CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2008
81.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.15.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Nuovo testo C. 1141-ter.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ringrazia il Presidente Fini per le considerazioni svolte sul ruolo della Commissione Bilancio. Al tempo stesso, rileva che i lavori della Commissione sono comunque condizionati, oltre che dal calendario dell'Assemblea, anche dal fatto che il Governo abbia o meno predisposto gli elementi di chiarimento rispetto ai quesiti sollevati su questioni in molti casi assai complesse.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle questioni evidenziate nella proposta di parere formulata dal presidente nella seduta del 16 ottobre, fornisce alcuni chiarimenti. In particolare, osserva che la previsione di una partecipazione minoritaria della Cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per la finanza

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pubblica anche in relazione al rischio di una revisione da parte di Eurostat della classificazione della Cassa come istituzione finanziaria esterna all'aggregato delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne la disciplina dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ritiene che occorra già pervenire nella formulazione del parere a definire le condizioni che permettano di superare le perplessità in ordine agli effetti sulla finanza pubblica. A tal fine invita a integrare la proposta di parere presentata nella seduta del 16 ottobre con condizioni testuali espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto riguarda le disposizioni relative alle ipotesi di adeguamento dei meccanismi CIP 6, osserva che tali previsioni si intendono neutrali sul piano finanziario in quanto la riduzione delle voci tariffarie a carico degli utenti assicurerebbe una complessiva compensazione, dal momento che, a fronte di un minor gettito IVA, si verificherebbe una riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni e una minore deducibilità. Ritiene pertanto opportuno inserire un'osservazione con cui si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire che ai fini della definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile si assicuri una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, riformula la propria proposta di parere nei termini seguenti:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;
rilevato che ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari di alcune delle disposizioni recate dal provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, sarebbe stato opportuno disporre di puntuali elementi di quantificazione e che in assenza di tali elementi può consentirsi alle norme in questione soltanto in quanto le stesse esplicitamente prevedono che la fruizione di regimi di favore avvenga nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Tali considerazioni valgono, in particolare, per gli articoli 5 e 17, che prevedono specificamente che ai relativi interventi si faccia fronte con le risorse dell'Agenzia;
relativamente all'istituzione, prevista all'articolo 16-sexies, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, appare necessario acquisire puntuali elementi informativi per valutare compiutamente gli oneri che ne possono derivare, al fine di verificare la idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, previsto dal comma 9 dell'articolo 5, non risultano disponibilità, se non a titolo di residui, per cui occorre sostituire tale previsione facendo riferimento alle disponibilità dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti;
è possibile assicurare adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 16-ter apportando alcune integrazioni e modifiche al testo di tale articolo;
considerato che:
l'oggetto della delega di cui all'articolo 15 concerne anche questioni di carattere economico-finanziario, quali i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e la corresponsione di misure compensative alle popolazioni nei cui territori verrebbero localizzati impianti di produzione elettrica nucleare, per cui appare opportuno prevedere che gli schemi di decreto

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siano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie;
l'assimilazione, di cui all'articolo 5-ter, dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente, le quali godono di un regime fiscale agevolato, non ingeneri un contenzioso per violazione della vigente disciplina comunitaria;
la previsione della destinazione alle piccole e medie imprese di risorse non inferiori al 50 per cento di quelle previste nell'ambito della programmazione negoziata e degli incentivi, di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, potrebbe risultare non compatibile con altri criteri di ripartizione previsti da specifiche disposizioni;
non è chiaro se la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis sia suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali connesse a procedure di autorizzazione per le strutture turistico-ricettive;
la partecipazione della cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare, prevista all'articolo 16, comma 1-bis, non può che avere carattere eventuale, al fine di evitare conseguenze negative per la finanza pubblica, in particolare in relazione all'eventuale riclassificazione della cassa ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione,
la trasformazione dell'IPI in ente pubblico strumentale, prevista all'articolo 31-bis, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, a fronte dei quali la clausola di invarianza di cui al comma 2, lettera d) potrebbe non risultare sufficiente;
nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis abbiano natura meramente programmatica, in quanto volte esclusivamente a definire le modalità di individuazione degli interventi prioritari in materia di fabbisogno energetico, e non comportino, neppure per effetto della prevista approvazione del CIPE, la diretta destinazione di specifiche risorse all'attuazione di tali interventi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
1) all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «del regime di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120,» con le seguenti: «del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120»;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
c) al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
d) al comma 9 sopprimere le parole da: «Il fondo» fino a: «è destinato» e dopo le parole: «con la normativa di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.»;
e) sopprimere il comma 12;
2) all'articolo 5-bis apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;
b) al comma 2, n. 9) dopo le parole: «quote di risorse» inserire le seguenti:

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«che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità»;
3) all'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis) dopo le parole: «competenti per materia» aggiungere le seguenti: «e per le conseguenze di carattere finanziario»;
b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
4) all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica» e dopo le parole: «intensivi di energia elettrica ed» inserire la seguente: «eventualmente» e sostituire le parole: «La percentuale» con le seguenti: «L'eventuale percentuale»;
5) all'articolo 16-ter apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «organizzativa, finanziaria e contabile»;
al comma 9, sopprimere le parole «In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009»; e dopo le parole: «dell'ISPRA e dell'ENEA», inserire le seguenti: «ai sensi del comma 15-bis»;
al comma 15, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15-bis. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.»;
dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 282 del 1991, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 244 del 24 dicembre 2007»;
sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare

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con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
1) provveda la Commissione di merito ad acquisire puntuali elementi di informazione sugli effetti che potrebbero derivare, in termini di riduzione del gettito per gli enti locali, dalle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis, nonché, in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria e al rischio di eventuali procedure di infrazione, dall'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente previste all'articolo 5-ter;
2) provveda la Commissione a quantificare con precisione gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento a regime, nonché dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, di cui all'articolo 16-sexies, indicando puntualmente le risorse finanziarie da destinare allo scopo, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;
3) all'articolo 22-ter, dopo le parole «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009,»;
4) si sopprima l'articolo 31-bis;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 16-bis, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis per quanto concerne, rispettivamente, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e il commissariamento della stessa società;
2) con riferimento all'articolo 16-quater, valuti la Commissione di merito la opportunità di stabilire che ai fini della definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile si assicuri una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni».

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la propria amarezza per la superficialità con il Governo ha compiuto i richiesti approfondimenti sul provvedimento. In proposito, ricorda che nella precedente seduta era stato un esponente della maggioranza, il collega Giudice, ad avanzare le proprie critiche sull'impreparazione del Governo e che in quella occasione l'esame era stato rinviato proprio per consentire di concludere la necessaria istruttoria sul provvedimento. Segnala peraltro, con riferimento all'articolo 5-ter, che la documentazione depositata dal sottosegretario Vegas nella precedente seduta e predisposta dal Ministero dello sviluppo economico non evidenziava effetti finanziari negativi derivanti dall'equiparazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente e, alla luce di ciò, dichiara di non comprendere la condizione sul punto contenuta nel parere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che l'equiparazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente non appare suscettibile di determinare perdite di gettito in considerazione del fatto che i consorzi sono al momento tutti in perdita, mentre si potrebbe porre un problema di compatibilità comunitaria.

Lino DUILIO (PD) rileva che le premesse del parere fanno riferimento all'esigenza di acquisire elementi di quantificazione che tuttavia non sono giunti e, alla luce di ciò, le medesime premesse fanno riferimento alla possibilità di attuare significative disposizioni del provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva che un simile modo di procedere risulta estraneo alla prassi della Commissione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti chiarimenti in ordine alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 5-bis,che consentono nelle strutture turistico-recettive le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, alle disposizioni

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dell'articolo 5-ter in materia di consorzi agrari e alle disposizioni dell'articolo 16-ter sull'Agenzia per la sicurezza nucleare e rileva che tali elementi di chiarimento non sono giunti. Rileva che la disposizione dell'articolo 5-ter in materia di consorzi agrari in particolare presenta numerosi profili problematici, sia per quanto attiene la compatibilità con la normativa comunitaria, che dovrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione sia con riferimento ai possibili effetti di minore gettito a meno che il rappresentante del Governo non fornisca elementi tali da dimostrare che effettivamente tutti i consorzi agrari sono attualmente in perdita e pertanto non si verificherà alcuna perdita di gettito.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che il comma 7 dell'articolo 5-bis non può che determinare minori entrate, in considerazione del fatto che sulla base della disciplina vigente, la collocazione di installazioni e rimessaggi, in quanto costituisce attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, comporta il versamento degli oneri connessi al rilascio dei necessari permessi.

Maino MARCHI (PD) evidenzia che anche sulla base della nuova formulazione della proposta di parere, si prevede che risorse umane e finanziarie dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale siano destinate all'Agenzia per la sicurezza nucleare, al contrario di quanto richiesto da una condizione espressa nel parere della Commissione Ambiente.

Lino DUILIO (PD) sottolinea la singolarità di una proposta di parere che rinvia alla Commissione di merito l'acquisizione di elementi informativi sulle conseguenze di carattere finanziario e la quantificazione degli oneri.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ribadire che la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis determina oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che nel parere dovrebbe essere inserita una condizione soppressiva espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricapitolando le questioni sollevate nel dibattito, ritiene che la proposta di parere possa essere ulteriormente riformulata nel senso di inserire una condizione volta prevedere la soppressione del comma 7 dell'articolo 5-bis; ritiene peraltro che non sussistano gli elementi per prevedere che tale condizione sia espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Relativamente alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rileva che la nova formulazione della proposta di parere reca condizioni testuali, espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in modo da assicurare che non si determinino conseguenze onerose a carico della finanza pubblica. Sollecita infine un intervento del Governo in merito alla questione dei consorzi agrari.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis ritiene comunque che non vi siano elementi idonei ad affermare con certezza che da tali disposizioni derivino conseguenze finanziarie negative a carico degli enti locali. Per questo condivide la proposta del presidente di inserire una condizione soppressiva senza peraltro fare riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in modo da lasciare alla Commissione di merito la valutazione sull'opportunità o meno di mantenere la disposizione. Per quanto concerne le disposizioni in materia di consorzi agrari, osserva che si tratta di soggetti che, come è noto, versano in condizioni di difficoltà finanziarie, per cui la revisione del regime tributario che si applica a tali enti non determinerebbe in ogni caso perdite di gettito.

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Antonio BORGHESI (IdV) rileva che il comma 7 dell'articolo 5-bis potrebbe ingenerare un notevole contenzioso.

Pier Paolo BARETTA (PD) dopo aver ricordato di aver segnalato, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ed anche in Assemblea la condizione di forte disagio sia per quel che concerne la modalità con cui la Commissione sta esaminando provvedimenti importanti come quello in esame sia per i tempi di esame dei documenti di bilancio, rileva che la proposta di parere predisposta dal presidente risulta estremamente articolata e pertanto anche in questo caso è necessario disporre di più tempo per esaminarla. Segnala poi che il Presidente della Camera in risposta alle sue osservazioni ha fatto riferimento anche alla necessità che la Commissione bilancio si esprima anche sul disegno di legge C 1707-A.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni del deputato Baretta, dichiara di essere disponibile, in presenza di una richiesta da parte dei rappresentanti dei gruppi in tal senso, a integrare l'ordine del giorno della seduta della Commissione, in modo da prevedere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 149 del 2008, nel testo presentato all'Assemblea dalla Commissione Finanze. Osserva peraltro che risulta oggettivamente difficile svolgere e concludere l'esame delle disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge nell'ambito della seduta odierna.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva l'opportunità di inserire nel parere le dichiarazioni rese dal sottosegretario Vegas in merito alle diposizioni concernenti i consorzi agrari.

Lino DUILIO (PD) segnala che per prassi consolidata la Commissione Bilancio si è espressa sugli effetti finanziari dei provvedimenti in base a note scritte e certificate dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene del tutto insufficiente che, come avviene nella seduta odierna, sia formulato un parere sulla base di semplici dichiarazioni formulate dal sottosegretario. Per questa ragione ribadisce la richiesta che il Governo fornisca gli elementi di informazione necessari per esprimere un parere. Altrimenti a suo avviso, se la Commissione Bilancio continua a lavorare secondo modalità simili a quelle che si sono registrate nella seduta odierna, sussiste il rischio effettivo che la Commissione stessa rinunci al proprio ruolo e si riduca ad essere una «succursale» del Governo, vale a dire un organo capace soltanto di ratificare le decisioni assunte dall'esecutivo.

Gaspare GIUDICE (PdL) osserva che sulla base degli elementi forniti dal Governo non vi sono motivazioni per richiedere la soppressione del comma 12 dell'articolo 5, che non determina conseguenze finanziarie di alcun genere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ritiene che la Commissione debba valutare se gli elementi di informazione e i chiarimenti forniti dal Governo siano sufficienti a procedere all'espressione del parere.

Gioacchino ALFANO (PdL) sollecita un chiarimento da parte del rappresentante del Governo sulla questione sollevata da ultimo dal collega Giudice, ritenendo che, sugli altri aspetti emersi dal dibattito, sussistano le condizioni per una integrazione del parere.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede chiarimenti sul comma 12 dell'articolo 5, constatando che le osservazioni da ultimo svolte dal presidente rendono evidente che la Commissione non è in grado di esprimere il parere.

Rolando NANNICINI (PD) ringrazia il presidente per la chiarezza delle sue parole e, proprio alla luce di esse ritiene necessario rinviare l'espressione del parere sul provvedimento.

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Amedeo CICCANTI (UdC) invita i colleghi della maggioranza a non insistere nella richiesta di procedere comunque all'espressione del parere e osserva che in base alla sua esperienza, svolta nelle precedenti legislature nella Commissione bilancio del Senato, non vi sono assolutamente le condizioni per procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala che il comma 12 dell'articolo 5 concerne le modalità della spesa nell'ambito delle disponibilità richiamate dal comma 10; conviene pertanto sulla proposta di espungere la condizione soppressiva di tale disposizione dalla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, sulla base degli elementi emersi dal dibattito, propone la seguente ulteriore riformulazione della proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;
rilevato che ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari di alcune delle disposizioni recate dal provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, sarebbe stato opportuno disporre di puntuali elementi di quantificazione e che in assenza di tali elementi può consentirsi alle norme in questione soltanto in quanto le stesse esplicitamente prevedono che la fruizione di regimi di favore avvenga nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Tali considerazioni valgono, in particolare, per gli articoli 5 e 17, che prevedono specificamente che ai relativi interventi si faccia fronte con le risorse dell'Agenzia;
relativamente all'istituzione, prevista all'articolo 16-sexies, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, appare necessario acquisire puntuali elementi informativi per valutare compiutamente gli oneri che ne possono derivare, al fine di verificare la idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, previsto dal comma 9 dell'articolo 5, non risultano disponibilità, se non a titolo di residui, per cui occorre sostituire tale previsione facendo riferimento alle disponibilità dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti;

è possibile assicurare adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 16-ter apportando alcune integrazioni e modifiche al testo di tale articolo;
considerato che:
l'oggetto della delega di cui all'articolo 15 concerne anche questioni di carattere economico-finanziario, quali i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e la corresponsione di misure compensative alle popolazioni nei cui territori verrebbero localizzati impianti di produzione elettrica nucleare, per cui appare opportuno prevedere che gli schemi di decreto siano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie;
l'assimilazione, di cui all'articolo 5-ter, dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente, le quali godono di un regime fiscale agevolato, non ingeneri un contenzioso per violazione della vigente disciplina comunitaria;
la previsione della destinazione alle piccole e medie imprese di risorse non inferiori al 50 per cento di quelle previste nell'ambito della programmazione negoziata e degli incentivi, di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, potrebbe risultare non compatibile con altri criteri di ripartizione previsti da specifiche disposizioni;

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non è chiaro se la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis sia suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali connesse a procedure di autorizzazione per le strutture turistico-ricettive;
la partecipazione della cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare, prevista all'articolo 16, comma 1-bis, non può che avere carattere eventuale, al fine di evitare conseguenze negative per la finanza pubblica, in particolare in relazione all'eventuale riclassificazione della cassa ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione;
la trasformazione dell'IPI in ente pubblico strumentale, prevista all'articolo 31-bis, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, a fronte dei quali la clausola di invarianza di cui al comma 2, lettera d) potrebbe non risultare sufficiente;
nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis abbiano natura meramente programmatica, in quanto volte esclusivamente a definire le modalità di individuazione degli interventi prioritari in materia di fabbisogno energetico, e non comportino, neppure per effetto della prevista approvazione del CIPE, la diretta destinazione di specifiche risorse all'attuazione di tali interventi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
1) all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «del regime di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120,» con le seguenti: «del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120»;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
c) al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
d) al comma 9 sopprimere le parole da: «Il fondo» fino a: «è destinato» e dopo le parole: «con la normativa di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.»;
2) all'articolo 5-bis apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;
b) al comma 2, n. 9) dopo le parole: «quote di risorse» inserire le seguenti: «che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità»;
3) all'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis) dopo le parole: «competenti per materia» aggiungere le seguenti: «e per le conseguenze di carattere finanziario»;
b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
4) all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza

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pubblica» e dopo le parole: «intensivi di energia elettrica ed» inserire la seguente: «eventualmente» e sostituire le parole: «La percentuale» con le seguenti: «L'eventuale percentuale»;
5) all'articolo 16-ter apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «organizzativa, finanziaria e contabile»;
al comma 9, sopprimere le parole «In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009»; e dopo le parole: «dell'ISPRA e dell'ENEA», inserire le seguenti: «ai sensi del comma 15-bis»;
al comma 15, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15-bis. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.»;
dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 282 del 1991, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e relative proiezioni»;
sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
1) si sopprima il comma 7 dell'articolo 5-bis;
2) provveda la Commissione di merito ad acquisire puntuali elementi di informazione sugli effetti che potrebbero derivare, in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria e al rischio di eventuali procedure di infrazione, dall'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente previste all'articolo 5-ter, tenuto conto peraltro che le condizioni finanziarie in cui versano i consorzi agrari escludono che si determini una perdita di gettito;

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3) all'articolo 22-ter, dopo le parole «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009,»;
4) si sopprima l'articolo 31-bis;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 16-bis, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis per quanto concerne, rispettivamente, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e il commissariamento della stessa società;
2) con riferimento all'articolo 16-quater, valuti la Commissione di merito la opportunità di stabilire che ai fini della definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile si assicuri una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni.»

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal presidente.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone, sulla base della richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi, di integrare l'ordine del giorno della Commissione nel senso di prevedere l'esame in sede consultiva del disegno di legge C 1707-A, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2008 concernente disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, nel testo presentato all'Assemblea dalla Commissione competente in sede referente.

La Commissione concorda.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rinvia, per l'individuazione dei profili problematici di carattere finanziario, alla documentazione predisposta dagli uffici, che è in distribuzione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadendo che non sussistono le condizioni per pervenire all'espressione del parere nell'ambito della seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista domani alle ore 9, prima della seduta in sede referente relativa ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

La seduta termina alle 20.10.