CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 ottobre 2008.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Stefano SAGLIA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1713, legge finanziaria 2009, ed il disegno di legge C. 1714, Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio triennale 2009-2011. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, fa presente che la Commissione esaminerà gli stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Avverte che potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, sarà invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Precisa che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, sarà invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, rappresenta che, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. Ricorda che è altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione a differenza di quanto si è verificato finora, possono

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essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.
Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili:
a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad u.p.b. all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra u.p.b. incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra u.p.b. appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa);
b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle u.p.b. di cui al punto 1, a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna u.p.b. oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

Aggiunge che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di u.p.b. per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di u.p.b. per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.
Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, precisa che essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini della dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del Regolamento, «la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.». Saranno pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria: a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative; b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento); c) gli emendamenti recanti

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norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.
Sottolinea che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dalla presidenza della Commissione prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 16 ottobre 2008.
Conclude precisando che il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti sarà fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani.
Assumendo poi le funzioni di relatore sui provvedimenti all'esame della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Foti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, fa notare che il disegno di legge finanziaria 2009 (AC 1713) presenta un contenuto normativo estremamente snello, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale «in via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno

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o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico».
Ciò premesso, con riferimento alle disposizioni del disegno di legge finanziaria 2009 di competenza delle XI Commissione, fa presente che l'articolo 2, comma 2, stabilizza a regime alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. In particolare si dispone che, a decorrere dal 2009 e nel limite dell'80 per cento, si applicano alle menzionate imprese i benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (credito di imposta per i soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, abbattimento nella misura dellì80 per cento del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel registro internazionale, esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale).
I commi da 22 a 24 del medesimo articolo determinano l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS). Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2009, pari complessivamente a 936,50 milioni di euro, sono determinati: nella misura di 750,95 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS; nella misura di 185,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
Il comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, disposti dall'articolo 1, commi 768 e 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dall'articolo 1, commi 10 e 11, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (recante norme di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007), prevede un riordino dei trasferimenti per le prestazioni previdenziali, disponendo, più specificamente, che non sono più a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l'INPS gli oneri derivanti da specifiche disposizioni legislative, tassativamente elencate.
Il comma 26, inserendosi nell'ambito del riordino dei trasferimenti all'INPS disposto dal precedente comma 25, provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, ai fini dell'incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l'esercizio 2007, 2.146 milioni per l'esercizio 2008 e 1800 milioni a decorrere dall'esercizio 2009.
I commi da 27 a 31 recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 27 dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale «contrattualizzato» dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 143, della legge n. 244 del 2007, è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009. Analogamente, il successivo comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 143, della legge n. 244 del 2007,

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è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Il comma 29, prevede che le somme di cui ai precedenti commi 27 e 28, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP. Il comma 30 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 - in aggiunta agli oneri già derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 146, della legge finanziaria per il 2008 - nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001. Ai sensi del successivo comma 31, infine, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 27, 28 e 29 - pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 112/2008, che ha previsto un incremento delle disponibilità del «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica», istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine del loro utilizzo per finalità di copertura finanziaria.
Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità, cioè in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
Il comma 33 ha lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, si prevede una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l'effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti. Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008, o interessate all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67. Infine, si stabilisce che la disposizione in esame non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del Servizio sanitario nazionale.
Il successivo comma 34 prevede che, per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, possa altresì essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni richiamate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dalle economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del

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miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, che si realizzino per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione. In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale «contrattualizzato» delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti.
Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (cioè dal 1o gennaio di ogni anno) le somme stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali, fermo restando che l'importo da erogare non può andare oltre il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. Si prevede inoltre la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile. Viene precisato altresì che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse appositamente stanziate, la disciplina di cui al comma in esame trova applicazione solamente con riferimento al 2009, ferma restando l'erogazione per il 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Si dispone, infine, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Con riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2009 (AC 1714) ricorda che la XI Commissione è chiamata ad esaminare in particolare, per le parti di competenza, lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
Nella relazione introduttiva al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011 ricorda, preliminarmente, che esso risulta impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, introdotta nel 2008, la quale tende ad evidenziare le funzioni principali dello Stato e gli obiettivi strategici ed istituzionali perseguiti con la spesa pubblica.
In tale quadro dispositivo si inserisce la disciplina di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008. Il menzionato decreto-legge, da una parte, reca una serie di norme con cui in sostanza è stata anticipata a luglio la manovra economico-finanziaria per il 2009, dall'altra, al comma 3 dell'articolo 60, ha previsto che, in via sperimentale, limitatamente all'esercizio 2009, la rimodulazione nella legge di bilancio delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria nonché per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi possono tuttavia essere realizzate nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per i medesimi interventi; in ogni caso, non è possibile utilizzare gli stanziamenti. La ricognizione, analisi e valutazione della situazione dei conti pubblici e le relative novità normative recate dal decreto-legge n. 112 del 2008, comportano una complessiva razionalizzazione della programmazione

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della spesa per conseguire obiettivi di finanza pubblica coerenti con gli impegni di medio periodo assunti con l'UE con il Patto di stabilità.
Tale ricognizione, secondo quanto si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge di bilancio, si realizza nel disegno di legge di bilancio sia attraverso la definizione di ciascuna posta sia mediante le proposte governative concernenti le spese rimodulabili ai sensi del menzionato articolo 60, comma 3 del decreto-legge 112/2008. In tale ambito, si sono contemperate le esigenze di contenimento e di razionalizzazione della spesa con quelle incomprimibili di assicurare l'operatività minima delle amministrazioni e, al riguardo, la possibilità di rimodulazione della spesa tra programmi nell'ambito della stessa missione facilita tale contemperamento costituendo un importante elemento di elasticità del bilancio.
Per quanto riguarda la Tabella 4, ricorda che con il recente decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ha riunito in un'unica struttura ministeriale i dicasteri precedentemente istituiti con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale nonché il Ministero della salute. Peraltro, nel decreto-legge 181/2006, c.d. di «spacchettamento», erano stati istituiti anche due Ministeri senza portafoglio, aventi compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia, ora confluiti nel dicastero istituito con il decreto-legge 85/2008. Pertanto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2009 vengono accolte le missioni e i programmi, opportunamente riconsiderati e revisionati, precedentemente allocati nei bilanci di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero della salute. A tal riguardo la ripartizione delle risorse tra i vari centri di responsabilità tiene conto delle nuove strutture configurate nei provvedimenti di riordino, in corso, dell'Amministrazione interessata.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le due principali Missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono: Politiche previdenziali (25) e Politiche per il lavoro (26). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi: Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale (25.2); Regolamentazione e vigilanza del lavoro (26.1); Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5) e Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito (26.6).
I macroaggregati previsti nello stato di previsione per il settore del lavoro e della previdenza sociale sono suddivisi per spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni) e per conto capitale (investimenti, spese in conto capitale e altre spese in conto capitale).
Con riferimento alla menzionata Tabella, per quanto riguarda il bilancio di competenza, la spesa complessiva di 81.540,9 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - di cui 80.047,3 milioni per spese correnti e 1.493,6 milioni per spese in conto capitale - viene ripartita con riferimento alle missioni ed ai programmi che compongono la spesa di parte corrente, quella di conto capitale nonché con evidenziazione dei relativi centri di responsabilità dell'Amministrazione ponendo a confronto i dati relativi alle previsioni assestate 2008 con i dati proposti per le previsioni 2009.
Riguardo alla variazione dei capitoli di spesa, nell'ambito della Missione n. 25 - Politiche previdenziali (Programma 25.2, «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati), il macroaggregato 2.1.2 «Interventi» presenta, con una previsione assestata 2008 di 57.467,97 mln ed un aumento di 1.327,76 milioni di euro, una previsione per l'anno finanziario 2009 di 58.795,73 milioni di euro. A tal riguardo, faccio presente che: il cap. 4363

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recante «Sgravi contributivi», a fronte di una previsione assestata 2008 di 810,36 milioni di euro, presenta una diminuzione di 157,30 milioni di euro, con la conseguente previsione per il 2009 di 653,06 milioni di euro; il cap. 4364 recante «Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri», a fronte di una previsione assestata 2008 di 12.218,78 milioni di euro, presenta una diminuzione di 285,30 milioni di euro, per cui la previsione per il 2009 è di 11.933,47 milioni di euro; il cap. 4377 recante «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili», con una previsione assestata 2008 di 1.264,00 milioni di euro, presenta un aumento di 248,00 milioni di euro, per cui la previsione per il 2009 è di 1.512,00 milioni di euro.
Fa inoltre presente che, con riferimento al prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi, predisposto ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, per la missione n. 25.2 viene indicata, tra le altre, una variazione al cap. 4332-1 recante «Funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per il quale viene disposto un decremento di 0,05 milioni di euro.
Nell'ambito della missione n. 26 - Politiche per il lavoro, segnalo il programma 26.6, recante «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito», il quale, a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 3.369,81 milioni di euro, presenta un decremento di 304,50 milioni di euro, per cui la previsione 2009 risulta pari a 3.065,32 milioni di euro. Evidenzio poi che il macroaggregato 1.3.2 «Interventi» presenta, con una previsione assestata 2008 di 1.737,36 milioni di euro ed una diminuzione di 8,53, una previsione per l'anno finanziario 2009 di 1.728,82 milioni di euro. Inoltre, con riferimento al macroaggregato 1.3.3 «Oneri comuni di parte corrente», rispetto alle previsioni assestate 2008 di 41,56 milioni di euro, si registra un decremento di 41,56 milioni di euro, per cui le previsioni per l'anno finanziario 2009 non presentano stanziamenti.
Inoltre, con riferimento al prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi, predisposto ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, per la missione n. 26.6 vengono indicate la seguenti variazioni: al cap. 7682-1 recante «Finanziamento delle attività di formazione professionale», si registra un aumento di 0,36 milioni di euro; al cap. 4161-1 recante «Formazione professionale») si registra un decremento di 0,13 milioni di euro.
Il programma 26.5 recante «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 254,29 milioni di euro, presenta un decremento di 94,70 milioni di euro, per cui la previsione 2009 è pari a 159,59 milioni di euro. Con riferimento al macroaggregato 1.2.2 «Interventi», faccio presente che con le previsioni assestate 2008 di 82,20 milioni di euro ed un decremento di 50,00 milioni di euro, le previsioni per l'anno finanziario 2009 sono stabilite in euro 32,20 milioni di euro. Inoltre, al macroaggregato 1.2.6 «Investimenti», a fronte di previsioni assestate 2008 di 170,95 milioni di euro vi è una diminuzione di 44,92: pertanto, le previsioni per l'anno finanziario 2009 sono stabilite in 126,02 milioni di euro.
Infine, il programma 26.1 recante «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 79,88 milioni di euro, presenta un decremento di 14,13 milioni di euro, per cui la previsione 2009 è pari a 65,75 milioni di euro. A tal riguardo, con riferimento al macroaggregato 1.1.2 «Interventi», occorre segnalare che con le previsioni 2008 assestate in 19,12 milioni di euro ed un decremento di 1,46 milioni di euro, le previsioni per l'anno finanziario 2009 sono stabilite in euro 17,66 milioni di euro. Inoltre, al macroaggregato 1.1.6 «Investimenti», a fronte di previsioni assestate 2008 di 50,01 milioni di euro vi è una diminuzione di 11,38 milioni di euro: pertanto, le previsioni per l'anno finanziario 2009 sono stabilite in 38,63 milioni di euro.

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Ricorda, infine, che nel prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi, predisposto ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, per quanto concerne la Missione n. 26.1 in esame è indicata una variazione relativa al cap. 5062-1 recante «Finanziamenti per l'attuazione di azioni positive di parità uomo-donna» consistente in un decremento di 0,22 milioni di euro.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione n. 26 «Politiche per il lavoro», il programma n. 26.2 denominato «Infortuni sul lavoro», a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 7,30 milioni di euro, presenta un aumento di 0,02 milioni di euro, per cui la previsione 2009 è pari a 7,33 milioni di euro. Nell'ambito della Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, per il programma 32.3 denominato «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», rispetto alla previsione assestata 2008, pari a 438,79 milioni di euro, viene proposto un decremento di 45,09 milioni di euro: pertanto, la previsione 2009 è determinata in 393,70 milioni di euro.
La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2009 è stata valutata complessivamente in 6.799,1 milioni di euro, di cui 4.878,0 milioni di parte corrente e 1.921,1 milioni in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2008, e tiene altresì conto della «massa spendibile» (cassa + residui) dell'anno 2008, aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2008.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, nella nota preliminare alla Tabella 4 si afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l'anno 2009, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello stesso di previsione.
Le autorizzazioni di cassa complessive per l'anno 2009 sono pari complessivamente a 82.369,590 milioni di euro, di cui 80.118,686 milioni per le spese correnti e 2.250,904 milioni per le spese in conto capitale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00041 Damiano: Attuazione della normativa vigente sulla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in relazione ad attività in bound e out bound nei call center.
7-00043 Delfino: Stabilizzazione dei precari nei call center.
7-00044 Cazzola: Puntuale applicazione della legge n. 30 del 2003 in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
(Discussione congiunta e rinvio).

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che, se in assenza di obiezioni, vertendo le risoluzioni in esame sullo stesso argomento, la discussione avrà luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

Teresio DELFINO (UdC) fa notare che il Governo attuale, nel tentativo di rilanciare

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la crescita e la produttività in un quadro economico di grande difficoltà, ha seguito un indirizzo politico che va nella direzione di un aumento del grado di flessibilità del mercato del lavoro, determinando un peggioramento della qualità del lavoro dipendente. Sollecita pertanto l'Esecutivo ad intraprendere le opportune iniziative al fine di rilanciare il metodo della concertazione con le parti sociali e dare attuazione alla normativa vigente e agli accordi sindacali intervenuti per la stabilizzazione del personale precario, soprattutto nel settore dei call center.

Giuliano CAZZOLA (PdL) sottolinea come la risoluzione a sua firma non rechi l'impegno del Governo a prorogare, per il personale precario nei call center, il termine per avvalersi delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2007, ritenendo preferibile il ricorso a soluzioni diverse. Premette che a suo avviso i rapporti di lavoro possono essere sia rapporti a tempo indeterminato che rapporti di collaborazione e che la lotta alle collaborazioni coordinate e continuative illegittime non può essere efficacemente attuata rivolgendosi, indiscriminatamente e senza affrontare il merito, a tutte le imprese che utilizzano tale forma di rapporto di lavoro prevista dall'ordinamento. Analogamente ritiene che tale lotta non possa essere perseguita penalizzando specifiche attività produttive attraverso la presunzione di illegittimità tout court delle collaborazioni a progetto in tali settori. Conclude precisando che, a suo avviso, la soluzione per un uso corretto delle collaborazioni andrebbe individuata nella certificazione dei contratti.

Cesare DAMIANO (PD) ricorda l'attività svolta dal precedente Governo di centrosinistra, che è stata improntata al miglioramento del mercato del lavoro, soprattutto al fine di favorire processi di stabilizzazione del personale. Osserva come tale azione sia stata condotta attraverso l'introduzione di misure volte ad alzare il costo del lavoro precario e a diminuire quello relativo al lavoro stabile. A tale riguardo, cita da una parte gli interventi che hanno innalzato le aliquote dei contributi previdenziali che i datori di lavoro sono chiamati a versare in favore dei lavoratori precari, dall'altra le misure tese alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo a favore delle imprese. Ricorda come l'azione del precedente Governo, svoltasi nel segno della lotta alla precarietà, si sia coerentemente saldata con una rigorosa attività di contrasto al lavoro irregolare portata avanti soprattutto in settori ad alto rischio di irregolarità nelle assunzioni, quali quello edilizio e quello dei call-center. Fa notare che in questi ambiti lavorativi si registra un'età media dei lavoratori molto bassa a fronte di un alto livello di istruzione, nonché un'alta percentuale di occupazione femminile, elementi che fanno pensare ad un utilizzo distorto degli strumenti contrattuali atipici, rinnovati più volte nel corso di periodi di tempo molto lunghi. In tema di call-center, ricorda che la circolare n. 17 del 2006 e la circolare n. 8 del 2008, volte a precisare i requisiti e le condizioni per aderire alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2007, sono state emanate dal precedente Ministro del lavoro in piena applicazione della cosiddetta legge Biagi, che ritiene particolarmente restrittiva in tema di rapporti di collaborazione a progetto, e sulla scia dei provvedimenti adottati negli anni precedenti dall'Esecutivo di centrodestra. Ricorda che i citati provvedimenti assunti dal Governo di centrosinistra nella passata legislatura, tramite la convocazione di un apposito tavolo di concertazione, hanno permesso di stabilizzare 24 mila lavoratori, riconducendo i contratti di lavoro di coloro che svolgevano attività in bound nei call center alla loro vera natura di rapporti di lavoro subordinati prevalentemente a tempo indeterminato. Fa notare che con la stessa circolare n. 8 del 2008 il Ministro del lavoro del precedente Governo non intendeva operare una automatica stabilizzazione dei lavoratori impiegati nel call center in attività cosiddette di out bound, ma mirava a regolarizzare coloro che risultassero effettivamente inseriti in

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un quadro organizzativo del lavoro di tipo subordinato. Aggiunge che le misure appena citate sono state adottate a condizioni favorevoli anche per le aziende e per i datori di lavoro, considerate le agevolazioni previste in caso di regolarizzazione in relazione ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi pregressi. Osserva pertanto come l'operato del Governo precedente, volto a rendere trasparenti i rapporti di lavoro dipendente, non abbia in alcun modo pregiudicato l'attività delle aziende, che sono state piuttosto spinte ad innalzare il livello qualitativo dei loro servizi, soprattutto nel campo dei call center, e ad operare in un quadro di concorrenza di mercato più leale. Invita quindi il Governo a prorogare al 30 marzo 2009 il termine per avvalersi delle procedure introdotte dalla legge finanziaria 2007, al fine di favorire ed incentivare la maggiore adesione possibile da parte delle aziende al processo di stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei call center, nonché a favorire la piena e rapida attuazione della normativa vigente tramite l'immediata convocazione di un tavolo di concertazione. Invita altresì il Governo a rimettere in attività l'osservatorio istituito nella precedente legislatura al fine di monitorare i processi di stabilizzazione del personale precario di tale settore ed ad intensificare l'attività ispettiva per far emergere situazioni di scorretto ed illegale utilizzo dei contratti di collaborazione. Sollecita poi il Governo ad assumere iniziative per contrastare la pratica delle cosiddette gare al massimo ribasso, con le quali le aziende più grandi tendono a scaricare sui lavoratori i costi della concorrenza di mercato, attraverso la corresponsione di retribuzioni molto basse. Infine, rileva che nel mercato del lavoro è in atto un'opera di controriforma da parte dell'attuale Governo, che, a suo avviso, mira ad aumentare il grado di flessibilità di tutti i rapporti di lavoro, a vantaggio del mondo imprenditoriale.

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.