CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, osserva, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, che il comma 2 dell'articolo 23 non consente di delinearne in modo puntuale l'ambito applicativo. Ritiene pertanto necessario acquisire elementi che consentano una più precisa definizione dell'oggetto della delega.

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Una volta definito tale ambito, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di esercitare la delega in esame senza maggiori oneri. Precisa inoltre che la clausola di invarianza andrebbe comunque riferita non soltanto al bilancio dello Stato, ma anche all'intero comparto della finanza pubblica, al fine di escludere effetti onerosi, in particolare, in materia di spesa previdenziale. Con riferimento all'articolo 38-ter, osserva che le norme sono integrate da previsioni poste a presidio della invarianza della spesa. Peraltro, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 4, occorrerebbe accertare se la potestà per il pubblico dipendente di richiedere l'inquadramento nell'amministrazione di comando comporti comunque - in presenza dei requisiti richiesti - l'accoglimento della domanda, anche qualora il trattamento economico che il dipendente si troverà a percepire risulti migliorativo rispetto a quello in godimento, ovvero se, data la presenza della clausola di non onerosità, l'accoglimento debba ritenersi comunque condizionato all'accertamento dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 38-quinquies, al fine di una verifica della congruità dell'onere previsto, ritiene necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione della maggiore spesa derivante dalle disposizioni in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di polita economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per far fronte agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo. Sotto il profilo della formulazione segnala altresì l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto stabilito nella norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 39-septies, anziché l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo. In considerazione poi dell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 39-sexies, che non prevede una clausola di invarianza finanziaria, chiede di confermare l'effettiva possibilità che le disposizioni in esame possano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente, sulla base di dati ed elementi volti a suffragare tale possibilità. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva poi che il comma 2 dell'articolo 39-septies dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), dell'articolo, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di polita economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse di cui si provvede l'utilizzo. Con riferimento all'articolo 67-bis, ritiene necessario che siano forniti chiarimenti in merito all'esatta portata finanziaria delle norme introdotte anche alla luce dell'attuale regime cui sono sottoposti, in materia di contributo unificato, i processi in materia di lavoro. Con riferimento all'articolo 67-ter, chiede al rappresentante del Governo di confermare che la spesa disposta dalla norma in esame, pari a 706 milioni di euro nel 2009 non determini la riduzione dei finanziamenti di spese, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, disposte sulla base di norme vigenti. A tale fine infatti, si segnala che le disponibilità del Fondo per il 2009

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ammontano a 834 milioni di euro (di cui 164 milioni risultanti dalla Tabella F della legge finanziaria 2008 e 700 milioni rifinanziati dal DL n. 112 del 2008). Di tali risorse, 30 milioni di euro sono destinati nel 2009 alla copertura degli interventi di ammortizzatori sociali disposti dal decreto-legge n. 134 del 2008, in materia di sostegno all'Alitalia e 706 milioni sono utilizzati dall'emendamento in esame rimanendo pertanto disponibili 98 milioni di euro.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva preliminarmente che la Commissione di merito ha introdotto numerose disposizioni che presentano profili problematici di carattere finanziario e auspica pertanto che l'esame da parte della Commissione bilancio possa contribuire a ricondurre il provvedimento alla finalità di razionalizzazione della spesa che presentava inizialmente. In particolare, osserva che il comma 2 dell'articolo 23 prevede un criterio di delega per i membri delle Forze dell'ordine impegnati in attività usuranti. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 6, della legge n. 247 del 2007 già prevede, per le Forze dell'ordine come per altre categorie di lavoratori, uno specifico criterio di delega finalizzato all'armonizzazione dei regimi speciali alla nuova normativa in materia di requisiti di accesso al pensionamento, nel cui ambito è presente anche la tematica delle attività usuranti. Pertanto, esprime parere contrario in quanto il nuovo criterio di delega risulterebbe parziale e asistematico. Qualora invece si intendesse introdurre requisiti ancora più agevolati rispetto a quelli attualmente vigenti (che sono quelli antecedenti alle modifiche introdotte dalla legge n. 243 del 2004 e dalla legge n. 247 del 2007), fa presente che la disposizione determinerebbe maggiori oneri, non quantificati né coperti. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 32, segnala che la disposizione prevede che anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, concernenti la garanzia di prestazioni previdenziali anche nel caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro. Al riguardo, esprime una valutazione contraria, in quanto dalla disposizione derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti. Segnala poi che l'articolo 39-bis è intesa a riconoscere «la specificità» del personale del comparto Sicurezza - Difesa rispetto al restante personale delle pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, fa presente che riconoscere in via permanente la «specificità» del comparto comporterebbe in via obbligata la previsione di stanziamento nella legge finanziaria di risorse aggiuntive, finora riconosciute soltanto previo accertamento di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e non permanentemente.
Tale concessione ha consentito alla categoria di conseguire negli ultimi tre bienni contrattuali una crescita retributiva media di circa il 21 per cento a fronte del 16 per cento riscontrato nello stesso periodo dal personale contrattualizzato, in virtù di 960 milioni di euro aggiuntivi agli stanziamenti ordinari per i rinnovi contrattuali (di cui 280 per il biennio 2006-2007). Anche nell'ipotesi di uno stanziamento corrispondente a quello minimo del biennio 2004-2005, 200 milioni, sarebbero evidenti ed irrisolvibili i problemi di copertura finanziaria per gli inevitabili riflessi emulativi delle altre categorie, sottoposte anche a compressione molto forte delle risorse per la contrattazione di secondo livello. Il riconoscimento normativo della «specificità» comporterebbe l'automatica esclusione del personale del comparto Sicurezza - Difesa da tutte le disposizioni dirette alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa per il pubblico impiego, mentre la previsione di particolari norme di favore per i singoli comparti non può che essere valutata di volta in volta, in relazione a specifiche esigenze funzionali,come avvenuto da ultimo per il personale in questione in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento all'articolo 39-sexies, al fine di garantire il rispetto dell'invarianza della spesa, rappresenta la necessità, dopo

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il comma 1; di inserire un comma, volto a prevedere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 39-septies, fa presente che la norma sostanziale di cui al comma I e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 2 non risultano allineate. Infatti, mentre la prima disposizione prevede l'esenzione del personale del comparto sicurezza e difesa dall'applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, la copertura finanziaria a fronte dei relativi oneri decorre dall'anno 2009, determinando, per il periodo intercorrente, minori economie. Esprime poi una valutazione contraria sull'articolo 38-ter in quanto l'inquadramento, nei ruoli delle amministrazioni ove prestano servizio, dei dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso le amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, impedisce il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133 il quale espressamente prevede che entro il 30 novembre 2008. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.
Con riferimento all'articolo 38-quinquies, rileva che la copertura a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, che pure reca le necessarie disponibilità risulta inopportuna, in quanto è meglio destinare le risorse di tale fondo alle finalità previste dalla normativa vigente. Analogamente ritiene, come valutazione di carattere politico, opportuno sopprimere la disposizione dell'articolo 39-quater in quanto le risorse da destinare alla prevista corresponsione di un'indennità sostitutiva di preavviso avrebbero più opportunamente essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rilevando che nell'ambito della compagine governativa hanno potere decisorio esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri ministri, così come l'intera maggioranza parlamentare, rivestono un ruolo marginale nei processi decisionali. Osserva che la maggior parte delle modifiche approvate dalla Commissione di merito sono state nella sostanza respinte, sia pure per profili attinenti alla copertura finanziaria. Ritiene che la situazione che si è determinata evidenzi un problema più generale di carattere politico e rileva l'opportunità di un rinvio del provvedimento dall'Assemblea alla Commissione di merito; chiede conseguentemente al Presidente della Commissione di farsi parte attiva per consentire alla Commissione Lavoro di svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Osserva altresì che non tutti i rilievi formulati dal relatore sono stati oggetto di chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che il procedimento parlamentare di approvazione delle leggi è caratterizzato da una sinergia tra la Commissione Bilancio e le Commissioni di merito. Osserva che, come di consueto, la Commissione Bilancio dà il proprio contributo ai lavori della Commissione di merito, che, come sovente accade, ha proceduto all'approvazione di modifiche al testo senza un'attenta

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e puntuale considerazione dei profili di natura finanziaria. Ritiene infine che la Commissione Lavoro, alla luce delle esigenze evidenziate nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, dovrà prendere nuovamente in considerazione il testo approvato.

Gaspare GIUDICE (PdL) rileva che i profili problematici evidenziati dal sottosegretario Vegas contraddicono per alcuni aspetti l'operato della Commissione di merito ed i pareri espressi in quella sede dal rappresentante del Governo. In proposito ricorda peraltro di aver prospettato a suo tempo l'esigenza che, per il suo carattere di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, fosse la Commissione di merito ad esaminare in sede referente il provvedimento. Segnala inoltre che alcune delle valutazioni del rappresentante del Governo investono profili di merito e non la copertura finanziaria. In particolare, osserva che l'articolo 38-quinquies risulta provvisto di congrua copertura finanziaria e, tra l'altro, concerne l'applicazione di disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 181 del 2006.

Maino MARCHI (PD) rileva che si è determinata una situazione di carattere anomalo: le osservazioni del rappresentante del Governo comporterebbero un mutamento radicale del testo deliberato dalla Commissione Lavoro. Ritiene pertanto necessario un approfondimento delle questioni sollevate, anche in considerazione del fatto che alcuni rilievi del Governo riguardano disposizioni che non erano state oggetto di osservazioni da parte del relatore; chiede in particolare chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo 32-bis, relativo a sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell'orario di lavoro. Richiede dunque una sospensione dell'esame del provvedimento per procedere agli opportuni approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), tenendo conto dei rilievi del rappresentante del Governo, che di fatto comportano uno stravolgimento del testo della Commissione di merito, e delle conseguenti considerazioni svolte dai colleghi non solo di opposizione ma anche di maggioranza, rileva che appare auspicabile una rivalutazione complessiva delle questioni sollevate. Chiede pertanto di procedere ad una sospensione dei lavori.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alle richieste di sospensione dei lavori avanzate dai colleghi. Ritiene altresì che la Commissione sia tenuta a pronunciarsi anche sui profili segnalati dal rappresentante del Governo e non rilevati dal relatore e dalla documentazione predisposta dagli uffici.

Lino DUILIO (PD) si associa a richiesta di sospensione al fine di acquisire ulteriori elementi. Segnala peraltro che molte condizioni contenute nei pareri delle altre commissioni non sono state prese in considerazione e si usa invece il parere della Commissione bilancio per ragioni politiche. In particolare, il Governo sembra usare la commissione bilancio per compiere una sorta di «pulizia igienica» dei testi all'esame del Parlamento.

Chiara MORONI (PdL) ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Vegas, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere la presenza di rappresentanti del Governo nelle Commissioni di merito se le loro valutazioni in quella sede non contano. Ritiene poi che la Commissione bilancio debba esprimere il proprio parere sulla base delle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, senza prendere in considerazioni ulteriori contrarietà del Ministero dell'economia che appaiono maggiormente di natura politica.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcuni emendamenti presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione o la copertura. In particolare, segnala l'emendamento 23.1, il quale prevede che la delega del comma 2 dell'articolo 23

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sia volta anche ad armonizzare la normativa vigente relativa a indennità di funzione di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché a consentire per i soggetti interessati requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, senza provvedere ad una esplicita copertura finanziaria, invece che agli eventuali oneri si provvederà nell'ambito del monitoraggio degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978; l'emendamento 23.8, il quale consente ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 23, requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, senza provvedere ad una esplicita copertura finanziaria e l'emendamento 39-septies.2, il quale prevede una copertura, pari a 19 milioni di euro a decorrere dal 2009, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, che non reca le necessarie disponibilità. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. In particolare, ricorda l'emendamento 23.200, il quale prevede che nell'ambito dell'esercizio della delega per la revisione della disciplina per l'accesso al pensionamento dei lavoratori impegnati in attività usuranti vengano adottate misure di tutela, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per talune tipologie di lavoratori. Segnala poi gli emendamenti 23.3, 23.5, 23.6, 23.11 e 23.10, i quali estendono ad ulteriori categorie la platea dei beneficiari delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 23. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a fronte dell'ampliamento della platea dei beneficiari delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 23 prefigurato dall'emendamento. Ricorda ancora l'emendamento 37-bis.7, il quale prevede che, dal 1o luglio 2009, le amministrazioni possano procedere alla stabilizzazione dei precari a condizione che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse disponibili delle amministrazioni di competenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; l'emendamento 37-bis.11, il quale prevede che l'Arma dei carabinieri possa procedere alla stabilizzazione a domanda, previo espletamento di procedure selettive, di alcune categorie di personale; l'emendamento 37-bis.23, che prevede che, dal 1o luglio 2009, le amministrazioni possano proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a condizione che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse disponibili delle amministrazioni di competenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; l'emendamento 37-bis.34, che fa salva, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per i servizi di soccorso e di emergenza sanitaria, anche in convenzione. Ricorda ancora gli emendamenti 37-bis.58 e 37-bis.59, che fanno venire meno, in via generale ovvero per i soli enti pubblici di ricerca e per le università, i limiti alla possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato di cui all'articolo 36 del decreto-legislativo n. 165 del 2001. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento, in particolare con riferimento al venir meno degli effetti di risparmio ascritti a suo tempo all'introduzione dei limiti suddetti. Segnala ancora l'emendamento 38.8, che consente dal 1o gennaio 2009 il trasferimento dei dipendenti delle Forze di polizia in possesso di determinati requisiti ad altre amministrazioni pubbliche, con possibilità di percepire un assegno ad personam di importo corrispondente all'eventuale differenza nel trattamento economico. Al relativo onere, quantificato in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante taglio lineare di corrispondente importo delle dotazioni di parte corrente della tabella C. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura individuata. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 38-bis.0100, che specifica che il limite percentuale per l'attribuzione di incarichi di direzione generale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si attua arrotondando il quoziente derivante dalla applicazione della

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percentuale all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque o all'unità superiore se è uguale o superiore a cinque. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie della proposta emendativa. In particolare, dovrebbe essere chiarito se già in via di fatto le amministrazioni adottano il criterio sopra esposto. Segnala ancora l'emendamento 39-quater.200, che modifica il comma 1, prevedendo che il posto di funzione reso indisponibile sia un posto di funzione dirigenziale anziché un posto di funzione di spesa equivalente, e l'emendamento 67-ter.6, che introduce un comma 2-bis, prevedendo l'individuazione da parte delle Regioni, entro il 31 gennaio 2009, dei beneficiari degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e la predisposizione, entro il 28 febbraio 2009, di corsi per la riqualificazione ed il reimpiego dei lavoratori interessati nonché la prosecuzione, nel frattempo, della concessione degli ammortizzatori sociali, senza soluzione di continuità. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il limite di spesa previsto dai commi 1 e 2 si intende applicabile anche al comma 2-bis introdotto dall'emendamento in esame. Segnala ancora l'emendamento 67-ter.12., il quale modifica i criteri di determinazione dell'indennità prevista al comma 5 estendendola anche ad altre fattispecie, nonché l'emendamento 67-ter.13 Paladini, che integra di 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione lo stanziamento già previsto - per un importo pari a 2 milioni di euro per il 2009 - al comma 12 per la dotazione di strumenti informatici portatili agli ispettori del lavoro. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, rileva che la proposta emendativa non specifica per quale esercizio finanziario sono stanziate le risorse. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per l'occupazione reca le necessarie disponibilità per far fronte agli interventi disposti dal presente emendamento senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione degli interventi posti a carico del Fondo stesso a legislazione vigente.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta del relatore di richiedere, per quanto concerne l'emendamento 39-quater.200 della Commissione che siano inserite in fine le seguenti parole: «per la spesa equivalente». Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore. Esprime altresì parere contrario, poiché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sui seguenti emendamenti: 37-bis.4, 37-bis.5, 37-bis.6, 37-bis.8, 37-bis.9, 37-bis.10, 37-bis.12, 37-bis.13, 37-bis.14, 37-bis.15, 37-bis.16, 37-bis.17, 37-bis.18, 37-bis.19, 37-bis.20, 37-bis.21, 37-bis.22, 37-bis.25, 37-bis.26, 37-bis.27, 37-bis.28, 37-bis.29, 37-bis.30, 37-bis.31, 37-bis.32, 37-bis.33, 37-bis.45, 37-bis.48, 37-bis.53.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, rileva che il rappresentante del Governo ha espresso alcuni pareri contrari su emendamenti riferiti all'articolo 37-bis, dal quale tuttavia non risultano scontati effetti di risparmio e quindi ritiene che le modifiche prospettate da tali emendamenti alla disposizione non devono essere considerati tout-court suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che anche in questo caso il sottosegretario Vegas ha espresso parere contrario su emendamenti sui quali il relatore non ha richiesto chiarimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire i profili emersi e al relatore di predisporre una bozza di parere.

La seduta sospesa alle 10, è ripresa alle 10.45.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di delega al Governo in materia di lavori usuranti

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e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
qualora le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 si intendessero come finalizzate a introdurre misure più favorevoli rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, le stesse risulterebbero suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti, per cui la clausola di invarianza prevista al medesimo comma, peraltro formulata in termini non coerenti con la prassi e la normativa contabile, non risulterebbe sufficiente ad evitare conseguenze negative per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, laddove prevedono l'estensione a talune tipologie di lavoratori della disciplina che riconosce la garanzia delle prestazioni previdenziali anche in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro;
con riferimento all'articolo 38-ter, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio dei dipendenti non dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;
le disposizioni di cui all'articolo 39-bis, nel prevedere la specificità del ruolo delle forze armate e delle forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, appaiono suscettibili di richiedere l'allocazione di risorse aggiuntive per far fronte ai conseguenti oneri;
è necessario introdurre, dopo il comma 1 dell'articolo 39-sexies, apposita clausola di invarianza volta a stabilire che alle attività ivi previste si faccia fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
con riferimento al comma 1 dell'articolo 39-septies, risulta necessario prevedere che l'esenzione del personale del comparto sicurezza e difesa dall'applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 decorra dall'anno 2009, in modo da assicurare che i relativi oneri siano allineati con la norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 39-septies;
rilevata altresì l'esigenza di riformulare la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 39-septies in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, considerato che si tratta di interventi non rientranti tra quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo;
nel presupposto che l'onere di 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009 derivante dall'attuazione dell'articolo 38-quinquies, risulti correttamente quantificato e che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità,
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
1) all'articolo 23, sopprimere il comma 2;
2) all'articolo 32, sopprimere il comma 3;
3) sopprimere l'articolo 38-ter;
4) sopprimere l'articolo 39-bis;

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5) all'articolo 39-sexies dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
6) all'articolo 39-septies, comma 1, lettera a) capoverso 1-bis, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2009;
nonché con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 38-quinquies, comma 2, sostituire le parole: «mediante utilizzo delle risorse del» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 39-quater.200, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
aggiungere in fine le seguenti parole: «per la spesa equivalente»;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.10, 23.11, 23.200, 24.23, 37-bis.7, 37-bis.11, 37-bis.23, 37-bis.34, 37-bis.55 Di Biagio, 37-bis.56, 37-bis.58, 37-bis.59, 38.8, 39-bis.1, 39-septies.2, 66.32, 67-ter.6, 67-ter.12, 67-ter.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la proposta di parere del relatore reca la soppressione delle misure più significative introdotte dalla Commissione lavoro. Ciò conferma che nel Governo e nel Parlamento si impone esclusivamente la posizione del Ministro dell'economia. Segnala inoltre l'opportunità che la Commissione lavoro riveda il testo alla luce del parere che sarà espresso dalla Commissione bilancio, prima che il provvedimento sia esaminato dall'Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la propria delusione per il comportamento del relatore, che ha accettato di formulare il parere senza un reale approfondimento delle questioni emerse e basandosi esclusivamente sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo. Rileva peraltro che il rappresentante del Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti sugli articoli 67-bis e 67-ter.

Gioacchino ALFANO (PdL) rileva che anche in questa occasione la Commissione si trova a lavorare in tempi estremamente ristretti dettati dal calendario dell'Assemblea e ritiene che, nelle condizioni date, il relatore abbia predisposto una proposta di parere assolutamente condivisibile e rigorosa, che risponde a pieno al ruolo che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere. Osserva inoltre che è prassi costante della Commissione che i rilievi avanzati dal relatore siano integrati con ulteriori profili problematici di carattere finanziario del provvedimento segnalati autonomamente dal rappresentante del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) chiede il parere del relatore sugli emendamenti 37.12, 37.13, 37.14 e 37.15, volti ad introdurre nelle procedure concorsuali una preferenza per i candidati residenti nella regione e rileva che la materia è stata oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Affari costituzionali

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per una presunta incostituzionalità. Chiede, in particolare, chiarimenti sulle conseguenze economiche dei citati emendamenti, anche alla luce dei contenziosi che potrebbero innescare. Allo stesso modo rileva l'opportunità di chiarimenti con riferimento ad un'analoga disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 5, del testo, che introduce quale titolo preferenziale nelle graduatorie dei concorsi pubblici il requisito della residenza, negando invece rilevanza al punteggio del titolo di studio; osserva infatti che anche questa disposizione si presta ad dare luogo a contenziosi.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, dopo aver ricordato che il suo gruppo è contrario nel merito al provvedimento, il quale determina un peggioramento delle condizioni di lavoro di molte categorie di lavoratori, con conseguenze negative anche per la crescita economica, in un momento peraltro di crisi drammatica su questo profilo, segnala che in alcuni casi le condizioni individuate nel parere recepiscono le preoccupazioni segnalate dal suo gruppo nella Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente ed approvate in quella sede con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Ciò è vero ad esempio per la soppressione del comma 2 dell'articolo 23 e per la soppressione dell'articolo 38-ter. Annuncia pertanto un voto di astensione del suo gruppo, pur rilevando che si è determinata una situazione anomala per quel che attiene il rapporto tra i pareri espressi dal rappresentante del Governo in Commissione lavoro e quelli del rappresentante del Ministero dell'economia in Commissione bilancio.

Lino DUILIO (PD) nel rilevare che la proposta di parere del relatore recepisce pressoché interamente quanto richiesto dal rappresentante del Governo, segnala che il relatore, nei propri interventi non ha avanzato alcun rilievo in ordine agli effetti della disposizione di cui all'articolo 37, comma 5 che prevede che la residenza in una regione costituisca titolo preferenziale nelle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Osserva che, sotto il profilo finanziario, tale disposizione darà luogo ad un enorme contenzioso. Più in generale rileva che si tratta di una previsione chiaramente incostituzionale, di cui la Commissione affari costituzionali, nel proprio parere ha richiesto la soppressione.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene invece del tutto condivisibile che nella predisposizione delle graduatorie per l'accesso alle pubbliche amministrazioni si tenga conto del luogo di residenza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Chiara MORONI (PdL), relatore per il disegno di legge di bilancio, osserva preliminarmente che, prima di esaminare i contenuti del disegno di legge di bilancio, occorre accennare a come l'intera manovra

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finanziaria - di cui il bilancio a legislazione vigente sconta, come noto, gran parte degli effetti - nonostante il suo carattere triennale, volto a consentire alle amministrazioni una più puntuale programmazione finanziaria, debba fare i conti con l'incipiente crisi finanziaria internazionale che rende assai incerto il quadro macroeconomico alla luce del quale la manovra stessa è stata concepita. Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state infatti definite nel DPEF l'estate scorsa, quando si erano già manifestati importanti segnali della crisi creditizia ma non vi era la possibilità di coglierne tutta la portata, e contestualmente attuate con il decreto legge n. 112 attraverso un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica. Il decreto legge 112 ha in larghissima parte anticipato gli effetti tipici della legge finanziaria finendo, come vedremo, per valorizzare il contenuto decisionale del bilancio dello Stato attribuendogli un ruolo per molti aspetti inedito. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 sono impostati secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi - introdotta con il bilancio 2008 - volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Anche l'attenzione del Parlamento dovrà conseguentemente concentrarsi sulle trentaquattro missioni, che identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e, all'interno delle missioni, sui programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte di norma da un unico Ministero per perseguire obiettivi ben definiti. In questo quadro, vengono a perdere di centralità, o sono comunque destinate ad assumere rilevanza solo in una fase successiva dell'analisi, le unità previsionali di base (c.d. macroaggregati) che rappresentano le diverse tipologia di spesa e sono oggetto del voto parlamentare. A tale proposito, rileva la necessità di avviare una riforma complessiva per una migliore individuazione delle unità di voto parlamentare. Segnala poi che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 463.904 milioni e spese finali per 517.442 milioni. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, sempre in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, è pari a 33.496 milioni di euro. Rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2008, l'importo del saldo netto da finanziare registra una forte riduzione pari a 22.702 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali pari a 16.230 milioni di euro e da un aumento delle entrate finali pari a 6.472 milioni di euro. Riguardo alle spese finali, la riduzione è quasi interamente imputabile al forte decremento delle spese in conto capitale, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2008, una riduzione di 15.754 milioni di euro, a fronte di un contenimento della spesa corrente di 477 milioni di euro. L'andamento della spesa deriva da una riduzione della spesa per interessi - pari a 4.114 milioni e legata alla variazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi (diminuiti di oltre 7 miliardi a fronte di una crescita, al netto di tale partita, degli interessi passivi di circa 3 miliardi) - più che compensativa di un aumento della spesa corrente primaria di 3.638 milioni. Tale aumento è a sua volta la risultante di andamenti di segno opposto di una serie di categorie di spesa. Le spese per i redditi da lavoro dipendente si riducono di 2,4 miliardi (al netto delle risorse stanziate dalla finanziaria, 2,2 miliardi di euro, per i rinnovi contrattuali); i consumi intermedi diminuiscono di 3, 4 miliardi di euro; i trasferimenti correnti ad imprese diminuiscono di 1,7 miliardi; le risorse proprie dell'Unione europea aumentano di 1, 2 miliardi; i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche aumentano di 7,8 miliardi (diminuiscono le risorse per le amministrazioni centrali ma aumentano quelle a favore delle amministrazioni locali per 2,4 miliardi e quelli a favore degli enti di previdenza per 7 miliardi); le altre uscite correnti aumentano infine di 4,2

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miliardi, soprattutto a motivo dell'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica che comprende le risorse per i rinnovi contrattuali. La contrazione delle spese in conto capitale è invece essenzialmente ascrivibile ad alcuni specifici comparti di spesa. In particolare, cessa il finanziamento dello Stato per l'attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria che nel precedente esercizio aveva assorbito risorse pari a 9,1 miliardi; si riducono di 3,8 miliardi gli investimenti fissi lordi, riduzione imputabile per 1,8 miliardi ai minori interventi per le opere infrastrutturali in Calabria e Sicilia e per 0,8 miliardi ad investimenti di interesse del Ministero della difesa; i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche si riducono di 4,1 miliardi, prevalentemente a spese delle amministrazioni centrali (3,7 miliardi di riduzione). Per quanto riguarda le entrate finali, l'incremento di oltre 6.472 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2008 è determinato dall'aumento di quasi 10,5 miliardi delle entrate tributarie e dalla riduzione di circa 2 miliardi delle entrate extratributarie, a fronte di una diminuzione delle entrate per alienazione e ammortamento di immobili pari a oltre 2 miliardi. L'incremento delle entrate tributarie riguarda, in particolare, per 11.449 milioni le imposte dirette, a fronte di una diminuzione pari a 960 milioni delle imposte indirette. Il decremento delle entrate extratributarie è invece principalmente legato ad una diminuzione dei redditi da capitale pari a 2.666 milioni. Per quanto riguarda il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 a legislazione vigente, ricorda che il quadro generale riassuntivo evidenzia come, al netto delle regolamentazioni contabili e debitorie, il saldo netto da finanziare si riduce progressivamente sino ad attestarsi a 476 milioni a fine periodo. Tale risultato è legato ad una riduzione delle spese finali (491.829 milioni nel 2011) e ad un progressivo incremento delle entrate (491.353 milioni di euro nel 2011). Sul piano della composizione della spesa emerge che la spesa corrente al netto degli interessi passa dal 71,2 per cento (assestato 2008) al 75,3 per cento (bilancio 2011) del totale della spesa, mentre, sempre nell'arco del triennio, le spese in conto capitale diminuiscono dal 12,1 per cento al 6,1 per cento e le spese per interessi aumentano dal 16,6 per cento al 18,5 per cento. Al fine di approfondire le scelte operate in sede di predisposizione del ddl di bilancio a legislazione vigente, occorre richiamare brevemente i contenuti del decreto legge 112 che ha inciso, come accennato, in maniera significativa sui contenuti del disegno di legge stesso sotto un duplice profilo. In primo luogo, l'articolo 60 del decreto ha disposto una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri. Oggetto di riduzione sono state in prevalenza le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa. Dalle riduzioni sono state invece escluse una serie di voci relative a spese di carattere obbligatorio, aventi natura obbligatoria o comunque ritenute «indisponibili». Con riferimento al solo anno 2009, il totale delle riduzioni delle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stato pari ad oltre 8 milioni di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è relativa a riduzioni di spese predeterminate per legge. Sempre per quanto riguarda il 2009, bisogna inoltre considerare come il decreto legge 112 abbia trasformato in riduzioni di spesa gli accantonamenti sulle dotazioni di bilancio, pari a circa 4,9 milioni di euro, operati dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, c. 507 e 508). Ciò comporta che per il solo 2009, la riduzione delle dotazioni lineari di spesa risulti nel complesso pari a 13,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli anni successivi, è previsto che la riduzione delle risorse a legislazione vigente raggiunga i 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi predeterminati per legge, ed i 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo. In considerazione dell'entità delle riduzioni apportate agli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, lo stesso articolo 60 del decreto legge 112, ha introdotto in via sperimentale,

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limitatamente all'esercizio finanziario 2009, significativi elementi di elasticità nella gestione del bilancio. L'obiettivo è quello di consentire di salvaguardare le priorità delle amministrazioni e di favorire un processo di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa. In particolare, l'articolo 60, comma 3, consente di effettuare, attraverso la legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascuna missione di spesa. Le rimodulazioni possono intervenire nell'ambito delle dotazioni di spesa interessate ai tagli lineari e, pertanto, anche rispetto a spese predeterminate per legge. Le rimodulazioni devono essere effettuate nel rispetto di tre limiti: l'invarianza dei saldi di finanza pubblica; il limite massimo del 10 per cento quando si riducono le spese per interventi a vantaggio di quelle per il funzionamento; il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Nel disegno di legge di bilancio, nell'allegato 2 a ciascun stato di previsione è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l'importo a legislazione vigente, l'eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2009-2011 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio. Rileva che invece nessun Ministro risulta invece aver dato conto, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto-legge n. 112 delle ragioni della configurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché dei criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle Relazioni sullo stato e l'efficacia della spesa già previste dalla legge finanziaria 2008 e la cui data di presentazione era stata appositamente posticipata dal 15 giugno al 30 settembre 2008. Mancano quindi, oltre a talune informazioni, l'esplicitazione delle ragioni che hanno indotto le amministrazioni a procedere alle rimodulazioni e l'indicazione dei criteri sulla base dei quali le stesse amministrazioni hanno esercitato il più ampio margine di discrezionalità nell'allocazione delle risorse riconosciuto loro dal decreto-legge n. 112. A ben vedere, tra l'altro, l'articolo 60 del decreto-legge n. 112 ha condizionato l'intero processo di predisposizione dei singoli stati di previsioni, distinguendo le dotazioni finanziarie a legislazione vigente in due grandi aggregati: le «risorse rimodulabili» e le «risorse non rimodulabili» tra i programmi di spesa delle singole missioni. Il primo aggregato, costituito dalle «risorse rimodulabili», è quello interessato ai tagli lineari delle missioni di spesa, che hanno limitato la crescita di alcune categorie di spesa, e costituito una sorta di plafond (tetto di spesa) a disposizione di ogni Amministrazione, nell'ambito del quale ciascuna di esse ha potuto modificare la ripartizione di una quota delle risorse a disposizione, per ciascuna missione, tra i diversi programmi di spesa. Anche le dotazioni derivanti da fattore legislativo sono state oggetto di rimodulazioni, «nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative ai programmi medesimi». Il secondo aggregato, rappresentato come ho detto dalle «risorse non rimodulabili», in sede di predisposizione dei singoli stati di previsione, comprende le dotazioni di spesa delle missioni escluse dai tagli lineari ed è stato oggetto di una quantificazione definitiva a cura della Ragioneria generale, su proposta di ciascuna Amministrazione. Nella fattispecie, ci si è limitati all'esatta quantificazione delle dotazioni di spesa in applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima. In questo caso, le risorse predeterminate per legge non hanno potuto essere oggetto di modifica da parte delle Amministrazioni. Il nuovo meccanismo di flessibilità ha, da un lato, rafforzato il ruolo della legge di approvazione del bilancio come strumento di programmazione della spesa statale e, dall'altro, ha affidato alla medesima legge, innovando rispetto al passato, il compito di contribuire alla manovra di finanza pubblica. Nel disegno di legge di bilancio 2009 è esposta, nella Tabella 13, l'analisi delle dotazioni finanziarie per missioni con l'evidenziazione della quota di spesa «rimodulabile»

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e quella «non rimodulabile» di ciascuna missione. L'entità della spesa «rimodulabile» rappresenta circa il 5 per cento della spesa finale del bilancio dello Stato. In valori assoluti, la quota rimodulabile è pari a circa 29 miliardi, a fronte di una dotazione di bilancio complessivamente pari a circa 538 miliardi. Nell'ambito della percentuale del 5 per cento, risulta rimodulabile una quota pari al 33 per cento delle spese in conto capitale ed una quota pari al 2 per cento delle spese correnti. Così come le riduzioni lineari operate dal decreto-legge n. 112, anche le rimodulazioni interessano prevalentemente spese in conto capitale. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle di ciascuno stato di previsione della spesa attraverso l'apposizione della lettera R sotto la denominazione dei capitoli. Dall'esame delle dotazioni di spesa delle singole missioni, si evince come le spese rimodulabili risultino concentrate nelle seguenti missioni: 11- Competitività e sviluppo delle imprese (oltre 2 miliardi, pari al 47,2 per cento del totale della spesa); 13 - Diritto alla mobilità (oltre 4,5 miliardi, pari al 45,5 per cento del totale della spesa); 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica (1,5 miliardi, pari al 40,9 per cento del totale della spesa); 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (oltre 6 miliardi, pari al 99,3 per cento del totale della spesa); 29 - Politiche finanziarie e di bilancio (2,8 miliardi, pari al 4 per cento del totale della spesa); 33 - Fondi da ripartire (2,5 miliardi, pari al 20,3 del totale della spesa). Rileva che quindi la spesa rimodulabile è pari a 28.673 milioni e per 22.629 milioni (il 79 per cento) si tratta di spese predeterminate per legge. Non è invece possibile stabilire con esattezza a quale tipologia di spesa sia riconducibile la restante quota della spesa rimodulabile, pari a 6.040, ed in particolare in quale misura si tratti di spese discrezionali. È inoltre individuabile, nell'ambito della spesa rimodulabile predeterminata per legge, la quota di spese effettivamente rimodulata - in aumento o in diminuzione - pari a 8.830 milioni. La quota di spesa rimodulata è stata calcolata in valori assoluti tenendo conto di tutti gli aumenti e di tutte le diminuzioni delle dotazioni di spesa rimodulabili. Non risulta invece possibile quantificare le spese non predeterminate per legge rimodulate in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente. Venendo ad esaminare i singoli stati di previsione, va rilevato come a tale livello è possibile individuare esclusivamente le spese rimodulabili e rimodulate predeterminate per legge. Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, le spese rimodulabili predeterminate per legge sono pari a 7.733 milioni, (l'80,6 per cento del totale dello stato di previsione), delle quali 7.534 milioni, quasi interamente relative alla missione 28 (Sviluppo e riequilibrio territoriale), risultano rimodulate. Sembrerebbe pertanto che, nell'ambito delle spese rimodulabili predeterminate per legge, l'85,5 per cento delle spese rimodulate (pari, come si è detto, a 8.815 milioni) siano relative a questo stato di previsione. La rimodulazione delle spese predeterminate per legge è un fenomeno che interessa in misura assai diversa i singoli stati di previsione. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le spese rimodulate sono pari a 381 milioni, relative in prevalenza alle missione 13 Diritto alla mobilità, a fronte di 1.307 milioni di spese rimodulabili (pari al 18,2 del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero dell'economia reca spese rimodulate per circa 485 milioni, relative in prevalenza alle missioni 8 Soccorso civile e 3 Relazioni con le autonomie territoriali, a fronte di 9.687 milioni di spese rimodulabili (pari al 3 per cento del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca spese rimodulate per 127,4 milioni, relative alla missione 21 Tutela dei beni culturali, a fronte di 673,5 milioni di spese rimodulabili (il 39,4 per cento del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca spese rimodulate per 117,7 milioni, relative alla missione 18 Sviluppo sostenibile e

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tutela del territorio, a fronte di 788,1 milioni di spese rimodulabili (pari al 62,4 per cento del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali reca spese rimodulate per 66,6 milioni, relative essenzialmente alla Missione 9 Agricoltura e pesca, a fronte di 467,1 milioni di spese rimodulabili (il 35 per cento del totale dello stato di previsione). Evidenzia inoltre come alcune Amministrazioni abbiano fatto ricorso in maniera assai limitata alla facoltà di rimodulazione della spesa. In particolare, lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, a fronte di una quota di spesa rimodulabile pari a 727,9 milioni (l'1,32 per cento del totale dello stato di previsione), reca spese rimodulate per appena 0,2 milioni. Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a fronte di una quota di spesa rimodulabile pari a 349,8 milioni (l'17,11 per cento del totale dello stato di previsione), reca spese rimodulate per 11,8 milioni. Vi sono inoltre Amministrazioni che presentano una quota assai limitata di risorse rimodulabili. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia reca spese rimodulabili per soli 5,5 milioni, pari allo 0,07 per cento del totale dello stato di previsione. Lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali reca spese rimodulabili pari a 241,4 milioni, pari allo 0,30 per cento del totale dello stato di previsione. Infine, lo stato di previsione del Ministero dell'interno reca spese rimodulabili per 100,6 milioni, pari allo 0,37 per cento del totale dello stato di previsione. Osserva poi che i dati disponibili sono relativi esclusivamente alle spese rimodulabili ed alle spese rimodulate predeterminate per legge, mentre non si hanno informazioni relative alla quota di spese rimodulabili di altra natura, il cui ammontare si ricava per differenza e con esclusivo riferimento alle missioni (ma non agli stati di previsione). In secondo luogo, occorrerebbe capire come le rimodulazioni hanno inciso sull'ammontare delle spese predeterminate per legge rispetto all'ammontare delle spese di altra natura, posto che le rimodulazioni sembrerebbero poter prevedere compensazioni tra tipologie di spesa di natura diversa. Per quanto riguarda le Amministrazioni che hanno fatto ricorso in misura significativa alla facoltà di rimodulazione, occorrerebbe approfondire sulla base di quali criteri si è operato e per il conseguimento di quali obiettivi. A tale riguardo, ribadisce come non risulti presentata alcuna delle Relazioni sullo stato e l'efficacia della spesa che avrebbero dovuto soddisfare le esigenze conoscitive del Parlamento in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 112. Rileva invece l'importanza che le Camere siano poste nelle condizioni di verificare, nella misura più ampia possibile, le concrete modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, al fine di poterne apprezzare potenzialità e limiti, anche in vista di una possibile riforma della legge di contabilità generale. Conclusivamente, ritiene necessario un pieno recupero della funzione di indirizzo e controllo del Parlamento, in ragione anche della nuova struttura del bilancio. Osserva che l'articolazione in missioni e programmi consente infatti una maggiore trasparenza delle scelte politiche sottese alla decisione di bilancio e che una valorizzazione delle scelte di ordine politico nella allocazione delle risorse discende anche dalla flessibilità introdotta dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene peraltro che si renda comunque necessaria una maggiore trasparenza, a cominciare dalla leggibilità dei dati e dalla conoscibilità delle decisioni e delle strategie ad essi sottostanti. Rileva che dai documenti di bilancio si desume l'ammontare delle spese oggetto di rimodulazione ma non i criteri e le modalità con le quali si è pervenuto alle rimodulazioni medesime; chiede inoltre una conferma circa la neutralità finanziaria delle rimodulazioni nel loro complesso. Ritiene infine necessario procedere alle audizioni dei ministri, per acquisire tutti gli elementi necessari e per discutere sull'introduzione degli indicatori di performance.

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Gaspare GIUDICE (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, sottolinea che in questa sede si limiterà esclusivamente a chiedere chiarimenti al Governo sull'articolato, riservandosi di procedere ad un'integrazione della relazione una volte acquisite le opportune risposte. Rileva che il procedimento di formazione della manovra correttiva per il periodo 2009-2011 presenta due aspetti innovativi: in primo luogo, gli interventi correttivi sui saldi sono stati introdotti in anticipo rispetto all'inizio della sessione di bilancio, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ; in secondo luogo, la manovra, attuata con il predetto decreto, ha operato l'intera correzione dei saldi ritenuta necessaria nel triennio 2009-2011, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF. Pertanto, qualora non dovessero verificarsi peggioramenti nelle previsioni tendenziali - dovute ad un cambiamento del quadro macroeconomico, ad una minore efficacia delle misure disposte rispetto agli effetti attesi, o ad altre cause - non dovrebbero essere necessarie, nel triennio, ulteriori manovre correttive dei saldi. La Nota di aggiornamento al DPEF ha previsto una lieve rettifica peggiorativa degli andamenti tendenziali nel periodo 2009-2011 con riferimento sia al deficit che al deficit strutturale. Le nuove previsioni risultano, comunque, compatibili con l'obbligo, derivante dal Patto di stabilità e crescita, di conseguire un miglioramento annuo minimo del deficit strutturale di 0,5 punti percentuali e di azzerare il suddetto deficit entro il 2011. Pertanto la Nota non ravvisa la necessità di integrare la correzione dei saldi già operata con il decreto-legge n. 112 del 2008 per ripristinare l'allineamento dei nuovi valori tendenziali con gli obiettivi programmatici precedentemente indicati. Di conseguenza, il disegno di legge finanziaria per il 2009 in esame non apporta alcuna correzione all'andamento dei saldi, con riferimento sia al settore pubblico (fabbisogno) che al conto della P.A. (indebitamento netto). Modifiche, di carattere migliorativo per il 2009 e il 2010 e peggiorativo per il 2011, si registrano, invece, con riferimento al saldo del bilancio dello Stato espresso in termini di competenza giuridica e al netto delle regolazioni contabili e debitorie (saldo netto da finanziare). Con riferimento all'articolo 1, relativo ai risultati differenziali, rileva l'opportunità di indicazioni più puntuali sulle modifiche apportate alle previsioni relative al saldo netto da finanziare, al fine di escludere la sussistenza di effetti sugli altri saldi di finanza pubblica: in particolare, ritiene utile un maggior dettaglio sui trasferimenti agli enti territoriali e sulle poste relative alle entrate. Le regolazioni contabili correttamente intese sono, infatti, escluse anche dal livello massimo del saldo netto da finanziare indicato dalla legge finanziaria. Poiché la Nota, nell'individuare le ragioni delle variazioni del predetto saldo fa riferimento alle regolazioni contabili, potrebbe trattarsi di partite che si elidono all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni, non avendo rilevanza esterna, ma che non si identificano con il concetto giuridico di regolazione, dal momento che vengono conteggiate ai fini della competenza giuridica di bilancio. Rileva inoltre che, per gli anni 2010 e 2011, gli scostamenti tra i valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato nel bilancio a legislazione vigente, integrato dagli effetti della finanziaria, e quelli indicati nel bilancio programmatico sembrano implicare un'ulteriore correzione, con riguardo al bilancio dello Stato, che non risulterebbe invece riflettersi sui valori obiettivo degli altri saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che reca modifiche alla disciplina dell'IRAP nel settore agricolo, rileva, come più volte evidenziato negli altri casi di quantificazioni effettuate mediante utilizzo di modelli di microsimulazione, che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono una puntuale verifica dei risultati. Con riferimento al comma 2, che reca agevolazioni fiscali per le imprese della pesca, osserva che, nonostante la stima effettuata dalla relazione tecnica appaia in linea con quelle contenute nei

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precedenti provvedimenti di proroga, la messa a regime dell'agevolazione in esame necessita di una più approfondita analisi delle variabili utilizzate ai fini della quantificazione degli effetti di gettito. In particolare, appare necessario procedere ad un aggiornamento dei dati, in quanto quelli utilizzati (gli stessi considerati nella quantificazione della analoga norma contenuta nei precedenti provvedimenti di proroga) fanno riferimento alle dichiarazioni Unico 2003, mentre, ad oggi, risultano disponibili i dati relativi alle dichiarazioni Unico 2006. Con riferimento al comma 5, in materia di detrazione dall'IRPEF per l'autoformazione dei docenti, osserva che la relazione tecnica non appare motivare sufficientemente l'ipotesi assunta in merito alla quota di docenti che usufruirebbe dell'agevolazione, indicata nel 50 per cento della platea dei potenziali beneficiari. In particolare, non è chiaro se tale quota sconti un possibile effetto incentivante della disposizione, connesso alla possibilità di parziale recupero del costo sostenuto dai docenti per autoaggiornamento. Osserva altresì che andrebbero assunte maggiori informazioni sul dato riguardante la platea dei docenti potenzialmente interessata, per la quale non risulta specificato né il periodo di riferimento, né le singole categorie di docenti considerate. Con riferimento al comma 6, relativo alla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido, evidenzia che dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2006, relative all'anno d'imposta 2005, è possibile ricavare un ammontare di spesa per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio) pari a circa 101 milioni di euro ed un numero di contribuenti fruitori dell'agevolazione pari a circa 175.000, a fronte di un bacino di utenza potenziale che risulta, invece, essere pari a 1.394.102. Dal momento che il 2006 risulta essere il primo anno di applicazione dell'agevolazione in esame e che, pertanto, sul numero di fruitori potrebbe aver inciso, al di là di fenomeni di incapienza, una scarsa conoscenza dell'esistenza dell'agevolazione stessa, andrebbe verificato se risponda a criteri di maggiore prudenzialità riparametrare l'agevolazione su una maggiore spesa, in relazione ad una più numerosa platea di potenziali beneficiari. Con riferimento al comma 7, relativo alla detraibilità delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, osserva che la relazione tecnica, che peraltro fornisce una quantificazione identica a quella a suo tempo presentata a corredo della disposizione della legge finanziaria per l'anno 2008, non appare conforme al testo normativo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, circa la platea dei soggetti ammessi all'agevolazione. Infatti, in base a quanto precisato dall'Agenzia, sono ammessi a fruire della detrazione tutti i titolari di un titolo di viaggio che implichi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. Pertanto, l'individuazione degli studenti e dei lavoratori quali unici beneficiari della detrazione, proposta nella relazione tecnica, potrebbe non esaurire integralmente la platea dei potenziali soggetti interessati, essendo questa composta anche da soggetti appartenenti a categorie diverse (pensionati, casalinghe) che effettuano spostamenti con frequenza tale da rendere vantaggioso l'acquisto di un abbonamento, anche se con motivazioni diverse dal raggiungimento del luogo di studio o di lavoro. Con riferimento al comma 11, relativo all'accisa sul gas naturale per usi industriali, pur non avendo nulla da osservare in merito alla quantificazione effettuata, segnala che la riduzione della perdita di gettito, rispetto alle quantificazioni operate con riferimento alle precedenti proroghe, risulta solo in parte ascrivibile all'esclusione dal campo di applicazione dell'accisa del gas metano impiegato in alcuni processi industriali. Infatti, senza considerare tale esclusione, si perviene comunque ad un importo del minor gettito inferiore di 16,5 milioni di euro rispetto a quello quantificato in precedenza. Rileva pertanto l'opportunità di chiarire se l'ammontare ridotto dei consumi, considerato in questa sede rispetto alle precedenti proroghe, sia da ascrivere

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ad una rettifica di una sovrastima precedentemente operata ovvero ad una contrazione nell'uso del combustibile in questione. Con riferimento al comma 12, che reca agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, segnala che il Consiglio CE ha autorizzato la riduzione dell'accisa sui combustibili nelle zone montane fino all'anno 2012, mentre il testo in esame rende permanente tale agevolazione. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire una valutazione da parte del Governo in ordine ai profili di compatibilità della norma con l'ordinamento comunitario. Con riferimento al comma 15, che reca una proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio, osserva che, in relazione al recupero di gettito per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione riguardante le agevolazioni in materia di ristrutturazione di immobili, si è più volte evidenziato, in occasione di precedenti provvedimenti di proroga, la difficoltà insita nell'individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare in modo corretto ed esaustivo il risultato netto di tali effetti indiretti; è stato, di conseguenza, rilevato come risponda a criteri di scarsa prudenzialità l'assegnare agli stessi cospicui effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell'onere diretto prodotto dalle agevolazioni. Segnala che, nel caso in esame, gli elementi presentati a giustificazione della considerazione, nel calcolo, di effetti di mercato indotti derivanti dalla norma, sembrerebbero non considerare l'intero sistema macroeconomico e, quindi, gli eventuali effetti di sostituzione. Sarebbero, inoltre, necessari chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per la stima di tali effetti indotti, con particolare riguardo al fatto che l'intero maggiore importo degli investimenti indotti relativi a ristrutturazioni possa essere assunto ad incremento della base imponibile delle imposte dirette. In merito, inoltre, alla quantificazione degli effetti della proroga della detrazione delle spese per acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione, andrebbero forniti chiarimenti circa il dato relativo alle spese per l'acquisto di tali immobili, ottenuto dall'elaborazione delle dichiarazioni IRPEF 2005 ed assunto a base della quantificazione. Con riferimento ai commi da 17 a 20, che recano agevolazioni per le imprese di autotrasporto, pur rilevando che la norma affida alla Agenzia delle entrate la verifica relativa all'ammontare delle agevolazioni da concedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, sottolinea l'opportunità che il Governo fornisca elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata per l'imputazione degli effetti di minor gettito agli anni 2009 e 2010. Evidenzia, inoltre, che il comma 31 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 affidava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare, tra le misure previste dall'articolo richiamato, quelle per le quali occorresse una previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Rileva, pertanto, l'opportunità che il Governo fornisca gli esiti di tale valutazione, dal momento che essa appare rilevante anche sul piano finanziario.
Con riferimento al comma 21, che reca la copertura delle disposizioni dei commi da 17 a 20, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007, la Società Sviluppo Italia Spa ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ed è una società a capitale interamente pubblico. Con riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse della suddetta Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla natura delle suddette risorse; rileva inoltre che andrebbe in ogni caso acquisito un chiarimento circa la compatibilità dell'utilizzo delle somme in questione, previsto dalla norma in esame, con i piani di attività e gli impegni eventualmente assunti dall'Agenzia per la promozione degli investimenti. Con riferimento ai commi 25 e 26, concernenti il riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali, ed in

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particolare alla disposizione del comma 26, lettera b), che richiama testualmente il parziale utilizzo per il 2008 delle «risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25», osserva che il comma 25 dispone riduzioni che, tenuto conto della data di entrata in vigore del provvedimento in esame (1o gennaio 2009), dovrebbero riguardare gli esercizi 2009 e successivi. La previsione riferita al 2008 pare quindi attribuire effetto retroattivo alle riduzioni di trasferimenti statali disposte dal predetto comma 25, prevedendone l'applicabilità anche all'esercizio in corso. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento ai commi da 27 a 31, che recano le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009, osserva che gli effetti delle disposizioni risultano già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica per effetto delle disposizioni nell'articolo 63, comma 10, primo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008. Gli importi indicati nell'allegato 7 in corrispondenza della norma in esame derivano pertanto da effetti contabili, dovuti ad una diversa imputazione della spesa nell'ambito del bilancio dello Stato. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, si ricorda che l'articolo 63, comma 10, primo periodo, al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, disponeva l'integrazione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, dell'importo di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Sulla base dell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29, sono quantificati nella misura di 2.240 milioni di euro. Anche in considerazione delle differenze rilevate, ravvisa l'opportunità che il Governo fornisca l'entità complessiva delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica iscritte sul capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze, che residuano a seguito degli interventi disposti dal disegno di legge in esame, indicando le finalizzazioni alle quali le stesse risorse risultano preordinate in base alle diverse autorizzazioni di spesa. Con riferimento ai commi 32, 33 e 34, che recano risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, segnala che le disposizioni di configurano una spesa, sia pure a carattere eventuale, suscettibile di tradursi in un onere permanente per il bilancio dello Stato. Pertanto le risorse da predisporre a copertura di tale spesa dovrebbero avere carattere di certezza nell'ammontare e di continuità nel tempo. Tali caratteristiche non sembrano poter essere accertate esclusivamente con la procedura di verifica prevista dalle norme in esame, che il comma 33 definisce di «cadenza semestrale»; esse potrebbero piuttosto dedursi da un esame a consuntivo dei risparmi effettivamente conseguiti sui relativi capitoli di bilancio, per effetto delle misure di razionalizzazione introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso da parte del Governo. Con riferimento al comma 35, concernente le modalità della contrattazione relativa ai contratti dei pubblici dipendenti e di erogazione delle somme stanziate, pur non avendo nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le previsioni della norma, che delinea una procedura innovativa per l'erogazione delle somme riferite ai rinnovi contrattuali, siano suscettibili di incidere sulle modalità di determinazione dei tendenziali di spesa, con particolare riferimento alla modulazione temporale della spesa per redditi da lavoro di dipendenti della pubblica amministrazione. Con riferimento alla tabella D, ritiene opportuno un chiarimento in merito all'assenza di effetti sui saldi della pubblica amministrazione del finanziamento del Fondo degli investimenti per la difesa. La misura del finanziamento non

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sembra, infatti, vincolata da precedenti disposizioni legislative; la neutralità sui saldi potrebbe peraltro essere dovuta alla sequenza delle singole consegne, eventualmente già considerata ai fini della determinazione dei tendenziali della pubblica amministrazione. Rileva infine che non risulta inserita nell'articolato la disposizione riportata nelle precedenti leggi finanziarie in attuazione dell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, che prevede che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria sia assicurata secondo quanto indicato nell'apposito prospetto di copertura, che pure risulta allegato al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel prosieguo dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008.
Atto n. 21.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2008.

Gaspare GIUDICE, relatore, ricorda che nella seduta del 24 settembre scorso, nell'esporre i contenuti dello schema di DPCM relativo alla ripartizione della quota di competenza statale dell'otto per mille, avevo segnalato che l'ammontare delle risorse ripartite nell'ambito dello schema di decreto risulta notevolmente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere assegnato all'otto per mille di spettanza dello Stato sulla base delle scelte dei contribuenti. Ciò in conseguenza di successivi interventi normativi che hanno destinato a diverse finalità i relativi stanziamenti di bilancio. In proposito, aveva inoltre constatato che probabilmente i costi per la predisposizione dei progetti e per la loro valutazione risultano probabilmente superiori all'importo distribuito. Su questi aspetti, il rappresentante del Governo si era riservato di compiere un approfondimento. Segnala che il termine per l'espressione del parere sullo schema di DPCM è scaduto lo scorso 6 ottobre. Non essendo pervenuto alcun ulteriore elemento di valutazione da parte del Governo, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione dell'8 ottobre 2008, di non procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto. Nel chiedere comunque al rappresentante del Governo se sono stati predisposti gli elementi di approfondimento richiesti, ritiene che comunque non vi siano le condizioni per procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che le risorse relative all'anno 2008 derivanti dalla riduzione delle disponibilità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato sono già state utilizzate per le finalità stabilite dalle norme adottate. Pertanto il ripristino delle risorse dell'otto per mille non risulta praticabile per l'anno in corso ma può essere eventualmente prospettato con riferimento al 2009.

Lino DUILIO (PD) sottolinea che la risposta del rappresentante del Governo

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non è pertinente rispetto alle osservazioni formulate dal relatore, relative all'esatta determinazione delle risorse relative alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale e non ad un eventuale reintegro delle medesime. Osserva che gli organi di stampa hanno dato ampio risalto al parere della Commissione Bilancio del Senato, che ha rilevato l'estrema esiguità delle risorse residue dopo le riduzioni operate a livello legislativo, mentre la Commissione Bilancio della Camera si limiterà a non esprimere un parere.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva la necessità di evitare che in futuro le residue risorse dell'otto per mille di competenza statale siano destinate ad altra finalità.

Gaspare GIUDICE (PdL), relatore, invita il presidente, come già convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, a segnalare al Presidente della Camera la situazione di disagio in cui la Commissione si è trovata ad operare.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento all'osservazione del deputato Duilio sottolinea che la Commissione bilancio del Senato ha comunque espresso un parere favorevole. In conclusione ritiene, sulla base dello svolgimento dei lavori della Commissione, di dover comunicare al Presidente della Camera che non sussistono le condizioni di espressione del parere da parte della Commissione.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 17.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, con riferimento alle proposte emendative da ultimo trasmesse dall'Assemblea, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo aggiuntivo 38.0100 (formulazione corretta) del Governo è volto a modificare la platea dei destinatari della disciplina dei permessi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap grave. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che le modifiche della platea dei destinatari dei benefici abbiano carattere compensativo e non determinino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno, acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della previsione contenuta nel comma 5 della proposta emendativa, in base alla quale il Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica nella quale tenere conto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche a cui sono accordati i permessi previsti dalla norma in esame. Segnala ancora che l'articolo aggiuntivo 39-septies.0101 del Governo estende anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge finanziaria per il 2008 che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in posizione di comando. Al riguardo, posto che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 91, della legge finanziaria per il 2008, non erano stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che dall'attuazione

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della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, se le eventuali maggiori disponibilità recate dall'applicazione delle norme non siano suscettibili di determinare in capo ad alcune amministrazioni, disponibilità di bilancio altrimenti utilizzabili, e se le amministrazioni impieganti il personale non possano proseguire il rapporto in assenza di disponibilità da reintegrare.
Con riferimento all'emendamento 39-bis.200 della Commissione, rileva che lo stesso sopprime il riferimento alla tutela economica, pensionistica e previdenziale dalle finalità per le quali è riconosciuta la specificità del ruolo delle forze armate e delle Forze di polizia. Viene inoltre prevista l'inclusione nell'articolo 39-bis di una clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento, appare, quindi, volto a superare i profili problematici che avevano indotto la Commissione bilancio, nella seduta antimeridiana, a richiedere, con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, la soppressione dell'articolo 39-bis, in quanto il riconoscimento della specificità delle forze armate e di polizia non implicherebbe più aspetti suscettibili di determinare effetti finanziari. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo 38.0100 risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, constatando che in assenza di questa l'articolo aggiuntivo appare suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative. Concorda con le valutazioni del relatore in ordine al fatto che l'emendamento 39-bis.200 appare idoneo a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento all'articolo 39-bis. Fa infine presente che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che alla luce dei rilievi del relatore e delle dichiarazioni nello stesso senso del rappresentante del Governo il parere sull'articolo aggiuntivo 38.0100 non può che essere contrario, osserva peraltro che si tratta di una materia di grande rilevanza e delicatezza, sulla quale auspica un ulteriore approfondimento da parte del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che il proprio emendamento 24.23, dichiarato inammissibile, risulta di contenuto identico all'articolo aggiuntivo 38.0100 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con le osservazioni del presidente in ordine all'articolo aggiuntivo 38.0100.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento all'intervento del deputato Borghesi, rileva che l'emendamento 24.23 è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e che, coerentemente, il relatore ha prospettato l'espressione di un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 38.0100 del Governo.

Giulio CALVISI (PD), con riferimento all'emendamento 37.200, osserva che la formulazione risulta del tutto incongrua, frutto evidentemente di una cattiva tecnica legislativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione non è competente sugli aspetti da ultimo richiamati dal deputato Calvisi.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
sull'articolo 39-bis,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 39-bis.200;

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sulle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 38.0100 (formulazione corretta), in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione volta a sopprimere l'articolo 39-bis, contenuta nel parere espresso nella giornata odierna».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 17.45.