CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 settembre 2008
58.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Lunedì 22 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente della V Commissione Gaspare GIUDICE, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Gaspare GIUDICE, presidente, avverte che, in considerazione del numero degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati, il Governo e i relatori stanno svolgendo ulteriori approfondimenti. Ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 15.45.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.45.

Donato BRUNO, presidente, si scusa per il ritardo nell'avvio della seduta dovuto all'esigenza di ulteriori approfondimenti.
Avverte quindi che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative del Governo presentate nella seduta del 18 settembre 2008 che sono stati raccolti in un apposito fascicolo che è in distribuzione (vedi allegato 1).
Con riferimento alle medesime proposte emendative, avverte che le stesse risultano ammissibili anche per quanto concerne i profili di carattere finanziario. Rileva peraltro che l'articolo aggiuntivo 62.01, recante una norma di delega in materia di conciliazione e mediazione delle controversie civili e commerciali, presenta profili di criticità, riferibili, in particolare, alle disposizioni di seguito indicate. Il principio di delega di cui alla

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lettera o) prevede l'estensione alle parti dell'esenzione prevista dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5/2003. Non viene peraltro precisato il contenuto e l'ambito applicativo dell'estensione di tale agevolazione, che, nel testo attualmente vigente, riguarda il verbale di conciliazione, escluso dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. Per quanto riguarda le modalità di compensazione delle minori entrate determinate dalla predetta esenzione, sottolinea che il principio di delega prevede l'utilizzo degli introiti derivanti, anno per anno, al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia. Rileva che tale Fondo, istituito presso il Ministero della giustizia dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, è alimentato dalle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o di contrasto alla mafia o di irrogazione di sanzioni amministrative e dai proventi dei beni confiscati alla mafia. Successivamente, il decreto-legge n. 143 del 2008, attualmente in fase di conversione al Senato, ha esteso la tipologia dei proventi che affluiscono al fondo ed ha specificato la finalizzazione delle disponibilità complessive, prevedendo la devoluzione di quota parte di tali risorse al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, quota parte al Ministero della giustizia per il potenziamento dei servizi istituzionali e - per la quota restante - il versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Osserva che si tratta, pertanto, di risorse di ammontare non predeterminabile a priori, in relazione alle quali, per la quota destinata a funzioni di spesa, si configura una copertura su capitolo di bilancio, che riduce, tra l'altro, le disponibilità destinate a specifiche finalità già fissate da norme in vigore. Rileva che non appare chiaro come possa essere garantita l'invarianza di gettito al momento della definizione della normativa delegata, utilizzando come fonte di copertura risorse variabili di anno in anno. Sottolinea infine che la norma di delega prevede adempimenti di carattere oneroso, quali, alla lettera c), l'istituzione di un Registro degli organismi di conciliazione, senza disporre in proposito un obbligo di invarianza finanziaria. Ritiene quindi indispensabile acquisire su tali aspetti chiarimenti da parte del Governo, alla luce dei quali le Presidenze si riservano di valutare l'ammissibilità della proposta emendativa.
Avverte quindi che il Governo ha presentato cinque ulteriori proposte emendative che sono in distribuzione (vedi allegato 2).
Con riferimento a tali ulteriori proposte emendative, avverte che l'emendamento 21.13 è integralmente soppressivo dell'articolo e riproduce parzialmente l'emendamento 1.3 dei relatori. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 29.01, che disciplina il trasferimento di risorse per le minoranze linguistiche storiche e slovene, rileva che è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia. Segnala altresì che gli emendamenti 54.8 e 54.9 presentano criticità di coordinamento in quanto l'emendamento 54.8 sembra incluso nel testo dell'emendamento 54.9. Anche su questo aspetto richiede chiarimenti da parte del Governo.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo che risultano ammissibili alle ore 17.30 della giornata odierna.
Ricorda che, come stabilito nella riunione degli uffici di presidenza di giovedì 18 settembre, nella seduta odierna saranno esaminate solo le proposte emendative riferite al Capo VIII Giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza, si riserva di valutare il mantenimento dell'articolo aggiuntivo del Governo 62.01.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritira l'emendamento del Governo 54.8.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala alle Presidenze l'opportunità di attivare il circuito interno.

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Donato BRUNO, presidente, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito interno.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in ordine all'utilizzo del fondo unico giustizia nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo 62.01. Chiede quindi alla Presidenza di fissare un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti presentati dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti.

Donato BRUNO, presidente, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo ritenuti ammissibili alle ore 18 della giornata odierna. Comunica quindi le sostituzioni. In considerazione della presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, ritiene opportuno sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 16.30.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.40.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo, e ai subemendamenti ad essi riferiti, esprime parere favorevole sul subemendamento dei relatori 0.52.41.38, nonché sui subemendamenti 0.52.41.5 e 0.52.41.6 Costantini, 0.52.41.25 Ferranti, 0.52.41.9 e 0.52.41.10 Costantini, 0.52.41.11 Aniello Formisano, nonché sull'emendamento del Governo 52.41. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 0.53.34.11 Contento, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola «né» e sul subemendamento 0.53.34.12 Contento, nonché sull'emendamento del Governo 53.34. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 55.4, 56.8, 57.1, 58.1, 59.1, sull'articolo aggiuntivo del Governo 59.01, sugli emendamenti del Governo 60.1 e 61.1. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 61.03, sull'emendamento dei relatori 62.1, sull'articolo aggiuntivo del Governo 62.01 e sul subemendamento Contento 0.62.01.1, sugli emendamenti del Governo 63.4 e 64.1. Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti alle proposte emendative presentate dal Governo, nonché sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare riferite agli articoli in esame che non risultino precluse.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, chiedendo inoltre chiarimenti sul subemendamento 0.52.41.32 Ferranti poiché non appare chiaro a quale norma lo stesso debba riferirsi.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il subemendamento in questione si riferisce all'articolo 39 del codice di procedura penale, stabilendo che la litispendenza decorre dalla data di deposito del ricorso.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea che la decorrenza della litispendenza dal momento del deposito o dal momento della notifica è questione delicata, che merita di essere approfondita.

Donato BRUNO, presidente, propone l'accantonamento del subemendamento 0.52.41.32 Ferranti.

Le Commissioni, dopo aver approvato la proposta di accantonamento del Presidente, respingono il subemendamento 0.52.41.23 Bitonci.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.2 Aniello Formisano, del quale è cofirmatario, volto ad elevare la competenza del valore del giudice di pace.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI evidenzia come non sussistano margini per ulteriori ampliamenti della competenza del giudice di pace.

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Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.2 Aniello Formisano.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.3 Aniello Formisano, del quale è cofirmatario, che disciplina il reclamo contro le ordinanze che pronunciano sulla competenza.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che, essendo stato ripristinato il regolamento di competenza nella nuova formulazione del testo prospettata dal Governo, il subemendamento in esame non appare conferente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.3 Aniello Formisano, 0.52.41.4 Costantini, nonché gli identici subemendamenti 0.52.41.24 Ferranti e 0.52.41.22 Borghesi.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime perplessità sulla formulazione del subemendamento 0.52.41.38 dei relatori, che rischia di creare problemi applicativi, alterando l'unità logico-giuridica della disciplina dell'astensione del giudice prevista dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Cinzia CAPANO (PD) concorda con l'osservazione dell'onorevole Contento rilevando, a titolo esemplificativo, come, applicando la norma in questione il giudice che pronuncia sull'an non potrebbe pronunciare sul quantum.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la norma in questione sia dannosa ed incongrua, potendo determinare il rallentamento del processo civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come il subemendamento 0.52.41.38 dei relatori non sia in grado di produrre gli effetti controproducenti testé paventati, poiché si limita ad ampliare i soli casi di astensione facoltativa del giudice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento 0.52.41.38 dei relatori, nonché i subemendamenti 0.52.41.5 e 0.52.41.6 Costantini.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del submendamento 0.52.41.7 Costantini, del quale è cofirmatario, volto ad ampliare i casi nei quali il giudice può affidare ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che la questione oggetto del subemendamento in esame potrebbe essere più utilmente affrontata nel corso dell'esame della riforma delle professioni, che rappresenta una delle priorità del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.52.41.7 Costantini e approvano il subemendamento 0.52.41.25 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.52.41.33, diretto a ripristinare un'indicazione del testo originario del Governo che, correttamente, sottolineava l'importanza del comportamento leale delle parti processuali ai fini della velocizzazione del processo civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che il codice di procedura civile dà adeguato risalto all'aspetto testé evidenziato dall'onorevole Ferranti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.33 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL), con riferimento al suo subemendamento 0.52.41.18, invita il Governo ad una attenta riflessione sugli effetti distorsivi che può produrre l'applicazione ad una parte processuale di sanzioni conseguenti alla mancata accettazione di una proposta conciliativa formulata dalla controparte. Sottolinea

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quindi che le possibilità di un uso strumentale della norma in questione potrebbero essere ridotte se la sanzione pecuniaria fosse collegata ad una proposta conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con l'onorevole Contento e sottolinea che il subemendamento 0.52.41.1 Luciano Dussin si pone nella medesima ottica.

Cinzia CAPANO (PD) concorda sul fatto che la proposta conciliativa debba intervenire nella fase iniziale del processo, ma ritiene che le sanzioni non possano essere troppo rigide anche perché in quella fase le parti spesso non sono in grado di valutare il possibile esito della causa.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel confermare il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.18, ricorda che il meccanismo sanzionatorio in esame si colloca nell'ambito di una riforma che intende costruire un nuovo modello di processo civile.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come l'esame del nuovo modello di processo civile cui fa riferimento il rappresentante del Governo si stia svolgendo, impropriamente, presso le Commissioni riunite I e V, anziché nella sede naturale, costituita dalla Commissione Giustizia. Si tratta inoltre di un modello di processo che comprime gravemente il diritto di difesa dei cittadini che chiedono giustizia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda all'onorevole Capano che la lesione dei diritti dei cittadini è determinata dalla lunghezza insostenibile del processo civile e non certamente da una riforma che ha lo scopo di velocizzare il processo medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.18 Contento, 0.52.41.35 Ferranti e 0.52.41.1 Luciano Dussin.

Manlio CONTENTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.52.41.17 rilevando che la soluzione più appropriata sarebbe quella di attribuire al giudice la possibilità di sanzionare la parte che violi i doveri di lealtà e probità, indipendentemente dalla soccombenza.

Laura RAVETTO (PdL) dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.52.41.17 Contento.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.17 Contento.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.34, ritiene che stabilire con chiarezza, in caso di conciliazione, che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute sia maggiormente conforme alla logica di semplificazione sottesa al disegno di legge del Governo.

Manlio CONTENTO (PdL) rammenta che l'articolo 92 prevede che le parti, in caso di conciliazione, fissino autonomamente la compensazione delle spese tranne che sia diversamente stabilito, in modo che possano tenerne conto

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva come il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.34 Ferranti sia motivato non solo dall'esistenza di un principio generale in tema di compensazione delle spese processuali, ma anche dall'esigenza di non comprimere l'autonomia delle parti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.34 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.27, precisa che la norma così modificata agevolerebbe l'individuazione di parametri di riferimento per la quantificazione delle spese e il risarcimento del danno anche non patrimoniale.

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Manlio CONTENTO (PdL) rileva che il subemendamento in oggetto si muove nella logica di attribuire al giudice la responsabilità di liquidare il danno in via equitativa.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.27 Ferranti.

Cinzia CAPANO (PD) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.26 Ferranti, di cui è cofirmataria, rileva come esso superi la genericità della previsione normativa in tema di risarcimento del danno qualora la parte soccombente abbia agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, individuando la misura del risarcimento dei danni anche non patrimoniali. Tale criterio automatico porterebbe ad una semplificazione del processo senza comprimere il diritto di difesa. Invita il Governo a rivedere il suo parere contrario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.26 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.20, rileva come esso sia teso ad agevolare il risarcimento predeterminandolo e rendendolo di facile applicazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.20 Contento.

Laura RAVETTO (PdL), interviene a sostegno dell'approvazione del subemendamento 0.52.41.21 Contento e lo sottoscrive.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che occorrerebbe anche valutare le possibili interazioni tra il suo subemendamento e la gestione del Fondo unico della giustizia.

Le Commissioni respingono subemendamento 0.52.41.21 Contento.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del suo subemendamento 0.52.41.8.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.8 Borghesi.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.19 rileva come all'individuazione degli onorari di causa liquidati sulla base della media e del massimo tariffario delle tariffe professionali vigenti, anche ai fini di una semplificazione, sia preferibile il mero riferimento alle tariffe professionali vigenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.52.41.19 Contento e approvano il subemendamento 0.52.41.9 Costantini.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.28 rileva come esso si muova in un ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione della norma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.28 Ferranti, 0.52.41.36 Vietti e 0.52.41.29 Ferranti ed approvano i subemendamenti 0.52.41.10 Costantini e 0.52.41.11 Aniello Formisano.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del subemendamento 0.52.41.12 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che la norma prevista consente comunque al giudice di disporre un'eventuale traduzione di documenti, evitando un'inutile irrigidimento della procedura.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.12 Aniello Formisano.

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Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sul subemendamento 0.52.41.30 Ferranti, di cui è cofirmataria ritiene sia necessario mantenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al fine di consentire alla parte soccombente di sollevare questioni in ordine ad eventuali error in procedendo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce la contrarietà del Governo al subemendamento in esame per l'esigenza di ricondurre a sintesi la sentenza, nella quale è possibile tuttavia rinvenire eventuali elementi di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento processuale.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.30 Ferranti.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.13 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario, ribadisce la necessità di limitarsi ai soli quesiti di diritto di cui all'articolo 366 bis del Codice di procedura civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rammenta che la previsione normativa individuata dal Governo è molto più ampia e riveste carattere generale.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.13 Aniello Formisano.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.31, giudica il parere negativo del Governo e del relatore inspiegabile e motivato da preconcetti nei confronti delle proposte dell'opposizione, dato il carattere ragionevole della modifica proposta.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nell'esprimere rammarico per la considerazione condotta dall'onorevole Ferranti, ribadisce il parere negativo del Governo che, in realtà, è ben motivato dall'eccessiva discrezionalità del subemendamento proposto. Esso infatti, da una parte, irrigidisce i termini di durata del processo e, dall'altra, deve prevedere tutta una serie di eccezioni al rigido principio introdotto.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che il termine di tre anni in primo grado, quale durata massima del procedimento in quella fase, ricalca quanto emerso dalla giurisprudenza comunitaria in materia di ragionevole durata di processo. Osserva infine la valenza, ai fini della programmazione e della celerità del lavoro processuale, dell'introduzione di termini di durata del processo rigidi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.31 Ferranti e 0.52.41.16 Costantini.

Roberto RAO (UdC) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.37 Vietti, di cui è cofirmatario, rileva come esso tenda ad evitare che si creino disuguaglianze, ed invita a procedere ad un'analisi più approfondita.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.37 Vietti.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.14 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario, ravvisa l'esigenza di contemplare la previsione di competenza.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ribadisce il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.14 Aniello Formisano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.14 Aniello Formisano e 0.52.41.15 Palomba, nonché il subemendamento 0.52.41.32 Ferranti precedentemente accantonato. Approvano quindi l'emendamento 52.41 del Governo.

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Donato BRUNO, presidente, procede quindi all'esame dell'emendamento del Governo 53.34 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.53.34.14 Ferranti e 0.53.34.4 Aniello Formisano.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.8, chiarisce che la finalità di esso è di attribuire al magistrato la responsabilità di chiedere espressamente alle parti la prova dei fatti che ritiene utili ai fini della decisione, il consentirebbe l'accelerazione del processo, stante che una delle cause di lentezza della giustizia civile sta oggi nel fatto che il magistrato, per leggere gli atti processuali, attende di fatto l'udienza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Contento 0.53.34.8, Vietti 0.53.34.21 e Ferranti 0.53.34.15.

Antonio BORGHESI (IdV), dopo aver illustrato il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.5, di cui è cofirmatario, chiarisce che esso tende, tra l'altro, a mettere il giudice in condizione di possedere fin dall'inizio del processo elementi utili al fine di valutare se proporre alle parti un'eventuale conciliazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Aniello Formisano 0.53.34.5, Luciano Dussin 0.53.34.1 e Ferranti 0.53.34.16.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.9, premesso che l'emendamento del Governo prevede, quale misura per velocizzare il processo, il ricorso alla nomina di consulenti tecnici, ritiene essenziale che il magistrato accerti preventivamente l'insussistenza di motivi di astensione o di ricusazione da parte del consulente da designare, nonché la sua disponibilità ad accettare l'incarico, onde evitare che elementi ostativi alla nomina emergano soltanto al momento dell'udienza, con conseguenti ritardi del processo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Contento 0.53.34.9.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo sui subemendamenti Luciano Dussin 0.53.34.2 e 0.53.34.3, dei quali è cofirmatario, chiarisce che essi mirano ad evitare ritardi processuali dipendenti dal consulente tecnico, stabilendo a suo carico, in caso di inosservanza dei suoi doveri, sanzioni nonché riduzioni del compenso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Luciano Dussin 0.53.34.2 e 0.53.34.3.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.17, chiarisce che esso è motivato dalle forti riserve nutrite dal suo gruppo sulla testimonianza scritta e sulle modalità di acquisizione previste dal Governo per essa. Ritiene si tratti di un istituto che, oltre a comportare lungaggini procedurali, non assicura l'attendibilità della testimonianza, senza contare che l'aver configurato la testimonianza scritta come uno strumento cui il giudice ha facoltà di ricorrere liberamente comporta in capo a quest'ultimo una ingiustificata discrezionalità, la quale potrebbe essere attivata anche per ragioni improprie o comunque estranee all'interesse del processo.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'introduzione della testimonianza scritta, e per di più acquisita con le modalità previste dal Governo, costituisca un fatto di estrema gravità e pericolosità. Ricorda che l'articolo 111 della Costituzione impone che il processo si svolga in contraddittorio tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed imparziale, laddove la testimonianza scritta non consente al giudice di verificare adeguatamente l'attendibilità del testimone, atteso che ciò richiede necessariamente il confronto diretto col testimone. Ritiene inoltre che l'aver configurato l'acquisizione

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della testimonianza scritta come una mera facoltà del giudice, senza indicazione alcuna dei requisiti o delle condizioni in costanza dei quali questi può ricorrervi, determini una straordinaria discrezionalità in capo al giudice, in definitiva allontanando il processo civile dal modello del processo regolato dalla legge. Aggiunge che si tratta di una misura che favorisce la parte processuale più forte, la quale può acquistare la testimonianza scritta o farsi carico degli oneri sanzionatori previsti dall'emendamento del Governo per il caso di mancata presentazione della testimonianza stessa.

Alfonso PAPA (PdL), rilevato che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione tendono, nella sostanza, a confermare l'attuale modello del processo civile, ricorda che serve invece una concreta attuazione dell'articolo 111 della Costituzione anche per quanto riguarda quest'ultimo. Fa poi presente che le parti forti del processo civile sono già da tempo abituate a muoversi al di fuori di esso, grazie al ricorso alle clausole vessatorie e agli arbitrati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la disciplina proposta dal Governo in relazione alla testimonianza scritta sia sufficientemente garantista, atteso che si prevede che il giudice vi possa ricorrere solo dopo aver sentito le parti, aver tenuto conto di ogni circostanza ed aver avuto particolare riguardo all'oggetto della causa.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.53.34.17.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.10, rileva che si contrappongono nel dibattito due modelli di processo civile: l'uno incentrato sul giudice; l'altro, da lui caldeggiato, incentrato sull'autonomia delle parti, salvo prevedere sanzioni a loro carico qualora abusino dei poteri ad esse attribuiti. In vista di un processo fondato, per l'appunto, su una maggiore autonomia delle parti, il suo subemendamento prevede che sia la parte stessa a presentare fin dall'inizio al giudice le prove scritte che ritenga opportune. Il magistrato non ammetterà la testimonianza scritta solo nel caso in cui il fatto cui essa si riferisce sia contestato; nel caso in cui, viceversa, non vi siano contestazioni, non si vede perché la testimonianza debba essere acquisita oralmente, con tutte le lungaggini che questo comporta. È sottinteso che in caso di testimonianza non veritiera, la parte che vi ha fatto ricorso incorrerà in sanzioni pecuniarie e penali.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Contento 0.53.34.10 e Borghesi 0.53.34.13.

Manlio CONTENTO (PdL) riformula il suo subemendamento 0.53.34.11 nel senso indicato dai relatori (vedi allegato 1).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Contento 0.53.34.11, come riformulato; respingono quindi il subemendamento Ferranti 0.53.34.18 ed approvano il subemendamento Contento 0.53.34.12.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.6, di cui è cofirmatario, chiarisce che la sua finalità è di evitare irragionevoli aggravi del carico di lavoro della Corte di cassazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.6.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.7, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.7.

Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.53.34.19, di cui è cofirmataria, chiarisce che esso si limita a prevedere che i nuovi mezzi di prova di cui all'articolo 345, terzo comma,

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del codice di procedura civile siano ammessi nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, conformemente a un principio generale già oggi stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma la contrarietà del Governo al subemendamento in esame, motivata dal fatto che il Governo ha già previsto come norma di carattere generale, al comma tredici dell'emendamento 52.41, che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Ferranti 0.53.34.19 e 0.53.34.20; approvano quindi l'emendamento 53.34 del Governo come risultante dai subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, presidente, procede all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 53.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Aniello Formisano 53.01, Costantini 53.02, e Palomba 53.03, 53.07, 53.04, 53.05 e 53.06 (vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti subemendamenti alle ulteriori proposte emendative presentate dal Governo, vale a dire all'articolo aggiuntivo 53.08 e all'emendamento 54.9 (vedi allegato 2). Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere su tali proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede alla Presidenza di pronunciarsi sull'ammissibilità delle proposte emendative in questione.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che tali proposte emendative sono da considerarsi tutte ammissibili.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti 0.53.08.3 Ferranti e 0.53.08.2 Contento. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 53.08. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 0.54.9.1 Contento e 0.54.9.2 Borghesi, nonché parere favorevole sull'emendamento del Governo 54.9. Si riserva quindi di esprimere il parere sul subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede quindi al presentatore di chiarire la portata del subemendamento 0.53.08.1, che appare limitativo della possibilità di appello delle parti relativamente ai provvedimenti aventi natura decisoria.

Manlio CONTENTO (PdL), nell'illustrare il proprio subemendamento 0.53.08.1, fa presente che, attualmente, il codice di procedura civile contiene alcune disposizioni speciali che prevedono l'inappellabilità delle sentenze di primo grado. L'articolo aggiuntivo del Governo 53.08, al comma 1, prevede invece una norma generale, che consente la generale appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria. Al riguardo dichiara di non condividere questa disposizione che, oltre tutto, è volta a limitare il carico di lavoro della Corte di cassazione, i cui organici risultano al completo, e ad aggravare quello delle Corti d'appello, che presentano invece organici in sofferenza. Invita pertanto il rappresentante del Governo ad approfondire la questione, che a suo avviso avrebbe meritato un più ampio dibattito all'interno della Commissione giustizia. Esprime inoltre le proprie perplessità sulla lettera b) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo, che il proprio subemendamento 0.53.08.2 propone di sopprimere, in materia di ammissibilità

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del ricorso in Cassazione, che attribuisce alla Corte un margine rilevante di discrezionalità nel caso in cui il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte stessa ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte.

Donato BRUNO, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sul subemendamento Contento 0.53.08.1.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Cinzia CAPANO (PD), illustra il proprio subemendamento 0.53.08.3, che è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo, il quale attribuisce alla Cassazione una eccessiva discrezionalità in sede di ammissibilità del ricorso presso la Corte stessa.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle osservazioni già svolte dal deputato Contento in ordine alla eccessiva discrezionalità attribuita al giudice di cassazione in sede di ammissibilità del ricorso, come previsto dall'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo. In particolare ritiene che questo articolo aggiuntivo preveda un filtro di ammissibilità per l'impugnativa di legittimità in Cassazione senza contraddittorio, con poche garanzie per le parti.
Più in generale, si dichiara perplessa per l'atteggiamento tenuto dal Governo, che oggi ha presentato emendamenti di portata rilevante sulle funzioni e sul peso della Corte di cassazione, rendendo di fatto impossibile su di essi un serio ed approfondito esame che, oltretutto, avrebbe dovuto avere luogo più opportunamente presso la II Commissione.

Luciano DUSSIN (LNP) fa presente che il proprio gruppo si associa alle perplessità espresse dal deputato Contento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.53.08.3 Ferranti e 0.53.08.2 Contento e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 53.08.

Donato BRUNO, presidente, procede all'esame dell'emendamento del Governo 54.9 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.54.9.1 Contento.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.54.9.2 del quale raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.54.9.2 Borghesi, ed approvano l'emendamento del Governo 54.9. Approvano quindi l'emendamento del Governo 55.4.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento 56.4 Ferranti, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere l'istituto del processo sommario di cognizione, che è disciplinato nel testo del provvedimento in esame in termini generali con un eccessivo potere discrezionale attribuito al giudice: sarebbe stato invece più opportuno prevedere apposite norme procedurali in funzione limitativa di tale discrezionalità. Inoltre, questo istituto, così come disciplinato nel testo, comporterebbe un sistematico ricorso in appello delle parti soccombenti, minando alla base la sua finalità deflattiva del contenzioso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non condividere le osservazioni del deputato Capano in quanto il processo sommario di cognizione, così come disciplinato nel

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provvedimento in esame, attribuisce alla parte la possibilità di avvalersene o meno, assicurando al contempo il contraddittorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 56.4 Ferranti (vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008).
Con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti 0.56.8.1 e 0.56.8.2 del deputato Contento e approvano l'emendamento 56.8 del Governo. Respingono quindi il subemendamento 0.57.1.1 Luciano Dussin e approvano gli emendamenti del Governo 57.1, 58.1 e 59.1. Approvano altresì l'articolo aggiuntivo del Governo 59.01, nonché gli emendamenti 60.1 e 61.1 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo 61.02 La Loggia (vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo 61.02 La Loggia. Respingono quindi il subemendamento 0.61.03.1 Volpi e approvano l'articolo aggiuntivo 61.03 del Governo. Approvano quindi l'emendamento 62.1 dei relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce delle osservazioni avanzate dal Presidente, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo e i subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni concordano.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI preannuncia una riformulazione dell'emendamento 63.4 del Governo, concernente le disposizioni dell'emendamento medesimo che recano modifiche al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Marilena SAMPERI (PD) evidenzia alla Presidenza l'opportunità, analogamente a quanto si è stabilito per l'articolo aggiuntivo 62.01, di accantonare l'emendamento 63.4, in modo da permettere ai membri delle Commissioni di valutare la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, presidente, accantona l'emendamento del Governo 63.4.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento del Governo 64.1.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime forte insoddisfazione per i tempi eccessivamente ristretti in cui le Commissioni si sono trovate ad affrontare questioni tanto importanti e delicate. Rileva che, mentre il Governo ha presentato ulteriori proposte emendative, dopo aver già presentato un numero considerevole di emendamenti ed articoli aggiuntivi, i deputati sono stati costretti a presentare i subemendamenti nel corso della seduta senza poterne valutare i contenuti. Ribadisce quindi il proprio disappunto per le modalità di esame confuso e affrettato che sono state imposte alle Commissioni.

Donato BRUNO, presidente, riconosce che le Commissioni hanno incontrato difficoltà a svolgere un esame ampio e approfondito del disegno di legge e delle proposte emendative del Governo e auspica che da questa esperienza possano trarsi indicazioni utili per il futuro. Nell'avvertire che le Commissioni riprenderanno i propri lavori con l'esame delle proposte emendative accantonate, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 10.30.

La seduta termina alle 19.50.