CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2008
55.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 settembre 2008. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge C. 1441-bis (vedi allegato). Alcune di queste proposte risultano inammissibili in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria. Ricorda che ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-bis del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al

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presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.
Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
l'emendamento 1.4 La Loggia che interviene sulla disciplina relativa al finanziamento dei progetti di innovazione industriale;
l'articolo aggiuntivo 1.02 Cicu che reca disposizioni in materia di sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 1.01 Cicu recante norme per il recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;
l'articolo aggiuntivo 1.03 La Loggia in materia di effetti dell'accordo Basilea 2 sulle piccole e medie imprese;
l'articolo aggiuntivo 1.04 Marinello che sopprime le disposizioni in materia di attribuzione della partita IVA;
l'articolo aggiuntivo 2.01 Cicu che stanzia risorse per dare piena attuazione alle zone franche previste nella regione Sardegna;
l'articolo aggiuntivo 4.01 Borghesi volto a modificare la tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota IVA ridotta; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 4.02 Ciccanti che estende a talune tipologie di cessione di veicoli l'applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995;
l'articolo aggiuntivo 4.03 La Loggia che reca disposizioni volte a sanare le situazioni irregolari delle locazioni abitative e commerciali e a dare avvio alle procedure per la tassazione separata delle locazioni;
l'articolo aggiuntivo 4.05 Marinello volto a consentire l'accesso al credito alle imprese ittiche; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;
l'articolo aggiuntivo 4.06 Marinello che istituisce il Fondo per lo sviluppo per la modernizzazione della filiera ittica; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;
l'articolo aggiuntivo 4.07 Marinello che prevede un regime fiscale agevolato per l'agricoltura; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 4.08 Marinello che reca disposizioni in materia di consorzi agrari;
l'articolo aggiuntivo 4.09 Ciccanti che riconosce un credito di imposta ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 14.01 Giudice che reca disposizioni in materia di riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
le proposte emendative 14.02 Nastri, 45.2 Poli, 45.5 Franzoso e 45.6 Calabria che estendono anche ai consulenti del lavoro le disposizioni concernenti il deposito dei bilanci per trasmissione telematica;
l'articolo aggiuntivo 19.01 Orsini che reca disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

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l'articolo aggiuntivo 19.02 D'Amico che interviene sulla disciplina delle spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della stessa;
gli articoli aggiuntivi 19.03 Ventucci e 35.02 Vannucci che recano disposizioni per contrastare i ritardi di pagamenti nelle forniture edili;
gli articoli aggiuntivi 19.06 Toccafondi e 19.09 Toccafondi che intervengono nella disciplina prevista dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti di lavori pubblici nel caso di percentuali di ribasso elevate;
l'articolo aggiuntivo 19.07 Toccafondi che interviene nella disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
l'articolo aggiuntivo 19.08 Toccafondi, che interviene nella disciplina prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di individuazione delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori cui si applicano le disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo n. 163;
l'articolo aggiuntivo 20.02 La Loggia che sopprime l'imposta sulle successioni e donazioni;
l'articolo aggiuntivo 20.01 Moroni che modifica le disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari;
l'articolo aggiuntivo 21.01 Gioacchino Alfano che reca modifiche alla disciplina in materia di programmazione sanitaria recata dagli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
l'articolo aggiuntivo 21.03 Marinello che estende ai consorzi di bonifica e irrigazione le disposizioni in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
l'emendamento 25.2 Velo che interviene sulle disposizioni relative alle certificazioni delle prestazioni sanitarie recate dall'articolo 37 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
l'articolo aggiuntivo 25.01 Giudice in materia di procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro;
l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano che interviene sulla disciplina relativa al trasferimento di farmacie;
l'emendamento 30.7 Osvaldo Napoli che modifica la decorrenza temporale delle disposizioni di razionalizzazione delle forme associative per la gestione dei servizi comunali recate dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007;
l'emendamento 30.16 Bitonci, il quale delega il Governo per la modifica della disciplina relativa all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti pubblici;
l'articolo aggiuntivo 30.01 Angela Napoli recante un complesso di disposizioni in materia di turismo con particolare riferimento alla disciplina delle aziende turistiche locali;
l'articolo aggiuntivo 30.02 Giudice recante disposizioni in materia di limiti al mandato di sindaco;
l'articolo aggiuntivo 33.01 Duilio recante disposizioni agevolative riferite alle fondazioni di comunità che erogano somme a favore di enti senza scopo di lucro;
l'articolo aggiuntivo 35.01 Ciccanti che modifica il testo unico delle imposte sui redditi con riferimento all'emissione di scontrini fiscali;
le proposte emendative 36.01 Velo e 47.2 Meta che intervengono in materia di iscrizione al PRA di veicoli nuovi;
l'articolo aggiuntivo 36.02 Velo in materia di visite mediche per la patente di guida;

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gli emendamenti 41.1 Ciccanti e 41.5 Giudice nonché l'articolo aggiuntivo 74.01 Giudice concernenti la responsabilità per la mancata o irregolare corresponsione dell'imposta di bollo;
l'emendamento 42.2 Velo che modifica le disposizioni recate dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 concernenti lo sportello unico;
l'emendamento 42.3 Velo che interviene in materia di certificazioni sanitarie;
l'articolo aggiuntivo 45.01 Bitonci che reca disposizioni in materia di effetti della mancata risposta dell'amministrazione finanziaria a richieste da parte dei contribuenti;
l'articolo aggiuntivo 47.01 Borghesi che prevede l'indennizzo del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di indebito reclamo di pagamento tramite cartella esattoriale; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 47.02 Marinello che reca norme di garanzia in materia di recupero di crediti; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 47.03 Di Virgilio recante disposizioni in materia di «medicina difensiva»;
l'articolo aggiuntivo 50.01 Marinello che esclude dall'applicazione di alcune norme del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di personale delle pubbliche amministrazioni gli ordini e i collegi professionali; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 51.01 Giudice che interviene in materia di assegnazione di proventi all'Autorità di regolamentazione del settore postale; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 51.02 dei relatori che proroga l'applicazione della disciplina in materia di accompagnatore militare;
l'articolo aggiuntivo 51.03 Marinello che modifica i termini di prescrizione di cui al codice civile;
l'emendamento 53.15 Ferranti che interviene sul numero legale richiesto per le deliberazioni della Corte di cassazione;
l'articolo aggiuntivo 56.01 Formisano in materia di domanda di scioglimento del matrimonio;
l'articolo aggiuntivo 61.01 La Loggia che prevede la distruzione di verbali della polizia giudiziaria a seguito di sentenza di assoluzione;
l'emendamento 71.13 Zeller che estende l'ambito di applicazione di norme agevolative nel caso di trasferimenti di patrimoni a favore di regioni e province autonome; l'emendamento risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;
l'articolo aggiuntivo 71.01 Barbaro in materia di componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto per il credito sportivo;
l'emendamento 75.1 dei relatori in materia di riparto del cinque per mille; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione.

Avverte infine che risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative:
l'articolo aggiuntivo Marinello 50.02;
l'articolo aggiuntivo Marinello 50.03;
l'emendamento Costa 53.7.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS preannuncia la presentazione di proposte emendative riferite al testo del provvedimento che sono in fase di definizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno che l'esame degli articoli da parte delle Commissioni riunite abbia

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inizio successivamente alla presentazione delle proposte emendative da parte del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito all'entità delle modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che le proposte emendative del Governo perseguono finalità di chiarezza espositiva.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se gli emendamenti interessino esclusivamente le disposizioni in materia di giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che le proposte emendative potranno interessare anche altre parti del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno prevedere la convocazione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per le ore 15.30 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.