CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2008
84.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Decreto-legge 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 1772, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da domani. Pertanto oggi si concluderà l'esame del provvedimento.
Avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (vedi allegato).
Alcuni di questi pongono questioni di ammissibilità sotto il profilo dell'estraneità per materia, che ricordo essere estremamente rigorosa per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.
Si riferisce, in particolare all'emendamento 1.2 Di Pietro ed all'articolo aggiuntivo 1.02 Ferranti, volti rispettivamente ad abrogare ed a sospendere la norma dell'ordinamento giudiziario secondo cui i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Si tratta del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, così come modificato dalla legge n. 111 del 2007. Per quanto tale disposizione non sia oggetto di modifiche da parte del decreto-legge, ritiene di dover ammettere le predette proposte emendative, in quanto, come è emerso chiaramente nel corso dell'esame, l'articolo 13, comma 2, costituisce il presupposto dei requisiti di necessità ed urgenza che hanno determinato il Governo ad emanare il decreto-legge in esame. L'esigenza di una nuova disciplina per la copertura dei posti vacanti delle sede disagiate nasce proprio dalla circostanza

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che, in ragione del predetto comma 2, non possono più essere utilizzati magistrati anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Eliminando o riducendo tale limite, viene meno la necessità ed urgenza di intervenire in materia di sedi disagiate.
Sono invece da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative: 1.01 D'ippolito e 2.01 Vitali.
L'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dall'onorevole D'ippolito interviene su una normativa che esula completamente dal contenuto del decreto-legge in esame, quale la disciplina generale dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati. Ritiene pertanto che tale articolo aggiuntivo sia da considerare inammissibile.
È altresì inammissibile l'articolo aggiuntivo 2.01 Vitali, in materia di concorso notarile
In ragione della natura della fonte normativa richiamata nell'emendamento, risulta infine inammissibile l'emendamento Dis. 1.1 Contento in quanto, sia pure in riferimento al disegno di legge di conversione del decreto-legge, reca una delega legislativa.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime talune perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento Dis. 1.1, poiché ritiene che vi siano precedenti, in questa e nella precedente legislatura, nel senso dell'ammissibilità di emendamenti volti ad introdurre deleghe legislative nei disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Giulia BONGIORNO, presidente, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Contento, richiama una prassi interpretativa costantemente seguita dalla Presidenza della Camera - volta ad assicurare un uso proprio dello strumento del decreto-legge - circa l'inammissibilità di emendamenti volti a conferire nuove deleghe legislative o modificare norme di delega. Altra questione è quella della diversa interpretazione della dei criteri di ammissibilità da parte del Senato.
Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.25 Contento, che invita il presentatore a trasformare in ordine del giorno.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2, del quale è cofirmatario, che è volto ad abrogare l'articolo 13, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160. L'esigenza di una nuova disciplina per la copertura dei posti vacanti delle sede disagiate, infatti, nasce proprio dalla circostanza che, in ragione del predetto comma 2, non possono più essere utilizzati magistrati anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Ribadisce quindi che è stato un errore l'approvazione, nella precedente legislatura, della predetta norma.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2 Di Pietro.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3, del quale è cofirmatario, che consentirebbe di coprire i posti vacanti delle sedi disagiate con i magistrati di prima nomina solo in via subordinata, ovvero ove non fosse possibile ottenere tale risultato, con il diverso sistema introdotto dal decreto-legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.3 e 1.1 Di Pietro.

Roberto RAO (UdC) illustra il contenuto dei suoi emendamenti 1.23 e 1.22, sottolineando la necessità di reintrodurre criteri di tipo geografico per l'individuazione

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delle sedi regionali, onde evitare il rischio di aumentare il numero dei posti vacanti e delle stesse sedi disagiate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.23, 1.22 e 1.17 Rao.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10 che, pur incidendo unicamente sul decreto-legge in esame, si pone sulla stessa linea degli emendamenti 1.2 e 1.3 Di Pietro, essendo volto a consentire di assegnare alle sedi disagiate i magistrati di prima nomina. Sottolinea infatti non solo la necessità che ciò avvenga, se si intende seriamente dare una soluzione al problema delle sedi disagiate, ma anche che i magistrati di prima nomina sono perfettamente in grado di rivestire incarichi di responsabilità.

Roberto RAO (UdC) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.10 Ferranti.

Federico PALOMBA (IdV) evidenzia che l'emendamento 1.4 Di Pietro ha la stessa ratio dell'emendamento 1.10 Ferranti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.10 Ferranti e 1.4 Di Pietro.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5 Di Pietro volto a reintrodurre il criterio del numero degli affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, per l'identificazione delle sedi disagiate.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5 Di Pietro.

Cinzia CAPANO (PD) illustra il contenuto dell'emendamento 1.12 Ferranti, volto a prescrivere al Consiglio superiore della magistratura, in sede di identificazione delle sessanta sedi disagiate, di tenere conto del numero degli affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, e al numero degli affari civili, in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che, come dimostrano anche i dati prodotto dal Governo, il problema della carenza di organico non si pone con riguardo alle sedi caratterizzate da un alto tasso di criminalità organizzata. Rileva inoltre che il Consiglio superiore della magistratura non potrà non tenere conto dei dati indicati nell'emendamento 1.12 Ferranti, che appare quindi ultroneo.

Giulia BONGIORNO, presidente, con riferimento all'emendamento 1.12 Ferranti, fa presente che eventualmente in Assemblea si potrà presentare un ordine del giorno diretto a che il Ministro della giustizia, nel formulare la sua proposta al Consiglio Superiore della Magistratura, finalizzata all'identificazione delle sedi disagiate, tenga conto dei criteri indicati nell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.12 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 1.25. Sottolinea, tuttavia, che sussiste un serio problema di disomogenea distribuzione dei magistrati fra le varie sedi, anche tra quelle disagiate, come risulta tra l'altro dai dati recentemente forniti dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.11 Ferranti.

Marilena SAMPERI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.13 Ferranti volto ad introdurre criteri certi ed oggettivi per l'individuazione dei magistrati che possono essere sottoposti al trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata. Rileva tuttavia con rammarico come non sembrino sussistere i

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margini per modificare il provvedimento in esame, anche quando le modifiche proposte siano palesemente di buon senso, come nel caso dell'emendamento testè illustrato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.13 Ferranti.

Roberto RAO (UdC) illustra il contenuto dei suoi emendamenti 1.18 e 1.19, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Rao.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che gli emendamenti 1.19 Rao, nonché 1.7 e 1.8 Di Pietro non saranno posti in votazione poiché presuppongono l'accoglimento degli emendamenti volti a consentire di destinare alle sedi disagiate, come prima assegnazione, i magistrati che hanno svolto il tirocinio.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.14 Ferranti, soppressivo dell'articolo 1, comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rileva come la norma che si intende espungere sia assolutamente estranea al contesto del provvedimento e palesemente ad personam, poiché volta, come noto, a consentire al giudice Carnevale di assumere l'incarico di Presidente della Corte di cassazione, in deroga ai limiti di età previsti dalla legge e agli stessi principi sanciti dalla recente riforma dell'ordinamento giudiziario.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che l'emendamento 1.9 Di Pietro, del quale è cofirmatario, è volto a sopprimere una disposizione introdotta surrettiziamente dal Senato e diretta ad eliminare il limite dell'età di collocamento a riposo di 75 anni per il conferimento di incarichi apicali. Ritiene che tale disposizione, della quale contesta i requisiti di necessità ed urgenza propri dei decreti-legge, non sia assolutamente condivisibile e che pertanto, al contrario delle altre disposizioni oggetto degli emendamenti finora esaminati, non possa essere materia di dibattito in Commissione. Si tratta di una disposizione del tutto illogica che la maggioranza ha introdotto nel decreto legge al solo fine di consentire al giudice Carnevale di essere nominato Presidente della Corte di cassazione. Poco conta per la maggioranza che tale incarico sia in tal modo ricoperto da una persona che abbia superato il limite di collocamento a riposo fissato dalla legislazione vigente in 75 anni. Invita pertanto la Commissione a sopprimere la norma introdotta dal Senato senza tenere in alcuna considerazione il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Invita il rappresentante del Governo a chiarire quali siano le ragioni che giustificano la necessità ed urgenza dell'eliminazione del limite di età per il conferimento di incarichi apicali presso la Corte di Cassazione.

Roberto RAO (UdC), condividendo le osservazioni degli onorevoli Tenaglia e Palomba, sottolinea che dalla legislazione vigente si evince chiaramente la tassatività del limite di età di 75 anni previsto per il collocamento a riposo dei magistrati. Ritiene che qualsiasi norma legislativa volta a derogare a tale principio debba essere considerata irragionevole.

Federico PALOMBA (IdV) invita nuovamente il rappresentante del Governo a chiarire se la disposizione introdotta dal Senato risponda ai requisiti costituzionali di necessità ed urgenza previsti per le disposizioni dei decreti legge.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, replicando all'onorevole Palomba, sottolinea che la disposizione in questione è stata introdotta dal Senato approvando un emendamento di iniziativa parlamentare, sul quale peraltro il Governo nel corso dell'esame in sede referente si era espresso in senso contrario.

La Commissione con distinte votazione respinge gli identici emendamenti 1.9 Di Pietro, 1.14 Ferranti e 1.20 Rao, l'articolo

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aggiuntivo 1.02 Ferranti nonché gli emendamenti 1-bis.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 Di Pietro.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.12, volto a destinare le quote delle risorse intestate al «fondo unico giustizia» ai bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate. Ritiene che tale disposizione, beneficiando le regioni meridionali ove la criminalità organizzata trova maggior diffusione, abbia una funzione riparatoria. Rilevando a tale proposito che la criminalità organizzata rappresenta un elemento di rallentamento dello sviluppo economico delle regioni meridionali, al quale lo Stato deve porre rimedio anche ricollocando in tale ambito territoriale i fondi che scaturiscono dalla repressione delle attività di criminalità. Chiede al rappresentante del Governo di esprimere parere favorevole sul suo emendamento.

Enrico COSTA (PdL), prima di intervenire sull'emendamento 2.12, ritiene di evidenziare come l'atteggiamento dell'opposizione al Senato, al contrario di quanto sta accadendo alla Camera, è stato comunque nel senso di non mettere in pericolo la conversione del decreto legge, come risulta dalla circostanza che anche i gruppi di opposizione hanno votato favorevolmente in occasione del voto finale. In ordine all'emendamento 2.12, del quale ne comprende la ratio riconducibile ai principi del federalismo fiscale, invita il presentatore a ritirarlo, in quanto esso stravolgerebbe la funzione del fondo unico di giustizia, la cui finalizzazione deve essere circoscritta ad esigenze di giustizia e sicurezza. Suggerisce a tale proposito di presentare in Assemblea un ordine del giorno diretto a prevedere degli stanziamenti a favore delle regioni vittime della criminalità organizzata, senza per questo intaccare i fondi a favore della giustizia.

Pierluigi MANTINI (PD) con riferimento all'emendamento 2.12 Belcastro, rileva che in ogni caso il «l'emergenza giustizia» è un problema nazionale. Ritiene quindi condivisibile utilizzare maggiori risorse, anche provenienti dal «fondo unico giustizia», per le regioni dove l'emergenza nazionale giustizia è maggiore. Ritiene inutile che l'emendamento in questione venga trasformato in un ordine del giorno, che sarebbe inefficace anche ove accolto dal Governo.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che l'emendamento 2.12 Belcastro si presta a molteplici letture e che, in particolare, potrebbe essere interpretato in senso contrario al principio del federalismo solidale. Invita quindi a non stravolgere la struttura e la ratio del fondo unico giustizia. Sottolinea infine che potrebbe essere opportuno distribuire le relative risorse anche sulla base dell'efficienza e della capacità di recupero delle spese di giustizia dimostrate dai vari uffici giudiziari.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'emendamento 2.12 Belcastro debba essere valutato favorevolmente, anche perché, tenendo conto del fatto che le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono anticipate dai comuni e solo in parte rimborsate dallo Stato, consentirebbe di riequilibrare la ripartizione delle risorse in considerazione degli uffici giudiziari e dei comuni che sopportano costi maggiori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Contento circa l'opportunità di valorizzare l'efficienza degli uffici giudiziari anche in ordine all'attribuzione di maggiori risorse senza alterare la struttura e le finalità del fondo unico giustizia. Invita pertanto l'onorevole Belcastro a ritirare l'emendamento 2.12.

Pasquale CIRIELLO (PD) rileva che l'emendamento 2.12 è stato erroneamente riferito alle regioni meridionali, in quanto il criterio utilizzato per la ripartizione dei fondi attiene unicamente al compimento delle attività criminali, le quali possono avvenire su tutto il territorio nazionale.

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Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver osservato che sono stati esaminati circa trenta emendamenti e che ne rimangono ancora nove, ricorda nuovamente che il provvedimento è iscritto da domani nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Rileva che ciò significa che la Commissione deve concludere entro la seduta pomeridiana, anche al fine di consentire la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Aula. Osserva inoltre che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto la cui scadenza è fissata per il 15 novembre prossimo. Avverte pertanto che nella seduta in corso, indipendentemente dal numero degli emendamenti che saranno stati esaminati, si concluderà l'esame del provvedimento in sede referente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.12 Belcastro, 2.6 e 2.7 Di Pietro nonchè 2.20 e 2.8 Ferranti.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento emendamento 2.1, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la disposizione che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza di emanare decreti volti a modificare il riparto delle quote del fondo unico giustizia attribuite al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno. Ritiene che sia eccessiva la discrezionalità attribuita al Presidente del Consiglio in ordine alla possibilità di modificare una ripartizione delle quote che è stabilita per legge.

Donatella FERRANTI (PD), condividendo le osservazioni dell'onorevole Palomba, ritiene che debba essere dato atto all'attività compiuta dal dottor Claudio Castelli, già Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in ordine al recupero delle somme che vanno ad alimentare il fondo unico della giustizia. In relazione all'emendamento 2.12 Belcastro appena respinto, ritiene che questo sia sostanzialmente condivisibile in quanto, non solo in riferimento alle regioni del meridione, è volto comunque a recuperare fondi a favore del comparto giustizia. Sottolinea comunque che il fondo unico della giustizia dovrebbe essere interamente dedicato alle esigenze della giustizia, senza prevedere la possibilità di interventi discrezionali del Presidente del Consiglio volti a valorizzare altre esigenze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 2.1 Di Pietro, 2.21 Rao e 2.9 Ferranti, nonché gli emendamenti 2.10 e 2.11 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati espressi i pareri delle Commissioni competenti e del Comitato per la legislazione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di reati ministeriali.
C. 891 Consolo.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI