CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 settembre 2008
53.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Lunedì 15 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che è all'esame in sede consultiva il disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Rileva che si tratta di un provvedimento di contenuto eterogeneo collegato alla manovra finanziaria, composto anche da disposizioni di competenza della Commissione Giustizia. Mi riferisco, in particolare, agli articoli da 52 a 68 del Capo VIII (Giustizia), volti a razionalizzare e velocizzare la giustizia civile.
Il Governo, in ragione della stretta connessione tra efficienza della giustizia civile e competitività del sistema economico, ha ritenuto di inserire tali disposizioni nel collegato alla manovra finanziaria.
Sottolinea che, per quanto il provvedimento presenti disposizioni rilevanti in materia di giustizia, questo è stato correttamente assegnato alle Commissioni riunite I e V. Osserva che la competenza della I Commissione trova il proprio fondamento nella circostanza che tra le materie eterogenee contenute nel provvedimento, quelle di competenza di tale Commissione sono prevalenti, come ad esempio, la delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali, le modifiche sostanziali alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e disposizioni sull'organizzazione della pubblica amministrazione e le privatizzazioni. La circostanza che il provvedimento contenga anche disposizioni sulla giustizia civile non incide sulla correttezza a termini di regolamento dell'assegnazione in sede referente

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ed ha determinato la natura rinforzata del parere che su questo dovrà esprimere la Commissione Giustizia.
Ricorda che da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposizione è stata posta l'ulteriore e distinta questione dello stralcio degli articoli di competenza della Commissione Giustizia, ritenendo che questi debbano essere esaminati dalla Commissione in sede referente anziché consultiva.
Tale questione è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 settembre scorso. In tale occasione è emerso l'orientamento dei gruppi di maggioranza, contrario allo stralcio.
Sottolinea quindi che, trattandosi di una questione meramente politica, connessa alla scelta del Governo di introdurre in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria anche disposizioni in materia di giustizia civile, la presidenza della Commissione Giustizia si è limitata a registrare gli orientamenti dei gruppi circa un eventuale stralcio degli articoli di competenza della Commissione.
Ben diverso sarebbe stato il comportamento della presidenza della Commissione qualora la questione fosse stata di natura regolamentare, riguardando, ad esempio, l'assegnazione in sede referente del disegno di legge C. 1441-bis. Tale assegnazione, peraltro, come già precisato, è avvenuta nel rispetto delle norme regolamentari.
In sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, passa quindi ad illustrare le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile.
In particolare, si prevede l'elevazione della competenza per valore del giudice di pace e sono introdotte significative modifiche attinenti le questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato) definendosi, tra l'altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti, che sono tenute a chiarire in modo leale e veritiero le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione.
Con riferimento alla disciplina delle spese processuali, sono previste particolari misure a carico dell'attore che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte ed a carico del soccombente, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità aggravata.
Sono altresì previste ulteriori norme in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.
L'articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.
In particolare, sono novellate disposizioni in materia di: notificazioni degli atti di impugnazione al procuratore costituito per più parti, per le quali sarà sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto; difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, con la previsione di un termine perentorio per sanare un eventuale vizio che determina la nullità della procura al difensore; prima udienza di trattazione, nella quale la rimessione in termini può avvenire solo per giustificati motivi; immediata decisione, da assumere con ordinanza, delle questioni sulla competenza del giudice; nomina del consulente tecnico, con contestuale indicazione dei quesiti formulati dal giudice istruttore (si prevede inoltre un termine entro il quale le parti possono depositare memorie recanti osservazioni alla relazione peritale); reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice sospende il processo; riduzione dei termini per la prosecuzione o riassunzione della causa dopo la sospensione, l'interruzione o la cancellazione dal ruolo; assunzione di testimonianza scritta, sulla base di un modello predisposto dalla parte interessata; coordinamento della disciplina

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delle impugnazioni (sia in appello che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.
L'articolo 54 aggiunge nel libro terzo del codice processuale civile - relativo al processo di esecuzione - un nuovo articolo 614-bis, che introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.
L'articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari ed arbitrato rituale novellando, rispettivamente, gli articoli 669-octies e 819-ter del codice processuale civile. Con la prima modifica si afferma il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese del relativo procedimento. La modifica all'articolo 819-ter in materia di arbitrato ribadisce, in coerenza con il nuovo sistema impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell'articolo 44 dello stesso codice anche l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.
L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis (composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione.
Tale procedimento riguarda le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose e permette - nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo sul quale, in mancanza di appello, si forma il giudicato.
L'articolo 57 interviene sul Regio Decreto n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 103-bis, il quale stabilisce che la testimonianza scritta (di cui all'articolo 53 del provvedimento in esame), sia resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il comma 2, modificando l'articolo 104, dispone che decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni ad opera della parte possa essere disposta anche d'ufficio. Il comma 3, modificando l'articolo 118, ridefinisce il contenuto della motivazione della sentenza (succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi).
L'articolo 58 abroga l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali. La relazione illustrativa specifica che tale abrogazione è giustificata dalla considerazione che il rito del lavoro non si è rivelato adatto alle peculiarità delle controversie in questione, che, tra l'altro, a seguito dell'aumento della competenza per valore previsto dall'articolo 52 del disegno di legge, sono destinate ad essere trattate in numero sempre maggiore innanzi al giudice di pace.
L'articolo 59 reca disposizioni sulla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale viene riconosciuta la facoltà di avvalersi delle modalità di notifica previste dalla legge n. 53 del 1994 per gli avvocati del libero foro (notifica a mezzo del servizio postale o mediante consegna di copia dell'atto all'avvocato domiciliatario di una parte).
L'articolo 60, per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal

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disegno di legge, abroga talune norme del codice di procedure civile e delle relative disposizioni di attuazione.
L'articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie.
Il comma 1 stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile e alle norme di attuazione dello stesso codice si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il comma 2 precisa che le previsioni del riformulato articolo 345 del codice di procedura civile, relativo alla produzione di nuovi documenti in appello, trovano applicazione anche nei confronti dei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Il comma 3 dispone che alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina del libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile (Delle controversie individuali di lavoro). Infine, il comma 4 stabilisce che i commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, relativi al computo dei termini, si applicano non più ai soli procedimenti instaurati dopo 1o marzo 2006 (come disposto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) ma anche ai procedimenti pendenti a tale data. Si ricorda che le predette norme, da un lato, estendono al compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato, la regola secondo cui, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e, dall'altro, dispongono il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
L'articolo 62 prevede che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le giurisdizioni ordinarie e amministrative viene limitata al periodo dal 1o al 31 agosto di ciascun anno (anziché dal 1o agosto al 15 settembre, come attualmente previsto). La novella si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Le disposizioni contenute nell'articolo 63, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione delle stesse.
I commi 1 e 3 intervengono in materia di modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo che il giudice disponga la pubblicazione delle sentenze di condanna non più su uno o più giornali, bensì sul sito Internet del Ministero della giustizia, per un periodo non superiore ai trenta giorni. Il comma 2 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale, che si rendono necessarie ai fini del coordinamento con le nuove disposizioni introdotte col disegno di legge. Il comma 4 introduce l'articolo 187-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile delle, il quale stabilisce la devoluzione di diritto, allo Stato, delle somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Gli importi versati sono assegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
Il comma 5 contiene numerosi interventi sul testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). La lettera a), inserisce un nuovo titolo XIV-bis, (Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale) composto di due articoli in materia di termini e di procedura per la registrazione degli atti. In particolare, l'articolo 73-bis stabilisce che la registrazione della sentenza di condanna deve essere chiesta entro cinque

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giorni dal passaggio in giudicato; mentre l'articolo 73-ter prevede che la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario sia effettuata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale è divenuto definitivo. Secondo la relazione illustrativa, tali disposizioni hanno lo scopo di evitare inutili trasmissioni di atti per la registrazione, con particolare riguardo alle sentenze emesse dal giudice di primo grado, qualora l'imputato condannato in sede di giudizio di primo grado sia assolto dal giudice dell'impugnazione.
La lettera b) modifica l'articolo 111 del citato testo unico, in materia di recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si chiarisce che non si procede ad alcun recupero nel caso di imputato ammesso a tale patrocinio. Inoltre si prevede - nella specifica ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio - che siano riscosse le spese forfetizzate, quelle sostenute dall'erario per la difesa, nonché il contributo unificato e l'imposta di registro.
La lettera c) interviene in materia di destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori, con riferimento alla devoluzione allo Stato dei beni sequestrati. La disciplina vigente stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. Le nuove disposizioni ampliano l'ambito di applicazione della norma, non limitato più solo alle somme di denaro, ma esteso anche ai titoli al portatore, ai valori di bollo e ai crediti pecuniari con i relativi interessi; l'applicazione della stessa anche dei depositi giacenti a seguito di provvedimento di archiviazione; nella separazione della devoluzione dal procedimento esecutivo e dal provvedimento giudiziario e nel contestuale affidamento di essa alla cancelleria del giudice in forme semplificate.
Le modifiche apportate dalla lettera d) attengono al fulcro della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, di cui all'articolo 205 del citato testo unico. In particolare, si semplifica la procedura di quantificazione del credito, stabilendo che, in linea generale, tutte le spese processuali penali sono recuperate in misura fissa, determinata con decreto del Ministro della giustizia con riferimento al grado di giudizio e al tipo di procedimento.
Le lettere e) e f) contengono disposizioni di coordinamento del testo unico.
La lettera g) introduce gli articoli da 227-quater a 227-novies nella parte VII del testo unico (Riscossione). Le nuove disposizioni ridefiniscono la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo, con particolare riferimento alla formazione dei ruoli informatizzati; ad una generalizzata riduzione dei termini per la riscossione; a specifiche disposizioni riguardanti i casi in cui, nell'ambito del processo penale, sia stato disposto il sequestro conservativo di somme di denaro, di crediti, beni mobili e immobili, nonché i casi di restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna (articolo 227-octies).
Il comma 6 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 367, della legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale. Le lettere a) e b) apportano modifiche alla disciplina della riscossione affidata ad Equitalia, conseguenti all'introduzione della nuova disciplina della quantificazione del credito dell'erario per spese di giustizia. La lettera c) prevede la facoltà per gli agenti della riscossione di rateizzare il pagamento del credito (con esclusione della rateizzazione delle pene pecuniarie). La lettera d) prevede le modalità di notifica da parte dell'agente della riscossione dell'intimazione a pagare di cui all'articolo 227-ter del testo unico.
L'articolo 64 dispone l'abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall'introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

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Donatella FERRANTI (PD), precisando di voler intervenire sul metodo e non sul merito, sottolinea la gravità della anomalia della procedura che si sta seguendo. È infatti evidente che una riforma della giustizia civile, per quanto di dimensioni limitate, debba essere necessariamente esaminata dalla Commissione Giustizia in sede referente e non certo in sede consultiva. I riferimenti al rispetto delle norme regolamentari non valgono a giustificare il fatto che non si sia voluto procedere allo stralcio di disposizioni tanto rilevanti, numerose e tipicamente rientranti nella competenza della Commissione Giustizia. Sottolinea inoltre come molte delle predette disposizioni siano state elaborate dal Governo in carica nella precedente legislatura e consegnate nel disegno di legge n. 1524, che era in corso di esame del comitato ristretto appositamente costituito presso la Commissione Giustizia del Senato, al momento della fine anticipata della legislatura. Tale circostanza dovrebbe far comprendere come sussistano tutti i presupposti per una riforma celere e condivisa della giustizia civile che, a maggior ragione, dovrebbe svolgersi presso la sede naturale e fisiologica, che è ovviamente la Commissione Giustizia. Sarebbe inoltre necessario, pur senza ritardare i tempi di approvazione, procedere all'audizione degli operatori del settore, che, a quanto le risulta, hanno accolto il provvedimento in esame con molte perplessità.
Prende atto che nella riunione dell'11 settembre scorso, i gruppi di maggioranza si sono dichiarati contrari allo stralcio delle disposizioni sulla giustizia civile. Tuttavia, ritiene che la Presidenza della Commissione Giustizia dovrebbe comunque attivarsi autonomamente presso le Presidenze delle Commissioni di merito, affinché si arrivi allo stralcio delle disposizioni in questione. Ricorda d'altra parte che numerose disposizioni, di competenza di altre Commissioni, anche a seguito dell'intervento dei Presidenti delle Commissioni interessate, sono state già stralciate dall'originario disegno di legge n. 1441 e ritiene incomprensibile che un analogo stralcio non possa essere disposto in relazione a disposizioni estremamente importanti e di stretta competenza della Commissione Giustizia.

Enrico COSTA (PdL), nel replicare all'onorevole Ferranti, ricorda che la posizione dei gruppi di maggioranza nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata il frutto di scelte e valutazioni di natura politica, adeguatamente illustrate dal Governo e sostenute dai gruppi di maggioranza. Di tale scelta i gruppi di maggioranza hanno assunto la responsabilità politica.
Ricorda quindi che la scelta di non insistere nel porre la questione relativa allo stralcio, se da un lato comporta la rinuncia a talune prerogative della Commissione Giustizia, dall'altro è stata accompagnata dalla ricerca di un punto di equilibrio, individuato nell'invito alla partecipazione dei membri di questa Commissione ai lavori delle Commissioni riunite I e V, nonché dall'invito, accolto dalla Presidenza, di predisporre il calendario dei lavori della Commissione Giustizia per la settimana in corso, tenendo conto della predetta esigenza di partecipazione ai lavori di altre Commissioni.
Il punto di equilibrio che si è raggiunto non consente quindi di parlare di un vulnus alle competenze della Commissione Giustizia né alle prerogative del Parlamento. Si tratta infatti di un provvedimento che deve essere approvato in tempi brevi nell'interesse del Paese e per far fronte ad una situazione emergenziale, ma che è aperto al confronto delle parti politiche e modificabile. I deputati della Commissione Giustizia potranno infatti partecipare e contribuire attivamente all'esame che si svolgerà presso le Commissioni riunite. Ben diversa è stata la situazione nella precedente legislatura in occasione, ad esempio, dell'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario, quando si era di fronte ad un provvedimento da approvare in tempi estremamente rapidi, senza alcuna possibilità di modifica.

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Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce che, secondo il Regolamento, non spetta alla presidenza sollevare la questione dello stralcio presso le Commissioni di merito, trattandosi di una scelta politica che attiene ad un orientamento politico, quale è appunto quello del Governo, di introdurre in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria anche disposizioni in materia di giustizia civile.

Enrico COSTA (PdL) si riserva di intervenire in maniera approfondita sul merito del provvedimento all'esito dell'esame che si svolgerà nelle Commissioni di merito e, quindi, sulla base di un testo definitivo, risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti. Rileva comunque che si tratta di un provvedimento molto atteso, che va incontro alle esigenze segnalate dagli operatori del diritto, anche nel corso delle audizioni che si sono svolte presso la Commissione Giustizia. Scopo del provvedimento è infatti quello di rendere il processo civile meno burocratico e macchinoso e più celere. Certamente si tratta di interventi limitati, ma che sono in grado di dare un forte segnale di cambiamento e di aprire la strada ad altri provvedimenti di portata più ampia.

Donatella FERRANTI (PD) nell'insistere sulla necessità che le norme in esame siano stralciate ed esaminate dalla Commissione Giustizia in sede referente, domanda al Presidente quali siano le procedure attivate dalle altre Commissioni per ottenere lo stralcio delle disposizioni di loro competenza e quale ruolo abbiano avuto i rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Giulia BONGIORNO, presidente, sottolinea nuovamente la natura politica delle scelte di cui si sta discutendo. Per le Commissioni che hanno chiesto ed ottenuto lo stralcio, sono state compiute scelte politiche diverse. In questi casi i Presidenti delle Commissioni interessate hanno rappresentato ai Presidenti delle Commissioni di merito l'opportunità di stralciare le disposizioni rientranti nell'ambito della competenza delle Commissioni da loro presiedute. Ciò è stato rappresentato a seguito di posizioni assunte dai gruppi nell'ambito dei rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che gli interventi in materia di giustizia civile sono stati inseriti nel collegato alla manovra finanziaria poiché necessitano di una corsia preferenziale. Il Governo ribadisce quindi la sua contrarietà allo stralcio delle disposizioni in materia di giustizia civile. Si tratta di una scelta compiuta nell'interesse dei cittadini e del sistema economico del Paese, che dalla lentezza del processo civile sono profondamente danneggiati. La grave situazione nella quale versa la giustizia civile, infatti, produce effetti negativi sulla certezza di tutti i diritti, anche quelli di credito, allontanando gli investitori stranieri e creando un forte senso di sfiducia nelle istituzioni, con conseguente pericolo di ricorso a forme alternative di giustizia. Si tratta di una «mini-riforma», ma molto importante ed efficace.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le osservazioni del rappresentante del Governo siano condivisibili in linea generale ma che tuttavia non siano in grado di giustificare il fatto molto grave che una riforma del processo civile sia esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite I e V anziché dalla Commissione Giustizia.
Nel merito, riservandosi di intervenire in maniera più approfondita nel prosieguo dell'esame, rileva che la cosiddetta «mini-riforma» difetta della necessaria organicità e sistematicità. Suscita perplessità la disposizione che introduce la testimonianza scritta, mutuata dal processo societario che, come è noto, ha dato esiti deludenti. Una simile modalità di assunzione della prova testimoniale, che limita i poteri del giudice di assunzione e valutazione della prova, avrebbe dovuto essere esaminata nel contesto di una riforma organica del processo civile, peraltro preannunciata dal ministro Alfano.

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Sottolinea come certamente il processo civile debba essere modificato, ma le modalità che stanno adottando il Governo e la sua maggioranza appaiono inaccettabili, anche in considerazione dei tempi di esame presso le Commissioni di merito, che sono estremamente ristretti e inidonei a consentire un adeguato dibattito.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Ferranti, rileva che i tempi di esame del provvedimento sarebbero gli stessi, anche se il disegno di legge, per la parte relativa alla giustizia civile, fosse esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia. Rileva altresì che, se il pacchetto degli interventi in esame è in parte mutuato da un disegno di legge del precedente Governo, tale circostanza evidentemente dimostra la volontà di collaborazione dell'attuale Governo e che si discute di interventi che dovrebbero essere largamente condivisi. Precisa inoltre che la testimonianza scritta è stata mutuata non tanto dal processo societario ma dall'esperienza di altri ordinamenti giuridici, con particolare riferimento a quello francese. D'altra parte il giudice non ha l'obbligo ma la facoltà di disporre questa forma di assunzione della testimonianza, per cui non possono certamente dirsi limitati i suoi poteri di assunzione o di valutazione della prova.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.