CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del Vicepresidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 18.35.

Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis-A Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Lino DUILIO, presidente, nel comunicare l'impossibilità del presidente ad essere presente alla seduta odierna, desidera preliminarmente ringraziare il relatore per aver approntato una relazione nonostante la ristrettezza del tempo intercorso dal momento della trasmissione del provvedimento da parte delle Commissioni di merito.

Luigi VITALI, relatore, facendo seguito a quanto rilevato dal Presidente, non può non constatare anch'egli come l'esame del provvedimento in questione si stia caratterizzando per un'oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, incluso il Comitato per la legislazione; a tale andamento procedurale si accompagna, peraltro, una evidente varietà di contenuti normativi, molti dei quali investono in modo diretto e rilevante le competenze di altre Commissioni, quali ad es. la Commissione Giustizia, chiamate ad esprimersi in sede consultiva.
Sebbene dunque il provvedimento non presenti pecche sul piano della formale determinazione del suo contenuto, e senza entrare nel merito del complesso delle vicende che ne hanno contraddistinto l'iter, appare comunque chiaro che le caratteristiche sopra evidenziate non possano rappresentare una modalità di produzione legislativa opportuna o consigliabile, soprattutto con riferimento agli effetti di scavalcamento prodottisi sulle competenze delle altre Commissioni interessate e segnatamente della Commissione giustizia, da lui verificati direttamente nella sua veste di componente tale Commissione.
Nella formulazione della proposta di parere che intende sottoporre al Comitato, e specificamente nella parte dei considerata, ha quindi cercato di dar conto di

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questo eclettismo contenutistico, dichiarandosi, peraltro, disponibile ad una riformulazione che rafforzi questo tipo di considerazione. Passa, pertanto, ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-bis nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:
il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di «realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga» (articolo 14, comma 2), di «individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private» (articolo 30, comma 1), di «razionalizzazione del ruolo del segretario comunale» nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-bis);
esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma 1-bis) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-bis, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedimento procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualcivilistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-bis, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);
formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;
contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-bis), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si

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tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;
reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV «Casa e infrastrutture» riguarda la diversa materia delle «Centrali di committenza»; il capo IX, «Privatizzazioni» contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, «Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome», non reca alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti internet anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 14, comma 2 - ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008, che riguarda la medesima materia (la «banda larga») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);
all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-sexies, ultimo periodo - che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e fissa nuovi contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;
agli articoli 25 e 61-bis, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi - prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare «in forma integrale ovvero in forma sintetica» il testo, la materia o il principio di diritto richiamato - potrebbe essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale;
all'articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 - ove si modifica il disposto del comma 9 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l'indicazione di dichiarazioni, assensi dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 14-quater della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;
all'articolo 40, comma 1-bis - che novella l'articolo 3, comma 52-bis, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all'adozione di futuri regolamenti di delegificazione - dovrebbe valutarsi

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l'opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-bis per l'adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell'iter del provvedimento in esame;
all'articolo 48 - che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che. a decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale - dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui «siti istituzionali» delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1 - che, modificando l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo)di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), che introduce nella medesima legge n. 241, all'articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;
all'articolo 30, comma 5 - ove si prevede l'adozione di «un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;
all'articolo 33, comma 1, lettera a) - ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i «Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;
all'articolo 42, comma 3 - secondo cui «i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera b) del citato comma 10).»

Roberto ZACCARIA nel dar atto al relatore ed agli uffici per aver operato, da un lato, in tempi limitati e, dall'altro, su un testo avente un contenuto di notevole ampiezza, reputa tali elementi sintomatici di un'anomalia della procedura parlamentare. Come infatti segnalato dal relatore, si è assistito ad un'evidente difficoltà nell'esame in sede referente, che si è principalmente sviluppato su questioni attinenti alla giustizia, senza che ne fosse direttamente investita la Commissione competente.

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Ritiene che, pur senza entrare nello specifico degli aspetti procedurali e delle ragioni che hanno indotto a stralciare talune parti del disegno di legge originario e non altre, debba tuttavia emergere l'esigenza di una riflessione sull'uso di uno strumento legislativo, quale quello del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, per interventi di vasta portata in numerosi settori ordinamentali. In analogia con quanto purtroppo già avviene con i decreti legge, ovvero con la legge finanziaria e quella comunitaria, è di tutta evidenza come, nel caso concreto, si sia utilizzato un ulteriore procedimento legislativo, caratterizzato dalla fissazione di una data certa di conclusione, per portare all'approvazione dell'Assemblea disposizioni tra loro eterogenee. Peraltro, esse non appaiono nemmeno accomunate dalla finalità, pur generica, di produrre effetti virtuosi sulla finanza pubblica. Il rappresentante del Governo, durante l'esame in sede referente, non ha potuto che confermare come tali effetti siano attesi, ma solo in via indiretta ed eventuale, e dunque non siano in alcun modo quantificabili.
Invita dunque il Comitato a valutare in che termini far emergere in questa sede un'esigenza di carattere sistematico - che va oltre la mera analisi di dettaglio della qualità del testo legislativo - e cioè quella di garantire la natura omogenea dei provvedimenti collegati, che a suo giudizio dovrebbero addirittura essere assolutamente tematici e monografici, sia in ragione della corsia preferenziale ad essi riconosciuta dai regolamenti parlamentari, sia in ragione delle limitazioni da questi previste alla stessa proponibilità degli emendamenti durante la fase di Aula; a tale ultimo riguardo si interroga anche su quali possano essere, in questa circostanza, gli strumenti più efficaci per assicurare un adeguato recepimento dei pareri.

Antonino LO PRESTI dichiara di condividere il senso delle riflessioni formulate dall'onorevole Zaccaria, avendo in prima persona avvertito, come membro della Commissione Giustizia, la difficoltà di operare sulla materia che, per una parte, è stata esaminata dalla I e dalla V Commissione e per altra parte, con specifico riguardo alla riforma del processo del lavoro e delle controversie previdenziali, stralciata dal testo originario ed assegnata alla Commissione Lavoro. In tal senso, auspica che anche da parte del Governo vi sia una maggiore sensibilità nel valutare le istanze emendative provenienti dalle Commissioni che si esprimono in sede consultiva e da parte dello stesso Comitato per la legislazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA osserva come, nella sua esperienza parlamentare, abbia avuto modo di registrare che la dilatazione dei provvedimenti è frequentemente dovuta alle pressioni provenienti dalle forze politiche parlamentari, che il Governo in qualche caso asseconda. Precisa comunque come l'ipotesi di arrivare a costruire provvedimenti collegati il più possibile omogenei non può che trovare positiva accoglienza nel Governo anche perché ne deriverebbe la possibilità che ciascun provvedimento sia seguito dal rappresentante governativo direttamente responsabile del settore.
Nel riconoscere la complessità del testo oggetto di esame da parte del Comitato per la legislazione, e le difficoltà che le Commissioni riunite I e V hanno trovato nell'esame in sede referente in ordine a disposizioni quali quelle attinenti al processo civile, conclude ribadendo, almeno da parte del Ministero dell'Economia che egli rappresenta, la disponibilità a muoversi nella direzione richiamata nei precedenti interventi.

Lino DUILIO, presidente, ritiene conclusivamente che nel dibattito siano state toccate tematiche che, per alcuni versi, esulano dalle competenze consultive proprie dell'organo. In particolare, non è certo questa la sede per valutare se le disposizioni regolamentari che disciplinano i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica siano adeguate rispetto alla natura di tali strumenti normativi ed all'obiettivo di prevenire forme

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di abuso, né risulta questa la sede per valutare in che termini debba operare l'istituto regolamentare dello stralcio. In ogni caso, nei limiti in cui tali questioni si riverberano sulla qualità dei testi normativi e dunque sulla efficacia delle procedure parlamentari di istruttoria dei testi, si riserva di sottoporre al Presidente Stradella l'opportunità di rappresentarle alla Presidenza della Camera affinché, ove lo si ritenga utile, vengano portate all'attenzione della Giunta per il Regolamento. In relazione al parere da esprimere sul provvedimento in esame, rileva come gli intervenuti abbiano sostanzialmente concordato con quanto già prospettato dal relatore, circa l'inserimento in esso, nella parte premissiva, di un esplicito richiamo alle peculiari modalità di svolgimento dell'istruttoria parlamentare nel caso concreto conseguente all'ampio contenuto del provvedimento.

Luigi VITALI, relatore, alla luce del dibattito svoltosi riformula la proposta di parere nei seguenti termini:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-bis nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:
il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; la presenza di disposizioni che incidono su un così ampio spettro di ambiti normativi determina un'inevitabile difficoltà nell'iter parlamentare, dal momento che esse attengono alle competenze primarie di commissioni diverse da quelle competenti in sede referente (quale ad esempio la commissione Giustizia), il cui proficuo apporto all'istruttoria legislativa risulta dunque limitato alla sola funzione consultiva;
in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di «realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga» (articolo 14, comma 2), di «individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private» (articolo 30, comma 1), di «razionalizzazione del ruolo del segretario comunale» nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-bis);
esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma 1-bis) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-bis, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedimento

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procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualcivilistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-bis, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);
formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;
contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-bis), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;
reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV «Casa e infrastrutture» riguarda la diversa materia delle «Centrali di committenza»; il capo IX, «Privatizzazioni» contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, «Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome», non reca alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti internet anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 14, comma 2 - ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008, che riguarda la medesima materia (la «banda larga») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);
all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-sexies, ultimo periodo - che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e fissa nuovi contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;
agli articoli 25 e 61-bis, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi - prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare «in forma integrale ovvero in forma sintetica» il testo, la materia o il

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principio di diritto richiamato - potrebbe essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale;
all'articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 - ove si modifica il disposto del comma 9 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l'indicazione di dichiarazioni, assensi dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 14-quater della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;
all'articolo 40, comma 1- bis - che novella l'articolo 3, comma 52-bis, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all'adozione di futuri regolamenti di delegificazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-bis per l'adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell'iter del provvedimento in esame;
all'articolo 48 - che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che. a decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale - dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui «siti istituzionali» delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1 - che, modificando l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo)di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), che introduce nella medesima legge n. 241, all'articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;
all'articolo 30, comma 5 - ove si prevede l'adozione di «un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;
all'articolo 33, comma 1, lettera a) - ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i «Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;
all'articolo 42, comma 3 - secondo cui «i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative

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alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera b) del citato comma 10).»

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 19.10.