CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2008
89.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 novembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, rileva innanzitutto che la proposta riproduce fedelmente il disegno di legge costituzionale presentato nella passata legislatura, il 17 aprile 2007, dall'allora presidente del Consiglio, onorevole Prodi, e dagli allora ministri Lanzillotta e Amato, del quale la I Commissione della Camera aveva iniziato l'esame. Interrotto l'iter di quel provvedimento a causa della fine anticipata della legislatura, si è oggi di fronte alla riproposizione del medesimo testo.
La proposta interviene sull'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sostituendolo pressoché integralmente con altro testo. V'è da ricordare, per completezza, che l'articolo 132, secondo comma, vigente è frutto della novella costituzionale operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». Fra il testo novellato e quello originale v'è sicuramente una specificazione e una miglior puntualizzazione, dell'iter per il distacco e l'aggregazione degli enti. L'articolo 132, secondo comma, della Costituzione tratta, infatti, della formulazione della procedura per il distacco di Province e Comuni, che ne facciano

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richiesta, da una regione e la conseguente aggregazione degli enti richiedenti ad un'altra regione. La norma vigente prevede per il distacco la richiesta di distacco di Comuni e Province; un referendum degli enti interessati, con approvazione della maggioranza delle popolazioni dei medesimi; e una legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali.
Rispetto alla norma primigenia, il testo vigente ha variato l'iter, e specifica, rispetto al referendum, chi si debba pronunciare e quale maggioranza sia necessaria.
La riformulazione prevista dalla proposta di legge in esame prevede sostanzialmente alcune novità. La prima incide sulla fase della richiesta: mentre il testo vigente prevede solo che debba esserci la richiesta degli enti locali, la proposta in esame specifica che la richiesta prende corpo solo se supportata dalla «approvazione delle rispettive popolazioni secondo le norme dei rispettivi statuti». La seconda novità interviene sulla fase referendaria. Risulta infatti ampliato l'ambito territoriale di svolgimento dei referendum: le popolazioni coinvolte nella consultazione non sono più soltanto i cittadini degli enti direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione, ma quelli delle due regioni interessate, se il referendum ha ad oggetto il passaggio di una provincia da una regione a un'altra; delle due province interessate, se il referendum ha ad oggetto il passaggio di uno o più comuni da una provincia ad un'altra, appartenente a diversa regione. Gli esiti dei referendum devono essere tutti positivi.
Di poi, analogamente a quanto oggi previsto, si provvede con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali: il testo proposto specifica, con opportuna integrazione, che i Consigli regionali da sentire sono quelli «interessati».
La proposta di legge è da esaminare ed approvare ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, trattandosi di proposta di legge costituzionale. Dopo la sua eventuale approvazione, comunque, come opportunamente osservato nella relazione introduttiva, si dovrà intervenire anche sulla normazione primaria: sulla legge 25 maggio 1970, n. 352, e sull'ordinamento degli enti locali, di cui alla legge n. 142 del 1990, al fine di determinare la modalità di espressione della volontà delle popolazioni richiesta ai fini del distacco.
La norma proposta, poi, rimette a una «legge della Repubblica» di sancire il distacco, senza affrontare la questione, che appare peraltro risolta, circa la necessità di provvedere con legge di rango costituzionale per le regioni a statuto speciale.
Non ci si può comunque sottrarre da una valutazione in ordine al rispetto del criterio di autodeterminazione degli enti. Non v'è dubbio che detto criterio sia osservato nella proposta in essere, come costruzione di un processo che fin dalla sua prima fase risponde al requisito della partecipazione popolare, rendendo, dunque, il principio di autodeterminazione ancor più pregnante. Non v'è del pari dubbio che la richiesta di distacco e aggregazione, suffragata dal consenso popolare dell'ente richiedente, si debba confrontare sia con l'ente a quo sia con quello ad quem, ben più ampi e popolati, in una valutazione comparativa degli effetti della richiesta nelle comunità interessate. Anche in questo caso il criterio di autodeterminazione appare rispettato, in un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.
A questa giustezza sul piano logico e di principio, finisce però con il corrispondere, a suo avviso, una norma che, nell'empiria della sua applicazione, vanificherebbe, per motivazioni evidentemente di ordine quantitativo, pacifiche ma conclusive, la concreta applicabilità del disposto costituzionale. Potrebbero quindi insorgere da un lato problemi di opportunità e dall'altro di ragionevolezza.
La proposta di legge, come il testo vigente e quello precedente, non tiene conto dell'ubicazione degli enti che chiedono il distacco e l'aggregazione: cioè rimane estraneo, a meno che lo si intenda sottinteso, il concetto di «confine» o «vicinorietà» rispetto alla possibilità di distacco e aggregazione conseguente. Inoltre, si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il verbo «consentire», più legato

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alla struttura ordinamentale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, con altro più consono al nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato e le regioni.
Circa poi il collegamento con i lavori legislativi in corso, va ricordato che il 28 ottobre scorso la Commissione ha conferito mandato al relatore per riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo della proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin, relativa al distacco del Comune di Lamon dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. Congiuntamente a tale proposta, la Commissione ha inoltre esaminato la proposta C. 455 Bressa, di analogo contenuto. Risultano, inoltre, assegnate alle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato alcune altre proposte di legge relative a distacchi e aggregazioni di comuni, di cui non è iniziato l'esame.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, a contributo del Governo per i lavori della Commissione, consegna agli atti una tabella che illustra i dati relativi ai comuni ad oggi interessati da procedimenti di distacco-aggregazione (vedi allegato).

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Barbareschi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2008.

Donato BRUNO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame, la quale sarà pertanto trasmessa nel testo del proponente alle Commissioni competenti in sede consultiva. Secondo quanto preannunciato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, invita altresì i gruppi a valutare la possibilità di procedere alla richiesta di trasferimento della proposta alla sede legislativa.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il consenso del suo gruppo al trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 5 novembre 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
COM(2008)426 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 ottobre 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame dell'atto si concluderà nella seduta di domani. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.55.