CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2008
46.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 8.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel.
C. 1557 Governo, approvato dal Senato e C. 932 Delfino.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

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Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rileva che esso è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica II Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea.
C. 1558 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Carlo COSTANTINI (IdV), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Avendo rilevato che esso è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Convenzione Italia e Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 1559 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Luca VOLONTÈ (UdC), relatore, illustrando brevemente il provvedimento in esame, fa presente che l'Islanda è l'unico Paese dell'OCSE nei cui confronti l'Italia non aveva concluso un accordo per evitare le doppie imposizioni. Avendo quindi rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.25.

AUDIZIONI

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro dell'interno, Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, il seguito dell'audizione, avviata il 25 giugno 2008.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (PD), Luciano DUSSIN (LNP), Mario TASSONE (UdC), Manuela DAL LAGO (LNP), Oriano GIOVANELLI (PD), Maurizio BIANCONI (PdL), Paolo FONTANELLI (PD), Souad SBAI (PdL), Carlo COSTANTINI (IdV), Antonio DISTASO (PdL) e Sesa AMICI (PD).

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Il ministro Roberto MARONI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia il ministro Maroni per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00013 Volontè: Per la pubblicità dei compensi dei dipendenti o consulenti dei Ministeri e delle società partecipate dai Ministeri.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00006).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 30 luglio 2008.

Luca VOLONTÈ (UdC) presenta ed illustra una nuova formulazione della risoluzione in titolo (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Luigi CASERO, a nome del Governo, dichiara di condividere la nuova formulazione della risoluzione.

Carlo COSTANTINI (IdV), Sesa AMICI (PD), Luciano DUSSIN (LNP), Souad SBAI (PdL) e Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) dichiarano il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata dai presentatori.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00006.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.
(Deliberazione).

Donato BRUNO, presidente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo l'allegato programma (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.10.

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Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
C. 1446 Boniver.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che esso è volto a modificare le competenze del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, aggiornandole alla luce del mutato quadro normativo e politico europeo, sopprimendo quelle obsolete e attribuendone di nuove, più consone al nuovo contesto europeo. Si tratta di un provvedimento, assegnato alla I Commissione in sede referente, che era già stato esaminato da questa Commissione nel corso della passata legislatura, ed ampiamente discusso nell'unica seduta del 2 ottobre 2007. Il Comitato è un organo bicamerale, composto da 10 deputati e 10 senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Esso elegge al suo interno, così come stabilisce il comma 3 dell'articolo 18 della legge istitutiva, la n. 388 del 1993, un presidente ed un vicepresidente.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, questo provvedimento prende le mosse dal passaggio della materia ricompresa nell'accordo di Schengen dal quadro intergovernativo a quello giuridico comunitario e dell'Unione europea, e dalla necessità di raccordare le politiche nazionali in materia di libera circolazione, controllo delle frontiere, cooperazione di polizia ed immigrazione con la costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta di legge conferma, in primo luogo, le competenze già previste in capo al Comitato, vale a dire quelle residuali relative al controllo dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, quelle relative alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL e quelle di indirizzo, controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo, attribuitegli dall'articolo 37 della legge n. 189 del 2002, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della proposta in esame, disponendo nel contempo l'abrogazione delle norme ormai superate a seguito dell'evoluzione del quadro giuridico comunitario e dell'Unione europea. Più precisamente, innovando rispetto alle funzioni attuali del Comitato, si prevede che i compiti di indirizzo, controllo e vigilanza riguardano, oltre che l'attuazione della legislazione italiana e degli accordi internazionali sull'immigrazione e l'asilo, anche l'attuazione delle previsioni del Titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire quelle in materia di visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Per effetto di tale revisione delle competenze, il Comitato assumerebbe la denominazione di Comitato parlamentare in materia di immigrazione, assicurando al Parlamento nazionale una effettiva partecipazione alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario in materia di immigrazione e asilo. Si tratterebbe di un utile strumento di osservazione sul fenomeno dell'immigrazione, anche in considerazione dell'articolata rete normativa che lo disciplina, ripartita tra iniziative comunitarie e nazionali.
Passa quindi ad illustrare il quadro normativo europeo che ha reso obsolete le competenze attribuite al «Comitato Schengen» dalla legge istitutiva. Negli anni Ottanta si svolse un ampio dibattito circa l'opportunità di creare spazi di libera circolazione delle persone all'interno degli Stati europei. Belgio, Francia, Germania Federale, Lussemburgo e Olanda hanno quindi firmato il 14 giugno 1985 l'«Accordo di Schengen», che conteneva essenzialmente una dichiarazione di intenti, prefigurando la creazione di uno spazio comune entro il 1o gennaio 1990, attraverso la progressiva eliminazione dei controlli

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alle frontiere sia delle merci sia delle persone. Tale soppressione di controlli doveva essere accompagnata da «misure di compensazione», soprattutto in materia di sicurezza, attraverso una collaborazione nei campi della giustizia, della polizia e dell'immigrazione. È risultata così necessaria la predisposizione di una Convenzione di applicazione, contenente le modalità della soppressione del controllo delle persone, firmata il 19 giugno 1990 a Schengen. Successivamente, l'Accordo di Schengen e la relativa Convenzione sono stati sottoscritti da Italia (27 novembre 1990), Spagna (25 giugno 1991), Portogallo (25 giugno 1991), Grecia (5 novembre 1992), Austria (28 aprile 1995) e, nel dicembre 1996, da Danimarca, Finlandia e Svezia.
In Italia, la legge n. 388 del 1993, che ha ratificato l'accordo di Schengen e la relativa convenzione di applicazione, prevede, accanto alle disposizioni immediatamente attuative dei due trattati, l'istituzione del Comitato parlamentare oggetto del provvedimento in esame, incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione: in particolare, il Comitato esamina i progetti di decisione vincolanti per l'Italia pendenti innanzi al Comitato esecutivo, esprimendo su di essi un parere vincolante.
Queste attribuzioni hanno consentito al Parlamento, per il tramite del Comitato, di intervenire, oltre che con una funzione di controllo, anche con una funzione di indirizzo nei processi decisionali legati alla materia oggetto dell'accordo di Schengen che riguardavano espressamente l'Italia: infatti, dal 20 marzo del 1997, data in cui si è costituito il Comitato, sino al 1o maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che incorpora l'acquis di Schengen nel quadro giuridico comunitario e dell'Unione europea, sono stati espressi sessantasei pareri, di cui cinquantasette favorevoli, sette favorevoli con osservazioni e due contrari. Il Comitato ha fatto altresì ricorso a documenti finalizzati ad esporre considerazioni al Governo ovvero a promuovere iniziative dell'Italia nelle materie collegate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato ha approvato inoltre due risoluzioni, la prima relativa all'inserimento nel sistema informativo SIS dei dati dei minori a rischio di scomparsa e la seconda relativa all'armonizzazione delle politiche nazionali dei Paesi Schengen in materia di visti.
Con la firma del Trattato di Amsterdam, il «pacchetto» di misure di Schengen (il cosiddetto acquis di Schengen) è stato inserito all'interno del Trattato sull'Unione europea. In virtù del Trattato di Amsterdam, le decisioni adottate dal 1985 dai membri dello spazio Schengen e le relative strutture operative sono state integrate nell'Unione europea il 1o maggio 1999.
Libertà di circolazione delle persone, visti, asilo, immigrazione e frontiere nonché cooperazione giudiziaria in materia civile sono diventate materie comunitarie, transitando nel primo pilastro, che è regolato dal diritto comunitario. Si tratta di materie per le quali il ruolo dei Governi nazionali si riduce a vantaggio delle istituzioni comunitarie, che agiscono con gli strumenti giuridici comunitari, vale a dire direttiva, regolamento e decisione. Il Trattato di Amsterdam ha previsto quindi l'abolizione del Comitato esecutivo Schengen, sostituito dal Consiglio che, allo scopo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, diviene competente per l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone, nonché di ulteriori misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi. Questo processo produce come conseguenza la scissione tra le cosiddette basi giuridiche e tra le materie dell'area Schengen: una base giuridica è rappresentata dal Trattato dell'Unione europea, in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia; un'altra è rappresentata dal Trattato sulla Comunità europea, in materia di visti, immigrazione, asilo e cooperazione giudiziaria civile. Tuttavia, pur essendo dinanzi a pilastri o a basi giuridiche diverse, la considerazione dei profili UE e CE contenuta

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nel trattato di Amsterdam e nei suoi sviluppi, prevede una connotazione comune individuabile nella costruzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia.
Nonostante l'evoluzione del quadro normativo europeo abbia prodotto la soppressione del Comitato esecutivo degli accordi di Schengen, non c'è stata una ridefinizione del ruolo e delle competenze del Comitato parlamentare Schengen. La legge italiana di ratifica del Trattato di Amsterdam non ha infatti dato alcuna indicazione circa la permanenza o la cessazione dei poteri consultivi attribuiti al Comitato Schengen dalla legge istitutiva, neanche in relazione ad alcuni dispositivi del sistema Schengen ai quali ancora si applica la cooperazione intergovernativa, quale il sistema d'informazione Schengen (SIS): al riguardo può segnalarsi l'importanza di questo sistema, sia nella sua forma originaria (SIS I), sia in quella nuova (SIS II), che dovrebbe essere attivata a dicembre 2008. Il SIS è un importante sistema d'informazione condiviso dalle autorità degli Stati membri al fine di rafforzare il controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza a bilanciamento dell'istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne.
Per quanto concerne le competenze del Comitato, fa presente che sono state successivamente attribuite alcune ulteriori attribuzioni, che ne hanno in parte modificato l'originaria natura. In particolare, la legge n. 93 del 1998, nel ratificare la Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, ha attribuito al Comitato Schengen funzioni di vigilanza sull'Unità nazionale Europol: in conseguenza di ciò il Comitato ha assunto la denominazione di Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.A questo proposito, ricordo che, nel corso della passata legislatura, durante l'esame di questo provvedimento, era stata sottolineata dal deputato. Santelli l'opportunità di valutare se le competenze del Comitato in relazione alla materia «Europol» non dovessero essere ampliate fino a comprendere quella relativa ad Eurojust, essendo le due materie strettamente collegate.
La legge n. 189 del 2002, cosiddetta Bossi-Fini, ha assegnato al Comitato Schengen funzioni di vigilanza e controllo sulla concreta attuazione della normativa dell'immigrazione e dell'asilo e degli accordi internazionali in materia ed ha inoltre previsto che il Governo presenti una relazione annuale al Comitato e che quest'ultimo riferisca alle Camere sulla propria attività.
Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, questa, all'articolo 1, dispone che il Comitato parlamentare assuma la denominazione di Comitato parlamentare in materia di immigrazione.
L'articolo 2 ridefinisce le competenze del Comitato, abrogando alcune disposizioni e novellandone altre. Il comma 1 riepiloga le competenze del Comitato, richiamando in particolare le competenze previste in via generale dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 388 del 1993, relative al controllo dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nonché quelle previste dall'articolo 6 della legge n. 93 del 1998, relative alle funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL. Lo stesso comma ribadisce altresì le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo previste dall'articolo 37 della legge n. 189 del 2002, articolo che viene peraltro novellato dal successivo comma 3. Il comma 2 dispone l'abrogazione di norme ormai superate dall'evoluzione del quadro giuridico comunitario e dell'Unione europea. In particolare, è disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 388 del 1993, ove si prevede che il Comitato parlamentare esamini, ed esprima un parere vincolante, sui progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti dinanzi al Comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il comma 3 dell'articolo in

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esame novella l'articolo 37 della legge n. 189 del 2002 con l'intenzione di rendere più esplicite e puntuali le funzioni di indirizzo in materia di immigrazione ed asilo, collegandole altresì alla prospettiva europea di progressiva istituzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le funzioni del Comitato nei settori di intervento sui cui esercitare compiti di indirizzo, controllo e vigilanza vengono infatti specificate includendovi il controllo e la vigilanza sui flussi di immigrazione in Italia in rapporto alle previsioni del Titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Su tali materie, oltre che sulla concreta attuazione della legge n. 189 del 2002, sugli accordi internazionali e sulla restante legislazione in materia di immigrazione, il Governo presenta annualmente una relazione al Comitato, che da parte sua può presentare relazioni alle Camere nelle materie di sua competenza. In base a tale ultima disposizione, introdotta dal comma in esame, le relazioni del Comitato non dovranno necessariamente avere cadenza annuale, come attualmente previsto.
Con l'unica innovazione introdotta rispetto al testo della proposta esaminata nella XV legislatura, non è riprodotta la disposizione che prevedeva che il Comitato potesse esercitare una funzione di indirizzo al Governo in materia di immigrazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica intende recepire i rilievi emersi al riguardo nel corso dell'esame svoltosi nella scorsa legislatura presso questa Commissione.
Su questo specifico aspetto si era infatti aperta una vivace discussione in Commissione, nel corso della quale erano state espresse perplessità circa la previsione di attribuire al Comitato parlamentare uno specifico potere di indirizzo al Governo, competenza spettante, in ciascun ramo del Parlamento, alle Commissioni permanenti competenti per materia e all'Assemblea. Era stato, in particolare, dal presidente Violante e dal deputato Boato, espresso il timore che un Comitato parlamentare composto da deputati e senatori potesse finire col configurarsi come un organo intermedio tra le due Camere, espropriando queste ultime di una funzione prevista dalla stessa Costituzione. Per altri aspetti era stato rilevato come il provvedimento sollevasse un problema reale, collegato alla partecipazione democratica dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente delle decisioni sulle materie del terzo pilastro. Su materie della massima rilevanza, come quelle della sicurezza e della giustizia, era stato osservato come il Governo si trovi spesso, in sede europea, a dover assumere una posizione senza aver prima potuto acquisire al riguardo l'orientamento del Parlamento. Per queste ragioni era stata auspicata la definizione di strumenti procedurali e normativi che consentissero alle Camere un effettivo intervento nella fase ascendente della formazione del diritto europeo, soprattutto nelle materie non comunitarie del terzo pilastro, vale a dire quelle della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Da ultimo, appare opportuno svolgere un collegamento con quanto previsto dal Trattato di Lisbona, il cui disegno di legge di ratifica è stato appena approvato dal Parlamento. Come è noto, l'entrata in vigore di questo Trattato è ancora incerta.
Con particolare riferimento a quanto previsto nell'articolo 2, comma 3, della proposta in esame, fa presente che il Trattato di Lisbona, oltre a prevedere una nuova denominazione del Trattato istitutivo della Comunità europea, che viene rinominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), ridefinisce complessivamente i contenuti del Titolo IV del Trattato, che assume una nuova rubrica (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e una nuova numerazione (diventando così il Titolo V). In questo quadro, segnala in particolare che l'articolo 61 B del Trattato di Lisbona (l'articolo 69 del Trattato sul funzionamento dell'Unione) stabilisce che i Parlamenti nazionali vigilino sul rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento alle proposte e alle iniziative legislative concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione

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di polizia. Il Trattato di Lisbona ha inoltre apportato alcuni cambiamenti al testo del Protocollo relativo all'acquis di Schengen, che assume la denominazione Protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, come già previsto a suo tempo dal Trattato costituzionale.

Margherita BONIVER (PdL) ringrazia il presidente e la Commissione per il sollecito avvio dell'esame del provvedimento, di cui è prima firmataria, nonché la relatrice per l'assai accurata relazione introduttiva.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.