CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 118

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.30.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.
(Deliberazione).

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 settembre 2008, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.
Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008 - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.35.

Pag. 119

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.
C. 1665 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere, con assoluta urgenza, il parere di competenza su un provvedimento di ratifica di un accordo internazionale, che ha inteso apportare una modifica alla Convenzione di Basilea in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione. Al riguardo, ricorda che il 22 marzo 1989 è stata stipulata a Basilea la citata Convenzione, con lo scopo di introdurre una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai seguenti principi: progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta; smaltimento dei rifiuti pericolosi all'interno dei paesi produttori, compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico; sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni; direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo. Sottolinea, pertanto, che la Convenzione di Basilea ha costituito uno strumento significativo nell'introduzione di un meccanismo generalizzato di disciplina a livello internazionale della gestione dei rifiuti.
Per quanto concerne il contenuto dell'Emendamento sottoposto a ratifica, ormai risalente all'anno 1995, osserva che esso si propone di impedire l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi membri dell'OCSE, della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali organizzazioni. Il testo dell'Emendamento, in particolare, inserisce un nuovo paragrafo nel Preambolo della Convenzione e, soprattutto, aggiunge l'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII, che elenca appunto citati in precedenza, mentre il secondo comma riguarda il divieto dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi - quali definiti dalla stessa Convenzione di Basilea - destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.
Nel fare presente che, quanto alla effettiva incidenza delle disposizioni recate dall'Emendamento sull'ordinamento interno, la normativa italiana in materia di movimenti transfrontalieri - in gran parte di derivazione comunitaria - è già coerente con le previsioni dell'Emendamento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, considerate anche le importanti responsabilità in materia ambientale che il Paese si accinge ad assumere in seno al G8 e con l'Expo 2015, che impongono una sollecita ratifica formale dell'accordo testé illustrato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che le Commissioni riunite I e V hanno da poco concluso l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Per tali ragioni, giudica opportuno sospendere brevemente la seduta, in modo da consentire alla Commissione di verificare il contenuto del testo risultante

Pag. 120

dagli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.20.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che è stato trasmesso il testo del disegno di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e V.

Guido DUSSIN (LNP), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge 1441-bis, il cui contenuto è quello risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto scorso: si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica del luglio 2008, la quale prefigura con anticipo di alcuni mesi la manovra finanziaria del triennio 2009-2011. Osserva, quindi, che il provvedimento è quello risultante dall'esame degli emendamenti, appena concluso presso le Commissioni riunite I e V.
Passando all'analisi dei settori di interesse della VIII Commissione, segnala che le parti di competenza del provvedimento originario riguardavano gli articoli 2, 19 e 21. Al riguardo, fa presente che nel nuovo testo sono stati soppressi l'articolo 2 - istitutivo di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle rete infrastrutturale di livello nazionale - che è confluito in modo sostanzialmente analogo nell'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché l'articolo 21 - relativo alla riforma dei servizi pubblici locali - che è stato introdotto, con alcune modifiche, nel decreto-legge n. 112, all'articolo 23-bis.
Quanto invece all'articolo 19, modificato soltanto sotto un profilo formale, fa presente che esso riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del «codice dei contratti pubblici» di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Ricorda che il codice dei contratti pubblici è stato recentemente interessato da un intervento integrativo e correttivo del Governo, che è stato approfonditamente esaminato dalla VIII Commissione prima della pausa estiva dei lavori parlamentari: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, ora, lo scopo del Governo con la nuova disposizione di cui all'articolo 19 è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa. Tuttavia, osserva che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa.
Rileva che la norma dispone, in particolare, che le amministrazioni regionali, «al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», possono svolgere le attività di centrali di committenza, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori (diversi dai comuni metropolitani), anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e delle prefetture. Il secondo periodo del comma 3-bis fa comunque salva la facoltà per gli enti locali di costituire centrali di committenza proprie, associandosi o consorziandosi, come previsto dal comma 1 dell'articolo 33, nel testo vigente, mentre il comma 3-ter del medesimo articolo 19 dispone che le centrali di committenza e l'Osservatorio sono tenuti a predisporre capitolati prestazionali e prezzari di riferimento sulla base, tra

Pag. 121

l'altro, della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. I capitolati prestazionali ed i prezzari dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, attraverso la pubblicazione sul sito Internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio. Secondo il comma 3-quater, nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, i corrispettivi del contratto siano inferiori ai prezzari standardizzati, i comuni e le centrali di committenza (secondo percentuali da pattuire) possono utilizzare una somma pari alla differenza del prezzo per assicurare gli obblighi di pubblicità delle procedure e per migliorare la vigilanza sui contratti. Al fine di incentivare la costituzione delle centrali di committenza, i commi 3-quinquies e 3-sexies prevedono l'esonero per i comuni e per le centrali di committenza dal pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e l'assegnazione alle regioni che attivano le centrali di committenza di una quota premiale delle risorse assegnate da parte dello Stato in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio statale.
Sottolinea, dunque, che i commi seguenti, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi: in caso di mancata adesione alla nuova disciplina, infatti, si prevede l'obbligo di motivazioni tecniche e di opportunità economica (che comporterebbero ulteriori spese e appesantimenti amministrativi per i piccoli comuni), nonché la riduzione dei trasferimenti erariali e il blocco delle variazioni in aumento delle aliquote di imposte e tributi propri o di compartecipazione a tributi erariali o regionali. Si tratta, a suo avviso, di disposizioni eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali - per rispettare le norme contenute nell'articolo 19 - rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti.
Ricorda che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori. Intende inoltre ricordare che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi, tant'è che la rigidità della normativa originaria si è dovuta alleggerire successivamente.
Ritiene, pertanto, che l'obbligo del ricorso alle centrali di committenza e le penalizzazioni previste per i comuni non aderenti alla nuova disciplina dell'articolo 19 non corrispondano alle esigenze della realtà territoriale del Paese e che sarebbe preferibile mantenere invariato il testo vigente dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici. Per tali ragioni, intende prospettare l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 del disegno di legge in esame (senza, peraltro, che ciò comporti maggiori oneri per la finanza pubblica) o, quanto meno, di eliminare i commi da 3-septies a 3-undecies, che potrebbero - in caso di loro approvazione - rappresentare una disciplina eccessivamente rigida che limita oltremisura le attività di pianificazione territoriale dei piccoli comuni.
Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2), con cui intende recepire le indicazioni testé esposte.

Raffaella MARIANI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale, interpretando istanze largamente condivise in Commissione, ha

Pag. 122

presentato una proposta di parere con cui si conferma la richiesta di soppressione dell'articolo 19 del testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, che hanno altresì proceduto - a suo giudizio opportunamente - alla soppressione degli articoli 2 e 21. Atteso, peraltro, che tale proposta di parere contiene un giudizio complessivamente favorevole sull'intero provvedimento in discussione presso le Commissioni di merito e che su tale provvedimento il suo gruppo intende ribadire, anche in questa sede, un chiaro giudizio negativo, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolineando il valore di tale voto di astensione, che intende dare atto allo stesso relatore di avere accolto le richieste relative all'unico argomento di competenza della Commissione.
Esprime, inoltre, il forte auspicio che tutte le forze parlamentari, a cominciare da quelle di maggioranza, continuino presso le Commissioni di merito e in Assemblea, coerentemente con quanto affermato in passato sia in tema di regolazione degli appalti pubblici che in tema di attuazione della riforma in senso federale dello Stato, nell'impegno per la soppressione del citato articolo 19.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel ribadire un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso, esprime, a nome del suo gruppo, un forte apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore sulle parti di stretta competenza della VIII Commissione, preannunciando un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.40.