CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2008
54.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2008 - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di ieri, è stato prorogato alle ore 15 di oggi. Dopo aver quindi ricordato come, nella precedente seduta, fossero state poste questioni attinenti al coordinamento del testo in esame rispetto al decreto-legge n. 112 del 2008, chiede ai relatori se desiderino intervenire al riguardo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, premesso di parlare anche a nome del deputato Corsaro, relatore per la V Commissione, rileva che, in relazione all'esigenza di coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame con quelle introdotte, in sede di conversione, nel decreto legge n. 112 del 2008, sarebbe in effetti opportuno predisporre alcuni emendamenti. Innanzitutto, occorrerebbe procedere alla soppressione integrale degli articoli che recano disposizioni identiche od analoghe a quelle introdotte dagli articoli del decreto-legge. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, concernente la concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate, il quale è quasi identico all'articolo 6-quater del decreto-legge; dell'articolo 2, concernente il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, il quale è quasi identico all'articolo 6-quinquies del decreto-legge; dell'articolo 4, relativo alla Banca del Mezzogiorno, il quale è quasi identico all'articolo 6-ter del decreto-legge; dell'articolo 20, concernente le infrastrutture

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militari, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 14-bis del decreto-legge; e dell'articolo 45, recante modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata, il quale reca disposizioni analoghe a quelle introdotte dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge.
Riguardo invece all'articolo 21, recante delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali, rileva che la materia è stata già oggetto di un intervento di riordino complessivo da parte dell'articolo 23-bis del decreto-legge. Alla luce di tale previsione, i relatori ritengono che l'articolo 21 del disegno di legge, che prevede anch'esso una riforma del settore, vada soppresso.
Rileva poi che presentano alcuni problemi di coordinamento con il decreto legge n. 112 del 2008 anche gli articoli 14, 28 e 42, rispetto ai quali i relatori chiedono di conoscere quale sia la valutazione del Governo.
Con riguardo all'articolo 14, in materia di banda larga, ed in particolare alla lettera c) del comma 2, è infatti da valutare se sussistano problemi di coordinamento con l'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha già previsto la denuncia di inizio attività per la realizzazione dei lavori necessari all'installazione delle reti di comunicazione in fibra ottica.
Con riguardo all'articolo 28, commi 4 e 5, che novella il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, dettando disposizioni di carattere generale in materia di dichiarazione di inizio di attività, ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 demanda a un regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, il riordino complessivo dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, compresa la DIA.
Analoga valutazione ritiene debba essere fatta con riferimento al comma 3 dell'articolo 42, che prevede disposizioni in materia di esercizio associato dei servizi pubblici locali, materia disciplinata dall'articolo 23-bis del decreto-legge, in particolare dal comma 10, lettera b).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il relatore per quel che concerne gli articoli 1, 2, 4 e 45. Chiede invece di effettuare un approfondimento sugli articoli 14 e 28, per i quali effettivamente si pongono esigenze di coordinamento con il testo del decreto-legge n. 112 del 2008, e sull'articolo 42, per il quale tali esigenze appaiono peraltro, ad una prima lettura, meno evidenti.

Roberto ZACCARIA (PD), nel rimarcare la forte eterogeneità di contenuto del disegno di legge in esame, osserva che provvedimenti di questo tipo ostacolano l'esercizio delle prerogative dell'opposizione, essendo difficile avanzare proposte alternative rispetto a provvedimenti che mancano di un'ispirazione unitaria. Del resto, gli stessi regolamenti parlamentari, pur vietando in modo espresso l'eterogeneità di contenuto nel solo caso dei decreti-legge, di fatto contengono diverse norme a favore dell'omogeneità di contenuto: cita a questo riguardo l'articolo 123-bis del regolamento della Camera, ai sensi del quale il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione di un progetto di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, accerta che esso non contenga disposizioni estranee al suo oggetto; nonché l'articolo 16-bis, ai sensi del quale il Comitato per la legislazione si pronuncia sulla qualità normativa dei testi ad esso sottoposti avendo riguardo anche alla loro omogeneità. Dal che si ricava, a suo avviso, in via interpretativa, il principio per cui ad ogni provvedimento deve corrispondere un solo oggetto o, detto altrimenti, per cui si deve esaminare un solo oggetto per volta.
Dopo aver quindi ricordato come lo strumento del collegato, con la sua speciale disciplina regolamentare, sia stato originariamente pensato per snellire quello del disegno di legge finanziaria e per contenere quegli interventi che, pur non essendo riconducibili al contenuto proprio di quest'ultima, dovevano far

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parte della manovra finanziaria, osserva che, nel momento in cui la manovra finanziaria non è però più confinata in un solo periodo dell'anno, quello della sessione di bilancio, ma diventa di fatto perpetua, il ricorso alla disciplina speciale del collegato, in base alla quale il Governo può chiedere che le Camere approvino il provvedimento entro un termine prefissato, finisce con il trasformarsi in un espediente per comprimere le prerogative del Parlamento e dell'opposizione, già gravemente conculcate, in questa legislatura, dal fitto ricorso alla decretazione d'urgenza.
Nel far presente come, in queste condizioni, l'opposizione non possa sviluppare una linea alternativa, osserva che l'eterogeneità di contenuto potrebbe essere, al limite, giustificata se, quanto meno, le diverse disposizioni fossero tutte funzionali allo scopo di determinare economie di spesa utili, il che tuttavia non può essere verificato senza conoscere quali siano le quantificazioni degli effetti finanziari attesi per ciascuna norma.

Donato BRUNO, presidente, ricorda al deputato Zaccaria che la V Commissione, nella seduta del 9 luglio 2008, convocata ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento per esprimere alla Presidenza della Camera il parere sul disegno di legge C. 1441, in quanto collegato alla manovra di finanza pubblica, ha espresso su di esso parere favorevole, approvando la proposta in tal senso del presidente Giorgetti. Per quanto attiene alle competenze del Comitato per la legislazione, fa presente che il testo del disegno di legge in esame, in quanto contenente disposizioni di delegazione legislativa, sarà trasmesso al Comitato per il prescritto parere nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda, con riferimento alla presunta eterogeneità del testo, che un intervento su una pluralità di settori dell'azione pubblica e dell'economia nazionale ha soventemente caratterizzato provvedimenti finanziari che, come quello in esame, si siano posti la finalità di contenere la spesa pubblica e di sostenere l'economica. In proposito, segnala ad esempio che un carattere di sostegno all'economia e di promozione della competitività dell'economia, attraverso un'accelerazione dei tempi dell'azione amministrativa, è contenuto nelle disposizioni in materia di giustizia civile. Ricorda peraltro che rispetto al testo iniziale del provvedimento si è comunque già compiuto lo stralcio delle disposizioni riconducibili alla competenza delle Commissioni attività produttive e lavoro. Rileva che la presentazione del disegno di legge collegato in anticipo rispetto al disegno di legge finanziaria offre vantaggi rispetto ad una presentazione contestuale o successiva in quanto consente, in primo luogo al Parlamento, di disporre, già all'atto della presentazione del disegno di legge finanziaria, un quadro complessivo di politica economica. Ritiene del pari che sussista l'effettiva esigenza di una tempestiva adozione delle misure contenute nel provvedimento in esame, al fine di permettere di intervenire celermente su una situazione economica che, anche per le note vicende internazionali, presenta elementi di criticità. Con riferimento alla valutazione degli effetti delle singole norme, si riserva di intervenire nel corso dell'esame. Rileva tuttavia che in alcuni casi, come le disposizioni in materia di giustizia, si tratta di misure che potranno produrre effetti di potenziamento della competitività del sistema economico e di sostegno alla crescita che a loro volta determineranno, sia pure indirettamente, effetti positivi sotto il profilo della finanza pubblica. Tali effetti tuttavia sono di quantificazione assai difficile e, secondo le metodologie consolidate, non vengono scontati nell'ambito della relazione tecnica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che già nelle sedute precedenti i gruppi di opposizione hanno sollevato tre questioni di notevole rilevanza in merito alle modalità e ai tempi di esame del provvedimento.

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In primo luogo è stata evidenziata l'esigenza di coordinamento con le disposizioni inserite nel decreto-legge n. 112, in merito al quale la relatrice ha offerto alcune indicazioni. Rimangono tuttavia aperte le ulteriori due questioni, vale a dire l'esigenza di tempi più ampi per l'esame del provvedimento e per la presentazione degli emendamenti, dal momento che il calendario definito dal Presidente risulta insufficiente in relazione all'ampiezza e alla complessità dei contenuti del disegno di legge e la necessità di riservare un apposito esame alle disposizioni in materia di giustizia. Ricorda, con riferimento a quest'ultimo punto, che già nella precedente seduta è stato evidenziato che le misure relative al processo civile, che costituiscono un'ampia parte del provvedimento, richiedono un esame specifico, che dovrebbe essere condotto dalla Commissione competente sulla materia. Ribadisce pertanto l'esigenza dello stralcio delle disposizioni in materia di giustizia e ritiene impraticabile il termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 15 di oggi.

Donatella FERRANTI (PD) intende richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite su una questione pregiudiziale che riveste grande importanza per la sua parte politica, vale a dire quella relativa al fatto che il disegno di legge in esame reca rilevanti disposizioni di riforma del codice di procedura civile. Premesso che lo stesso rappresentante del Governo ha testé ammesso l'impossibilità di valutare gli effetti economico-finanziari discendenti da norme come quelle cui fa riferimento, chiarisce che la sua parte politica non è affatto contraria ad una riforma del processo civile, ma ritiene che essa non possa essere realizzata raccogliendo in modo frammentario, all'interno di un provvedimento di contenuto eterogeneo e finalizzato al rilancio della competitività, norme che facevano parte di un organico progetto di riforma del processo civile predisposto dal Governo di centrosinistra nella precedente legislatura e presentato al Senato, che ne aveva iniziato l'esame. È infatti evidente come non sia possibile realizzare un intervento efficace senza una visione di insieme delle diverse e delicate questioni sottese alla riforma del codice di rito. Invita pertanto ancora una volta la maggioranza a consentire lo stralcio almeno di quelle disposizioni in materia di giustizia non strettamente riconducibili alla manovra finanziaria, in modo da permetterne l'esame nella sede propria, quella della II Commissione, e nell'ambito di un intervento unitario e coordinato.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel richiamare recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che ha auspicato un lavoro condiviso con l'opposizione, rileva che, al contrario, nei fatti il Governo continua a presentare disegni di legge che il Parlamento si trova nella condizione di dover soltanto ratificare. Ritiene che, se il Governo mantiene questo atteggiamento, le minoranze dovranno individuare strumenti e modalità diverse e più incisive di opposizione. Evidenzia altresì che si assiste ad una grave confusione nella produzione legislativa, con disposizioni identiche o vertenti sul medesimo oggetto inserite in provvedimenti diversi, in palese contrasto con le finalità di semplificazione che il Governo dichiara di voler perseguire. Segnala al tempo stesso l'esigenza che rispetto a misure che intervengono su settori di notevole rilevanza e affrontano questioni assai complesse, siano coinvolte le Commissioni competenti sulle singole materie. Per quanto concerne il provvedimento in esame, ritiene che tale esigenza sia particolarmente evidente in relazione all'ampio capo contenente le disposizioni in materia di giustizia. Se al Parlamento non sarà permesso di esaminare con i tempi e nelle forme adeguate il disegno di legge, ritiene che l'opposizione sarà costretta ad assumere atteggiamenti ostruzionistici, a cui il Governo a sua volta, probabilmente, reagirà con la posizione dell'ennesima questione di fiducia. Si tratta, a suo giudizio, di uno scenario che non corrisponde per niente agli interessi del Paese.

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Sesa AMICI (PD), premesso che anche per quanto attiene alle materie di stretta competenza della I Commissione sussistono profili discutibili, quali la riattivazione di deleghe legislative non esercitate ed il frequente rinvio a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rileva che, se da una parte il provvedimento contiene norme manifesto, ne contiene però anche altre sulle quali l'opposizione non sarebbe in linea di principio contraria e che potrebbe quindi appoggiare se però le fosse data la possibilità di effettuare gli opportuni approfondimenti, eventualmente attraverso audizioni dei soggetti interessati.
Infine, nel prendere atto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della II Commissione ha scelto, in base a una legittima valutazione, di non chiedere lo stralcio delle disposizioni concernenti la riforma del processo civile, constata che la conseguenza di questa scelta è che, di fatto, il provvedimento sarà discusso da tre Commissioni, in quanto ai lavori delle Commissioni riunite I e V parteciperanno attivamente anche i deputati della II Commissione.

Linda LANZILLOTTA (PD) rileva che il provvedimento contiene misure significative per la competitività del paese, come quelle in materia di banda larga, per le quali sarebbe necessario avere dal Governo un quadro strategico degli interventi previsti, anche con riferimento ai rapporti tra i compiti di regolazione e di finanziamento delle reti da parte dello Stato e l'attività delle imprese private che operano nel settore. Sottolinea anche l'importanza del previsto piano industriale per la pubblica amministrazione, rispetto al quale il ministro Brunetta non ha fornito al Parlamento un'adeguata informazione, e dell'articolo 46 in materia di riorganizzazione del CNIPA, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Chiede pertanto l'intervento ai lavori delle Commissioni dei ministri di settore competenti, a partire dal ministro per le riforme nella pubblica amministrazione. Chiede infine se al provvedimento, in quanto disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2009, si applichino le regole per l'emendabilità prevista dal regolamento per il disegno di legge finanziaria, ed in particolare il vincolo della presentazione delle proposte emendative nelle Commissioni in sede referente ai fini della presentazione delle stesse in Assemblea, rilevando che, in tal caso, il termine delle 15 risulta a maggior ragione eccessivamente ravvicinato.

Donato BRUNO, presidente, dopo aver ricordato come il Governo sia informato circa i lavori delle Commissioni e decida autonomamente quali rappresentanti del Governo far intervenire nelle diverse sedi, assicura che provvederà, in ogni caso, a riportare la richiesta del deputato Lanzillotta al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Per quanto riguarda, poi, la questione dello stralcio delle disposizioni concernenti la riforma del processo civile, fa presente che il punto è stato già discusso. Per quanto riguarda invece il termine per la presentazione degli emendamenti, ricorda che l'organizzazione dei lavori relativi al provvedimento in esame è stato ormai definito, in sede di uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, e che occorre pertanto attenervisi.

Antonio BORGHESI (IdV) in primo luogo evidenzia che risulta assai grave, e perfino assurdo, che un complesso così ampio di disposizioni concernente il processo civile sia sottratto all'esame della Commissione giustizia. Passando ad alcune considerazioni sul merito delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, con riferimento all'articolo 21 osserva che, piuttosto che sopprimerlo, secondo quanto proposto dalla relatrice, dovrebbe essere rettificata la disciplina concernente la gestione dei servizi pubblici locali che è stata definita nel decreto-legge 112. Tale disciplina, infatti, risulta in contrasto con l'esigenza di pervenire ad un assetto del settore ispirato alle regole della concorrenza, in modo da tutelare gli interessi degli utenti. A tal fine occorre fissare un termine certo per la cessazione

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degli affidamenti diretti e prevedere la possibilità della gestione in house solo in situazioni particolari, che devono essere valutate e approvate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato e da altre autorità competenti nei singoli settori. Dovrebbe essere altresì esclusa per le società direttamente affidatarie la gestione di altri servizi e dismesse le relative partecipazioni. Al tempo stesso occorrerebbe individuare bacini di utenza ottimali con dimensioni adeguate.
Relativamente all'articolo 30, ritiene che la semplificazione dell'attività dei piccoli comuni non debba essere perseguita eliminando strumenti e meccanismi di controllo, ma inducendo gli enti locali di piccole dimensioni alla gestione unificata non soltanto dei servizi di carattere economico, ma anche di quelli istituzionali. I comuni al di sotto di un certo numero di abitanti dovrebbero pertanto essere obbligati a svolgere le proprie funzioni in forma associata, mantenendo, con riferimento a tale attività, la disciplina in materia di controlli valida in generale.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di processo civile, nel richiamare le considerazioni svolte da numerosi colleghi, osserva che sono parzialmente riprese proposte già formulate nella XV legislatura; osserva in ogni caso che si tratta di misure frammentarie e non risolutive, in quanto incidono su singoli aspetti, al di fuori di un quadro di intervento organico.
Riguardo all'articolo 71, osserva che comporta una ulteriore centralizzazione presso il Ministero dell'economia di funzioni e decisioni che finora sono state svolte in modo più trasparente, riducendo ulteriormente gli ambiti del sistema economico nazionale in cui operano le regole di concorrenza, con gravi effetti in termini di sviluppo del paese.
In conclusione preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo sui profili evidenziati.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene il provvedimento in esame contenga anche interventi importanti e condivisibili, rispetto ai quali l'opposizione, se fossero state accolte le sue richieste, sarebbe stata favorevole. Si tratta del resto di interventi che riprendono misure ideate o proposte dal Governo Prodi nella precedente legislatura. L'atteggiamento di chiusura della maggioranza costringe invece l'opposizione a presentare, a scopo cautelativo, numerosi emendamenti che avrebbe potuto essere evitati se ci fosse stato il tempo di chiarire il senso e la portata delle norme più dubbie. Pensa, ad esempio, al riordino del Formez, del Cnipa e della Scuola superiore della pubblica amministrazione, rispetto al quale la sua parte politica non è in linea di principio contraria, ma che è fatto oggetto di una delega del tutto generica, che la sua parte politica non può avallare, riguardando un punto essenziale come quello della formazione della classe dirigente amministrativa del Paese e dell'innovazione tecnologica. Il Governo avrebbe dovuto pertanto chiarire la strategia globale entro cui persegue il riordino dei suddetti enti e la maggioranza avrebbe dovuto consentire l'audizione dei soggetti interessati in modo da permettere l'acquisizione di informazioni utili ad orientare la delega in vista di un intervento proficuo.
Per quanto riguarda le questioni di competenza della II Commissione, ritiene che non si possa ridurre il tema della giustizia a strumento di rilancio della competitività economica del Paese, per quanto non vi sia dubbio sul fatto che le lentezze della giustizia civile abbiano ripercussioni sull'economia: si tratta di un'ottica riduttiva, che tradisce, a suo parere, una mentalità politicamente e culturalmente distorta.
Ritiene inoltre che le norme in materia di segretario comunale rischino di aggravare la mancanza di trasparenza e di dialettica tra la struttura politica e quella amministrativa nei piccoli comuni.

Donatella FERRANTI (PD) segnala che il provvedimento, se deve rispondere all'esigenza di promuovere l'efficienza dell'azione pubblica, e della giustizia civile in

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particolare, necessiterebbe di un maggior coordinamento con le risorse effettive del settore, mentre al contrario si interviene in modo episodico, non strutturale, e emergenziale. Sottolinea che risulta paradossale per un provvedimento indirizzato al rilancio della competitività che si intervenga sul processo civile e non sulla dotazione di risorse finanziarie riservata al settore. Segnala poi che se la riforma del processo penale suscita una grande attenzione anche con riferimento al rapporto tra politica e giurisdizione, lo stesso non si può dire per la riforma del processo civile, che pure risulta altrettanto importante. In proposito ricorda, tra gli aspetti problematici delle disposizioni in materia di giustizia, che si ampliano le competenze del giudice di pace, rilevando che la misura non accelera di per sé i processi, ma opera unicamente una redistribuzione dei carichi di lavoro. La competenza del giudice di pace è stata ampliata prescindendo dalla funzionalità degli uffici e dalla valutazione della formazione dei giudici stessi, mentre per ottenere un'accelerazione dei processi bisognava piuttosto riformare le circoscrizioni giudiziarie. Ritiene poi inconcepibile che il giudice di pace sia pagato a cottimo e quindi possa nutrire un interesse personale alla domanda giudiziale. Osserva poi che l'accelerazione dei processi non deve ridurre la garanzia dei diritti. Ricorda in proposito che in base alle disposizioni del disegno di legge la competenza viene di fatto scelta dall'attore e il convenuto può soltanto eccepirla entro un determinato termine di decadenza. Viene meno il regolamento di competenza e la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge rilevando che tali disposizioni si mostrano evidentemente di dubbia costituzionalità. Sottolinea poi che le norme fanno parte di un provvedimento più complessivo in corso d'esame al Senato, rilevando che non si comprende la ratio con cui esse siano state espunte da tale provvedimento per inserirle nel disegno di legge in esame. Ricorda che il testo del Senato conteneva anche una disposizione in base a cui il giudice doveva garantire in ordine alla giusta durata del processo, disposizione che senza motivo non è stata inserita nel disegno di legge. Osserva che altro elemento discutibile è rappresentato dall'ampliamento della possibilità di ricorso alla testimonianza scritta, che viene attuato con una procedura estremamente farraginosa, per cui sarebbe stato preferibile prevedere la citazione dei testimoni in processo, predisponendo contestualmente un efficiente ufficio del processo. In proposito chiede quale sia il risparmio di spesa prodotto da tale disposizione e se non vi sia piuttosto un aggravio degli oneri. Critica altresì anche la possibilità di cognizione sommaria da parte del giudice in fase d'istruttoria. Conclusivamente rileva che l'eterogeneità dell'intervento non consente di approfondire le cause del cattivo funzionamento della giustizia civile e che bisogna comunque tutelare, intervenendo su tale materia, i principi dell'oralità del processo e di una corretta acquisizione e formazione della prova. Ribadisce pertanto che le disposizioni andavano inserite in un contesto più ampio, quale avrebbe potuto essere un intervento in materia di disciplina dell'ufficio del processo, dove avrebbe potuto essere affrontato anche il problema delle risorse da destinare al settore giustizia. In proposito ricorda che allo stato la situazione risulta assai grave in quanto mancano le risorse per procedere alle assunzioni di nuovi magistrati.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la giustizia civile non possa essere ridotta al rango di strumento di politica economica, in quanto costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Dopo aver sottolineato come il cantiere delle riforme del processo civile, aperto da quindici anni, abbia determinato una proliferazione dei riti fino al numero di venti, ricorda che, nella sua audizione sulle linee programmatiche davanti alla II Commissione, il ministro della giustizia, onorevole Alfano, dichiarò tra l'altro l'obiettivo di una semplificazione del sistema dei riti esistenti, la cui varietà, comportando una forte incertezza del diritto, costituisce il vero ostacolo alla competitività

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delle imprese. Constata, invece, che la maggioranza si appresta a introdurre nell'ordinamento due ulteriori riti speciali: quello per gli ulteriori processi che si celebreranno dopo l'entrata in vigore della legge e quello che va sotto il nome di «processo sommario di cognizione».
Rileva quindi come sia lesivo del diritto costituzionale alla difesa e al giusto processo togliere al difensore la possibilità di ricorrere in Cassazione per regolamento di competenze: è essenziale, infatti, proprio in vista della certezza del diritto, della prevedibilità delle sentenze e della certezza dei tempi, prevedere l'esistenza di una giurisdizione superiore sulle questioni di competenza. Per quanto comprenda l'esigenza di speditezza che ispira la norma, ritiene che l'interesse delle imprese non sia quello di avere una sentenza pronunciata rapidamente, ma di contenuto imprevedibile e per questo certamente destinata ad essere appellata.
Analoghe considerazioni svolge in relazione alla previsione della facoltà per il giudice di ammettere testimonianza scritta. Rileva che si tratta di una norma in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, che esige il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo, il che implica che la testimonianza si formi in sede processuale attraverso il confronto dialettico tra le parti e con l'intervento del giudice, che pone domande: tutto questo viene meno con la testimonianza scritta. Osserva inoltre che la norma attribuisce un forte potere discrezionale al giudice, consentendogli di decidere liberamente se ricorrere alla testimonianza scritta ovvero a quella orale. Rileva, ancora, che il procedimento sommario di cognizione, a differenza di altri procedimenti abbreviati, è applicabile potenzialmente a tutte le cause civili dal momento che la norma lo ammette nei casi in cui è prevista una condanna al pagamento di somme di danaro: osserva infatti che tutte le sentenze di condanna civilistiche contemplano, quando non in via primaria, in via subordinata, la condanna al pagamento di somme. Fa inoltre presente che la norma non prevede in quali casi il giudice possa o debba attivare il rito speciale. È in altre parole rimesso all'arbitrio del giudice ricorrervi. In definitiva, si tratta, a suo avviso, di un rito pleonastico e indeterminato, il quale non può quindi che accrescere l'incertezza generale sia relativamente al tempo di conclusione delle cause, sia relativamente al contenuto delle sentenze, il che è contrario alle esigenze delle imprese.

Mario TASSONE (UdC) dopo aver evidenziato che si tratta di un provvedimento che reca disposizioni relative a settori diversi, quali l'economia, la pubblica amministrazione e la giustizia, dichiara di condividere l'esigenza di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, anche sotto il profilo delle ricadute positive che essa può avere per il sistema economico. Ritiene che le disposizioni sulla giustizia avrebbero richiesto un apposito esame, nell'ambito di un quadro di intervento organico. Ciò avrebbe permesso anche un intervento più incisivo della Commissione giustizia. Al tempo stesso rileva che numerosi interventi legislativi già approvati al fine di conseguire il medesimo obiettivo di un incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi non sono stati pienamente attuati. Per questo segnala l'esigenza di un'attenta definizione del testo normativo, in particolare per quanto concerne le norme di delega. Tale considerazione avvalora anche l'esigenza di un coordinamento con le norme già approvate, in particolare con il decreto-legge n. 112. Osserva altresì che la questione del federalismo deve essere intesa nel senso più ampio di ridefinizione delle funzioni delle amministrazioni territoriali, anche per quanto riguarda i controlli. Anche in questo ambito nel passato sono state adottate innovazioni poi disattese in fase di attuazione. Rileva che anche la sussidiarietà orizzontale non può essere soltanto auspicata, ma deve essere efficacemente promossa. Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di processo civile, osserva che si tratta di singole misure che hanno incidenza su profili molto ampi.

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Evidenzia infine l'esigenza di una maggiore ed effettiva trasparenza in materia di retribuzioni, da applicare anche alla società controllata dallo Stato e dagli altri soggetti pubblici. Altrettanto importante ritiene una riflessione sull'ambito e sui limiti dell'attività delle società controllate degli enti locali. Si riserva pertanto una valutazione complessiva su un provvedimento che interviene su un gran numero di questioni di grande complessità e rilevanza, in relazione alle quali auspica che gli organi parlamentari possano svolgere un esame adeguato.

Donato BRUNO, presidente, comunica che si è così conclusa la discussione di carattere generale sul provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle 15 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.