CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2008
83.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 28 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA. - Intervengono il sottosegretario all'economia, Luigi Casero e il sottosegretario alla difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 1772 - Governo.

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Doris LO MORO, relatore, nell'illustrare i principali contenuti del provvedimento, ricorda come esso rechi all'articolo 1 - che costituisce un'importante parte del provvedimento - una nuova disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, modificando la legge 4 maggio 1998, n. 133. Sotto il profilo dell'omogeneità mentre i primi 8 commi dell'articolo non pongono problemi, richiama, invece, l'attenzione del Comitato sul comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che abroga l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, eliminando il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive (con esclusione di quelle di primo grado) da parte dei magistrati che, dopo la sospensione del rapporto di servizio o la quiescenza anticipata, sono stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento

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in sede penale. Trattasi, a suo parere, di disposizione solo indirettamente connessa con il resto del provvedimento.
Per altro verso, un altro aspetto di criticità concerne il comma 8 dell'articolo, che sopprime il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 192 del regio decreto n. 12/1941, il quale dispone che le domande di tramutamento ad altra sede conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate. Proprio in coerenza con gli obiettivi dichiarati della norma proposta, consistenti nell'esigenza di evitare un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio superiore della magistratura, andrebbe chiarito quale sia il nuovo termine di validità delle domande di tramutamento, anche alla luce del fatto che il primo periodo del terzo comma dell'articolo 192 del regio decreto citato dispone che le domande di tramutamento ad altra sede possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.
Richiamati i contenuti degli articoli 1-bis e 1-ter, anch'essi introdotti nel corso dell'esame al Senato, si sofferma quindi sull'articolo 2 il quale reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall'articolo 61, comma 23, del recente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ora viene lodevolmente integrato con ulteriori risorse. In merito a tale articolo rilevano soprattutto le perplessità che derivano dalla lettura del comma 7-bis, introdotto al Senato, che conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di modificare, con proprio decreto, le quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia» individuate, con fonte di rango primario, dal comma 7 del medesimo articolo 2. Andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia, verificando, altresì, l'opportunità di coordinare maggiormente tra loro i commi 7 e 7-ter, (entrambi relativi alla destinazione del Fondo).
Illustra, pertanto, la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1772 e rilevato che esso:
reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare aspetti concernenti la funzionalità dell'apparato giudiziario sul versante organizzativo della copertura delle sedi disagiate (articolo 1), della determinazione del ruolo organico della magistratura ordinaria (articolo 1-bis) e delle modalità di gestione dei fondi ad esso riservati (articolo 1-ter e articolo 2); ai suddetti profili organizzativi risulta solo indirettamente connesso il comma 8-bis dell'articolo 1, inserito al Senato, che incide invece sui requisiti necessari per il conferimento di funzioni direttive giudicanti a magistrati reintegrati in servizio in conseguenza del loro definitivo proscioglimento in sede penale;
nell'operare correttamente la novellazione della normativa vigente in materia di trasferimenti d'ufficio a sedi disagiate (legge n. 133 del 1998), interviene nuovamente in materia di «fondo unico giustizia», già oggetto del decreto legge n. 112 del 2008, di recente approvazione - circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione - peraltro senza effettuare in questo caso un adeguato coordinamento normativo;
prevede, all'articolo 2, comma 7-bis, che un decreto del Presidente del Consiglio possa modificare, in casi di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, le «quote minime» di destinazione del fondo unico giustizia, in sede di ripartizione delle risorse a favore di ciascun ministero interessato;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

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ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 7-bis - secondo cui le «quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia» - si verifichi la congruità dello strumento normativo ivi previsto ad incidere su limiti minimi di ripartizione delle risorse tra ministeri legislativamente prefissate, precisando altresì se vi sia coincidenza, anche sotto il profilo delle modalità procedurali di adozione, tra il decreto presidenziale in oggetto e quello previsto dal comma 7 del medesimo articolo 2.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 8 - che abroga la disposizione contenuta nell'articolo 192 del regio decreto n. 12 del 1941, che conferiva alle domande di trasferimento «validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate» - dovrebbe esplicitarsi l'effetto della norma che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, risulta essere quello di fissare un limite temporale di validità, evitando «un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio (chiamato ad esaminare domande presentate da magistrati che - a distanza di anni - non hanno verosimilmente più interesse al trasferimento richiesto a suo tempo), consentendo al Consiglio di esaminare le sole domande che corrispondono ad un interesse concreto ed attuale del magistrato al trasferimento»;
all'articolo 1-bis - che definisce il ruolo organico della magistratura ordinaria, sostituendo la vigente «tabella B» ed inserendo in essa una specifica voce, alla lettera M, volta a fissare il numero massimo di «magistrati destinati a funzioni non giudiziarie» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 50 del decreto legislativo n. 160 del 2006 che, nel disciplinare ampiamente il collocamento fuori ruolo ed il ricollocamento in ruolo dei magistrati, fissa un limite temporale (un periodo massimo complessivo di dieci anni) e l'esclusione da detto termine del «periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura»; tali elementi sono riprodotti in modo non del tutto coincidente nella norma in esame, sia per quanto riguarda il termine massimo (anni dieci, anche continuativi) sia per quanto riguarda le esclusioni da siffatto limite, che il testo in esame connette al «maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge» nonché in relazione ai «magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi»; andrebbe peraltro verificata l'opportunità di collocare in un contesto organico la suddetta Tabella B, eventualmente formulando una testuale novella all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 111 del 2007;
all'articolo 2 - volto a porre una disciplina organica al Fondo unico giustizia, che è in parte sostitutiva ed in parte integrativa rispetto a quella contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, all'articolo 61, commi 23 e 24 (quest'ultimo specificamente abrogato) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia, verificando, altresì, l'opportunità di coordinare maggiormente tra loro i commi

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7 e 7-ter, entrambi relativi alla destinazione del suddetto Fondo; al comma 7 si valuti, inoltre, l'opportunità di prevedere, per l'adozione del decreto governativo di ripartizione delle risorse, termini e modalità procedurali idonee a consentire un'adeguata programmazione finanziaria da parte dei ministeri interessati nonché l'eventuale coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.»

Antonino LO PRESTI se da una parte conviene con le osservazioni del relatore concernenti le modalità procedurali di adozione dei decreti governativi contemplati dall'articolo 2, al contempo, tuttavia non nasconde le proprie perplessità sulla condizione proposta dal relatore con riferimento all'articolo 2, comma 7-bis, anche alla luce della pregressa giurisprudenza del Comitato. Ricorda in proposito il parere espresso dal Comitato per la legislazione il 25 novembre 2004 sulla proposta di legge «Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi» (C. 3906 e abb.), la quale, all'articolo 2, comma 1, prevedeva che il Ministro delle politiche agricole e forestali potesse rivedere con proprio decreto di natura non regolamentare l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985. Nella specifica occasione le valutazioni del Comitato non furono nel senso di formulare una condizione, ma consistettero nell'invitare la Commissione di merito a verificare la congruità dello strumento giuridico ivi indicato. Tali motivi di perplessità risultano a suo giudizio ulteriormente rafforzati alla luce della reiezione, recentemente intervenuta in Assemblea, sulla questione pregiudiziale con la quale si proponeva di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1772 sulla base di una supposta non conformità ad alcuni articoli della Costituzione e per presunti motivi di irragionevolezza. Propone pertanto di trasfondere le indicazioni afferenti l'articolo 2, comma 7-bis, proposte come condizione in una osservazione, anche considerato che i profili problematici discendono dalle modifiche introdotte dal Senato, con le quali si fa riferimento al concetto di quote minime.

Roberto ZACCARIA dissente sulla proposta avanzata dal collega Lo Presti, atteso che nel caso richiamato della XIV legislatura le valutazioni del Comitato si incentravano sulla coerenza dello strumento proposto con la tecnica della delegificazione, come delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, eventualità, quest'ultima che può senz'altro escludersi nel caso all'esame, venendo palesemente in rilievo un atto di natura provvedimentale, cioè meramente amministrativo, che viene ad incidere su materia riservata alla legge formale. Ritiene piuttosto che se un rilievo dovesse venire avanzato alla proposta di parere del relatore, questo dovrebbe riguardare il comma 8-bis, norma di natura schiettamente ordinamentale e quindi estranea ai contenuti propri della decretazione d'urgenza, rispetto alla quale il relatore con molto garbo si è limitato a ricordare solo l'indiretta connessione con il restante contenuto del provvedimento.

Doris LO MORO, relatore, nel ricordare che non sussistono precedenti normativi di decreti governativi abilitati ad incidere, nella maniera proposta, su poste di bilancio determinate dal Parlamento, reputa che la condizione proposta sia adeguata alla fattispecie esaminata.

Arturo IANNACCONE, nel ritenere degne di approfondimento le osservazioni svolte dal collega Lo Presti, richiama l'attenzione del Comitato riguardo alla possibilità di fornire alle stesse adeguata valorizzazione, anche nell'interesse degli organi competenti per il merito, mediante l'elaborazione di un parere che ne dia conto.

Antonino LO PRESTI, pur mantenendo fermi i propri convincimenti riguardo alla non adeguatezza della condizione proposta, dichiara di non insistere nella proposta di trasformazione dei rilievi formulati come condizione in osservazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

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Sull'ordine dei lavori.

Franco STRADELLA, presidente, accedendo ad una richiesta dell'on. Lo Presti, avanzata in ragione dei suoi concomitanti impegni presso la Commissione di appartenenza, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente all'esame del decreto-legge n. 158 del 2008, che figura all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Il Comitato consente.

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813 - Governo.

(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione - Parere senza condizioni né osservazioni).

Antonino LO PRESTI, relatore, ricorda che il provvedimento in esame interviene a prorogare ulteriormente il termine di sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili ad uso abitativo per finita locazione. Tale sospensione opera, in particolare, nei quattordici comuni capoluogo delle aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
La proroga del termine disposta con il decreto in esame si salda con i ripetuti differimenti intervenuti senza soluzione di continuità dal 2001 fino ad ora. Ricorda anche che la materia è stata oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole nei confronti di mere proroghe (ulteriori rispetto a quella disposta dal decreto legge n. 147 del 2003) che non stabilissero «alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori (...) anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento». Al riguardo, rileva tuttavia che il testo in esame non appare confliggere con le indicazioni fornite dal giudice delle leggi. Infatti, come espressamente chiarito dalla relazione illustrativa, «il provvedimento, che fissa la nuova scadenza al 30 giugno 2009, non deve essere inteso come un ulteriore intervento dei differimento di termini, poiché si pone nel quadro di un'azione unitaria avviata con l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la realizzazione di un «Piano casa» per favorire l'accesso a un'abitazione in locazione o in proprietà anche per le suddette categorie sociali». Analogamente, nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, allegata al disegno di legge in esame, si precisa ulteriormente che «nel caso in questione si tratta di differimento per un breve periodo finalizzato all'effettivo avvio di programmi di edilizia già previsti a livello legislativo e limitato a un ambito territoriale meno ampio del provvedimento che lo ha preceduto».
In conformità di tali elementi, illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1813 e rilevato che esso:
reca un contenuto omogeneo, volto unicamente a sospendere fino al 30 giugno 2009 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo, in talune realtà abitative (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti), con riguardo a particolari categorie sociali, prorogando altresì la vigenza delle disposizioni che disciplinano l'autocertificazione dei requisiti per accedere ai benefici, la definizione del

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canone e gli effetti connessi al suo mancato pagamento, nonché i casi in cui tale sospensione non opera ed i benefici fiscali per i proprietari degli immobili;
incide su un termine originariamente fissato per sei mesi dalla legge finanziaria del 2001 (articolo 80, comma 22) e successivamente oggetto di continui differimenti, prevalentemente disposti in decreti legge (o nelle relative leggi di conversione), l'ultimo dei quali era stato disposto dall'articolo 22-ter, inserito in sede di conversione, nel decreto legge n. 247 del 2007; in riferimento alla vicenda della «proroga degli sfratti», la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole nei confronti di mere proroghe (ulteriori rispetto a quella disposta dal decreto legge n. 147 del 2003) che non stabilissero «alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori (...) anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento»;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
C. 1762 - Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e rinvio).

Lino DUILIO, relatore, rileva preliminarmente che, nella seduta odierna, il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere su due decreti legge - segnatamente il n. 155 ed il n. 157 - che incidono sulla medesima materia e che sono stati adottati e pubblicati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Per tali ragioni, essendogli stato affidato per entrambi il compito di relatore, ritiene opportuno svolgere congiuntamente le relazioni.
Da tale circostanza discende, evidentemente, il primo elemento che reputa meritevole di attenzione in quanto, secondo le intenzioni già manifestate dal Governo, i due decreti legge sono destinati a confluire in un unico provvedimento. Un secondo aspetto, su cui richiama l'attenzione del Comitato è poi rappresentato dalla disposizione del decreto n. 155 che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di individuare e «rastrellare» le risorse necessarie per le operazioni finanziare che il provvedimento consente di porre in essere a tutela del credito e della stabilità dei mercati finanziari. I due aspetti evidenziati si connettono ad una situazione di grave crisi dei mercati finanziari a livello internazionale che si manifesta in modo estremamente fluido, per cui si comprendono chiaramente le ragioni che hanno indotto a prevedere strumenti straordinari di intervento, da attuare nella sola eventualità in cui ciò sia strettamente necessario.
Sotto il profilo delle competenze del Comitato per la legislazione, nella proposta di parere redatta, ha inteso evidenziare, in un'apposita raccomandazione, l'invito al legislatore ad evitare simili forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, riservandosi tuttavia, ove i colleghi lo ritengano più adeguato, di trasfondere tale considerazione nella sola parte premissiva del parere.
È invece oggetto di osservazione la previsione secondo cui la copertura degli oneri connessi alle operazioni previste è effettuata con decreto del Presidente del

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Consiglio. Ciò in quanto il comma 7 dell'articolo 1 individua diverse modalità di reperimento delle risorse, contemplando oltre alla possibilità di «tagli lineari» e di altre modalità di copertura degli oneri, anche la possibile riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, che dunque avverrebbe con strumento diverso da quello legislativo.
La gamma di interventi predisposti dal decreto n. 155, come anticipato, risulta integrata dalle disposizioni contenute nel successivo decreto n. 157, adottato all'indomani del vertice di Parigi del 12 ottobre.
Illustra, pertanto, la seguente proposta di parere riguardante il decreto-legge n. 155:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1762 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare le modalità straordinarie, eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, con cui si esplica l'intervento del Ministero dell'economia, unitamente alla Banca d'Italia, per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio; peraltro, in tali contenuti è destinato a confluire anche il successivo decreto-legge n. 157 del 2008, secondo quanto annunciato nel comunicato del 13 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri, in occasione dell'adozione di quest'ultimo dove si legge espressamente che «in sede di conversione da parte delle Camere, il decreto verrà abbinato a quello analogo varato la scorsa settimana»;
risultando dunque già sostanzialmente integrato dal decreto legge n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre, il provvedimento in esame realizza unitamente a quest'ultimo un caso di intreccio tra due provvedimenti d'urgenza, che non può considerarsi conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;
nel consentire al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di interventi di carattere straordinario, esso dispone numerose deroghe alla disciplina vigente, sia in termini generici all'articolo 1, comma 1, è prevista la «deroga alle norme di contabilità dello Stato» sia in termini più circoscritti, con riguardo ai limiti partecipativi previsti per le banche cooperative dal testo unico bancario ed ai relativi diritti di voto (articolo 1, comma 5), alla disciplina sulle OPA (articolo 1, comma 6) alla disciplina civilistica in materia di garanzie (articolo 3, comma 1); peraltro, il decreto-legge n. 157 completa tale quadro ammettendo che le emissioni di titoli di Stato possano avvenire «in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente»;
prevede all'articolo 1, comma 7, che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, definendo dunque un innovativo strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso anche da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008; analogamente, all'articolo 5, comma 1, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione e di concessione della garanzia statale;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 7 - secondo cui «con decreto del Presidente del Consiglio

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dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se tale strumento sia congruo in relazione alla possibilità di intervenire anche su spese legislativamente previste, non essendo, peraltro, previsto espressamente un termine di operatività delle disposizioni in questione;
analogamente, all'articolo 5, comma 1 - che demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione di «criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i contenuti del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, atteso che tali disposizioni fissano le condizioni per la partecipazione a sottoscrizioni di aumenti di capitale da parte del Ministero dell'economia, mentre il primo periodo del comma 1 contempla anche la possibilità che il Ministero si limiti a garantire, senza sottoscriverli, gli aumenti di capitale delle banche italiane.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.»

Roberto ZACCARIA rileva preliminarmente come in questo caso, a differenza di quanto ha frequentemente avuto occasione di denunciare circa l'abuso della decretazione d'urgenza da parte dell'Esecutivo, non vi siano assolutamente dubbi sulla effettiva necessità ed urgenza di intervenire in modo tempestivo in un siffatto contesto di incertezza dei mercati internazionali.
Ritiene tuttavia che non possa non evidenziarsi la perplessità connessa alla situazione anomala, segnalata dal relatore, che vede due diversi decreti-legge incidere sulla stessa materia, e che sono stati emanati in rapidissima successione, proprio con l'esplicita volontà di innestare il secondo provvedimento nel primo. In questo senso concorda con la proposta del relatore di formulare una espressa raccomandazione.
Desidera inoltre sottoporre all'attenzione dei colleghi il carattere assolutamente atipico del decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 155. A suo avviso, in modo sostanzialmente analogo a quanto si è evidenziato nel parere precedentemente reso sul decreto legge concernente la funzionalità del sistema giudiziario, anche in questo caso si assiste all'attribuzione ad una fonte secondaria della facoltà di incidere e modificare decisioni di spesa assunte con atto di rango primario. Coerentemente, anche in questo caso, il rilievo andrebbe formulato in termini di condizione.

Roberto OCCHIUTO, nel condividere la sostanza del parere proposto dal relatore, si associa alle considerazioni svolte da

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Zaccaria circa il mutamento dell'osservazione concernente il comma 7 dell'articolo 1 e si dichiara favorevole alla sua trasformazione in condizione. Ciò appare, a suo giudizio, in linea con la costante giurisprudenza dell'organo volta a sottolineare con forza l'esigenza di un pieno rispetto del valore gerarchico delle fonti, che si è confermata proprio in questa seduta nel parere reso sul decreto legge n. 143.

Arturo IANNACCONE, pur comprendendo il ragionamento sviluppato dai colleghi, reputa necessario evidenziare come si sia di fronte ad uno strumento che si innesta in un quadro assolutamente emergenziale e che dunque è destinato ad operare solo in via eventuale e per un periodo limitato al perdurare della situazione di crisi in atto. Condivide, pertanto, l'equilibrato giudizio contenuto nella proposta del relatore, nella quale è comunque formulato l'invito alla Commissione a verificare la congruità dello strumento previsto dal decreto.

Doris LO MORO invita il relatore a chiarire se la norma in esame abbia effettivamente profili simili a quelli censurati nel parere, da lei redatto, che è stato adottato in relazione al decreto legge n. 143. Alcuni elementi, in base ad una prima valutazione, sembrano invero differenziare le due fattispecie. Al riguardo, non può fare a meno di notare come il provvedimento su cui ha svolto la propria relazione fissava direttamente «quote minime» di attribuzione di un fondo tra due ministeri, lasciando poi al Presidente del Consiglio la facoltà di modificare tali quote minime con proprio decreto, senza che fossero nemmeno previsti adeguati oneri procedurali né alcun coinvolgimento degli organi parlamentari. Tali profili problematici non sembrerebbero presentarsi in modo identico nel provvedimento in esame.
Ovviamente, qualora le due fattispecie fossero effettivamente assimilabili, allora non si potrebbe che adottare il medesimo metro di valutazione e dunque formulare, anche in tal caso, una condizione.

Lino DUILIO, relatore, sottolinea la sensibile differenza che intercorre tra le due fattispecie normative oggetto di esame. Quella dell'articolo 2, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 143 consente al decreto del Presidente del Consiglio la possibilità di muoversi in sostanziale contrasto con quanto disposto dallo stesso comma 7 del medesimo articolo 2. Nel caso di specie, invece, il decreto-legge prefigura, in via eventuale, una gamma di interventi straordinari per fronteggiare situazioni di riconosciuta emergenza, e dispone che per tali interventi si utilizzino risorse individuate con un provvedimento che, in questo contesto, fuoriesce dai canoni ordinari di collocazione delle fonti normative, potendo attingere anche a poste di bilancio già definite con legge.
Nel dichiarare la propria disponibilità ad accogliere in ogni caso i suggerimenti emersi nella discussione, ritiene che debba porsi l'accento sull'esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle modalità di impiego di tale strumento straordinario di allocazione delle risorse. In tal senso, si riserva di riformulare il parere affinché tale aspetto sia rilevato in una apposita condizione.

Franco STRADELLA, presidente, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone che il relatore proceda all'illustrazione della proposta di parere relativo al decreto n. 157, e di rinviare successivamente il seguito dell'esame di entrambi i provvediementi ad altra seduta, da tenere nella mattinata di domani.

Il Comitato concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.
C. 1774 - Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e rinvio).

Lino DUILIO, relatore, richiamandosi alla relazione svolta sul decreto legge

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n. 155 del 2008, illustra la seguente proposta di parere.
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1774;
rilevato che esso è stato adottato e pubblicato dopo soli quattro giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 155, volto a disciplinare la medesima materia del sistema creditizio e che il comunicato diramato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri testualmente recita che «in sede di conversione da parte delle Camere il decreto verrà abbinato a quello analogo varato la scorsa settimana»;
segnalato che esso interviene espressamente, in due disposizioni, sull'ambito di applicazione del citato decreto legge n. 155;
sottolineato che l'articolo 2, al comma 1, prevede decreti «di natura non regolamentare» volti a stabilire criteri, condizioni e modalità delle operazioni» in esso disciplinate;
evidenziato che esso non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
richiamato, per ogni altra valutazione, il parere reso con riguardo al decreto legge n. 155 del 2008;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1 - che demanda a decreti di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati previo parere della Banca d'Italia la definizione di criteri, condizioni e modalità delle operazioni ivi previste e della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e sulle operazioni da esse stipulate, - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare; dovrebbe peraltro valutarsi anche la necessità di tale disposizione, alla luce di quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legge n. 155, in cui tale disposizione, per quanto detto in premessa, è destinata a confluire.»

Franco STRADELLA, presidente, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.
C. 1802.