CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
C. 1714 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta

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dedicata all'esame dei provvedimenti il relatore ha svolto una relazione illustrativa, e che il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno relativi agli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 16 della giornata odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame, nel corso della quale la Commissione dovrebbe concludere l'esame dei provvedimenti.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive sul disegno di legge C. 1742, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante «Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi».
Il decreto-legge, che si compone di 5 articoli ed è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, risponde sostanzialmente all'esigenza di dare soluzione ad alcune problematiche insorte con riferimento alle vicende connesse al salvataggio dell'Alitalia, e fa seguito ad altri numerosi interventi d'urgenza sul settore, tra i quali ricorda, da ultimi, il decreto-legge n. 80 del 2008 ed il decreto-legge n. 97 del 2008.
In linea generale, il provvedimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, si pone l'obiettivo di ampliare l'operatività della disciplina sull'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003, anche ai casi di ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi. A tale ultimo scopo, il provvedimento elimina talune restrizioni recate dal decreto-legge n. 347 e introduce norme di accelerazione dei relativi procedimenti.
Passando ai contenuti specifici del decreto, l'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, dettata dal predetto decreto-legge n. 347 anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (ai sensi di quanto previsto alla lettera a), comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999).
Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1, modifica l'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 347, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, al fine di prevedere che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria possa riguardare la procedura di ristrutturazione economica e finanziaria, ovvero anche la cessione dei complessi aziendali.
Il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, prevedendo che, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del

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Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.
I commi 4 e 5 novellano il comma 1-bis dell'articolo 3 del già citato decreto-legge n. 347, al fine di estendere l'applicazione della disciplina da esso prevista (che consente al giudice delegato di autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione o di cessione di complessi aziendali, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla sua consistenza patrimoniale) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l'impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.
I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di carattere formale della rubrica e del testo dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 347, al fine di assicurarne la coerenza con quanto previsto al comma 1.
Il comma 9 modifica il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, al fine di prevedere che il programma di cessione dei beni aziendali può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione).
Il comma 6-bis esclude l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 (il quale prevede che il Commissario straordinario presenti al Ministro dello sviluppo economico il proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali, nonché, contestualmente, al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza) per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata.
Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347.
Il nuovo comma 4-quater dispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (relativo all'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e limitatamente alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, tale modifica consente una maggiore rapidità nella scelta dell'acquirente dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, garantendo al tempo stesso che la cessione avvenga ad un prezzo comunque equo e tutelante per i creditori sociali.
Il nuovo comma 4-quinquies, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma debitamente autorizzato, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 347, rispondono a preminenti interessi generali e non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi della legge n. 287 del 1990 (fermi comunque restando i divieti di abuso di posizione dominate e di intese restrittive della concorrenza di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 287), ma fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, devono essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità garante, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori.

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L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287.
A tale proposto la relazione illustrativa segnala come anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Germania, vigano in materia disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina antitrust, volte ad autorizzare operazioni di concentrazione qualora la limitazione della concorrenza sia giustificata da un interesse pubblico predominante, quale appunto quello di assicurare il mantenimento del salvaguardare l'operatività di imprese operanti in un settore essenziale come quello del trasporto aereo.
Il nuovo comma 4-sexies prevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.
Il nuovo comma 4-septies prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter (il quale prevede la prorogabilità, per un massimo di dodici mesi, del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o cessione dei beni aziendali), e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporne l'ulteriore proroga, entro un termine massimo di dodici mesi.
Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 347, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che, come già previsto, alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell'impresa o del gruppo.
Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza degli atti del commissario straordinario.
Il comma 13, aggiungendo i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 5 del decreto-legge n. 347, reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
In particolare, il nuovo comma 2-ter, primo periodo - che riguarda solo le società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali - riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per:
le procedure di esame congiunto (con le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni di categoria, nonché con gli uffici ministeriali e regionali competenti) successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale;
l'obbligo di comunicazione preventiva (da parte del cedente e del cessionario) alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

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Il secondo periodo del nuovo comma 2-ter prevede che, nell'ambito delle consultazioni (tra il commissario straordinario, il cessionario e i rappresentanti dei lavoratori) relative al trasferimento di azienda o di parte di essa, di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero dopo lo svolgimento infruttuoso delle stesse, il commissario straordinario dell'impresa in amministrazione straordinaria e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie, e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passeranno alle dipendenze del cessionario.
Il terzo periodo del nuovo comma 2-ter consente che i passaggi (anche solo parziali) di lavoratori alle dipendenze del cessionario siano effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero previa cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva assunzione da parte del cessionario.
Il nuovo comma 2-quater, relativo alle sole società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle società suddette, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.
Il comma 13-bis introduce nel decreto-legge n. 347 un nuovo articolo 7-bis, relativo all'applicazione di alcune disposizioni penali contenute nel regio decreto n. 267 del 1942 (cosiddetta legge fallimentare).
Le disposizioni penali richiamate sono quelle di cui al Capo I (Reati commessi dal fallito), al Capo II (Reati commessi da persone diverse dal fallito) e al Capo IV (Disposizioni di procedura) del titolo VI della citata legge fallimentare.
Il nuovo articolo limita l'applicazione delle citate norme penali esclusivamente ai casi di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento in corso o al termine della procedura, nonché ai casi di accertata falsità dei documenti posti alla base della procedura di amministrazione straordinaria.
A tal fine è infatti stabilito che solo nelle suddette ipotesi le dichiarazioni dello stato di insolvenza delle grandi imprese in crisi, ai sensi del citato decreto legge n. 347, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento.
L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell'altro contraente.
La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti ad asso riconosciuti in caso di subentro del commissario.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 modificano la disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, mentre i commi 4 e 5 recano norme finanziarie inerenti al presente decreto-legge.
In particolare, il comma 1 estende rispettivamente a 48 ed a 36 mesi i limiti massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale in oggetto, modificando al riguardo la disciplina prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004.
Il comma 2 corregge un errore materiale nella formulazione del primo periodo del citato articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249.
Il comma 3 provvede a novellare l'articolo 1-quinquies del già citato decreto-legge

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n. 249, recante una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione.
In particolare, aggiungendo un nuovo comma 1-quinquies al citato l'articolo 1-quinquies, si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione contenuta nei commi da 1 a 1-quater del medesimo articolo 1-quinquies si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Tale disciplina individua le ipotesi di decadenza nel rifiuto o nell'irregolare frequenza di un corso di formazione o riqualificazione, nonché - per quanto riguarda il trattamento di mobilità - nel rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Lo stesso comma 3, inoltre, specifica che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego o presso le agenzie incaricate del programma di reimpiego.
Il comma 4, con riferimento agli oneri derivanti sia dall'articolo 2 sia dal comma 13 dell'articolo 1, incrementa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, l'evidenza contabile del Fondo per l'occupazione relativa agli ammortizzatori sociali per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Ai sensi del medesimo comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale straordinaria, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione degli stessi trattamenti e benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile.
In sostanziale corrispondenza con la riduzione di cui al comma 4, il comma 5 incrementa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (fondo destinato all'eventuale integrazione delle autorizzazioni di spesa di natura corrente iscritte nella suddetta Tabella C). Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, il quale, novellando l'articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005, aumenta da 2,5 a 3,5 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le relative entrate sono destinate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
Lo stesso comma prevede inoltre che l'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC comunichi semestralmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, destinatario delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.
Il comma 5-ter, parimenti introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 108 del 2002, il quale, con norma di interpretazione autentica, dispone che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 368 del 2001 deve essere inteso nel senso che il divieto ivi stabilito di effettuare assunzioni con contratti a tempo determinato presso unità produttive che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non trova applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti di solidarietà da

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parte di imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS e nell'ipotesi di concessione «in deroga» degli ammortizzatori sociali (ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007 - legge finanziaria per il 2008), limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate.
La modifica disposta dal comma 5-ter dispone che il divieto di effettuare assunzioni a termine non si applica anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249 del 2004, relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (e di mobilità) al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.
Il comma 5-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi del menzionato articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, ai lavoratori - che usufruiscono di tale trattamento - dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
L'articolo 3, comma 1, introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 agosto 2008).
In primo luogo, si prevede che le responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere nel periodo indicato sono a carico delle società Alitalia Sp.A. e Alitalia Servizi S.p.A. Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione del preminente interesse di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo.
In secondo luogo il comma 1 esime dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti ed i soggetti titolari di incarichi pubblici.
Infine, l'ultimo periodo del comma esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2-quater.
Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, prevedendo, a tal fine, l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimaste vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto.
Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale rileva l'opportunità di prevedere un termine di emanazione.
Il comma 2-bis adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343, introducendo, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 della legge n. 266, i commi da 345-ter, a 345-octies, volti ad incrementare la provvista del fondo stesso mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.
Il nuovo comma 345-ter stabilisce innanzitutto che gli importi degli assegni circolari che non vengono riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto devono essere comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, tali importi devono essere versati al fondo di cui

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al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Il nuovo comma 345-quater stabilisce che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (assicurazioni in caso di vita o di morte, assicurazioni malattia o contro i rischi di non autosufficienza, polizze index linked o unit linked), sono devoluti al fondo di cui al comma 343, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.
Lo stesso comma 345-quater tiene comunque fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari, secondo cui in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 252 (fondi pensione aperti e contratti di assicurazione sulla vita) viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ovvero resta acquisita al fondo pensione.
Il nuovo comma 345-quinquies prevede che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, emessi dopo il 14 aprile 2001, debbano essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Successivamente, devono essere versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione (dieci anni dalla data di scadenza del titolo).
Il nuovo comma 345-sexies prevede l'applicazione, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, della sanzione amministrativa pari ad una somma dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare degli importi da versare al fondo, con un minimo di lire cinquecentomila. Si prevede la riduzione alla metà della sanzione se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine.
Nei casi di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, è disposta invece l'applicazione della sanzione amministrativa in una misura tra il cento ed il duecento per cento degli importi da versare al fondo.
Per il caso di omesso versamento dei citati importi, si prevede infine l'applicazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Il nuovo comma 345-septies incarica il Ministero dell'economia e delle finanze di verificare il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai già descritti commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies. Il Ministero può avvalersi anche della Guardia di finanza, che a tal fine opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
Il nuovo comma 345-octies prevede che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e devono provvedere al relativo versamento.
Tali norme si applicano anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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Si precisa infine che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008, e che per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies.
Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 3, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile. In base alla nuova formulazione del secondo comma i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello al pagamento delle rate di premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono in due anni (e non più in un anno) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 3 stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l'onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.
Il comma 3 abroga il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 80 del 2008, il quale, con specifico riferimento alla cessione di Alitalia, esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge n. 289 del 2002, in base al quale il prezzo dei titoli nelle alienazioni delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato è determinato con riferimento al valore di mercato nel momento dell'alienazione, tenendo conto dell'esigenza di incentivarne la domanda.
L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Il provvedimento, che risulta dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario testo del disegno di legge C. 1441, risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 30 articoli.
Per quanto riguarda le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 3, recante norme in materia di distretti produttivi, sia stato soppresso dalla Commissione di merito, la quale ha invece introdotto l'articolo 3-bis, che sostituisce l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 con gli articoli 6-bis e 6-bis.1.
Il nuovo articolo 6-bis reca una delega al Governo volto a ridefinire la riconfigurazione giuridica delle reti d'impresa.
In tale ambito segnala, tra i principi e criteri direttivi della delega stessa, la lettera e), la quale prevede la ridefinizione del predetto regime giuridico, con riguardo

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alle conseguenze di natura contabile ed impositiva ed alla disciplina in materia di mercato del lavoro, anche attraverso il coordinamento e la modifica delle norme vigenti in materia di gruppi e di consorzi.
Parimenti rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione è il criterio di cui alla lettera h), secondo cui è favorita la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito, destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti.
Il nuovo articolo 6-bis.1, stabilisce, al comma 1, che alle reti d'impresa si applicano le disposizioni tributarie di cui all'articolo 1, commi da 366 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), come modificati dallo stesso articolo 6-bis.1, ad eccezione delle norme riguardanti i tributi dovuti agli enti locali.
Ricorda come tali disposizioni prevedano che il regime fiscale dei distretti consenta la tassazione sulla base di due diverse aggregazioni, costituite dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria). A quest'ultima possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES).Tanto nella tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto nella tassazione unitaria (applicabile sia alle imposte sul reddito, sia alle entrate locali), il distretto è individuato come unità fiscale di riferimento.
La tassazione consolidata si applica alle sole imposte sul reddito e ricalca l'istituto del consolidato nazionale per la tassazione dei gruppi di imprese, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della somma algebrica dei redditi delle società partecipanti.
Rammenta in particolare che le imprese appartenenti a distretti aventi determinate caratteristiche (a norma del comma 366 dell'articolo 1 della medesima legge) possono congiuntamente esercitare l'opzione per la «tassazione (consolidata) di distretto» ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero un modello di tassazione che configura l'estensione delle condizioni per l'applicazione dell'istituto del consolidato nazionale, previsto e disciplinato dal titolo II, capo II, sezione II (articolo da 117 a 129), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), per la tassazione di gruppo delle imprese residenti. La facoltà di opzione per la tassazione di gruppo è consentita congiuntamente alle società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici o enti commerciali controllanti e a ciascuna società o ente controllato.
Il comma 2, riprendendo il contenuto dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, apporta talune modifiche ai commi 366 e 368 dell'articolo 1 della legge n. 266, i quali recano una specifica disciplina tributaria per i distretti produttivi.
In particolare, la lettera a) del comma 2 prevede che l'individuazione dei distretti produttivi avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le regioni interessate.
La lettera b) sostituisce i numeri da 1 a 15 della lettera a) del comma 368, i quali precisano le disposizioni fiscali applicabili ai distretti produttivi. In tal modo viene abrogato il suddetto gruppo di disposizioni fiscali, che è sostituito dalla previsione secondo cui con regolamento governativo di delegificazione, su proposta del Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le regioni interessate, sono disciplinate apposite semplificazioni contabili e procedurali in favore delle imprese appartenenti ai distretti, nel rispetto della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e successive modificazioni, e ferma restando comunque la facoltà, per

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le regioni e gli enti locali, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione dei tributi propri.
La lettera c) modifica la lettera b), numero 1, del già citato comma 368, relativamente alle disposizioni amministrative applicabili ai distretti: in tale contesto si prevede che l'accesso dei distretti alle banche dati formate e detenute da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le regioni interessate.
La lettera d) modifica invece la lettera b), numero 2, del richiamato comma 368, la quale reca norme in materia di facilitazione all'accesso dei contributi pubblici in favore delle imprese che aderiscono ai distretti, prevedendo in particolare che i distretti possano stipulare convenzioni con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari per la prestazione di garanzie in relazione al rimborso dei contributi fruiti dalle imprese stesse. In tale contesto si prevede che il decreto attuativo di tali previsioni sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le regioni interessate.
Il comma 3 modifica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di assistenza regionale alle imprese in riferimento alla localizzazione di impianti produttivi ed aree industriali.
L'articolo 5-bis, introdotto dalla Commissione di merito, prevede, al comma 1, che il Governo individui, attraverso un piano da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, che rivestano particolare rilievo per la crescita del sistema produttivo, con particolare attenzione agli interventi nelle aree che possono accedere al finanziamento dei Fondi strutturali europei. Il piano è predisposto dal Ministro dello sviluppo economico ed è approvato dal CIPE.
Il comma 2 conferisce una delega al Governo per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi allo sviluppo territoriale, nonché in materia di interventi di reindustrializzazione e di incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. I principi e i criteri direttivi della delega prevedono la semplificazione delle norme statali in merito, la razionalizzazione, riduzione, differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione, la priorità per gli incentivi definiti mediante programmi negoziati e la preferenza per iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione, lo snellimento delle procedure programmatorie, la razionalizzazione del monitoraggio, la diffusione degli investimenti sull'intero territorio nonché la destinazione alle piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in tale contesto il comma 4, il quale prevede che una quota di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, è assegnata dal CIPE al Fondo per le zone franche urbane, istituito dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, sino al limite di 50 milioni di euro annui. La disposizione prevede inoltre che il CIPE aggiorni i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche, al fine di incrementarne la distribuzione territoriale.
A tale riguardo ricorda che le risorse del Fondo sono vincolate, ai sensi del comma 341 della medesima legge n. 296, alla concessione di agevolazioni fiscali in favore di nuove attività economiche ubicate nelle zone franche urbane, le quali sono individuate dal CIPE nelle circoscrizioni o nei quartieri di città caratterizzati da degrado urbano e sociale. In particolare le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, nonché dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi 5 periodi di imposta, nonché nell'esenzione dall'ICI dal 2008 al 2012 per gli immobili siti nelle zone franche utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.

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Il comma 5 modifica l'articolo 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, al fine di stabilire che i criteri per l'individuazione delle imprese destinatarie degli interventi del Fondo rotativo di sostegno all'attività produttiva devono essere definiti previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama il comma 6, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 2007, in materia di revoca delle agevolazioni in favore delle imprese, volta a chiarire che le predette revoche, disposte dal Ministero dell'industria, costituiscono titolo per l'iscrizione al ruolo anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
In merito alla formulazione tecnica della disposizione, la quale fa riferimento all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, segnala l'opportunità di sopprimere tale richiamo, dal momento che il predetto decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato dal decreto legislativo n. 112 del 1999.
Il comma 7 stabilisce infine che le istallazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche se collocati permanentemente all'interno del perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate.
L'articolo 5-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, interviene sul regime civilistico dei consorzi agrari.
In particolare si prevede che i consorzi agrari siano considerati come società cooperative, alle quali si applicano gli articoli 2511 e seguenti del codice civile.
La disposizione specifica che i consorzi sono considerati come società cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri di cui all'articolo 2513 del codice, a condizione che essi rispettino i requisiti dell'articolo 2514 del medesimo codice.
A tale proposito ricorda che l'articolo 2513, nello stabilire i criteri per la definizione delle cooperative a mutualità prevalente, i quali si aggiungono ad altri criteri elencati dall'articolo 2512 (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, dei consumatori o degli utenti; avvalimento prevalente di prestazioni lavorative di soci o di apporti di beni e servizi di soci), prevede che la contabilità delle cooperative indichi che:
a) i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizio verso i soci siano superiori al 50 per cento del totale dei ricavi delle predette vendite e prestazioni;
b) il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è superiore al 50 per cento del totale dei costi dei servizi ovvero del totale del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

Per le cooperative agricole la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50 per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
L'articolo 2514 stabilisce invece i contenuti obbligatori degli statuti delle cooperative a mutualità prevalente, consistenti:
a) nel divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali, aumentato di due punti e mezzo;
b) nel divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; del divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;
c) nell'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici, in caso di scioglimento della società.

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Segnala inoltre come il carattere di cooperativa a mutualità prevalente incida direttamente sul regime tributario applicabile a queste ultime, in quanto costituisce condizione per accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento (tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo: l'esclusione dal reddito imponibile degli utili netti destinata alla riserva minima obbligatoria e dell'80 per cento degli utili netti destinati dalle cooperative agricole e loro consorzi a riserve indivisibili; la deducibilità dal reddito imponibile delle somme ripartite tra i soci come restituzione di parte del prezzo di beni, se destinate ad aumento del capitale sociale, e la loro non computabilità ai fini del calcolo del valore della produzione netta dei soci), le quali, ai sensi dell'articolo 223-duodecies, sesto comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile (introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 6 del 2003), si applicano alle sole cooperative a mutualità prevalente.
L'articolo 5-ter stabilisce infine che l'Autorità di vigilanza (costituita dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali) può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.
L'articolo 7 reca due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.
La delega conferita al Governo ai sensi del comma 1, prevede l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi destinati al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese.
Il comma detta, alle lettere da a) a c), specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, in aggiunta a quelli di carattere generale definiti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.
Essi prevedono:
la raccolta ed il coordinamento delle disposizioni legislative in materia, con l'indicazione di considerare, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti idonei a promuovere l'internazionalizzazione. Tale principio e criterio di delega, come del resto il successivo, non prevede alcuna modifica di carattere sostanziale della normativa vigente e sembra piuttosto orientato a consentire la predisposizione di un codice in materia di internazionalizzazione;
il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

In tale ambito segnala, in quanto attinente con gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera c), la quale reca la previsione di accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
Il comma 2 delega il Governo alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi a ciò finalizzati.
Tra i principi e i criteri direttivi enunciati dal comma 2, cui dovrà attenersi il Governo, si prevede:
il rispetto dei compiti attribuiti rispettivamente ai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 e all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
il riassetto organizzativo degli enti secondo principi che si ispirano a maggiore funzionalità dei medesimi tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica

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e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
la compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione.

Il comma 3 prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.
L'articolo 15, modificato dalla Commissione di merito, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate. In tale contesto si prevede che i siti dove saranno localizzati gli impianti nucleari siano dichiarati aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione; si stabilisce inoltre il riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione con l'esercizio degli impianti. Si prevede altresì uno snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti in particolare attraverso l'introduzione di un'autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città.
Per quanto riguarda gli aspetti della disposizione rilevanti per la competenza della Commissione Finanze, segnala, in tale ambito, tra i principi e criteri direttivi della delega, elencati dal comma 2, la lettera g-quater), in base alla quale il legislatore delegato deve identificare gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione dei siti e degli impianti atomici, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica per la costruzione.
La disposizione contiene inoltre, al comma 3, norme processuali relative ai giudizi amministrativi concernenti le procedure di progettazioni, approvazione e realizzazione delle opere, stabilendo inoltre, al comma 4, che il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza, dopo l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, a quella prodotta da impianti ad energia nucleare situati su territorio nazionale.
L'articolo 16-quater, introdotto dalla Commissione di merito, prevede innanzitutto l'affidamento in esclusiva al Gestore del mercato elettrico la gestione economica del mercato del gas naturale, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza.
In tale contesto evidenzia, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4, i quali prevedono, rispettivamente, che le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori, e che il Gestore stesso definisce modalità e tempi per l'escussione delle predette garanzie, nonché in materia di conclusione dei contratti, di compensazione e di effettuazione dei relativi pagamenti.
La disposizione prevede inoltre che la società Acquirente Unico Spa garantisca la fornitura di gas ai clienti finali di grandi dimensioni in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico.
Si stabilisce altresì che, nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione

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con le reti elettriche e dei gasdotti, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotti misure per ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche attraverso l'acquisizione e cessione di capacità produttiva virtuale.
Ulteriori previsioni riguardano la conferma del regime di sostegno dei sistemi di produzione di energia elettrica mediante sistemi di cogenerazione ad alto rendimento.
Si interviene altresì sulla disciplina relativa ai contributi cosiddetti «CIP 6», concessi ai produttori di energia elettrica mediante fonti rinnovabili: in particolare, si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico meccanismi per la risoluzione anticipata volontaria delle relative convenzioni, mediante liquidazione in favore dei soggetti produttori.
Sono infine previste norme in materia di bolli metrici e di marcatura dei misuratori volumetrici di gas installati presso le utenze domestiche.
L'articolo 22-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, stabilisce che, per le imprese di distribuzione di carburanti, il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per ogni impresa iscritta o annotata, è determinato, relativamente al 2009, considerando il fatturato sulla base del quale è calcolata la base imponibile del predetto diritto, al netto delle accise dovute dalle medesime imprese.
Le conseguenti minori entrate per il complesso delle camere di commercio sono compensate in misura di 1,5 milioni di euro, che saranno trasferiti all'Unione italiana delle camere di commercio e successivamente ripartiti tra le singole camere di commercio sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto per il 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla revoca delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, prevista dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007.
Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge, l'articolo 5, interamente sostituito dalla Commissione di merito, prevede la riforma degli interventi di reindustrializzazione, nonché norme in materia di incentivi alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.
In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che le iniziative di deindustrializzazione nelle aree o nei distretti di crisi industriale che coinvolgono la competenza delle regioni, degli enti locali, di altri soggetti pubblici o privati, e delle amministrazioni statali siano disciplinate con accordi di programma, i quali, ai sensi del comma 5, possono provvedere alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dismesse da destinare a nuovi insediamenti.
Il comma 3 stabilisce che all'attuazione degli interventi in tali aree provveda l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
Ai sensi del comma 6, l'individuazione delle aree di crisi nelle quali realizzare gli interventi è effettuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, mentre risulta soppressa ogni altra modalità di individuazione.
In base ai commi 7 e 8 il coordinamento dell'attuazione degli accordi di programma è assicurato dal Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti; al medesimo Ministro è altresì demandata la definizione delle modalità di attuazione degli interventi.
Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie allocate presso il Fondo per la prosecuzione degli interventi di risoluzione delle crisi industriali, istituito dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, è destinato all'attuazione di una serie specifica di accordi di programma puntualmente individuati dalla disposizione. Si tratta, in particolare, di interventi relativi all'area di crisi di Ottana, alla crisi industriale in Riva di Chieri e dell'area di crisi di Acerra.
I commi 10, 11 e 12 prevedono che le risorse resesi disponibili a seguito della revoca delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, disposta dall'articolo 2, comma 554, della legge

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n. 244 del 2007, come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono destinate prioritariamente ad interventi di internazionalizzazione delle imprese italiane, ad interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, a progetti di innovazione industriale nei settori dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei settori aerospaziale ed ambientale, nonché ad interventi nel settore delle comunicazioni, per esigenze connesse con la riunione del G8 che si terrà in Italia nel 2009.
L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 56 del 2005 sull'internazionalizzazione delle imprese, volte a semplificare le procedure previste nell'ambito dell'Accordo-quadro con le Università del 2001, nonché da altri accordi di settore.
L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa, innalzando dal 49 per cento al 70 per cento il limite massimo di partecipazione al capitale sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel Mezzogiorno, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico.
L'articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della SIMEST S.p.a.
L'articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale. In particolare, si modifica le fattispecie di contraffazione e dei marchi, introducendo la nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale). Si modifica altresì la fattispecie dell'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (articolo 474 del codice penale). In relazione a tali reati, vengono introdotte un'aggravante specifica e la confisca obbligatoria dei beni. Nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale.
È inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari (articolo 517-ter del codice penale).
L'articolo 11, che recava modifiche alla disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di contraffazione e di introduzione in commercio di prodotti contraffati, di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, è stato soppresso dalla Commissione di merito.
L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, è estesa anche in relazione alle indagini per i delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474 del codice penale, la disciplina delle operazioni sotto copertura. Tale possibilità è estesa anche alle indagini per i delitti di cui all'articolo 517-ter del codice penale, in materia di contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari.
È infine modificata la disciplina sanzionatoria prevista in caso di incauto acquisto da parte del consumatore.
L'articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale, intervenendo anche sulla competenza giurisdizionale relativa alle controversie in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale, e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo. In tale contesto viene altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale anticontraffazione, il quale ha funzioni

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di coordinamento delle azioni svolte dalle amministrazioni pubbliche in tale settore.
L'articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione di merito, sancisce l'obbligo, per i gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni di specificare, nelle offerte ai clienti, le formule ed i criteri utilizzati per la definizione dei prezzi, fornendo in tal modo indicazioni trasparenti circa i costi presumibilmente gravanti sugli enti stessi.
L'articolo 13-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato incrementano il Fondo in favore dei cittadini meno abbienti istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, fatta eccezione per una quota di 33,8 milioni di euro, i quali sono destinati ad incrementare le misure di sostegno all'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, nonché per l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
L'articolo 16 prevede che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Inoltre la disposizione prevede che il CIPE individui i criteri e le misure per favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti nucleari, formati da produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia, nonché, in quota minoritaria, dalla Cassa Depositi e Prestiti.
L'articolo 16-bis, introdotto dalla Commissione di merito, reca misure di varia natura per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.
In primo luogo l'articolo prevede la predisposizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, nonché la definizione, da parte dello stesso Ministro di norme, criteri e procedure da adottare da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili ai fini dell'individuazione di risorse rinnovabili, nonché per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti che utilizzino fonti rinnovabili; nella medesima ottica si prevede che i comuni possano destinare proprie aree per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La disposizione contempla altresì una serie di modifiche ai procedimenti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché in materia di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di energia elettrica, per i quali si introduce la possibilità di procedere mediante la sola denuncia di inizio attività, di potenza superiore a 300 Megawatt.
Analoghi interventi di semplificazione sono disposti in relazione alle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturali liquefatti.
Ulteriori modifiche sono altresì apportate alla disciplina concernente il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma, nonché la relativa concessione di coltivazione.
La disposizione prevede quindi la soppressione di talune strutture pubbliche operanti nel settore dell'energia, quali il Fondo Bombole Metano, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (le cui competenze sono trasferite, rispettivamente alla Cassa conguaglio GPL ed al Gestore dei servizi elettrici Spa), il Comitato centrale metrico, e la ridefinizione, mediante atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa, per la quale si prevede la decadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario e di due vicecommissari.

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Si prevede altresì che le amministrazioni pubbliche si avvalgano del Gestore dei Servizi Elettrici Spa per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Si dispone infine una modifica della disciplina relative alle decisioni condominiali inerenti gli interventi sugli edifici e sugli impianti per il contenimento del consumo energetico, prevedendo che tali decisioni possano essere a maggioranza semplice delle quote intervenute in assemblea.
L'articolo 16-ter, introdotto altresì dalla Commissione di merito, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, alla quale spettano le funzioni ed i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione dei rifiuti nucleari, nonché la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari. L'Agenzia, che si avvale delle strutture del Dipartimento nucleare dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché delle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) attualmente preposte ad attività di competenza dell'Agenzia, ha, tra l'altro, competenza a rilasciare le autorizzazioni relativa ai compiti sopra indicati, a svolgere ispezioni sugli impianti nucleari, ad emanare e proporre regolamenti, standard e procedure tecniche sulle materie di competenza nonché ad imporre misure correttive ed irrogare sanzioni pecuniarie.
I commi da 6 a 13 disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia che è composta dal presidente e da quattro membri, l'articolazione degli organi interni, i procedimenti di nomina e la durata in carica dei componenti, nonché il relativo regime di incompatibilità.
Ai sensi dei commi da 13 a 15 lo statuto dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; sempre con DPCM è approvato il relativo regolamento di organizzazione, mentre con decreto del Ministro dell'ambiente saranno individuate le risorse di personale, nella misura massima di 100 unità, che saranno trasferite all'Agenzia dal Dipartimento nucleare dell'ISPRA e dall'ENEA.
Stabilisce inoltre, al comma 16, in merito all'autonomia gestionale dell'Agenzia la quale approva entro il 31 dicembre di ogni anno un bilancio di previsione nonché, entro il 30 aprile dell'anno successivo, un rendiconto della gestione finanziaria.
L'articolo 16-quinquies, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede che le somme assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, soppressi dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 confluiscano sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (anch'essa soppressa dalla predetta norma), al fine di garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, istituito dal comma 1 del già citato articolo 28 del medesimo decreto.
L'articolo 16-sexies, a sua volta introdotto dalla Commissione di merito, prevede l'istituzione, in forma di ente di diritto pubblico, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES), con il compito di svolgere attività di ricerca, di innovazione tecnologica e di prestazioni di servizi avanzati nei settori dell'energia, con specifico riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile.
L'Agenzia si avvale delle medesime risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è contestualmente soppresso.
L'articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico. Il Piano dovrà definire obiettivi, priorità, modalità di utilizzo delle risorse, tipologia dei soggetti esecutori, nonché, in particolare, prevedere la realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride

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carbonica emessa dagli impianti termoelettrici e la partecipazione a vari programmi internazionali sull'energia nucleare, nonché a progetti per la promozione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.
Inoltre si prevede che il Ministro dello sviluppo economico possa stipulare specifici accordi di programma, per garantire la continuità delle iniziative in materia di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico.
Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell'Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo.
L'articolo 17-bis, introdotto dalla Commissione di merito, modifica l'Allegato III, alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di specificare che la competenza delle regioni e delle province autonome sui progetti relativi agli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 Kw con lunghezza superiore a 10 Km, riguarda gli elettrodotti aerei.
L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) in materia di energia. La norma - che detta anche una disciplina transitoria - precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a «diritti costituzionalmente garantiti».
La disposizione fa comunque salva la competenza territoriale relativa ai ricorsi avverso gli atti e provvedimenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, il quale devono essere proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dove ha sede la stessa Autorità.
La Commissione ha altresì introdotto l'articolo 18-bis il quale apporta, al comma 1, talune modifiche agli allegati alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevedere che gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare rientrano tra i progetti di competenza statale, mentre rientrano tra i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terra ferma.
In tale contesto il comma 2 precisa che le procedure di valutazione di impatto ambientale relative ad impianti eolici ubicati in mare, avviate prima dell'entrata in vigore della legge, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.
Inoltre il comma 3 modifica il numero 1-bis della Tabella 2 richiamata dall'articolo 2, commi 144 e 147, della legge n. 244 del 2007.
Ricorda che il predetto comma 144 ha previsto rilascio di certificati verdi volti ad incentivare la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili elencate nella citata Tabella 2, il cui ammontare è determinato dal prodotto tra il valore della produzione netta di energia elettrica realizzata medianti tali fonti ed una serie di coefficienti, indicati per ciascuna fonte dalla medesima Tabella. In tale contesto il comma 3 innalza da 1,1 a 1,6 il coefficiente applicabile alla produzione netta di energia elettrica realizzata attraverso impianti eolici offshore.
L'articolo 22, volto a liberalizzare l'attività di distribuzione dei carburanti disciplinata dal decreto legislativo n. 32 del 1998, è stato soppresso dalla Commissione di merito, la quale ha invece introdotto l'articolo 22-bis, a norma del quale il termine entro cui gli impianti di distribuzione stradale di GPL, con capacità compresa entro 30 metri cubi, devono essere adeguati alle disposizioni in materia di prevenzione incendi contenute nel titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003, è prorogato al 31 dicembre 2009.
L'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo, al

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comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico può aggiornare, integrare o modificare le aree tecnologiche che possono fruire dei contributi del Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dall'articolo 1, comma 841, della legge n. 296 del 2006.
Il comma 2 attribuisce inoltre una delega al Governo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, con connessa soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
L'articolo 31-bis, introdotto dalla Commissione di merito, provvede al riordino dell'Istituto per la promozione industriale, il quale è costituito in ente pubblico strumentale del Ministero dello sviluppo economico. In tale ambito, il comma 2 attribuisce una delega al Governo per l'attuazione di tale riordino.
L'articolo 31-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede l'introduzione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, finalizzata a rimuovere gli ostacoli di carattere normativo o amministrativo che limitino l'apertura dei mercati, nonché a promuovere lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori. Il relativo disegno di legge è presentato dal Governo entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale viene anticipata dal 30 aprile al 31 marzo di ogni anno, e deve essere approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.
Il provvedimento si articola in distinte sezioni, contenenti norme di immediata applicazione, eventualmente integrative e correttive di disposizioni di legge vigenti, deleghe legislative, norme di autorizzazione all'adozione di norme secondarie, nonché disposizioni indicanti i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 70, al fine di implementare le funzioni della SACE Spa in tema di competitività ed internazionalizzazione dell'economia italiana, conferisce una delega legislativa al Governo per stabilire la separazione delle attività svolte dalla SACE Spa in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che due diversi organismi gestiscono le suddette attività, una volta disgiunte, prevedendo altresì la possibilità che altri investitori partecipino all'attività in regime di libero mercato.
L'articolo 70-bis, introdotto dalla Commissione di merito, stabilisce che le risorse derivanti dalla revoca delle agevolazioni in favore dell'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, sono prioritariamente destinate per garantire l'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
A tale riguardo appare opportuno coordinare tale previsione con quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5, che già prevedono la destinazione prioritaria di tali risorse ad altre finalità.
L'articolo 70-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede che gli interventi previsti nel provvedimento realizzati mediante l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti siano finanziati mediante le risorse disponibili presso la stessa Agenzia.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro la giornata di domani: nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea, ovvero nel primo pomeriggio, di domani.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge C. 1707, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, avverte che il Governo si appresterebbe a presentare talune proposte emendative, in relazione alle quali il termine per la presentazione di eventuali

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subemendamenti sarà fissato per la mattinata di domani.
Avverte quindi che sono stati assegnati alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, ed il disegno di legge C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio, il cui contenuto sarà probabilmente rifuso nel decreto-legge n. 155. Si riserva di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla seduta di giovedì prossimo.

Maurizio LEO (PdL), anche in relazione ai provvedimenti legislativi d'urgenza adottati dal Governo per far fronte alle possibili conseguenze sul sistema creditizio nazionale della grave crisi dei mercati finanziari internazionali, sottolinea l'esigenza di affrontare la tematica concernente gli impatti sui bilanci societari dei criteri di valutazione degli strumenti finanziari previsti dai principi contabili internazionali, i quali, facendo riferimento al principio del fair value, rischiano di moltiplicare gli effetti delle fluttuazioni del valore di tali strumenti, con effetti potenzialmente esplosivi sia sugli equilibri di bilancio delle stesse società, sia sull'andamento del gettito tributario. In tale contesto ritiene quanto mai necessario procedere in tempi brevi all'audizione informale dell'Organismo italiano di contabilità.

Gianfranco CONTE, presidente, in relazione alla proposta avanzata dal deputato Leo, concorda con l'opportunità di procedere all'audizione informale dell'Organismo italiano di contabilità, rilevando peraltro come le problematiche sottolineate risultino estremamente complesse, e non possano essere affrontate a livello nazionale, ma su scala europea e mondiale.

La seduta termina alle 13.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che, a seguito della riunione di martedì 7 ottobre 2008 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti i seguenti programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008

Ottobre

Sede referente:
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (C. 1707 Governo - Rel. Conte);
DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo - Rel. Conte);
DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio (C. 1774 Governo - Rel. da nominare).

Sede consultiva:
Alla V Commissione:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo);
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale

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per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo). - (Esame congiunto - Rel. Pugliese).

Alle Commissioni IX e X:
DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (C. 1742 Governo, approvato dal Senato - Rel. Bernardo).
Alla X Commissione:
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo - Rel. Bragantini).

Atti del Governo:
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Atto n. 22) (in congiunta con la II Commissione).

Atti di indirizzo:
7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille;
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;
7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

Attività conoscitiva:
Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo;
Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari.
Audizioni sull'operatività dell'amministrazione finanziaria.

Novembre

Sede referente:
Proposte di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati d'impresa (in congiunta con la XI Commissione Lavoro).

Atti del Governo:
Schema di decreto ministeriale sulle lotterie 2009 (subordinatamente all'effettiva trasmissione).

Atti di indirizzo:
7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

Risoluzioni segnalate dai gruppi.
Attività conoscitive:
Indagine sul credito al consumo (subordinatamente all'effettiva deliberazione);
Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari;
Audizioni sull'operatività dell'amministrazione finanziaria.

Dicembre

Sede referente:
Proposte di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati d'impresa (in congiunta con la XI Commissione Lavoro).

Sede consultiva:
Alla V Commissione:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713-B Governo) (subordinatamente all'effettiva trasmissione dal Senato);
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714-B Governo) (subordinatamente all'effettiva trasmissione dal Senato).

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Atti di indirizzo:
Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:
Audizioni sull'operatività dell'amministrazione finanziaria;
Indagine sul credito al consumo (subordinatamente all'effettiva deliberazione).

Verrà inserito nel programma dei lavori della Commissione l'esame di disegni di legge di conversione di decreti - legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 13-31 OTTOBRE 2008

Martedì 14 ottobre 2008:
Ore 13
Sede consultiva

Alla V Commissione:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo);
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo);
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009;
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza);
(Seguito esame congiunto - Rel. Pugliese);
Alle Commissioni riunite IX e X: DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Esame C. 1742 Governo, approvato dal Senato - Rel. Bernardo);
Alla X Commissione: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Esame C. 1441-ter Governo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria - Rel. Bragantini).

Mercoledì 15 ottobre 2008:
Ore 13.45
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione
Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ore 14
Audizioni
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative all'operatività del Corpo.

Al termine
Sede consultiva
Alla V Commissione:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo);
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo);
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009;
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Seguito esame congiunto - Rel. Pugliese);
Alle Commissioni riunite IX e X: DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Esame C. 1742 Governo, approvato dal Senato - Rel. Bernardo).

Al termine p.m. Assemblea

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Sede referente
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia giochi (Seguito esame C. 1707 Governo - Rel. Conte).

Giovedì 16 ottobre 2008:
Ore 12
Sede referente
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (Seguito esame C. 1707 Governo - Rel. Conte).

Al termine
Risoluzioni
7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (Discussione).

Martedì 21 ottobre 2008:
Ore 12
Audizioni informali
Audizione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore sull'operatività dell'Amministrazione finanziaria.

Ore 12.45
Commissioni riunite II e VI:
Atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Esame Atto n. 22 - Rel. da nominare).

Al termine
Sede referente
DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo - Rel. Conte).

Al termine
Risoluzioni
7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (Seguito discussione).

Al termine
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mercoledì 22 ottobre 2008:
Ore 13.45
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione
Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze
Ore 14
Audizioni informali
Audizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sulle problematiche del settore assicurativo:

Al termine
sede referente
DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo - Rel. da Conte).

Giovedì 23 ottobre 2008:
Ore 14
Commissioni riunite II e VI:
Atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro

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contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Seguito esame Atto n. 22 - Rel. da nominare).

Al termine
Sede referente
DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo - Rel. Conte).

Martedì 28 ottobre 2008:
Ore 12.45
Commissioni riunite II e VI
Atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Seguito esame Atto n. 22 - Rel. da nominare).

Al termine
Risoluzioni
7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (Seguito discussione).

Al termine
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Mercoledì 29 ottobre 2008:

Ore 13.45
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione
Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze
Ore 14
Audizioni informali
Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari: Audizione da definire

Giovedì 30 ottobre 2008:
Ore 14
Audizioni informali
Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari: Audizione da definire
Verrà inserito nel calendario dei lavori della Commissione l'esame di disegni di legge di conversione di decreti - legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.