CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2008
40.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che i deputati Michele Traversa e Amedeo Laboccetta hanno cessato di far parte della Commissione e sono entrati a farne parte i deputati Silvano Moffa e Francesco Aracri i quali sostituiscono, rispettivamente, i deputati Ignazio La Russa e Antonio Buonfiglio, componenti del Governo.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) ricorda come, in occasione dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, del disegno di legge C. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, il Ministro per i rapporti con il Parlamento si fosse impegnato a fare in modo che l'emendamento del Governo sul quale sarebbe stata posta la questione di fiducia riprendesse integralmente il testo risultante dall'esame in Commissione. Tale aspetto assume evidentemente un rilievo molto importante per i gruppi di opposizione, ferma restando la loro ferma contrarietà al metodo ed al merito del decreto-legge n. 112, in quanto essi hanno deciso di contribuire al lavoro delle Commissioni proprio al fine di predisporre un testo per la discussione in Assemblea, ed evitando che esso potesse essere definito autonomamente dal solo Governo.
Nonostante l'impegno assunto in quella sede dal Ministro, l'emendamento Dis 1.1 del Governo, integralmente sostitutivo del testo originario del decreto-legge, contiene una serie di previsioni non approvate dalle Commissioni riunite, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di flessibilità del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 60, nonché in materia di contenuto proprio della legge finanziaria, recate dall'articolo 1.

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Tale decisione dell'Esecutivo assume dunque carattere di gravità, in quanto, oltre ad infrangere l'impegno assunto, introduce nel testo del provvedimento norme sulle quali si era evidenziata una contrarietà sostanziale da parte delle Commissioni in sede referente. Auspica quindi che il Governo non intenda ripetere, in futuro, atteggiamenti analoghi, in quanto ciò costituirebbe un grave vulnus nei rapporti tra Governo e Parlamento e tra maggioranza e opposizione.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alle considerazioni testè espresse dal deputato Fluvi, sottolinea come l'impegno assunto dal Ministro Vito testimoni chiaramente della piena buona fede e dell'ampia disponibilità al dialogo dimostrata dal Governo nei rapporti con il Parlamento. Segnala, inoltre, come le integrazioni al testo approvato dalle Commissioni riunite, recate dall'emendamento del Governo si riferiscano, nel caso dell'articolo 60, ad aspetti che le Commissioni non avevano ritenuto possibile approfondire nel corso dell'esame in sede referente, nella piena consapevolezza dell'intenzione dell'Esecutivo di intervenire sul punto, assumendosene, ovviamente, la responsabilità politica. Negli altri casi, invece, le ulteriori modifiche contenute nell'emendamento Dis. 1.1 del Governo apportano correzioni di carattere formale, ovvero vengono incontro ad esigenze evidenziate dalle stesse Commissioni.
Ritiene quindi che, a differenza di molti altri episodi verificatisi nel corso della precedente legislatura, il Governo, nel porre la questione di fiducia, abbia certamente rispettato il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni di merito, che ha consentito agli stessi gruppi di opposizione di inserire nel testo alcune significative modifiche, ad esempio per quanto riguarda i criteri di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente, ritiene che egli debba innanzitutto assicurare la garanzia delle prerogative della Commissione e dei suoi componenti, piuttosto che preoccuparsi di difendere le scelte del Governo e della maggioranza.

Maurizio BERNARDO (PdL) in relazione alle osservazioni svolte dal deputato Fluvi, considera ingeneroso non riconoscere al Presidente della Commissione la capacità di mantenere un rapporto di assoluto rispetto, personale e politico, nei confronti di tutti i componenti della Commissione, al di là delle rispettive appartenenze politiche. Più in generale, rileva come, in questi primi mesi di legislatura, la Commissione Finanze abbia potuto svolgere un incisivo ruolo rispetto alle importanti scelte di politica economica adottate dal Governo con il decreto-legge n. 93 del 2008, recante l'abolizione dell'ICI sulla prima casa di abitazione, e con il decreto-legge n. 112 del 2008, contenente la parte essenziale della manovra finanziaria triennale.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea l'importanza del ruolo politico svolto dalla Commissione Finanze relativamente ai primi provvedimenti di politica economica adottati dal Governo, segnalando a tale proposito la decisa inversione di tendenza rispetto alla precedente legislatura, nel corso della quale la Commissione si era limitata a svolgere una funzione del tutto marginale. Ritiene quindi che tale importante risultato debba essere ascritto anche alla positiva azione svolta dal Presidente della Commissione stessa.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Sergio Antonio D'ANTONI (PD) esprime preliminarmente perplessità circa l'assegnazione del disegno di legge n. 97 alla competenza primaria delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, rilevando come gli aspetti più importanti del provvedimento afferiscano alla materia tributaria, e come esso avrebbe dovuto essere pertanto assegnato in sede referente alla Commissione Finanze.

Gianfranco CONTE, presidente, in relazione ai rilievi formulati dal deputato D'Antoni, rileva come il decreto-legge n. 97 sia stato radicalmente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, il quale ha introdotto nel testo numerose disposizioni di proroga di termini legislativi che, secondo la prassi consolidata, afferiscono alla competenza della Commissione Affari costituzionali: pertanto, sebbene il provvedimento contenesse, in origine, principalmente norme di natura tributaria, esso è stato assegnato, in sede referente alle Commissioni riunite I e V.
Sottolinea, peraltro, come, nel primo scorcio della legislatura, la VI Commissione sia stata coinvolta in sede primaria nell'esame dei decreti-legge nn. 93 e 112, i quali costituiscono parte essenziale della manovra finanziaria del Governo, a testimonianza della giusta attenzione rispetto alle prerogative della Commissione, che invece, nel corso della precedente legislatura, erano state spesso trascurate.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, ricorda come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1496, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 97 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
Il decreto-legge, che, nella versione originaria, era costituito da soli 4 articoli, è stato arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori 9 articoli, recanti disposizioni relative ad un ampio ventaglio di materie, mentre è stato soppresso l'articolo 1, recante disposizioni in materia di privatizzazione dell'Alitalia.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala, in primo luogo, l'articolo 2, il quale introduce una procedura per la fruizione del credito d'imposta per investimenti produttivi nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi da 171 a 279, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in luogo dell'utilizzo automatico di tale beneficio fiscale. La nuova procedura è diretta a consentire il monitoraggio dell'onere a carico della finanza pubblica e a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla norma. Ai sensi del comma 1, i limiti di spesa previsti dalla disposizione in esame sono pari a: 63,9 milioni di euro nel 2008, a 449,6 milioni nel 2009, 725 nel 2010, 690 nel 2011, 707 nel 2012, 725 nel 2013, 742 nel 2014 e 375 nel 2015. La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'espletamento di una procedura, che prevede, in ogni caso, l'obbligo di presentare una apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, sulla base di un formulario predisposto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, la quale, entro i tre giorni successivi, attiva la procedura per la trasmissione del formulario stesso. Una specifica disciplina è prevista per i progetti di investimento avviati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge (3 giugno 2008) per i quali, in base alla normativa previgente, la fruizione del credito d'imposta spetterebbe in via automatica. In particolare, i suddetti soggetti devono, a pena di decadenza del contributo, presentare il formulario entro il 13 luglio 2008. L'inoltro del formulario vale, con la modifica introdotta al Senato, come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta (comma 1, lettera a)). L'Agenzia delle entrate esamina i formulari ricevuti rispettando l'ordine cronologico di arrivo e fornisce una risposta telematica al contribuente che, per i soggetti in argomento,

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rappresenta un nulla-osta ed è finalizzata al monitoraggio per la copertura degli oneri a carico della finanza pubblica. La fruizione del credito d'imposta è possibile nell'esercizio in corso oppure, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, negli esercizi successivi (comma 2). La norma subordina pertanto la fruizione del beneficio fiscale alla disponibilità delle risorse finanziarie anche per i soggetti che hanno già avviato progetti di investimenti e che, in base alla normativa previdente, avevano diritto all'automatico utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda i progetti non ancora avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi del comma 1, lettera b), la presentazione del formulario vale, con la modifica introdotta al Senato, come prenotazione dell'accesso alla fruizione, che comunque interviene in un momento successivo rispetto a quello di cui alla lettera a) del comma 1, ossia di coloro che avevano già avviato il progetto di investimento. Per tali soggetti la comunicazione dell'Agenzia delle entrate di avvenuta presentazione del formulario certifica l'accoglimento della prenotazione nonché, nei successivi trenta giorni, il nulla osta all'utilizzo del credito d'imposta ai soli fini della copertura finanziaria (comma 2). Ai sensi del comma 3 i soggetti che avviano nuovi progetti a decorrere dal 3 giugno 2008 devono esporre nel formulario l'importo degli investimenti sulla base di un'apposita pianificazione. Le spese agevolabili devono essere sostenute, a pena di decadenza dal beneficio, rispettando i limiti temporali imposti dalla norma, ossia entro i due anni successivi all'anno di accoglimento della prenotazione nonché entro i limiti di importo, fissati in un ammontare minimo pari, progressivamente, al 20 per cento dell'investimento complessivo nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. Oltre alla individuazione delle modalità di ripartizione della spesa, il comma 3 individua anche le modalità per la fruizione del relativo credito d'imposta. In particolare, a fronte delle spese sostenute nei limiti sopra indicati, l'utilizzo del credito d'imposta è ammesso, subordinatamente alla ricezione della comunicazione del nulla osta da parte dell'Amministrazione finanziaria e fatta salva l'ipotesi di incapienza, entro il limite temporale fissato in due anni e mezzo dalla data di accoglimento della prenotazione. In aggiunta al predetto limite temporale la norma dispone dei limiti di importo massimo annuale per la fruizione del beneficio fiscale pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo. Per quanto riguarda l'articolo 3, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare i commi da 1 a 8-bis e 8-quater. I commi da 1 a 6, recano la proroga, per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e degli intermediari abilitati, di alcune tipologie di dichiarazioni dei redditi. La Relazione illustrativa del Governo rileva come tale differimento sia stato stabilito «tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità, che hanno evidenziato come le novità introdotte in materia tributaria abbiano avuto un forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione». Il comma 1, in particolare, proroga dal 31 maggio al 10 luglio 2008 il termine entro il quale i CAF-dipendenti oppure i professionisti abilitati nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale possono effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate attraverso il modello 730, ai sensi del regolamento sull'assistenza fiscale (articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164). Il comma esclude dalla proroga le ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 gennaio 2008, per le quali restano pertanto fermi i termini ivi previsti di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni. Il riferimento è al provvedimento che prevede l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione all'Agenzia stessa, entro il 25 giugno 2008, del risultato

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contabile delle dichiarazioni Mod. 730/2008, solamente per alcune province elencate nel provvedimento. Il comma 2 proroga, per il solo anno 2008, dal 31 maggio al 10 luglio 2008 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la dichiarazione a mezzo del 770 semplificato. Il comma 3 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza nel periodo dal 1o maggio 2008 al 29 settembre 2008, da parte dei soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società). Il comma 4 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte di società di persone e di soggetti equiparati, delle dichiarazioni fiscali, compresa quella unificata, in scadenza il 29 settembre 2008 o anteriormente. Il comma 5 proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le persone fisiche sono tenute a presentare le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata. Resta pertanto fermo il termine del 30 giugno entro il quale presentare la dichiarazione in forma cartacea, con invio tramite sportello bancario o postale. Il comma 6 proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono presentare in via telematica la dichiarazione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).
Il comma 7, inserendo un nuovo comma 140-bis all'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), modifica la disciplina relativa ai rimborsi fiscali per crediti ultradecennali riferiti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (IRPEF e IRPEG) e all'imposta sul reddito delle società (IRES), dettata dai commi 139 e 140 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, i quali hanno disposto che sui crediti di imposta richiesti a rimborso da oltre dieci anni è riconosciuto, a partire dal 1o gennaio 2008, un interesse calcolato al tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La nuova norma dispone che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali sia invece destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente. A tal fine, è previsto il trasferimento di una parte delle risorse finanziarie disponibili in un apposito capitolo, da istituire presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme trasferite saranno utilizzate per l'erogazione di parte dei rimborsi dei crediti ultradecennali, nonché dei rimborsi relativi a crediti per i quali non sono maturati i dieci anni. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la norma intende evitare che le risorse stanziate per i rimborsi dei crediti IRPEF, IRPEG e IRES siano completamente assorbite da quelli ultradecennali. Ciò in quanto questi ultimi comprendono crediti di importo rilevante riferiti ad un numero limitato di contribuenti, mentre i crediti più recenti sono di minore entità e riferiti ad una notevole platea di soggetti.
Il comma 8 abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, relativi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi ad oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi, alla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti, ed alle relative sanzioni. Conseguentemente, il comma dispone altresì l'abrogazione del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74. In particolare, sono soppressi i commi da 29 a 31 dell'articolo 35, che ponevano a carico degli appaltatori una serie complessa di oneri e adempimenti, in mancanza dei quali tali soggetti sarebbero stati considerati solidalmente responsabili, nonché i commi 32 e 33, che sancivano tale responsabilità, comminando forti sanzioni pecuniarie, qualora il committente omettesse di svolgere una serie di verifiche ed adempimenti a suo carico. Resta invece in vigore il comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223, il quale sancisce

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la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sia tenuto il subappaltatore medesimo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente sia anche imprenditore o datore di lavoro, questi è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Tale disposizione dovrebbe pertanto rimanere in vigore, mentre viene soppressa, a seguito dell'abrogazione del citato comma 34 dell'articolo 35, l'estensione della responsabilità solidale al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.
Il comma 8-bis, introdotto al Senato, modificando l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, interviene sulla disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo. In particolare, viene estesa la facoltà di applicare tale modalità di versamento anche agli atti e documenti ricevuti, oltre a quelli emessi, questi ultimi già disciplinati dal testo vigente prima delle modifiche recate dal decreto-legge.
Il comma 8-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, concede ai comuni della regione Campania la facoltà di deliberare, per l'anno 2008, variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cosiddette TIA e TARI) anche dopo il 30 maggio 2008. La norma rappresenta una deroga alla disciplina generale vigente ed è stata introdotta con la finalità di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale della citata regione. Il comma 8-ter modifica la disciplina di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, prevedendo che i soggetti i quali immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima, oltre che di biocarburanti e di carburanti rinnovabili, anche di combustibili sintetici.
L'articolo 4 reca numerose disposizioni di differimento e proroga di termini legislativi. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 per il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di non più di quattro incarichi di livello dirigenziale generale con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche derogando ai limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente. Secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione, la proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane di cui al citato comma 359, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per l'allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione del decreto-legge, si precisa inoltre che i dirigenti generali debbano essere destinati in misura omogenea ai quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero. Il secondo periodo del comma 1, anch'esso introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, autorizza il completamento del programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato, previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 ed attuato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2007, attraverso

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il completo utilizzo della graduatoria approvata per tale concorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo della graduatoria si farà fronte anche attingendo alle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, destinato alle assunzioni da parte di amministrazioni statali sottoposte a limitazioni della possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009. La disposizione motiva l'autorizzazione con l'impossibilità di concludere entro il 31 maggio 2008 le procedure di reclutamento previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2007 in considerazione dell'esigenza di completare le attività di verifica conoscitiva necessarie all'allocazione del personale in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.
Il comma 2 proroga al 1o gennaio 2009 la decorrenza di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di comunicazioni dei dati relativi ad infortuni sul lavoro e di divieto di visite mediche precedenti all'assunzione.
Il comma 2-bis differisce al 1o gennaio 2009 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
Il comma 3 proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione per il riordino della fondazione «Il Vittoriale degli italiani».
Il comma 4 proroga dal 1o luglio 2008 al 1o gennaio 2009 il termine di applicazione delle disposizioni in materia di limitazione alla guida di veicoli da parte dei soggetti neopatentati.
Il comma 5 differisce al 1o gennaio 2009 l'abrogazione di una serie di disposizioni in materia di lavori pubblici indicate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Il comma 6 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale possono essere applicate una serie di disposizioni relative alle risorse finanziarie assegnate per l'attività della società ARCUS S.p.a.
Il comma 7 sposta da 24 a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 (5 luglio 2006) il termine a partire dal quale le società pubbliche o miste, costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né partecipare ad altre società od enti.
Sempre con riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione Finanze, il comma 8 differisce fino al 1o gennaio 2009 l'abrogazione di una serie di disposizioni in materia di assicurazioni elencate dall'articolo 354 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
Il comma 9 differisce all'anno accademico 2009-2010 l'applicazione delle disposizioni in materia di esame di ammissione ai corsi universitari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008. Il comma 9-bis consente di prorogare anche più di una sola volta il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche.
Ancora in merito alle competenze della Commissione Finanze, il comma 9-ter proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2008 il termine a partire dal quale devono essere versate le rate delle imposte sostitutive dovute in caso di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2008, nonché il termine entro il quale devono essere effettuati la relazione ed il giuramento della relativa perizia.
Il comma 9-quater consente la vendita al consumatore finale, fino al 30 giugno 2009, delle vernici, delle pitture e dei prodotti per carrozzeria presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

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decreto-legge, aventi un contenuto di composti organici volatili superiore a quello indicato dal decreto legislativo n. 161 del 2006.
Il comma 9-quinquies proroga al 30 settembre 2008 il termine di conservazione in bilancio dei contributi statali per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
Il comma 9-sexies prevede che il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, in materia di quote di emissione dei gas serra, continui ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 216 del 2006, fino alla costituzione del Comitato nazionale per la gestione della medesima direttiva previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2008.
All'articolo 4-bis, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, il quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine di applicazione delle disposizioni in materia di riserva delle attività di consulenza finanziaria alle persone giuridiche, prevista dal decreto legislativo n. 164 del 2007.
Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2008 il termine di completamento delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato.
Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2009 il termine di completamento delle procedure in corso per il reclutamento di personale di magistratura ordinaria.
Il comma 4 differisce al 30 giugno 2009 il termine per l'adozione dei provvedimenti per l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
I commi 5 e 6 prorogano al 30 settembre 2008 il termine per il riordino della disciplina legislativa regionale in materia di Comunità montane, prorogando inoltre dal 31 luglio al 31 ottobre 2008 il termine entro il quale sono accertate le riduzioni di spesa derivanti dal predetto riordino.
Il comma 7 apporta talune modifiche all'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007, in particolare differendo fino al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale deve essere completata la procedura per l'attribuzione degli incentivi cosiddetti «CIP 6» agli impianti di produzione di energia che utilizzino rifiuti.
I commi 8 e 9 prevedono l'erogazione di un contributo statale in favore dei comuni ubicati in aree sottoutilizzate ed aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti che abbiano passività nei confronti di società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.
Il comma 10 differisce dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti.
Il comma 11 differisce dal 30 giugno 2008 al 28 febbraio 2009 il termine per la predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.
Il comma 12 differisce, non oltre il 31 dicembre 2008, i termini di applicazione dei divieti di apposizione di clausole arbitrali nei contratti di lavori pubblici.
Il comma 13 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i commissari straordinari dei consorzi agrari possono prorogare i contratti per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione di acqua, mentre il comma 14 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica.
Il comma 15 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.
Il comma 16 differisce taluni termini relativi all'efficacia di disposizioni in materia di università e di enti di ricerca, mentre il comma 17 prevede la non applicazione, per il 2008, delle disposizioni in materia di assunzioni di ricercatori universitari previste dall'articolo 1, commi 648 e 651, della legge n. 296 del 2006

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(legge finanziaria 2007), disponendo inoltre circa le risorse per il reclutamento di tali figure professionali.
Il comma 18 proroga fino al 31 maggio 2009, ovvero fino all'operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
L'articolo 4-ter contempla una serie di provvidenze in favore del settore della pesca, in considerazione della crisi dovuta anche all'incremento del prezzo dei carburanti, tra le quali si prevede la concessione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, con conseguente applicazione di misure compensative, l'attivazione del procedimento di ristrutturazione della flotta peschereccia, nonché l'applicazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche per il comparto della pesca.
L'articolo 4-quater introduce un nuovo comma 52-bis nell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 con il quale si specifica che le disposizioni di cui ai commi da 44 a 52 del medesimo articolo 3, in materia di tetto massimo degli emolumenti o retribuzioni percepite nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 ottobre 2008, che regoli l'attuazione di tale disciplina.
L'articolo 4-quinquies sostituisce l'articolo 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, relativamente al regime transitorio in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 18,9 milioni di euro per l'anno 2008, e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Piemonte e Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008.
In riferimento agli aspetti rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala altresì l'articolo 4-septies, il quale reca una serie di disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, le quali prevedono, in particolare, che la Scuola non può promuovere la partecipazione a società e consorzi, né partecipare a società e consorzi già costituiti, e dispongono conseguentemente il trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni detenute al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre sottolinea che è stata disposta la soppressione del ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della medesima Scuola e del ruolo dei ricercatori inquadrati nella stessa, i quali sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento, salva opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di appartenenza e che l'utilizzo, da parte della Scuola, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, possa avvenire per un periodo non superiore a due anni, suscettibile di rinnovo.
L'articolo 4-opties stabilisce il divieto, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, di trasferire o smaltire rifiuti urbani in altre regioni, ad eccezione di quelli derivanti dalla raccolta differenziata, e fatte salve le diverse intese raggiunte tra il Commissario delegato e le regioni interessate.
L'articolo 4-novies prevede, al comma 1, l'assimilazione alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) dei rifiuti provenienti da alcuni impianti di selezione e trattamento ubicati nella regione Campania puntualmente indicati dalla disposizione, mentre il comma 2 prevede che il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su proposta del Sottosegretario di Stato delegato per la gestione dell'emergenza nella gestione dei rifiuti in Campania, definisca le modalità per la concessione degli incentivi cosiddetti «CIP 6» agli impianti di termovalorizzazione localizzati nelle province di Salerno, Napoli e Caserta.
L'articolo 4-decies apporta una serie di modifiche a talune disposizioni contenute

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nel decreto-legge n. 90 del 2008, relativamente alle deroghe alla disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti recate dallo stesso decreto-legge. Inoltre la disposizione introduce nel citato decreto-legge n. 90 una disposizione in forza della quale il Sottosegretario delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti svolge le funzioni di autorità competente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Alberto FLUVI (PD) in riferimento alla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, recante norme in materia di privatizzazione dell'Alitalia, chiede come il Governo intenda regolare gli effetti di tale disposizione, che non sarà convertita in legge.
Con riferimento alla norma di cui all'articolo 4, comma 1, la quale proroga il termine entro il quale è possibile procedere al conferimento di quattro incarichi di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, si domanda se, analogamente a quanto accaduto recentemente rispetto a norme analoghe contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, si conoscano già i nominativi di tali dirigenti.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi circa la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, rileva come le previsioni in esso contenute siano confluite nel decreto-legge n. 80 del 2008, già convertito in legge, e come il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione preveda la validità degli atti e provvedimenti e la salvaguardia dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto articolo 1.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alle osservazioni del deputato Fluvi circa la norma di cui all'articolo 4, comma 1, ricorda come la previsione del conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Ministero dell'Economia e delle finanze fosse contenuta nel comma 359 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, e come pertanto la disposizione si limiti a regolare i profili temporali di un'operazione decisa dal precedente Governo in deroga alla disciplina vigente in materia.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) in riferimento alle previsioni dell'articolo 2 del decreto-legge, ricorda come, fino agli anni 90, il principale strumento di sostegno delle attività produttive nelle aree più deboli del Paese fosse costituito dalla legge n. 488 del 1992, la quale ha oggettivamente svolto un ruolo importante in favore del tessuto produttivo meridionale. Tuttavia, l'esperienza applicativa di tale meccanismo di sostegno ha evidenziato una serie di criticità, connesse al suo carattere eccessivamente discrezionale ed al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità: a seguito di tali riflessioni si è ritenuto di sostituire quella modalità di aiuto con uno strumento automatico, più semplice e meno rischioso sotto il profilo della legalità, costituito dai crediti di imposta per gli investimenti produttivi. Tale ultima modalità agevolativa, a sua volta più volte modificata, ha potuto esplicare appieno la propria azione solo a partire dal giugno 2008, mobilitando quindi, finora, un ammontare relativamente modesto di risorse.
In tale contesto l'articolo 2 del decreto-legge interviene ulteriormente sulle procedure di fruizione di tale credito d'imposta, sottoponendolo alla presentazione di un'apposita istanza che, in particolare per gli investimenti non ancora avviati, condiziona l'agevolazione ad una sorta di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate.
L'impostazione della disposizione appare, a suo giudizio, incomprensibile nella ratio e non chiara nelle finalità in quanto, mentre per gli investimenti già avviati, rispetto ai quali sono coinvolte risorse finanziarie piuttosto limitate, si mantiene sostanzialmente il carattere automatico dell'agevolazione, per gli investimenti successivi, che impegnano la maggior parte delle risorse, si ritorna ad un'impostazione di tipo discrezionale, ribaltando l'impostazione finora seguita e ritornando alle vecchie logiche della legge n. 488 del 1992.

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Invita pertanto il Governo e la maggioranza a svolgere un'attenta riflessione sul punto, considerato che le modifiche alla fruibilità del credito di imposta si applicano solo agli investimenti nelle aree svantaggiate e non a quelli per la ricerca, chiarendo in particolare se la reale intenzione dell'Esecutivo non sia quella di ridurre le risorse per le aree più deboli del Paese, pregiudicando in tal modo gravemente le prospettive delle imprese meridionali.
Per quanto riguarda inoltre i commi 8 e 9 dell'articolo 4-bis, i quali prevedono l'erogazione di un contributo statale in favore dei comuni ubicati in aree sottoutilizzate, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti, i quali abbiano passività nei confronti di società affidatarie del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, ritiene che tale misura, pure condivisibile, debba accompagnarsi ad adeguati strumenti di trasparenza e di garanzia rispetto alla corretta utilizzazione di tali risorse, onde evitare il rischio, assai grave, di usi distorti.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.30.