CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2008
54.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per impegni istituzionali precedentemente assunti.

Enzo RAISI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» è stato assegnato alla X Commissione in sede referente a seguito dello stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 recante disposizioni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008. Il provvedimento si compone pertanto di 17 articoli, il primo dei quali (articolo 3) reca disposizioni su distretti produttivi e reti d'impresa di contenuto analogo a quelle dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge nello scorso mese di agosto.
Il successivo articolo 5 reca disposizioni volte all'aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla legge n. 181 del 1989, prevedendone l'estensione all'intero territorio nazionale in considerazione della sua efficacia. Le disposizioni sono volte, inoltre, alla semplificazione delle procedure di approvazione degli interventi. A tal fine autorizzano il Ministero dello sviluppo economico - sentito il Ministero dell'ambiente - a sottoscrivere, con le regioni e gli altri soggetti interessati, appositi Accordi di programma, proposti e attuati dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), che prevedano interventi agevolativi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: accompagnamento delle azioni di reindustrializzazione nel quadro degli interventi di bonifica di aree con rilevanti problemi ambientali di cui all'articolo 252-

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bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; previsione di interventi compensativi a favore delle aree ospitanti o destinate ad ospitare grandi impianti industriali a forte impatto ambientale; promozione di iniziative di riqualificazione interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.
Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1, lettera a), siano effettuati secondo le procedure del citato articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una procedura finalizzata a consentire la realizzazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico in siti di preminente interesse pubblico (anche non compresi nel programma nazionale di bonifica), contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, da individuarsi con successivi decreti interministeriali. Il comma 1 dell'articolo 252-bis prevede, inoltre, che in tali siti siano attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo e che nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti siano elaborati ed approvati con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della salute e il Presidente della Regione territorialmente competente, sentiti il presidente della provincia e il sindaco del comune territorialmente competenti.
Il comma 3 demanda la definizione dei criteri di individuazione delle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ad una delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentiti il Ministero dell'ambiente e la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi dei commi 4 e 5 gli interventi di reindustrializzazione possono riguardare gli incentivi a sostegno del riposizionamento competitivo delle imprese, la promozione e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione connessi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa (comma 4), l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative si prevede la stipula di specifici accordi di programma con le regioni interessate, che costituiscono una fonte regolamentare per la definizione delle modalità di attuazione degli interventi da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (di seguito Agenzia). Per quanto riguarda l'attività di attrazione degli investimenti, si segnala che l'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 provvede a ridisciplinare la materia, prevedendo l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Il comma 6 dell'articolo 5 conferma l'applicazione delle disposizioni del decreto del ministro dello sviluppo economico n. 747 del 2007, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181 del 1989, e successive estensioni. Il comma 7 reca l'abrogazione di tutte le disposizioni della legge 181 del 1989, e successive modificazioni, in contrasto con l'articolo in esame. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei contratti sottoscritti dell'Agenzia in data anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento. Da ultimo, il comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico - la cui emanazione è prevista entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge - la definizione delle modalità attuative degli interventi previsti dall'articolo in commento, nonché delle direttive da impartire all'Agenzia. Al ministro compete, altresì, l'individuazione delle risorse da destinare a tali interventi a legislazione vigente e quelle che possono essere utilizzate direttamente dall'Agenzia nell'ambito delle proprie disponibilità.
L'articolo 6 modifica la legge n. 56 del 2005 recante disposizioni in materia di

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internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.
Le modifiche introdotte dall'articolo in commento riguardano, in particolare, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2005, recante disposizioni volte al rafforzamento delle sinergie tra il mondo imprenditoriale e quello universitario attraverso l'attivazione di strumenti indicati dall'Accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero e le università, e l'articolo 5 della medesima legge, contenente la previsione di accordi di settore volti a favorire e incentivare, anche attraverso l'ICE, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti pluriennali nel campo della internazionalizzazione. A seguito delle modifiche apportate non è più previsto il concerto con il ministro per gli italiani nel mondo, né l'intesa con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali.
L'articolo 7 reca due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. Il termine fissato per l'esercizio di ciascuna delega è di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.
Con il termine internazionalizzazione delle imprese si indica una molteplicità di attività piuttosto eterogenee, svolte da una pluralità di soggetti istituzionali, tra le quali rientrano: l'azione di politica estera volta a promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero ovvero l'incremento delle esportazioni; la costituzione di sportelli unici per le imprese che operano all'estero; l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero; il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale; la concessione di crediti agevolati per l'esportazione e l'assicurazione degli stessi crediti; i finanziamenti diretti e la partecipazione, da parte di organismi societari sottoposti al controllo pubblico, in società finanziarie; il finanziamento di società miste all'estero. Per quanto riguarda gli organismi la cui azione è volta a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, oltre al Ministero dello sviluppo economico vanno menzionati il Ministero degli affari esteri e le regioni.
La delega conferita al Governo ai sensi del comma 1, prevede l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi destinati al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese. L'articolo in esame detta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, in aggiunta a quelli di carattere generale definiti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che si possono così riassumere: esercizio della delega finalizzato alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni legislative in materia, con l'indicazione di considerare, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti idonei a promuovere l'internazionalizzazione; coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione; accordi tra enti pubblici e sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
Il comma 2 delega il Governo alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi a ciò finalizzati, da adottarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e i criteri direttivi enunciati dal comma 2, cui dovrà attenersi il Governo, si ricordano: il rispetto dei compiti attribuiti rispettivamente ai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 e all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; il riassetto organizzativo degli enti secondo principi che si ispirano

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a maggiore funzionalità dei medesimi, tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; la compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione.
Il comma 3, infine, prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.
L'articolo 8 novella il comma 6-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2005 concernente la gestione, da parte della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), di fondi regionali con finalità di venture capital. Il comma 6-bis, è volto al potenziamento degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, attribuisce alle regioni la facoltà di assegnare in gestione alla SIMEST Spa propri fondi rotativi con finalità di capitale di rischio - venture capital - per l'acquisizione da parte della stessa società di quote aggiuntive di partecipazione, entro il limite massimo del 49 per cento del capitale o del fondo sociale, in società o imprese partecipate operanti nel loro territorio. Tali fondi rotativi delle regioni, gestiti dalla SIMEST, sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della società. La modifica è volta a prevedere che, qualora i fondi siano assegnati in gestione alla SIMEST da parte di regioni del Mezzogiorno, il limite massimo delle quote di partecipazione che possono essere acquisite dalla suddetta società può arrivare fino al 70 per cento del capitale o del fondo sociale. L'articolo 8 prevede, inoltre, che i suddetti fondi confluiscano - ai fini della loro gestione - nel fondo unico previsto dal comma 932 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), stabilendo che ad essi venga estesa la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione (istituito dall'articolo 5 del decreto del viceministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003), cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del Fondo stesso. Il Comitato, cui in sostanza sono devoluti i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi stessi, può essere integrato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con un rappresentante della regione assegnataria del fondo, per l'adozione di specifiche delibere di impiego del fondo stesso. La modifica normativa è volta a rendere la norma maggiormente flessibile ed efficace, in modo da consentire alle regioni interessate una gestione autonoma dei fondi, procedendo in sinergia con il suddetto fondo unico, e ad offrire il massimo supporto all'internazionalizzazione delle PMI del Mezzogiorno attraverso l'estensione delle quote detenute dalla SIMEST per i fondi delle regioni meridionali.
L'articolo 9, comma 1, istituisce presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998. Il comma 2 prevede che, con apposito decreto ministeriale, al Fondo affluiscano le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, allo sviluppo delle esportazioni. Il comma 3 specifica che gli interventi del fondo sono destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di PMI o di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione. La relazione allegata al disegno di legge in esame sottolinea come la finalità del progetto sia di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio transitori e di minoranza, lo sviluppo

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di società che realizzino progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese che solitamente incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extraeuropei a causa delle loro dimensioni. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà definire condizioni e modalità operative del Fondo.
L'articolo 10, comma 1, interviene sulla disciplina del codice penale volta alla tutela dei diritti di proprietà industriale, inasprendone il quadro sanzionatorio. La lettera a) del comma 1 riformula l'articolo 473 del codice penale che disciplina la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. In primo luogo è modificata la fattispecie delittuosa che comprende anche l'ipotesi di riproduzione di prodotti industriali tramite usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni. In secondo luogo, l'illecito viene sanzionato più severamente con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro. La disciplina di cui all'articolo 473 si applica dal momento del deposito delle domande di brevettazione o registrazione del prodotto industriale. La lettera b) riformula l'articolo 474 del codice penale che regola la fattispecie di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il nuovo articolo 474 modifica la fattispecie differenziando le fattispecie di illecito, che attualmente prevedono la medesima pena. Il primo comma disciplina infatti, l'ipotesi dell'introduzione in Italia, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti o alterati, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti realizzati tramite l'usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti. Tale fattispecie è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro.
Il secondo comma disciplina invece la fattispecie della detenzione per la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione dei suddetti prodotti, che è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 3.000 euro.
La lettera c) del comma 1 aggiunge al codice penale due nuovi articoli che prevedono rispettivamente un'aggravante specifica per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del codice penale, come modificati dal disegno di legge in esame, e la confisca delle cose inerenti i suddetti reati.
Con l'articolo 474-bis si prevede che costituisce un'aggravante specifica delle suddette violazioni l'aver commesso il fatto su ingenti quantità di merci. In tal caso, sono comminate la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro. Analoga pena è prevista quando, fuori delle ipotesi associative di cui all'articolo 416 del codice penale, il reato è commesso non episodicamente ma con allestimento di mezzi ed attività continuative e organizzate.
Il nuovo articolo 474-ter introduce, invece, una specifica ipotesi di confisca obbligatoria delle cose, a chiunque appartenenti, che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, e delle cose, che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto (primo comma). Se non è possibile eseguire il provvedimento, è disposta dal giudice una confisca per equivalente (secondo comma). In caso di cose appartenenti a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza, si applica l'articolo 240 del codice penale che concede al giudice la facoltà di disporre la confisca. Viene, infine, precisata l'applicabilità del nuovo articolo 474-ter anche in caso di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale). La lettera d) raddoppia il limite edittale della reclusione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale) dall'attuale reclusione fino ad un anno alla reclusione fino a due anni. La lettera e) aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la

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fattispecie della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (nuovo articolo 517-ter del codice penale). La fattispecie prevede la punibilità - con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro - della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate da leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali ovvero l'introduzione, al fine di trarne profitto, di tali prodotti nel territorio dello Stato. In tali casi è disposta l'applicazione dell'articolo 517-bis, secondo comma, che prevede la facoltà per il giudice, in caso di particolare gravità o recidiva specifica, di disporre la chiusura dello stabilimento in cui il fatto è stato commesso, ovvero la revoca della licenza o delle autorizzazioni.
L'articolo 10, comma 2, aggiunge ipotesi particolari di confisca obbligatoria a quelle previste dall'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa). Tale disposizione prevede attualmente che, in caso di condanna o patteggiamento per una serie di reati specificamente individuati, il giudice debba obbligatoriamente ordinare la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Alla lista di reati alla cui condanna o patteggiamento consegue detta confisca obbligatoria, sono aggiunte le violazioni della disciplina penale della proprietà industriale di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nelle sole ipotesi aggravate dell'articolo 474-bis (in quanto commessi su ingente quantità di merce o mediante attività organizzate). Infine, il comma 3 prevede che le indagini per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nelle sole citate ipotesi aggravate, sono attribuite al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.
L'articolo 11 modifica la disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale. Il comma 1 integra la formulazione dell'articolo 392 del codice di procedura penale (Casi di incidente probatorio) aggiungendo un comma 2-bis che prevede la possibilità di richiesta di perizia sulle cose sequestrate (da parte del pubblico ministero, dell'indagato e della persona offesa dal reato) quando la loro quantità o natura comportino costi di custodia troppo elevati. Il comma 2, a corollario di tale previsione, aggiunge un comma 8-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 che stabilisce che nei casi sopraindicati il pubblico ministero, eseguita la perizia e prelevati i necessari campioni, provvede immediatamente alla distruzione della merce sequestrata.
L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, il comma 1 estende anche alle indagini per le fattispecie aggravate dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale la disciplina delle cosiddette indagini sotto copertura. Il comma 2 introduce modifiche all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, che reca disposizioni in materia di lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Le modifiche riguardano la disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole (prevedendo fra l'altro la punibilità a solo titolo amministrativo dell'incauto acquisto e diminuendo l'entità della sanzione da irrogare). Il comma 3 aggiunge un ulteriore comma 8-ter all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, con il quale è data possibilità al pubblico ministero, nelle indagini per i delitti di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, di ritardare con decreto motivato l'emissione o l'esecuzione di misure cautelari (sia personali che reali), quando ciò sia necessario a fini probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di

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polizia le disposizioni per il controllo dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, tali disposizioni possono essere richieste o impartite oralmente salvo l'obbligo di emettere il relativo decreto nelle successive 24 ore.
L'articolo 13 reca disposizioni in materia di proprietà industriale. Il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 47 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), aggiungendo un comma 3-bis in virtù del quale, per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia riconosce un diritto di priorità anche rispetto ad una domanda nazionale successiva depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 120 del Codice inserendo la possibilità di esperire azione di contraffazione, accanto all'azione di nullità, nonché la facoltà per il giudice di sospendere il processo, tenuto conto delle circostanze del caso. La disposizione, confermando che le azioni in materia di proprietà industriale, i cui titoli sono concessi o in corso di concessione, si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, a prescindere da cittadinanza, domicilio e residenza delle parti, prevede che ogniqualvolta l'azione di nullità o di contraffazione siano proposte quando il titolo non sia stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata soltanto dopo che l'Ufficio italiano brevetti abbia provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Infine il giudice, tenuto conto delle circostanze, può disporre la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire. Il comma 3 sostituisce l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale, concernente i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali. La disposizione in esame modifica la norma, circoscrivendo ulteriormente le ipotesi di esclusione della protezione. Infatti, essa specifica che la tutela per diritto d'autore non può essere fatta valere unicamente nei confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, ovvero erano divenuti, di pubblico dominio. In tali casi, tuttavia, l'attività può proseguire nei soli limiti del preuso. La novella, prevede, inoltre, che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possano essere trasferiti separatamente dall'azienda. Il comma 4 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 ottobre 2007 che attribuisce all'Ufficio europeo dei brevetti il compito di effettuare la ricerca di anteriorità.Il comma 5 delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale secondo le modalità e i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice; armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione. Il comma 6 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti dal medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 15 reca una delega al Governo adottare, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale

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di impianti di produzione elettrica nucleare. Tale disposizione appare necessaria alla luce della possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, come uno degli obiettivi cui deve tendere la «Strategia energetica nazionale» prevista dal medesimo articolo. Il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, autorizza il Governo ad avviare la stipula di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi terzi entro il 31 dicembre 2009, per dare avvio al processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica. In base ai successivi commi 4 e 5 tali accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine e definire tutti gli aspetti connessi della normativa provvedendo al necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
I decreti legislativi di riassetto normativo previsti al comma 1 dovranno inoltre recare criteri per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate. Il comma 1 precisa che i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure. I decreti legislativi devono essere adottati entro il 31 dicembre 2008 (fatta salva l'adozione di decreti correttivi ai sensi del successivo comma 3).
Il comma 2 definisce i principi e criteri direttivi (oltre quelli previsti al comma 1) che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega: previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; riconoscimento di benefici diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture; previsione che, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Relativamente a quest'ultimo aspetto, nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale criterio è volto a limitare l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa, che «non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione - nei tempi previsti - delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici. Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale».
Il comma 3 prevede che il Governo possa adottare disposizione integrative o correttive dei decreti legislativi entro un anno dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle medesime modalità di adozione dei provvedimenti e dei medesimi principi e criteri direttivi.
Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 16 prevede che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, siano definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati

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nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Si evidenzia l'opportunità di indicare un termine per l'adozione della delibera del CIPE, anche al fine di coordinare proceduralmente tale atto con la delega prevista all'articolo 15.
L'articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico. Il Piano dovrà definire obiettivi, priorità, modalità di utilizzo delle risorse, tipologia dei soggetti esecutori, nonché, in particolare, prevedere la realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici e la partecipazione a vari programmi internazionali sull'energia nucleare. Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell'Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo. Al riguardo, ricordo che la Commissione europea nel marzo 2007 ha presentato un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche volto ad accelerare lo sviluppo e l'impiego diffuso di tecnologie a bassa emissione di carbonio attraverso la predisposizione di un nuovo ed ampio programma di ricerca nel campo energetico. La Commissione propone misure che, rilanciando gli investimenti per la ricerca nel settore energetico e migliorandone l'impiego ed il coordinamento a livello europeo, consentano l'abbassamento dei costi per la produzione di energia pulita e permettano all'industria europea di porsi all'avanguardia in un settore considerato in rapida espansione qual è quello delle tecnologie a bassa produzione di carbonio. Tra i settori prioritari per cui la Commissione propone di lanciare, a partire dal 2008, una serie di nuove iniziative industriali europee figurano anche la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2 e la fissione nucleare sostenibile. Nel mese di settembre 2007 è stata, inoltre, lanciata una piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (SNET-TP) che riunisce rappresentanti delle industrie, organizzazioni di ricerca, università e rappresentanti nazionali. La piattaforma è stata creata, tra l'altro, per favorire e consolidare la cooperazione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo con particolare riferimento alla fissione nucleare.
L'articolo 18, al comma 1, devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio, con sede in Roma, la competenza in primo grado su tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) in materia di energia. La norma precisa che la giurisdizione esclusiva comprende anche le controversie relative a «diritti costituzionalmente garantiti».
Il comma 2 prevede la rilevabilità d'ufficio delle questioni di cui al comma 1. Il comma 3 definisce la disciplina transitoria, precisando che le norme sulla devoluzione di competenza al TAR del Lazio si applicano anche ai processi in corso. Particolare disciplina è inoltre dettata per le misure cautelari adottate da un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio, la cui efficacia è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del TAR del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare. Il comma 4 prevede, infine, che dall'applicazione dell'articolo 18 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 22 detta disposizioni volte a liberalizzare l'attività di distribuzione dei carburanti. Si segnala che le disposizioni dell'articolo 22 sono contenute nell'articolo 83-bis, commi 17-22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), attribuendo

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al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 1). All'individuazione o alla modifica delle suddette aree - che a partire dal 2009 potrà avere cadenza annuale (entro il 30 giugno) - il titolare del dicastero provvederà di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. È prevista, altresì, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 2 apporta modifiche al comma 842 della legge finanziaria 2007 relativo al finanziamento dei progetti posto a carico della quota delle risorse del Fondo per la competitività individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per la cui adozione, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2 in esame, non è più richiesto il concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali, per i diritti e le pari opportunità, mentre è ancora prevista l'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.
Il comma 3 modifica il comma 843 della legge finanziaria 2007 riguardante la nomina di un responsabile di progetto, ai fini dell'individuazione del contenuto dei singoli progetti, da parte del Ministro dello sviluppo economico che non è più tenuto a sentire i ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità.
Il comma 4 reca modifiche al comma 844 della legge finanziaria 2007 relativo all'adozione dei progetti demandata, sulla base delle proposte del responsabile, a decreti del Ministro dello sviluppo economico per la cui adozione è richiesta unicamente - a seguito delle modifiche introdotte - l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Infine l'articolo 70, al comma 1, reca una delega al governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana, allo scopo di ottimizzarne l'efficienza rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità. I decreti legislativi - il cui termine di adozione è stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - dovranno, in particolare, prevedere la separazione dell'attività che la SACE svolge a condizioni di mercato, da quella che beneficia della garanzia da parte dello Stato in quanto avente come oggetto rischi non di mercato; consentire l'esercizio delle due attività da parte di distinti organismi di cui determineranno la costituzione e i rapporti; consentire la partecipazione all'organismo incaricato dell'attività a condizioni di mercato di soggetti interessati alla medesima attività o all'investimento.
Il comma 2 dispone la soppressione - in vista di una eventuale privatizzazione della SACE - della disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003 (che prevede la trasformazione della SACE in società per azioni) che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze le nomine dei componenti degli organi della società, d'intesa con alcuni ministri indicati al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1998. In tal modo la composizione del consiglio di amministrazione della società viene rinviata implicitamente alle disposizioni statutarie.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza della spesa.
Auspica, infine, che in Commissione si possa svolgere un ampio e sereno confronto sul provvedimento che verte su questioni di primario interesse per il Paese, al fine di presentare un testo adeguatamente approfondito per l'esame in Assemblea.

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Andrea GIBELLI, presidente, osservato che il disegno di legge in esame reca disposizioni su materie diverse quali l'internazionalizzazione delle imprese, il contrasto alla contraffazione e l'energia, ritiene che i lavori della Commissione possano essere eventualmente organizzati per sessioni, prevedendo di volta in volta l'esame degli articoli di contenuto omogeneo. Chiede, quindi, se si intenda iniziare il dibattito nella seduta odierna.

Andrea LULLI (PD) rileva che, trattandosi di un provvedimento di notevole rilievo, il dibattito dovrebbe svolgersi alla presenza del rappresentante del Governo. Dichiara, quindi, la disponibilità dell'opposizione a riunirsi in una eventuale seduta pomeridiana con la presenza del Governo.

Santo Domenico VERSACE (PdL), pur concordando con il collega Lulli, desidera comunque svolgere un rapidissimo intervento utile a sollecitare l'attenzione dei colleghi riguardo alle disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese. Sottolinea quindi la necessità di una semplificazione della normativa in materia introducendo ad esempio disposizioni finalizzate all'abbattimento del carico fiscale (che in alcuni casi raggiunge livelli pari al 76 per cento) in proporzione ai volumi di esportazioni effettuate. In questo senso, ritiene del tutto superflua la presenza di numerosi enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, la cui opera spesso si soprappone, mentre sarebbe preferibile per chi intende operare all'estero poter relazionarsi con un interlocutore unico.

Andrea GIBELLI, presidente, come richiesto dai colleghi dell'opposizione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.