CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 ottobre 2008
67.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 OTTOBRE 2008

Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
C. 1634-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricorda che nel corso dell'esame per l'espressione del parere alla VII Commissione erano state sollecitati al Governo alcuni chiarimenti con riferimento a talune disposizioni del testo. In particolare, con riferimento all'articolo 4, che prevede l'avvio della modalità organizzativa del maestro unico, era stato rilevato che tale modalità appare suscettibile di comportare nuove spese in relazione al trattamento economico da corrispondere all'insegnante unico, con riferimento alle ore di insegnamento aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio. Al riguardo, ricorda che la Commissione

Pag. 44

bilancio aveva inserito una specifica condizione nel parere favorevole espresso in data 24 settembre 2008 con la quale si raccomandava alla Commissione di merito la riformulazione del testo dell'articolo 4 al fine di individuare l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico quantificando puntualmente i relativi oneri e a reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura. Sul punto avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 4.200 della Commissione che rimette ad apposita sequenza contrattuale la definizione del trattamento economico, da corrispondere all'insegnante unico, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la verifica degli effetti finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico integrativo. Si precisa inoltre che gli effetti finanziari determinati dall'introduzione del maestro unico si produrranno decorrere dal prossimo anno scolastico, vale a dire dal 1o settembre 2009. Contestualmente, si stabilisce che si debba provvedere alle relative spese a valere sulle risorse del fondo di istituto, da reintegrare con quota parte delle risorse che risulteranno disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta dei risparmi di spesa attesi con riferimento agli interventi da adottare per incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni-docente, tenendo conto degli standard europei.
Rileva che la soluzione prospettata nell'emendamento approvato dalla Commissione di merito presenta alcuni elementi di criticità. In effetti, se può convenirsi circa il fatto che le spese aggiuntive che deriveranno dal trattamento economico da corrispondere al maestro unico non possono essere predeterminati a priori, essendo rimessa alla contrattazione la definizione di tale trattamento, si deve tuttavia osservare che la messa in carico di tali spese sui singoli istituti scolastici, senza alcuna certezza quanto alla tempistica dell'eventuale reintegro dei fondi di istituto, è suscettibile di impedire, in via di fatto, la concreta attuazione della modifica della sperimentazione del maestro unico ove nei fondi di istituto non risultassero disponibili risorse da utilizzare allo scopo. Per tali ragioni ritiene opportuno stabilire che l'utilizzo di quota parte delle risorse di istituto può essere solo eventuale e transitorio e che lo stesso fondo di istituto deve essere reintegrato da quota parte delle risorse che verranno liberate con i risparmi di spesa attesi dalle disposizioni del decreto-legge n. 112. Occorre inoltre aggiungere che alla sperimentazione potrà farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avverte poi che l'Assemblea ha inoltre trasmesso, tra gli altri, l'articolo aggiuntivo 7.0200 che prevede l'utilizzo in una misura non inferiore al 5 per cento delle risorse disponibili con riferimento al programma delle infrastrutture strategiche al finanziamento di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. L'articolo prevede, peraltro, al comma 5, che le spese finanziate da mutui contratti dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche non concorrono ai limiti di spesa previsti ai fini del patto di stabilità interno. Rileva che tale deroga appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi e che lo stesso articolo aggiuntivo prevede che le risorse che verrebbero destinate al piano per la messa in sicurezza siano trasferite in apposita contabilità speciale. Si tratta di una deroga alla vigente disciplina contabile che appare opportuno sopprimere.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le modifiche da introdurre nell'emendamento 4.200 e nell'articolo aggiuntivo 7.0200 prospettate dal presidente al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario degli emendamenti stessi e del provvedimento nel suo complesso.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nella precedente seduta era stata segnalata alla Commissione di merito l'esigenza di apportare modifiche al testo al fine di garantire la copertura finanziaria del

Pag. 45

provvedimento. In proposito, rileva che le modifiche prospettate risultano insufficienti in quanto le risorse aggiuntive necessarie per l'attivazione del maestro unico vengono messe a carico delle singole scuole.

Antonio MISIANI (PD) rileva che l'inclusione delle risorse per gli interventi previsti nell'articolo aggiuntivo 7.0200 nel saldo ai fini del patto di stabilità interno rischia di costituire un aggravio per i comuni.

Il sottosegretario Luigi CASERO esclude che si tratti di un aggravio per i comuni in quanto ci si limita a prevedere che le somme assumano rilevanza ai fini del patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, prospetta l'opportunità di formulare un parere favorevole sul testo con la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 4.200, purché modificato nel senso di prevedere, al capoverso 2-bis dell'emendamento, l'inserimento, dopo le parole «ove occorra» delle parole «e in via transitoria»; la sostituzione delle parole «da reintegrare in» con le parole: «come reintegrato con» e l'inserimento in fine delle parole «e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Rileva in proposito che la sostituzione delle parole «da reintegrare in» con le parole «come reintegrato con» garantisce che all'utilizzo del fondo d'istituto si potrà ricorrere solo quando allo stesso siano state attribuite le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva poi che la Commissione potrà esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.0200 con la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che al comma 5 le parole «non concorrono» siano sostituite con le parole: «concorrono»e sia soppresso il comma 8.

Antonio MISIANI (PD) rileva che l'inclusione delle risorse necessarie per l'attuazione dell'articolo aggiuntivo 7.0200 tra le somme rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risulta vessatoria per gli enti locali.

Maino MARCHI (PD), dopo aver ricordato che sull'articolo aggiuntivo 7.0200 si era registrata nel Comitato dei nove una significativa convergenza, osserva che l'inserimento delle relative risorse nel saldo ai fini del patto di stabilità interno ne vanifica nei fatti l'efficacia. Con riferimento all'emendamento 4.200, osserva che le modifiche allo stesso prospettate dal presidente non appaiono idonee a superare i profili problematici di carattere finanziario dell'emendamento e del provvedimento.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che le risorse utilizzate dai comuni per gli interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo aggiuntivo 7.0200 verranno comunque trasferite dallo Stato e non si determineranno quindi effetti peggiorativi sui bilanci degli enti locali.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, dopo aver ribadito che, in base alla proposta di parere da lui prospettata, i fondi di istituto potranno essere utilizzati solo se preventivamente integrati dai risparmi di spesa derivanti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112, sottolinea che tale ultima disposizione sconta effetti di risparmio già a partire dall'anno 2009.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle disposizioni per il contenimento della spesa in materia di organizzazione scolastica, prevede per il 2009 risparmi di spesa non inferiori a 456 milioni di euro. Chiede di chiarire quanta parte delle predette risorse siano destinate alla copertura delle disposizione recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, precisa che l'emendamento 4.200

Pag. 46

della Commissione richiama le risorse del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che concerne il 30 per cento delle economie di spesa previste dall'articolo medesimo. Massimo VANNUCCI (PD) richiede una quantificazione precisa dei costi derivanti dall'introduzione dell'insegnante unico e delle risorse, derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, che risultano effettivamente disponibili.

Maino MARCHI (PD) rileva come, in base al comma 9 dell'articolo 64, le economie di spesa sono riutilizzabili, nella misura del 30 per cento, a decorrere dal 2010, mentre le spese previste dal provvedimento in esame concernono anche l'anno 2009. Osserva come, se vi fossero risorse disponibili già dal 2009, non sarebbe risultato necessario porre gli oneri a carico dei fondi di istituto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, dopo aver ricordato che il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 richiamato dal comma 9 sconta effetti di risparmio già nel 2009, rileva come rientri nella responsabilità della Commissione di merito affrontare la tematica posta dall'onorevole Marchi.

Antonio MISIANI (PD) sottolinea come dal provvedimento derivino costi aggiuntivi per gli istituti scolastici. Rileva inoltre come non risulti al momento alcuna indicazione in ordine alle modalità applicative della riforma del maestro unico. Come già rilevato dal collega Marchi, gli oneri risultano a carico dei fondi di istituto, con una notevole complicazione della vita degli istituti scolastici.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con l'esigenza prospettata dal collega Vannucci di disporre di un quadro completo dei costi derivanti dall'applicazione della misura del maestro unico; detto quadro costituisce infatti un presupposto imprescindibile per addivenire ad una valutazione definitiva della predetta misura. Rileva infine come i dati allo stato disponibili lascino spazio a valutazioni ampiamente opinabili.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che la disposizione rinvia alla contrattazione collettiva l'attuazione concreta dell'istituzione del maestro unico.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che compito della Commissione bilancio è quello di costituire un presidio a tutela della finanza pubblica e chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire elementi circostanziati di quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione del maestro unico. Invita altresì il rappresentante del Governo a precisare quale quota verrà utilizzata delle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che complessivamente risulteranno pari, per l'anno 2009, al trenta per cento dei risparmi di spesa previsti dal comma 6 del medesimo articolo e quantificati per il medesimo anno in 456 milioni, per un valore quindi di circa 140 milioni di euro. Infine, il rappresentante del Governo dovrà precisare l'effettiva possibilità di fare fronte con tali risorse agli oneri previsti.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'emendamento 4.200 individua le risorse previste dal comma 9 dell'articolo 64 come limite massimo di spesa utilizzabile e ritiene che questo eviti ogni conseguenza negativa per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene indispensabile che il Governo compia gli approfondimenti indicati dal collega Vannucci, rilevando che in caso contrario la Commissione non è evidentemente nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

Antonio MISIANI (PD) rileva che il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 prevede peraltro una diversa finalizzazione delle risorse in questione, destinandole alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera degli insegnanti. Ritiene pertanto che il rappresentante del Governo debba fornire anche

Pag. 47

chiarimenti su come si farà fronte a tali ulteriori finalità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, nel ribadire che l'emendamento 4.200 prevede comunque un limite massimo di spesa, invita il rappresentante del Governo a valutare i profili emersi nel corso dell'esame. Con riferimento alle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcune di queste presentano evidenti profili problematici per quel che concerne la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Segnala in particolare l'emendamento 1.64, il quale sopprime la clausola di invarianza prevista dall'articolo 1; l'emendamento 4.56, il quale prevede l'introduzione di minimo 450 ore aggiuntive per gli scolari immigrati finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e al pieno inserimento nella didattica ordinaria, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'emendamento 4.57, il quale sopprime il comma 2 che dispone la copertura finanziaria dell'istituzione dell'insegnante unico prevista dal comma 1. Ricorda poi che gli emendamenti 4.2 e 4.6 prevedono che le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n.112 del 2008 non impiegate ai sensi del comma 2 siano destinate al finanziamento di un Piano straordinario per la sicurezza dell'edilizia scolastica o per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali. Al riguardo, segnala che la legislazione vigente prevede che le risorse del quale è previsto l'utilizzo siano destinate a finanziare iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola. Segnala ancora l'emendamento 5.17, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per promuovere la formazione degli insegnanti e l'utilizzo di nuovi strumenti didattici. La copertura del Fondo è rinviata alla legge finanziaria; l'emendamento 5.92, che prevede, tra le altre cose, che debba essere assicurato il rimborso delle spese, non solo per le spese della scuola secondaria di primo grado, ma anche per gli studenti del biennio delle scuole secondarie superiori, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo 5.04 e 5.050, i quali prevedono detrazioni fiscali per i libri di testo, senza individuare la relativa copertura finanziaria e contestualmente dispone la soppressione della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 1, dell'articolo 5; l'articolo aggiuntivo 7.01 il quale prevede la proroga di contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire senza indicare la relativa copertura finanziaria e prevede la costituzione di fondo ordinario dell'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica da alimentare anche attraverso le risorse iscritte nei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli istituti ex Irre e Indire.
Rileva poi la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala in particolare gli emendamenti 1.110, 1.108, 1.109, 1.112, 1.63, 1.80, 1.81, 1.77 e 1.75, i quali modificano il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo, tra le altre cose, che l'insegnamento della materia di Cittadinanza e Costituzione venga assicurato per tre annualità per un monte ore annuo di almeno 33 ore. Segnala poi l'emendamento 1.111, che modifica il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo, che l'insegnamento della materia di Cittadinanza e Costituzione venga assicurato per tre annualità per un monte ore annuo di almeno 33 ore, l'adozione di attività di formazione per il personale preposto all'insegnamento della suddetta materia di Cittadinanza e costituzione, e la facoltà per le scuole di dotarsi di adeguati ausili didattici . Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziari per il 2007. In proposito, rileva che le risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di

Pag. 48

copertura sono iscritte nel capitolo 1270 del Ministero della pubblica istruzione, al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca la congruità della copertura e se l'utilizzo delle suddette risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 1.12 il quale prevede che le azioni di formazione siano dirette non, in via generale, al personale, ma a quello docente, ai genitori e agli studenti; gli emendamenti 1.8 e 1.82 i quali prevedono l'inserimento nel Piano per l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di nuovi progetti o iniziative; l'emendamento 1.11, il quale prevede che nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di formazione di cui al comma 1 siano coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni; gli emendamenti 1.84, 1.83, 1.71, 1.76 e 1.72, i quali prevedono l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti provinciali e comunali, del codice della strada e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; l'emendamento 1.74 e l'articolo aggiuntivo 1.050 i quali prevedono l'insegnamento della materia «Cittadinanza e Costituzione» mediante modalità didattiche dell'apprendimento-servizio; gli emendamenti 3.71, 3.72, 3.70, 3.16, 3.74 e 3.75, i quali prevedono la non ammissione a classi successive solo dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.; l'emendamento 3.30, il quale dispone la promozione di attività di ricerca e formazione per pervenire alla definizione di standard di valutazione e l'adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, di un bilancio sociale; l'emendamento 3.79, il quale prevede che dall'anno scolastico 2008-2009 all'interno delle istituzioni scolastiche sia prevista la presenza costante di uno psicologo; l'emendamento 4.19, il quale prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di costituire una o più classi funzionanti con moduli di tre insegnanti per due classi e con modelli di tempo pieno. Rileva poi che l'emendamento 4.201 della Commissione, il quale prevede che la disciplina prevista dall'articolo 4, entri in vigore dall'anno scolastico 2009-2010, relativamente alle prime classi, non presenta profili problematici unicamente nel caso venga approvato anche l'emendamento 4.200, come integrato con le modifiche già sopra prospettate. Segnala ancora gli emendamenti 4.52, 4.12, 4.55 e l'articolo aggiuntivo 4.01, i quali prevedono che le istituzioni scolastiche definiscano modelli organizzativi di tempo pieno e modulare modelli organizzativi e che gli stessi siano assicurati dall'organico docente attualmente previsto; l'emendamento 4.8, che prevede che, per i primi due anni della scuola primaria siano costituite classi con un unico insegnante, tenendo fermo l'orario settimanale attualmente previsto; l'emendamento 4.7, il quale sopprime la previsione per cui le classi devono funzionare con un orario di ventiquattro ore settimanali; l'emendamento 4.14, il quale prevede che nelle classi affidate ad un unico insegnate debba essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno; l'emendamento 4.13 Lolli, il quale prevede che sia comunque garantito l'organico per il tempo pieno secondo l'attuale organizzazione scolastica; l'emendamento 4.53, il quale prevede che alle ventiquattro ore settimanali affidate all'insegnante unico si aggiungano le ore relative all'insegnamento della religione cattolica o attività alternative e le ore destinate all'insegnamento della lingua comunitaria; l'emendamento 4.59, che commisura l'organico dei docenti alla complessità e articolazione del modello orario e organizzativo oltre che al numero degli allievi; gli emendamenti 4.58, 4.60, 4.63 e 4.64, che prevedono, con varie modalità, un aumento dell'orario scolastico oltre le ventiquattro ore settimanali; l'emendamento 4.61, che prevede lo sviluppo triennale del tempo pieno, avendo come priorità la situazione territoriale e la domanda inevasa; l'emendamento 4.65, che prevede che le istituzioni scolastiche con un determinato grado di dispersione scolastica possano mantenere fino a quattro ore settimanali di compresenza dei

Pag. 49

docenti; gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.010, i quali prevedono che per le classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare venga assicurato l'organico di personale attualmente previsto, ovvero funzionale alle caratteristiche degli edifici scolastici delle isole minori; gli emendamenti 5.7 e 5.13, i quali prevedono che restino a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore; gli emendamenti 5-bis.52 e 5-bis.3, i quali prevedono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad inserimento dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione ai sensi del decreto n. 97 del 2004 che abbiano maturato particolari requisiti.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione o copertura, sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 3.30, 3.79, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.52, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.65, 4.66, 5.7, 5.13, 5.17, 5.91, 5.92 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 4.01, 4.010, 5.04, 5.050, 7.01. Si riserva inoltre di compiere gli approfondimenti sollecitati nel corso dell'esame.

Lino DUILIO (PD) rileva come il provvedimento disponga una riforma significativa quale quella del maestro unico senza alcuna quantificazione dei relativi oneri, rinviando genericamente al limite di spesa previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008. L'indeterminatezza delle risorse necessarie potrebbe addirittura portare ad un blocco della riforma, nel caso in cui gli importi disponibili non risultassero sufficienti. Sottolinea la mancanza di un'esaustiva relazione tecnica. Rileva altresì come non risulti chiaro nemmeno se dall'introduzione del maestro unico derivino risparmi o costi. La valutazione dell'emendamento 4.200 della Commissione si pone dunque all'interno di un quadro estremamente generico.

Amedeo CICCANTI (UdC) si associa alla richiesta della predisposizione di circostanziati elementi di quantificazione sugli oneri del provvedimento, anche attraverso la predisposizione di una relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare con le considerazioni da ultimo svolte dal collega Misiani, osserva che il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 destina il 30 per cento delle complessive economie di spesa per il 2009, pari a 456 milioni di euro, ad una finalità ben precisa: la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale scolastico. Rileva come l'emendamento 4.200 della Commissione modifichi di fatto tale destinazione, sviando le risorse verso una diversa finalità. Chiede dunque se i circa 150 milioni di euro siano utilizzabili per coprire la misura del maestro unico e se, comunque, risultino sufficienti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, sospende l'esame del provvedimento per consentire al rappresentante del Governo di acquisire ulteriori elementi di valutazione ed avverte che l'esame riprenderà al termine dello svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.10.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce il parere favorevole del Governo all'emendamento 4.200 della Commissione con le integrazioni proposte e sottolinea come la previsione di un limite massimo di spesa risolva i problemi relativi alla copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama il parere già espresso dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento, che

Pag. 50

conteneva una condizione, che richiedeva alla Commissione di merito di riformulare il testo dell'articolo 4 individuando l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico, quantificando puntualmente, con distinta evidenza, i conseguenti oneri e reperendo le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura. Richiede dunque che la Commissione adotti un parere coerente con quello precedentemente approvato.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che è compito del Governo determinare gli effetti dei provvedimenti sui saldi di finanza pubblica. Chiede nuovamente se le risorse previste dal comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 risultino sufficienti a fornire un'adeguata copertura finanziaria. Ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere il parere e chiede pertanto di evitare che si compia, con la votazione del parere, un grave strappo rispetto al consolidato modo di operare della Commissione, che potrebbe rappresentare un precedente pericoloso.

Antonio MISIANI (PD) rileva che non ci sono le condizioni per esprimere il parere in quanto non sono stati forniti i necessari elementi di quantificazione, in particolare con riferimento all'utilizzo di risorse, quelle del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che presentano a legislazione vigente una diversa finalizzazione.

Maino MARCHI (PD) constata l'insufficienza delle risposte fornite dal Governo e segnala peraltro che riguardo all'istituzione del maestro unico vi è una discrasia non di poco conto tra la relazione illustrativa e il contenuto del decreto in quanto la prima la indica come facoltativa e il secondo come obbligatoria.

Lino DUILIO (PD), dopo aver richiamato le assai criticabili dichiarazioni del presidente del Consiglio in ordine al fatto che il Governo farà un uso ancora maggiore in futuro della decretazione d'urgenza, circostanza che richiede a maggior ragione un rigoroso operato della Commissione bilancio, ricorda la condizione contenuta nel parere reso alla Commissione istruzione che indicava a tale commissione la necessità di quantificare puntualmente gli oneri derivanti dall'istituzione del maestro unico e di reperire una congrua e adeguata copertura. In proposito rileva che invece l'emendamento 4.200 della Commissione rinvia la quantificazione degli oneri alla contrattazione. Osserva che pertanto l'espressione di un parere come prospettato dal presidente rappresenterebbe un significativo e grave mutamento nelle consuetudini fin qui adottate dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce che la previsione di un reintegro preventivo e non successivo dei fondi d'istituto a valere sulle risorse del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 appare idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. Rileva peraltro che presumibilmente l'ordine di grandezza delle somme coinvolte risulterà notevolmente inferiore alle tetto massimo di risorse disponibili.

Antonio MISIANI (PD) segnala l'esigenza di cambiare, in coerenza con la previsione dell'emendamento 4.200, la finalizzazione prevista dal comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il presidente in ordine all'idoneità delle modifiche prospettate all'emendamento 4.200 a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento e ricorda che è comunque prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Lino DUILIO (PD) segnala la necessità di evitare l'utilizzo di clausole di invarianza che si riducano a mere clausole di stile, volte ad evitare che gli effettivi problemi finanziari dei provvedimenti vengano affrontati. In particolare, ritiene che di fronte a una riforma del sistema di istruzione della rilevanza di quella prospettata

Pag. 51

dal provvedimento sia impensabile che il Governo non fornisca circostanziati elementi di quantificazione.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda come la Commissione bilancio risulti l'unica che può richiamare un articolo della Costituzione. Sottolinea come ci si appelli ora ad un articolo della Costituzione per stornare alcune risorse - per di più dall'ammontare indeterminato - dalla finalità attualmente prevista dalla legge, concernente la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale scolastico ad altra finalità il cui onere finanziario non è peraltro esattamente quantificato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricorda che risulta necessario pervenire all'espressione del parere. Ritiene che la condizione posta nella proposta di parere, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, imporrà alla Commissione di merito di riformulare il testo dell'emendamento, consentendo in quella sede di aprire un dibattito sulle questioni attinenti al merito poste dai colleghi. Formula dunque la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008, recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (A.C. 1634-A);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 4.200 con la seguente modifica: al comma 2-bis, dopo le parole: «ove occorra» inserire le seguenti: «e in via transitoria»; sostituire le parole: «da reintegrare in» con le seguenti: «come reintegrato con»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
sull'articolo aggiuntivo 7.0200:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Al comma 5, sostituire le parole: «non concorrono» con le seguenti: «concorrono» e sopprimere il comma 8.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 3.30, 3.79, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.52, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.65, 4.66, 5.7, 5.13, 5.17, 5.91, 5.92 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 4.01, 4.010, 5.04, 5.050, 7.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 2.200, 4.201, 5-bis.200, 5-bis.201, 5-bis.202, 5-bis.204 della Commissione.»

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva come non risulti accettabile un precedente in cui la Commissione Bilancio, richiamandosi all'articolo 81 della Costituzione, deliberi un parere in assenza di una quantificazione degli oneri in precedenza

Pag. 52

richiesta dalla Commissione stessa ai sensi del medesimo articolo 81 della Costituzione. Dichiara pertanto che il suo gruppo non prenderà parte alla votazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 2 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge finanziaria per il 2009.
C. 1713 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, rilevando che la Commissione è altresì chiamata ad effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che i limiti di contenuto proprio della legge finanziaria sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Essi risultano altresì integrati per l'anno 2009, dalla disposizione del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, la quale ha previsto che in via sperimentale la legge finanziaria per il prossimo anno contenga esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Osserva che in linea con tali disposizioni, il disegno di legge finanziaria per il 2009, trasmesso dal Governo alla Camera, risulta composto di tre articoli, che recano le misure di seguito indicate. In particolare, l'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il bilancio di previsione per l'anno 2009 e per il bilancio pluriennale a legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011. L'articolo 2 individua una serie di proroghe di regimi fiscali agevolati e le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali ed ai miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico. Le proroghe di regimi fiscali agevolati interessano diversi settori: in particolare, ricordo che, tra le altre, vengono confermate l'IRAP agevolata nel settore agricolo; le agevolazioni per le imprese della pesca previste dal decreto-legge n. 457 del 1997; viene inoltre prorogata a regime, a partire dal periodo d'imposta 2008, la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di asili nido; vengono poi confermate per l'anno 2009 le agevolazioni fiscali per l'accorpamento delle proprietà coltivatrici e prorogate fino a tutto l'anno 2011 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio. L'articolo 3 reca infine l'approvazione delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria e l'entrata in vigore della legge medesima. Propone pertanto di rilevare nel parere che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2009 sono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come determinato dalla legislazione vigente.
Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, osserva inoltre che l'inserimento di due voci nella tabella C non appare coerente con i criteri previsti dalla legislazione contabile per il finanziamento mediante utilizzo della tabella C e con la legislazione sostanziale

Pag. 53

sottostante a tali voci. Ricorda infatti che possono essere inserite nella tabella C unicamente voci di spesa che siano presenti nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) ovvero che trovino fondamento nell'esplicito rinvio, da parte di apposita disposizione di legge, alla Tabella medesima. Sulla base di tali criteri, non possono essere inserite nella tabella C due specifiche voci, entrambe destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 297 del 2006. Si tratta in particolare del finanziamento, limitatamente all'anno 2009, della disposizione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 297 del 2006, per il quale la legislazione sostanziale prevede l'iscrizione in tabella C solo a decorrere dall'anno 2010; e del finanziamento della disposizione dell'articolo 28, comma 4-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 per la quale la legislazione sostanziale non prevede l'iscrizione in tabella C. Propone pertanto, nell'ambito del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, di evidenziare alla Presidenza della Camere l'opportunità di stralciare le voci indicate. Rileva peraltro che l'espunzione non pregiudica il finanziamento delle predette disposizioni, in quanto le relative risorse risultano già stanziate dalla legislazione vigente e, in quanto tali, iscritte in bilancio.
Per quanto concerne i profili di copertura, rileva che agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante il ricorso alle disponibilità precostituite nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008 e mediante le maggiori entrate e le minori spese determinate dalle disposizioni del disegno di legge medesimo. Dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta una eccedenza dei mezzi di copertura rispetto agli oneri di natura corrente pari a 1.024 milioni di euro per il 2009, a 1.574 milioni di euro per il 2010 e a 1.889 milioni di euro per il 2011. Ai fini della deliberazione dello stralcio, propone pertanto di esprimere un parere in cui si evidenzi che il disegno di legge finanziaria per il 2009 risulta conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il presidente in ordine alla coerenza del disegno di legge finanziaria con il combinato disposto tra l'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 ed il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva poi di non avere osservazioni in ordine alle osservazioni compiute sulla tabella C, mentre, con riferimento al prospetto di copertura, osserva che l'eccedenza dei mezzi di copertura si verifica solo con riferimento al saldo netto da finanziare e non al fabbisogno e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ed invita a tenere conto di ciò anche ai fini del parere da sottoporre alla Presidenza della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che conseguentemente quelle risorse non potranno essere utilizzate a copertura di modifiche da introdurre nel corso dell'esame parlamentare, riducendo ulteriormente la possibilità di azione da parte del Parlamento.

Lino DUILIO (PD) rileva che l'esclusione delle misure di sviluppo dal contenuto proprio della legge finanziaria fa sorgere il problema di individuare strumenti normativi idonei all'adozione di provvedimenti per il sostegno dello sviluppo economico, in particolare in considerazione dei bassissimi tassi di crescita del PIL che l'Italia sta registrando. In caso contrario, infatti, non si potrebbe che concludere che il Governo ha adottato una filosofia di politica economica che ritiene l'azione pubblica del tutto incapace di influire sul ciclo economico.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel richiamare l'intervento del Ministro avvenuto in Assemblea durante la seduta antimeridiana, osserva che si è ritornati ad un sistema in cui la legge finanziaria definisce le grandezze fondamentali del

Pag. 54

quadro di finanza pubblica, escludendo misure finalizzate allo sviluppo, che possono comunque essere contenute in ulteriori provvedimenti. Ritiene di fondamentale importanza, al riguardo, delineare una netta separazione tra misure di contenimento ed interventi di carattere espansivo. Sottolinea come resti nella piena potestà di Parlamento e Governo l'approvazione di provvedimenti volti a favorire la crescita e lo sviluppo. Ricorda infine come la Camera abbia approvato proprio nel corso della mattina un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica contenente misure di gran rilevanza per lo sviluppo del sistema economico.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario porre una questione di metodo. Ricordando l'ampio lavoro svolto nella legislatura precedente per pervenire ad una riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, rileva che la legge finanziaria, nell'assetto fino ad ora vigente, assolveva ad una funzione fondamentale. Trattandosi di un provvedimento normativo caratterizzato dalla certezza dei tempi di esame, essa infatti costituiva l'unico strumento - sia pure talvolta abusato - a disposizione del Parlamento per intervenire su una molteplicità di problematiche. Ritiene pertanto che, con l'esclusione delle misure di sviluppo dal contenuto proprio del disegno di legge e con le altre caratteristiche che il disegno di legge finanziaria ha assunto questo anno, si stia passando da un eccesso all'altro ed invita quindi il rappresentante del Governo a precisare se vi sia una disponibilità ad inserire nel testo disposizioni volte ad affrontare alcune situazioni di emergenza meritevoli di attenzione o se invece il Governo stia predisponendo strumenti normativi diversi a tal fine.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che presumibilmente, ove ricorrano urgenze, saranno presentati provvedimenti volti ad affrontare e risolvere specifiche situazioni problematiche, quali ad esempio quelle relative agli enti locali. Formula dunque la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2009, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;
considerato che il disegno di legge reca esclusivamente disposizioni riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 volte, in particolare a:
a) fissare gli obiettivi dei saldi del bilancio dello Stato;
b) disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote e comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione;
c) definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, anche per quanto concerne il trattamento accessorio, nonché a definire l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;
d) stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate;
tenuto conto che la limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria nei termini indicati risulta pienamente coerente con il dettato del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale, per l'anno 2009, sono escluse dal disegno di legge finanziaria disposizioni finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia e disposizioni di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;
rilevato peraltro che nell'ambito della tabella C risulta incluso il finanziamento della disposizione di cui all'articolo 28, comma 4-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, che, in base alla normativa sostanziale, non può essere iscritta nella suddetta tabella, nonché il finanziamento, per

Pag. 55

gli anni 2009, 2010 e 2011, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 297 del 2006 che, in base alla normativa sostanziale, può essere iscritta in tabella C soltanto a partire dal 2010;
ritenuto che la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:
a) agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante il ricorso alle disponibilità precostituite nell'ambito del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e mediante le maggiori entrate e le minori spese determinate dalle disposizioni del disegno di legge medesimo;
b) dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta una eccedenza dei mezzi di copertura, con riferimento esclusivo al saldo netto da finanziare, rispetto agli oneri di natura corrente pari a 1.024 milioni di euro per il 2009, a 1.574 milioni di euro per il 2010 e a 1.889 milioni di euro per il 2011;

RITIENE
1) che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2009 sono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come determinato dalla legge di contabilità generale dello Stato e dall'articolo 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 112, fatta eccezione per l'inserimento in tabella C della voce di spesa relativa al decreto-legge n. 159 del 2007 (articolo 28, comma 4-bis) e, limitatamente al finanziamento riferito all'anno 2009, della voce di spesa relativa al decreto-legge n. 297 del 2006 (articolo 6, comma 2). Il limite indicato per il 2009 dalla citata disposizione dell'articolo 1, comma 1-bis, integra i parametri per l'ammissibilità degli emendamenti fissato dall'articolo 121, comma 5, del Regolamento;
2) che il disegno di legge finanziaria per il 2009 risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;
3) che, nel corso dell'esame parlamentare, si debba garantire la coerenza tra le deliberazioni sulle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria e le eventuali rimodulazioni che dovessero essere effettuate, con riferimento alle medesime voci di spesa, in sede di disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. Va mantenuto fermo il criterio costantemente adottato per il quale gli emendamenti sugli stessi oggetti possono essere presentati all'uno o all'altro disegno di legge.»

Pier Paolo BARETTA (PD), fermo restando quello che sarà il fisiologico confronto tra maggioranza ed opposizione nell'esame del disegno di legge finanziaria, nel condividere il contenuto della proposta di parere, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla stessa.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.50.

Pag. 56

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Atto n. 19.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Amedeo LABOCCETTA (PdL), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento in esame, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, recante disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte delle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e consolidati delle società commerciali, delle banche ed altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Segnala che l'articolo 1, mediante una novella all'articolo 2427 del codice civile, dispone che il contenuto della nota integrativa ai bilanci delle società debba indicare anche le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.
L'articolo 2, modificando l'articolo 27 del decreto legislativo n. 127 del 1991, prevede un aumento dei valori relativi agli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al fine dell'obbligo per le società della redazione del bilancio consolidato. Inoltre, apportando una novella all'articolo 38 del decreto legislativo in esame, dispone che il contenuto della nota integrativa ai bilanci delle società debba indicare anche le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.
L'articolo 3, apportando una novella all'articolo 23 del decreto legislativo n. 871 del 1992, dispone che il contenuto della nota integrativa ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari debba indicare anche: le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato; gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.
L'articolo 4, sostituendo il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 209 del 2005, attribuisce all'ISVAP il potere di emanare con regolamento prescrizioni che prevedano che il contenuto della nota integrativa ai bilanci delle società di assicurazioni privare e di interesse collettivo debba indicare anche le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.
L'articolo 5, sostituendo l'articolo 123-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, prevede che le società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentari, siano obbligate ad inserire nella «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» informazioni dettagliate riguardanti tra l'altro: la struttura del capitale sociale e eventuali restrizioni al trasferimento dei titoli; il meccanismo di esercizio del diritto di voto; eventuali accordi significativi anche con gli

Pag. 57

amministratori e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza; la composizione i poteri e il funzionamento degli organi di gestione e infine l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario, che secondo la novella apportata all'articolo 124-ter del decreto legislativo in esame, devono essere sottoposti a forme di pubblicità stabilite dalla CONSOB.
L'articolo 6, prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo si applichino ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio dopo la data della entrata in vigore dello stesso decreto.
Rileva infine che lo schema di decreto legislativo risulta corredato di relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che non attribuisce al provvedimento effetti finanziari e, nel constatare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Atto n. 25.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed è emanato in applicazione, tra l'altro, del decreto legge n. 85 del 2008. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, osserva preliminarmente che alle norme che costituiscono i presupposti normativi per emanazione dello schema di regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, con l'unica eccezione costituita dalle disposizioni che impongono la ulteriore riduzione del numero dei dirigenti di livello generale, in relazione alle quali sono stati scontati risparmi per 6 milioni netti di euro per il 2009, 12 milioni per il 2010 e 15 milioni a decorrere dal 2011. In proposito, considerato che, precedentemente all'approvazione della prima disposizione di razionalizzazione, le dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia, secondo quanto ricostruito dal Servizio Bilancio, prevedevano trentacinque posti, rileva che il taglio complessivo disposto in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 è di soli sei posti, in luogo dei sette necessari. Sul punto chiede un chiarimento da parte del Governo. Per quanto concerne i risparmi derivanti dalla riduzione dei posti di dirigente generale, osserva che la relazione tecnica non fornisce assicurazioni circa l'effettiva conseguibilità dei medesimi a decorrere dal 2009 con riferimento alla posizione collocata fuori ruolo e a quella del Segretario generale. Ritiene pertanto necessario che il Governo indichi se i contratti relativi a tali due posizioni risultino di prossima scadenza, altrimenti la soppressione delle corrispondenti posizioni in organico non sarebbe, di per sé, idonea a garantire i risparmi stessi. Ricorda che ulteriori disposizioni dello schema di regolamento

Pag. 58

danno attuazione a previsioni legislative cui non erano stati ascritti effetti finanziari. Peraltro, ai fini di una esaustiva valutazione dell'impatto finanziario del provvedimento, ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti. In particolare, con riferimento alle norme che prevedono che sia ridotta almeno del venti per cento la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione, rileva l'opportunità che siano indicati i criteri sulla base dei quali sono state individuate le voci di spesa da ridurre e quelle, al contrario, da non prendere in considerazione. Con riferimento poi alle norme che prevedono la rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti, appare utile che siano forniti i prospetti riepilogativi: delle dotazioni previste al tempo dell'introduzione della prima norma di razionalizzazione degli organici, di cui all'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, delle dotazioni fissate in base alla normativa vigente e di quelle che saranno rideterminate in base all'applicazione delle disposizioni contenute nei vari schemi di regolamento di riorganizzazione dei Ministeri che il Governo presenterà nei prossimi mesi. Le informazioni dovrebbero altresì essere integrate con la puntuale indicazione delle ulteriori norme che hanno eventualmente modificato le dotazioni organiche dei dirigenti. Per quanto concerne la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, rileva che le disposizioni in esame danno attuazione al riordino delle carriere prefigurato nell' ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. In luogo delle precedenti posizioni economiche, il personale è suddiviso in tre aree, a sua volta articolate in fasce retributive. L'esplicita previsione di dotazioni riferite alle fasce è suscettibile di comportare implicazioni relative al trattamento economico del personale interessato. Ritiene, pertanto, opportuno che fossero fornite indicazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la concreta attuazione della nuova struttura delle carriere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.