesi di molestie insistenti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 1.18, ritenendo che la prima fattispecie non sia condivisibile in quanto il reato che si intende introdurre non costituisce unicamente una ipotesi reiterata di reati già previsti dal codice penale e che la seconda fattispecie sia formulata in maniera non sufficientemente determinata.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Bernardini.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.34 Vietti del quale è cofirmatario il quale nel riformulare il nuovo reato di atti persecutori elimina rispetto all'ipotesi governativa la parte in cui viene fatto riferimento alla condotta idonea a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, sottolineando l'indeterminatezza di tale ipotesi.

La Commissione respinge l'emendamento 1.34 Vietti.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 volto ad introdurre nella fattispecie del delitto di molestie insistenti alcuni elementi tipici che sono propri dei comportamenti che vengono generalmente ricondotti a tale fenomeno. Ritiene che tali elementi siano tutti sufficientemente determinati sotto il profilo del principio di legalità.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Palomba.

Marilena SAMPERI (PD) prende atto della scelta della relatrice di esprimere parere su tutti gli emendamenti interamente sostitutivi della nuova fattispecie di reato che il testo del Governo intende introdurre nel codice penale. Ritiene comunque che il suo emendamento 1.25 contenga degli elementi dei quali si possa tener conto in vista della formulazione della nuova fattispecie di reato. In particolare, anche in considerazione dell'emendamento 1.200 del relatore, sottolinea l'opportunità di non precisare che le minacce debbano essere ingiuste, in quanto in alcuni casi il reato potrebbe ricorrere anche quando il danno prefigura non sia ingiusto. Inoltre osserva che l'emendamento da lei presentato è strutturato in maniera tale che il nuovo reato sia riconducibile tra i reati di pericolo concreto commessi attraverso atti reiterati, come peraltro previsto anche dall'emendamento del relatore 1.200. Ritiene inoltre che la formulazione del reato prevista dal suo emendamento sia tale da scongiurare il rischio di un uso pretestuoso delle denunce per atti persecutori.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che l'emendamento 1.25 Samperi attribuirebbe certamente maggiore determinatezza alla fattispecie, descrivendo sia la condotta sia l'evento da essa derivante in modo più puntuale e tassativo rispetto a quanto previsto dal testo-base. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.25 Samperi.

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Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 1.24.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, intervenendo sull'emendamento 1.15 Contento, precisa di concordare sulla struttura che lo stesso attribuisce alla fattispecie, configurando un reato di pericolo concreto. Rileva tuttavia che vi sono taluni elementi di indeterminatezza che hanno suggerito di esprimere su tale emendamento parere contrario.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.15, anche perché ritiene necessario che la Commissione rediga quanto prima un testo, al quale eventualmente potranno essere apportate delle ulteriori correzioni nel corso dell'esame in Assemblea. Condivide tuttavia l'osservazione del rappresentante del Governo, secondo il quale è opportuno precisare che l'elemento del «fondato timore» debba essere riferito anche all'incolumità di un prossimo congiunto.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo quanto espresso dal rappresentante del Governo e ribadito dall'onorevole Contento circa l'inclusione nella fattispecie dell'ipotesti della incolumità di un prossimo congiunto, presenta l'emendamento 1.300 (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità circa l'opportunità di introdurre il riferimento all'incolumità di un prossimo congiunto.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 1.13.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, chiarisce che il suo emendamento 1.100 è volto a consentire la configurazione di un concorso di reati, nel caso in cui vi sia una progressione criminosa verso un reato più grave rispetto a quello dello stalking. In tal modo si potrà evitare che possa essere contestato solamente il reato più grave e non quello di atti persecutori. La questione in concreto relativa all'ipotesi in cui vi sia un concorso di reati o un concorso apparente di norme sarà risolta sulla base di principi generali.

Antonio DI PIETRO (IdV) e Donatella FERRANTI (PD) condividono la ratio dell'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) intervenendo sull'emendamento 1.200 del relatore e, più in generale, sul testo dell'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, come risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole, esprime talune perplessità sull'uso dell'avverbio «ingiustamente», che sembrerebbe superfluo poiché la minaccia non può che essere ingiusta, e comunque sulla collocazione stessa dell'avverbio che dovrebbe essere coerentemente riferito sia alla minaccia che alle molestie. Esprime altresì perplessità sull'uso dell'espressione «stato di ansia o di paura», giacché non è affatto semplice distinguere l'ansia dalla paura. Inoltre, ritiene eccessivamente indeterminato il riferimento al concetto di «relazione affettiva».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, fa presente che l'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente», riferito alla minaccia, serve ad escludere dall'area della punibilità le condotte di chi esercita un proprio diritto come, ad esempio, il creditore che minaccia di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del suo credito. D'altra parte lo stesso articolo 612 del codice penale, così come l'articolo 1435 del codice civile, fanno espressamente riferimento al carattere ingiusto del danno o del male oggetto della minaccia. Si riserva quindi di replicare alle ulteriori osservazioni dell'onorevole Di Pietro nel momento in cui si esamineranno gli emendamenti cui le stesse sono riferite.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che l'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente» sia

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del tutto opportuno e appropriato, sottolineando come lo stesso non possa che essere riferito alla minaccia, non avendo alcun senso, sotto il profilo logico-giuridico, l'eventuale riferimento ad una «molestia ingiusta». Evidenzia inoltre come i concetti di «ansia» e «paura» risultino nettamente distinti.

Giancarlo LEHNER (PdL) rileva che l'espressione «minaccia ingiusta» è sotto il profilo linguistico una tautologia, concordando quindi con i rilievi sollevati sul punto dall'onorevole Di Pietro. Condivide altresì le osservazioni di quest'ultimo sulla eccessiva indeterminatezza dell'espressione «relazione affettiva», ritenendo preferibile l'uso dell'espressione «oggettiva relazione affettiva».

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento e C. 1845 Di Pietro.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI