CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2008
89.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 novembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 8.40

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore per la II Commissione, rileva che il provvedimento in esame contiene due disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia: gli articoli 1 e 3-bis.
L'articolo 1 interviene sul decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. In particolare, si modifica la disciplina transitoria, posticipando l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta e dei dati del traffico telematico. Il nuovo termine, originariamente fissato dal decreto-legge al 31 marzo 2008, è stato ritenuto insufficiente dal Senato che, nel corso dell'esame del disegno di legge, lo ha posticipato al 31 marzo 2009.
Nel dettaglio, il provvedimento novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, volta ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti

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pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati (la fonte e la destinazione di una comunicazione; la data e la durata della comunicazione; il tipo di comunicazione; il tipo di attrezzatura utilizzata; l'ubicazione delle apparecchiature), al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.
Al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109/2008 ha modificato l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo un periodo unico di conservazione, senza distinzioni in base al tipo di reato, pari a: 24 mesi per i dati di traffico telefonico; 12 mesi per i dati di traffico telematico; 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta.
Il decreto-legge in esame, segnatamente, interviene sulla disciplina transitoria fissata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 109/2008.
L'articolo 3-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede disposizioni in materia di indennità in favore di GOT (giudici onorari di tribunale) e VPO (vice procuratori onorari).
La norma mira alla razionalizzazione della attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 273 del 1989 che - nel tempo e, soprattutto, a seguito delle nuove competenze attribuibili per delega ai VPO - ha portato ad una disomogeneità della prassi e dei criteri di quantificazione delle indennità dovute a detti magistrati onorari.
Il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, novellando i commi 1 e 2 ed introducendo disposizioni aggiuntive.
Detta norma reca la disciplina delle indennità (adeguabili ogni 3 anni con decreto ministeriale) in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari per le loro attività di supplenza dei giudici ordinari nelle udienze civili e penali.
Il vigente comma 1 del citato articolo 4 prevede che ai giudici onorari di tribunale spetti un'indennità di euro 98,13 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio, nonchè l'impossibilità di corrispondere più di due indennità al giorno. Quindi il massimo dell'indennità giornaliera corrisposta al GOT, non può superare i 196,26 euro.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 4, conferma (arrotondandola) l'indennità giornaliera di 98 euro, riferendola però alle «attività di udienza svolte nello stesso giorno»; quindi indipendentemente dal numero di udienze tenute; un'ulteriore indennità di 98 euro viene, peraltro, corrisposta quando l'attività del giudice onorario (definita complessivo impegno lavorativo) per le attività di udienza superi le cinque ore complessive (nuovo comma 1-bis).
Rispetto alla norma vigente, in definitiva, è previsto un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo; l'indennità aggiuntiva non scatta più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera ma solo quando l'impegno lavorativo del giudice per le attività di udienza superi comunque il limite delle 5 ore.
Anche il vigente comma 2 dello stesso articolo 4 attribuisce ai vice procuratori onorari un'indennità di euro 98,13 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega da parte del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario; la norma precisa l'obbligo di attribuzione per intero dell'indennità anche se la citata delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza.
Come ai GOT, anche ai VPO non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.
Il nuovo comma 2 attribuisce l'indennità giornaliera di 98 euro per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega nonché per ogni altra diversa attività (non d'udienza) loro delegabile per legge; la disposizione precisa che la misura dell'indennità non varia anche se dette attività siano svolte cumulativamente.

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Anche in tal caso, analogamente a quanto disposto per i GOT, un comma 2-bis aggiuntivo stabilisce in capo al VPO il diritto all'indennità aggiuntiva di 98 euro in caso d'impegno lavorativo complessivo superiore alle cinque ore giornaliere.
Ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva la misurazione temporale dell'attività giornaliera (inferiore o superiore alle 5 ore) avviene sulla base dei verbali delle udienze tenute da GOT e VPO.
In relazione, invece, ai soli vice procuratori onorari, il tempo trascorso in ufficio per lo svolgimento delle altre attività delegabili per legge (diverse da quelle d'udienza) è «rilevato» dal Procuratore della Repubblica. È, quindi, possibile che la durata dell'impegno lavorativo complessivo di questi, si determini cumulando l'attività di udienza con quella svolta per espletare le altre attività delegabili (comma 2-ter).
Il comma 2 dell'articolo 3-bis dispone, infine, che dall'attuazione delle norme del predetto articolo non possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, premette che, per la competenza della I Commissione, rilevano gli articoli 2 e 3, nonché 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, che passa ad illustrare.
L'articolo 2 novella l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, già oggetto di esame da parte di queste Commissioni, il quale, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, consente di utilizzare personale militare delle forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio.
Questo articolo 7-bis, oltre a stabilire che il personale militare è posto a disposizione dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate, attribuisce, altresì, al Ministro dell'interno il compito di adottare, di concerto con il Ministro della difesa, uno specifico piano per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti. Il citato piano, riguardante un contingente massimo di 3.000 unità ed avente una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta, è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 2 in esame autorizza l'impiego, fino al 31 dicembre 2008 e con le medesime modalità previste dal citato comma 1 dell'articolo 7-bis, di un contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.
L'articolo 2-bis reca misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il comma 1 dispone in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Si tratta di un incremento disposto utilizzando la dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la legge n. 512 del 1999, ha lo scopo di indennizzare le suddette vittime che si siano costituite parti civili nei procedimenti penali intentati nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso. La disciplina attuativa del Fondo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue (pari a euro 10 milioni e 329.000 circa), nonché dai rientri finanziari derivanti da specifiche ipotesi di versamento al fondo dei proventi derivanti, a vario titolo, dalla confisca dei beni alla mafia in applicazione della legge n. 575 del 1965 (somme di denaro, vendita beni mobili e immobili, liquidazione beni aziendali). Hanno diritto all'indennizzo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie

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annuali del Fondo, coloro i quali hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso; chi ha ottenuto in proprio favore, nel relativo giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza - definitiva o non definitiva - che ha riconosciuto i danni subiti; infine, chi non versa in situazioni soggettive ostative, ossia: 1) soggetti nei confronti dei quali non è stata emessa una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero non è stata disposta una misura di prevenzione applicata ai sensi della legge n. 575 del 1965; 2) soggetti per i quali non siano in corso procedimenti relativi ai reati ed alla applicazione delle misure di cui al numero 1. Ai benefici possono accedere le persone fisiche, o i loro eredi, e gli enti.
Il comma 2 della norma in esame aggiunge alla legge n. 512 del 1999 un comma 1-bis. La nuova disposizione prevede come ulteriore forma di finanziamento eventuale di questo Fondo di rotazione la possibile destinazione, mediante un decreto del Ministro dell'interno, di una quota del contributo annuale sui premi versati dalle imprese assicurative nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, devoluto attualmente per intero al Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usuraai sensi dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1994.
Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura è stato istituito presso il Ministero dell'interno dalla citata legge n. 44 del 1999 mediante l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - istituito dalla stessa legge 44 in sostituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive di cui al decreto-leggen. 419 del 1991, convertito dalla legge n. 172 del 1992 - con il Fondo antiusura previsto dalla legge n. 108 del 1996.
Il Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura è istituito presso il Ministero dell'interno ed il suo patrimonio risulta costituito, in particolare, mediante gli indicati versamenti annuali delle imprese di assicurazione, i contributi da parte dello Stato nonché la quota annua derivante dai proventi delle vendite dei beni confiscati alla mafia.
Alla data del 30 ottobre 2008, la disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura risultava pari a 43,9 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso alla stessa data risultava, invece, essere interamente impegnato.
L'articolo 2-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, apporta modifiche alla sopra citata legge n. 512 del 1999, istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il comma 1 aggiunge un comma 4-bis all'articolo 4 della predetta legge, in materia di diritto di accesso al Fondo. Il nuovo comma 4-bis si applica agli eredi di soggetti, che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, avrebbero i requisiti per l'accesso al Fondo, ma sono deceduti a seguito della consumazione dei gravi reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale. La norma prevede che tali eredi non possono accedere al suddetto Fondo, salvo che lo stesso soggetto deceduto avesse assunto prima della morte qualità di collaboratore di giustizia e il programma di protezione non gli fosse stato revocato per causa a lui imputabile.
Una ulteriore modifica riguarda la disciplina della gestione delle domande per l'accesso al Fondo di rotazione (articolo 6 della legge n. 512 del 1999).
All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte due nuove lettere (c-bis e c-ter) che prevedono la verifica della sussistenza di ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nei casi di soggetto deceduto in conseguenza di reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il Comitato dovrà, infatti, accertare che, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano, nei confronti

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del beneficiario, procedimenti penali in corso, né sentenze di condanna per i gravi reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, né procedimenti di prevenzione antimafia.
L'articolo in esame aggiunge, infine, un articolo 7-bis alla legge n. 512 del 1999, prevedendo l'adozione di un nuovo regolamento di attuazione del Fondo di rotazione, di modifica di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001. Il regolamento, proposto dal Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri della giustizia, dell'economia, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.
Il regolamento dovrà prevedere la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso a seguito di condanna al pagamento di una provvisionale, quando il giudice dell'impugnazione dichiara estinto il reato per morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; la ripetizione delle somme già pagate a titolo di provvisionale quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione civile di risarcimento esperita contro gli eredi del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
L'articolo 2-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata, ridefinendo la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990 , al fine di escludere dal novero dei beneficiari delle provvidenze i soggetti che partecipino a ambienti o rapporti delinquenziali. In particolare, la disposizione in esame novella la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 302 richiedendo, ai fini dell'erogazione dell'elargizione per invalidità prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che il soggetto leso debba essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali non solo al momento dell'evento, come attualmente previsto, ma in via generale, e quindi anche in epoca successiva alle lesioni. La disposizione continua, peraltro, a fare salvo il caso di accidentale coinvolgimento passivo nell'azione lesiva.
Con riferimento ai rapporti intrattenuti in epoca precedente, non viene modificata la previsione della lettera b), che già richiedeva che il soggetto risultasse, al tempo dell'evento, già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
L'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, è volto ad escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali. In particolare, il comma 1 introduce due ulteriori requisiti, che si affiancano a quello di parentela o convivenza richiesto dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990, per il riconoscimento dei benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si tratta, in particolare, dell'assenza di rapporti di coniugio, affinità o convivenza con persone nei confronti delle quali sia in corso un procedimento per l'applicazione o siano applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, ovvero per i quali sia in corso un procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il secondo requisito è costituito dalla totale estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero dalla sua dissociazione, al tempo dell'evento, dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Si tratta di un requisito sostanzialmente analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) per le sole vittime della criminalità organizzata ai fini dell'erogazione dell'elargizione per invalidità prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

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Il comma 2 reca invece una disposizione che, diversamente da quanto indicato nella rubrica dell'articolo in esame, si riferisce non solo ai benefici per i superstiti delle vittime ma anche alle provvidenze in favore delle vittime stesse. In particolare, si prevede che il sopravvenuto mutamento delle condizioni per il riconoscimento dei benefici, previste, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 della legge n. 302 del 1990, determini l'interruzione delle erogazioni già disposte e l'integrale ripetizione dei benefici già erogati.
L'articolo 3 contiene una autorizzazione di spesa in gran parte finalizzata alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Il comma 1 stanzia 3 milioni di euro per l'anno 2008, 37,5 milioni per il 2009, 40,47 milioni per il 2010 e 20,075 milioni per il 2011 e per ognuno degli anni successivi, per l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione.
La gran parte delle somme stanziate nei primi anni - 3 milioni per il 2008 e 37,5 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 - è destinata alla costruzione di nuovi centri. Le finalità perseguite con la disposizione in commento sono quelle di fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché di garantire una rapida attuazione della normativa europea in materia.
Per quanto riguarda la prima finalità, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (S. 1072), le misure contenute nell'articolo in esame sono dirette a «fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata dagli sbarchi lungo le coste nazionali, che rendono urgente adeguare le strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni e all'entità del fenomeno in atto». In particolare, le risorse stanziate dall'articolo in esame rappresentano la premessa di «un piano straordinario di ampliamento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture di trattenimento».
Inoltre, per quanto riguarda la normativa europea, il riferimento è alla nuova direttiva europea sui rimpatri, come chiarito dalla relazione tecnica al medesimo disegno di legge di conversione, di cui il piano straordinario di costruzione di nuovi CIE anticipa l'attuazione.
Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, intervenendo sull'articolo 3-bis, in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, ricorda le difficoltà interpretative poste dalla precedente normativa, nonché le difformità di applicazione tra i vari uffici giudiziari ed anche le disparità di trattamento che ne sono derivate all'interno della stessa magistratura onoraria, con particolare riferimento alla condizione deteriore dei vice procuratori onorari. Sottolinea quindi la necessità di intervenire con urgenza anche in questo settore, con una nuova disciplina che garantisca la corresponsione di adeguate indennità ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, con riferimento alla proroga, disposta dall'articolo 1, dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico, chiarisce che l'intendimento del Governo è di rivedere tale disciplina al fine di contemperare

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l'esigenza della tutela della riservatezza con quella dell'efficacia delle indagini di polizia, precisando che è a tal fine in corso un confronto con il Garante per la tutela dei dati personali. Il decreto legislativo n. 109 del 2008, infatti, nel recepire la direttiva 2006/24/CE in modo eccessivamente rigoroso, ha di fatto bloccato centinaia di indagini su reati importanti, come quelli di pedopornografia, mentre la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico senza risposta è in passato risultata essenziale in indagini su fatti di matrice terroristica. Altro problema è rappresentato dal tracciamento IP (internet provider), quello cioè che consente l'identificazione univoca della fonte di una comunicazione telematica. Sotto questo profilo vi è da un lato il problema che le società telefoniche chiedono di disporre di maggior tempo per i necessari adeguamenti tecnologici e dall'altro la necessità di mutare la qualificazione normativa di questo dato, che nel decreto legislativo n. 109 è assimilato al contenuto della corrispondenza, e conseguentemente soggetto alla relativa disciplina di tutela della riservatezza, mentre il Governo auspica, per esso, il ripristino della qualificazione prevista dal decreto-legge n. 144 del 2005 (cosiddetto decreto Pisanu) e ha quindi sottoposto la questione al Garante per la tutela dei dati personali.
Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione all'impiego di un contingente di 500 militari in specifiche aree del Paese, prevista dall'articolo 2, dichiara che il Governo è pronto a riferire alle Commissioni in ogni momento sui risultati, che definisce interessanti e soddisfacenti, dell'utilizzo sia dei 3.000 militari impiegati in base al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sia degli ulteriori 500 militari impiegati in base al decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti al Senato, chiarisce che il Governo ha inteso attraverso di essi risolvere alcune anomalie manifestatesi in sede di applicazione delle leggi in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e di benefici per le vittime della criminalità organizzata. Ricorda che il predetto Fondo fu istituito con la legge n. 512 del 1999 al fine di consentire alle vittime di reati di mafia costituitesi parte civile di ottenere il risarcimento spettante anche quando, come spesso avviene, i condannati risultino impossidenti. In sede di applicazione della legge, però, si sono manifestati due problemi: il primo è che il Fondo è risultato insufficiente a far fronte alle domande di accesso, il che può essere considerato un dato positivo perché significa che le condanne per reati di mafia sono numerose; il secondo è che hanno avuto accesso al Fondo anche soggetti legati a contesti mafiosi, quali mogli superstiti di boss uccisi nel compimento di reati mafiosi o in faide interne. Per far fronte al deficit del Fondo è stato quindi previsto un incremento una tantum di 30 milioni; si è inoltre conferito al Ministro dell'interno il potere di ripartire i premi versati dalle imprese assicurative tra il Fondo in questione e il Fondo «antiracket», cui in precedenza i premi erano devoluti interamente, in modo da assicurare la necessaria flessibilità nel caso in cui in un determinato momento uno dei due Fondi sia in surplus e l'altro in deficit. Per risolvere il secondo problema è stata invece prevista l'esclusione dall'accesso al Fondo per gli eredi di soggetti che avrebbero i requisiti ma sono deceduti a seguito della consumazione dei reati di tipo mafioso; inoltre è stata ridefinita la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990 al fine di escludere dal novero dei beneficiari non solo le vittime che partecipino a ambienti o rapporti delinquenziali in epoca precedente all'evento lesivo, ma anche in epoca successiva, e di escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali, prevedendo - nel caso in cui sopravvengano tali condizioni - l'interruzione delle erogazioni già disposte e l'integrale ripetizione dei benefici già erogati.

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Per quanto riguarda, infine, lo stanziamento per l'ampliamento e il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge in esame riproduce una misura già prevista nel disegno di legge S. 733, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, facente parte del «pacchetto sicurezza» varato dal Governo ad inizio legislatura e attualmente all'esame del Senato.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.