CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca PINI (LNP) richiama l'attenzione dei colleghi in merito all'interrogazione n. 5-00401 da lui presentata, assegnata alla Commissione Trasporti anziché alla Commissione Politiche dell'Unione europea. Poiché l'interrogazione è incentrata su aspetti di compatibilità comunitaria, giudica tale assegnazione l'ennesimo «scippo» di competenze alla XIV Commissione. Ritiene pertanto che occorra chiedere alla Presidenza della Camera una modifica nell'assegnazione.

Enrico FARINONE (PD) condivide le osservazioni del deputato Pini, sottolineando come sia dovere di tutti i parlamentari salvaguardare, soprattutto in questa fase, l'operato del Parlamento e delle Commissioni.

Mario PESCANTE, presidente, giudica meritevole di approfondimento la questione sollevata dall'onorevole Pini e si

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riserva pertanto di valutare l'opportunità di sottoporre al Presidente della Camera una ulteriore valutazione del caso.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
(C. 1713 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
(C. 1714 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che giovedì 2 ottobre sono stati assegnati il disegno di legge C. 1713 (Legge finanziaria 2009) ed il disegno di legge C. 1714 (Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
La Commissione è quindi chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, i citati disegni di legge. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Tabella 2) limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricordo che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro,

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anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, rappresento che, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. È altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.
Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili: a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad u.p.b. all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra u.p.b. incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra u.p.b. appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa); b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle u.p.b. di cui al punto 1, a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna u.p.b. oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.
Occorre inoltre tener presente che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di u.p.b. per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di u.p.b. per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.
Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge trasmesso dal Governo risulta conforme a tali previsioni.
Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini della dello

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stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del Regolamento, «la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».
Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria: a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative; b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento); c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricordo che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 16 ottobre 2008, mentre il termine per la

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presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti potrebbe essere fissato alle ore 14 di martedì 14 ottobre prossimo.
La Commissione concorda.

Gianluca PINI (LNP), relatore, segnala preliminarmente come il procedimento di formazione della manovra di finanza pubblica presenti quest'anno elementi innovativi rispetto al passato. Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state infatti contestualmente definite nel DPEF ed attuate con il decreto legge n. 112 del 2008 l'estate scorsa, attraverso l'adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica, volto ad attuare una politica di contenimento del deficit pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011, secondo gli impegni assunti in sede europea. Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, facendo sostanzialmente convergere i profili programmatici con quelli attuativi.
Il disegno di legge finanziaria per il 2009 (AC 1713) e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (AC 1714), nonché una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF competano la manovra di bilancio.
Il contenuto del disegno di legge finanziaria per il 2009 non reca effetti in termini di variazione dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, né in termini di fabbisogno, limitandosi ad incidere sul saldo netto da finanziare, in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011. A larga parte degli oneri recati dal disegno di legge finanziaria si fa inoltre fronte mediante il ricorso a disponibilità finanziarie già precostituite nell'ambito del decreto legge n. 112/08, sicché ai fini dell'analisi degli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica occorre fare in primo luogo riferimento a tale ultimo provvedimento adottato nel giugno scorso.
Il disegno di legge finanziaria per il 2009 presenta significative novità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Quanto al primo aspetto, la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, posto che esso si articola in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a: fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario); disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione; definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali; stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.
A tale ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria corrisponde una significativa valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità - prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112/08 - di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa. Sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha, infatti, inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011. Gli effetti del decreto-legge, approvato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto già contabilizzati nel

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disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011.
In particolare, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell'anno 2011, i commi 1 e 2 dell'articolo 60 del decreto-legge n.112 hanno disposto una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, secondo gli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato al decreto-legge.
Oggetto di riduzione sono state anche le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.
Dalla riduzione operata sono escluse le spese relative a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; le risorse destinate alla ricerca; le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; le risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
Per quanto riguarda più specificamente le competenze della XIV Commissione, si fa presente che nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2009, le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), e più precisamente nella missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo. Tale missione comprende sia alcuni programmi riguardanti principalmente le relazioni finanziarie internazionali, che fanno capo al centro di responsabilità 3 (Dipartimento del tesoro), sia il programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al centro di responsabilità 4 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; lo stanziamento previsto complessivamente per tale ultimo programma risulta essere pari a 23.890,3 milioni di euro.
Nella legge di bilancio 2008 per la medesima spesa erano previsti 24.374,3 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate si era registrato un lieve decremento (24.373,4 milioni di euro).
Pertanto, rispetto alle previsioni assestate 2008, si registra complessivamente una variazione in diminuzione dello stanziamento pari a 483,1 milioni di euro: tale dato risulta dal decremento previsto per i capitoli di spesa riguardanti gli Investimenti (-1.683,3 milioni di euro, ed in particolare il cap. 7493) e dall'aumento che si rileva per le voci di spesa attinenti gli Interventi (+ 1.199,9 milioni di euro).
In particolare i capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano le seguenti variazioni:
Capitolo 2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 14.400 milioni di euro, con un aumento di 1.100 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo 2008;
Capitolo 2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.600 milioni di euro, con un aumento di 100 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione 2008;
Capitolo 7493 - Somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»: 6.872,286 milioni di euro, con una diminuzione di 1.684,714 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2008, pari a 8.557 milioni.

Ricorda, al riguardo, che sul capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987 (c.d. «legge Fabbri»), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: a tale fondo, affluiscono, infatti, le disponibilità

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provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Lo stanziamento del capitolo 7493 viene esposto anche nella Tabella F allegato al disegno di legge finanziaria 2009 (A.C. 1713).
Inoltre, ricorda che il Dipartimento per le politiche comunitarie è uno dei centri di responsabilità di spesa (C.d.R. n. 4) della Presidenza del Consiglio dei ministri: tale organo gode di autonomia finanziaria e contabile disciplinata con il D.P.C.M. 9 dicembre 2002. La dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantirne il funzionamento viene annualmente indicata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in particolare la Presidenza del Consiglio è oggetto del Programma 21.3, che fa capo alla Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Per l'anno finanziario 2009 lo stanziamento iscritto nel Programma 21.3 risulta essere di 555,869 milioni di euro, con una variazione in diminuzione rispetto al 2008 di 344,113 milioni di euro. Si rileva che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2009 della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria 2009, i profili di specifico interesse della XIV Commissione, di carattere più strettamente finanziario-quantitativo, sono ricavabili dalle Tabelle D ed F. In particolare rileva lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Per il 2010 le risorse stanziate a favore del Fondo di rotazione ammontano a 5.271 milioni, come riportato nella tabella F. Per il 2011 la tabella D dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per un importo pari a 5.271 milioni di euro.
Per quanto riguarda, invece, il contenuto normativo degli articoli contenuti nel disegno di legge finanziaria, si fa presente che il comma 13 dell'articolo 2, proroga per l'anno 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E. Ricorda, al riguardo, che con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.
Il comma 14 dell'articolo 2 interviene, inoltre, sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare: proroga al 2009 l'agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra ed estende l'agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre. L'ultimo periodo del comma in esame prevede che l'esenzione si applichi, nel 2009, anche agli oli vegetali utilizzati per fini energetici nelle serre. Tale facoltà è prevista, nella normativa nazionale, dalla sopra richiamata tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995. L'agevolazione fiscale disciplinata dal comma in esame, come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, è subordinata all'autorizzazione dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 149/2008: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, evidenzia che il decreto-legge n. 149 del 2008 dispone, all'articolo 1, la proroga della gestione

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del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale (denominato SuperStar) all'attuale concessionario (Sisal S.p.a.), alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1o luglio 2009.
Ricorda, in proposito, che il concorso pronostico «Enalotto» è stato istituito con decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1957 e regolamentato con decreto del 29 ottobre 1957. Il regolamento è stato modificato dal decreto 10 ottobre 1997, con l'introduzione di una formula di gioco contraddistinta con il termine di «Super- Enalotto». Questo gioco è abbinato alle estrazioni del Lotto, è gestito dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) dall'aprile 2002. Il 30 novembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al rinnovo per un ulteriore quinquennio a favore della Sisal Spa della concessione, in scadenza al 31 marzo 2005, per la gestione della raccolta del SuperEnalotto. In data 25 gennaio 2005 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha segnalato che «l'affidamento in concessione del gioco del SuperEnalotto senza il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica pregiudica gravemente l'esplicarsi della concorrenza nel mercato dei giochi e delle scommesse».
Su ricorso della Stanley International Betting Limited, il Consiglio di Stato, con decisione del 5 dicembre 2006, n. 7113, ha annullato la proroga per ulteriori 5 anni della gestione dell'Enalotto in favore della Sisal Spa, ritenendo illegittima la proroga dell'affidamento del servizio perché adottata in violazione delle norme in materia di evidenza pubblica.
Conseguentemente è intervenuto l'articolo 1, comma 90, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), disponendo che, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell'operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione indicata dal precedente comma 90, la gestione del gioco continui ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino al 30 giugno 2007.
Il suddetto termine sarebbe stato prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si fosse resa necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. La proroga avrebbe potuto essere disposta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato del 29 giugno 2007. Una successiva proroga al 30 settembre 2008 è stata disposta dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.
Si ricorda, infine, che con bando del 29 giugno 2007 l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha messo a gara la procedura di selezione per l'affidamento in concessione per nove anni dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Alla gara hanno partecipato Sisal, Lottomatica e Snai.
Con decreto del 31 marzo 2008 del Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Sisal S.p.a.
La Sisal ha, peraltro, effettuato nella scorsa primavera una ristrutturazione finanziaria della società.
Come riportato nella relazione al disegno di legge di conversione «ad oggi la gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha condotto all'individuazione del nuovo concessionario che, tuttavia, non può essere ancora nella pienezza delle sue attribuzioni, dovendosi attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari atte a garantire l'idoneità della nuova

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organizzazione e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara».
Osserva, in conclusione, come il decreto-legge in oggetto rappresenti effettivamente un caso di straordinaria eccezionalità e urgenza; la proroga concessa a favore della SISAL Spa interviene peraltro quando è già avvenuta l'aggiudicazione della nuova concessione alla medesima società. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto del fatto che i provvedimenti di proroga sono stati adottati sia dal Governo precedente che da quello in carica, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole, senza osservazioni né condizioni.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene che la Commissione possa procedere al voto sulla proposta di parere formulata dal relatore nella seduta già convocata per domani.

Jean Leonard TOUADI (PD) considera opportuno disporre di un breve tempo di riflessione poiché la materia affrontata ha grande rilevanza sociale e reca effetti significativi sul bilancio dello Stato. Ritiene peraltro opportuno comprendere per quale motivo la società Stanley International Betting Limited, che pure è ricorsa al Consiglio di Stato ritenendo illegittima la proroga dell'affidamento del servizio alla SISAL Spa, non ha poi partecipato alla gara per l'affidamento della concessione. Si riserva inoltre un approfondimento in ordine alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ad annullare tale proroga.

Gianluca PINI (LNP) evidenzia come, sebbene non conosca le ragioni che hanno motivato il ricorso della società britannica, la sentenza del Consiglio di Stato appare in ogni caso superata, essendo stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della SISAL Spa.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Atto n. 19.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 settembre 2008.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) osserva come lo schema di decreto in esame appaia conforme con la norma di delega e risulti nel complesso migliorativo della disciplina del governo societario. Chiede quindi al relatore alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell'articolo 1, comma 5, laddove si fa riferimento al «maggior azionista» e in ordine all'articolo 1, comma 1, che parla di operazioni rilevanti e benefici significativi: riterrebbe opportuno comprendere che cosa si intenda esattamente con tali definizioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, precisa che per maggior azionista si intende l'azionista che detiene i pacchetti di controllo. Si parla invece di operazioni rilevanti e di benefici significativi quando

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le operazioni svolte dalla società capogruppo incidono sulle società controllate.

Antonio RAZZI (IdV) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo Lega Nord sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.
COM(2008)306 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'Unione europea.
COM(2007) 249 def.