CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2008
42.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.20.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento e C. 1415 Governo.

(Esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1510 Tenaglia).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 1510 a prima firma dell'onorevole Tenaglia, che è quindi abbinata ai progetti di legge all'ordine del giorno.
Passando all'illustrazione dei provvedimenti all'esame, sottolinea come la necessità di intervenire sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche sia condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche. Nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha approvato pressoché all'unanimità - con significative modifiche dovute alla collaborazione dei gruppi di maggioranza ed opposizione - un disegno di legge del Governo di centro-sinistra che, tuttavia, non è stato poi approvato dal Senato.
Ritiene che il frutto di quel lavoro possa costituire oggi un punto di partenza da cui prendere le mosse per giungere finalmente ad un risultato definitivo. Al riguardo segnala la proposta di legge

Pag. 46

n. 406, presentata dall'onorevole Contento in questa legislatura, che riproduce proprio quel testo.
Ricorda poi che il Governo in carica, ha presentato, tra i primi provvedimenti sulla giustizia, il disegno di legge n. 1415, volto a riformare la disciplina delle intercettazioni e che il maggiore gruppo di opposizione, a sua volta, ha presentato, sempre sul tema delle intercettazioni, la proposta di legge C. 1510.
Prima di esporre il contenuto dei testi ritiene opportuno fare una precisazione volta ad evitare possibili equivoci e strumentalizzazioni. Le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di indagine in molti casi insostituibile.
Tuttavia, è innegabile che, nonostante la legge già preveda presupposti rigorosi per autorizzare le intercettazioni, è un dato di fatto che si faccia un uso distorto ed eccessivo del mezzo di captazione, che finisce troppo spesso per essere utilizzato per trovare prove anche in relazione a casi nei quali sarebbe possibile farne a meno. È altrettanto pacifico che spesso gli inquirenti se ne avvalgono anche quando potrebbero utilizzare mezzi diversi di investigazione.
Pertanto, procedere alla riforma, per limitare il ricorso alle intercettazioni - fissando dei presupposti più rigorosi rispetto a quelli in vigore - non significa depotenziare questo strumento di indagine, quanto piuttosto tentare di escluderne un uso abnorme.
Osserva che tre sono i piani della disciplina delle intercettazioni che richiedono interventi: la genesi, la conservazione e la divulgazione.
In relazione alla genesi, come ha già anticipato, a fronte di una normativa che qualifica le intercettazioni come un mezzo di ricerca della prova da utilizzare con estrema cautela - l'articolo 267 al primo comma, oltre a richiedere la sussistenza di gravi indizi di reato, pone come presupposto l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini - si assiste ad un ricorso smodato a tale strumento di indagine. Le intercettazioni sono diventate, infatti, un mezzo ordinario di ricerca della prova anche di reati per i quali il codice di rito non ne consente l'utilizzo, non rientrando la pena edittale nei limiti previsti dall'articolo 266 né tra le tassative eccezioni ivi stabilite. Da qui il fenomeno delle cosiddette intercettazioni a rete.
Circa la conservazione, osserva che il materiale intercettato attualmente non è conservato in modo adeguato: manca una precisa organizzazione della gestione e custodia dei risultati dell'attività svolta.
In ordine alla divulgazione la divulgazione, osserva che non va sottovalutata la spettacolarizzazione delle intercettazioni. La diffusione di conversazioni irrilevanti per le indagini e persino relative a soggetti del tutto estranei alle stesse rappresenta solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che spesso con superficialità viene definito come mera violazione del segreto istruttorio. In realtà, sulla base della normativa attualmente in vigore il segreto riguarda soltanto gli atti d'indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, sino a quando non ne possa avere conoscenza la difesa. Spesso, dunque, si parla impropriamente di illecita pubblicazione di atti di indagine. Tuttavia, è frequente anche la divulgazione di intercettazioni ancora coperte da segreto. Nei confronti di tali violazioni è necessario maggiore rigore e non lasciare che le norme volte a presidiare i divieti restino inapplicate.
Alla luce di quanto fin qui rilevato appare chiaro che il tema della riforma delle intercettazioni deve essere affrontato su diversi piani, tenendo conto che vi sono due esigenze da contemperare: quella investigativa e quella relativa alla tutela della riservatezza dei cittadini. Sarebbe un grave errore privilegiare una sola di esse. Compito del legislatore è trovare un punto di equilibrio tra i due interessi.
Il disegno di legge del Governo affronta gli aspetti più urgenti in diciotto articoli. I primi due, pur non attenendo direttamente alla disciplina delle intercettazioni, sono strettamente connessi ad essa.
L'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, relativi, rispettivamente, all'astensione

Pag. 47

del giudice e alla sostituzione del pubblico ministero nel caso in cui il primo abbia reso pubblicamente dichiarazioni relative al processo affidatogli o il secondo sia iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (articolo 379-bis del codice penale). Nella relazione di accompagnamento si legge per la prima ipotesi che «al pari degli altri motivi di astensione, anche in questo caso è, infatti, configurabile un interesse del giudice che ne pregiudica l'imparzialità e la terzietà rispetto ai fatti oggetti del procedimento».
Particolare attenzione richiede l'articolo 2, che prevede il divieto assoluto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare, di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche quando è venuto meno il cosiddetto «segreto istruttorio» e fino alla conclusione delle indagini preliminari o, se prevista, dell'udienza preliminare. A differenza della normativa vigente il divieto non si applica ai soli atti ed alle parti degli stessi ma anche al loro riassunto o contenuto, ritenendo che l'attuale formulazione sia facilmente eludibile attraverso queste ultime forme di pubblicazione. Il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura vietava il riassunto dell'atto ma non la pubblicazione del suo contenuto.
Il disegno di legge del Governo prevede il divieto assoluto di pubblicazione, anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare, mentre la proposta n. 406 fissa tali eventi come termine finale del divieto, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione.
Vi è poi una modica all'articolo 115 del codice di procedura penale relativa al caso di iscrizione nel registro degli indagati di impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione, per reati di pubblicazione di atti coperti dal segreto. Si prevede che il procuratore della Repubblica informi l'organo disciplinare competente il quale, nei successivi trenta giorni, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Gli articoli 3 e 4 hanno per oggetto i limiti ed i presupposti delle intercettazioni, modificando gli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale.
A parte la sottoposizione dell'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico o telematico agli stessi limiti delle intercettazioni - che rappresenta un atto dovuto a fronte della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - l'articolo 3 interviene su una questione che nella scorsa legislatura è stata accantonata e che, invece, alla luce delle sempre più frequenti distorsioni applicative della normativa vigente, appare essere uno dei principali temi da affrontare. Mi riferisco all'ambito applicativo delle intercettazioni quali mezzo di ricerca della prova. Il Governo ha scelto di ridurre tale ambito, prevedendo delle deroghe per i reati di maggior allarme sociale. Rispetto alla norma vigente, è stato raddoppiato il limite edittale di cinque anni di reclusione richiesto per assoggettare un reato al regime delle intercettazioni. In tale regime rientrerebbero, quindi, i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni.
In deroga a tale criterio, si prevede una serie di reati per i quali l'intercettazione può essere disposta indipendentemente dai limiti di pena. Si tratta dei delitti di mafia, terrorismo e dei reati di gravissimo allarme sociale, tra i quali l'omicidio, la rapina e l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza sessuale aggravata, il traffico di armi, l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e l'associazione per delinquere finalizzata a commettere gravi reati. Ad essi vengono assimilati, sotto il profilo dell'ammissibilità delle intercettazioni, i reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono. Si prevede inoltre che l'intercettazione possa essere disposta quando si procede per delitti contro la

Pag. 48

pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta dello stesso limite attualmente previsto dall'articolo 266 in via generale. Ciò significa che per tali reati nulla è cambiato. Un ampliamento dell'ambito dei reati per i quali sono ammissibili le intercettazioni è dato dall'articolo 11 che, modificando l'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, estende l'arresto obbligatorio in flagranza anche al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti aggravati e in abitazione e, quindi, attraverso il rinvio operato dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7), del codice di procedura penale, come richiamato nel novellato articolo 266, comma 1, lettera b), consente per tale reato le intercettazioni.
Altra novità rilevante riguarda le intercettazioni tra presenti (cosiddetta «intercettazione ambientale»), stabilendo che, qualunque sia il luogo nel quale l'intercettazione è disposta, devono esserci fondati motivi per ritenere che sia in corso di svolgimento l'attività criminosa, mentre oggi si prevede questo limite solo quando l'intercettazione venga eseguita presso l'abitazione di una persona o altro luogo di privata dimora, nel quale si compiono, cioè, gli atti caratteristici della vita domestica.
Vi è poi la previsione che, nei procedimenti in cui vi sia una persona offesa, e su sua richiesta, le operazioni di intercettazione possano essere disposte anche quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, limitatamente alle utenze e ai luoghi nella disponibilità della stessa persona offesa.
Uno dei punti nodali della riforma è rappresentato dall'articolo 4, che incide sui presupposti delle intercettazioni e sulla competenza per la loro autorizzazione, disciplinati dall'articolo 267 del codice di rito. Per quanto attiene al primo aspetto, si è già accennato che l'attuale normativa considera le intercettazioni come un mezzo di ricerca della prova da utilizzare come extrema ratio, ma l'applicazione pratica di essa ha dimostrato che la formulazione della norma non è sufficientemente adeguata per garantire tale obiettivo. Oltre ai presupposti dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini devono sussistere anche «specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento». Nella relazione si afferma che in questo modo si rende più pregnante la motivazione del provvedimento che autorizza le operazioni di intercettazione.
La novità più importante, e forse la più qualificante dell'intera riforma, è la modificazione della competenza in ordine all'autorizzazione delle intercettazioni, che viene affidata al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'intercettazione, in composizione collegiale. La previsione del giudice collegiale ha un obiettivo ben preciso, essendo diretta a porre fine alla distorsione applicativa della disciplina vigente. Uno dei dati significativi della nuova normativa, infatti, riguarda la redazione dei decreti di autorizzazione. Spesso i GIP non conoscono il fascicolo e quindi tendono a ratificare l'operato del pubblico ministero. I decreti autorizzativi sono quindi redatti ricorrendo alla motivazione per relationem, cioè ad un mero rinvio ad altri atti ed in particolare alla richiesta del pubblico ministero. Affidare l'autorizzazione delle intercettazioni a un organo collegiale, più distante dalle esigenze investigative e garante di maggior imparzialità è, pertanto, un modo per arginare tale prassi. La collegialità del giudice dovrebbe servire a garantire quel vaglio di ammissibilità che il giudice monocratico, sia pure inconsapevolmente, finisce per delegare al magistrato richiedente, che meglio conosce le indagini.
Altra novità rilevante riguarda i limiti temporali dell'intercettazione poiché si intende

Pag. 49

fissare un termine massimo di tre mesi oltre il quale il termine iniziale di 15 giorni non è più prorogabile come, invece, avviene oggi sulla base di motivazioni elastiche che consentono di protrarre le intercettazioni per anni attraverso successive proroghe. Il limite di tre mesi corrisponde alla metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari. Infine, è previsto che il tribunale non possa modificare, né sostituire, il decreto con il quale ha autorizzato le operazioni di intercettazione. Anche attraverso tale modifica si cerca di porre un rimedio al già ricordato fenomeno delle intercettazioni a rete.
Opportunamente la nuova disciplina incontra delle deroghe in relazione a reati per i quali le indagini possono essere più complesse. Si prevede, quindi, un regime speciale dei presupposti e della durata delle operazioni quando l'intercettazione è disposta nei procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono. In questi casi l'autorizzazione è data dal tribunale se vi sono sufficienti indizi di reato. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma è sempre prorogabile dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, senza previsione di un termine di durata massima delle operazioni; nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero.
L'articolo 5 affronta il tema della esecuzione delle intercettazioni, intervenendo sugli impianti da utilizzare, sul luogo di ascolto nonché sulla modalità di conservazione. Per quanto attiene al primo profilo, si stabilisce che le operazioni di intercettazione debbono essere compiute per mezzo di impianti installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Questa innovazione tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», secondo cui il Ministero della giustizia avvia, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica, disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Con questo nuovo sistema le operazioni di registrazione saranno concentrate presso ciascun distretto di corte d'appello, in modo da limitare il numero soggetti che hanno accesso alle intercettazioni e da garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati. A ciò si aggiunga che tale modifica consentirà, inoltre, un elevato risparmio di spesa.
Per assicurare maggiore segretezza, si stabilisce che le operazioni di ascolto delle conversazioni siano compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
Altro punto qualificante della intera riforma è la previsione che i verbali e i supporti delle registrazioni siano custoditi in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto al tribunale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione, con divieto di allegazione anche parziale al fascicolo di indagine. Al termine delle operazioni il tribunale, in un'apposita udienza, provvede a selezionare le intercettazioni rilevanti e utilizzabili nel procedimento. Rispetto a tale novità occorre tener conto che in ordine all'organizzazione della gestione e custodia dei risultati dell'attività svolta è necessario, anzitutto, limitare il numero dei soggetti che possono avere accesso alle informazioni riservate, creare un apposito archivio riservato - designandone un responsabile -, nonché prevedere la tracciabilità di tutti gli eventuali accessi. In tal modo sarebbe possibile porre un serio sbarramento alla fuoriuscita di notizie.
Sempre per limitare il rischio di un uso strumentale delle intercettazioni, l'articolo 6 prevede che queste siano in ogni caso

Pag. 50

distrutte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La competenza appartiene al tribunale, nella stessa composizione collegiale prevista per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Come clausola di chiusura, resta ferma la facoltà per le parti interessate e per il pubblico ministero di chiedere al tribunale la distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento, a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell'intercettazione.
La disciplina sulla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è dettata dagli articoli 7 e 8 con l'obiettivo di porre freno alle intercettazioni a rete. Il principio generale è che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. A questo principio è apportata una deroga diversa da quella prevista dalla normativa vigente: attualmente il principio è derogabile nel caso in cui le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Il disegno di legge del Governo consente comunque l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni qualora servano come prova o indizio in un procedimento diverso, contro lo stesso indagato o contro altre persone, quando esse risultino indispensabili per l'accertamento di delitti gravi individuati attraverso il richiamo agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ed a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.
L'articolo 8 prevede un ulteriore divieto di utilizzazione rispetto a quelli già previsti nell'articolo 271 del codice di procedura penale. È una novità importante nell'ottica delle intercettazioni a rete, in quanto si stabilisce che qualora, nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento, sia modificato il titolo del reato in un altro che non consente l'intercettazione, i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se il nuovo reato non rientra tra quelli per i quali è possibile effettuare l'intercettazione, indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale. A tale principio non sono previste deroghe.
L'articolo 9 interviene sulla disciplina della redazione dell'ordinanza che dispone le misure cautelari. Oggi troppo spesso sono proprio tali atti ad essere il tramite attraverso il quale le intercettazioni diventano fatti di dominio pubblico, venendo le loro trascrizioni inserite integralmente in essi. In questi casi, peraltro, la loro pubblicazione non violerebbe alcun segreto. Nel disegno di legge si prevede, quindi, che l'ordinanza con la quale il giudice applica la misura cautelare non possa contenere il testo delle conversazioni intercettate, ma solo il loro contenuto. Il testo delle conversazioni integrali deve, invece, essere inserito in un apposito fascicolo allegato agli atti.
La materia del segreto è trattata dall'articolo 10, che modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale.
In primo luogo, è previsto che oggetto del segreto siano non soltanto gli atti ma anche le attività di indagine. Come è evidente, si tratta di un notevole ampliamento della sfera del segreto. Forse ancor più rilevante è la modifica della procedura di «desegretazione» la quale è rimessa al giudice, prevedendosi che, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Resta invariata la ratio della norma, che consente di far venire meno il segreto su atti, o parti di essi, rientranti, per lo più, tra quelli cui il difensore non ha diritto di assistere e, più in generale, permette eccezionalmente la pubblicazione non del solo contenuto ma dello stesso testo degli atti, indipendentemente dal fatto che siano o no segreti.
Dell'articolo 11 si è già detto. L'articolo 12 contiene alcune modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, tra l'altro si prevede che il procuratore della

Pag. 51

Repubblica designi un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, nonché della tenuta del registro riservato (ove sono contenute tutte le indicazioni relative alle operazioni di intercettazione) e dell'archivio riservato (ove sono contenuti i supporti materiali).
Il disegno di legge del Governo interviene anche nella materia del diritto penale sostanziale: l'articolo 13 del disegno di legge contiene una serie di modifiche al codice penale, volte a rafforzare il sistema sanzionatorio per le condotte di diffusione di notizie inerenti agli atti di indagine e, in particolare, alle intercettazioni. La riformulazione dell'articolo 379-bis del codice penale (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) è la medesima utilizzata nella scorsa legislatura, prevedendosi una pena maggiore: la reclusione da uno a cinque anni anziché da sei mesi a tre anni. La condotta si concretizza nel rivelare indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali si è venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o se ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Ove il fatto sia commesso per colpa le pene sono diminuite.
In secondo luogo, viene modificato l'articolo 614 del codice penale, attraverso la riformulazione del concetto di privata dimora. Nella relazione si legge che «viene in questo modo estesa la portata applicativa della norma, così da rendere penalmente rilevante ogni introduzione non autorizzata in luogo privato».
Si prevede un nuovo reato, del tutto conformemente al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, che sanziona chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, escludendo la responsabilità penale di chi si limiti a ricevere tali atti, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.
Di particolare rilevanza è l'inasprimento delle sanzioni per i casi di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale. Attualmente tale condotta prevista dall'articolo 684 del codice penale, è punita con la pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 250 a 750 euro. La novità più rilevante è la previsione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria in luogo della alternatività. Inoltre è prevista una circostanza aggravante per il caso in cui la pubblicazione arbitraria riguardi le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. In questi casi, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 500 a 1.032 euro.
L'articolo 14 ha per oggetto le condotte di pubblicazione arbitraria. Si introduce il principio della responsabilità dell'ente. Il giudice, con la sentenza con la quale accerta il reato, può condannare l'editore al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra cento e trecento quote. La responsabilità dell'ente può essere esclusa dimostrando di aver adottato, nell'organizzazione interna, codici di condotta che rendono la pubblicazione arbitraria non attribuibile all'inosservanza delle regole di governance.
L'articolo 15 interviene sul procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore.
L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è confluito all'interno dell'articolo 267, comma 3-bis, introdotto dall'articolo 4 del presente disegno di legge.
L'articolo 17 apporta alcune modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto «codice della privacy»).

Pag. 52

Sono previste la possibilità per il Garante per la protezione dei dati personali di vietare il trattamento di dati inerenti al procedimento penale, effettuato in violazione delle disposizioni previste dallo stesso codice e dal codice di deontologia, nonché la possibilità di prescrivere, quale misura a tutela dell'interessato, la pubblicazione o la diffusione della decisione che accerti la violazione. Al procedimento potranno partecipare il Consiglio nazionale dei giornalisti e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti.
L'articolo 18 prevede la disciplina transitoria, disponendo che le modifiche introdotte dalla legge non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore. Si dispone, infine, che le disposizioni relative alle operazioni di registrazione compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica, presso ogni distretto di corte di appello, saranno applicabili decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia.
Per quanto attiene alla proposta di legge che ha come primo firmatario l'onorevole Tenaglia, prima di illustrare il contenuto delle disposizioni in esso contenute, sottolinea che questa non interviene sui limiti normativi posti alle intercettazioni dall'articolo 266 del codice di procedura penale. Si tratta di un diverso approccio al tema della riforma delle intercettazioni che rappresenta la maggiore differenza tra le posizioni del Governo e quelle del maggior gruppo di opposizione.
Passando all'articolato, dichiara che illustrerà gli articoli non secondo l'ordine numerico, quanto piuttosto secondo le materie trattate, partendo dagli articoli che incidono direttamente sulla disciplina delle intercettazioni prevista dal codice di procedura penale.
Gli articoli 5 e 6 introducono modifiche agli articoli 266 e 266-bis dirette ad estendere la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla captazione di flussi di dati telematici. L'articolo 7 opera una ulteriore estensione di tale disciplina alle intercettazioni relative a corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione, nonché alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e a quelle non captative di conversazioni che si svolgano in luoghi di privata dimora.
L'articolo 8 modifica l'articolo 267 prevedendo un tendenziale limite, non applicabile a procedimenti relativi a delitti gravi come i reati contro la P.A., il riciclaggio e il reimpiego di beni di provenienza illecita, alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga. Rispetto al testo del Governo vi è una sostanziale differenza in quanto non si pone un limite temporale invalicabile.
L'articolo 9 disciplina l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, che il testo del governo assimila del tutto alle intercettazioni, disposta in sede processuale.
Anche la proposta in esame prevede, all'articolo 10, che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello.
Gli articoli 11 e 12 rispettivamente introducono gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 268-sexies e riformulano l'articolo 269 del codice di procedura penale.
La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale irrilevante, in una prima fase (preliminare) viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. Non si prevede in questa fase un'apposita udienza, che - si legge nella relazione - avrebbe comportato un inutile appesantimento ed allungamento dei tempi procedimentali, bensì una facoltà del giudice di «sentire le parti, ove necessario, senza formalità». Il diritto di difesa sarebbe garantito attraverso la

Pag. 53

previsione dell'interlocuzione del difensore, che può chiedere al giudice l'integrazione delle acquisizioni.
In un apposito archivio riservato il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni. L'accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione. La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto (articolo 329-bis).
L'articolo 12, nel riformulare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione (comma 1). Si prevede inoltre (comma 3) che, anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve sentire le parti. Diversamente, nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, si prevede che il giudice, sentito il pubblico ministero, possa disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che si proceda per delitti di terrorismo, criminalità organizzata o comunque per i reati di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) (comma 2).
Gli articoli da 13 a 15 adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento (articolo 270) e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale.
Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente la perizia e le modalità di redazione del verbale di consistenza relativamente ad intercettazioni illegalmente disposte. Si tratta di una modificazione alla disciplina delle cosiddette intercettazioni illegali, che il testo del Governo non tocca.
L'articolo 3 limita l'esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite, unicamente ove sia dedotta o rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà delle risultanze del verbale di consistenza. È disciplinata l'udienza per la redazione del verbale di consistenza, in cui il giudice, in contraddittorio tra le parti, accerta la tipologia dei documenti relativi ad intercettazioni o raccolte di dati illegali (costituenti corpo del reato) e i soggetti destinatari della illecita captazione.
Le modifiche alla disciplina della pubblicità degli atti sono previste all'articolo 1, modificando l'articolo 114 del codice di rito. È limitato il divieto di pubblicazione degli atti secretati al momento precedente a quello in cui l'imputato o il suo difensore abbiano potuto averne conoscenza. Si dispone inoltre il divieto di pubblicazione anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari.
L'articolo 2 modifica l'articolo 115 del codice di procedura penale nello stesso senso previsto dal governo, in materia di violazione del divieto di pubblicazione da parte di pubblici funzionari o persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato.
L'articolo 16 prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre coperti da segreto.
Gli articoli 18 e 19 disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'archivio riservato delle intercettazioni, nonché la figura del

Pag. 54

funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica.
L'articolo 20 sancisce in capo al Procuratore della Repubblica l'obbligo di trasmettere annualmente al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e amministrazione relative alle operazioni di intercettazione, al fine di assicurare un monitoraggio costante in ordine agli oneri finanziari connessi al ricorso a tale mezzo di ricerca della prova.
L'articolo 21 contiene le modifiche al codice penale.
Rispetto al delitto di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, la differenza più importante rispetto al testo del Governo è che oggetto di rivelazione indebita possano essere non solo gli atti ma anche l'attività del procedimento penale. Inoltre la sanzione della reclusione è da uno a quattro anni anziché da uno a cinque anni.
Sono poi previste due ulteriori fattispecie, inerenti rispettivamente all'accesso abusivo ad atti del procedimento penale e alla detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti, al fine di garantire una maggiore tutela sia alla riservatezza individuale, sia al segreto istruttorio. Circa la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, rispetto alla normativa vigente ed allo stesso testo del Governo la novità più importante riguarda l'ampliamento della condotta alla pubblicazione anche del contenuto di atti o documenti di cui sia vietata per legge. La sanzione (ammenda da euro 500 a euro 5.000) rimane pecuniaria anche se incrementata rispetto a quella vigente. È prevista una aggravante se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all'articolo 266 quater, coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis. In questo caso la pena è l'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.
L'articolo 22 estende la responsabilità da reato degli enti alle ipotesi di realizzazione della contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
L'articolo 23 sancisce il diritto al rispetto della presunzione di innocenza, conferendo al soggetto leso la possibilità di richiedere al giudice, anche attraverso la procedura di cui all'articolo 700 codice di procedura civile, l'adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento lesivo
L'articolo 24 reca talune modifiche alla legge sulla stampa, relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero mediante siti internet. Si prevede altresì una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica, precisandosi inoltre che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore.
L'articolo 25, infine, oltre ad adeguare l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 alla nuova disciplina delle intercettazioni, introduce, all'articolo 164-bis del medesimo «codice della privacy», sanzioni amministrative per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia.
L'articolo 26 contiene norme di coordinamento.
L'articolo 27 introduce, all'interno del decreto legislativo n. 109 del 2006, talune fattispecie disciplinari relative alla condotta di magistrati responsabili di violazioni della riservatezza, al fine di garantire una maggiore tutela della privacy e al contempo di responsabilizzare maggiormente i magistrati nel ricorso alle intercettazioni.
L'articolo 28 contiene modificazioni a varie disposizioni legislative come conseguenza delle altre disposizioni del testo.
L'articolo 29, poi, chiarisce che le disposizioni processuali introdotte dalla legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al GUP alla data della sua entrata in vigore, e che il novellato articolo 268, comma 3, potrà trovare applicazione soltanto decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante l'entrata in

Pag. 55

funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo 268.
L'articolo 30, infine, prevede le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

(Seguito esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta è emersa l'esigenza di costituire un comitato ristretto al fine di individuare il testo base per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti. Propone pertanto di costituire un comitato ristretto.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 97/2008: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato).

Maurizio SCELLI, relatore, illustra la proposta di parere, nella quale sono condivise le scelte di consentire, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione di nuovi magistrati nonché di prorogare ulteriormente la non applicazione delle disposizioni in materia di arbitrato per lavori pubblici.

Lanfranco TENAGLIA (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del governo sull'articolo 4-bis, comma 12, che differisce l'applicabilità delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Osserva a tale proposito che le predette sezioni sono state già costituite e che, pertanto, non sussisterebbero le ragioni per un ulteriore differimento dell'applicabilità delle richiamate norme.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che occorre ancora verificare in concreto se le sezioni istituite siano strutturate ed organizzate in maniera congrua in riferimento anche all'applicazione della normativa per la quale è ancora disposta la sospensione di efficacia.

Pag. 56

Pierluigi MANTINI (PD) ritiene che nel parere debba essere dato risalto anche alla particolare natura della materia relativa ai lavori, forniture e servizi richiamata dall'articolo 4-bis del decreto legge.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda all'onorevole Mantini che oggetto del decreto legge non è la materia da lui richiamata, quanto piuttosto la proroga di un termine di sospensione di efficacia in relazione a disposizioni che riguardano quella materia. Per tale ragione non ritiene che possa essere accolta la richiesta dell'onorevole Mantini. Nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo settembre-ottobre.