CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2008
80.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 11.15.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Testo base C. 22 Zeller e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire dal prossimo lunedì 27 ottobre e che la I Commissione concluderà il proprio esame entro la mattina di mercoledì. La XIV Commissione dovrebbe pertanto esprimersi entro domani mattina, nella seduta già convocata alle ore 9.30.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il testo all'esame, approvato dalla Commissione Affari costituzionali il 20 ottobre 2008, risulta dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zeller (C. 22), Cicu (C. 646), Palomba (C. 1070), Gozi (C. 1449), Bocchino (C. 1491), Soro (C. 1507) e Lo Monte (C. 1692). Esso introduce una serie di modifiche alle norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, recate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Le modifiche apportate alla disciplina vigente riguardano in primo luogo il numero delle circoscrizioni elettorali ed i

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criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni; il principale obiettivo è quello di assicurare l'elezione di un parlamentare europeo anche in quelle parti del territorio in cui, per l'attuale sistema di distribuzione dei seggi, non è eletto alcun rappresentante. Il testo ridefinisce il numero e il territorio di tutte le circoscrizioni, che da 5 divengono 10. Il territorio di ogni circoscrizione coincide con quello di una o più regioni limitrofe, accorpate tra loro in ragione della popolazione (prevedendo peraltro la separazione tra Sicilia e Sardegna).
Le modifiche intervengono inoltre in materia di formazione e presentazione delle liste di candidati. In correlazione con la ridotta dimensione delle circoscrizioni, il numero degli elettori la cui sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste di candidati viene diminuito ed è reso variabile per fasce di popolazione; viene rivisto il numero di candidati presente in ogni lista stabilendo che, nelle circoscrizioni in cui sono eletti due parlamentari, le liste siano composte da due candidati; si mantiene la previsione vigente secondo cui nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre né superiore al numero dei membri da eleggere; viene modificata la disciplina delle esenzioni dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature; è facilitata l'aggregazione delle liste che siano espressione di minoranze linguistiche, prevedendo la possibilità per le stesse di collegarsi con altra lista presentata da un partito che sia presente in almeno la metà delle circoscrizioni (e non in tutte, come attualmente previsto).
Il provvedimento reca inoltre disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi. A tale scopo sono introdotte misure di riequilibrio nella composizione delle liste di candidati: l'insieme delle liste circoscrizionali aventi uno stesso contrassegno non deve comprendere più del 50 per cento di candidati di uno stesso genere. Per i partiti e movimenti politici che non abbiano rispettato questa proporzione, viene ridotto, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi, il rimborso delle spese elettorali spettante ai sensi della legge n. 157 del 1999.
Ulteriori modifiche riguardano la soppressione della possibilità di esprimere preferenze e l'introduzione di soglie di sbarramento per l'ammissione delle liste al riparto dei seggi, al fine di ridurre la frammentazione della rappresentanza (partecipano cioè al riparto dei seggi le liste che, sul piano nazionale, abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi).
Si interviene poi sul meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista. Viene interamente riscritto il procedimento per la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi che ciascuna lista ha conseguito in sede nazionale, allo scopo di garantire ad ogni circoscrizione l'elezione del numero di rappresentanti ad essa assegnato (evitando o riducendo al massimo lo «slittamento» di seggi a favore di altre circoscrizioni). Tale diversa ripartizione è effettuata adottando due innovazioni:
l'attribuzione dei seggi a quoziente intero è effettuata con riferimento al quoziente circoscrizionale, in luogo del quoziente nazionale di lista utilizzato dalla formula vigente; il quoziente circoscrizionale è determinato, a sua volta, dividendo il totale dei voti validi ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste cui spettano seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa. È previsto un meccanismo di correzione per il caso in cui l'assegnazione dei seggi a quoziente intero attribuisca nelle circoscrizioni ad una lista più seggi di quanti gliene spettino in base alla ripartizione in sede nazionale;
i seggi residui sono attribuiti alle liste in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna lista. Tale operazione è effettuata in ciascuna circoscrizione seguendo l'ordine crescente della popolazione residente, a partire cioè dalla circoscrizione meno popolata.

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Tale successione fa si che nelle circoscrizioni più piccole - dove i seggi vengono assegnati quasi sicuramente soltanto con le parti decimali - siano assegnati i seggi spettanti alle liste che hanno le più grandi parti decimali.

Quale criterio suppletivo, i seggi che eventualmente rimanessero ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla stessa nelle circoscrizioni dove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi quelli che non hanno già dato luogo alla attribuzione di un seggio. Qualora i seggi da assegnare in una circoscrizione eccedano il numero dei componenti la lista, i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista nelle altre circoscrizioni, secondo la già detta graduatoria delle parti decimali.
Il testo modifica inoltre la disciplina delle campagne elettorali dettata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515. In particolare, viene introdotto un tetto delle spese elettorali (attualmente non previsto) per i candidati e per i partiti che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo e sono estesi alle elezioni europee gli obblighi di rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati e dei partiti, i controlli sugli stessi e le relative sanzioni in caso di mancata ottemperanza, escluse quelle relative alla decadenza degli eletti e alla decurtazione del contributo spettante ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali.
Ricorda, in proposito, che le elezioni al Parlamento europeo sono disciplinate sulla base dell'Atto approvato il 20 settembre 1976 con decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150). L'Atto (come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002) fissa princìpi per elezioni a suffragio universale diretto, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del procedimento elettorale. La disciplina dei singoli Stati non deve peraltro, nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto. Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano la loro disciplina generale nella citata Legge n. 18/1979.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere in tempi ridottissimi, con una fretta che non si giustifica in alcun modo. Si tratta di un provvedimento di particolare importanza, anche politica, che affronta la disciplina delle circoscrizioni elettorali e del voto di preferenza e che meriterebbe un esame approfondito da parte della XIV Commissione. Esprime quindi, a nome del proprio gruppo, il totale disaccordo sul metodo di lavoro imposto alla Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, segnala che ha testé verificato la disponibilità della I Commissione ad attendere sino a giovedì il parere della XIV Commissione, e che pertanto il provvedimento potrà essere esaminato, oltre che domani, anche in quella giornata.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
C. 1446 Boniver.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandro GOZI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame riprende quasi integralmente le previsioni di un'analoga iniziativa il cui esame era stato avviato alla Camera nel corso della XV legislatura, con il sostegno sia delle forze di maggioranza che di opposizione.
Il Provvedimento intende essenzialmente aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione

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dell'accordo di Schengen, in quanto alcuni settori che nella formulazione originaria del Trattato di Maastricht rientravano nel terzo pilastro dell'Unione europea (cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, disciplinata dal titolo VI del Trattato) sono poi stati comunitarizzati con il Trattato di Amsterdam. Quest'ultimo ha, infatti, trasferito nel Trattato che istituisce la Comunità europea alcuni settori originariamente rientranti nel terzo pilastro, in particolare le materie dell'immigrazione, dell'asilo, del controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile.
In particolare, si prevede che il Comitato parlamentare assuma la denominazione di Comitato parlamentare in materia di immigrazione, individuandolo quale sede più idonea per stimolare un dibattito politico, informato e completo, sugli aspetti collegati al tema dell'immigrazione, in una prospettiva nazionale ed europea, che assicuri al Parlamento un ruolo adeguato nella fase ascendente e discendente di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario in materia di immigrazione e asilo. In tale ottica il Comitato dovrebbe rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull'evoluzione dell'approccio comunitario al problema e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia di immigrazione, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; tale provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007), recante una delega al Governo in materia.
I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli «intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali».
Lo schema di decreto è diretto sostanzialmente a introdurre tariffe uniformi per tutto il territorio nazionale. Nel provvedimento sono pertanto fissati la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati; i controlli sono quelli effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da Paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero (Posti di Ispezione Frontaliera - PIF - e Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera - USMAF).
Il provvedimento si compone di 17 articoli e di 3 allegati.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, come specificato in precedenza.

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L'articolo 2, sulla riscossione delle tariffe, richiama l'Allegato A, l'allegato B ed il criterio del «costo effettivo del servizio», rispettivamente, per i controlli effettuati sul territorio nazionale, per quelli all'importazione e per la registrazione ed il riconoscimento del settore dei mangimi e degli alimenti.
L'articolo 3 stabilisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, richiamando il costo effettivo del servizio, prevedendo determinate maggiorazioni per i controlli effettuati fuori dall'orario di servizio.
L'articolo 4 definisce i controlli supplementari, integrativi e rafforzati richiamando alcuni articoli del regolamento comunitario.
L'articolo 5 reca la definizione di costo orario del servizio, qualificando in tal modo il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto ai controlli sanitari di cui al citato regolamento (CE) n. 882/2004.
L'articolo 6 attiene alle modalità di adeguamento e aggiornamento delle tariffe, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e richiamando in ogni caso il costo effettivo delle prestazioni rese.
L'articolo 7 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, indicando, nel dettaglio, quote e destinatari dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli sanitari ufficiali negli stabilimenti nazionali (all. A), delle tariffe riscosse dai posti di ispezione frontaliera per i controlli sanitari effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi e sui mangimi di origine animale (all. B, sez. I), delle tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera applicabili agli alimenti (all. B, sez. II).
L'articolo 8 riguarda i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei dati relativi alle somme percepite ed ai costi del servizio prestato.
L'articolo 9 prevede e disciplina la possibilità per le regioni e province autonome - previo accordo in Conferenza Stato-regioni - di rideterminare le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi, salvo l'invio di una relazione al Ministero del lavoro e a quello dell'economia, e salvo l'invio di una relazione alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori ai minimi previsti dalla normativa comunitaria.
L'articolo 10 riguarda le modalità tecniche di versamento delle tariffe, la cui definizione viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e a provvedimenti delle regioni.
L'articolo 11 reca disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B, prevedendo la possibilità di maggiorazioni o riduzioni delle tariffe in determinati casi.
L'articolo 12 prevede che con il decreto indicato all'articolo 10 venga definita anche la modulistica di rendicontazione delle tariffe riscosse da parte delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dall'Istituto Superiore di Sanità e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.
L'articolo 13 prevede alcuni adempimenti comunitari, destinando i proventi derivanti dal provvedimento al finanziamento dei costi degli adempimenti derivanti dal Regolamento (CE) n. 882/2004, prevedendo, altresì, alcune comunicazioni alla Commissione e prescrivendo l'assistenza delle autorità competenti agli esperti comunitari incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni.
L'articolo 14 richiama le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione relativamente al potere sostitutivo dello Stato.
L'articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 16 detta disposizioni transitorie, prevedendo, fino all'emanazione del

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decreto di cui al comma 1 dell'articolo 10, l'applicazione del decreto ministeriale del 13 aprile 1999, limitatamente alle norme sulle modalità tecniche di versamento e riscossione.
Infine, l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione e l'abrogazione, da tale data, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).
In merito ai profili di compatibilità comunitaria, si ricorda che il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, fa parte del c.d. «pacchetto igiene», elaborato dalla Commissione europea e dai Paesi membri al fine di prevenire e limitare le situazioni di crisi alimentari, riducendone le conseguenze sanitarie ed economiche. Esso ha, tra l'altro, sostituito la disciplina della direttiva 85/73/CEE, abrogando la medesima, e si compone di 67 articoli e VIII Allegati. La nuova normativa comunitaria - direttamente operativa, essendo di fonte regolamentare - prevede un ambito più esteso di controlli, precedentemente limitato ai soli animali e a taluni prodotti di origine animale ed ora concernente i prodotti alimentari, di origine animale e non, i mangimi e la salute ed il benessere degli animali.
La previgente disciplina comunitaria, di cui alla suddetta direttiva 85/73/CEE, è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432, il quale, di conseguenza, prevede l'applicazione di tariffe solo con riferimento alla vecchia tipologia di controlli.
In sintesi, il nuovo regolamento comunitario mira a: prevenire o eliminare i rischi che potrebbero derivare direttamente dall'ambiente per gli esseri umani e gli animali, oppure ridurre tali rischi a un livello accettabile; garantire pratiche eque per quanto riguarda il commercio dei mangimi e dei prodotti alimentari e la tutela degli interessi dei consumatori, ivi comprese l'etichettatura dei mangimi e dei prodotti alimentari e qualsiasi altro tipo di informazioni destinate ai consumatori.
Esso non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.
Si ricorda, in proposito, che nel 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici. Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1o maggio 2008, è stata poi recepita dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148; tuttavia, la procedura d'infrazione non risulta ancora archiviata.
In conclusione, osserva, come il provvedimento in esame riguardi un aspetto molto specifico, cioè le modalità di finanziamento, legato alla concreta attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Tuttavia, in questa sede, ritiene utile ricordare in estrema sintesi tre aspetti sullo stesso Regolamento europeo. Si riferisce in particolare ai principi contenuti nelle premesse del Regolamento: il paragrafo n. 27 delle premesse, che sottolinea la necessità di «controlli ufficiali» prima dell'immissione nel territorio comunitario di mangimi e alimenti provenienti da Paesi terzi; il paragrafo n. 30 delle premesse che, sempre allo stesso proposito, delinea l'idea di stabilire dei punti ben stabiliti di ingresso nei confini comunitari in modo da facilitare i controlli; infine il paragrafo n. 39 delle premesse, che delinea la possibilità, pur nel rispetto dei limiti, per la Commissione europea di sollecitare ai Paesi terzi informazioni sui loro sistemi di controllo. Questi principi sono del tutto condivisibili e quanto mai opportuni visto anche quanto è accaduto in alcune realtà dell'Asia. Inoltre indicano che l'Unione

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europea è su questo piano un fattore di garanzia importante per gli Stati membri.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.
COM(2008)306 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea.
COM(2007)249 def.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.
Atto n. 22.