CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 luglio 2008
45.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione n. 5-00245 sarà svolta in altra seduta.

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5-00243 Soglia: Applicazione della normativa in materia di eliminazione dell'obbligo di fideiussione nel caso di rateazione di debiti tributari.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo, al fine di consentirne lo svolgimento. Rinuncia quindi ad illustrarla.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, si dichiara soddisfatto della risposta, la quale risulta pienamente conforme alla disciplina vigente in materia, ritenendo al tempo stesso, che, nel medesimo spirito della norma che ha eliminato l'obbligo di garanzia fideiussoria per la rateizzazione dei crediti tributari, occorra individuare soluzioni idonee anche per le categorie di contribuenti che sono escluse da tale agevolazione, tenuto conto che l'ampliamento della possibilità di rateizzare tali somme non corrisponde solamente agli interessi dei contribuenti, ma anche a quelli dell'Erario, il quale, in tal modo, potrà incrementare l'ammontare delle somme effettivamente riscosse.

5-00270 Fluvi: Esclusione dalla ripartizione della quota del 5 per mille per meri vizi di forma.

Manuela GHIZZONI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GHIZZONI (PD), rileva come la risposta del sottosegretario si limiti a richiamare norme già note, senza dare soluzione alla problematica affrontata dall'interrogazione, la quale evidenzia come, molto spesso, per meri vizi di forma, taluni associazioni siano escluse dal riparto della quota del 5 per mille, disattendendo in tal modo l'espressione di volontà di numerosi contribuenti. Ricorda, a tale proposito, che il tribunale di Bari, con una recentissima sentenza, relativa alla medesima questione, abbia disposto il reintegro di un'associazione precedentemente esclusa dal riparto della quota, riconoscendogli un diritto soggettivo in tal senso. Sottolinea quindi come il meccanismo previsto in materia dalla normativa vigente, risulti assai farraginoso, prestandosi facilmente a determinare problemi applicativi.
Ritiene dunque indispensabile che il Governo si attivi quanto prima per dare risposte alle attese in merito dei cittadini e delle associazioni interessate, anche semplificando gli adempimenti attualmente previsti.
Si dichiara infine insoddisfatta della risposta resa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, integrando la risposta fornita, ritiene necessario, alla luce della citata sentenza del tribunale di Bari, che il Governo ancora non conosceva, svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione. In tale contesto raccoglie positivamente l'invito a semplificare le procedure per l'accesso alla ripartizione delle quote del 5 per mille, richiamando a tale proposito le iniziative da lui stesso avviate in tal senso nel corso della precedente legislatura. Sottolinea quindi come il Governo condivida pienamente l'esigenza di rispettare innanzitutto la volontà espressa dai contribuenti in sede di destinazione del 5 per mille, in armonia con la ratio fondamentale della disciplina in materia.

Manuela GHIZZONI (PD), alla luce delle ulteriori dichiarazioni rese dal Sottosegretario, ritiene di rivalutare il proprio giudizio sulla risposta fornita, che giudica solo parzialmente insoddisfacente.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la questione potrà essere ulteriormente

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affrontata in occasione della discussione della risoluzione 7-00016 Strizzolo, la quale interviene anch'essa sulle problematiche attinenti alla ripartizione del 5 per mille.

Alberto FLUVI (PD) raccogliendo la disponibilità dimostrata sul tema dal sottosegretario, ritiene opportuno chiarire i tempi di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 63-bis, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente le modalità di accesso delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille.
(Rinvio del seguito della discussione).

Gianfranco CONTE, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, al fine di consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni affrontate dall'atto di indirizzo.

7-00019 Soglia: Applicazione degli indici ISTAT ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2008.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il presentatore, nel corso della precedente seduta di discussione, aveva proceduto ad una riformulazione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione in discussione, considera necessario dare soluzione alla problematica da essa affrontata, anche tenendo conto del nuovo elemento costituito dal parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha indicato che l'aggiornamento ISTAT dell'ammontare dei canoni di concessione può essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 1998. In tale contesto è, peraltro, opportuno affrontare anche altre questioni in materia: infatti, pur riconoscendo che lo strumento primario per risolvere tutte le problematiche attinenti alla determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative sia rappresentato da una modifica normativa, ritiene che anche un atto di indirizzo approvato dalla Commissione possa contribuire a raggiungere tale obiettivo, al fine di ridurre il notevole contenzioso insorto in merito, che incide su un settore, quello del turismo, decisivo per gli equilibri economici dell'intero Paese, e che è stato oggetto, negli ultimi dieci anni, di numerosi interventi legislativi.
In particolare, ritiene necessario intervenire sulla disciplina delle concessioni demaniali di grande estensione, prevedendo che il canone sia stabilito in misura percentuale all'effettiva superficie coperta; in parallelo è opportuno tenere conto di tutte quelle situazioni territoriali che possono diminuire la redditività dei beni in concessione. Parimenti, è auspicabile modificare il criterio di determinazione dei canoni concernente l'amovibilità delle strutture insistenti sui beni in concessione, al fine di tener conto dell'esistenza di vincoli legislativi o regolamentari che possono compromettere l'amovibilità delle strutture stesse.

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Luca SANI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione, ritiene che l'odierna discussione consenta di affrontare una tematica di notevole rilievo.
Condivide quindi le considerazioni espresse dal deputato Vannucci, considerando urgente affrontare le problematiche concernenti le concessioni dei beni demaniali con finalità turistico-ricreative, anche al fine di garantire i relativi introiti per l'erario, che potrebbero essere compromessi dalle numerose controversie insorte in materia, le quali molto spesso si risolvono in favore dei concessionari.
In tale contesto ritiene particolarmente necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo vigente in materia, anche in considerazione della notevole diversità delle posizioni assunte dai comuni interessati, la quale può costituire un serio ostacolo allo svolgimento delle attività imprenditoriali del settore turistico. In particolare, considera indispensabile definire, anche attraverso un tavolo di confronto tra lo Stato, le Regioni e le categorie produttive, un quadro unitario delle diverse tipologie di beni demaniali in concessione, in modo da evitare incrementi dei canoni che risultino eccessivi ed insostenibili per gli operatori interessati: a tale proposito appare opportuno prevedere una sospensione dei pagamenti dei canoni stessi, ovvero una proroga, fino al 2009, dell'applicazione dei nuovi canoni, estendendo al 2007 ed al 2008 le misure dei canoni previste per il 2006.
Reputa altresì necessario rivedere la disciplina relativa alla durata delle medesime concessioni, che appare eccessivamente breve, in particolare per quelle concessioni caratterizzate dalla presenza di pertinenze immobiliari, per le quali i termini di concessione attualmente previsti non consentono di ammortizzare gli investimenti effettuati e di accedere agli strumenti creditizi: a tale riguardo suggerisce la possibilità di introdurre modalità innovative di concessione, ad esempio attraverso l'attribuzione di un diritto di superficie ai soggetti che intendono realizzare strutture sui beni in concessione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea la notevole rilevanza della risoluzione in discussione, che viene incontro efficacemente alle esigenze degli operatori del settore turistico, i quali hanno subito, in molti casi, un incremento eccessivo dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.
Appare quindi necessario ricostituire un quadro di certezze per tali soggetti, approfondendo inoltre i problemi relativi alle notevoli disparità circa l'ammontare dei canoni ed i relativi incassi esistente tra diverse aree del Paese, eventualmente anche attraverso il maggior coinvolgimento delle regioni nei controlli e nella ripartizione delle relative entrate. Condivide quindi l'esigenza di differenziare la misura dei canoni di concessione sulla base dell'effettiva redditività delle zone turistiche nei quali i beni sono ubicati, anche al fine di non penalizzare quegli operatori che compiono maggiori investimenti.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda con l'esigenza di approfondire le ragioni delle marcate differenze dell'ammontare dei canoni tra diverse zone del Paese, sottolineando inoltre la necessità di rivedere molti aspetti della disciplina vigente in materia, in particolare al fine di non penalizzare quei soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti ingenti sui beni in concessione, offrendo in tal modo agli utenti servizi di maggiore qualità.
Ricorda quindi che la formulazione iniziale della risoluzione affrontava esclusivamente la questione relativa alla definizione della data a partire dalla quale devono applicarsi gli indici di rivalutazione ISTAT dei canoni di concessione dei beni, nella prospettiva di dare soluzione all'ampio contenzioso insorto in merito, soprattutto nella regione Lazio. Successivamente la risoluzione è stata riformulata, in modo da tener conto di un ventaglio più ampio di problematiche, con l'obiettivo di orientare il Governo nella complessiva

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azione di riforma della disciplina in materia, che certamente dovrà essere realizzata attraverso iniziative di carattere normativo, ma che potrà essere utilmente sostenuta dall'approvazione di atti di indirizzo parlamentari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime una valutazione positiva sulla lettera a) degli impegni contenuti nella risoluzione, come riformulata, riservandosi invece di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla successiva lettera b).
In tale contesto esprime, peraltro, la volontà del Governo di rivedere complessivamente la normativa relativa ai canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, la quale risulta ormai piuttosto stratificata ed oggetto di un ampio contenzioso. Ritiene, infatti, che tale azione riformatrice costituisca un atto dovuto nei confronti degli operatori del settore, oltre a connettersi con gli interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, i quali costituiscono una priorità per l'Esecutivo, che, nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008, attualmente in discussione al Senato, ha già avviato il riassetto amministrativo delle diverse articolazioni amministrative competenti in materia.
Sottolinea, altresì, come, al di là dello specifico problema concernente la determinazione dei canoni, sussistano, nella normativa in materia, problemi interpretativi ed aspetti da chiarire, ad esempio per quanto riguarda le tematiche concernenti le strutture amovibili installate sui beni in concessione, il rapporto tra provvedimenti di concessione e tutela ambientale, nonché in merito alla libertà di transito sugli arenili ed all'occupazione della fascia territoriale di rispetto prevista per esigenze di protezione civile.
Considera quindi che la Commissione Finanze possa svolgere un ruolo costruttivo su tali questioni, sia mediante l'approvazione di atti di indirizzo, sia attraverso ulteriori iniziative parlamentari.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dal sottosegretario, ritiene preferibile focalizzare la risoluzione in discussione sulla tematica concernente l'ambito temporale di applicazione degli indici ISTAT per la rivalutazione dei canoni di concessione, rinviando ad un successivo atto di indirizzo la soluzione delle ulteriori problematiche in materia.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con la proposta avanzata dal presidente, ritenendo comunque opportuno inserire nella risoluzione una premessa con la quale si segnali l'esigenza di affrontare quanto prima anche tali altre problematiche.

Luca SANI (PD) concorda anch'egli con la proposta del Presidente, condividendo altresì il suggerimento avanzato dal deputato Vannucci.

Gianfranco CONTE, presidente, riformula ulteriormente la risoluzione di cui è cofirmatario (vedi allegato 3).

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come da ultimo riformulata, concordando con l'esigenza di affrontare, in una prossima occasione, tutte le altre questioni attinenti alle concessioni dei beni demaniali con finalità turistico-ricreative.

Antonio PEPE (PdL) ringrazia il sottosegretario per la disponibilità dimostrata e per l'impegno assunto a risolvere le questioni concernenti le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, dichiarando il proprio voto favorevole sulla risoluzione, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00004.

La seduta termina alle 15.05.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel.
C. 1557 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1557, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007, e sull'abbinata proposta di legge Delfino C. 932.
Dopo aver ricordato che nel corso della XV legislatura il Senato aveva già approvato un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo, illustra il contenuto dell'Accordo, rilevando come l'articolo 1, ne definisca l'oggetto, relativo specificamente ai principi ed alle condizioni per l'esercizio e la manutenzione del tunnel, e per la costruzione di un nuovo tunnel, mentre l'articolo 2 precisa la terminologia usata nell'Accordo, stabilendo le definizioni dei termini utilizzati.
L'articolo 3 ridefinisce il ruolo ed i compiti dell'esistente Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti nelle Alpi del sud (CIG), attribuendo ad essa compiti in materia di valutazione ed approvazione dei costi di gestione dell'opera, nonché prevedendo che essa svolga un ruolo consultivo a favore dei due Governi.
L'articolo 4 individua i compiti del Comitato di sicurezza, ne amplia il ruolo consultivo, integrando le attuali competenze con il rilascio di pareri sui documenti comuni di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel, mentre l'articolo 5 istituisce una commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG.
Gli articoli da 6 a 12 recano le disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio.
In particolare, l'articolo 6 prevede che le attività di esercizio, di manutenzione e di sicurezza del tunnel in servizio siano affidate all'Italia, che provvede a tale incombenza mediante la designazione del gestore unico, l'articolo 7 prevede che il gestore unico predisponga il manuale di gestione del tunnel in servizio, l'articolo 8 regola la ripartizione dei costi di esercizio del tunnel in servizio, l'articolo 9 regola gli aspetti di sicurezza del tunnel in servizio, l'articolo 10 individua i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo e di sorveglianza, l'articolo 11 disciplina la redazione del piano di soccorso da parte dei due Paesi, l'articolo 12 disciplina le situazioni eccezionali, consentendo alla parti di prendere decisioni unilaterali circa il tunnel.
Gli articoli da 13 a 26 disciplinano invece le disposizioni relative alla costruzione del nuovo tunnel.
In dettaglio, l'articolo 13 definisce, ai fini dell'identificazione delle opere che ricadono all'interno dell'applicazione dell'Accordo, il perimetro dell'intervento, l'articolo 14 affida la committenza della costruzione del nuovo tunnel alla Parte italiana, l'articolo 15 mantiene la responsabilità di ogni singolo Governo, sia in materia di tutela ambientale, sia per le procedure espropriative, l'articolo 16 definisce le caratteristiche della costruzione del tunnel, prevedendo che i lavori si

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svolgano in due fasi, mentre l'articolo 17 concerne l'evoluzione tecnica del progetto stabilendo di assumere come documento di riferimento tecnico-finanziario il «Progetto Definitivo e Avant-Project Sommaire», l'articolo 18 individua la normativa di riferimento per la costruzione del nuovo tunnel, l'articolo 19 regola le procedure per la consultazione delle imprese nell'ambito della realizzazione dell'intervento, l'articolo 20 pone in capo al committente delegato l'onore di garantire l'esecuzione dell'intervento e di provvedere al collaudo dell'opera, l'articolo 21 mantiene la responsabilità delle due Parti per la messa a disposizione dei terreni necessari all'intervento, gli articoli 22 e 23 regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel, specificando in particolare le condizioni di determinazione modifica e convalida del costo di riferimento nonché di pagamento delle spese.
L'articolo 24 regola le condizioni di presa in consegna delle opere, l'articolo 25 pone in capo alla CIG la decisione di aprire progressivamente al traffico il tunnel, mentre l'articolo 26 delinea il ruolo del committente delegato per la costruzione del nuovo tunnel.
L'articolo 27 disciplina il diritto d'ingresso sui rispettivi territori nazionali da parte dei dipendenti delle imprese o dei fornitori di servizi impegnate nella realizzazione, manutenzione, esercizio e sicurezza del tunnel, e regola l'esercizio di attività lavorativa da parte di cittadini extracomunitari impiegati da parte delle predette imprese.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 28 reca le disposizioni applicabili in materia fiscale e doganale. In particolare, il comma 1 conferma, per le materie non regolate dall'Accordo o dalle decisioni della CIG, l'applicazione delle procedure nazionali in materia, mentre il comma 2 stabilisce che i funzionari delle autorità fiscali e doganali di ciascun Paese possono accedere al territorio dell'altro Stato, compresa la zona del tunnel, per l'acquisizione materiale di elementi fisici oggetto di inchiesta, e che le procedure di ricerca, inchiesta, controllo e verifica in materia sono regolate dal rispettivo diritto interno.
Inoltre il comma 3 demanda ad ulteriori accordi separati le questioni finanziarie, fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza non regolate dall'Accordo in esame.
L'articolo 29 regola le condizioni di lavoro ed impiego del personale e definisce la legislazione nazionale applicabile in materia, mentre l'articolo 30 attiene al regolamento delle controversie nate dall'Accordo.
Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 31 disciplina la proprietà delle acque e dei minerali rinvenuti durante la realizzazione del nuovo tunnel, che è stabilita in base alla legislazione dello Stato nel cui territorio sono effettuate, indipendentemente dalla nazionalità dell'autore, mentre l'articolo 32 stabilisce che, ai fini dell'Accordo, la frontiera tra i due Paesi all'interno del tunnel è stabilita sulla verticale della frontiera all'aperto.
Gli articoli 33 e 34, rispettivamente, regolano le modalità di modificazione dell'Accordo, stabiliscono le misure da adottare per l'attuazione dello stesso e ne definiscono infine l'entrata in vigore e la durata.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ignazio MESSINA (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea.
C. 1558 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1558, approvato dal Senato, recante Ratifica del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
Il Protocollo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - di cui all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea - attraverso l'estensione dell'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, il miglioramento della cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie, e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari, relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.
Per quanto riguarda il contenuto specifico del Protocollo di cui si dispone la ratifica, esso prevede, all'articolo 2, che ciascuno Stato membro dell'Unione europea adotta i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale, l'articolo 3 impegna gli Stati ad adottare misure necessarie per dichiarare responsabili le persone giuridiche delle frodi, delle attività di corruzione e di riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da chiunque detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, mentre l'articolo 4 stabilisce l'obbligo a prendere i provvedimenti necessari per applicare alla medesima persona giuridica sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni pecuniarie, l'esclusione da aiuti pubblici, il divieto di esercitare attività commerciali, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, ovvero lo scioglimento.
L'articolo 5 impegna gli Stati ad adottare misure per il sequestro o la confisca degli strumenti e proventi della frode, della corruzione e del riciclaggio di denaro.
L'articolo 6 obbliga a prestare assistenza giudiziaria, nei casi di frode, corruzione o riciclaggio, anche nel caso in cui si tratti di reati in materia di tasse o dazi doganali.
L'articolo 7 prevede la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea in tale settore, sia attraverso la prestazione di assistenza tecnica ed operativa da parte della Commissione stessa, sia mediante scambi di informazioni tra quest'ultima e le autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto del segreto istruttorio e delle esigenze di protezione dei dati; l'articolo 10 consente altresì alla Commissione di trasferire a qualsiasi Stato membro i dati ottenuti da uno Stato membro ai sensi del protocollo.
In tale contesto gli articoli 8 e 9 prevedono che la Commissione assicuri, nell'ambito dello scambio di informazioni, un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE, mentre l'articolo 11 stabilisce l'attribuzione ad un'autorità di controllo indipendente del compito di controllare la protezione dei dati detenuti dalla Commissione ai sensi del protocollo.
L'articolo 12 stabilisce l'applicazione di specifiche disposizioni della Convenzione al riciclaggio di denaro.
L'articolo 13 prevede che ogni controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione e all'applicazione del protocollo deve essere esaminata dal Consiglio europeo; qualora, in quella sede, non si giunga ad una soluzione, ciascuna delle parti può adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

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L'articolo 15 stabilisce altresì la competenza della Corte di giustizia in merito ai ricorsi presentati contro le decisioni assunte dalla Commissione in violazione delle norme in materia di protezione di dati personali di cui all'articolo 8 del protocollo.
Gli articoli 16, 17, 18 e 19 disciplinano, rispettivamente, l'entrata in vigore del protocollo, le modalità di adesione allo stesso di nuovi Stati membri, l'apposizione di eventuali riserve da parte di singoli Stati, nonché le modalità di deposito del protocollo medesimo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando peraltro come il contenuto, pienamente condivisibile, del Protocollo, si ponga sotto alcuni aspetti in contraddizione con la decisione del Governo, assunta nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008, di innalzare nuovamente da 5.000 a 12.500 euro il limite di applicazione del divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, nonché del divieto di emissione di assegni trasferibili.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 1559 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1559, approvato dal Senato, recante Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma nel 2000.
La Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca in parte gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per l'Islanda, l'imposta statale sul reddito, l'imposta statale sul patrimonio netto e l'imposta comunale sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Nel Protocollo aggiunto alla Convenzione si precisa, al numero 1, che essa si applicherà, per l'Italia, anche all'imposta sul patrimonio, qualora essa fosse reintrodotta nel nostro ordinamento.
Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in

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cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute pere l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che abbia detenuto una partecipazione azionaria non inferiore al 10 per cento nei 12 mesi precedenti alla dichiarazione dei dividendi stessi, e non superiore al 15 per cento in tutti gli altri casi.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, oltre al principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
La provenienza dei canoni è data dallo Stato di residenza dei canoni stessi, ovvero dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa a carico della quale questi sono pagati.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

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Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Paese dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stati di residenza del soggetto alienante, salva la possibilità, per gli Stati contraenti, di applicare un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni di società residenti nel proprio territorio, realizzati da persona fisica residente dell'altro Stato e che sia stata precedentemente residente presso la Stato di residenza della società nei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.
L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società, mentre l'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione effettiva dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.
In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.
Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, su invito di quest'ultimo o di università, collegi, scuole, musei o altri istituti culturali, ovvero nell'ambio di un programma

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ufficiale di scambi culturali, per insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso queste istituzioni, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
L'articolo 23 regola la disciplina dell'imposizione sul patrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, ed i beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa o della persona fisica, la tassazione avviene nel Paese in cui essi sono situati. Per quanto riguarda invece le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, essi sono imponibili nello Stato in cui è situata la direzione effettiva dell'impresa.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà dedotto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Islanda. Tuttavia l'ammontare della deduzione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Analogo criterio viene applicato ai residenti in Islanda che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente islandese siano esenti in Italia, l'Islanda può, nel calcolare l'ammontare dell'imposta, considerare i redditi o il patrimonio esentati.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.
L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica.
L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni

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aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni della Convenzioni stessa.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.