CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2008
41.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Massimo POMPILI (PD) osserva come il decreto-legge in esame rechi una molteplicità di norme sugli argomenti più disparati e, anche tenuto conto dei tempi di esame assai ristretti, si chiede come le dodici Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva potranno approfondirne adeguatamente i contenuti. Sebbene alcuni interventi possano essere condivisibili - si riferisce, in particolare alla possibilità per i termovalorizzatori di accedere agli incentivi cosiddetti CIP6 - non

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sembra che per la maggior parte delle norme introdotte siano rilevabili le motivazioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di un decreto-legge, sul quale auspica che il Governo non ponga l'ennesima questione di fiducia.
Si sofferma quindi su alcune disposizioni che giudica discutibili. Si riferisce in particolare all'articolo 4, comma 8, che differisce l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa e fa pertanto slittare i termini entro i quali le assicurazioni private devono uniformarsi alla nuova disciplina; all'articolo 4, comma 7, che vieta alle società in house di svolgere lavori per committenti che non siano i propri enti conferenti; all'articolo 4-bis, comma 4, che differisce i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti concernenti l'istituzione degli uffici periferici dello Stato in alcune nuove province; all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, che differisce i termini relativi alle norme volte al contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane e alla loro riduzione; all'articolo 4-bis, comma 10, che proroga i termini in materia di adeguamento delle strutture turistico-alberghiere alla più recente normativa antincendi e all'articolo 4-bis, comma 14, relativo alla proroga del termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica. Si tratta di disposizioni che corrispondono, a suo avviso, ad altrettanti piccoli condoni e che, in alcuni casi, associano all'aspetto premiale per gli imprenditori interessati un aspetto penalizzante per gli utenti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su alcune questioni di particolare rilievo. Innanzitutto si chiede come il Governo, tenuto conto della attuale situazione finanziaria, che non vi prevede alcun extra gettito, possa adottare un provvedimento che, nel prorogare numerose disposizioni, reca oneri particolarmente elevati. Con riferimento poi a quanto previsto dall'articolo 2 evidenzia che si interviene con misure relative alle modalità di fruizione del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate. Per un verso si introducono restrizioni, poiché si prevede in luogo dell'utilizzo automatico del beneficio fiscale l'obbligo di una preventiva autorizzazione da parte dell'agenzia delle entrate, ma per altro verso si prevede un meccanismo del tutto discrezionale nell'autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria. Passando quindi a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8 rileva con particolare preoccupazione l'abrogazione ivi contenuta della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali. La precedente normativa introduceva una forma di controllo che non aveva solo riflessi dal punto di vista fiscale ma che consentiva in tal modo di incidere sulla qualità dell'esecuzione dei lavori e conseguentemente contribuiva ad assicurare una maggiore tutela dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. In ordine, infine, all'articolo 4-novies osserva che questo, nel recare ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione interviene al fine di concedere ulteriori incentivi pubblici. Sul punto non esprime disaccordo, tenuto conto della gravità della situazione campana; occorre tuttavia valutare l'impatto di una disposizione che non prevede la limitazione degli incentivi alla sola parte organica dei rifiuti.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva come la Commissione debba concentrarsi sui profili di propria competenza.

Sandro GOZI (PD) rileva che l'articolo 4-novies, comma 2, da ultimo richiamato dall'onorevole Pompili, solleva proprio una questione di compatibilità comunitaria poiché prevede che gli incentivi CIP6 siano estesi anche alla parte non biodegradabile dei rifiuti. Sottolineando come sarebbe opportuno avere sul punto delucidazioni da parte del Governo, evidenzia che tale disposizione appare in contrasto con la direttiva 2001/77/CE sulle energie rinnovabili. Ricorda che, in materia era stata già avviata una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e la Commissione aveva confermato che - ai sensi della

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definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità - la frazione non biodegradabile dei rifiuti non poteva essere considerata fonte di energia rinnovabile. Le disposizioni contestate erano state adeguate alla disciplina comunitaria nel 2007 e la procedura era stata pertanto archiviata. Con la norma in questione si rischia tuttavia di aprire un nuovo contenzioso, con il risultato di rendere ancora più difficile la soluzione dei problemi, pure gravissimi, che affliggono la regione Campania.
Propone quindi, in conclusione, che il relatore, nella proposta di parere che si accinge a presentare, possa tenere conto di tale problema, formulando una condizione che inviti le Commissioni di merito a precisare, all'articolo 4-novies, comma 2, che la concessione degli incentivi pubblici, di cui alla delibera CIPE n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovaloirzzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, anche per i rifiuti non organici, è subordinata alla previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 82 del 1o aprile 2008.

Maurizio DEL TENNO (PdL), con riferimento alle disposizioni richiamate dall'onorevole Pompili relative agli impianti antincendio nelle strutture alberghiere, conviene sul fatto che la sicurezza sia senz'altro un'esigenza prioritaria. Osserva tuttavia che le strutture turistiche sono già dotate di impianti antincendio e che la norma citata prevede una mera dilazione dei termini di messa a norma di tali impianti; ciò al fine di consentire a queste strutture di affrontare le spese connesse a tale adeguamento con maggiore elasticità, anche tenuto conto delle difficoltà economiche del settore.

Luca BELLOTTI (PdL) prende atto di quanto precisato dal collega Gozi, rilevando come la questione sollevata meriti certamente adeguati chiarimenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, osserva come nella formulazione dell'articolo 4-novies, comma 2, si preveda che la concessione degli incentivi CIP 6 agli impianti di termovalorizzazione campani sia prevista in caso di proposta motivata del sottosegretario di Stato preposto alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e pertanto si configuri come una eventualità da valutare caso per caso.

Mario PESCANTE, presidente, informa i colleghi che sul decreto-legge in esame si è da poco espressa la VIII Commissione Ambiente, raccomandando in premessa al parere favorevole formulato che la procedura di cui all'articolo 4-bis, comma 7 - che differisce al 31 dicembre 2008 il termine per la concessione degli incentivi in deroga e stabilisce che tali incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione - sia compiuta con la massima cautela possibile e, in ogni caso, nel rispetto della normativa comunitaria.

Lucio STANCA (PdL) osserva che le preoccupazione formulate dall'onorevole Gozi potrebbero trovare posto nella premessa del parere che il relatore si accinge a formulare.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato) che rileva, nelle premesse, l'opportunità di precisare, all'articolo 4-novies, comma 2, che nella definizione dei criteri per la concessione degli incentivi pubblici agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, anche per i rifiuti

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non organici, si tenga conto della compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007.
C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.
C. 1417 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge n. 1416 e n. 1417 riguardanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 e le disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza. Al termine dell'esame preliminare, l'iter proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione.
Propone - poiché l'esame del provvedimento è previsto in Aula già a partire dal prossimo 28 luglio - di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per oggi stesso, alle ore 17, affinché la Commissione possa concludere l'esame già nella giornata di domani.

La Commissione concorda.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva, per quanto attiene i profili di interesse della XIV Commissione, che nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi nell'anno 2007 tra l'Italia e l'Unione europea, nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.
Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE indicata nel conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze risulta che nel 2007 la quota di contribuzione italiana all'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 17.400 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 16.080 milioni di euro (con una diminuzione di 1,320 milioni di euro).
I versamenti realmente effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze risultano inferiori alle previsioni definitive (14.409,8 milioni di euro contro 16.080 milioni di euro) in ragione principalmente del gettito effettivo delle R.P.T. (risorse proprie tradizionali), dei conguagli e rimborsi relativi agli anni precedenti su I.V.A., ed all'addizione di bilanci rettificativi che hanno modificato la quota di Risorsa R.N.L. (reddito nazionale lordo) da corrispondere all'UE.
I versamenti effettivi al bilancio UE del 2007 (pari a 14.409,8 milioni di euro), a raffronto con quelli del 2006, che erano stati pari a 13.950,208 milioni di euro, evidenziano un decremento pari a 0,450 milioni di euro.
Per quanto riguarda la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia,

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essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali.
Dal Bollettino statistico n. 4/2007 della RGS sulla situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia-UE risulta che nel corso dell'esercizio 2007 sono stati accreditati all'Italia contributi per 10.126,98 milioni di euro, con un aumento dello 0,79 per cento rispetto al precedente anno 2006, (+79,4 milioni di euro).
La parte più importante (4.641,06 milioni di euro) attiene alle azioni cofinanziate dal FEAGA (interventi per la politica agricola comune) anche se, rispetto allo scorso anno, la contribuzione risulta peraltro essere lievemente diminuita (da 5.460,957 a 4.641,06 milioni di euro).
Per quanto riguarda i fondi strutturali, risulta che nel 2007 l'Unione europea ha accreditato all'Italia complessivamente 5.427,60 milioni di euro.
I fondi accreditati hanno riguardato interventi variamente localizzati sul territorio nazionale in relazione ai diversi periodi di programmazione (alcuni programmi sono stati realizzati nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006, altri nell'ambito del periodo 2007-2013).
In ordine all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, ricorda che nell'ambito del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 sono riportate le erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987. Si tratta di un Fondo che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario che quelle provenienti dal bilancio nazionale.
Le somme affluite nell'anno 2007 al Fondo di rotazione sono state pari a 4.665 milioni di euro; a fronte di queste risorse sono state effettuate nel corso dell'anno erogazioni da parte del Fondo di rotazione per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria, nonché specifici progetti, sempre definiti in sede comunitaria, pari a 4.254 milioni di euro.

Mario PESCANTE, presidente, si sofferma su alcuni dati relativi alla spesa del Dipartimento per le politiche comunitarie nel 2007, evidenziando l'economia di spesa registrata nel corso dell'anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.
Atto n. 9.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sugli aspetti di compatibilità comunitaria relativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, di modifica della direttiva 77/91/CEE, riguardante la costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale.

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I commi 1 e 2 dell'articolo 1 recepiscono la disciplina comunitaria di semplificazione delle procedure di valutazione dei conferimenti non in denaro al capitale delle società per azioni. Nel dettaglio, il comma 1 reca disposizioni di coordinamento con la disciplina proposta, mentre il comma 2 inserisce gli articoli 2343-ter e 2343-quater al codice civile. L'articolo 2343-ter regola le ipotesi in cui può non farsi luogo alla relazione di stima per la valutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti. In particolare, tale relazione non è richiesta ove siano conferiti valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, se il loro valore è pari al prezzo medio ponderato di negoziazione sul mercato; parimenti, non è prevista, altresì, nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti il cui valore sia corrispondente al valore equo ricavabile dal bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, ovvero al valore equo determinato da un esperto indipendente. L'articolo 2343-quater attribuisce agli organi di amministrazione societaria il compito di verificare, entro trenta giorni dall'iscrizione della società, la sopravvenienza di fatti eccezionali o di fatti nuovi rilevanti che hanno inciso, rispettivamente, sul prezzo dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario conferiti, ovvero sul valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli stessi amministratori verificano inoltre l'adeguatezza dei requisiti di professionalità e indipendenza degli esperti che hanno valutato i conferimenti. In caso di riscontro positivo, ovvero di inidoneità dei requisiti degli esperti, gli amministratori procedono ad una nuova valutazione. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 2343-quater reca disposizioni in materia di pubblicità legale.
I commi 3 e 4 dell'articolo 1 modificano in modo sostanziale una parte della vigente disciplina sull'acquisto di azioni proprie contenuta nel codice civile, in particolare novellando l'articolo 2357 (Acquisto delle proprie azioni) e sostituendo interamente l'articolo 2358 (Altre operazioni sulle azioni proprie). Tali modifiche attuano i principi della legge di delega, contenuti nell'articolo 23 della legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), per il recepimento della direttiva 2006/68/CE. Il comma 3, in particolare, prevede che la limitazione al valore nominale delle azioni proprie acquistabili, fino ad un decimo del capitale sociale, sia circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre per le altre società non opererà più tale limite, in linea con lo spirito della direttiva. In base al comma 4 il nuovo articolo 2358 prevede, in linea con quanto concesso dalla direttiva ed innovando rispetto alla disciplina vigente, che sia possibile per la società accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, ma solo ad una serie di condizioni, precisamente definite nei successivi commi dell'articolo stesso.
Il comma 5 dispone l'applicazione delle procedure semplificate per la valutazione dei conferimenti anche alle operazioni di aumento di capitale sociale.
Il comma 6 regola l'aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima, in particolare introducendo disposizioni volte a garantire l'informazione societaria e a tutelare i soci di minoranza. In particolare, questi ultimi possono agire - alle condizioni previste dalla norma - per chiedere una nuova valutazione dei conferimenti.
Il comma 7 reca disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale. Si dispone che il limite al possesso di azioni proprie dopo la riduzione del capitale (ovvero, non più della decima parte del capitale medesimo) operi solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
L'articolo 2 svolge una funzione di coordinamento modificando alcune disposizioni di attuazione del codice civile mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 111-bis. In particolare, viene fornita la definizione, ai fini della disciplina dei conferimenti non in denaro, di «valori mobiliari» e di «strumenti del mercato monetario».

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Quanto alla conformità con la norma di delega, osserva che l'articolo 2343-quater, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, recante disposizioni in materia di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti non in denaro, prevede che gli amministratori verifichino anche l'adeguatezza e la professionalità dell'esperto che ha valutato i predetti conferimenti. Tale previsione non trova riscontro nella direttiva né nella legge di delega e la Relazione illustrativa motiva tale scelta con «la particolare responsabilità dell'organo di amministrazione» prevista dalla direttiva in relazione ai conferimenti non in denaro.
Quanto più specificamente agli aspetti relativi alla compatibilità comunitaria, ricorda che il 25 maggio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 226 TCE (procedura di infrazione n. 2008/425) per mancata attuazione della direttiva 2006/68/CE, il cui termine di recepimento scadeva il 15 aprile 2008.
Fa presente, inoltre, che il 20 giugno 2008 la Commissione europea ha presentato tre tabelle comparative che illustrano lo stato di recepimento da parte degli Stati membri delle misure di natura normativa adottate in materia di diritto societario e reati finanziari, tra cui la direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (2nd Directive amending 2nd Company Law).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Atto n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.