CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 agosto 2008
48.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 4 agosto 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.15.

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e IV).
(Esame e conclusione - Parere con condizione).

Lino DUILIO, relatore, desidera preliminarmente ringraziare il rappresentante del Governo per l'attenzione e l'assiduità con cui segue i lavori parlamentari concernenti il provvedimento in esame, già testimoniata ampiamente durante l'attività delle Commissioni di merito.
Stante la brevità dei tempi disponibili per la trasmissione a queste ultime, ormai prossime alla conclusione della fase referente, del parere che sarà adottato in questa sede, si limita ad illustrare la proposta di parere da lui predisposta nei seguenti termini:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1386/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 9 luglio 2008;
rilevato che durante il procedimento di conversione presso la Camera dei Deputati il testo del provvedimento è stato notevolmente modificato e che le ulteriori modifiche sostanziali apportate dal Senato, aventi complessivamente una portata limitata, riguardano esclusivamente disposizioni introdotte in questa sede in prima lettura (in particolare, agli articoli 20, 21, 60, e 82);
evidenziato tuttavia l'inserimento, nel disegno di legge di conversione, di una

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nuova norma di carattere «sostanziale», volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa (sui cui schemi attuativi sono peraltro già stati espressi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché dello stesso Comitato per la legislazione), circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto - secondo quanto ribadito anche in occasione del parere reso lo scorso 9 luglio - come volto ad impedire che nel testo o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;
segnalato che può considerarsi superata la condizione soppressiva formulata in relazione all'articolo 60, comma 6, del testo originario, motivata dalla coincidenza con una identica disposizione già introdotta dalla Camera nel decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, in quanto quest'ultima è espressamente abrogata dall'articolo 60 (come rilevato nel comunicato della Presidenza della Repubblica del 24 luglio 2008 che ha accompagnato la promulgazione del decreto-legge n. 93: «il Presidente ha proceduto alla promulgazione dopo aver preso atto che il decreto-legge n. 112 del 2008 in materia finanziaria, nel testo risultante dalla legge di conversione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato, prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 che affronta in modo inappropriato il delicato tema della flessibilità del bilancio»); peraltro, l'attuale formulazione dell'articolo 60, al comma 5, prevede strumenti di flessibilità del bilancio sottoposti ad un controllo parlamentare preventivo (gli schemi dei decreti ministeriali sono sottoposti al doppio parere delle Commissioni parlamentari, in alcuni casi addirittura vincolanti), nonché ad una sorta di ratifica successiva, dal momento che essi devono risultare dal disegno di legge di assestamento e perdono efficacia ex tunc in caso di mancata approvazione della variazione di bilancio corrispondente;
valutate, infine, positivamente le modifiche apportate dal Senato all'Allegato A, richiamato dall'articolo 24, che hanno proceduto a correggerne ulteriormente i contenuti della versione originaria dell'allegato, già modificata alla Camera, ad esempio eliminando la gran parte delle ripetizioni di atti normativi ed escludendo dall'abrogazione talune leggi ancora produttive di effetti;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, al comma 3, del disegno di legge di conversione - destinata a prorogare di ulteriori tre mesi il termine contenuto nella legge comunitaria 2004 (segnatamente all'articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 2005), entro cui il Governo ha la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al ricongiungimento familiare per gli stranieri immigrati in Italia (attuazione disposta dal decreto legislativo n. 286 del 1998 come novellato dal recente decreto legislativo n. 5 del 2007) e della direttiva 2004/38/CE, sulla libertà dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (attuazione contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, a sua volta già modificato con il decreto legislativo n. 32 del 2008) - in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione

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l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel prendere atto dei rilevi evidenziati nella proposta di parere, osserva tuttavia che la censura relativa all'incidenza su disposizioni di delega legislativa, pur astrattamente giustificabile, non risulta del tutto condivisibile, dal momento che la prassi parlamentare conosce ed ammette ampiamente la possibilità di inserimento di norme di delega, non all'interno del testo di un decreto-legge, ma nell'ambito del disegno di legge di conversione, come avvenuto appunto nel caso di specie; si tratta peraltro non del conferimento di una nuova delega, ma della proroga del termine di esercizio, previsione la cui presenza potrebbe ritenersi ammissibile anche all'interno dello stesso testo del decreto-legge e non solo nell'ambito del disegno di legge di conversione. Con riguardo al merito della disposizione, poi, ritiene che non possa essere trascurato il fatto che la proroga riguardi anche una delega legislativa di peculiare interesse politico, che scade nel corso del periodo estivo e per la quale sono dunque evidenti i motivi di urgenza che hanno imposto di allungare i termini di esercizio.

Franco STRADELLA, presidente, precisa che la prassi parlamentare cui il sottosegretario ha inteso richiamarsi trova spazio esclusivamente presso il Senato, mentre è noto che, nell'ambito dei procedimenti di conversione dei decreti-legge alla Camera dei Deputati, non sono consentiti interventi emendativi - siano essi riferiti al decreto-legge o alla legge di conversione - destinati a conferire deleghe legislative o a modificare disposizioni concernenti deleghe già attribuite all'Esecutivo. Si tratta di una linea interpretativa che viene sviluppata nella giurisprudenza costante del Comitato per la legislazione nel senso di richiedere la soppressione di quelle norme inserite al Senato che abbiano l'effetto di incidere su deleghe legislative. Spetterà poi ovviamente alle Commissioni di merito la valutazione del seguito da dare alla condizione posta dal Comitato, che non ha effetti vincolanti.

Lino DUILIO, relatore, nel comprendere le motivazioni politiche addotte dal rappresentante del Governo e delle obiettive difficoltà di dar corso alle indicazioni fornite nel parere, rileva tuttavia l'esigenza di agire in coerenza con la costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione e, dunque, di formulare in ogni caso una condizione soppressiva della disposizione inserita nel disegno di legge di conversione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.25.