CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2008
90.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 novembre 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. - Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
Emendamenti C. 1707-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6, né gli emendamenti 1-bis.101, 1-bis.102, 1-bis.103, 1-quater.100 (nuova formulazione) e 1-quater.101 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
Nuovo testo C. 1813 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Raffaele VOLPI (LNP) rileva che suscita qualche perplessità sotto il profilo costituzionale la disposizione introdotta dalla Commissione all'articolo 1-bis. La previsione ivi contenuta, infatti, attiene alla materia dell'edilizia residenziale pubblica, che la Corte costituzionale ha qualificato come «trasversale» ai tre livelli di normazione previsti dall'articolo 117 della Costituzione, spettando la competenza legislativa allo Stato, alle regioni o a entrambi, secondo il riparto concorrente, a seconda degli interventi concretamente presi in considerazione. Nel caso in esame, deve ritenersi che, se la misura prevista all'articolo 1-bis è funzionale soltanto alla gestione del patrimonio immobiliare, allora essa interviene in un ambito riservato alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; se, invece, la misura in questione è funzionale a conferire uniforme validità sul territorio nazionale a un principio di equità nei meccanismi di accesso alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica e quindi a stabilire criteri per il soddisfacimento del «diritto all'abitazione», allora essa interviene nell'ambito della materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», che l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Appare quindi opportuno che la Commissione di merito sopprima l'articolo 1-bis ovvero lo riformuli come norma direttamente precettiva, a seconda di come valuti la natura dell'intervento contenuto nel citato articolo. In sostanza, se il legislatore statale ritiene che una certa misura costituisca determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, deve disciplinarla direttamente, senza demandarne l'adozione alla legge regionale. Presenta quindi una conseguente proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si dichiara non contrario alla proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 6 novembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
COM(2008)426 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2008.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, replicando al deputato Zaccaria, unico intervenuto sul merito dell'atto, osserva che le numerose deroghe previste dalla proposta di direttiva non ne costituiscono un difetto, ma, a suo parere, un pregio, in quanto permettono di non imporre agli Stati vincoli troppo rigidi in una materia delicata come quella delle discriminazioni, che è tra l'altro al limite delle competenze dell'Unione europea. Ritiene poi che la definizione del concetto di discriminazione

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indiretta fornita dalla proposta in esame, che al deputato Zaccaria è apparsa generica, abbia invece il merito di essere flessibile: e infatti necessario che le situazioni e i casi vengano valutati singolarmente, in quanto un medesimo atto può essere percepito, a seconda di chi lo subisce, come discriminatorio o come neutro. Concorda invece sull'opportunità di sottolineare l'importanza che gli Stati membri pongano in essere azioni positive per scoraggiare la discriminazione anche fuori dell'ambito del lavoro. Quanto, infine, all'inversione dell'onere della prova, dissente dal deputato Zaccaria. Osserva infatti che provare di non aver posto in essere atti di discriminazione, soprattutto se si tratta di discriminazione indiretta, può risultare impossibile, considerato che, come anzidetto, la discriminazione indiretta ha contorni meno nettamente definiti rispetto alla discriminazione diretta. Presenta, infine, una proposta di documento finale (vedi allegato 2).

Luciano DUSSIN (LNP), premesso di condividere la proposta di documento finale della relatrice, osserva che, su temi di questa portata, è giusto che l'Italia, come fa il Regno Unito, mantenga i propri margini di autonomia. In particolare, concorda con la relatrice sulla necessità di escludere l'inversione dell'onere della prova in caso di discriminazioni indirette, in quanto essa si presterebbe facilmente a un uso strumentale a danno di figure sgradite.

Maurizio BIANCONI (PdL) ricorda che l'inversione dell'onere della prova costituisce una deroga, fino al limite della lesione, a un principio giuridico fondamentale, quello secondo cui «actore non probante, reus absolvitur». È vero che tale principio conosce già una deroga nel diritto del lavoro, ma è anche vero che si tratta di una deroga circoscritta a un campo di rapporti chiaramente predefinito, quello dei rapporti di lavoro, e funzionale alla tutela della parte debole di quei rapporti. Nel caso della discriminazione indiretta, invece, è impossibile predefinire l'ambito dei rapporti in cui essa potrebbe venire in rilievo, per cui il sacrificio del principio fondamentale dell'onere della prova a carico di chi denuncia non si giustifica in nome della tutela di una parte debole.

Sesa AMICI (PD), premesso che la materia avrebbe forse meritato un dibattito più approfondito di quello che si è svolto, rileva che la proposta di direttiva in esame è evidentemente finalizzata ad assicurare la tutela di quei soggetti che nei rapporti sociali di qualsiasi tipo sono parte debole. Considerato, in ogni caso, che la relatrice ha parzialmente accolto i rilievi del collega Zaccaria, dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 novembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2008.

Linda LANZILLOTTA (PD) ricorda il contesto in cui nacque, nella precedente legislatura, l'iniziativa del disegno di legge

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costituzionale C. 2523, di cui quello in esame riproduce il contenuto. Sempre più comuni avviavano le procedure di distacco-aggregazione e si trattava per lo più di comuni montani e confinanti con regioni a statuto speciale. Era il sintomo del malessere di alcune aree svantaggiate e povere all'interno di regioni ricche, come la Lombardia o il Veneto; aree, per di più, spesso penalizzate da criteri inadeguati di riparto delle risorse. Nella passata legislatura, accanto al disegno di legge per la revisione dell'articolo 132 della Costituzione, il Governo intervenne per contrastare il malessere di tali aree istituendo un apposito Fondo, oggi abolito dal nuovo Governo, finalizzato al finanziamento dei servizi e degli incentivi alle imprese, e promuovendo un sistema di federalismo fiscale nel quale si prevedeva la partecipazione delle regioni a statuto speciale al fondo perequativo e una fiscalità che riconosceva la specialità delle province montane nelle regioni a statuto ordinario. In questo contesto fu presentato il citato disegno di legge, il quale era volto a rendere più gravoso il procedimento di distacco-aggregazione.
Al relatore, il quale ha rilevato che la riforma proposta rischia di rendere il procedimento eccessivamente gravoso, fa notare che, in ogni caso, il distacco di un ente locale non può essere deciso unilateralmente dall'ente che vuole staccarsi e dalla regione di aggregazione, occorrendo una valutazione più globale, che coinvolga anche le popolazioni della regione di distacco. In conclusione, ritiene che il testo possa essere senz'altro migliorato, ma salvaguardandone la finalità.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritiene che l'attuale secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione individui già in modo sufficientemente chiaro quali siano le popolazioni interessate dal distacco-aggregazione di un ente locale. Secondo la relazione introduttiva, inoltre, la proposta di legge intenderebbe anche evitare gli sprechi di risorse: si tratta di un obiettivo condivisibile ma che si ottiene più sicuramente evitando troppi referendum, senza contare che il meccanismo proposto dal progetto di legge in esame rischia di rendere di fatto impossibile il distacco di un ente locale, essendo assai difficile raggiungere il consenso di tutte le parti. Per quanto riguarda il disagio dei territori di confine, si dice convinta che il Parlamento possa affrontare il problema nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, senza impedire il distacco dei comuni che intendano procedervi.

Luciano DUSSIN (LNP) ritiene che l'attuale secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione assicuri già un adeguato coinvolgimento dei territori interessati da un distacco. Fa inoltre presente che per alcuni comuni la richiesta di distacco non è motivata da ragioni di carattere economico, ma da ragioni di carattere socio-culturale. A suo avviso, l'attuale testo costituzionale costituisce un buon punto di equilibrio, la cui modifica rappresenterebbe un regresso.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 novembre 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Pag. 13

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
Emendamenti C. 1707-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento 1-bis.104 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.05.