CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che l'onorevole Nunziante Consiglio, componente del gruppo Lega Nord Padania, subentra all'onorevole Roberto Simonetti, componente dello stesso gruppo, nella qualità di deputato segretario del Comitato.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere alla X Commissione sul disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Ricorda altresì che il provvedimento è risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica. Come è noto, la Commissione Attività produttive ha concluso il proprio esame questa mattina, e ha trasmesso solo poco fa il testo definitivo, recante tutti gli emendamenti approvati.
Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, segnala innanzitutto che l'articolo 3, in materia di distretti produttivi e reti di imprese, è stato soppresso dalla X Commissione.
È stato invece introdotto l'articolo 3-bis, che delega il Governo ad adottare,

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previo parere delle commissioni parlamentari competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese. La disposizione, inoltre, estende alle reti d'impresa collocate all'interno dei distretti produttivi l'applicazione della disciplina normativa sui distretti medesimi introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, la quale viene contemporaneamente modificata nell'ottica della semplificazione amministrativa e di un maggiore coinvolgimento delle regioni.
L'articolo 5 reca una serie di norme in materia di interventi di reindustrializzazione, promozione dell'internazionalizzazione e dello sviluppo industriale. In particolare, i commi da 1 a 8 introducono misure volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico, che ruota attorno all'accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Il comma 9 destina all'attuazione di tre accordi di programma relativi alle aree di crisi di Ottana, Riva di Chieri e Acerra, le risorse (20 milioni di euro) previste dalla legge finanziaria per il 2006. Il comma 10 dispone che le risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 sono destinate, in via prioritaria, ad interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in materia di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli Italia e alle iniziative per il Made in Italy, incentivi per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo; progetti di innovazione industriale (PII), interventi nel settore delle comunicazioni in vista del G8 del 2009. Il comma 11 estende l'ambito di operatività degli interventi a favore dei progetti di innovazione industriale (PII) alle aree dell'ICT, dell'industria aerospaziale e dell'ambiente.
L'articolo 5-bis, introdotto dalla Commissione, al comma 1 dispone che il Governo, attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, individui le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano è sottoposto all'approvazione del CIPE. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, il comma 2 prevede la delega al Governo ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico).
L'articolo 5-ter, introdotto dalla Commissione, interviene sulla vicenda relativa alla trasformazione della natura giuridica dei Consorzi agrari, stabilendo che il riconoscimento ai Consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del Codice civile (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo articolo 2514 del Codice.
L'articolo 6, non modificato dalla Commissione, modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.
L'articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l'adozione, entro diciotto

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mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il parere delle commissioni parlamentari, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando (dal 49 per cento al 70 per cento) il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico.
L'articolo 9, non modificato dalla Commissione, istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.a.
Gli articoli 10, 12 e 13 recano disposizioni in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, in materia di contrasto della contraffazione e in materia di proprietà industriale.
L'articolo 13, in particolare, prevede al comma 5 la delega al Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale (di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005). Tra i principi e criteri direttivi si prevede l'armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in particolare intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
L'articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione, prevede iniziative a favore dei consumatori, dell'emittenza locale e della trasparenza dei prezzi. In particolare, il comma 1 prevede che Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti sia alimentato, limitatamente all'anno 2008, anche a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre a valere sulle suddette risorse, il comma 2 dispone un incremento per il 2008 di 33,8 milioni di euro degli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica dall'articolo 10 del DL 323/93 pari a 33,8 milioni di euro. Il comma 3 consente ai titolari di attività artigianali di propria produzione la vendita dei prodotti per il consumo immediato nei locali della stessa azienda.
L'articolo 13-ter, introdotto dalla Commissione, introduce a carico dei gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, l'obbligo di fornire informazioni complete e trasparenti, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa i costi attesi dai clienti in relazione a specifici profili di domanda, al fine di consentire agli utenti la valutazione e il confronto delle offerte, anche di altri gestori.
L'articolo 15 delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2009, sentita la Conferenza Unificata e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate e per stabilire le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di

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disattivazione degli impianti stessi. Si prevede, poi, che ai giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa riguardanti infrastrutture e insediamenti produttivi del settore energetico si applichino le norme processuali contenute nel Codice dei contratti pubblici e che alle fonti di produzione di energia nucleare sia assicurata la precedenza dal gestore della rete di trasmissione elettrica, immediatamente dopo le fonti rinnovabili.
L'articolo 16 demanda a una delibera del CIPE, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.
L'articolo 16-bis, introdotto dalla Commissione, reca misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico. Il comma 1 individua nel gestore dei servizi elettrici (GSE) l'organismo chiamato a supportare le amministrazioni dello Stato nell'ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. I comma da 2 a 5 dispongono la soppressione del Fondo bombole metano, dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere e della Cassa conguaglio per il settore elettrico, trasferendo la gestione delle loro attività (oltre che le risorse strumentali, finanziarie e di personale) alla Cassa conguaglio GPL (i primi due soggetti) e all'Acquirente unico (terzo soggetto), i quali succedono agli enti soppressi. I commi 6 e 6-bis prevedono che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico vengano ridefiniti compiti e funzioni di Sogin spa. Il comma 6 ter prevede l'adozione temporanea da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte all'ampliamento dell'offerta energetica e della concorrenza del mercato elettrico nelle aree caratterizzate da scarsa interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti. Il comma 7 introduce norme volte ad accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi di efficienza e risparmio energetico, nei limiti degli stanziamenti a legislazione vigente, prevedendo l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario in materia. I commi 8 e 8 bis recano disposizioni volte alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Il comma 9 interviene sulla validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili. Il comma 10 integra la disciplina relativa al procedimento amministrativo unico per la costruzione e l'esercizio delle reti di trasporto energetico. Il comma 11 inserisce tra gli interventi dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta. I commi 12, 12-bis e 12-ter, intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse. Il comma 13 sostituisce i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico. I commi 14 e 15 dispongono la soppressione del Comitato centrale metrico, prevedendo che laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari o ad istituti universitari, con i quali stipula apposite convenzioni. Il comma 16 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico i compiti di effettuare analisi e statistiche nel settore dell'energia.
L'articolo 16-ter, approvato questa mattina stessa dalla Commissione, istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari,

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la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell' Agenzia che le verranno associate.
L'articolo 16-quater, introdotto dalla Commissione, reca una serie di misure volte ad incrementare l'efficienza del settore energetico. I commi 1 e 2 affidano la gestione economica del mercato del gas in esclusiva al Gestore del mercato elettrico S.p.A (GME), che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, e concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. I commi 3 e 4 introducono disposizioni relative ai sistemi di garanzia a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori che operano nei mercati organizzati e gestiti dal GME. I commi 5 e 6 mirano ad istituire l'Acquirente Unico anche nel settore del gas, ampliando i compiti in capo a quello operante nel settore elettrico. Il comma 7 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi, sia definito un regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento. Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano definiti i criteri per l'aggiornamento annuale della componente del prezzo di cessione CEC (Costo evitato di combustibile) per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92. Il comma 9 prevede la possibilità di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 con i produttori che volontariamente aderiscono. I commi da 10 a 14 intervengono in materia di metrologia legale, apportando una serie di modifiche in materia di contatori del gas.
L'articolo 16-quinquies, introdotto dalla Commissione, allo scopo di garantire il funzionamento dell'istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destina ai capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, le somme assegnate all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
L'articolo 16-sexies, introdotto dalla Commissione, istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione. Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell'Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo.
L'articolo 17-bis, introdotto dalla Commissione, limita l'applicazione delle procedure di VIA e VAS ai soli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati in materia di energia.
L'articolo 18-bis, introdotto questa mattina dalla Commissione, modifica la Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice ambientale), che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),

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per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). In particolare, si introducono tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e si limita la competenza regionale ai soli impianti eolici situati sulla terraferma. Infine, si incrementa l'incentivazione della fonte eolica offshore, mediante l'innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto ai fini del rilascio dei certificati verdi.
L'articolo 22-bis, introdotto dalla Commissione, stabilisce che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato da considerare come base imponibile per il calcolo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio vada inteso, per il solo 2009, al netto delle accise.
L'articolo 22-ter, introdotto dalla Commissione, prevede l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con capacità limitata fino a 30 mc entro il termine del 31 dicembre 2009.
L'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate. Inoltre, reca una delega al Governo per l'adozione per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria e la soppressione dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari. In tale ambito, tra i principi e criteri direttivi si prevede la qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria.
L'articolo 31-bis, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino dell'Istituto per la promozione Industriale (IPI).
L'articolo 31-ter, introdotto dalla Commissione, prevede l'adozione della legge annuale per la promozione del mercato e la concorrenza, volta alla rimozione di ostacoli normativi o amministrativi all'apertura di mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutelare dei consumatori. A tal fine il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Antitrust, anticipata (dal 30 aprile) al 31 marzo, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Antitrust; una o più deleghe al Governo; disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedente. Il disegno di legge governativo deve essere accompagnato da una relazione nella quale il Governo da conto della conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di concorrenza, dello stato di attuazione degli interventi previsti da precedenti leggi annuali per il mercato e la concorrenza e delle segnalazioni dell'Antitrust alle quali non abbia ancora dato attuazione, indicandone i motivi.
L'articolo 70 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace S.p.a. in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale, prevedendo la possibilità che due diversi organismi gestiscano le suddette attività e che altri investitori partecipino all'attività in regime di libero mercato, purché non in evidente conflitto di interessi.
L'articolo 70-bis, introdotto dalla Commissione, destina in via prioritaria le risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 ad interventi a garanzia dell'operatività della rete estera degli uffici dell'ICE, individuati dal Ministro dello sviluppo economico.

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In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento introduce misure volte ad agevolare la concorrenza e a favorire il libero mercato, principi più volte ribaditi in ambito comunitario. Di particolare importanza appaiono inoltre le disposizioni previste in materia di lotta alla contraffazione, anche con riferimento ai prodotti alimentari.
Per tali motivi, e anche tenuto conto del tempo limitato a disposizione della Commissione, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Mario PESCANTE, presidente, si sofferma sul contenuto dell'articolo 9, che istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, e dell'articolo 16-quater, che reca una serie di misure volte ad incrementare l'efficienza del settore energetico.

Enrico FARINONE (PD), sottolineata l'impossibilità, in tempi così limitati, di esaminare nel merito le questioni affrontate dal provvedimento, preannuncia che non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.