CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2008
80.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
C. 152 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva che il testo unificato in esame è volto ad istituire, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, composta da 12 senatori e da 12 deputati.
Alla Commissione è attribuito il compito di svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; di individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti

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illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali ed ai relativi sistemi di affidamento; di verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale; di verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.
Gli articoli 2 e 6 disciplinano, rispettivamente, la composizione e l'organizzazione interna della Commissione.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 1, comma 3, nel richiamare il disposto dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione, laddove prevede che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, opportunamente precisa che la stessa non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Tale disposizione è conforme a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
L'articolo 3 precisa che, ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
L'articolo 4, nel disciplinare l'attività di acquisizione di atti e documenti, al comma 1 prevede che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
In particolare, il comma 1, terzo e quarto periodo, prevede che, se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
In base al comma 2 del medesimo articolo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il comma 3, infine, dispone che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
L'articolo 5 prevede l'obbligo di segreto a carico dei componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Infine si prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le predette pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Rilevata l'esigenza dell'omogenità della disciplina legislativa avente ad oggetto il funzionamento ed i criteri di composizione delle Commissioni di inchiesta, osserva che, in riferimento ai rapporti tra autorità giudiziaria e Commissione d'inchiesta

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nonché ai criteri di nomina dei componenti della Commissione, il testo unificato in esame non appare essere strettamente conforme alla legge 4 agosto 2008, n. 132, che ultimamente ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere. A tale proposito rileva che il rapporto con l'autorità giudiziaria in relazione alle indagini in corso dovrebbe essere meglio precisato, secondo quanto previsto da ultimo dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. In particolare, ritiene che si potrebbe prevedere come condizione: che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente a trasmettere gli atti e possa ritardare la trasmissione con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria; che il decreto abbia un'efficacia di sei mesi e possa essere rinnovato; che l'autorità giudiziaria provveda senza ritardo a trasmettere quanto richiesto, quando le predette ragioni istruttorie vengano meno; che il decreto non possa avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Inoltre ritiene che possa essere inserita anche una osservazione relativa ai criteri di nomina che si riprenda quanto previsto dalla predetta legge n. 132, In particolare, la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che i componenti della Commissione siano nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti ad essa assegnati, stabilendo che debbano dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

Giulia BONGIORNO, presidente, data la sostanziale analogia di funzioni e dell'oggetto di indagine, condivide l'esigenza di uniformare quanto più possibile la disciplina dell'istituenda commissione con quella della «Commissione antimafia».

Roberto RAO (UDC) dichiara preliminarmente di condividere l'impostazione della proposta di parere del relatore. Ricorda, peraltro, che il suo gruppo è in linea generale contrario all'istituzione di nuove Commissioni, specie se queste operano come meri organismi di studio in grado di fornire semplici analisi e suggerimenti, come è accaduto alle precedenti Commissioni bicamerali di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Sottolinea che condizione necessaria per l'istituzione di una nuova Commissione in materia è che essa sia dotata di poteri di inchiesta reali e che li sappia effettivamente esercitare, anche in considerazione della lacunosa attività di inchiesta e controllo svolta negli ultimi anni dalla magistratura ordinaria sulla questione del ciclo dei rifiuti, come dimostra da ultimo la grave vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, che non sembra essersi ancora conclusa. Valuta, infine, favorevolmente che l'istituenda Commissione abbia struttura bicamerale e che non si sia dato seguito a soluzioni di tipo monocamerale, che potrebbero dare luogo a possibili difformità di valutazione politica rispetto all'altro ramo del Parlamento.

Marilena SAMPERI (PD) condivide pienamente l'esigenza dell'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in considerazione del fatto che l'emergenza rifiuti presenta profili estremamente inquietanti in Campania, come d'altra parte in Sicilia, che sono le regioni con la più alta frequenza di fenomeni di criminalità organizzata. Concorda sostanzialmente con la proposta di parere del relatore, anche se riterrebbe preferibile che l'osservazione fosse trasformata in condizione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide la relazione dell'onorevole Angela Napoli, in particolare, quanto previsto nell'osservazione, poiché ritiene necessario garantire la presenza di determinati requisiti soggettivi nei componenti dell'istituenda Commissione. Ritiene peraltro opportuno che l'articolo 1, comma 1, lettera b), tenga conto anche del fenomeno, non infrequente,

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del trasporto di rifiuti anche pericolosi dall'estero verso l'Italia.

Giulia BONGIORNO, presidente, suggerisce che del rilievo dell'onorevole Follegot si tenga conto nelle premesse del parere.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere, che tiene conto anche del rilievo da ultimo sollevato dall'onorevole Follegot.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che le proposte di legge C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi sono state abbinate alle proposte di legge C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba. Invita quindi il relatore ad integrare la sua relazione.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge n. 1672 Veltroni è volta ad introdurre modifiche normative che tengono conto di come negli ultimi anni siano emerse esigenze nuove, che rendono necessario proteggere i minori non solo dal crimine, ma anche dall'impatto - spesso traumatico - con il processo penale.
Il capo I riguarda le modifiche al codice penale in materia di contrasto allo sfruttamento e alla violenza sessuali in danno di minori.
L'articolo 1 introduce una disciplina speciale della prescrizione dei reati di sfruttamento sessuale, di tratta, di abuso sessuale, di maltrattamenti in famiglia, nonché di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, commessi in danno di minori, prevedendo la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento della maggiore età da parte della vittima, come peraltro già previsto in molti Paesi europei. Molto spesso, infatti, il bambino trova la forza di denunciare l'illecito subìto solo a distanza di molto tempo, quando il reato è ormai prescritto.
L'articolo 2 introduce in capo a chiunque abbia il compito di vigilare su un minore l'obbligo - penalmente sanzionato - di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore stesso. Inoltre, dal momento che il bambino tende, generalmente, a non comunicare verbalmente l'abuso subìto, ma a ricorrere a disegni o ad altre forme di espressione per manifestare il suo disagio, l'articolo 3 prevede una fattispecie delittuosa tesa a punire la sottrazione, l'occultamento o l'alterazione di tale materiale probatorio.
L'articolo 4 introduce nuove sanzioni accessorie di tipo interdittivo per i delitti di schiavitù, di sfruttamento sessuale di minori (pedopornografia), e di prostituzione minorile, nonché la confisca, anche per equivalente, dei beni costituenti prodotto, prezzo o profitto di tali reati. La devoluzione dei proventi della confisca al Fondo per le misure anti-tratta è lo strumento attraverso cui consentire la destinazione sociale di tali beni.
L'articolo 5 estende ai delitti di tratta, di schiavitù, di sfruttamento sessuale dei minori, il regime di inescusabilità dell'ignoranza della minore età della vittima, già previsto per la violenza sessuale.

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Gli articoli da 6 a 8 inaspriscono le pene previste per alcuni gravi delitti contro la libertà sessuale del minore, al fine di garantire una maggiore efficacia deterrente.
L'articolo 9 introduce nel codice penale l'articolo 609-undecies che prevede il nuovo reato di adescamento di minorenni (grooming). La disposizione mira a reprimere quelle forme di approfittamento della fiducia di un minore degli anni sedici realizzate mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli, anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, sms, chat line eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali. Inoltre, con il nuovo articolo 609-duodecies si esclude che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti possa portare alla prevalenza delle attenuanti o all'equivalenza.
Il capo II, recante disposizioni in materia di procedimenti per delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale commessi in danno di minori, introduce talune modifiche al codice di rito penale, per rendere più efficace il contrasto allo sfruttamento e all'abuso dei minori anche sul terreno delle misure cautelari o pre-cautelari.
L'articolo 10, con riferimento ai delitti di abuso o di violenza sessuale su minori, di tratta o di schiavitù, prevede l'ampliamento della possibilità di concreta applicazione della misura cautelare, al di là degli odierni limiti fissati dal codice di procedura penale. Inoltre, si prevede la possibilità, per il giudice procedente, di valutare (dapprima in sede di applicazione delle misure cautelari per esigenze di prevenzione speciale, poi di concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza di condanna) non solo il contenuto dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dalla banca dati di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (servizio informatico relativo alle misure cautelari personali).
L'articolo 11, comma 1, alle lettere a) e b) prevede la possibilità per il giudice, che al momento della sentenza di condanna ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari, di emettere la misura anche d'ufficio, qualora si proceda nei confronti di imputato per delitti di violenza o di abuso o di sfruttamento sessuale di minori ovvero di tratta o di schiavitù (possibilità oggi limitata al momento della condanna in appello). Con la lettera c), le fattispecie di abuso su minori, di violenza, di sfruttamento sessuale, di tratta o di schiavitù sono state incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, il quale già oggi individua alcuni reati (di mafia) per cui la misura della custodia cautelare in carcere è ritenuta l'unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, salvo che emerga l'insussistenza di queste ultime.
L'articolo 12 reca talune modifiche al codice di rito penale, secondo cui, qualora si proceda per delitti di violenza o di sfruttamento sessuale commessi in danno di un minore, il giudice può prescrivere all'imputato, quale misura cautelare ulteriore, di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
L'articolo 13 introduce l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i clienti di prostitute minorenni, mentre con l'articolo 14 si estende il divieto di patteggiamento anche alle fattispecie di delitti contro la personalità individuale (prostituzione minorile e compimento di atti sessuali con minori dietro corrispettivo economico) che sono attualmente escluse da tale divieto. L'articolo 17 esclude invece la possibilità di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile per reati di abuso o di sfruttamento sessuale su minori, come avviene attualmente in base all'articolo 656 del codice di procedura penale.
Il capo III è dedicato alla tutela del minore in sede processuale. L'impianto dell'audizione dei minori durante il processo si articola sostanzialmente intorno al potenziamento dell'incidente probatorio. Viene, invece, ridotto il potere delle parti

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di procedere alle audizioni unilaterali. La ratio dell'intervento si coglie nella tutela del minore e nella tutela della prova. Il perseguimento equilibrato di questi due valori sembra esigere che l'audizione dei minori avvenga con preferenza in incidente probatorio.
I minori vulnerabili sono divisi in due gruppi: minori di anni quattordici e minori infra-diciottenni (tra 14 e 18 anni). I primi sono tutelati sempre. I secondi, invece, ricevono protezione solo se sono vittime di determinati reati (elencati nell'articolo 362, comma 1-bis, del codice di procedura penale). In relazione a queste due categorie di minori vulnerabili si prevede: a) il divieto di audizione per la polizia giudiziaria; b) la possibilità di audizione solo in incidente probatorio per il difensore; c) la possibilità di audizione tendenzialmente in incidente probatorio per il pubblico ministero. Per salvaguardare le esigenze di segretezza delle indagini, tuttavia, si prevede che il pubblico ministero possa derogare all'incidente probatorio e decidere di procedere a un'audizione unilaterale; in questo caso, la sua scelta sarà insindacabile dal giudice per le indagini preliminari, il quale, se non condividesse la prospettiva del pubblico ministero, potrebbe attivare un'inedita forma di incidente probatorio d'ufficio.
La proposta di legge n. 1344 Barbareschi intende apportare un contributo al completamento del quadro normativo relativo alla tutela dei minori, introducendo peraltro numerose disposizioni che riguardano in genere tutti i soggetti cosiddetti «deboli» indipendentemente dall'età o dal sesso; considerati «deboli» perché in condizioni di particolare disagio fisico o psicologico.
L'articolo 1 apporta modifiche al codice penale con l'intento di colmare alcune lacune, agevolare l'accertamento del crimine e di consentire ai giudici di emettere misure cautelari adeguate. In particolare, si prevede: la decorrenza del termine di prescrizione, per i delitti commessi in danno di un minore, a partire dal conseguimento della maggiore età della vittima; un aumento della pena edittale per i reati di atti osceni in luogo pubblico, corruzione di minorenni e molestie; nonché l'aumento della pena edittale per il delitto di maltrattamenti, al fine di consentire il ricorso alle intercettazioni telefoniche.
La proposta di legge prende in considerazione i casi dei cosiddetti «bimbi contesi», della cosiddetta «sottrazione internazionale» di minori, di fronte alla quale gli strumenti normativi appaiono del tutto insufficienti. Si prevede, quindi, la procedibilità d'ufficio nel caso di sottrazione consensuale di minorenni e di sottrazione di persone incapaci e si introducono ipotesi aggravate dei reati di cui agli articoli 573 e 574 del codice penale, così da rendere possibili sia l'emissione di misure cautelari, sia le intercettazioni telefoniche, anche al fine di individuare - attraverso la localizzazione - il luogo in cui il soggetto si trova.
È previsto, inoltre, un aumento della pena per la prostituzione minorile al di sopra dei tre anni di reclusione, per permettere l'arresto in flagranza di reato per il cliente che si accompagna a un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni.
Con la modifica all'articolo 604 del codice penale (fatto commesso all'estero) si intende consentire al giudice di accertare casi di maltrattamento e di abuso commessi all'estero da cittadini stranieri anche in danno di cittadini stranieri dimoranti in Italia.
La proposta di legge in esame, introduce altresì il reato di sfruttamento sessuale di soggetti deboli (quali, a titolo esemplificativo, i clandestini, i malati, i tossicodipendenti, gli alcoolisti). L'entità della pena edittale consente, nei casi più gravi, l'arresto del cliente.
Per rispondere, inoltre, a un'accresciuta sensibilità rispetto alla gravità del fenomeno dell'abuso e della violenza intrafamiliari, si prevedono, tra le circostanze aggravanti, le ipotesi in cui i fatti sono commessi nei confronti di persona della quale il reo sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella e, nei confronti di persona

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minore di 18 anni, i casi in cui il colpevole sia affidatario o abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
Si propone, poi, di integrare la fattispecie di corruzione di minorenni, non solo con l'ipotesi di compimento di atti sessuali in loro presenza, al fine di farli assistere, ma anche con quella della sottoposizione agli stessi di materiale video-fotografico a contenuto pornografico, anche per via telematica. La fattispecie è applicabile non ai soli minori degli anni 14 ma a tutti i minorenni.
Si estende poi la non scusabilità dell'ignoranza dell'età della persona: in particolare, si estende l'applicazione dell'articolo 609-sexies del codice penale ai reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602, ampliandone l'operatività a tutti i minori di anni 18.
In linea con altre legislazioni europee, si ampliano i tempi per la presentazione della querela di parte per i minori e per i soggetti affetti da disagio psichico, anche dopo il compimento della maggiore età.
L'aumento delle sanzioni per la violenza di gruppo risponde, poi, ad un'accresciuta preoccupazione sociale per un fenomeno in netto aumento.
Seguono quindi: l'introduzione del reato di molestie sessuali, con cui si intende colmare una lacuna che riguarda, da un lato, i casi di cosiddetto mobbing con connotazioni marcatamente sessuali ma che non giungono al compimento di veri e propri atti sessuali sulla parte lesa e, dall'altro, gli atti di esibizionismo in luogo non aperto al pubblico (che quindi non rientrano nelle ipotesi di molestie e di atti osceni) che possono avvenire anche in danno di minori compresi tra i 14 e i 18 anni (e che non rientrano, quindi, nell'ipotesi di corruzione di minorenne); nonché l'introduzione del reato di atti persecutori, in risposta all'esigenza di punire il grave fenomeno del cosiddetto stalking.
L'articolo 2 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale.
Si prevede, anzitutto, la possibilità di disporre intercettazioni tra presenti, aventi ad oggetto non solo comunicazioni ma anche comportamenti, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicazione con determinate persone. Si introduce poi una serie di norme finalizzate a dare maggior riconoscimento ai diritti della parte lesa, con particolare riferimento alla disciplina sull'incidente probatorio, che viene modificata in modo da tenere adeguatamente conto delle specifiche esigenze dei «soggetti deboli». Si interviene, inoltre, sull'articolo 445 del codice di procedura penale, al fine di evitare che persone che hanno patteggiato ai sensi dell'articolo 444 possano prendere iniziative in sede civile, per ottenere l'affidamento dei minori parti lese, ovvero siano riammesse alle attività che le ponevano a contatto con la parte lesa o con altri minori.
L'articolo in esame introduce, inoltre, la possibilità di procedere con giudizio immediato nel caso di reati in danno di minori, anche al di là dei presupposti stabiliti dagli articoli 453 e 454 del codice di procedura penale. In ogni caso il procedimento, in tutti i gradi di giudizio, ha la priorità assoluta sugli altri procedimenti. L'eccessiva durata del processo può avere, infatti, in questo settore, conseguenze particolarmente gravi, anche sulla psiche delle vittime.
La previsione del nuovo articolo 499-bis del codice di procedura penale si ispira, invece, alle esigenze di tutela di testimoni particolarmente esposti. Si tratta, segnatamente, di offrire adeguata tutela a quei minori che, attraverso l'adozione, entrano in una nuova famiglia: circostanza che talora consente al minore di raccontare per la prima volta gli abusi subiti nella famiglia naturale. L'articolo 499-ter prevede invece l'audizione protetta di soggetti maggiorenni. Infine, sono introdotte modifiche alla legge n. 1423 del 1956, volte a rendere più efficaci le misure di prevenzione ivi previste.
In considerazione dell'importanza ed estrema delicatezza del tema della pedofilia, poiché vi è un ampio numero di proposte di legge abbinate, riterrebbe opportuno addivenire quanto prima alla costituzione

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di un Comitato ristretto, al fine di elaborare un testo ampiamente condiviso.

Giulia BONGIORNO, presidente, concordando sulla necessità di intervenire con estrema urgenza sul tema della pedofilia, auspica che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa raggiungere il più ampio consenso dei gruppi nel senso di una rapida chiusura del provvedimento. Ricorda peraltro che, una volta terminato l'esame del provvedimento in Commissione, sarà necessario che i gruppi si attivino per il suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) sottolinea l'estrema urgenza ed importanza di trovare un accordo tra le parti politiche per arrivare finalmente ad una legge efficace contro il fenomeno della pedofilia, nelle sue varie manifestazioni, giacchè con le norme attuali è difficilissimo intervenire. Rileva quindi come il fenomeno sia purtroppo in crescita poiché, come affermato anche dal direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, dottor Domenico Vulpiani, il commercio di materiale pedopornografico ha raggiunto un volume di affari superiore a quello della droga. Si tratta, come è evidente, di un dato assolutamente impressionante. È inaccettabile che ancora oggi nel centro di Milano la sera si prostituiscano i bambini. Inoltre, uno degli strumenti attraverso il quale i pedofili operano più frequentemente, adescando le proprie vittime, è Internet. Occorre quindi attribuire alle forze di polizia tutti i necessari strumenti di indagine, comprese le intercettazioni, che potrebbero essere particolarmente utili soprattutto nel caso di violenze e abusi all'interno della famiglia.
Conclusivamente ricorda che presso la Commissione affari costituzionali è in corso di esame una sua proposta di legge volta ad istituire, il 21 marzo, la giornata contro la pedofilia. Tale proposta di legge ha trovato favorevole riscontro anche nella sensibilità del Presidente della Repubblica.

Enrico COSTA (PdL) ritiene utile acquisire la documentazione relativa all'audizione del direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, dottor Domenico Vulpiani, che si è svolta nella precedente legislatura in tema di criminalità informatica. La normativa in materia di criminalità informatica infatti dovrebbe essere puntualmente raccordata al grave e diffuso fenomeno della pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con la relatrice sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto. Ritiene altresì opportuno svolgere un apposito ciclo di audizioni, per verificare l'adeguatezza degli interventi normativi rispetto al fenomeno in questione, per combattere il quale non appare certamente sufficiente un semplice inasprimento delle pene. Sarebbe quindi utile audire i rappresentanti delle forze di polizia, della magistratura e dell'avvocatura.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si dice sconcertato per i dati forniti dall'onorevole Barbareschi circa la diffusione del terribile fenomeno della pedofilia. Ritiene necessaria la collaborazione di tutte le forze politiche per addivenire nel minor tempo possibile ad un accordo che consenta di varare la normativa più adeguata.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) apprende con stupore quali dimensioni abbia ormai raggiunto il fenomeno della pedofilia. Sottolinea quindi che un fenomeno tanto raccapricciante e odioso deve necessariamente essere combattuto con estrema fermezza e durezza. Auspica che l'Italia possa varare in materia di pedofilia una normativa che si ponga quale guida per tutti i Paesi europei e del mondo. Una normativa uniforme tra i vari Paesi è infatti indispensabile poiché il fenomeno in questione è caratterizzato da ben note e deprecabili forme di manifestazione che travalicano i confini nazionali.

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Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) sottolinea che la gravità del fenomeno della pedofilia può essere percepito con chiarezza solo se si comprende il tipo di trauma psicologico che causa alle sue vittime. Come egli stesso può testimoniare, avendo vissuto in prima persona una simile terribile esperienza, il bambino vittima di abusi porta dentro di sé una ferita che non si sanerà mai, un senso di colpa e di vergogna che lo inibisce nel suo essere «parte attiva» della società e che solo i più fortunati, come nel suo caso, in seguito ad un lungo e complesso percorso di crescita e di maturazione, riescono solo in parte a superare. Se questo è il tipo di trauma psichico causato all'individuo, vittima della pedofilia, si può quindi comprendere come l'estrema diffusione del fenomeno sia idonea a destare un forte allarme sociale.
Concorda con l'osservazione dell'onorevole Belcastro, il quale ha correttamente evidenziato che il fenomeno della pedofilia è anche internazionale, come dimostra ad esempio il tristemente noto fenomeno del «turismo sessuale».

Cinzia CAPANO (PD) rileva che, per quanto tutti siano d'accordo sulla necessità di intervenire con urgenza, occorre tuttavia individuare gli strumenti di interventi migliori, che non sono solo repressivi. A tal fine appare opportuno procedere alle audizioni indicate dall'onorevole Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente, prende atto che nella Commissione è emersa una sostanziale unanimità nel ritenere necessario che l'esame del provvedimento si concluda in tempi rapidi. Pertanto, ritiene che già dalla settimana prossima si possa procedere alla costituzione di un Comitato ristretto. All'esito dei lavori del Comitato si potrà anche valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per proseguire l'esame in sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati ministeriali.
C. 891 Consolo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta del 1o ottobre scorso è stata svolta la relazione sul provvedimento. Chiede quindi se vi siano interventi.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione dei rappresentanti di quattro associazioni di rilevanza nazionale. In particolare, oltre ad Arcigay e Arcilesbica, che sono stati già auditi nella precedente legislatura, ritiene necessario audire anche la AGeDO e l'associazione Famiglie Arcobaleno, nonché alcuni studiosi universitari.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene opportuna una riflessione estremamente attenta sugli effetti, estensivi e distorsivi, che il provvedimento in esame è idoneo a produrre, andando ad incidere sulla cosiddetta «legge Mancino». In tale contesto, desta preoccupazione un caso di cronaca verificatosi in questi giorni, ovvero la condanna del sindaco di Verona e di altri cinque militanti della Lega nord, i quali nel 2001 si sono limitati a raccogliere delle firme per chiedere lo spostamento di un campo nomadi. Tale comportamento è

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stato considerato una forma di istigazione e propaganda all'odio razziale. Dopo aver espresso solidarietà nei confronti dei colleghi che hanno subito tale condanna, evidenzia come la cosiddetta «legge Mancino» si ponga al confine della previsione di veri e propri reati di opinione, ribadendo quindi l'estrema delicatezza di qualsiasi forma di estensione della sua applicazione, a maggior ragione se la condotta che si assume discriminatoria non è adeguatamente tipizzata.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la questione posta dall'onorevole Molteni sia inconferente e che per esprimere un giudizio consapevole sulla vicenda dallo stesso descritta, occorrerebbe conoscere il fatto storico e i documenti processuali. Inoltre, ritiene inopportuno che in sede parlamentare si commentino delle sentenze.

Donatella FERRANTI (PD) considera fuorviante l'esempio di applicazione della cosiddetta «legge Mancino» addotto dall'onorevole Molteni. Sottolinea come un simile atteggiamento non faccia altro che alimentare polemiche e fratture su un provvedimento che avrà effetti molto diversi da quelli che taluni colleghi della maggioranza temono e tendono a drammatizzare.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condividendo l'intervento dell'onorevole Molteni, si associa all'invito rivolto da quest'ultimo alla Commissione affinché si rifletta in modo approfondito sugli effetti del provvedimento in esame e si configuri una fattispecie ben determinata. Infatti, per come è attualmente formulata la norma, non è dato comprendere in cosa esattamente consista la condotta discriminatoria. L'esempio citato dall'onorevole Molteni è quindi del tutto conferente, poiché ci si chiede se una semplice raccolta di firme integri la condotta discriminatoria.

Nicola MOLTENI (LNP) nel replicare all'onorevole Rossomando, precisa di non aver avuto alcuna intenzione di commentare una sentenza, essendosi limitato a esporre fatti notori e ampiamente divulgati dalla stampa.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento.