CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio il parere sul disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Osserva tuttavia che il provvedimento è ancora all'esame delle Commissioni di merito, e sarà trasmesso solo nel tardo pomeriggio alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda inoltre che il provvedimento è calendarizzato in Aula già a partire da domani e che la Commissione dovrebbe pertanto esprimersi nella giornata odierna.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come, attualmente, non si sappia ancora quando il testo recante gli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V sarà trasmesso alla XIV Commissione. Tenuto conto, peraltro, che occorrerebbe valutare in poche ore un provvedimento di particolare complessità, ritiene che la Commissione non si trovi nelle condizioni per esprimere il proprio parere.

Mario PESCANTE, presidente, condivide la preoccupazione formulata dal relatore, né considera opportuno esprimere un parere solo formale, senza poter approfondire il merito delle questioni.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) osserva come la limitatezza del tempo a disposizione della Commissione renda estremamente

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difficile affrontare in modo serio l'esame del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto delle osservazioni svolte, propone che la Commissione non esprima il parere sul disegno di legge C. 1441-bis.

La Commissione concorda.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.
C. 1665 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia come il disegno di legge in esame consti di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Emendamento, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Emendamento in esame è stato adottato in seno alla III Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea, svoltasi nel settembre 1995, ed è volto ad impedire con effetto immediato l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi allora membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali Organizzazioni. Inoltre l'emendamento statuisce il divieto di esportazione dei rifiuti destinati al recupero. Le preoccupazioni principali alla base delle decisioni della II Conferenza delle Parti risiedevano nel tentativo di porre rimedio a quanto verificatosi nel precedente decennio in materia di utilizzazione di Paesi a basso reddito per la collocazione finale - spesso illegale - di rifiuti tossici e nocivi. Già la Convenzione di Basilea rifletteva tali preoccupazioni, ma si ritenne evidentemente che una esplicita elencazione dei divieti e delle relative aree geografiche fosse necessaria.
Il testo dell'Emendamento riflette tali propositi mediante l'inserimento di un paragrafo (7-bis) nel Preambolo, e soprattutto attraverso l'aggiunta dell'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII - che elenca appunto i Paesi OCSE, CE e Liechtenstein -, mentre il secondo comma riguarda il divieto, dal 1o gennaio 1998, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi - quali definiti dalla Convenzione di Basilea - destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.
Ricorda, per inciso, che la Convenzione di Basilea ha introdotto una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai principi: della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi - e in genere dei rifiuti - all'interno dei paesi produttori compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico; della sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni, nonché della direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; dell'intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo. La Convenzione di Basilea attribuisce ad ogni Stato firmatario il diritto di impedire l'importazione o l'esportazione dei rifiuti tossici e impone ai Paesi che intendano effettuare esportazione di rifiuti tossici l'obbligo di notificare ai paesi destinatari e ai Paesi di transito notizie dettagliate che consentano di identificare le caratteristiche dell'esportazione. Il movimento transfrontaliero non potrà avere luogo senza l'assenso preventivo, rilasciato in forma scritta dal Paese importatore - sempre che il Paese destinatario non abbia vietato l'importazione di rifiuti pericolosi o di

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altri rifiuti - e dai Paesi di transito. Le Parti sono impegnate, altresì, a sanzionare penalmente il traffico illecito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, ad introdurre e disciplinare un regime di autorizzazione per Io svolgimento di attività di trasporto o di eliminazione di rifiuti pericolosi o altri rifiuti, nonché una disciplina in materia di imballaggio, etichettatura, modalità di trasporto di tali rifiuti, i quali dovranno in ogni caso viaggiare corredati da un documento comprovante il loro movimento dal luogo di origine fino al luogo di smaltimento.
Ricorda, al riguardo, che la normativa italiana in materia di movimenti di rifiuti transfrontalieri - in gran parte di derivazione comunitaria - è già allineata alle previsioni dell'Emendamento all'esame della III Commissione. Richiama in particolare il regolamento (CE) n. 259/1993 che già vietava l'esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti prodotti nei Paesi membri. Ricorda, inoltre, che il successivo regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 ha sostituito, dal luglio 2007, il precedente regolamento n. 259/93, ribadendo i precedenti divieti (artt. 36 e 49) e aggiornando le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi e quindi riducendo il rischio di spedizioni non controllate.
Alla luce delle considerazioni esposte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Mario PESCANTE, presidente, osserva, come evidenziato dal relatore, che la normativa italiana in materia di movimenti di rifiuti transfrontalieri è già allineata alle previsioni dell'Emendamento all'esame della III Commissione.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.