CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 luglio 2008
45.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione congiunta testé conclusasi degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, l'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento, dopo lo svolgimento delle relazioni, che avrà luogo oggi, sarà decisa in una nuova riunione congiunta degli uffici di presidenza, che sarà convocata per domani.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, premette che il provvedimento in esame ha un contenuto estremamente vasto ed eterogeneo, che va oltre la stretta competenza delle Commissioni I e V. Non è stato pertanto possibile un riparto degli articoli tra i relatori, ai fini dell'introduzione dell'esame,

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secondo il criterio stretto della materia. Pertanto, d'accordo con il deputato Corsaro, relatore per la V Commissione, si soffermerà su una parte degli articoli, mentre gli altri saranno successivamente illustrati da lui.
Per quanto riguarda gli articoli 1-4, essi appaiono in qualche modo superati in quanto il loro contenuto è stato di fatto trasfuso nel decreto-legge n. 112 del 2008 nel corso della discussione del relativo disegno di legge di conversione qui alla Camera. Degli articoli da 5 a 9 dirà il deputato Corsaro.
L'articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale. In particolare, si modificano le fattispecie di contraffazione e dei marchi, con l'introduzione della nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale). Si modifica altresì la fattispecie dell'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (articolo 474 del codice penale). In relazione a tali reati, vengono introdotte un'aggravante specifica e la confisca obbligatoria dei beni. Nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale. È inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari (articolo 517-ter).
L'articolo 11 modifica la disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, relativi, rispettivamente, al reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e al reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 integra la formulazione dell'articolo 392 del codice di procedura penale, relativo ai casi di incidente probatorio, aggiungendo un comma 2-bis che prevede - nei procedimenti per i reati anzidetti - la possibilità di richiesta di perizia sulle cose sequestrate, da parte del pubblico ministero, dell'indagato e della persona offesa dal reato, quando la loro quantità o natura comportino costi di custodia troppo elevati. Il comma 2 stabilisce che nei casi sopraindicati - salva l'ipotesi di conservazione della merce in quanto assolutamente necessaria alle indagini - il pubblico ministero, eseguita la perizia e prelevati i necessari campioni, provveda immediatamente alla distruzione della merce sequestrata.
L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, viene previsto che anche per i reati anzidetti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale possa applicarsi la vigente disciplina delle operazioni cosiddette «sotto copertura», vale a dire quelle affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità; viene altresì prevista la possibilità di ritardare l'emissione di provvedimenti cautelari per acquisire maggiori elementi probatori. Tale possibilità è estesa anche alle indagini per i reati di cui al nuovo articolo 517-ter del codice penale - introdotto dall'articolo 10 del disegno di legge in esame - il quale aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la fattispecie della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari. È infine modificata la disciplina sanzionatoria dell'incauto acquisto da parte del consumatore. L'articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo.
Degli articoli da 14 a 17 dirà il deputato Corsaro.
L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie, comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria, concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati in materia di energia. La norma - che detta

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anche una disciplina transitoria - precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a «diritti costituzionalmente garantiti».
Dell'articolo 19 dirà il deputato Corsaro. Gli articoli 20, 21 e 22 risultano superati in quanto i loro contenuti sono stati trasfusi nel decreto-legge n. 112 del 2008. Dell'articolo 23 dirà il deputato Corsaro.
L'articolo 24 reca una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L'articolo, inoltre, prevede l'emanazione, entro tre mesi, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.
L'articolo 25 reca disposizioni per la chiarezza dei testi normativi. In particolare, si prevede che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe debba indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, adorazione o deroga; e che le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme debbano contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui rinviano, che esse intendono richiamare.
L'articolo 26 reca norme per la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, apportando modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce interamente l'articolo 2 della legge n. 241, che disciplina la conclusione del procedimento amministrativo, ridefinendo le modalità di determinazione dei termini per l'adozione dei provvedimenti e abbreviando la durata massima di tali termini. La lettera b) introduce il nuovo articolo 2-bis, col quale si pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e si dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell'istante. Ai sensi del comma 2, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un elemento di valutazione per i dirigenti. I commi da 3 a 5 recano le norme di prima applicazione e le disposizioni finanziarie.
L'articolo 27, intervenendo in materia di certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, novella - alle lettere a) e b) - gli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, introducendo modifiche alla disciplina generale relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. Si prevede in particolare che l'amministrazione richiedente debba procedere anche in assenza dei pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche richieste quando siano decorsi infruttuosamente i termini per la loro emissione. È inoltre attribuito agli organi di controllo interno il compito di effettuare un costante monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti e sul rispetto dei relativi termini. La lettera c) - attraverso una novella all'articolo 25 della medesima legge n. 241 del 1990 - interviene invece sulla disciplina della tutela non giurisdizionale nei casi di diniego, espresso o tacito, dell'accesso agli atti amministrativi o di differimento dello stesso. In particolare, si prevede che la richiesta di riesame debba essere trasmessa - oltre che alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - anche all'amministrazione interessata.
I commi 1 e 2 dell'articolo 28 apportano modifiche all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi, disponendo che questa può svolgersi per via telematica; possono parteciparvi, senza diritto di voto, i portatori

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di interessi individuali o collettivi, di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, e le amministrazioni competenti per le eventuali misure di agevolazione; vi partecipano, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi, che sono vincolati alle determinazioni assunte; l'efficacia giuridica propria del provvedimento finale conforme alla determinazione adottata in esito ai lavori della conferenza, è attribuita al verbale recante la determinazione; tale norma si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Il comma 3 dell'articolo 28 sottrae alla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio assenso gli atti e i procedimenti riguardanti la cittadinanza. I commi 4 e 5, intervenendo sull'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, dispongono che, in caso di esercizio di impianti produttivi e di prestazione di servizi, l'attività oggetto della DIA può avere inizio già a decorrere dalla data della dichiarazione, e non decorsi 30 giorni da questa. Il comma 6 precisa che il ricorso giurisdizionale per controversie sulla DIA può riguardare anche gli atti formati in virtù delle norme sul silenzio assenso. Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 29, modificando gli articoli 22 e 29 della legge n. 241 del 1990, interviene sull'ambito di applicazione della legge medesima. In particolare le disposizioni della legge sono estese alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative; sono ridefinite le disposizioni della legge la cui applicazione è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e locali, in quanto afferenti ad esigenze di disciplina unitaria e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Quanto all'articolo 30, i commi 1 e 2 dispongono rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante Provvidenze a favore dei farmacisti rurali e la conseguente abolizione, dal 1 gennaio 2009, dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali. I commi 3-5 recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni. In particolare, il comma 3 novella in tal senso alcuni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, al fine di esentare gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'obbligo di presentare, in allegato al bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; nonché gli ulteriori documenti previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono inoltre esclusi dall'obbligo di redazione del conto economico. Gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono individuati nell'ambito del regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5). Il comma 6 dell'articolo 30, infine, reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.
Degli articoli 31-35 dirà il deputato Corsaro.
L'articolo 36 individua le finalità e l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Capo VII del provvedimento in esame, concernente il Piano industriale della pubblica amministrazione: si tratta di norme dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurne i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrandole nell'ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche

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enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di cui si richiama l'articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con il rinvio all'articolo 197).
L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 stabilisce il principio della prevalenza, ai fini della copertura del proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità. Il comma 2 precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. Il comma 3 dispone l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Il comma 4 stabilisce l'obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico.
L'articolo 38, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, dispone al comma 1 che - se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza - a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai sensi del comma 2, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità. Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.
L'articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.
L'articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.
Dell'articolo 41, dirà il deputato Corsaro.
L'articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti. In particolare, il comma 1 reca novelle all'articolo 7 della cosiddetta legge La Loggia (n. 131 del 2003), innovando le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio di dette funzioni. La principale innovazione introdotta consiste nell'eliminazione della fase della procedura che prevede la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che recepiscano accordi al riguardo stipulati tra Stato, Regioni ed autonomie

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locali. Attraverso una integrale delegificazione del procedimento è invece individuata come procedura ordinaria quella attualmente prevista in via transitoria, fino all'approvazione dei citati disegni di legge, in base alla quale il trasferimento avviene, sempre in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 2 prevede che gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individuino entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame i servizi di interesse generale la cui erogazione è affidata a privati.
Il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.
L'articolo 43 intende favorire l'esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini. Le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. A tal fine presentano una proposta di affidamento - che presuppone un risparmio di spesa - ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri. Inoltre, le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse disponibili in bilancio. In sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui sopra.
L'articolo 44 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.
L'articolo 45 risulta superato in quanto il suo contenuto è stato trasfuso nel decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
L'articolo 47 dispone che le carte dei servizi pubblici prevedano strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionale delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dalle autorità di settore o con decreto interministeriale.
L'articolo 48 riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, non avranno effetto di pubblicazione legale. Si attinge a tal fine alle risorse finanziarie disponibili, e non ancora impegnate, a legislazione vigente per la realizzazione del progetto «PC alle famiglie».
L'articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale, prevedendo - fra l'altro - forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie, modifica delle norme in materia di

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firma digitale e previsione dell'utilizzazione delle reti telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti.
Degli articoli 50-51 dirà il deputato Corsaro. L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile. In particolare si prevede l'elevazione della competenza per valore del giudice di pace; significative modifiche attengono alle questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato), definendosi, tra l'altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti: in particolare viene inserita una norma di principio che obbliga le parti a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero; con riferimento alla disciplina delle spese processuali misure particolari sono previste a carico dell'attore il quale abbia rifiutato, senza giusto motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte; si introduce altresì uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, condannato al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite in conseguenza dell'accertamento della condotta illecita; ulteriori norme sono previste in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.
L'articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.
In particolare - oltre all'introduzione di una nuova norma sulla possibile assunzione di testimonianza scritta - sono novellate le disposizioni in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, di nomina del consulente tecnico, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione o prosecuzione della causa. Viene, infine, coordinata la disciplina delle impugnazioni (sia in appello che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.
L'articolo 54 aggiunge alla disciplina del processo di esecuzione un nuovo articolo 614-bis, che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.
L'articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari ed arbitrato rituale novellando, rispettivamente, gli articoli 669-octies e 819-ter del codice processuale civile. Con la prima modifica si afferma esplicitamente il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese relative al relativo procedimento. La modifica all'articolo 819-ter in materia di arbitrato detta disposizioni in materia di reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.
L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis, composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater, che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato per le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose; la rapidità del procedimento permette - nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.
L'articolo 57 interviene sul regio decreto n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo l'articolo 103-bis, che disciplina il contenuto del modello di testimonianza. Sono inoltre apportate modifiche agli articoli 104 e 118,

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al fine di prevedere che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio, e di definire di contenuto della motivazione della sentenza.
L'articolo 58 abroga le norme che assoggettano al rito del lavoro - di cui al Libro II, Titolo IV, Capo I del codice di procedura civile - le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.
L'articolo 59 consente all'Avvocatura dello Stato di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.
L'articolo 60 prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame.
L'articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.
L'articolo 62 riduce il periodo della sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative dal 1o al 31 agosto di ciascun anno, anziché dal 1o agosto al 15 settembre, come attualmente previsto.
L'articolo 63 contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione di esse. Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Esse riguardano, tra l'altro, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, le norme in materia di devoluzione allo Stato dei beni sequestrati. Ulteriori significative modifiche al citato testo unico, attengono al cuore della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito. Alcune novità riguardano anche le modalità di riscossione di specifiche spese per le quali è infatti stabilito il ricorso alla riscossione pro quota. Viene inoltre completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo. Alcune modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.
L'articolo 64 dispone l'abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall'introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.
L'articolo 65, al comma 1, dispone che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle «clausole generali» contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e «parasubordinato» deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente. Il comma 2 prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell'ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione. Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nonché di una serie di elementi di fatto direttamente indicati dalla disposizione in esame. Il comma 4 provvede a riformulare l'articolo

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75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che individua la finalità della procedura di certificazione, ampliando sul piano definitorio l'ambito di intervento della certificazione. Infine il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile introducendo, in particolare, nuove modalità di conciliazione ed arbitrato.
L'articolo 67, comma 1, sostituendo l'articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più (come nella normativa vigente) con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale. Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace. Il comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra.
L'articolo 68 interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.
Degli articoli 69-73 dirà il deputato Corsaro.
L'articolo 74 reca disposizioni relative alle attività e al funzionamento della Corte dei conti. I commi 1-3 individuano una procedura giurisdizionale per la contestazione di deliberazioni conclusive di controlli su gestioni svolti dalla Corte dei conti nei quali siano stati accertati il mancato raggiungimento di obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività svolta. I ricorsi, sui quali decide un apposito collegio costituito all'interno delle sezioni riunite della Corte di conti, possono essere presentati - oltre che dall'amministrazione interessata - anche da enti, istituti e amministrazioni che avrebbero tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché da ogni contribuente che sia da almeno tre anni in regola con i propri adempimenti fiscali. I commi 4-11 sono relativi agli effetti dell'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti sui documenti di bilancio. In particolare, il comma 4 mantiene fermo l'obbligo del Governo di formulare le previsioni di spesa tenendo conto degli esiti del controllo successivo della Corte sul bilancio e sul patrimonio. Il comma 5 affida alle Sezioni riunite il compito di rendere, insieme al giudizio di parifica del Rendiconto generale, il referto sul controllo successivo della gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 affida alla Corte il compito di effettuare un'analisi sull'andamento delle entrate. Il comma 7 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di chiedere alla Corte valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie di provvedimenti legislativi. In tali casi il Presidente della Corte può sottoporre la richiesta di parere alle sezioni riunite ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati (comma 8). Il comma 10 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di invitare il Presidente della Corte a riunioni tecniche di governo ed il comma 11 consente allo stesso Presidente ed alle Commissioni parlamentari di chiedere alla Corte la verifica e la certificazione delle risultanze

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dei conti pubblici. Il comma 12 riconosce alla Corte dei conti - per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo - la possibilità di accedere in via telematica alle banche dati di ogni amministrazione.
Dell'articolo 75, infine, dirà il deputato Corsaro.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, rileva preliminarmente che il disegno di legge costituisce parte integrante della manovra economica varata dal Governo, nel quadro del piano triennale per la stabilizzazione della finanza pubblica che si pone l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno 2011. Esso risulta esplicitamente collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2009 secondo quanto indicato nel DPEF per gli anni 2009-2013 nonché nelle relative risoluzioni di approvazione approvate dalla Camera e dal Senato nelle sedute dell'8 luglio 2008. Mentre il DPEF ha delineato il quadro di riferimento della prima parte di questa Legislatura, ed i decreti-legge n. 93 del 2008 e n. 112 del 2008 hanno avviato i primi interventi puntuali cui è stato attribuito il carattere di urgenza, con l'attuale disegno di legge si propongono misure ed interventi in grado di operare scelte di indirizzo di politica economica ed industriale. In particolare, le misure inserite nel disegno di legge sono mirate allo sviluppo economico con una razionalizzazione dell'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate, l'estensione della struttura dei distretti industriali ad un riferimento che non sia più ancorato alla sola logica di incidenza geografica, gli interventi a supporto della internazionalizzazione delle imprese, il forte impegno nella lotta alla contraffazione ed alla tutela della proprietà industriale; alla scelta dell'investimento sull'innovazione e l'energia, con particolare riferimento allo studio ed allo sviluppo della produzione energetica nucleare; ai percorsi di liberalizzazione e privatizzazione attinenti la riforma dei servizi pubblici locali e la limitazione al ricorso di società partecipate e controllate direttamente od indirettamente dallo Stato; alle semplificazioni ed al contenimento dei termini procedurali e valutativi, nonché, infine, al miglior efficientamento e razionalizzazione strutturale della pubblica amministrazione.
Osserva che la decisione di articolare la manovra finanziaria in un decreto-legge e in un disegno di legge rivela l'intenzione di affidare a tale ultimo strumento le misure di carattere prevalentemente strutturale, anche attraverso il ricorso a significative deleghe legislative. In realtà già nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 112 del 2008 alcune importanti misure di interesse della Commissione bilancio contenute nel disegno di legge di cui stiamo avviando l'esame sono state incluse nel decreto, al fine di dare alle stesse, giudicate suscettibili di determinare effetti positivi già nel breve periodo, immediata attuazione: si tratta in particolare delle disposizioni in materia di sostegno alle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 1 e 2, divenuti gli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge, di quelle in materia di distretti produttivi di cui all'articolo 3, confluite nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112, di quelle in materia di banca del Mezzogiorno di cui all'articolo 4, confluite nell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112, di quelle in materia di infrastrutture militari di cui all'articolo 20, divenute l'articolo 14-bis del decreto-legge, delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 21, divenute l'articolo 23-bis del decreto-legge; di quelle di cui all'articolo 22 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, divenute l'articolo 83-bis, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 45, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata, divenute il comma 1-bis dell'articolo 36.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che alcune disposizioni si collegano strettamente ad altre contenute nel decreto-legge. In questa ottica assumono un particolare rilievo le disposizioni in materia di finanza pubblica contenute agli articoli 72, 73 e 74. Esse si affiancano infatti alle disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 1 e degli articoli 60 e seguenti del decreto-legge.

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Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto-legge è stato rilevato da più parti il rischio che si procedesse per decreto ad una riforma della legislazione contabile nazionale. In realtà, una riforma strutturale delle procedure di bilancio è quella che si profila all'articolo 72, e quindi nell'ambito del disegno di legge, sul quale vi potrà essere un ampio confronto parlamentare. L'articolo 72 prevede infatti modifiche agli articoli 11 e 11-ter della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, novellando la disciplina inerente il contenuto proprio della legge finanziaria, nonché quella relativa alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Quanto al primo aspetto, l'articolo, oltre a dare specifico rilievo nella legge di contabilità nazionale al parametro di riferimento principale ai fini del rispetto dei vincoli comunitari introdotti dal Trattato di Maastricht, vale a dire l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, rende più stringente l'esclusione dal contenuto della legge finanziaria delle norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Ancor più rilevante è il fatto che sono escluse dal contenuto della legge finanziaria norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata in modo da evitare che, come accade da diversi anni, nella legge finanziaria si concentrino numerosi interventi di spesa, anche di modesta rilevanza. Per quanto concerne la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, l'articolo prevede che questa sia determinata non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche; tra le modalità di determinazione della copertura finanziaria, si dispone inoltre la possibilità di prevedere, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto (da considerare ai fini della copertura ai sensi delle modifiche precedenti), compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa. Particolarmente apprezzabile, proprio in relazione alle modalità e agli strumenti di lavoro della Commissione bilancio, è la previsione dell'obbligo di aggiornare le relazioni tecniche relative ai provvedimenti legislativi all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.
L'articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti. Richiama poi le considerazioni già svolte dalla collega Bernini sulle disposizioni in materia di Corte dei conti di cui all'articolo 74.
Ricorda che ulteriori disposizioni del disegno di legge richiamano poi quelle del decreto-legge. In particolare, l'articolo 14 reca disposizioni volte a consentire l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubblica e privata. Inoltre la disposizione reca una delega al Governo volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga. In tal senso, la disposizione si affianca alle misure di immediata agevolazione in materia di banda larga contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 112. Segnala peraltro l'opportunità che il Governo chiarisca la distribuzione temporale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo in esame, dal momento che la norma fa riferimento, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, ad una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, senza precisare la quota da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel periodo indicato. Gli articoli 15, 16 e 17 intervengono in materia di energia, prevedendo, per quanto riguarda l'articolo 15, una delega al Governo per il riassetto normativo dei criteri in materia di localizzazione degli impianti di produzione

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elettrica nucleare; per quanto riguarda l'articolo 16, che il CIPE decida, su proposta del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'ambiente, le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale; per quanto riguarda l'articolo 17, l'approvazione di un piano per l'innovazione nel settore energetico per consentire all'Italia di partecipare alla ricerca internazionale in materia nucleare e in materia di cattura e di confinamento dell'anidride carbonica. Tali disposizioni si collegano a quelle in materia di energia contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 112. Infine, l'articolo 34 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per prevenirne l'indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.
Illustra quindi brevemente le ulteriori disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione bilancio, in ogni caso rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto concerne i rilievi e le esigenze di chiarimento in merito ai profili finanziari delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento. Tra queste richiama in primo luogo l'articolo 5, che reca disposizioni volte all'aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla legge n. 181 del 1989, prevedendone l'estensione all'intero territorio nazionale, nonché la semplificazione delle relative procedure di approvazione. A tal fine la norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a sottoscrivere, con Regioni e soggetti interessati, appositi accordi di programma che, su proposta dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), prevedano interventi agevolativi volti alla realizzazione di azioni di bonifica di aree con rilevanti problemi ambientali; di interventi compensativi a favore di aree ospitanti o destinate ad ospitare grandi impianti industriali a forte impatto ambientale; di iniziative di riqualificazione interessate da situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 56 del 2005 sull'internazionalizzazione delle imprese, volte a semplificare le procedure previste nell'ambito dell'accordo-quadro con le università del 2001 e di accordi di settore. L'articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore. L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando dal 49 per cento al 70 per cento il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico. L'articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.a. L'articolo 19 reca un'articolata disciplina delle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali, quali strumenti di razionalizzazione degli acquisti. Tale disciplina va ad integrare le norme generali sugli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza recate dall'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 23 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in

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esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (cosiddette «attività usuranti»), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. In proposito osserva che l'articolo 23, disponendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, i cui termini sono scaduti senza l'attuazione della delega, e richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza determina una riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla legge n. 247 del 2007. Sembrerebbe in ogni caso opportuno che, trattandosi di un intervento espressamente produttivo di effetti onerosi, si prevedessero, già in sede di definizione della norma di delega, strumenti idonei a garantire, nell'esercizio della delega, la coerenza delle risorse autorizzate rispetto al numero dei soggetti interessati al pensionamento anticipato. Richiama poi l'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007, rafforzando il ruolo del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, consentendo ad esso di individuare nuove aree tecnologiche entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché di aggiornare o modificare quelle già individuate, a partire dal 2009, anche con cadenza annuale. L'articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, pur avendo utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato lo stesso lavoratore e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all'entità delle sanzioni civili per l'utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro. L'articolo 33 reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento all'ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale, al tempo stesso riconoscendo espressamente la funzione di coesione che il servizio postale riveste. L'articolo 41 reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi, prevedendo in particolare che il ricorso all'outsourcing sia subordinato alla realizzazione di economie di gestione e all'adozione di misure di contenimento delle dotazioni organiche e delle spese di personale. L'articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti, prevedendo in particolare che il conferimento delle funzioni e il trasferimento delle risorse abbia luogo non attraverso disegni di legge collegati, ma attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito invito il Governo a valutare l'opportunità di

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inserire una clausola di invarianza della spesa con riferimento all'attuazione dell'intero processo di riordino delle competenze, in modo da evitare duplicazioni degli oneri a livello centrale, dopo che le funzioni siano state trasferite agli enti territoriali. Occorrerebbe inoltre verificare come le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovranno essere emanati si coordinino con la normativa di rango primario con cui si disciplina l'attribuzione delle funzioni e l'organizzazione delle strutture dell'amministrazione statale che attualmente provvedono a svolgerle. L'articolo 43 intende favorire l'esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini. L'articolo 50 reca disposizioni relative all'uso del VOIP (Voce tramite protocollo Internet) da parte delle pubbliche amministrazioni nel contesto del Sistema pubblico di connettività (SPC). Con riferimento a tale disposizione, come pure alle previsioni recate dagli articoli 48 e 51, segnala l'opportunità che il Governo precisi se le risorse di cui è previsto l'utilizzo siano iscritte nel bilancio dello Stato o in quello della Presidenza del Consiglio, al fine di verificarne la reale sussistenza e l'effettiva possibilità di impiegarle, nonché l'adeguatezza rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni medesime. Richiama poi l'articolo 51, che prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Rileva in particolare che il comma 1 destina le somme stanziate dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 115 del 2005 per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari che non risultano ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, nonché alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi, mentre il comma 2 prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, per favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. L'articolo 69 novella le disposizioni dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002 prevedendo il trasferimento alla società Patrimonio S.p.A., oltre che dei beni rientranti nel conto del patrimonio dello Stato, di ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. L'articolo 70 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, uno o più decreti che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che tali attività, una volta separate, siano gestite da due diversi organismi. L'articolo 71 novella le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 in materia di società partecipate e controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Con riferimento alle disposizioni maggiormente rilevanti, segnala che il comma 1, lettera a), interviene in materia di riduzione, compensi e funzioni dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali; le lettere c) e d) recano disposizioni in materia di limiti in capo alle pubbliche amministrazioni alla costituzione e alla partecipazione in società la cui attività non siano strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali; la lettera e), estende a 36 mesi il periodo entro il quale le amministrazioni pubbliche devono cedere le partecipazioni in società non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. La lettera f) del comma 1 reca, infine, un'interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 734, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, in materia di divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico per i soggetti

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che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Infine l'articolo 75 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti al capo I - Impresa (articoli da 1 a 13) -, al capo II - Innovazione (articolo 14) - e capo III - Energia (articoli 15-18) del titolo I (Sviluppo economico, semplificazione e competitività), effettuati tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), stabilendo che per la realizzazione degli stessi si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia. Con riferimento a quest'ultima disposizione, nonché a quanto previsto dagli articoli 5 e 17, segnala al rappresentante del Governo l'opportunità di chiarire l'ammontare di risorse disponibili sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, precisando la quota che deve ritenersi vincolata per interventi e programmi di spesa già avviati.

Donato BRUNO, presidente, secondo quanto convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.