CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 luglio 2008
45.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che il Trattato di Lisbona segni un momento importante nel processo di integrazione europea, dal quale il nostro Paese non potrà che trarre grandi benefici. Osserva che, a fronte di un sentimento di paura diffuso tra le popolazioni nei confronti dell'Unione europea e della globalizzazione, il compito delle istituzioni debba essere quello di operare al fine di far comprendere il senso vero dell'unione tra le genti, sviluppando la capacità di pensare ed agire in un quadro europeo. Ritiene di poter affermare che il processo di integrazione dell'Unione europea si sia aperto con la promulgazione della nostra Costituzione, che, all'articolo 11, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Nel rilevare la grande importanza di tale norma, dalla quale

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ritiene si possa desumere la natura anticipatrice e protesa verso il futuro delle disposizioni della nostra Carta fondamentale, ricorda il pensiero dello studioso Piero Calamandrei, che già negli anni '60 descriveva l'Europa come un finestra dalla quale riteneva fosse possibile intravedere la nascita degli Stati uniti d'Europa o del mondo.
Osserva come sia necessario proseguire nel cammino dell'integrazione e dell'allargamento, nella convinzione che l'Europa possa rivestire un grande ruolo nell'ambito dello sviluppo globale, insieme a Paesi come Cina, India, Russia, Stati Uniti, Brasile e Sud Africa. Richiama poi l'importanza della dimensione europea dinanzi alla necessità di governare i processi che derivano dalla globalizzazione, che ritiene debbano essere indirizzati in modo da garantire un'estensione altrettanto vasta dei diritti e della democrazia.
Nel merito del provvedimento, dopo aver ricordato la grande importanza del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali, esprime compiacimento per quelle disposizioni che riconoscono un ruolo più forte dell'Europa nel mondo, riferendosi in particolare alla norma che riconosce la figura dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, attraverso il quale ritiene che l'Europa avrà maggiori possibilità di intervenire nel contesto internazionale con una posizione unitaria. Accoglie con favore anche le norme del Trattato relative alla politica sociale, che richiamano a loro volta la Carta sociale del 1961 e la Carta dei diritti sociali fondamentali del 1989, evidenziando in particolare quelle disposizioni che promuovono il ruolo delle parti sociali e che riconoscono il contributo del vertice sociale trilaterale al dialogo sociale. Dopo aver espresso una valutazione positiva sul maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Unione europea, previsto dal Trattato di Lisbona in nome di una maggiore democraticità del sistema, auspica un superamento di tutti i pregiudizi che si annidano nei grandi processi di integrazione tra gli Stati e le popolazioni.

Teresio DELFINO (UdC) esprime, a nome del gruppo UDC, la convinta adesione al Trattato di Lisbona che fornisce soluzioni al deficit di democraticità presente nel Trattato di Maastricht nell'ottica della costruzione di un'Europa dei popoli che trovi la sua origine nella sovranità popolare. Richiama le difficoltà che il processo di integrazione europea ha incontrato a seguito dei referendum francese e olandese, precisando che l'Italia ha sempre fornito un adeguato sostegno alla ripresa del processo, di cui il Trattato di Lisbona non costituisce la conclusione, ma comunque una tappa significativa.
Pur riconoscendo l'assenza nel Trattato di Lisbona di elementi presenti nella Carta di Nizza, quali il riferimento alla tradizione giudaico-cristiana, rileva come con il Trattato si conseguano risultanti importanti sotto il profilo della democraticità dell'Unione europea, nonché sotto il profilo del federalismo e dell'affermazione dei relativi principi.
Per tali ragioni preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, di cui apprezza le premesse nelle quali vengono adeguatamente evidenziati temi di particolare rilevanza sociale, quali l'integrazione degli immigrati, le pari opportunità.

Giuliano CAZZOLA (PdL), dopo aver ringraziato i membri l'opposizione per aver legittimamente avanzato la richiesta di estendere i tempi del dibattito su un provvedimento di rilevante importanza, dà atto al Presidente di aver compiuto un grande atto di responsabilità e di sensibilità nel decidere di rinviare alla seduta odierna la votazione della proposta di parere sul disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, consentendo lo svolgimento di una più approfondita discussione.
Sottolinea come il processo di integrazione nell'Unione europea e l'introduzione della moneta unica abbiano avuto una grande influenza positiva sul nostro Paese, in termini di contrasto all'inflazione, diminuzione del deficit e del debito pubblico, pur sottolineando come per quest'ultimo

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elemento si registri ancora uno stato di sofferenza. Ritiene pertanto che, se il nostro Paese non avesse aderito al Trattato di Maastricht, non si sarebbero potute affrontare tutte quelle grandi riforme degli aggregati della spesa pubblica che, a partire dal 1992, hanno permesso di mettere sotto controllo i saldi del bilancio. A tale riguardo cita la riforma del sistema pensionistico, che aveva raggiunto un peso insostenibile nel quadro della spesa sociale, e le innovazioni nel mercato del lavoro, tra le quali cita quelle introdotte dalle leggi Treu del 1997, che ritiene siano state figlie di quel particolare contesto storico determinatosi con l'integrazione europea. Ricorda inoltre come in materia di collocamento sia stata decisiva l'opera svolta dall'Unione europea in direzione dell'abolizione del monopolio pubblico nel nostro Paese. Nell'indicare la necessità di andare avanti nel processo di integrazione, auspica un rafforzamento del mercato interno europeo dei servizi, ricordando a tale riguardo la portata innovativa della proposta di direttiva Bolkestein presentata dalla Commissione europea nel 2004.
Facendo poi riferimento al decreto-legge n. 112, in corso di esame al Senato, fa presente, con riferimento alla norma introdotta alla Camera dei deputati in materia di assegno sociale, che in base al diritto comunitario non sarebbe possibile una discriminazione tra i cittadini italiani e i cittadini comunitari. Infine preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD) riconosce al Presidente di aver recepito le preoccupazioni manifestate dall'opposizione nei giorni scorsi relativamente alla possibilità di una strozzatura del dibattito su un provvedimento di grande rilevanza come quello all'esame della Commissione, assumendo una decisione che consente di contemperare l'urgenza di far pervenire il parere alla Commissione di merito entro i termini previsti con l'esigenza di svolgere un ampio dibattito.
Rileva la necessità di riconoscere sempre maggiore importanza a livello europeo a temi di particolare rilevanza sociale, tenuto conto del nuovo contesto economico-sociale in cui il nostro Paese è chiamato ad operare, caratterizzato da un sistema di politica monetaria che non ammette più, ad esempio, le cosiddette svalutazioni competitive. A tale riguardo, ricorda la rilevante importanza rivestita dai protocolli sociali del 1993, che hanno consentito l'ingresso nell'Unione del nostro Paese in un quadro di grande collaborazione tra le parti sociali. Ritiene di non poter condividere il parere favorevole espresso dal collega Cazzola sulla direttiva Bolkestein, in ragione del fatto che essa, a suo avviso, non prendeva in debita considerazione i fenomeni di dumping sociale che possono celarsi dietro alla produzione dei beni e servizi, mentre conviene sulla necessità di modificare la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 112 in materia di assegno sociale, che opera, a suo avviso, una ingiusta discriminazione tra cittadini comunitari. Dopo aver ricordato la recente decisione del Consiglio dei Ministri europei in materia di orario di lavoro, che ritiene sia il risultato di un'interpretazione esasperata del concetto di flessibilità, ribadisce la necessità di mantenere un alto livello di attenzione sulle tematiche sociali in ambito europeo, soprattutto in relazione alle politiche della cosiddetta flexisecurity, che vengono ad incidere sulla massa dei giovani lavoratori precari. In proposito, nell'affermare la necessità di far conciliare le esigenze imprenditoriali con la tutela dei diritti dei lavoratori, richiama il ruolo fondamentale che i Governi nazionali possono svolgere in tale campo, attuando riforme come quella sugli ammortizzatori sociali, che siano in grado di favorire una flessibilità e una crescita della produttività accompagnata da una maggiore sicurezza sociale. In conclusione, a nome del suo gruppo e di quello dell'Italia dei Valori, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Aldo DI BIAGIO (PdL) esprime apprezzamento per la ratifica e l'esecuzione del Trattato di Lisbona, con il quale si mira a

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superare lo scetticismo che ha condizionato lo scenario all'interno del quale il Trattato stesso ha preso forma.
Precisa che suddetto Trattato è stato concepito come uno strumento orientato a superare l'impasse europea post-referendaria, e quindi come contributo necessario per contrastare l'idea di Europa burocratica, lontana dalle esigenze reali dell'opinione pubblica.
Ritiene che il Trattato possa rappresentare una porta di accesso verso un'Europa nuova, i cui percorsi di integrazione ed i valori che ne animano le prospettive siano in grado di far fronte concretamente ai problemi più rilevanti delle società europee, in particolar modo sul versante delle politiche relative al mondo del lavoro e segnatamente su ciò che riguarda gli interessi dei più giovani, garantendo in questo modo la reale interiorizzazione del concetto di cittadinanza europea da parte delle nuove generazioni.
Reputa poi prioritario, allo stesso tempo, valorizzare le diversità e le forti sfumature culturali che caratterizzano le radici europee, in modo da superare anche in tal modo la diffidenza e lo scetticismo che contraddistinguono molti cittadini europei.
Auspica che il Trattato siglato a Lisbona possa rafforzare gli interessi e le aspirazioni dei cittadini europei, senza però svilirne le particolarità e le differenze, le quali, come sottolinea il motto europeo «Uniti nella diversità», rappresentano comunque un elemento di stimolo, di crescita e di integrazione.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Delfino e condivisibili da parte del gruppo Lega, propone una riformulazione della proposta di parere nel senso di aggiungere in essa un'ulteriore premessa dal seguente tenore «evidenziata la necessità di valorizzare l'identità dell'Europa e dei popoli che la compongono, nel rispetto delle radici giudaico-cristiane».

Cesare DAMIANO (PD) si dichiara fermamente contrario all'inserimento dell'ulteriore premessa illustrata dal relatore, precisando che anche il suo gruppo avrebbe avuto ulteriori osservazioni da inserire nella proposta di parere inizialmente formulata dal relatore, ma ha ritenuto opportuno accogliere tale proposta nella sua interezza senza proporre modifiche.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) constatando la contrarietà del gruppo Pd alla riformulazione del relatore, propone di accogliere la riformulazione proposta dal relatore eliminando comunque da essa il riferimento alle radici giudaico-cristiane.

Cesare DAMIANO (PD) manifesta la contrarietà del suo gruppo alla proposta del collega Fedriga.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, constatata l'assenza di un consenso unanime sulla sua proposta di riformulazione, precisa che verrà posta in votazione la proposta di parere inizialmente formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti.
C. 1297 Damiano e C. 1367 Cazzola.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, precisa che le abbinate proposte di legge

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C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri) sono volte a prevedere una disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Ricorda preliminarmente che una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 374/1993, in attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. f), della L. 421/1992. Tale normativa era poi stata ampiamente rivisitata dalla L. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico («Legge Dini»).
Tuttavia, l'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.Lgs 374/1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria). Difatti, non essendo stata completata la procedura di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 a causa della mancata definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al menzionato D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, non sono stati mai emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi «a regime» i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall'articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995.
In considerazione di tale situazione, stante la mancata operatività della normativa di cui al più volte richiamato D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, aveva previsto una disciplina transitoria - consistente nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico secondo quanto già previsto dalla normativa in materia di lavori usuranti - a beneficio dei lavoratori che avevano svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti (per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano) individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999, i cui effetti però si sono già esauriti.
Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di tale disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi «a regime» i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall'articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995, i lavoratori interessati non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.
Ricorda inoltre che, al fine di superare tale situazione di «stallo», la L. 247/2007, all'articolo 1, comma 3, ha previsto una delega legislativa volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.
In attuazione della menzionata delega di cui alla L. 247/2007 è stato predisposto e trasmesso alla Camera e al Senato, ai fini dell'espressione del parere, lo schema di decreto legislativo n. 238, volto a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (attività usuranti) di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tuttavia il termine finale per l'esercizio della delega (30 maggio 2008) è scaduto senza che tale decreto legislativo venisse definitivamente emanato.
Pertanto, le proposte di legge C. 1297 e C. 1367, in considerazione della mancata attuazione della menzionata delega, intendono finalmente pervenire ad una disciplina sui benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti.
Le proposte di legge in esame si distinguono già sul piano del metodo. Mentre la proposta di legge C. 1297 è formulata come un articolato immediatamente precettivo,

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la proposta di legge C. 1367 prevede una delega legislativa per la disciplina della materia.
La proposta di legge C. 1297, riproponendo in maniera pressoché identica il contenuto del summenzionato schema di decreto legislativo n. 238 predisposto dal precedente Governo in attuazione della delega di cui alla L. 247/2007 ma non emanato definitivamente entro il termine previsto, è volta a concedere, in deroga alla disciplina sull'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui alla L. 243/2004 come da ultimo modificata dalla L. 247/2007, ai lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. L'articolo 1, comma 1, in attuazione dei principi di delega, individua la platea dei beneficiari, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento (cd. «finestre») di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della richiamata L. 243/2004, nonché il raggiungimento dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 3. In particolare i benefici in questione spettano: ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; ai lavoratori dipendenti notturni come definiti dalla stessa proposta di legge; ai lavoratori addetti alla cd. «linea catena», con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato; ai conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il comma 2 dispone la modulazione dell'anticipo della decorrenza del pensionamento rispetto ai requisiti previsti, per i vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla L. 247/2007 che si applicano alla generalità dei lavoratori subordinati.
A regime, cioè a decorrere dal 2013, l'accesso al pensionamento è consentito con un'età anagrafica inferiore di 3 anni ed una «quota» (ovverosia la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) inferiore di un valore pari a 3. In pratica, i lavoratori addetti ad attività usuranti potranno accedere al pensionamento al raggiungimento di «quota» 94 (anziché 97) e ad una età anagrafica di 58 anni (invece di 61 anni). Nel periodo transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici compreso tra il 2008 e il 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti varia invece tra 2 e 3 anni in riferimento all'età anagrafica e tra il valore di 1 e 2 in relazione alla «quota». Il comma 3 detta particolari criteri per la riduzione del requisito dell'età anagrafica con riferimento ai lavoratori notturni, in considerazione del fatto che il grado di «usura» per tale categoria di beneficiari varia in base al numero delle notti effettive lavorate nel corso dell'anno. Si dispone pertanto che, per i lavoratori notturni, la riduzione del requisito dell'età anagrafica prevista dal comma 2 non può comunque superare dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71, e ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Ne consegue che il beneficio pieno dei tre anni di anticipo del pensionamento è concesso solamente ai lavoratori che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno. Il comma 4 precisa il criterio da seguire ai fini della riduzione dell'età anagrafica per il pensionamento nel caso in cui il lavoratore abbia svolto nel corso della vita lavorativa attività usuranti di diverso tipo, disponendo che per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare si segue il criterio della prevalenza. In sostanza, si applicano le modalità di attenuazione del beneficio di cui al comma 3 solamente se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al successivo comma 5 necessario per l'accesso al medesimo beneficio, il lavoro notturno inferiore a 78 notti per anno sia stato

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svolto per un periodo pari o superiore alla metà Il comma 5 dispone che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, devono aver svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti elencate al comma 1 per un certo periodo di tempo e in particolare: per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, per un periodo di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; per le pensioni aventi decorrenza dal 1o gennaio 2018 (cioè a regime), per un periodo di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa complessiva. Il comma 6 precisa che, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sopra menzionati devono essere riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle medesime attività senza considerare i periodi completamente coperti da contribuzione figurativa ai sensi della normativa vigente. Il comma 7 precisa altresì che vengono fatti salvi i regimi più favorevoli previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti nell'A.G.O. (si pensi a quanto previsto per il personale militare, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le norme dell'articolo in esame.
L'articolo 2 dispone sulle modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio pensionistico in questione e definisce la documentazione (da allegare alla domanda) necessaria a provare l'esecuzione delle attività usuranti. In particolare, si prevede che di norma i lavoratori interessati devono trasmettere la relativa domanda e la prescritta documentazione entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati, mentre per il primo anno di applicazione del provvedimento in esame tale termine è fissato al 30 settembre.
L'articolo 3 reca norme di carattere sanzionatorio, prevedendo che, se il pensionamento anticipato per le attività usuranti sia stato ottenuto utilizzando dichiarazioni non veritiere, a coloro che hanno fornito tali dichiarazioni si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio di quanto indebitamente erogato. Si affida al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti previdenziali il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione che sono alla base del riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti.
L'articolo 4 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con Il Ministro dell'economia, sia adottato, entro un mese dall'entrata in vigore del provvedimento, un regolamento recante le norme di dettaglio necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento.
L'articolo 5 dispone l'applicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria nel caso in cui il numero delle domande accolte per l'accesso al beneficio al trattamento pensionistico anticipato sia esorbitante rispetto alle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri ai sensi del successivo articolo 7. Pertanto, se dal monitoraggio delle domande accolte, nell'ambito dell'accertamento degli aventi diritto, si registri uno scostamento in eccesso delle domande medesime rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziate, è previsto il differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette «finestre») stabilita dalla normativa vigente, in base a criteri di priorità secondo la maturazione dei requisiti agevolati per il pensionamento, definiti con il decreto previsto dall'articolo 4. Il differimento è finalizzato a garantire un allineamento tra il numero di accessi al pensionamento sulla base dei predetti requisiti agevolati e le risorse finanziarie appositamente stanziate.
L'articolo 6 rafforza gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro relativi all'esecuzione di lavoro notturno e allo svolgimento di lavorazioni tramite la cd. «linea catena», comminando per la violazione di tali obblighi di comunicazione la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

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Infine, l'articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo previsto all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro. Tale Fondo presenta una dotazione finanziaria pari esattamente agli oneri indicati dalla proposta di legge.
Quanto alla proposta di legge C. 1367, fa presente, come già accennato, che essa è formulata come norma di delega legislativa, che, quanto ai benefici previdenziali previsti, si ispira alla disciplina introdotta in materia dall'articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico («Legge Dini»), che ha modificato e integrato la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 374/1993. L'articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, per il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in attività usuranti.
Per quanto riguarda l'individuazione delle attività usuranti e particolarmente usuranti viene fatto rinvio all'elencazione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, mentre, con riferimento ai benefici previdenziali concessi (lettera a)), attribuendo un'anticipazione del pensionamento proporzionata alla durata del periodo di svolgimento dei lavori usuranti, si ripropone una disciplina simile a quella già prevista in materia dal D.Lgs. 374/1993 e dalla L. 335/1995, seppur meno favorevole quanto ai requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento. In particolare, per le pensioni liquidate con il metodo retributivo, l'età pensionabile è anticipata di 1 anno ogni 10 di svolgimento di attività usuranti fino ad un massimo di 24 mesi. Invece, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, il lavoratore può scegliere tra l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato in proporzione al periodo di lavoro usurante ovvero l'anticipazione del pensionamento fino ad un massimo di 1 anno. Peraltro, nel caso di lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti (individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999) si prevede la riduzione fino ad 1 anno anche dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità.
Si prevede inoltre che i benefici previdenziali suddetti siano estesi anche ai lavoratori autonomi secondo criteri e modalità compatibili con l'attività lavorativa svolta (lettera b)) e che siano previste discipline specifiche in favore degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile (lettera c)).
Si dispone altresì l'introduzione di apposite procedure di certificazione ed accertamento dello svolgimento di attività usuranti (lettera d)). In particolare, l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati devono provvedere a predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Si precisa che per i lavoratori autonomi devono essere stabilite norme specifiche. Infine, si prevede, per le situazioni pregresse, l'affidamento all'INAIL della procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione. L'INAIL delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTARP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti richiamati in precedenza. L'articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione

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della delega in esame si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007.
Infine ricorda che anche il disegno di legge C. 1441, il cui inizio di esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V è previsto per la giornata odierna, all'articolo 23 reca una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Tale disposizione, prevedendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza (anche se non sul piano strettamente tecnico-formale) determina una riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla L. 247/2007.

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 luglio 2008.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.15.