CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2008
83.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 NOVEMBRE 2008

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SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, diversamente da quanto precedentemente concordato, il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna della Commissione in considerazione del non prevedibile orario di conclusione della riunione odierna del Comitato di salvaguardia della stabilità finanziaria. Si riserva pertanto di contattare il ministro per verificare la possibilità di collocare in altra data il suo intervento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in risposta alle considerazioni svolte nel corso dell'esame preliminare, rileva che il quadro macroeconomico risulta ancora in

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rapida evoluzione e risulterà influenzato dalle decisioni delle autorità europee ed internazionali, rispetto alle quali non è facile formulare previsioni. In proposito, richiama anche la recente decisione del Fondo monetario internazionale sull'Ungheria. Ricorda comunque che l'anticipo del contenuto del disegno di legge finanziaria operato con il decreto-legge n. 112 dà all'Italia condizioni di maggiore sicurezza per affrontare la crisi. Con riferimento ai rilievi avanzati sulla consistente riduzione delle spese di investimento, osserva che la stessa è dettata da esigenze di contenimento della finanza pubblica. Rileva tra l'altro che le spese per investimento non sono di per sé suscettibili di determinare immediati effetti di sostegno alla congiuntura. Osserva che anche politiche di sostegno della domanda potrebbero non risultare in grado di determinare immediati effetti sull'andamento dell'economia. A tale proposito, ricorda che misure come la detassazione della tredicesima fanno parte del programma del Popolo della Libertà ma, a differenza della detassazione degli straordinari, non è detto che le condizioni della finanza pubblica consentano di mettere in atto in tempi rapidi tale misura. Rileva peraltro che l'attuazione di simili interventi in condizioni di disavanzo farebbe aumentare il differenziale dei tassi di interesse rispetto a quelli di altri paesi, con conseguenze negative per la finanza pubblica. Conclusivamente, rileva con soddisfazione che non sono state avanzate richieste di eccessivi incrementi di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano presentate e riferibili al testo oltre 800 proposte emendative, che sono disponibili, oltre che nei fascicoli stampati in distribuzione, anche sul sito Internet della Camera. In via preliminare, segnala che le proposte emendative Carlucci 2.076 e 2.077 e Borghesi Tab. C.18 e Tab. C.13 sono state ritirate dai presentatori. Avverte altresì che il relatore ha ritirato la propria firma dalle proposte emendative 2.28, 2.31, 2.23, 2.24, 2.29, 2.30, 2.27, 2.84, 2.26, 2.0133 e 2.09 e che il deputato Borghesi ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 2.137 e 2.136. Inoltre, il deputato Catone ha aggiunto la sua firma all'emendamento 2.108. Per quanto concerne i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative con riferimento al contenuto tipico del disegno di legge finanziaria, ricorda che già in occasione del parere espresso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, la Commissione aveva sottolineato l'esigenza di rispettare pienamente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, secondo le quali, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 deve contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Segnala quindi di essersi attenuto, ai fini della valutazione delle proposte emendative presentate, a tali criteri, integrativi delle disposizioni in materia di contenuto proprio della legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. L'esclusione delle misure volte al sostegno e al rilancio dell'economia implica la inammissibilità delle proposte emendative dirette a prevedere agevolazioni, incentivi o altre forme di intervento a favore del sistema produttivo nel suo complesso ovvero anche di singoli comparti. Tali considerazioni valgono, in particolare, per le numerose proposte emendative recanti disposizioni dirette a riconoscere crediti d'imposta, in quanto non direttamente incidenti sul meccanismo di determinazione dell'imposta dovuta dai contribuenti. In questi casi, infatti, il ricorso al meccanismo del credito di imposta risponde a mere esigenze strumentali laddove le proposte emendative appaiono, in realtà, dirette ad introdurre misure di sostegno in favore di specifici settori. Analogamente, le proposte emendative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali o di investimenti, ove non

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riconducibili alle materie oggetto delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria (e in particolare alle Tabelle D e F), non sono state dichiarate ammissibili anche nel caso in cui non si riferiscono ad ambiti territoriali circoscritti e non appaiono, quindi, di natura localistica. Per le stesse ragioni, non appaiono ammissibili le proposte emendative che prevedano misure di aiuto alla crescita attraverso il sostegno al reddito disponibile di alcune categorie particolarmente svantaggiate, che pure in passato erano state ammesse. Queste considerazioni valgono anche per misure di carattere previdenziale o assistenziale. Sono invece state valutate ammissibili le proposte emendative dirette a introdurre limitati correttivi alla disciplina del patto di stabilità interno, come modificata dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, purché non dirette a pregiudicare la coerenza complessiva del patto, rispondente all'obiettivo di stabilire le modalità del concorso degli enti territoriali al perseguimento dei saldi di finanza pubblica. In merito ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative per i profili attinenti alla compensazione, fa presente che in caso di emendamenti che comportano oneri di carattere permanente, compensati con riduzione triennale delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, tale riduzione è stata intesa come a carattere permanente, anche quando non espressamente indicato; per le proposte emendative che non indicano espressamente i relativi oneri, la valutazione di ammissibilità è stata effettuata, ove possibile, tenendo conto dell'onere desumibile dalla clausola di copertura; taluni emendamenti dispongono compensazioni a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate anche senza prevedere una «caratura» delle stesse (raddoppio o triplicazione) rispetto agli oneri da coprire. Non disponendo di dati puntuali circa l'incidenza, in termini di fabbisogno e di indebitamento, dei diversi utilizzi previsti, si è ritenuto, in via di prima approssimazione, di considerare congrua la copertura prevista in tutti i casi in cui sia comunque rispettata la caratterizzazione di parte capitale della spesa in questione. Una più puntuale valutazione potrà essere comunque effettuata sulla base di precise indicazioni da parte del Governo che, caso per caso, permettano di verificare la congruità delle singole riduzioni operate sul fondo per le aree sottoutilizzate a fini di copertura sulla base dei dati disponibili circa l'effettivo profilo di cassa dei diversi interventi finanziati. Inoltre, alcune proposte emendative prevedono la compensazione dei relativi oneri a valere su misure dirette ad ottenere corrispondenti incrementi del gettito delle imposte sui tabacchi lavorati. Ricorda che il comma 361 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 ha previsto l'utilizzo di maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, da ottenere mediante incremento delle accise sui tabacchi lavorati. I dati provvisori relativi al gettito per l'anno in corso di tali imposte indicano un aumento in linea con tali previsioni legislative. Pertanto sulla base di tale andamento - e fatto salvo un eventuale diverso avviso del Governo - sono state ritenute congrue le compensazioni previste dagli emendamenti 2.257, 2.481 e dall'articolo aggiuntivo 2.082, che dispongono misure dirette ad ottenere un ulteriore gettito aggiuntivo fino a 260 milioni per il 2009. Rileva infine che alcuni emendamenti in materia fiscale recano oneri di non facile quantificazione, a fronte dei quali viene comunque predisposta una copertura di considerevole importo. In assenza di puntuali elementi informativi idonei a fornire un riscontro dell'onere recato dalle norme, è stato quindi assunto che la copertura, per il rilevante ammontare delle risorse indicate, potesse essere considerata congrua rispetto al picco dell'onere che, in applicazione del meccanismo di saldo e acconto, è destinato a verificarsi nel 2010. Anche in questo caso il Governo potrà fornire puntuali elementi, che permettano una verifica più approfondita.

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Alla luce dei criteri richiamati, dichiara inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
Marini 2.443 e 2.453, Beccalossi 2.48, Fogliato 2.272, Brandolini 2.406 e 2.454, Marinello 2.499 e 2.13 della XIII Commissione i quali stabiliscono che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, anche qualora iscritti nel catasto fabbricati;
Burtone 2.15, il quale stanzia 2 milioni nel 2009 e 500 mila euro nel 2010 in favore del settore suinicolo lucano;
Agostini 2.400, il quale stanzia 2 milioni di euro nel 2009 in favore del sistema informativo agricolo nazionale;
Meta 2.203, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che i canoni di concessione demaniale introitati dalle autorità portuali non concorrono ai fini delle imposte dirette;
Dal Moro 2.426, il quale incrementa gli stanziamenti per il Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy;
Fogliato 2.373, il quale prevede la concessione del credito d'imposta in favore delle imprese agricole ed agroalimentari;
Ventucci 2.44, volto a prorogare al 1o gennaio 2010 l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
Fiorio 2.422, limitatamente ai commi 2-bis e 2-ter, il quale prevede che il Ministro per le politiche agricole promuova contratti di filiera nel sistema zootecnico;
Carra Marco 2.385, il quale prevede che il Ministro per le politiche agricole promuova contratti di filiera nel settore ittico;
Marrocu 2.381, il quale interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita di navi a stranieri o per demolizione;
Sani 2.405 e Ruvolo 2.329, i quali intervengono sulla disciplina dei crediti d'imposta per investimenti in agricoltura previsti dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006;
Ruvolo 2.333, il quale istituisce un Fondo presso l'Istituto sviluppo agricolo per interventi di ristrutturazione di imprese agricole;
Trappolino 2.425, il quale incrementa le risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;
Agostini 2.389, il quale istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ippica;
Sani 2.393, il quale interviene su una precedente norma abrogativa al fine di mantenere in vigore una disposizione in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura;
Fiorio 2.398, il quale autorizza una spesa di 5 milioni per programmi di miglioramento genetico del bestiame;
Mario Pepe (PD) 2.397, il quale autorizza un contributo di 3 milioni per progetti promozionali e di internazionalizzazione nei settori agro-ittico-alimentare e turistico;
gli identici emendamenti Marinello 2.467 e Ruvolo 2.348, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria degli apparati di bordo delle unità da pesca;
gli identici emendamenti 2.9 della XIII Commissione, Ruvolo 2.350 e Marinello 2.485, i quali stabiliscono che alle concessioni di aree demaniali marittime richieste da soggetti diversi dalle cooperative si applica il canone ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera e), del Regio decreto n. 1604 del 1931;
Agostini 2.384, il quale prevede l'attribuzione di contributi in conto capitale ai consorzi di garanzia fidi per i settori della pesca e dell'acquacoltura;

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Fogliato 2.307, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta in favore di nuovi investimenti effettuati da imprenditori agricoli;
Fogliato 2.308, il quale prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per investimenti innovativi finalizzati alla sostenibilità ambientale da parte di imprese agricole;
gli identici emendamenti Marrocu 2.404, Ruvolo 2.330 e 2.10 della XIII Commissione, i quali prevedono l'attribuzione di un credito d'imposta per investimenti effettuati all'estero da imprese operanti nel settore agroalimentare;
Ruvolo 2.317, il quale prevede la concessione di aiuti, in forma di garanzia o di erogazione di crediti per il salvataggio delle imprese agricole in difficoltà, intervenendo altresì sulla disciplina creditizia relativa a tali mutui;
Ruvolo 2.331, il quale interviene sulla disciplina della rivalutazione a fini fiscali derivanti da operazioni di aggregazione aziendale, prevedendo inoltre il riconoscimento di un credito d'imposta;
Ruvolo 2.319, il quale prevede la concessione di mutui decennali a tasso agevolato per l'acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
Lusetti 2.383, il quale interviene sulla disciplina relativa alle sanzioni penali ed amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di pesca, trasporto e commercio di pesce;
gli identici emendamenti Cuomo 2.403 e Ruvolo 2.328, i quali prevedono che il Ministero delle politiche agricole promuova contratti di filiera per la realizzazione di investimenti nel settore agroalimentare;
Ruvolo 2.332, il quale incrementa il limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta compensabili ovvero rimborsabili a intestatari di conti fiscali;
Ruvolo 2.334, il quale abroga una disposizione della legge n. 388 del 2000, relativa alla garanzia concessa dallo Stato in favore di cooperative e consorzi tra cooperative risultanti in stato di insolvenza o di liquidazione;
Ruvolo 2.318, il quale consente l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola anche alle cooperative formate da agricoltori o produttori;
Oliverio 2.448, il quale prevede uno stanziamento di 800 milioni per il potenziamento del sistema viario della Sicilia e della Calabria;
Gioacchino Alfano 2.67, il quale autorizza uno stanziamento di 5 milioni di euro per contributi in favore delle Opere universitarie;
Rubinato 2.486, il quale istituisce un Fondo per consentire l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di progetti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti;
Rubinato 2.487, il quale prevede l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di progetti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti;
Turco Livia 2.192, il quale prevede l'istituzione di un Fondo per interventi a favore di persone con disabilità grave;
Capitanio Santolini 2.292, limitatamente al comma 7-quinquies, il quale prevede un finanziamento in favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
Carlucci 2.529, il quale estende l'applicazione della disciplina in materia di credito d'imposta per il settore cinematografico, di cui all'articolo 1, commi da 325 a 343 della legge n. 244 del 2007, alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo;
Carlucci 2.531, il quale estende l'applicazione della disciplina in materia di credito d'imposta per il settore cinematografico,

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di cui all'articolo 1, commi da 325 a 343 della legge n. 244 del 2007, alla produzione e distribuzione di video musicali;
Meta 2.212, il quale istituisce un Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale;
Meta 2.208, il quale incrementa gli stanziamenti per la prosecuzione dei servizi di trasporto ferroviario, con particolare riguardo al servizio locale e regionale;
Meta 2.205, il quale incrementa le risorse finanziarie del Fondo perequativo in favore delle autorità portuali;
Velo 2.211, il quale interviene sulla disciplina relativa all'imposta sulla pubblicità, escludendo l'applicazione dell'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa recata da veicoli;
Capodicasa 2.360, il quale incrementa gli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente in Sicilia e Calabria;
Stefani 2.408, il quale reca modifiche al codice civile in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni, e di relativo utilizzo da parte degli enti locali;
Carra Marco 2.407, il quale incrementa la dotazione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM;
Ceccuzzi 2.94, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 244 del 2007, in materia di crediti d'imposta per le aggregazioni professionali, in particolare estendendo tale agevolazione ad ulteriori fattispecie;
Ceccuzzi 2.98 e Gioacchino Alfano 2.567, i quali intervengono sulla disciplina dell'attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, estendendone l'operatività anche ai professionisti;
Fluvi 2.99 e Gioacchino Alfano 2.566, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla scadenza degli adempimenti fiscali e dei relativi versamenti;
Ceccuzzi 2.101 e Gioacchino Alfano 2.571, i quali prevedono la sottoscrizione di polizza assicurativa in favore dei professionisti iscritti in ordini o collegi;
Fluvi 2.102 e Gioacchino Alfano 2.569, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle delibere comunali in materia di ICI,
Esposito 2.219 e 2.218, Sereni 2.396 e Fiorio 2.456, i quali prevedono stanziamenti nel 2009 per la prosecuzione di interventi in favore di territori e soggetti colpiti da eventi alluvionali;
Rubinato 2.379, il quale stanzia 5 milioni di euro nel triennio per la prosecuzione di interventi in favore di territori e soggetti colpiti da eventi meteorologici nella Regione Veneto nel corso del 2006 e nel 2007;
Cicu 2.251 e Marrocu 2.410, i quali prorogano il termine per l'applicazione della disciplina in materia di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi;
Bocci 2.449, il quale stanzia un milione di euro nel 2009 per la prosecuzione del restauro delle mura ciclopiche di Amelia;
Esposito 2.254, il quale autorizza la spesa di 40 milioni per la prosecuzione di interventi in favore di territori e soggetti colpiti da eventi alluvionali del maggio 2008;
Sereni 2.395, il quale differisce all'esercizio 2009 la definizione agevolata dei versamenti tributari dovuti dai soggetti che hanno usufruito dei pagamenti tributari e contributivi a seguito del sisma verificatosi nelle Marche ed in Umbria nel settembre 1997;
Bocci 2.221, il quale autorizza la spesa di 10 milioni per ogni anno del

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triennio, al fine del completamento degli interventi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate da eventi sismici nel 1979;
Verini 2.93, il quale autorizza uno stanziamento per interventi urgenti relativi allo stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da crisi idrica;
Fallica 2.452 e 2.451, i quali intervengono sul meccanismo sanzionatorio previsto nel caso di mancata o irregolare corresponsione dell'imposta di bollo dovuta su atti presentati al pubblico registro;
Capodicasa 2.391, il quale espunge dall'allegato A al decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetto «taglia leggi») due leggi relative alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del Belice;
Fiorio 2.455, il quale stanzia 20 milioni di euro nel 2009 per la messa in sicurezza di siti a rischio di dissesto idrogeologico;
Capodicasa 2.386, il quale prevede la destinazione di una parte delle risorse per il Piano nazionale di edilizia abitativa per la prosecuzione di interventi nei territori del Belice colpiti dal sisma del 1968;
Franzoso 2.563, il quale interviene sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti tributari, con riferimento agli ammontari relativi agli aggi di riscossione, agli interessi di mora e ai diritti di notifica;
Nizzi 2.266, il quale incrementa il limite annuale utilizzabile a titolo di credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno;
Montagnoli 2.505, il quale interviene sulla disciplina del TUIR relativa alle cause di perdita della qualifica di ente non commerciale escludendo l'applicazione di tali cause per le associazioni bandistiche amatoriali;
Comaroli 2.503 il quale interviene sulla disciplina relativa all'accesso ai contributi statali in favore delle imprese editrici;
Stefani 2.506 e 2.507, i quali intervengono sulla disciplina relativa all'accesso ai contributi statali in favore delle imprese editrici da parte di organi e giornali di forze politiche;
Ceccuzzi 2.559 e Fallica 2.496, i quali intervengono sulla disciplina relativa ai limiti di compensabilità del credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa su combustibili, nonché per incentivare reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10 della legge n. 448 del 1998;
Ceccuzzi 2.85, il quale prevede, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta previsto per incentivare reti di teleriscaldamento, che l'Agenzia delle entrate si attenga all'interpretazione autentica di cui all'articolo 2, comma 138 della legge n. 244 del 2007, ai sensi del quale tale credito si estende anche al caso in cui il gestore della rete di teleriscaldamento coincide con l'utilizzatore dell'energia;
Zucchi 2.402, il quale incrementa la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;
Cenni 2.423, limitatamente al comma 14-bis, il quale prevede stanziamenti per la prosecuzione ed il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale;
Galletti 2.301, il quale proroga la decorrenza degli obblighi relativi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori;
Ciccanti 2.298, il quale interviene sopprimendo una disposizione in materia di divieto di coltivazione di idrocarburi nelle acque del comune di Venezia ed in altre zone di mare del Veneto;
Libè 2.349, il quale prevede un contributo in favore dell'ANAS per la realizzazione di due stralci relativi alla realizzazione della Via Emilia Bis;
Marco Carra 2.361, il quale prevede stanziamenti per interventi di sicurezza stradale relativi a lavori sulla Strada Statale 236 Goitese;

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Mariani 2.238 e Armosino 2.31, i quali stabiliscono che, ai fini della richiesta di accatastamento di immobili, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio;
Togni 2.363, il quale interviene sul meccanismo di determinazione del prezzo di vendita di immobili di edilizia convenzionata acquistati prima del 30 giugno 2002;
Ceccacci Rubino 2.61, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, sviluppo e promozione di registrazioni musicali di artisti emergenti;
Ceccacci Rubino 2.60, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta per i costi sostenuti per la produzione di spettacoli di danza, musica e teatro diretti da registi italiani;
Galletti 2.347, il quale prevede, in caso di sospensione o non eseguibilità di provvedimenti di sfratto, che l'ammontare dei canoni di locazione dovuti fino al rilascio dell'immobile per morosità è posto a carico del bilancio dello Stato;
Marchioni 2.47, il quale rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 2006, relativa all'incentivazione delle imprese turistico-ricettive;
Mariani 2.225, il quale prevede che una quota del Fondo per l'attuazione del Piano casa sia destinato agli enti che abbiano avviato le iniziative degli interventi per la stipula dei contratti di quartiere;
Armosino 2.23, il quale stabilisce nel 2,2 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'edilizia;
Armosino 2.24, il quale modifica la decorrenza dell'obbligo di installazione di impianti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione;
Burtone 2.16, il quale prevede uno stanziamento in favore delle imprese di autotrasporto che operano in Basilicata per far fronte ai costi derivanti dalla chiusura del ponte di Picerno;
Favia 2.137, il quale prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei servizi pubblici non di linea, per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti;
Stefani 2.409, il quale interviene sulle modalità procedurali per l'attuazione dei piani strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Boccia 2.489, il quale reca disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279 della legge n. 296 del 2006, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate;
Bragantini 2.445, il quale prevede che, all'atto della domanda di attribuzione della partita IVA, i cittadini stranieri debbano dichiarare la loro conoscenza della lingua italiana e prestare garanzia bancaria e assicurativa;
Ciccanti 2.346, il quale interviene sulla disciplina in materia di studi di settore, al fine di chiarire che gli indicatori di normalità economica costituiscono presunzioni semplici che devono essere provate dall'ufficio accertatore;
De Camillis 2.270, il quale estende fino al compimento di tredici anni di età del figlio l'applicazione delle norme sul congedo parentale;
Scilipoti 2.550, il quale prevede che gli eventuali aumenti dell'addizionale comunale sulla tassa d'imbarco abbiano valenza esclusivamente annuale;
Porta 2.274, il quale interviene sulla disciplina per l'erogazione dell'assegno sociale, prevedendo che il requisito del soggiorno per dieci anni nel territorio nazionale possa essere maturato anche cumulativamente;

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Vannucci 2.309, il quale prevede la detraibilità delle spese per l'iscrizione annuale o l'abbonamento, per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni ad associazioni bandistiche amatoriali. L'emendamento risulta inammissibile in quanto la misura sembra avere carattere micro settoriale;
Fallica 2.565, il quale prevede che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alla quale l'IVA relativa alla cessione di prodotti farmaceutici effettuata nei confronti di taluni soggetti è esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, si estende anche alle cessioni effettuate nei confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO);
Zazzera 2.140, il quale abroga l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, istitutivo del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
Fava 2.351, il quale stabilisce che il valore dei certificati verdi sia pari al cinquanta per cento dell'energia elettrica prodotta attraverso combustibili da rifiuto;
Armosino 2.30, il quale abroga l'articolo 3, comma 36, della legge n. 244 del 2007, al fine di prevedere che la perenzione dei residui delle spese in conto capitale avvenga entro il settimo esercizio successivo (e non più entro il terzo esercizio) a quello di iscrizione dello stanziamento;
Gioacchino Alfano 2.568, il quale prevede l'uniformazione dei termini di invio delle dichiarazioni in via telematica;
Gioacchino Alfano 2.570, il quale abroga i commi da 33 a 37 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, eliminando in tal modo l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi da parte dei professionisti;
Garofalo 2.112 che interviene in materia di canoni per la concessione di beni demaniali;
Moroni 2.111 che prevede indennizzi in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
Nicolucci 2. 109 recante un contributo all'ENIT;
Franzoso 2.107 che incrementa il finanziamento annuale per le TV locali;
Burtone 2.106 volto a finanziare il prolungamento della pista aeroportuale di Pisticci (Matera);
Calgaro 2.81 volto ad agevolare gli acquisti di immobili della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino;
Catanoso 2.78 relativo al finanziamento del «Patto per il soccorso pubblico»;
Pianetta 2.66 che integra il finanziamento in favore dei programmi di cooperazione allo sviluppo;
Marsilio 2.59 volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi in favore delle esportazioni;
Ceccacci Rubino 2.62 recante disposizioni in materia di diritto d'autore;
Zeller 2.58 recante agevolazioni di carattere previdenziale a favore dei coltivatori diretti, coloni e imprenditori e agricoli;
Misiani 2.572 volto a concedere contributi per le opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda e della metropolitana di Milano;
Brugger 2.55 volto ad estendere all'anno 2010 un regime previdenziale agevolativo nel settore agricolo;
Volontè 2.323 che estende alle forze di polizia l'applicazione del 5 per mille IRE;
Galletti 2.324 che estende la disciplina del 5 per mille IRE alle spese per la sicurezza dei cittadini;
Galletti 2.325 che estende la disciplina del 5 per mille IRE ai servizi e prestazioni sociali;

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Lovelli 2.209 che rende disponibili sino al 31 dicembre 2009 le risorse utilizzate a copertura degli oneri per trattamenti economici previdenziali di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto locale;
Siragusa 2.200 che autorizza spese per i lavori socialmente utili (LSU);
Ruvolo 2.316 in materia di ripristino di macchinari agricoli;
Formisano 2.322 in materia di promozione del turismo «accessibile»;
Ruvolo 2.320 che autorizza limiti di impegno per la realizzazione di opere irrigue finalizzate al recupero di risorse idriche;
Borghesi 2.183 che incrementa la dotazione del Fondo per la non autosufficienza;
Lo Monte 2.541 in materia di indennità di accompagnamento per le persone non autosufficienti;
La Loggia 2.537 che reca spese per promuovere la crescita e l'integrazione culturale delle persone cieche e ipovedenti;
La Loggia 2.536 che prevede la stampa in Braille della Gazzetta ufficiale;
La Loggia 2.535 in materia di potenziamento della ricerca scientifica per la prevenzione della cecità;
La Loggia 2.534 volto a sostenere a sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della riabilitazione visiva e della prevenzione della cecità;
Milo 2.517 in materia di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti locali e di utilizzo dei relativi proventi per l'estinzione di titoli derivati;
Milo 2.512 che autorizza l'effettuazione della «Lotteria nazionale di Napoli»;
Milo 2.511 che destina risorse del Fondo per il finanziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale alla missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali»;
Rubinato 2.508 il quale interviene in materia di misure per le spese di personale degli enti locali;
Bitonci 2.502 che reca disposizioni in materia di associazione tra comuni per la gestione dei rifiuti e del servizio idrico;
D'Amico 2.501 che istituisce un fondo per l'ammodernamento dei mezzi e delle strutture per il contrasto dell'immigrazione illegale, finanziandolo con una tassa sul rilascio dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri;
D'Amico 2.500 che istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo da devolvere ai comuni per la vigilanza e il controllo del territorio, finanziandolo con una tassa sul rilascio dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri;
Molteni 2.494 che incrementa l'indennità di comunicazione in favore delle persone sorde;
Allasia 2.498 volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi per l'esportazione di beni strumentali;
Causi 2.488 che istituisce un fondo presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali delle pubbliche amministrazioni;
Amici 2.465 che aumenta le risorse per la partecipazione del Ministero dell'interno ai programmi UE in materia migratoria;
Rossa 2.470 che incrementa le risorse in favore delle vittime del terrorismo;
Amici 2.463 che incrementa le risorse in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti;
Fallica 2.450 che incrementa l'indennità di comunicazione in favore delle persone sorde;

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Montagnoli 2.446 che proroga il termine entro il quale le regioni adottano provvedimenti legislativi di riordino delle comunità montane;
Causi 2.436 che interviene in tema di patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali;
Marchi 2.435 e 2.434, che novella l'articolo 58, commi 8 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio degli enti locali e delle regioni;
Lanzarin 2.427 che modifica l'articolo 23-bis del decreto-legge 112 del 2008 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
Rubinato 2.419 che modifica l'articolo 67, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008 prevedendo l'intesa anche dell'ANCI e dell'UPI in merito alle informazioni in ordine alle risorse della contrattazione integrativa da trasmettere alla Corte dei conti;
Vannucci 2.418 che modifica il commi 8 e 9 dell'articolo 61 del D.l. 112 del 2008 limitando gli effetti di riduzione della spesa ivi previsti;
Marchignoli 2.417 che intervenendo sull'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 disciplina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio degli enti locali e delle regioni per l'abbattimento del debito;
Marchignoli 2.416 che intervenendo sull'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, eleva dal 40 al 100 per cento la misura della garanzia che gli enti locali possono prestare agli istituti mutuanti nel caso di alienazione del patrimonio edilizio degli stessi enti;
Fontanelli 2.413 che, modificando l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la locazione degli immobili strumentali dall'esercizio delle funzioni di regioni e enti locali;
Misiani 2.412 che, modificando l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, introduce nuove modalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e enti locali;
Ventura 2.388 che reca un finanziamento del Centro di ricerca sulle biotecnologie avanzate (CEINGE);
Maran 2.387 che proroga gli interventi di cui alla legge n. 193 del 2004 in favore degli esuli istriani e dalmati e della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;
Bocci 2.220 in quanto volto ad autorizzare maggiori spese per il completamento degli interventi di ricostruzioni delle zone delle regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del 1997;
Motta 2.227 che prevede un contributo a favore dell'Anas per la realizzazione di opere viarie di carattere localistico;
Mariani 2.228 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del collegamento tirrenico Grosseto-Fano;
Viola 2.229 che prevede un'autorizzazione di spesa per la realizzazione del II stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale veneto;
Viola 2.230 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del sistema MOSE;
Marantelli 2.231 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento delle tangenziali di Varese e Como;
Margiotta 2.232 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento della Pedemontana di Formia;
Misiani 2.255 in quanto recante un'autorizzazione di spesa per il completamento della Pedemontana lombarda e per la realizzazione della metropolitana di Milano;
Bratti 2.233 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del Passante di Bologna;

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Viola 2.234 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del Passante di Mestre;
Ginoble 2.240 che prevede un'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari Pescara-Roma;
Lovelli 2.260 che prevede un'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Genova e Milano e Genova e Torino;
Lolli 2.244 che prevede un'autorizzazione di spesa per la riattivazione di lavori per la realizzazione di sistemi innovativi di trasporti in ambito urbano;
Montagnoli 2.359 che prevede la soppressione dell'articolo 61, comma 8, della D.L. n. 112 del 2008, in materia di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota-parte della percentuale del corrispettivo e incentivo per la progettazione previsto dal codice degli appalti;
Lanzarin 2.338 in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale volta a modificare la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2.5 della XII Commissione in quanto diretto ad incrementare le risorse a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie;
Livia Turco 2.214 in quanto diretto ad incrementare le risorse a favore del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
Sereni 2.217, Misiani 2.256 e De Poli 2.293 in quanto diretti ad incrementare l'importo dell'indennità di comunicazione concessa ai soggetti sordomuti;
De Poli 2.294 in quanto diretto ad incrementare le risorse a favore del fondo per le non-autosufficienze;
Motta 2.222 in quanto volto ad autorizzare maggiori spese per il finanziamento degli interventi in materia di mobilità ciclistica;
Mariani 2.236 in quanto recante disposizioni in materia di disciplina dei Certificati Verdi con riferimento alla produzione di energia elettrica;
De Pasquale 2.248 che prevede l'istituzione di un Fondo destinato al sostegno alle scuole paritarie, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia;
Rubinato 2.250 in quanto recante disposizioni ordinamentali in materia di formazione scolastica volta alla prevenzione del consumo di stupefacenti e di bevande alcoliche;
Catanoso 2.259 in quanto recante disposizioni ordinamentali in materia di ripetizione dei contributi e premi sospesi relativi ai soggetti destinatari degli interventi conseguenti agli eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania;
Mario Pepe (PDL) 2.265 che prevede un contributo per il funzionamento del centro di ricerche biotecnologiche di Napoli (CEINGE);
Capitanio Santolini 2.285 e 2.287 che prevedono la concessione di contributi a favore dei figli frequentanti la scuola secondaria e per il parziale rimborso delle spese sostenute per le rette scolastiche dei figli minori presso scuole paritarie;
Ciccanti 2.299 in quanto recante disposizioni ordinamentali in materia di efficienza energetica nell'ambito dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
Brugger 2.54, Nicco 2.56 e 2.57, XIII Commissione 2.11 e 2.12 e Servodio 2.424, volti a prorogare agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli;
Cenni 2.82 e 2.560 che autorizzano l'INPS a definire contenziosi derivanti dall'interpretazione di specifiche disposizioni relative alla contribuzione previdenziale nel settore agricolo;
Milo 2.515 relativo al trasferimento del personale delle comunità montane presso altri enti;

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Milo 2.514 in materia di regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili impiegati presso enti pubblici;
Marinello 2.497 che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili;
Marinello 2.495 che prevede la concessione di un contributo ai comuni di minore dimensione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
Marinello 2.479 volto ad escludere gli ordini ed i collegi professionali e i relativi consigli nazionali dall'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione ed assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto-legge n. 112 del 2008;
Osvaldo Napoli 2.22 , che esclude, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, per l'anno 2009, i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dalle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
Marchi 2.420 che interviene, con una norma di carattere ordinamentale, sulla disciplina relativa all'effettuazione delle visite mediche di controllo in caso di malattia dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Rubinato 2.372 relativo al collocamento in disponibilità e alla successiva mobilità dei segretari comunali e provinciali;
Galletti 2.343 e 2.344, Quartiani 2.185, 2.186 e 2.243, Saglia 2.72, ai sensi dei quali le imprese industriali degli enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico e privato sono tenute al pagamento della contribuzione relativa agli ammortizzatori sociali a decorrere dal 1o gennaio 2009;
Ruvolo 2.340 relativo al riallineamento retributivo dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle forze di polizia;
Ciccanti 2.339 che interviene sulla disciplina relativa alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti con almeno 40 anni di contribuzione, di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Ruvolo 2.337 volto ad autorizzare assunzioni in deroga per il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ruvolo 2.336 relativo alle modalità di accesso alla qualifica di capo squadra e capo reparto dei vigili del fuoco;
Buttiglione 2.335 e Galati 2.46 in materia di promozione alla qualifica immediatamente superiore per i vice prefetti collocati in quiescenza;
Vannucci 2.310 volto a modificare specifiche disposizioni relative al contributo ordinario concesso ai comuni di minore dimensione a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
Binetti 2.215 che prevede una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa, per i periodi anteriori al 1o gennaio 2003, per i soggetti in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali;
Quartiani 2.241 e 2.242, Saglia 2.71 e 2.73, relativi alla contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare e per il trattamento di maternità, con riferimento alle società a partecipazione pubblica locale del settore dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
Graziano 2.246 e 2.247 che, modificando la normativa di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplinano la possibilità per le università che stipulano convenzioni con imprese, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
Vannucci 2.261 che riconosce la possibilità di effettuare cure termali, con

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oneri a carico dell'amministrazione della difesa, al personale delle forze armate che abbia riportato infermità dipendenti da cause di servizio;
Carlucci 2.269 e 2.530 che attribuiscono ai ballerini e tersicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche, il diritto al pensionamento di vecchiaia al compimento rispettivamente del quarantacinquesimo e del quarantaduesimo anno di età;
De Camillis 2.271 che disciplina la possibilità, per i pubblici dipendenti, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;
Capitanio Santolini 2.290 che introduce un contributo monetario per i genitori che, a seguito della nascita di un figlio, intendano diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dello stesso;
Cazzola 2.92 volto ad estendere ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata presso l'INPS, la disposizione di cui all'articolo 2116 del codice civile, secondo la quale ai lavoratori dipendenti spettano le prestazioni assistenziali e previdenziali anche in assenza del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro;
Cazzola 2.91 che interviene sulle disposizioni relative all'entità del contributo a carico di coloro che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori che svolgono attività libero professionale, rientranti nella disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996;
Cazzola 2.89 e 2.90 recanti una norma di delega al Governo per agevolare l'unificazione delle casse di previdenza e assistenza di specifici ordini professionali;
Catanoso 2.80 che introduce, per i vigili del fuoco che svolgono servizio al di fuori della propria sede, l'indennità per i servizi esterni;
Catanoso 2.79 e La Loggia 2.544 in materia di stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco;
Catanoso 2.77 che esclude i vigili del fuoco dall'applicazione della norma di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale non spetta alcun trattamento aggiuntivo a coloro ai quali è corrisposto un equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio;
Catanoso 2.76, Vannucci 2.312 e 2.313 che prorogano la validità delle graduatorie relative a specifici concorsi per il reclutamento dei vigili del fuoco;
Catanoso 2.75 che esclude i vigili del fuoco dall'applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2006 che ha disposto la soppressione dell'indennità di trasferta per i dipendenti statali;
Catanoso 2.70 in materia di inquadramento nei ruoli INPDAP del personale trasferito dall'ex Ente Poste;
Galati 2.45 e Buttiglione 2.341 e 2.342, che recano disposizioni relative alla perequazione del trattamento retributivo del personale della carriera prefettizia;
Brugger 2.42 che incrementa l'importo della pensione per le persone colpite da grave cecità;
Zeller 2.41 in materia di invio di dati da parte dei fondi pensione alle competenti amministrazioni pubbliche;
Poli 2.321 in materia di riduzione dei premi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
Caparini 2.564 che prevede l'attribuzione di un emolumento aggiuntivo per i volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini;
Lo Monte 2.558 che autorizza l'assunzione di ispettori di vigilanza presso l'INPS, l'ENPALS e l'INAIL;
Lo Monte 2.542 che esonera le persone con grave disabilità dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza;

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Burtone 2.216 e 2.4 della XII Commissione che estendono al personale di determinati ospedali le disposizioni recanti risorse finanziarie per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e convenzionato presso il Servizio sanitario nazionale;
Borghesi 2.150 che prevede il rifinanziamento in tabella D per l'anno 2009 del Fondo di garanzia dei crediti concessi in favore delle PMI e del Fondo di garanzia Artigiancassa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662 del 1996 che non presenta stanziamenti iscritti in bilancio nel 2008;
Di Pietro 2.164 e 3.73, che prevedono il rifinanziamento nella tabella D, per l'anno 2009, dell'articolo 2, comma 255, della legge n. 244 del 2007 che autorizza un contributo solo a decorrere dall'anno 2010 per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna;
2.01 della XI Commissione, Bobba 2.08 e 2.046, i quali prevedono un finanziamento per gli enti privati gestori di attività formative;
Armosino 2.09, il quale interviene in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
Commercio 2.010 e Lo Monte 2.0121, i quali estendono i benefici e le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione all'acquisto di unità immobiliari contigue alla prima casa;
Froner 2.011, il quale attribuisce alla regione Val d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti;
Della Vedova 2.012 il quale consente il pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa utilizzando il trattamento di fine rapporto maturando;
De Biasi 2.016, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-bis, i quali prevedono, rispettivamente, la destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le comunicazioni al sostegno e la soppressione della previsione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 112 in base alla quale le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l'editoria costituiscono limite massimo di spesa;
Osvaldo Napoli 2.024 Vannucci 2.0142 e Borghesi 2.0143, che rimettono ad un decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata, la fissazione del livello programmato di pressione fiscale per ciascun livello di governo;
Osvaldo Napoli 2.027, 2.028, 2.029 e 2.030, in materia di conferimenti dei comuni ai fondi comuni di investimento immobiliare;
Osvaldo Napoli 2.032, in materia di garanzie rilasciate dagli enti territoriali in favore di istituti di credito in caso di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale;
Osvaldo Napoli 2.038, in materia di controlli sui pagamenti dei soggetti pubblici dovuti in base a contratti finanziari derivati;
Osvaldo Napoli 2.039, che esclude l'applicabilità agli enti territoriali della normativa sulla determinazione della percentuale di incentivazione per la progettazione;
Osvaldo Napoli 2.040, che introduce l'intesa con l'ANCI e l'UPI per la definizione dei criteri per la premialità ed il riconoscimento del merito nell'ambito della contrattazione decentrata;
Osvaldo Napoli 2.041, in materia di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;
Osvaldo Napoli 2.043, in materia di erogazione dei trasferimenti erariali compensativi del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa;
Binetti 2.045, limitatamente al comma 3, e Bobba 2.061, che prevede un aumento degli assegni al nucleo familiare;
Borghesi 2.049, che introduce l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore

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a 20.000 abitanti di istituire unioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
Borghesi 2.051 e Di Pietro 2.0110, che recano un finanziamento per il programma straordinario di edilizia penitenziaria;
Cambursano 2.052, che reca un finanziamento per il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa;
Marinello 2.055 e 2.079, che dispongono un finanziamento per il sostegno delle aziende viticole siciliane colpite dalla peronospora della vite;
Marinello 2.056, 2.057 e 2.078, che recano finanziamenti per il completamento degli interventi di ricostruzione della zona del Belice;
Cicu 2.058, in materia di agevolazioni per lo sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna;
Bobba 2.062, che modifica i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economia equivalente (ISEE);
Pini 2.063, che istituisce il Fondo nazionale per competizioni canore per lo sviluppo artistico dei giovani;
Fogliato 2.065, il quale dispone un finanziamento a sostegno delle imprese vitivinicole colpite da flavescenza dorata;
Fogliato 2.066, il quale dispone un finanziamento a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'allevamento zootecnico;
Fogliato 2.067, il quale prevede il rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela sostenute per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso paesi terzi e per le connesse azioni legali;
Fogliato 2.070, che prevede un Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche;
Fogliato 2.071, che prevede un Piano strategico di intervento finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo;
Simonetti 2.072, in materia di collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali;
Cesare Marini 2.073, che reca misure di agevolazione per il pagamento dei mutui contratti con Sviluppo Italia da parte dei giovani imprenditori del Mezzogiorno;
Calearo 2.074 e 2.075, che rideterminano la compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF, riducendo contestualmente i trasferimenti dal fondo ordinario, dal fondo consolidato e dal fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e sopprimendo altresì i trasferimenti erariali compensativi del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa;
Montagnoli 2.080, che modifica la disciplina della verifica dell'interesse culturale delle cose mobili e immobili, prevista dal Codice dei beni culturali;
Milo 2.082, che reca interventi di sostegno alla cooperazione allo sviluppo;
Lo Monte 2.083 e Di Pietro 2.0109, che recano un finanziamento per interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria;
Lo Monte 2.084 e 2.085 che recano interventi a sostegno dell'emittenza;
Bitonci 2.086 che dispone una semplificazione per la registrazione dei contratti delle imprese;
Bitonci 2.087 che modifica la disciplina del diritto di interpello all'amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti e sopprime la facoltà dell'amministrazione finanziaria medesima di disconoscere, in determinati casi, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore;
Lo Monte 2.095 che incrementa la dotazione del Fondo per le vittime degli

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infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006;
La Loggia 2.096 che reca disposizioni per la semplificazione degli adempimenti volti all'inizio di un'attività produttiva;
Lo Monte 2.0100 che reca un incremento del finanziamento per i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e il miglioramento della qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina, di cui all'articolo 2, comma 234, della legge n. 244 del 2007;
Lo Monte 2.0101 che reca un incremento del finanziamento per il potenziamento della viabilità secondaria nella Regione siciliana e nella regione Calabria;
Lo Monte 2.0102, che istituisce un fondo per il finanziamento delle spese e degli oneri connessi all'estinzione anticipata e alla rinegoziazione di mutui a tasso variabile;
Pagano 2.0103, che istituisce un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati;
Lo Monte 2.0104, che reca un incremento del fondo per le non autosufficienze;
Lo Monte 2.0105, che sopprime l'esclusione dei fondi relativi a spese giudiziarie o penitenziarie da procedimenti di esecuzione forzata;
Commercio 2.0106, che istituisce un fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici;
Cicu 2.059, in materia di recupero di aiuti della regione Sardegna al settore agricolo dichiarati incompatibili ai sensi della normativa comunitaria;
Cicu 2.060, che reca un contributo per l'attivazione delle zone franche nella regione Sardegna;
Di Pietro 2.0111, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alla progettazione e all'avvio delle tratte delle linee metropolitane di Bologna e di Torino;
Di Pietro 2.0112, che incrementa la dotazione del Fondo perequativo a favore delle autorità portuali;
Barbato 2.0113, che interviene sulle modalità di conguaglio ai comuni per il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa per l'anno 2008;
Togni 2.0116, che introduce un credito di imposta per le imprese del Piemonte danneggiate dalle calamità atmosferiche del 2008;
Lo Monte 2.0117, che reca un'autorizzazione di spesa per il sostegno alla reindustrializzazione dei territori colpiti da eventi sismici successivi al 1o gennaio 1980;
Commercio 2.0118, che proroga il finanziamento per i piani di edilizia scolastica nei territori a vulnerabilità sismica;
Lo Monte 2.0119, che dispone una riduzione delle tariffe per energia elettrica, acqua gas e telefonia per gli ultrasettantenni con un reddito non superiore a 15.000 euro;
Commercio 2.0120, che aumenta i trasferimenti erariali in favore degli enti che investono nella messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Lo Monte 2.0122, che reca un finanziamento per gli incentivi agli insediamenti industriali di media e piccola dimensione in Campania e Basilicata;
Caparini 2.0123, che modifica la procedura per il pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per gli accertamenti connessi;
Fogliato 2.0124, che introduce l'obbligo di etichettatura per tutti i prodotti alimentari, con specifica indicazione del luogo di origine e delle materie prime utilizzate, con inclusione dei mangimi utilizzati nell'allevamento;

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Oliverio 2.0125, che reca un finanziamento per il potenziamento del sistema viario e la realizzazione di infrastrutture in Sicilia e in Calabria;
Negro 2.0126, il quale reca una disciplina in materia di regolarizzazione degli obblighi gravanti sui produttori di latte a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte;
XIII Commissione 3.10 che prevede il rifinanziamento in tabella D per l'anno 2010 dell'articolo 1, comma 1060 della legge n. 296 del 2006 (Piano irriguo nazionale) è inammissibile per estraneità di materia in quanto la suddetta autorizzazione di spesa non è tra quelle ammesse al finanziamento triennale in tabella D sulla base della legislazione contabile vigente;
Borghesi 3.15 che prevede il rifinanziamento nella tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge n. 521 del 1998 (Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio per il Corpo dei vigili del fuoco)che risulta abrogata;
Brugger 3.13 e Marsilio 3.021 che prevedono il ripristino, sui capitoli di bilancio, di alcune somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009,e portate in riduzione delle relative dotazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 60, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008; l'emendamento, peraltro, si configura come un emendamento a «scavalco»;
Cambursano 3.20 che prevede il rifinanziamento triennale nella tabella D della legge n. 183 del 1989 in materia di difesa del suolo che, seppure presente nell'elenco 1 della legge n. 488 del 1999, non presenta stanziamenti in bilancio né per l'anno 2008 né per l'anno 2009;
Capodicasa 3.45 che prevede il finanziamento di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella regione Sicilia e Calabria a valere sul Fondo aree sottoutilizzate;
Rubinato 3.54 che reca un contributo per la realizzazione del sistema ferroviario Veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge n. 244 del 2007;
Oliverio 3.56 che reca un contributo a favore del Fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte e per il miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 335, della legge n. 244 del 2007;
Capodicasa 3.58, limitatamente alla modifica all'articolo 3 prevista dalla lettera a), in quanto prevede il finanziamento di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella regione Sicilia e Calabria a valere sul Fondo aree sottoutilizzate;
Cesare Marini 3.63, che autorizza un contributo decennale per la realizzazione dell'aeroporto di Sibari;
Marini 3.64, che prevede l'allungamento dei mutui o la dilazione delle rate arretrate con Sviluppo Italia per le imprese che hanno beneficiato delle misure agevolative per l'imprenditoria giovanile;
Corsini 3.65, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS;
Allasia 3.70, che prevede disposizioni in materia di certificati verdi;
Marsilio 3.02, in quanto recante norme per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche;
Marsilio 3.04, limitatamente ai commi 1 e 3, che prevedono, rispettivamente, un bonus per ogni nucleo familiare con l'acquisto di confezioni di latte artificiale per neonati allergici e l'istituzione di una commissione per l'accertamento dei prezzi al dettaglio del latte artificiale;
Marsilio 3.06, in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
Marsilio 3.07 in quanto estende la destinazione del Fondo per l'inclusione

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sociale degli immigrati anche ai soggetti emigrati italiani che intendono far rientro in Italia;
Marsilio 3.09 in quanto istituisce un fondo per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici;
Marsilio 3.010 incrementa l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ammodernamento tecnologico nelle scuole;
Marsilio 3.011 in quanto recante norme di carattere ordinamentale volte ad attribuire priorità agli interventi di edilizia scolastica nei territori ad alta dispersione scolastica;
Marsilio 3.012 in quanto recante norme di carattere ordinamentale in materia di incarichi a docenti universitari;
Marsilio 3.013 in quanto amplia la destinazione di una specifica autorizzazione di spesa in materia di edilizia penitenziaria;
Marsilio 3.014 che prevede l'istituzione di un fondo per l'attuazione di un programma di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane;
Marsilio 3.015 che autorizza maggiori spese per il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città;
Marco Marsilio 3.016 che istituisce un fondo per la ricerca sugli impianti nucleari di nuova generazione;
Marsilio 3.017 che rifinanzia un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di aree verdi in zone urbane;
Marsilio 3.018 recante disposizioni ordinamentali in materia di mobilità ciclistica;
Marsilio 3.019 che rifinanzia un'autorizzazione di spesa per la prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive;
Marsilio 3.020 che prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del Fuoco di cui all'articolo 2, comma 91, della legge finanziaria per il 2008.
Cenni Tab A.21 che dispone il rifinanziamento per l'anno 2009 in tabella D dell'articolo 2, comma 177, della legge n. 244 del 2007 recante l'istituzione del Fondo per la promozione delle filiere produttive agricole esenti da contaminazioni iscritto in bilancio come spesa corrente.
Dà infine conto delle proposte emendative dichiarate inammissibili per carenza di compensazione e compensazione inidonea (vedi allegato).

Segnala che al disegno di legge di bilancio sono stati presentati 65 emendamenti, di cui 14 del Governo e 2 del Relatore.
Avverte che il Relatore ha ritirato i propri emendamenti. Per quanto concerne la valutazione di ammissibilità, precisa che quest'anno, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre tener conto anche di quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito.
Per effetto di tale disposizione, quindi, a differenza di quanto previsto negli anni precedenti, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione.
Nel caso di modifiche agli stanziamenti appartenenti a differenti missioni, non sono ammissibili gli emendamenti che incidano

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sulla quota di risorse rimodulabili ma riconducibili a disposizioni legislative sostanziali.
Alla luce dei criteri sopra richiamati, segnala che devono considerarsi estranei per materia gli emendamenti volti a modificare, in aumento, gli importi iscritti in unità previsionali di base interamente determinate da fattore legislativo, utilizzando a copertura risorse appartenenti a missioni differenti. Si tratta in particolare degli emendamenti Lolli Tab, 2.14 e Tab. 2.16 che prevedono il rifinanziamento di unità previsionali di base, iscritte nel Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione Giovani e sport e Rubinato Tab, 2.27 che prevede il rifinanziamento dell'unità previsionale di base relativa alla missione infrastrutture pubblica e logistica, iscritta nel Ministero infrastrutture e trasporti.
Sono, invece, inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti, che prevedono l'utilizzo a copertura di stanziamenti di unità previsionali di base privi di risorse rimodulabili o che propongono riduzioni eccedenti l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionale oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.
In quest'ultimo caso, nel valutare gli stanziamenti rimodulabili, si è in ogni caso verificato se le modifiche previste dagli emendamenti hanno riguardato programmi all'interno della medesima missione.
In considerazione dei suddetti criteri, sono, quindi, inammissibili i seguenti emendamenti:
Siragusa Tab. 2.10, in quanto prevede, con finalità di copertura, la riduzione della dotazione dell'unità previsionale di base 2.3.1 del Ministero dell'interno relativa alla missione relazioni finanziarie con le autonomie locali, la quale non reca stanziamenti rimodulabili;
Angeli Tab. 4.5 che prevede modifiche di stanziamenti relativi a missioni diverse, e utilizza con finalità di copertura unità previsionali di base la cui quota rimodulabile è interamente determinata da fattore legislativo;
Governo Tab.10.5, limitatamente alle parti che modificano le unità previsionali di base 1.4.6, 2.2.1, 3.2.1 e 3.2.6 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Governo Tab. 4.9 che, pur prevedendo modifiche a stanziamenti di unità previsionali di base appartenenti alla medesima missione, utilizza con finalità di copertura le risorse iscritte nell'u.p.b. 1.1.2 relative alla missione politiche per il lavoro, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in misura superiore alla somma degli stanziamenti rimodulabili;
Governo Tab. 4.6, Di Biagio Tab. 4.4, e De Poli Tab. 7.4, che prevedono rimodulazioni che comportano una riduzione per un importo superiore agli stanziamenti rimodulabili, al netto di quelli determinati da fattore legislativo.

Quanto agli emendamenti del Governo Tab. 2.29, Tab. 2.30, e Tab. 2.35, segnala che gli stessi utilizzano a copertura le risorse iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.2.3 del programma Fondi di riserva e speciali. Nell'ambito di tale unità previsionale di base sono iscritte le risorse del Fondo spese impreviste e delle spese obbligatorie e d'ordine. In proposito, al fine di verificare l'ammissibilità degli emendamenti, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la decurtazione di tali risorse all'inizio dell'esercizio finanziario 2009 possa pregiudicare la realizzazione degli interventi per i quali è previsto, a normativa vigente, il ricorso ai suddetti fondi. L'emendamento Governo Tab. 2.30 prevede, inoltre, con finalità di copertura, la riduzione dell'unità previsionale di base 2.1.6 relativa al programma erogazioni a enti territoriali, che non reca sufficienti risorse rimodulabili.
Con riferimento all'emendamento Governo Tab. 4.8, rileva che lo stesso, pur incidendo su stanziamenti rimodulabili in

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quanto determinati da fattore legislativo, è stato ritenuto ammissibile in quanto riconducibile alla ristrutturazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali realizzata in base al decreto-legge n. 85 del 2008. Con riferimento all'emendamento del Governo Tab. 3.2, rileva che lo stesso reca, tra le altre cose, una modifica, in aumento, degli stanziamenti iscritti in una unità previsionale di base di nuova istituzione relativa alla missione ricerca e innovazione per la competitività, utilizzando a copertura risorse dell'unità previsionale di base 1.1.1. iscritte nella differente missione competitività e sviluppo delle imprese.
La riduzione prevista incide anche sulla quota di risorse derivanti da autorizzazioni legislative sostanziali. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ritiene opportuno che il Governo confermi che tali variazioni, a prescindere dalla natura delle risorse, siano volte, come indicato nella relazione illustrativa allegata all'emendamento, a garantire una migliore allocazione della spesa nell'ambito delle missioni e dei programmi, vale a dire che risponda a mere esigenze di carattere organizzativo.
Infine, con riferimento al disegno di legge di bilancio, sono inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti, che dispongono l'inserimento nell'articolato di disposizioni di carattere sostanziale:
Carlucci 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 che dispongono l'incremento del finanziamento in favore delle emittenti radiotelevisive e radiofoniche;
Siragusa 7.1 volto a destinare il gettito IRES derivante dalle università ed enti di ricerca all'incremento delle dotazioni dell'unità previsionale di base relativa alla ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
Franzoso 11.1 che prevede un finanziamento di 20 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'arsenale di Taranto.

Sospende quindi l'esame, avvertendo che la presentazione di eventuali ricorsi delle dichiarazioni di inammissibilità dovrà avvenire in tempo utile per consentire la pronuncia definitiva sulle inammissibilità alla ripresa della seduta, che avrà luogo alle ore 14 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 15.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità.
Al riguardo, conferma la valutazione di inammissibilità in relazione alle proposte emendative che intervengono in materia di crediti di imposta, in quanto si tratta di interventi volti al sostegno dello sviluppo e, come tali, in contrasto con i limiti di contenuto della legge finanziaria previsti dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Tali considerazioni valgono per l'emendamento Boccia 2.489, che interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate. Non rileva al riguardo il fatto che l'emendamento si limiti, come affermato nella richiesta di riesame, a regolare il meccanismo di concessione del credito di imposta, senza intervenire sulla norma istitutiva. Peraltro, l'emendamento risulta inammissibile anche per carenza di compensazione.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle proposte emendative recanti misure per la realizzazione o il finanziamento di opere infrastrutturali ovvero per la ricostruzione di aree colpite da calamità naturali. Si riferisce in particolare all'emendamento Causi 2.488, inammissibile anche per carenza di compensazione, agli emendamenti Sereni 2.396 e 2.217, nonché agli articoli aggiuntivi Marinello 2.056 (inammissibile anche per carenza di compensazione) e 2.057. Devono considerarsi interventi di spesa a sostegno dello sviluppo e quindi non riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge anche le proposte emendative Marinello 2.055 e 2.079, volte a favorire specifici

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comparti agricoli, e Franzoso 2.107, volte ad incrementare il finanziamento annuale per le televisioni locali.
Relativamente all'emendamento Vannucci 2.309, segnala che lo stesso, pur recando una disposizione fiscale, in quanto riferita ad un ambito soggettivo circoscritto, deve ritenersi di carattere microsettoriale. Analogamente, carattere microsettoriale assume l'istituzione di un fondo per le competizioni canore di cui all'articolo aggiuntivo Pini 2.063, del quale pertanto conferma l'inammissibilità.
Rileva che non appare riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria l'emendamento Marinello 2.499, che introduce una norma di interpretazione autentica in merito all'inclusione nel reddito dominicale dei terreni agricoli della rendita dei fabbricati rurali. Ricorda infatti che in materia fiscale possono rientrare nella legge finanziaria soltanto disposizioni dirette puntualmente a stabilire il quantum dell'obbligazione dovuta, mediante la determinazione delle aliquote e degli scaglioni. Nel caso di specie l'emendamento risulta diretto a sostenere uno specifico comparto produttivo. Conferma poi l'inammissibilità dell'emendamento Franzoso 2.563, che interviene sulle modalità di ripartizione degli aggi di riscossione e dei connessi interessi e diritti di notifica.
Ritiene inoltre di dover confermare l'inammissibilità degli emendamenti D'Amico 2.501 e 2.500 che prevedono l'istituzione di una tassa di concessione governativa sul rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e la contestuale destinazione dei relativi proventi a interventi di potenziamento del contrasto all'immigrazione irregolare. Tali emendamenti vertono infatti su materie non riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria come determinato dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e dall'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Conferma infine inammissibili per carenza di compensazione le proposte emendative Borghesi 2.158, Amici 2.464, Marinello 2.081, Tab. C. 32, Tab. C. 33.
Segnala poi che gli emendamenti Vannucci 2.310 e Fallica 2.565, ad un più accurato esame, devono ritenersi ammissibili.
Avverte poi che gli emendamenti Vannucci 2.19 e Di Biagio 2.516 sono stati erroneamente pubblicati privi di parte compensativa. Nel testo corretto, comprensivo della compensazione, i due emendamenti devono ritenersi ammissibili. Avverte altresì che l'emendamento Togni 2.364 deve ritenersi ammissibile in quanto, per l'anno 2010, la compensazione degli oneri, pari a otto milioni di euro, deve ritenersi effettuata a valere sull'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Con riferimento al disegno di legge di bilancio, avverte che è stato chiesto il riesame di cinque proposte emendative a prima firma Franzoso, già dichiarate estranee per materia.
Le suddette proposte emendative sono state dichiarate inammissibili in quanto prevedono l'incremento del finanziamento in favore delle emittenti radiotelevisive e radiofoniche direttamente nell'articolato del disegno di legge di bilancio. Si tratta di misure di cui si conferma l'estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che avrebbero dovuto essere valutate con maggiore attenzione le motivazioni del suo ricorso sul suo emendamento 2.489. In proposito ribadisce dunque che l'emendamento non interviene sul contenuto del credito di imposta ma sulle procedure per la sua erogazione, che sono state modificate con decreto-legge n. 97 del 2008. Tale meccanismo si è rivelato inefficace, come dimostrato dal fatto che l'Agenzia delle entrate sta comunicando in queste settimane agli imprenditori interessati che potranno usufruire del credito di imposta nel 2011 o nel 2012. Segnala poi che non vi sono problemi di copertura in quanto non si tocca il quantum delle risorse per il credito d'imposta stabilito dalla legge finanziaria per il 2007. Rileva pertanto che le ragioni della conferma dell'inammissibilità

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appaiono ispirate a ragioni solo politiche ed in particolare ad una valutazione politica negativa sul meccanismo del credito di imposta automatico come definito dal Governo Prodi. Riservandosi di compiere le necessarie valutazioni sul proprio contributo al prosieguo dell'esame, alla luce di tal constatazione, fa appello sul tema del credito di imposta per le aree svantaggiate ai deputati della maggioranza.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) contesta il mancato accoglimento delle richieste di riesame da lui presentate. Con particolare riferimento alle proposte emendative Tab.C.32. e Tab.C.33, rileva che la dichiarazione di inammissibilità sembra rispondere più a motivazioni di carattere politico che di ordine tecnico, dal momento che tali proposte emendative non propongono nuove voci di spesa, ma si limitano a ripristinare spese, riguardanti interventi di estrema rilevanza e già programmati, falcidiate dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si riserva infine di chiedere un riesame della questione alla Presidenza della Camera.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur riconoscendo la peculiarità della definizione dei limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria in esame, esprime la propria perplessità su alcune delle valutazioni di inammissibilità pronunciate dal Presidente, con particolare riferimento agli emendamenti presentati dai deputati Boccia, Causi e Marinello. Ritiene inoltre che dovrebbe essere fornito un chiarimento in merito alla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Calearo 2.075, per la quale è stata espressa una motivazione identica a quella relativa all'articolo aggiuntivo Calearo 2.074. Rileva in proposito che con riferimento all'articolo aggiuntivo 2.075 non si presentano problemi di compensazione, dal momento che si prevede espressamente che l'incremento della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche abbia luogo nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo aggiuntivo.

Gioacchino ALFANO (PdL) segnala che per un errore materiale il suo emendamento 2.69 è stato pubblicato in un testo non corretto. In particolare, le parole «con incremento dello sgravio del 100 per cento» devono essere sostituite dalle parole «con incremento dello sgravio fino al 100 per cento». Invita quindi i colleghi a distinguere tra giudizi di inammissibilità su singole proposte emendative e necessità di affrontare alcuni importanti temi come quello del Mezzogiorno. Ritiene infatti che su tale secondo aspetto si potrà procedere ad individuare, nell'ambito dell'esame in sede referente, i necessari spazi.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda che per la prima volta dopo molti anni l'esame del disegno di legge finanziaria si colloca in un più complessivo quadro composto da decreto-legge n. 112 del 2008 e dai successivi disegni di legge 1441-bis, 1441-ter e 1441-quater, nonché dal decreto-legge n. 158 del 2008 in materia di enti locali attualmente all'esame del Senato e sui decreti-legge n. 155 e n. 157 del 2008 sulla tutela del sistema creditizio attualmente all'esame della Commissione finanze. Osserva dunque che alcune proposte emendative dichiarate inammissibili nel disegno di legge finanziaria potranno essere giudicate ammissibili se riferite agli altri provvedimenti sopra richiamati.

Pier Paolo BARETTA (PD), riprendendo le considerazioni del collega Giudice, osserva che il disegno di legge finanziaria deve essere di fatto inquadrato nell'ambito di un unico processo legislativo in itinere che consta di una pluralità di provvedimenti e si svolge in un arco temporale piuttosto ampio e che le valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti devono tenere conto di questo quadro complessivo.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ricordare che Governo e maggioranza hanno enfatizzato l'anticipazione della manovra effettuata con il decreto-legge n. 112, rileva che il Parlamento si trova adesso ad

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esaminare numerosi provvedimenti di notevole rilevanza economica e finanziaria senza disporre di un quadro complessivo al quale fare riferimento. Sottolinea in proposito che il proprio gruppo ha inteso presentare al disegno di legge finanziaria alcuni emendamenti idonei ad intervenire su questioni essenziali per permettere al Paese di affrontare la profonda crisi in atto. Per questo non considera condivisibile la dichiarazione di inammissibilità di numerosi emendamenti presentati dal proprio gruppo, osservando che in questo modo risulta mortificato non soltanto il ruolo dell'opposizione, ma anche quello del Parlamento nella sua interezza.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che, ad integrazione di quanto già osservato, il suo emendamento 2.489 riprende la procedura prevista dalla circolare dell'Agenzia delle entrate di aprile che consentiva alle imprese di avere certezza sui tempi. Ribadisce quindi il suo stupore per la conferma dell'inammissibilità dell'emendamento 2.489.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte, con riferimento alla segnalazione del deputato Alfano sull'emendamento 2.69, che, come per gli emendamenti Vannucci 2.19 e Di Biagio 2.516, verrà operata la necessaria correzione dei fascicoli degli emendamenti.Sottolinea, poi, la delicatezza della fase di valutazione di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ricorda la disciplina restrittiva del contenuto del disegno di legge finanziaria introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, cui la Presidenza si è strettamente attenuta. Fa presente che nessuna delle dichiarazioni di ammissibilità è ascrivibile a ragioni di carattere personale o politico e che sono state dichiarati inammissibili emendamenti che la Presidenza condivide ampiamente nel merito.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Calearo 2.075, che risulta appunto condivisibile nel merito, rileva che l'emendamento necessita di una compensazione, in quanto l'aumento della misura della compartecipazione comunale all'IRPEF determina la rinuncia da parte dell'erario alla dinamica di tale tributo per la quota attribuita a tali enti. Rileva che l'emendamento, con un'adeguata copertura, potrebbe essere ripresentato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 154 del 2008, che tratta appunto la materia degli enti locali, attualmente all'esame del Senato.
Con riferimento ai criteri adottati per la valutazione degli emendamenti in materia di enti locali, precisa che, in carenza dell'attuazione del federalismo fiscale, il patto di stabilità interno è lo strumento che declina il coordinamento della finanza pubblica e, in quanto tale, trova la sua sede propria nella legge finanziaria. Sono pertanto stati dichiarati ammissibili gli emendamenti che introducono correttivi alla disciplina del patto di stabilità interno, purché non diretti a pregiudicarne la coerenza complessiva, o attengono a materie ad esso strettamente connesse.
Per ciò che attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Boccia 2.489, rileva che esso sostituisce integralmente l'articolo 2 del decreto-legge n. 97 del 2008, che regola la procedura per accedere ai crediti di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate prevista dalla legge finanziaria per il 2007. Ricorda che la relazione tecnica al decreto-legge n. 97 afferma che la norma, al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato, dispone un meccanismo di monitoraggio «con rubinetto», a capienza dello stanziamento stesso, delle richieste di fruizione dei crediti d'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria. L'articolo aggiuntivo, sopprimendo il riferimento all'ammontare complessivo dello stanziamento, definisce i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e dispone che la fruizione del beneficio avviene automaticamente al verificarsi dei suddetti requisiti. Osserva che viene pertanto meno il meccanismo che consente di regolare l'erogazione del beneficio in base alle risorse effettivamente disponibili per ciascun esercizio.

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Sottolinea in conclusione che tutti gli emendamenti dichiarati ammissibili risultano pienamente rispondenti al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, non presentando un carattere localistico o microsettoriale, e saranno oggetto di attenta valutazione nel prosieguo dell'esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea di non aver in alcun modo inteso porre in dubbio la buona fede e la competenza del Presidente nella valutazione di inammissibilità. Ribadisce tuttavia che le motivazioni addotte dal Presidente per giustificare l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Calearo 2.074 non possono ritenersi valide anche con riferimento all'articolo aggiuntivo 2.075. Evidenzia di non aver presentato ricorso in merito a tale valutazione perché non intende far oggetto di dibattito politico in giudizio sull'ammissibilità o sull'inammissibilità degli emendamenti. Reputa tuttavia essenziale che negli atti relativi al dibattito rimanga la precisazione in merito al fatto che l'articolo aggiuntivo 2.075 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA (PD), nel confermare la sua stima per il presidente Giorgetti, ribadisce che la valutazione compiuta dalla Presidenza della Commissione sull'emendamento 2.489 appare dettata da ragioni politiche. Rileva infatti, a confutazione delle argomentazioni svolte a sostegno della conferma del giudizio dell'inammissibilità, che non si può preventivamente stabilire se le risorse per il credito di imposta automatico stanziate con la legge finanziaria per il 2007 siano di per sé insufficienti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che in realtà una valutazione tecnica degli effetti sul bilancio dello Stato del credito di imposta per le aree svantaggiate conduce inevitabilmente a indicare che tale previsione risulta finanziariamente sostenibile solo se accompagnata da una specifica procedura per la fruizione del credito di imposta.

Pier Paolo BARETTA (PD) sollecita un intervento del rappresentante del Governo sul tema, al quale il Presidente ha fatto riferimento, degli effetti sul bilancio dello Stato dell'incremento della compartecipazione dinamica dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che, in caso di aumento della compartecipazione dinamica, si avrebbe una tendenza all'aumento dei trasferimenti agli enti locali con un inevitabile effetto di assenza di compensazione con riferimento al bilancio dello Stato. Tale effetto non si determinerebbe invece se la rideterminazione della compartecipazione avesse luogo nell'ambito di una riallocazione complessiva delle risorse, quale quella che sarà assicurata dal federalismo fiscale.
Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti del Governo al disegno di legge di bilancio, dichiara di ritirare gli emendamenti Tab.4.6 e Tab.4.9. Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo Tab.2.29, Tab.2.30 e Tab.2.35 precisa che l'utilizzo a copertura delle somme iscritte nell'unità previsionale di base 25.2.3 del programma fondi di riserva e speciali non pregiudica la realizzazione degli interventi per i quali è previsto, a normativa vigente, il ricorso ai predetti fondi, atteso che gli stessi risultano storicamente dimensionati per esigenze che, nel complesso, assorbono agevolmente l'utilizzo fatto con gli emendamenti stessi. Con riferimento all'emendamento Tab.2.30 precisa, altresì, che la riduzione dell'U.P.B.-2.1.6 è sostanzialmente dovuta ad una rettifica contabile, in quanto la relativa autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 1, comma 944, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stanziato, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 che risulta già iscritta per l'anno 2009, per l'importo di 10 milioni di euro, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda l'emendamento

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del Governo Tab.3.2 rileva che le variazioni proposte hanno lo scopo di integrare, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la missione «Comunicazioni» già di pertinenza dell'ex Ministero delle comunicazioni. A tal fine, nell'ambito della medesima missione, in luogo del programma «Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione» viene istituito, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie, il programma «Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione», ritenuto più confacente alle competenze istituzionali assegnate all'Amministrazione, da svolgere all'interno della nuova struttura ministeriale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.20

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il fascicolo contenente le proposte emendative sul provvedimento è risultato disponibile solo questa mattina e pertanto non è stato possibile svolgere il necessario lavoro istruttorio sulle stesse. Rinvia pertanto l'esame che si svolgerà sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che contiene l'emendamento 67-ter.100 del Governo, su cui la Commissione non si è espressa.
L'emendamento reca una norma interpretativa del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 457 del 1972 al fine di precisare che il termine per la rilevazione della media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali per i lavoratori giornalieri di campagna, ai fini del calcolo dell'ammontare della retribuzione media, deve essere riferito, come per i salariati fissi di cui al comma 2 del medesimo articolo, al 30 ottobre dell'anno precedente.
Sull'emendamento ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze, anche indirette, in termini di finanza pubblica, con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità giornaliera di maternità che, in base alla medesima disposizione, appaiono calcolate sulla base della retribuzione. Osserva peraltro che l'emendamento riproduce una disposizione già contenuta nella normativa vigente (articolo 45, comma 21, della legge n. 144 del 1999).
L'Assemblea ha inoltre trasmesso i subemendamenti 0.39-bis.215.1, 0.39-bis.215.2, 0.39-bis.215.3 e 39-bis.215.4.
Ricorda che i subemendamenti risultano riferiti all'emendamento 39-bis.215, al cui accoglimento la Commissione, nel

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parere reso nella seduta del 23 ottobre scorso, ha subordinato, con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il proprio nulla osta sull'articolo 39-bis.
In tal senso, chiede di verificare se i subemendamenti modifichino il testo dell'emendamento in termini tali da non garantire la finalità della condizione contenuta nel parere, vale a dire quella di evitare, dal combinato disposto tra l'articolo 39-bis e l'emendamento 39-bis.215 l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In particolare, rileva che si tratta di capire se il subemendamento 0.39-bis.215.1 si limiti a richiamare, senza determinare alcuna effettiva modifica alla normativa vigente per quanto concerne i dipendenti delle forze di polizia e delle forze armate, la disciplina che consente, per alcuni lavori usuranti, di accedere al pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 247 del 2007 attuativa del protocollo welfare, ovvero se tale richiamo debba intendersi nel senso che si amplierebbe comunque la platea dei potenziali beneficiari della richiamata disciplina in materia di lavori usuranti. Ritiene evidente che in tale secondo caso la proposta emendativa apparirebbe suscettibile di determinare rilevanti nuovi maggiori oneri non quantificati. Le stesse considerazioni, per quanto concerne il richiamo ai lavori usuranti ovvero il rinvio alla legge finanziaria, valgono con riferimento al subemendamento 0.39-bis.215.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento 67-ter.100 del Governo osserva che esso ha funzione di interpretazione autentica, in modo da garantire l'omogeneità della spesa anche con riferimento al settore agricolo, evitando che si determinino incrementi di spesa imprevisti. Per quanto concerne il subemendamento 0.39-bis.215.1, rileva che esso introduce meccanismi automatici di incremento della spesa, prevedendo contestualmente lo stanziamento delle risorse necessarie. Considerazioni analoghe, a suo avviso, valgono per i subemendamenti 0.39-bis.215.2, 0.39-bis.215.3 e 0.39-bis.215.4. Esprime pertanto parere contrario su tutti i subemendamenti presentati.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere espresso sul rappresentante del Governo, osservando che i subemendamenti rinviano comunque alla legge finanziaria lo stanziamento delle risorse necessarie, in modo analogo a quanto già previsto dall'emendamento 39-bis.215 della Commissione lavoro, sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso favorevole. Osserva in particolare che i subemendamenti 0.39-bis.215.1 e 0.39-bis.215.2 fanno riferimento, per quanto concerne i lavori usuranti, ai criteri già previsti dalla legge di attuazione del cosiddetto protocollo welfare; tutti i subemendamenti, inoltre, prevedono uno specifico procedimento di contrattazione da cui non si vede come possano derivare ulteriori oneri.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che i subemendamenti sono volti a introdurre previsioni con efficacia diretta quanto al riconoscimento di attività usuranti e stabiliscono altresì che i riconoscimenti economici si applichino, con efficacia retroattiva, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conferma pertanto il proprio parere contrario.

Lino DUILIO (PD) non ritiene condivisili le considerazioni svolte dal sottosegretario Vegas, osservando che, come già previsto dall'emendamento 39-bis.215 della Commissione, la previsione dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie è demandata ad un intervento legislativo successivo. Reputa che il parere espresso dal rappresentante del Governo sia dovuto a considerazioni di opportunità, volte ad evitare che si apra di nuovo il dibattito su una questione tanto controversa, piuttosto che a una valutazione nel merito dei subemendamenti. Osserva che si tratta di una modalità di lavoro inaccettabile, che avvilisce il ruolo della Commissione bilancio.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esprime
sulle proposte emendative in oggetto:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39.bis.215.1, 0.39.bis.215.2, in quanto suscettibili, in ragione dell'ampliamento della platea dei lavori usuranti, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39.bis.215.3 e 0.39.bis.215.4.

NULLA OSTA

sull'emendamento 67-ter.100.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.