CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 ottobre 2008
85.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 ottobre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali (C. 1762 Governo)
DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio (C. 1774 Governo)
(Parere alla VI Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca PINI, presidente, propone che, tenuto conto della affinità di contenuto tra i due provvedimenti, il loro esame si svolga congiuntamente, fermo restando che la Commissione procederà alla votazione di due distinti pareri.
La Commissione concorda.

Lucio STANCA (PdL), relatore, illustra il contenuto dei provvedimenti in esame, evidenziando innanzitutto che il decreto-legge n. 155 del 2008 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare misure straordinarie eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione

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europea dello scorso 7 ottobre.
Più in particolare, l'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale. A tal fine è prevista un'autorizzazione della Banca d'Italia che verifica l'esistenza dei requisiti richiesti, l'adeguatezza del programma di stabilizzazione e rafforzamento da attuare in un periodo non inferiore a 36 mesi, e la presenza di politiche dei dividendi dirette a garantire un regime di favore per il Ministero nella distribuzione degli utili (commi da 1 a 4). Negli interventi in favore delle banche cooperative, al Ministero non si applicano i limiti partecipativi previsti dal Testo unico bancario (nessun socio può detenere più dello 0,50 per cento del capitale nelle banche popolare ovvero un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro per le banche di credito cooperativo) ed è comunque garantito un diritto di voto proporzionale alle partecipazioni possedute (comma 5). Il comma 6 dispone l'inapplicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA) per le partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e finanze. I commi 7 ed 8 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previsti dal presente articolo. In particolare, il comma 7 dispone che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Tali risorse - il cui importo non è quantificato - sono individuate, mediante:
a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria;
b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) l'utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa;
d) l'emissione di titoli del debito pubblico. Ai sensi del comma 8, i suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

L'articolo 2, comma 1, estende la facoltà di avviare le procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche che presentano problemi di liquidità. Il comma 2 stabilisce che gli interventi di ricapitalizzazione pubblica delle banche previsti dall'articolo 1 sono ammessi anche per gli istituti di credito che si trovano in amministrazione straordinaria o in gestione provvisoria.
L'articolo 3 reca deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia nonché la previsione di una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Banca d'Italia.
L'articolo 4 integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell'ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane.
L'articolo 5 reca le disposizioni di attuazione delle norme del decreto-legge medesimo, nonché la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi, nonché sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla concessione

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delle garanzie statali è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
Passando quindi ad illustrare i contenuti del decreto-legge n. 157 del 2008, evidenzia come il provvedimento completi gli strumenti già previsti con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, al fine, in particolare, di riattivare il funzionamento del mercato dei prestiti interbancari, in linea con gli indirizzi approvati dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro nel vertice di Parigi del 12 ottobre 2008.
L'articolo 1 prevede, in generale, una garanzia dello Stato sulle passività delle banche e un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Si autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
L'articolo 2 affida a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente decreto. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato sulle passività delle banche e sulle operazioni stipulate dalle banche è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
In merito ai profili di competenza della XIV Commissione, fa presente che i provvedimenti appaiono in linea con le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea dello scorso 7 ottobre e dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro nel vertice di Parigi del 12 ottobre 2008, anche con riguardo alla disciplina degli aiuti di Stato.
Ricorda, infatti, che il 13 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all'applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle misure prese nei confronti di istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria globale. Il documento è volto a chiarire i criteri ai quali la Commissione intende attenersi per valutare, sotto il profilo della compatibilità con le norme relative agli aiuti di Stato, i provvedimenti che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno in difesa delle istituzioni finanziarie rilevanti per i sistemi nazionali.
La comunicazione definisce i principi e criteri di valutazione in relazione a tre diverse tipologie di aiuto alle istituzioni finanziarie: garanzie a copertura delle passività delle istituzioni finanziarie; ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie; altre forme di sostegno alla liquidità.
In merito alle prime due tipologie, la Commissione intende considerare gli aiuti ammissibili in presenza delle seguenti condizioni: obiettività e carattere non discriminatorio dei criteri di individuazione dei beneficiari, efficacia limitata nel tempo (di norma non più di due anni con revisione ogni sei mesi); limitazione allo stretto necessario, assicurando che il costo delle garanzie sia coperto in maniera significativa dai beneficiari e/o dal settore interessato e che il sistema di garanzie sia basato su un adeguato compenso da parte delle singole istituzioni finanziarie beneficiarie; difesa contro possibili abusi da parte dei beneficiari e contro distorsioni indebite della concorrenza; distinzione tra istituzioni solide ed istituzioni in difficoltà strutturale.
Con riferimento alle altre tipologie di sostegno alla liquidità, la Commissione ritiene che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato le misure non selettive e aperte a tutti gli attori del mercato, concesse da autorità pubbliche, ad esempio, le Banche centrali.
Fa presente, inoltre, che il 15 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta alla revisione alla direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, la proposta stabilisce: l'aumento del livello minimo di garanzia dei depositi dagli attuali 20.000 euro ad almeno 50.000 euro e,

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dopo un anno da tale aumento, ad almeno 100.000 euro; la soppressione della «coassicurazione» al fine di assicurare che la totalità dei depositi garantiti sia rimborsata; la riduzione da tre mesi a tre giorni del termine entro cui il sistema di garanzia dei depositi deve rimborsare i depositanti in caso di fallimento della loro banca.
Rammenta, infine, che il 12 ottobre 2008 si è svolto a Parigi un vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dei Paesi della zona euro che hanno adottato una dichiarazione contenente un piano di azione per fronteggiare le attuali turbolenze finanziarie. La dichiarazione prospetta un approccio comune coordinato e specifiche misure per il conseguimento di sei obiettivi: garantire sufficienti liquidità alle istituzioni finanziarie, facilitare il finanziamento delle banche, apportare agli istituti finanziari le risorse di capitale perché continuino a finanziare correttamente l'economia; apportare una ricapitalizzazione sufficiente alle banche in difficoltà; assicurare un'adeguata flessibilità nella applicazione delle regole contabili; rafforzare le procedure di cooperazione tra paesi europei.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 30 ottobre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.
COM(2008)306 def.

(Parere alla XIII Commissione)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che si è svolta, alle ore 8.30 di questa mattina, un'audizione del Ministro delle politiche agricole presso la XIII Commissione agricoltura. Il Ministro ha affrontato i temi della rivisitazione della politica agricola comune, della situazione del settore dell'apicoltura e del settore ippico, nonché dei prezzi del settore agroalimentare. Si è trattato di un incontro particolarmente interessante che, tuttavia, per la ristrettezza dei tempi, non ha consentito un esame compiuto di tutte le questioni sollevate.
Tenuto conto dei distinti ambiti di competenza delle Commissioni Agricoltura e Politiche dell'Unione europea si riserva di formulare una proposta di parere che metta in luce le questioni di rilievo strategico che ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione di merito e del Governo. In particolare, occorrerà evidenziare l'esigenza di garantire un ruolo centrale al settore dell'agricoltura nel bilancio dell'Unione europea, anche nel ciclo successivo al 2013, come anche la necessità di una maggiore tutela degli interessi nazionali nel settore, da realizzarsi anche attraverso una più forte rappresentanza.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea a sua volta l'interesse dell'audizione del Ministro Zaia svoltasi presso la Commissione Agricoltura, rilevando tuttavia come non sia stato possibile in quella sede affrontare le tematiche di specifico interesse della XIV Commissione. Auspica, per il futuro, che possa prevedersi una nuova audizione del Ministro presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, al fine di consentire tempi adeguati di approfondimento.

Gianluca PINI, presidente, condivide l'auspicio formulato dal collega Farinone in ordine all'opportunità di una audizione del Ministro Zaia in XIV Commissione, e

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si riserva di attivarsi in tal senso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 ottobre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Atto n. 32

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca norme per il recepimento della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. Nei considerando della direttiva si sottolinea, infatti, come la precedente direttiva 91/157/CEE, sebbene avesse consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia, non fosse però riuscita a raggiungere gli obiettivi che intendeva perseguire.
Allo scopo di tutelare l'ambiente da questa fonte di rischio, nel 1991 venne emanata la direttiva 91/157/CEE (modificata dalle direttive 93/86/CEE e 98/101/CE) il cui scopo principale era quello di vietare la commercializzazione di pile contenenti livelli di metalli pesanti superiori ai limiti prefissati e di indirizzare verso la raccolta differenziata tutte le pile che contenevano tali elementi.
Dato che le disposizioni introdotte hanno trovato applicazione solo nei confronti di una ristretta tipologia di batterie ed accumulatori, e constatata l'inefficacia della raccolta differenziata strutturata secondo i dettami della direttiva 91/157/CEE accanto alla crescita del contenuto di cadmio da batterie nei RSU, si è riscontrata la necessità di una revisione delle norme della citata direttiva. Pertanto, nel luglio 2006 il Parlamento europeo prima ed il Consiglio successivamente, hanno approvato un testo condiviso le cui disposizioni hanno preso corpo nella direttiva 2006/66/CE in esame.
Le principali novità recate dalla direttiva riguardano una restrizione sull'uso di sostanze pericolose nelle nuove pile e l'introduzione di precisi obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché la previsione di obblighi di registrazione in capo a ciascun produttore e di etichettatura per tutte le pile, accumulatori e pacchi batterie.
Ricorda, infine, che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 26 settembre 2008 (articolo 26), data di abrogazione della precedente direttiva 91/157/CEE (articolo 28). Recentemente essa ha subito alcuni adeguamenti di natura tecnica da parte della direttiva 2008/12/CE. Per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato una proposta di direttiva - COM(2008)211 def. - che prevede la possibilità di commercializzazione delle pile non rispondenti agli standard previsti dalla direttiva 2006/66/CE, purché immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008.
Lo schema di decreto in esame si compone di 26 articoli e 5 allegati.
L'articolo 1 indica le finalità dello stesso, che è volto a dettare le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali. L'ambito di applicazione include tutte le pile e gli

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accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati, con alcune eccezioni correlate alla sicurezza dello Stato e a fini spaziali.
Al fine di delimitare il campo di applicazione, l'articolo 2 reca le definizioni.
L'articolo 3 prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose ovvero mercurio o cadmio in quantità percentuali di peso esplicitamente indicate.
L'articolo 4 demanda ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico l'adozione di misure dirette a favorire ed incentivare l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
L'articolo 5 garantisce l'immissione sul mercato per le pile o gli accumulatori conformi ai requisiti dello schema di decreto, senza alcun tipo di restrizione, mentre per quelli non conformi stabilisce un divieto di immissione e, in caso di inosservanza, l'immediato ritiro da parte delle autorità competenti.
Gli articoli 6 e 7 prevedono due distinti sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a seconda del tipo del rifiuto, al fine di massimizzarne la raccolta separata.
L'articolo 8 introduce nella legislazione nazionale tassi di raccolta minima per pile e accumulatori portatili da conseguire per fasi successive: 25 per cento entro il 26 settembre 2012 e 45 per cento entro il 26 settembre 2016.
L'articolo 9 prevede che i produttori progettino apparecchi in cui siano facilmente rimovibili i rifiuti di pile e accumulatori; tali apparecchi dovranno essere immessi sul mercato corredati di istruzioni per la loro rimozione in sicurezza.
L'articolo 10 dispone che entro il 26 settembre 2009 siano istituiti sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute e dell'ambiente e attribuisce una funzione ispettiva alle Province. Viene altresì previsto che il trattamento soddisfi i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A, e che il processo di riciclaggio soddisfi le efficienze di riciclaggio di cui all'allegato II, parte B.
L'articolo 11 prevede che il Ministero dell'ambiente, di concerto con quelli dell'economia e dello sviluppo economico, promuova misure volte allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento, nonché la diffusione negli impianti di trattamento dei sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS/ISO 14000).
L'articolo 12 vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli.
L'articolo 13 prevede che il finanziamento del sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per autoveicoli sia a carico dei produttori.
Gli articoli 14 e 15 provvedono ad istituire un articolato sistema di registrazione. La gestione del Registro è affidata al Ministero dell'ambiente, mentre spettano all'ISPRA le ispezioni a campione sulla corretta iscrizione al Registro da parte dei produttori.
L'articolo 16 affida le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti all'esistente Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici), i cui oneri sono posti a carico dei produttori. Viene quindi prevista un'integrazione della composizione del Comitato - attualmente di sei componenti - con altri due membri designati uno dal Ministero dell'Ambiente e l'altro da quello dell'Economia e delle finanze.
L'articolo 17 individua nel COBAT - Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - il sistema di raccolta.
L'articolo 18 dispone la libera partecipazione al sistema di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 6, 7 e 10 di tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre la costituzione, da parte del Ministero

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dell'ambiente, di un tavolo di consultazione permanente volto a consentire la partecipazione dei soggetti interessati al processo di verifica e revisione del sistema di gestione adottato.
L'articolo 19 prevede l'obbligo, per i produttori, di effettuare, anche attraverso il sistema di raccolta, campagne di informazione per gli utilizzatori finali.
L'articolo 20 prevede i seguenti obblighi da ottemperare entro il 26 settembre 2009: etichettatura visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV, di tutte le pile e gli accumulatori immessi sul mercato; indicazione aggiuntiva del simbolo chimico dei metalli pericolosi presenti nelle pile, accumulatori e pile a bottone, qualora vengano superate determinate soglie percentuali.
L'articolo 21 reca l'obbligo di trasmissione triennale, da parte del Ministero dell'ambiente, alla Commissione europea dei dati relativi all'attuazione del decreto in esame, attraverso l'invio, con precise scadenze temporali - per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 - di una specifica relazione.
L'articolo 22 stabilisce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità a carico di produttori o distributori, a seconda della violazione compiuta, salvo che il fatto costituisca reato.
L'articolo 23 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la modifica degli allegati in conformità alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.
L'articolo 24 sulle disposizioni finanziarie reca l'usuale clausola di invarianza della spesa.
L'articolo 25 rimette ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti organizzativi minimi del sistema di raccolta necessari a soddisfare le esigenze di adeguatezza, e ad evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.
L'articolo 26 reca alcune specifiche abrogazioni:
Riguardo agli Allegati, osserva che l'Allegato II, rispetto al corrispondente Allegato della direttiva europea - Allegato III - contiene una parte (parte A) interamente nuova, relativa al trattamento, ove vengono introdotte norme tecniche relative ai requisiti tecnico gestionali degli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.