CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2008
44.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione sui provvedimenti in esame e che domani è prevista l'audizione informale dei rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che hanno chiesto di essere sentiti urgentemente dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. A tale proposito sottolinea l'esigenza che la Commissione, al fine di approfondire gli elementi istruttori relativi al procedimento legislativo in corso, proceda all'audizione anche di rappresentanti della magistratura

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e dell'avvocatura. Tali audizioni si potranno svolgere alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Manlio CONTENTO (PdL) ribadisce preliminarmente che la sua proposta di legge n. 406 raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura e ricorda come essa rappresenti il frutto di un dialogo costruttivo tra le forze politiche, che ha consentito di trovare soluzioni adeguate per molte questioni attinenti la delicata disciplina dell'intercettazione, registrando però anche alcune divergenze su questioni di grande rilievo.
La prima e forse la più importante delle predette questioni è quella relativa alla riduzione della casistica dei reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni, riduzione che appare opportuna e condivisibile.
Altra questione attiene al necessario bilanciamento degli interessi, che deve tenere in adeguata considerazione non solo le esigenze investigative e il diritto alla riservatezza, ma anche il diritto-dovere all'informazione.
Con riferimento all'articolato del disegno di legge governativo, esprime anzitutto perplessità sull'articolo 1, commi 1 e 2 che, modificando gli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, introducono nuove ipotesi di astensione del giudice e di sostituzione del pubblico ministero le quali non sembrano avere attinenza con il tema delle intercettazioni e, comunque, dovrebbero essere formulate in modo chiaro e inequivoco.
Quanto al segreto sugli atti di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, ritiene necessaria una attenta riflessione, poiché la decisione se estendere il segreto su tali atti indipendentemente dal fatto che l'imputato ne sia a conoscenza è questione estremamente delicata. A tale proposito, occorre valutare se estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 329, che si riferisce genericamente agli atti di indagine ovvero prevedere anche divieti di pubblicazione per atti specifici quali, ad esempio, il provvedimento che dispone una misura cautelare e la previe richiesta del pubblico ministero. Ritiene in ogni caso corretta l'estensione del divieto di pubblicazione degli atti di indagine anche per riassunto ovvero del loro contenuto, sottolineando come analoga previsione sia presente anche nel testo elaborato nella precedente legislatura.
Esprime forti perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge n. 1415, che sostanzialmente prevede la possibilità di aprire un procedimento disciplinare anticipato, sulla base di una situazione ancora incerta e non definita.
Ritiene coerenti i nuovi limiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 1 e, in particolare, il richiamo all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Osserva peraltro che qualche ulteriore riflessione dovrebbe essere compiuta con riferimento ai reati perseguiti sotto il profilo del tentativo allo scopo di verificarne la coerenza sistematica con riferimento alle soglie di pena stabilite per il ricorso alle intercettazioni. Condivide la previsione che estende i nuovi limiti di ammissibilità anche alla acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico e telematico, anche se rileva che per la predetta acquisizione potrebbe essere sufficiente l'autorizzazione del giudice monocratico, apparendo eccessivo che in tale ipotesi debba intervenire il tribunale in composizione collegiale. Quanto alla disciplina delle riprese visive, occorrerebbe precisare, per evitare equivoci, se la stessa sia rivolta alla captazione del contenuto di una comunicazione ovvero alla documentazione di un fatto, poiché nel secondo caso risulterebbe probabilmente eccessiva una disciplina che ne attraesse le modalità di svolgimento entro il perimetro delle norme che regolano il ricorso alle intercettazione.
Quanto alla nuova disciplina dell'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, rileva che la stessa appare ridondante laddove dispone che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data «quando vi sono gravi

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indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento». Infatti, ciò che appare necessario è che sussistano gravi indizi, collegati a elementi di fatto che devono essere analiticamente indicati nella motivazione provvedimento, nonché il requisito dell'indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. Pertanto sembra preferibile la soluzione adottata nell'articolo 7 della proposta di legge n. 406 o comunque una migliore stesura della disposizione che renda più coerente il collegamento tra l'inciso aggiunto nella proposta del Governo e il presupposto dei gravi indizi ivi previsto.
Quanto alla competenza del tribunale in composizione collegiale in materia di intercettazioni, sottolinea come, rispetto a tale soluzione, sia opportuno effettuare una approfondita valutazione delle ragioni che sostengono la medesima rispetto a quelle che la mettono in discussione. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge n. 1415, la decisione collegiale dovrebbe garantire una valutazione più approfondita. In realtà, se ciò è vero in linea generale, risulta più difficile crederlo allorché il collegio decide in camera di consiglio senza contraddittorio. Inoltre, il trasferimento degli atti da un tribunale all'altro aumenta sensibilmente il rischio di fuga di notizie riservate. Infine, la collegialità rende più difficile individuare la responsabilità del singolo magistrato. Sotto il profilo della responsabilità e delle spese relative alle intercettazioni, sottolinea anche l'opportunità di recuperare la disciplina dell'articolo 19 del progetto di legge n. 406, che prevede un «controllo» della Corte dei conti sulla gestione amministrativa.
Esprime quindi apprezzamento per l'introduzione di un limite all'attività di intercettazione, ricordando che proprio nella legislatura precedente l'opposizione aveva presentato proposte emendative in tal senso, così come alla deroga per i reati più gravi, anche se andrebbe meglio precisato il rinvio a questi ultimi, non risultando opportuna una definizione generica quale sembra essere quella riferita, ad esempio, ai delitti di «criminalità organizzata o di terrorismo» di cui all'articolo 267, comma 3-bis, della proposta del Governo.
Un'ulteriore questione sulla quale va posta particolare attenzione concerne l'individuazione del responsabile delle operazioni di intercettazione che, nella proposta di legge n. 406, risulta previsto nell'articolo 267, comma 3. Tale figura non va confusa con il responsabile del «servizio di intercettazione» di cui alla proposta governativa (articolo 83, comma 2-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale). La previsione di cui alla proposta di legge n. 406, infatti, risponde all'esigenza di individuare l'ufficiale di pubblica sicurezza che assume formalmente il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle operazioni e ciò anche con riferimento ad eventuali fughe di notizie circa i risultati dell'attività espletata.
Quanto all'utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in altri procedimenti ritiene opportuna una riflessione circa il fatto di consentirla per i reati per i quali è ammesso il ricorso al mezzo di ricerca della prova di cui si discute.
Sottolinea, quindi, la delicatezza del rapporto tra il provvedimento che dispone una misura cautelare e l'obbligo di richiamare solo nel contenuto le conversazioni intercettate, piuttosto che con la trascrizione del testo, e ciò sia con riferimento all'obbligo di motivazione sia perché il contenuto non ne esclude, di per sé, la divulgazione.
Esprime altresì apprezzamento con riferimento al rafforzamento delle sanzioni per la rivelazione illecita di segreti inerenti il procedimento penale e per il caso di pubblicazione arbitraria di cui all'articolo 684 del codice penale che rammenta essere una proposta esattamente conforme

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all'emendamento presentato nella discussione in Commissione avvenuta la passata legislatura.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone di sospendere la seduta, concordando la Commissione, al fine di riunire il Comitato ristretto sui provvedimenti in materia di molestie insistenti. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.45.

Roberto CASSINELLI (PdL) osserva che la recente proposta di circoscrivere legislativamente le intercettazioni alle indagini relative ad alcuni reati soltanto, selezionati in ragione della pericolosità sociale, sollecita una riflessione in tema di libertà di stampa, il cui abuso pare all'origine della misura preventivata. Invero, il fenomeno che è denunciato e ritenuto insopportabile, così da giustificare l'intervento del legislatore, non pare tanto e soltanto consistere nell'effettuazione delle intercettazioni in sé, quanto soprattutto nella pubblicazione dei contenuti sulla stampa periodica, in particolare quotidiana.
Lasciando impregiudicata l'esigenza di sottoporre ad attento esame l'attuale impostazione delle intercettazioni - quanto a modalità e quantità - così da valutarne costi e benefici secondo parametri propri, si tratta di vagliare anche l'opportunità di richiamare al rispetto dell'attuale normativa in tema di segreto istruttorio (articolo 329 codice di procedura penale) eventualmente implementandola legislativamente, ed al contempo di riconsiderare i limiti dell'attività giornalistica, laddove vengano in considerazione esigenze di tutela della vita privata delle persone ed il loro diritto alla difesa, interessi entrambi costituzionalmente garantiti.
Nel caso di rivelazione di segreti di ufficio, perché si configuri il reato di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale, le notizie abusivamente trapelate devono essere necessariamente ricevute da un terzo estraneo, il quale non è evidentemente punibile per la mera ricezione, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una sentenza del 28 novembre 1981. Qualora tuttavia il terzo realizzi una condotta ulteriore, come nel caso del giornalista che ricevuta l'informazione coperta da segreto ne dia diffusione attraverso la pubblicazione nella stampa, tale comportamento può essere riconducibile o ad una forma di concorso eventuale nel reato (sia pure in senso generale, è così previsto nella sopraccitata sentenza della Cassazione) oppure al reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. La ricettazione è reato contro il patrimonio, riguardando «danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», ma può ben anche riferirsi all'informazione, cui è ormai riconosciuta la natura di bene dotato di valore economico.
In questa ottica è opportuno che l'attenzione del legislatore sia rivolta non solo a disciplinare le intercettazioni in sé, ma anche e soprattutto a vietare espressamente la rivelazione - a mezzo stampa o tramite i mass-media - del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale, sia al fine di un corretto esercizio dell'attività giudiziale sia per proteggere i privati dalla cosiddetta «gogna mediatica», la quale non costituisce tanto l'effetto dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quanto uno strumento di profitto per l'impresa editoriale.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli e C. 1361 Mazzocchi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la relatrice, onorevole Angela

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Napoli, ha svolto la relazione sulle proposte di legge nn. 665, 1155, 1305, e 205, alle quali è stata poi abbinata la proposta di legge n. 1361 presentata dall'onorevole Mazzocchi, che la relatrice si appresta ad illustrare.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge n. 1361, a prima firma dell'onorevole Mazzocchi, muove dal presupposto che la pedofilia è un fenomeno in continua evoluzione, anche a causa della diffusione di nuove e sempre più sofisticate tecnologie telematiche (Internet, le chat, gli sms e i videomessaggi telefonici), che possono essere utilizzate per avvicinare e adescare minori indifesi. Molto spesso i minorenni sono infatti circuìti attraverso promesse di ricariche telefoniche, bonus, premi o incentivi di ogni genere.
In tale ottica, la proposta di legge n. 1361 è volta a creare un nuova fattispecie che punisca l'adescamento di minori, quale misura preventiva rispetto al compimento dell'atto sessuale vero e proprio.
L'articolo 1, pertanto, introduce nel codice penale il nuovo articolo 609-undecies (Adescamento di minore) che punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque adeschi un minore di anni sedici, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo).
Si precisa che per «adescamento» si intende qualunque contatto con il minore volto a carpirne la fiducia, instaurato con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. In caso di condanna si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Gli articoli 2 e 3, inoltre, introducendo rispettivamente i nuovi articoli 282-ter del codice di procedura penale e 600-septies del codice penale, prevedono che sia disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dai minori offesi, onde tutelare la loro sicurezza e tranquillità psico-fisica, non solo in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, ma anche durante il procedimento stesso.
L'articolo 4, infine, sostituendo l'articolo 609-sexies del codice penale, prevede che il reo di delitti a sfondo sessuale commessi in danno di minore di anni sedici (ivi compreso il nuovo reato di adescamento), non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Nella relazione illustrativa si precisa che tale ultima disposizione è conforme all'orientamento della Corte costituzionale, espresso nella sentenza n. 322 del 2007. Secondo la Corte, infatti, chi si accinge al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, è chiamato ad un impegno conoscitivo che non può certo esaurirsi nel mero affidamento alle dichiarazioni del minore, le quali, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 luglio 2008.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

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Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica Trattato di Lisbona.
C. 1519, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA, relatore, osserva che il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea, che mantiene il suo titolo attuale, e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione.
Il processo di ratifica da parte dei 27 Stati membri dell'Unione europea si dovrebbe concludere entro il 1o gennaio 2009, prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009.
Il Trattato in esame non prevede l'abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, ma si configura come un trattato di modifica dei trattati vigenti e si articola in due parti, oltre alle disposizioni finali e a numerosi protocolli e dichiarazioni: la prima parte modifica il Trattato sull'Unione europea, la seconda il Trattato sul funzionamento dell'Unione.
Scompare la distinzione in quattro parti del Trattato costituzionale (norme propriamente costituzionali, Carta dei diritti fondamentali dell'UE, politiche dell'Unione e disposizioni generali e finali). In particolare, la Carta dei diritti fondamentali non è più compresa nel Trattato, contenente un solo un articolo di rinvio, che specifica che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.
Inoltre, il Trattato in esame comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con l'unificazione degli attuali tre pilastri e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale, con la connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala che il Trattato prevede la costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Tale materia rientra nell'ambito delle competenze concorrenti tra il l'Unione e gli Stati membri. Si ricorda che il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze, già previste dal Trattato costituzionale, nelle tre grandi categorie delle competenze esclusive (l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori), competenze concorrenti (sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori, esercitando gli Stati membri la loro competenza nella misura in cui l'Unione non esercita la propria o questa ha deciso di cessare di esercitare la propria) e azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento (l'Unione può condurre azioni che completano l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza).
La soppressione dell'attuale struttura «per pilastri» dell'ordinamento dell'Unione europea, che comporta l'adozione di procedure decisionali differenziate a seconda delle materia trattate, determinerà l'applicazione al settore in esame della procedura legislativa ordinaria e l'estensione della votazione a maggioranza

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qualificata, tranne che per alcune eccezioni. Si ricorda che attualmente i settori della giustizia e degli affari interni rientrano nel terzo pilastro, al quale si applica il cosiddetto metodo della «cooperazione intergovernativa», che attribuisce il potere decisionale ai Governi degli Stati Membri e non alle istituzioni comunitarie. Con il Trattato, invece, si prevede che la funzione legislativa sia esercitata dal Parlamento europeo congiuntamente al Consiglio europeo, che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione. La Commissione europea ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, salvo che i trattati non dispongano diversamente, come avviene per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il quale l'iniziativa è attribuita anche ad un quarto degli Stati membri.
Il Trattato di Lisbona, quindi, mantiene la denominazione vigente degli atti dell'Unione (il Trattato costituzionale prevedeva, invece, una loro ridenominazione). Il Trattato riprende, invece, dal Trattato costituzionale la gerarchia tra le norme mediante la distinzione tra atti di natura «legislativa», atti delegati ed atti di esecuzione ed introduce il nuovo strumento dei regolamenti delegati. Nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l'attuale terzo pilastro, scompaiono le posizioni comuni, le decisioni-quadro e le convenzioni.
Per quanto concerne il settore della sicurezza sociale e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Trattato prevede - riprendendo analoghe disposizioni contenute nel Trattato costituzionale - il meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza»: qualora un membro del Consiglio ritenga che una proposta incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale, può sospendere l'iter di approvazione chiedendo che sia sottoposta al Consiglio europeo. Esso dispone di quattro mesi per rinviare la proposta al Consiglio dell'UE o chiedere che venga presentata una nuova proposta. In caso di mancata decisione del Consiglio europeo entro il termine stabilito, un terzo degli Stati membri può istituire una cooperazione rafforzata. Si ricorda che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti. Essi non sono considerati un acquis che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.
Per quanto attiene al contenuto dello spazio comune in esame, il Trattato prevede, tra l'altro, che l'Unione europea si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. Inoltre l'Unione dovrà facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
Si prevede espressamente che i Parlamenti nazionali: vigilino sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte e iniziative legislative presentate nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; siano associati (insieme al Parlamento europeo) al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust.
A questo proposito si potrebbe inserire nel parere da esprimere una premessa volta a sottolineare l'importanza di un coinvolgimento sostanziale del Parlamento, che vada oltre rispetto alle garanzie già previste in tal senso dal Trattato. In particolare,si potrebbe evidenziare l'opportunità che, soprattutto in materie tanto delicate come quelle in esame che incidono sulla libertà personale e sulla sicurezza dei cittadini, che il Governo mantenga un costante rapporto di informazione e confronto con il Parlamento sulle posizioni che intende assumere in ordine alle proposte di atti legislativi presentate in sede europea. A tale invito si dovrebbe accompagnare l'auspicio che anche il Parlamento si attivi in tal senso valorizzando

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la sua partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti legislativi. Potrebbe anche presentarsi un ordine del giorno in tal senso in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di ratifica del Trattato.
Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale si prevede che il Consiglio possa, a partire da Eurojust, istituire - all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo - una Procura europea, con il compito di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto relativo all'istituzione della predetta Procura europea. In caso di disaccordo, è possibile - se almeno nove Stati membri lo desiderino - instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto relativo all'istituzione di una Procura europea. La Procura europea è competente ad individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l'Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione: esercitando quindi l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Il Consiglio europeo può - all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione - estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale.
Il Trattato riprende - riformulandoli - i princìpi vigenti in materia di cooperazione di polizia, prevedendo che essa si sviluppi associando tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Per quanto riguarda in particolare l'adozione di misure relative alla cooperazione operativa in materia di cooperazione di polizia, il Trattato contiene disposizioni volte a facilitare il ricorso a cooperazione rafforzate.
È prevista, infine, la generalizzazione del controllo da parte della Corte di giustizia sull'azione dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà sicurezza e giustizia (attualmente la competenze della Corte è limitata ad alcune fattispecie e solo previo consenso degli Stati membri).
Propone quindi di esprimere un parere favorevole, la cui premessa sia nel senso sopra descritto (vedi allegato).

Nicola MOLTENI (LNP) rileva preliminarmente che il Trattato di Lisbona appare una soluzione di ripiego, conseguente al tentativo fallito di perfezionare il procedimento di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il trattato in esame presenta taluni aspetti positivi quali, a titolo esemplificativo, l'introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e la facoltà per i singoli Stati membri di recedere dal Trattato. Sussistono, tuttavia, molti aspetti di criticità, con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono l'estensione degli ambiti entro i quali il Consiglio può decidere con la maggioranza qualificata anziché all'unanimità (anche in materie estremamente delicate, come lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia), nonché la possibilità di istituire una Procura europea, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ricorda quindi che il suo Gruppo ha sempre mantenuto un atteggiamento di grande scetticismo nei confronti dei trattati che riguardano il processo di integrazione europea, i quali, come dimostra l'esperienza concreta, una volta sottoposti alla valutazione popolare tramite lo strumento referendario, vengono inesorabilmente respinti. Ricorda tuttavia come, per senso di responsabilità, il suo Gruppo abbia comunque sempre votato a favore della ratifica dei predetti trattati, sia pure accompagnando tale voto favorevole con una cospicua serie di ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad adottare misure correttive. Il medesimo scetticismo deve essere espresso nei confronti del provvedimento di ratifica del Trattato in esame,

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il quale tuttavia è stato approvato dal Senato anche con il voto favorevole della Lega Nord Padania e la presentazione da parte di quest'ultima di molti ordini del giorno. Nello stesso modo il suo gruppo si comporterà alla Camera.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene necessaria una rapida ratifica del Trattato in esame, che rappresenta un consistente passo in avanti nel processo di integrazione dell'Europa, anche sotto il profilo della democratizzazione e, quindi, del necessario avvicinamento delle istituzioni dell'Unione ai cittadini e ai parlamenti nazionali. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il Trattato di Lisbona potrà consentire, da un lato, al Governo di essere più propositivo e operativo e, dall'altro al Parlamento di partecipare concretamente al processo decisionale, con riferimento alle materie afferenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Auspica in particolare, che si possa rafforzare la cooperazione nel settore dell'immigrazione. Valuta favorevolmente la previsione della possibilità di istituire una Procura Europea, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 41 del 23 luglio 2008, a pagina 42, prima colonna, diciottesima riga, sostituire le parole «della magistratura inquirente ma anche nell'ambito degli organi di stampa» con le seguenti «degli organi di stampa ma anche nell'ambito degli uffici delle procure».