CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 19 settembre 2008
57.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Venerdì 19 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.05

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti.

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 1555).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2008.

Carolina LUSSANA, presidente, avverte che i provvedimenti in esame sono stati iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 ottobre con la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame e che il provvedimento non presenti eventuali oneri finanziari aggiuntivi, considerato che per quella data sarà in corso la sessione di bilancio.
Per quanto attiene all'iter legislativo, ricorda che il 30 luglio scorso è stato avviato un ciclo di audizioni nel quale sono stati sentiti finora i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione giovani avvocati italiani, dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dell'Associazione nazionale dei magistrati, la cui audizione proseguirà la prossima settimana, nella quale saranno sentiti anche il Garante per la protezione dei dati personali nonché i rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, dell'Unione delle camere penali italiane e del Consiglio nazionale forense. In attesa di definire il quadro completo delle audizioni, sono state previste quelle del Procuratore nazionale antimafia e del Direttore centrale della polizia criminale.

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Ai progetti di legge n. 406 Contento, n. 1415 Governo e n. 1510 Tenaglia è stata abbinata la proposta di legge n. 1555 presentata dagli onorevoli Vietti e Rao.
Illustra quindi la proposta di legge n. 1555, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.
Scopo di tale provvedimento, come si legge nella relazione di accompagnamento, è di introdurre nuove regole in materia di tutela della riservatezza dei cittadini in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi e di sanzionare, in modo severo, ogni abuso che si realizzi nella fase delle indagini preliminari. In tale ottica, il primo degli 11 articoli che lo compongono prevede il divieto della pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, e l'abrogazione delle disposizioni che consentono la pubblicazione del contenuto di atti non più coperti dal segreto. Al fine di evitare abusi nella utilizzazione delle intercettazioni quali strumenti di ricerca della prova, l'articolo 3 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 267 del codice di procedura penale, introducendo criteri più stringenti ai fini dell'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Segnala che i presentatori non hanno ritenuto di modificare i presupposti delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente dall'articolo 266 del codice di rito. È stata invece modificata dall'articolo 4 la disciplina in materia di esecuzione delle operazioni per ridurre il rischio della illecita divulgazione dei verbali. Questi, redatti secondo nuovi e più puntuali criteri, devono essere depositati in un archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini, è stabilito l'immediato stralcio delle registrazioni e dei verbali non utilizzabili o relativi a fatti irrilevanti o non riferibili a quelli per i quali si procede ovvero relativi a soggetti estranei alle indagini. È modificata anche la procedura per la messa a disposizione degli interessati della notizia dell'avvenuta intercettazione o dei risultati della stessa e si prevede un procedimento camerale nel quale è garantito il contraddittorio e la parità delle parti innanzi al giudice.
Secondo l'articolo 5, dei verbali e dei provvedimenti ad essi relativi deve essere dato avviso, per le parti che li riguardano, a soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati.
Agli articoli 7 e 8 il provvedimento cerca di porre rimedio all'abuso della utilizzazioni delle intercettazioni rispetto al modello codicistico limitando la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti al caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento di reati particolarmente gravi e stabilendo il divieto di utilizzo dell'intercettazione quando la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale.
Il provvedimento contiene anche norme penali di natura sostanziale. Con l'articolo 10 vengono, altresì, apportate modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) e dall'articolo 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) del codice penale. Si introduce altresì un nuovo articolo 617-septies del codice penale, recante sanzioni nei confronti di chiunque riveli il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate.
L'ultimo articolo del testo interviene in materia di dichiarazioni e rettifiche, con una modifica all'articolo 8 della «legge sulla stampa» (legge 8 febbraio 1948, n. 47), rafforzando il diritto dei soggetti che si reputano offesi per la divulgazione di fatti, notizie o immagini contrari a verità o lesivi della loro reputazione a ottenere la pubblicazione della rettifica, e introducendo, altresì, apposite sanzioni disciplinari

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e amministrative contro l'autore della violazione dell'obbligo di pubblicazione.

Niccolò GHEDINI (PdL) rileva che le problematiche delle intercettazioni impegnano il Parlamento ormai da molti anni e sottolinea come il disegno di legge n. 1415 del Governo abbia mutuato alcuni suggerimenti dal lavoro svolto in passato, ma abbia anche introdotto significative novità. Poiché tale disegno di legge ha raccolto molte critiche da parte dell'opposizione, della stampa e dall'Associazione nazionale magistrati, ritiene possibile prospettare una diversa ipotesi per addivenire alla formulazione di un testo che rappresenti una sintesi condivisa delle varie posizioni. Ricorda, d'altra parte, come nel corso della XIII legislatura la maggioranza di centro-sinistra abbia elaborato, all'esito dei lavori di un comitato ristretto, un testo sulle intercettazioni che, modificando l'articolo 266 del codice di procedura penale, ne prevedeva l'ammissibilità per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni, con esclusione dei delitti contro la pubblica amministrazione e quindi del reato di corruzione, che invece il testo del Governo include. Èevidente che le polemiche non sempre hanno ad origine esigenze di carattere tecnico-giuridico.
Ricorda quindi come l'esigenza di modificare la disciplina sulle intercettazioni nasca dalla necessità di evitare o limitare la pubblicazione dei relativi atti, a tutela del diritto alla privacy, garantendo tuttavia ai magistrati la possibilità di svolgere indagini pregnanti. In tale contesto, pertanto, si potrebbe trovare una soluzione che estenda il raggio delle intercettazioni, evitando, per quanto possibile, la trascrizione ed il deposito dei relativi atti.
A tal fine, il disegno di legge governativo potrebbe essere integrato incentivando l'istituto delle intercettazioni preventive, già esistente nell'ordinamento e previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Questo strumento di indagine è molto utilizzato all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, e ciò spiega il ridotto ricorso in questi Paesi alle intercettazioni giudiziarie.
Le intercettazioni preventive, il cui ambito di applicazione è stato ampliato dal Governo Berlusconi in seguito ai fatti dell'11 settembre 2001, potrebbero essere estese a più fattispecie di reati minori e rese più spedite, dando la possibilità direttamente al pubblico ministero, escludendo qualsiasi coinvolgimento del Ministro dell'Interno, di farne richiesta al procuratore generale. Le intercettazioni preventive si sono dimostrate, soprattutto in materia di terrorismo, uno strumento particolarmente agile ed efficace per orientare le indagini, senza tuttavia presentare alcun rischio di propalazione, dal momento che non è prevista la relativa trascrizione né alcuna forma di deposito. Tali intercettazioni costituiscono unicamente un mezzo per orientare le indagini, non assumendo alcun valore di prova.
Correlativamente all'estensione delle intercettazioni preventive a reati meno gravi rispetto a quelli per i quali sono ora previste, si può pensare di limitare l'applicazione delle intercettazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale ai soli reati estremamente gravi. La disciplina sarebbe poi quella prevista dal disegno di legge del Governo, il quale in alcuni punti potrebbe essere migliorato. In tal modo si possono contemperare tutte le varie esigenze ed istanze emerse in occasione del dibattito sul complesso tema delle intercettazioni: in particolare, le esigenze investigative e la tutela della privacy.
Ritiene inoltre che si potrebbero prevedere delle sanzioni molto severe per il solo caso di pubblicazione delle intercettazioni preventive, lasciando sostanzialmente invariata la normativa sanzionatoria per le intercettazioni ordinarie. Ciò andrebbe incontro anche ai rilievi mossi dalla Stampa, oltre che alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia.
Reputa interessante l'osservazione dell'Unione delle camere penali, secondo le quali il pubblico ministero dovrebbe corredare la propria richiesta di intercettazioni

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con una motivazione più articolata e stringente, così come previsto per il procedimento cautelare. Ritiene altresì interessanti gli articoli 23 e 27 della proposta di legge n. 1510 a firma Tenaglia, che potrebbero essere recepiti nel disegno di legge governativo.
Con riferimento al passaggio al giudice collegiale delle competenze in materia di intercettazioni, l'Unione delle camere penali ha osservato che vi potrebbe essere una sorta di prevalutazione del collegio medesimo che potrebbe influenzare il giudice monocratico. Rileva peraltro che si tratta di mere decisioni endoprocessuali, mentre il dato più rilevante è rappresentato dalla maggiore tutela per il cittadino garantita dal giudizio collegiale.
Non vi è comunque alcuna necessità di introdurre una specifica ipotesi di incompatibilità, come invece proposto dall'Associazione italiana giovani avvocati, in considerazione di quanto già previsto dall'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Con riferimento all'incompatibilità, potrebbe semmai porsi qualche problema nei piccoli tribunali. Potrebbe allora essere opportuno attribuire la competenza a decidere sulle intercettazioni ad un organo collegiale distrettuale, sul modello di quello previsto dall'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

Rita BERNARDINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di avere posto già nello scorso mese di luglio, nel corso di una seduta delle Commissioni riunite I e II, una questione concernente l'articolo 65 del Regolamento della Camera in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni, ritenendo in particolare incomprensibile il motivo per cui non sia prevista la resocontazione stenografica delle sedute in sede referente. Ringrazia i Presidenti della I e della II Commissione per avere prontamente sottoposto la questione alla Presidenza della Camera, la quale ha chiarito che, sulla base del dettato regolamentare, la pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede referente è adeguatamente assicurata dalla resocontazione sommaria. Insiste tuttavia nel sostenere che i lavori delle Commissioni in sede referente meriterebbero la massima diffusione possibile, in quanto in essa si formano le diverse posizioni politiche e si assumono le relative determinazioni, e che a tal fine dovrebbe essere prevista non solo la pubblicazione dei resoconti stenografici, ma anche la registrazione audiovisiva delle sedute, da rendere disponibile a tutti i cittadini tramite il sito Internet della Camera.

Carolina LUSSANA, presidente, ricorda che sul punto è più volte intervenuta la Presidenza della Camera, da ultimo con lettera del 10 luglio 2008, proprio in risposta alla questione sollevata dall'onorevole Bernardini, precisando che, con riferimento alla sede referente, il Regolamento non prevede la pubblicità dei lavori tramite resocontazione stenografica e che la resocontazione sommaria maggiormente si accorda con la natura dei lavori in sede referente, essendo tale sede caratterizzata da flessibilità e informalità della procedura. Ricorda quindi che eventuali iniziative volte a modificare la disciplina regolamentare in questione, ove presentate, potranno essere esaminate nella sede competente, ossia nella Giunta per il Regolamento.

Rita BERNARDINI (PD) nel ringraziare il Presidente per le ulteriori precisazioni, auspica che un significativo numero di deputati si attivi presso la Giunta per il Regolamento, al fine di ottenere che i lavori delle Commissioni in sede referente possano essere pubblicizzati anche tramite la resocontazione stenografica, nonché la registrazione audiovisiva delle sedute da rendere disponibile sul sito Internet della Camera.

Niccolò GHEDINI (PdL) dichiara di essere favorevole alla massima trasparenza dei lavori parlamentari.

Carolina LUSSANA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba.

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 1522).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2008.

Carolina LUSSANA, ricorda che nelle precedenti sedute sono state svolte le relazioni sulle proposte di legge nn. 665, 1155, 1305, 205 e 1361. Avverte che a queste proposte è stata abbinata la proposta di legge n. 1522 a firma dell'onorevole Palomba.
Illustra quindi la proposta di legge n. 1522, in sostituzione del relatore, onorevole Angela Napoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna.
Rileva che la proposta di legge in esame è divisa in tre capi.
Il capo I è volto ad introdurre norme di carattere preventivo (articoli da 1 a 7).
In particolare, con riferimento alle azioni di prevenzione in ambiente scolastico, si prevede: la realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e non docente nelle scuole, e di azioni di formazione e assistenza per i genitori, finalizzati ad una puntuale informazione sul fenomeno della pedofilia; nonché un procedimento più rapido per l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno dei minori. Per quanto concerne il contrasto alla la diffusione del fenomeno della pedofilia tramite lo strumento di Internet, è previsto il divieto di creare siti il cui contenuto sia finalizzato all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (pena l'oscuramento dei siti e l'applicazione ai responsabili di pene detentive e di una multa onerosa), nonché l'inserimento di filtri anche sui servizi di internet messaging e di tipo chat.
La proposta di legge in esame dispone altresì l'istituzione, presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione, di un apposito ufficio composto da un pool di magistrati con specifica competenza a trattare le ipotesi di reati sessuali perpetrati a danno dei minori.
È inoltre prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo permanente, composto da esperti di ogni utile settore, con il compito di individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un'adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia.
Infine, viene estesa la misura preventiva della sorveglianza speciale ai soggetti che sono stati anche solo rinviati a giudizio per reati di pedofilia (e sono, quindi, in sostanza, privi di precedenti penali). Il motivo di tale previsione, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, risiede nella circostanza che «riguardo ai fenomeni di pedofilia, è difficile l'individuazione di tali soggetti e ancora più difficile è acquisire testimonianze, data la giovane età delle vittime. In tal modo, anche se un eventuale procedimento penale dovesse risolversi in favore del presunto pedofilo, il sistema preventivo permetterebbe comunque di controllarlo con strumenti incisivi che, limitando notevolmente la libertà di movimento, potrebbero costituire un efficace ostacolo a un comportamento patologico che risulta sordo, per sua stessa natura, a qualsiasi tentativo di riabilitazione.»
Il capo II apporta, tra l'altro, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (articoli 8-14).
Viene anzitutto introdotta nel codice penale una nuova fattispecie di apologia di reato, riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale (articolo 414-bis). La nuova figura di reato consiste nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico),

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600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (corruzione di minorenne) del codice penale. In considerazione del carattere particolarmente riprovevole delle predette condotte, si esclude la possibilità di chiedere il patteggiamento.
È quindi previsto, a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore (compresa, pertanto, l'istituzione scolastica), l'obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore.
Vengono altresì modificate le sanzioni già previste dal codice penale, si introduce il divieto per il condannato di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa e si prevede, nel caso in cui il denunciato sia un genitore, che gli incontri siano opportunamente protetti. Sono inoltre previste pene accessorie che vietano al condannato di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima. Si dispone il necessario coordinamento tra il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica che si occupano della stessa notizia di reato. Inoltre, la punibilità del reo per i reati ex articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne) non è subordinata alla presentazione della querela della persona offesa dal reato. È dichiarata l'imprescrittibilità dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
Si introducono vincoli all'applicazione dell'articolo 609-nonies e di altri articoli del codice penale che prevedono la liberazione anticipata e altri benefici e si dispone, in caso di condanna, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
È prevista la pena della reclusione da tre a sei anni in caso di falsa denuncia o di simulazione di tracce dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale.
Infine, con modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale, si dispone che l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sia consentita nei procedimenti relativi ai delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni per via telematica.
Il capo III è composto dal solo articolo 15, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale, i cui compiti sono elencati al comma 1 e la cui relazione annuale al Parlamento potrebbe costituire il punto di riferimento per le iniziative governative volte al contrasto del fenomeno della pedofilia.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2008.

Carolina LUSSANA (LNP), presidente e relatore, ricorda che è in corso l'esame preliminare dei provvedimenti in materia di violenza sessuale. Nel corso dell'iter già si sono svolti interventi da parte di deputati ed inoltre è stato assegnato anche il disegno di legge del Governo. Tale provvedimento contiene disposizioni penali sostanziali e processuali volte a rafforzare la tutela penale contro la violenza sessuale. In particolare, sono introdotte aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole del reato, imponendo l'aumento della pena in caso di recidiva e introducendo meccanismi volti ad accelerare i tempi di giudizio e la certezza della pena.
L'articolo 1 ricomprende tra le circostanze aggravanti del reato, comportanti la reclusione da sei a dodici anni, l'uso di sostanze comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi della vittima; la qualità di ascendente, genitore, anche adottivo, o tutore rivestita dall'autore del reato; il rapporto di dipendenza psicologica

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tra vittima e colpevole derivante dalla qualità di quest'ultimo (educatore, vigilante, maestro); le condizioni derivanti dallo stato di gravidanza della vittima. Si introduce, inoltre, per il giudice l'obbligo di disporre l'aumento di pena nei confronti del recidivo.
L'articolo 2 inserisce il delitto di violenza sessuale e quello di violenza sessuale di gruppo tra i delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con le relative conseguenze sulla possibilità di celebrare il processo con il rito direttissimo e immediato.
Nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.