CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 ottobre 2008
82.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Testo base C. 22 Zeller e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2008.

Sandro GOZI (PD), osserva preliminarmente come sia difficile discutere di un

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tema così importante, qual è quello dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, in tempi così ristretti e ribadisce il proprio dissenso, già espresso nella seduta di martedì scorso, in ordine al metodo di lavoro della Commissione.
Ricorda che nel corso del dibattito svoltosi in Assemblea sulla ratifica del trattato di Lisbona tutti gli interventi sono stati accomunati dal richiamo all'esigenza di un maggiore avvicinamento dell'Europa ai cittadini; con il provvedimento in esame si interviene proprio su questo tema, poiché parlare di Europa significa parlare di istituzioni comunitarie, il cui legame con i cittadini è assicurato proprio dalla rappresentanza elettorale. Osserva del resto che la legge elettorale del 1979 merita certamente di essere riformata - lui stesso è firmatario di una proposta di legge in tal senso - poiché si è passati da un Parlamento come assemblea unicamente consultiva ad un Parlamento con funzioni legislative. L'esigenza alla quale deve rispondere il provvedimento in oggetto è proprio quella di adattare le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo al ruolo da questo assunto, anche avvicinandolo ai cittadini. Tuttavia, il testo che la maggioranza si propone di adottare in I Commissione non risponde a nessuna di queste esigenze. Infatti, non delinea delle circoscrizioni territoriali sufficientemente piccole per garantire un rapporto diretto con i cittadini e creare un legame tra eletti ed elettori. Attualmente vi sono solamente cinque grandi circoscrizioni elettorali, con l'effetto che gli europarlamentari non riescono, come è ovvio, a curare un collegio così grande e, se lo fanno, trascurano allora gli impegni presso il Parlamento europeo. Si tratta di una situazione che penalizza il ruolo dell'Italia nel suo complesso poiché una delegazione parlamentare poco attenta e coesa fa sì che non si riesca ad incidere e contare veramente nell'ambito delle politiche europee.
Inoltre, l'eliminazione del sistema delle preferenze avrà il risultato che i cittadini dovranno votare in blocco lunghe liste, delle quali conosceranno solamente il capolista. Si chiede quindi come si possa pensare di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee con un simile sistema elettorale. Vi sono a suo avviso due strade percorribili. La prima potrebbe essere quella di prevedere un numero limitato di circoscrizioni mantenendo però il voto di preferenza. La seconda sarebbe quella eliminare il voto di preferenza - sebbene a suo avviso sia comunque un errore - riducendo in questo caso le circoscrizioni al territorio regionale, con l'effetto di avere delle rappresentanze per regioni degli europarlamentari.
L'impressione che si ricava dalla lettura delle disposizioni licenziate dalla I Commissione è tuttavia che non vi sia stata alcuna attenzione a questi temi ma che il testo definito sia frutto di motivazioni che riguardano gli equilibri interni della maggioranza.
L'ulteriore questione sulla quale richiama l'attenzione dei colleghi è quella relativa alla soglia di sbarramento al 5 per cento; presso la I Commissione l'opposizione aveva proposto un abbassamento di tale soglia al 3 per cento. In tal modo si sarebbero raggiunti gli obiettivi di una riduzione dei costi elettorali, di una riduzione della frammentazione della rappresentanza e, contemporaneamente, la garanzia delle rappresentanza di quelle forze politiche che ottengono tra uno e due milioni di voti. Si tratta tuttavia di una proposta che non è stata accolta.
Si sofferma in conclusione su due ulteriori aspetti: il primo riguarda la questione del genere e deve rilevare in proposito come la disposizione prevista all'articolo 1, comma 1, capoverso lettera b), rischi di mettere in dubbio, ancora una volta, la credibilità del nostro Paese. Il secondo rilievo riguarda l'abolizione del voto di preferenza: mentre la tendenza prevalente in ambito europeo è quella di incoraggiare il voto di preferenza, l'Italia segue invece la direzione opposta.
Per le motivazioni illustrate, esprime sin d'ora la contrarietà del suo gruppo, sul provvedimento all'esame della Commissione.

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Mario PESCANTE, presidente, con riferimento alla questione delle liste elettorali sollevata dall'onorevole Gozi osserva che l'articolo 1, comma 1, capoverso lettera l), fa riferimento esplicito alla successione dei candidati nella lista e sembra pertanto esserne garantita la conoscenza agli elettori.

Isidoro GOTTARDO (PdL), con riferimento all'intervento dell'onorevole Gozi, deve rilevare che questi ha preso in considerazione solo alcuni aspetti del provvedimento in esame, tralasciandone altri. Osserva, innanzitutto, con riferimento alla questione del distacco dei cittadini dalle istituzioni comunitarie, che il vero tema all'attenzione dei cittadini è quello che riguarda le indennità degli europarlamentari, che è stata fissata in misura identica per tutti i rappresentanti dei ventisette paesi membri. Per molti paesi, soprattutto per quelli che più di recente hanno fatto ingresso nell'Unione europea, accedere al Parlamento europeo significa, nell'opinione pubblica, entrare a far parte della «casta», tenuto conto dello scarto esistente tra i compensi dei parlamentari nazionali rispetto a quelli dei parlamentari europei.
Con riguardo poi alla questione del sistema delle preferenze, sottolinea come, in ambito europeo, si senta spesso ripetere che gli europarlamentari italiani sono ignoti a Bruxelles e noti in patria. Essi, tuttavia, sono stati eletti con il sistema delle preferenze, ed è proprio il loro forte legame con il territorio che ha determinato la loro scarsa partecipazione alle dinamiche europee. Bisogna purtroppo rilevare come, troppo spesso, a fronte di delegazioni nazionali assai abili nel far valere le proprie posizioni e i propri interessi (pensa, ad esempio, al caso della delegazione tedesca), la delegazione italiana ha svolto un ruolo marginale. A fronte di questa situazione il Governo ha deciso di svolgere una politica più incisiva, mettendo in campo tutte le misure necessarie affinché si possa arrivare ad una delegazione italiana più coesa e capace di far valere gli interessi nazionali. In questa prospettiva ritiene che criticare la soglia di sbarramento sia la dimostrazione di un ottica provinciale, anche tenuto conto del fatto che l'assenza di una tale soglia ha sinora consentito di vedere eletti al Parlamento europeo persone del tutto sconosciute. Precisa sul punto che paesi come la Germania o la Spagna, che pure prevedono anche nel sistema nazionale elettorale soglie di sbarramento elevate, non sono affatto privi di movimenti e forze autonomistici; la domanda che bisogna porsi è quindi se, in ambito europeo, l'Italia sia in grado di incidere maggiormente con una soglia di sbarramento posta al 3 o al 5 per cento. Si tratta di questioni che sono ben note anche ai colleghi dell'opposizione, che tuttavia vogliono trovare nella legge elettorale europea una soluzione ai propri problemi interni.
Con riferimento infine alla questione del voto di preferenza osserva come questo non sia previsto in paesi come la Germania o la Spagna, paese nel quale è addirittura previsto un collegio unico. Il problema è piuttosto, a suo avviso, quello della democrazia interna dei partiti, che dovrebbe assicurare criteri adeguati di rappresentanza, anche affrontando il problema della rappresentanza di genere.
Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il proprio orientamento positivo sul provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva come occorra mettere al primo punto il tema del ruolo degli europarlamentari italiani, chiedendosi quale sia la legge elettorale che consenta al nostro Paese di contare maggiormente in ambito comunitario. Rileva altresì come la soppressione del voto di preferenza vada nella direzione adottata dalla maggior parte dei paesi europei.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea come l'intervento dell'onorevole Gottardo abbia illustrato chiaramente le motivazioni della maggioranza. A suo parere è evidente che, alla base delle scelte operate, vi sia la sola volontà del Presidente del Consiglio che, ad esempio, non gradisce

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il sistema delle preferenze. Deve quindi rilevare come, al di là delle scelte tecniche che si possono adottare, ciò che è in gioco è il principio democratico. Approvare a maggioranza una legge elettorale significa scrivere le regole del gioco istituzionale al di fuori di un percorso condiviso, seguendo un metodo non certo democratico.

Laura GARAVINI (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi Gozi e Farinone e intende contribuire al dibattito con la propria esperienza di parlamentare di una circoscrizione estera eletta con il sistema delle preferenze, seppure nel Parlamento italiano. Abolire il sistema delle preferenze significa attribuire il monopolio decisionale ai partiti, con evidenti ricadute non solo in tema di tutela degli interessi locali ma anche dal punto di vista della responsabilità assunta dai parlamentari. Per tale motivo ritiene che la scelta di abolire le preferenze vada nella direzione sbagliata.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, soffermandosi solo su alcuni aspetti richiamati negli interventi dei colleghi, ricorda innanzitutto che il voto di preferenza è escluso in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Scozia e Galles, Olanda, Grecia, Ungheria e Lettonia, vale a dire in tutti i paesi più grandi. Cita quindi il Rapporto realizzato dal Gruppo di riflessione strategica insediato nell'ottobre 2007 dal Ministro degli affari esteri pro tempore Massimo D'Alema, nel quale si afferma che «l'attuale meccanismo del voto di preferenza (....) oltre a rendere costosissime le campagne elettorali (...) si limita oggettivamente la possibilità di selezionare una classe dirigente più giovane e consona alle competenze e alle complessità dell'arena comunitaria».
Con riferimento infine alla soglia di sbarramento ricorda che la gran parte delle nazioni applicano la misura massima di soglia esplicita consentita dal Consiglio europeo, ossia il 5 per cento. Così Germania, Francia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania e Slovacchia, mentre applicano una soglia del 4 per cento Austria e Svezia. La determinazione di una soglia di sbarramento è dunque un punto qualificante e determinante delle modifiche da apportare alla legge per l'elezione del Parlamento europeo.

Sandro GOZI (PD) osserva innanzitutto che l'onorevole Formichella cita un Rapporto realizzato da un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero degli Esteri, che non reca la firma di Massimo D'Alema e omette invece di richiamare altre fonti di informazione. Ribadisce quindi, come già sottolineato, che il voto di preferenza non è l'unica soluzione prospettata dal suo gruppo; è stata infatti avanzata la proposta, in alternativa, di una regionalizzazione dei collegi elettorali.

Gianluca PINI (LNP) chiede all'onorevole Gozi se, ove si prevedesse di inserire nel parere che il relatore si appresta a formulare una osservazione che invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di prevedere l'introduzione di disposizioni volte ad una regionalizzazione dei collegi elettorali, il gruppo del Partito Democratico potrebbe esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

Sandro GOZI (PD) ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione Affari costituzionali la maggioranza ha respinto almeno trenta emendamenti presentati in tal senso. Pur apprezzando la proposta avanzata dall'onorevole Pini deve rilevare che il contesto politico rende velleitaria una simile iniziativa.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
C. 1446 Boniver.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2008.

Sandro GOZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, sottoponendo alla valutazione dei colleghi l'opportunità di inserire nel parere una osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di garantire che siano rispettate le competenze delle Commissioni parlamentari permanenti.

Gianluca PINI (LNP) condivide l'esigenza manifestata dal collega Gozi, sottolineando l'opportunità di una formulazione chiara e incisiva, anche a tal fine trasformando l'osservazione in condizione, onde tutelare le competenze della XIV Commissione, spesso oggetto di scarsa considerazione.

Sandro GOZI (PD) alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.
C. 1802 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 1802, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2008, è stato approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 15 ottobre 2008.
L'articolo 1, al comma 1, autorizza, dal 21 settembre al 31 dicembre 2008, la spesa di 2.058.424 euro per la partecipazione di personale delle Forze armate alla missione EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission). La missione civile di vigilanza - istituita dal Consiglio del 15 settembre 2008 con l'azione comune 2008/736/PESC - è stata dispiegata il 1o ottobre 2008, in relazione al conflitto tra Georgia e Federazione russa. Ai sensi del successivo comma 2, al personale impegnato nella missione si applicano le disposizioni contenute nel precedente decreto-legge n. 8 del 2008, con particolare riferimento a quelle concernenti il trattamento economico e giuridico del personale impiegato nelle missioni. Fa presente che i rapporti tra l'UE e la Georgia sono fondati sull'Accordo di cooperazione e partenariato, entrato in vigore il 1o luglio 1999. Il 14 giugno 2004, il Consiglio ha deciso di inserire la Georgia e gli altri paesi del Caucaso meridionale (Armenia e Azerbaigian) nella Politica europea di vicinato (PEV). Il 25 settembre 2008 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati con la Georgia in vista di accordi sulla facilitazione delle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e di riammissione. Entro la fine del 2008 la Commissione europea realizzerà partenariati per la mobilità con la Georgia.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione di spesa in relazione alla partecipazione del personale civile alla citata missione EUMM Georgia. Il successivo articolo 2-bis è volto ad assicurare la proroga, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia per le quali il

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precedente decreto-legge n. 8 del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. Autorizza, inoltre, la partecipazione alla missione dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto legge. In relazione al citato articolo segnala che esso consegue all'approvazione, al Senato, di un emendamento proposto dai relatori, il cui contenuto riproduce il testo del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150 concernente, tra l'altro, la proroga, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, delle citate missioni internazionali.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre il successivo articolo 4 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.
Ricorda infine che sono attualmente attive missioni dell'UE nei Balcani occidentali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo), Medio Oriente, Africa (Repubblica democratica del Congo, Ciad e Repubblica Centrafricana, Somalia), Afghanistan, Caucaso.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 23 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 10.20.

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.
COM(2008)306 def.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Sandro GOZI (PD) osserva innanzitutto come la politica agricola sia un settore chiave per lo sviluppo dell'integrazione europea, sia sotto l'aspetto politico che sotto quello finanziario. Basta ricordare che il peso della politica agricola sul bilancio dell'UE per il 2009 rappresenta circa il 42 per cento del totale, e che pertanto qualsiasi discussione in merito alle priorità politiche future dell'UE non può prescindere dagli aspetti finanziari e quindi dal ruolo che si intende riconoscere all'agricoltura. Sottolinea che il pacchetto di proposte normative sottoposte all'esame parlamentare si inserisce nella «valutazione dello stato di salute» della PAC, anche alla luce del riesame del bilancio comunitario. In quest'ottica le proposte legislative in esame mirano soltanto ad un primo aggiornamento della PAC piuttosto che una riforma organica della stessa. Sarà quindi necessario che la Camera, e, in particolare la XIV Commissione, seguano con attenzione la riflessione sulla riforma del bilancio.
Si sofferma quindi su alcuni aspetti di particolare interesse.
Un primo profilo di rilievo è quello riguardante la sicurezza alimentare e ai prezzi dei prodotti agricoli. Nel 2007, secondo i dati Eurostat, i prezzi agricoli sono aumentati di circa il 5 per cento in valore reale, con un aumento del 2,9 per cento rispetto al 2006. Si tratta di un incremento eccezionale, con impatto fortissimo sul livello generale dell'inflazione, che è tuttavia coerente con l'andamento del prezzo dei cereali e di altri prodotti agricoli nei mercati internazionali, dovuto sia a fattori strutturali che congiunturali. Questo trend pone, per un verso, la questione della salvaguardia della produzione agricola europea e della sicurezza degli approvvigionamenti; per altro verso, si pone la questione dell'incidenza della PAC sul livello di inflazione nell'UE.
Si sofferma quindi sul tema relativo all'incidenza delle politiche agricole sui

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negoziati commerciali multilaterali in seno all'OMC. Alla luce dell'arresto del Doha round occorre riflettere sul modello di politica agricola europea, soprattutto con riferimento al livello di aiuti diretti agli agricoltori.
Vi è poi la questione dell'incidenza dell'agricoltura rispetto alle questioni dello sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico: l'agricoltura europea deve meglio rispondere alle sfide cui essa deve far fronte quali il cambiamento climatico, le bioenergie, la gestione delle acque e della biodiversità.
Se si riflette sui possibili interventi in relazione a queste grandi sfide, è possibile individuare alcuni principali ambiti di azione.
In primo luogo, occorrerebbe adottare alcune misure, quali l'abolizione dell'obbligo per gli agricoltori di lasciare incolto il 10 per cento dei terreni a seminativi (seat-side) e l'estinzione graduale delle quote latte, rispondendo alle esigenze di sicurezza alimentare e contenimento dei prezzi.
Un secondo gruppo di misure - tra le quali l'introduzione del disaccoppiamento in una serie di regimi di sostegno minori - sembrano fornire una prima risposta all'esigenza di razionalizzare e contenere la spesa agricola, in vista della revisione del bilancio dell'UE, e di renderla compatibile con la cornice in via di definizione in seno all'OMC, che renderà ammissibili gli aiuti che non creano distorsioni nel commercio. In quest'ottica, appare significativo, a suo avviso, anche l'aumento dal 5 al 13 per cento della modulazione (attualmente agli agricoltori che ricevono più di 5 mila euro l'anno di aiuti diretti viene detratto il 5 per cento dell'aiuto che è devoluto al bilancio dello sviluppo rurale: tale percentuale dovrebbe aumentare fino al 13 per cento entro il 2012). Lo spostamento di risorse dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale è sicuramente una misura positiva per la modernizzazione e l'efficienza dell'agricoltura. Su questo punto è noto che il Governo italiano sembra orientato in senso contrario e andrebbero verificate con attenzione le ragioni di tale posizione.
In terzo luogo, per quanto riguarda invece il ruolo della PAC rispetto ai problemi posti dal cambiamento climatico, nella proposta di regolamento relativa al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si stabiliscono misure che gli Stati membri devono prevedere nei loro programmi di sviluppo rurale a partire dal 1o gennaio 2010, in funzione delle priorità relative al cambiamento climatico, alle energie rinnovabili, alla gestione delle acque e alla biodiversità.
Su tutti questi profili andrebbe tuttavia acquisita, ai fini dell'espressione del parere della XIV Commissione, la posizione del Governo; ciò anche al fine di assicurare la costante informazione e consultazione delle Camere sui profili relativi all'agricoltura nell'ambito della futura revisione del bilancio dell'UE.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, precisa innanzitutto, sotto il profilo metodologico, che occorre distinguere l'ambito di intervento della XIV Commissione da quello della XIII Commissione Agricoltura, presso la quale sono in corso specifici approfondimenti tecnici. Ritiene opportuno che la XIV Commissione si concentri sui profili di ordine strategico connessi alla politica agricola comune, con particolare riferimento alla tutela degli interessi nazionali rispetto a quelli europei e alla tutela degli interessi europei nell'ambito dell'agricoltura mondiale. Una particolare riflessione dovrebbe inoltre essere dedicata al tema del clima e dell'impatto ambientale.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma su alcune questioni, in parte già evidenziate negli interventi dei colleghi. Richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi sul problema dell'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, questione che si inquadra nell'aumento dei prezzi a livello mondiale e nella conseguente crescita della fame per molte popolazioni. Occorre quindi intervenire e introdurre i correttivi necessari per affrontare la nuova situazione.

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Un'altra questione di rilievo è quella dell'abolizione dei rimanenti aiuti accoppiati alla produzione e dell'abbandono del modello storico per il calcolo degli aiuti: si tratta di misure che vanno nella giusta direzione di razionalizzazione e contenimento della spesa agricola. Il disaccoppiamento è quindi giusto. Ma dovrebbe essere garantita una sua gradualità, che potrebbe consentire l'adozione di politiche di distretto, con sovvenzioni mirate. Anche l'aumento dal 5 al 13 per cento della modulazione appare positivo in quanto sposta risorse dai pagamenti diretti al sostegno dello sviluppo rurale e aiuterà il necessario ammodernamento strutturale del settore agroalimentare.
Appare in ogni caso opportuno acquisire una valutazione del Governo su questi punti, anche tenuto conto del fatto che il mondo agricolo appare diviso fra Coldiretti da un lato e resto dell'associazionismo agroalimentare dall'altro. Si tratta di una spaccatura che certamente non può essere di aiuto ad una azione forte ed efficace in ambito europeo.
Osserva, in conclusione, che le nuove proposte di regolamento contengono due elementi importanti, che vanno rimarcati: innanzitutto, la proposta di impiegare le risorse comunitarie non utilizzate nel 2008 in misure volte a erogare microcrediti ad agricoltori nei paesi in via di sviluppo; in secondo luogo, l'assenza di ogni riferimento alla questione OGM, un argomento che al contrario non può essere trascurato. Anche su questi temi gradirebbe sentire l'opinione del Ministro.

Luca BELLOTTI (PdL) valuta pertinenti le osservazioni formulate dall'onorevole Farinone, ribadendo tuttavia come alcune delle questioni tecniche affrontate siano già oggetto di esame da parte della Commissione Agricoltura. Riterrebbe particolarmente utile che l'esame presso la XIV Commissione si concentrasse sui temi degli OGM, del clima, del rapporto tra agricoltura e paesaggio, dell'impatto sulle scorte e del controllo di qualità.

Gianluca PINI (LNP) osserva come sia prioritario affrontare i temi di carattere strategico. Ritiene inoltre che, anche per merito della competenza e del pragmatismo che il Ministro dell'agricoltura sta dimostrando, anche in ambito europeo, l'Italia possa recuperare un peso specifico nella politica agricole europea. Ritiene auspicabile una audizione del Ministro, sulla base della quale avviare un costante e proficuo rapporto di collaborazione.

Mario PESCANTE, presidente, sottoporrà senz'altro all'ufficio di presidenza della Commissione la valutazione in ordine allo svolgimento di audizioni sui provvedimenti in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 ottobre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
Atto n. 24.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema in esame novella il decreto legislativo 196/2005 allo scopo di conformare la normativa nazionale ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2316 del 12 ottobre 2006, avviata per il

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non corretto recepimento della direttiva 2002/59/CE.
Il citato decreto legislativo 196/2005 ha istituito un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza di tale traffico e la risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine ogni nave che fa scalo in un porto italiano è obbligata a dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS) e di un registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti.
Le norme dello schema in esame apportano modifiche puntuali al decreto legislativo n. 196 del 2005 per aderire alle osservazioni formulate dalla Commissione europea.
La prima di tali osservazioni si riferisce all'individuazione dei soggetti in capo ai quali sono posti gli obblighi dettati dalla normativa in oggetto: a differenza dell'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/59/CE, che definisce «esercente» l'armatore, il proprietario o il gestore della nave, l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 2005 si riferisce solo all'«armatore», cioè a colui che esercita l'attività di gestione, senza citare il proprietario, che la direttiva considera invece fra i soggetti destinatari degli obblighi. Per adeguare la normativa al rispetto della direttiva, le parole «il proprietario «sono pertanto inserite nei seguenti articoli del decreto legislativo n. 196 del 2005: articolo 4, che disciplina l'obbligo di comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani; articolo 13: obbligo di comunicare alle autorità marittime le prescritte informazioni in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti; articolo 19: obbligo di collaborare con le autorità competenti allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare; articolo 25, che individua i soggetti ai quali si applicano le sanzioni per inosservanza delle disposizioni del decreto legislativo.
Il secondo rilevo si riferisce all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2005, il quale prevede che gli obblighi derivanti dall'installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) siano determinati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: a parere della Commissione la circostanza che il decreto non sia stato ancora emanato comporta l'incompleta trasposizione della direttiva. Per superare il rilievo, la lettera c) dello schema sostituisce il comma 1 del citato articolo 10, prevedendo che l'emanazione di un decreto ministeriale contenente ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso del VDR sia meramente eventuale. Osserva, al riguardo, che il nuovo comma 1 dell'articolo 10 non fa riferimento ai proprietari di navi, nell'ambito dei destinatari delle eventuali disposizioni ministeriali sulle modalità di uso del VDR.
Il terzo rilievo riguarda la limitazione alle sole navi di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate dell'obbligo di comunicazione del trasporto di merci pericolose o inquinanti. Tale limitazione, derivante dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2005, non trova corrispondenza nella direttiva 2002/59/CE. La lettera d), n. 1), dello schema novella il citato articolo 13, specificando che l'obbligo di comunicazione si riferisce al trasporto effettuato con navi di qualsiasi stazza.
La quarta osservazione fa riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 196 del 2005, il quale rinvia ad apposite direttive delle autorità competenti per la disciplina della riservatezza delle informazioni trasmesse e per la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra: anche con riferimento a questa norma la Commissione ha osservato che la mancata emanazione delle disposizioni attuative comporterebbe che la trasposizione della direttiva sia rimasta incompleta. Per superare questo rilievo la lettera f) dello schema novella il citato articolo 24 del decreto legislativo n. 196 del 2005 rinviando, per quanto riguarda la tutela delle

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informazioni trasmesse, alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e prevedendo come eventuale l'emanazione di ulteriori specifiche direttive per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del decreto legislativo e per disciplinare la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra.
Il quinto ed ultimo rilievo riguarda la mancata trasposizione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/59/CE. Esso fa riferimento in primo luogo alla comunicazione agli Stati interessati delle misure adottate in base agli articoli 16 (effettuazione di ispezioni e verifiche su navi che presentano un rischio potenziale per la navigazione), 19 (misure adottate in occasione di incidenti in mare) e 24, paragrafo 2 (sanzioni per violazione della normativa nazionale di recepimento) della direttiva; il presente schema introduce conseguentemente un nuovo articolo 25-bis, che, al comma 1, impone all'autorità marittima che ha adottato le misure di darne comunicazione agli Stati interessati. In secondo luogo l'articolo 25 prevede l'obbligo dello Stato, che ha constatato, in occasione di un incidente in mare, che una compagnia non è stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le stazioni costiere, di informarne lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stato rilasciato, il documento di conformità al codice ISM. Tale obbligo è ora previsto dal comma 2 del nuovo articolo 25-bis, introdotto dalla lettera h) dello schema. La direttiva prevede, inoltre, l'obbligo di revocare il documento di conformità nei casi in cui si dimostri l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza. Il presente schema [lettera g), n. 4)] introduce tale obbligo aggiungendo un comma finale, il 4-bis, all'articolo 25 del decreto legislativo n. 196 del 2005.
Lo schema in esame introduce, inoltre, le seguenti novelle al decreto legislativo n. 196 del 2005: la lettera b) aggiunge il comma 1-bis all'articolo 6 del decreto legislativo, il quale stabilisce, al comma 1, l'obbligo per le navi che fanno scalo in un porto italiano di dotarsi di un sistema di identificazione automatica (AIS). Il nuovo comma attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di individuare, con proprio decreto, le unità soggette all'obbligo di essere dotate del suddetto sistema di identificazione, conformemente a quanto previsto dall'allegato II, parte II, paragrafo 3, della direttiva 2002/59/CE; la lettera i) aggiunge il comma 1-bis all'articolo 26 del decreto legislativo stabilendo che le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti previsti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente. Tale precisazione è conforme a quanto prescritto dalla norma di delega (articolo 20, comma 3, della legge n. 34 del 2008); la lettera l) infine, modificando l'allegato II del decreto legislativo, esenta dall'obbligo di installazione del sistema di identificazione automatica (AIS) le navi passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate abilitate alla navigazione nazionale litoranea limitata alle acque tranquille e quelle abilitate alla navigazione nazionale locale, entro un miglio dalla costa, esclusivamente nelle ore diurne. La limitazione è conforme a quanto previsto dall'allegato II, parte II, paragrafo 3, della direttiva 2002/59/CE.
Quanto all'iter della procedura di infrazione in corso, ricorda che il 5 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per la non conformità con la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, di alcune disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 che recepisce la direttiva medesima nell'ordinamento italiano.
In seguito alla trasmissione della lettera di messa in mora, il 25 gennaio 2007 le autorità italiane hanno presentato le loro argomentazioni sulle questioni sollevate dalla Commissione. Il 15 maggio 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti al governo italiano, il quale ha risposto con una lettera del 13 luglio 2007, illustrando le modifiche che intendeva apportare

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al decreto legislativo n. 196 del 2005 al fine di tenere conto dei rilievi formulati dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora.
Secondo quanto riportato nel parere motivato, tali modifiche non sono state adottate o quantomeno notificate alla Commissione. Quest'ultima sostiene, infatti, che nell'ultima comunicazione del 10 marzo 2008 le autorità italiane si sono limitate ad inviarle una copia della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007), il cui articolo 20 contiene la delega al Governo al fine di modificare mediante decreto legislativo, ancora da adottare, le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2005 oggetto dei rilievi della Commissione.
In merito, invece, ai documenti all'esame delle istituzioni europee riguardanti la materia, fa presente che il 23 novembre 2005 la Commissione ha presentato il terzo pacchetto di misure legislative in materia di sicurezza marittima (cosiddetto pacchetto Erika III), che comprende tra l'altro una proposta di direttiva intesa a modificare la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (COM(2005)589). L'obiettivo della proposta è quello di rafforzare il sistema comunitario di controllo del traffico navale mediante una stretta cooperazione negli scambi di informazione.

Gianluca PINI (LNP), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.
Atto n. 22.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Atto n. 23.