CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 luglio 2008
39.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Lunedì 21 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 19.15.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I e V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino FOTI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, sul quale la Commissione dovrà esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite I e V. Al riguardo fa presente che le parti di interesse della IX Commissione sono costituite dall'articolo 1 del disegno di conversione e dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge.
L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge stesso, e ne fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici. L'articolo è stato soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, in quanto il suo contenuto risulta interamente trasposto nel decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2008, n. 111. Al riguardo ricorda che l'articolo in questione reca modifiche alla disciplina applicabile alla procedura di privatizzazione di Alitalia s.p.a., prevedendo al comma 1 che, al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera. L'articolo 1, comma 2, del

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decreto-legge n. 332 del 1994, prevede che l'alienazione delle partecipazioni dello stato in società per azioni deve essere effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie; finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato nel pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali; individuate preventivamente con decreto del Presidente del Consiglio.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia s.p.a. consente al soggetto individuato, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa. Il comma 3 dispone che, nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale decreto, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, detta norme per l'attività degli intermediatori finanziari e le società commerciali, con particolare riferimento a quelle quotate in borsa. Il comma 4 prevede che le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Si tratta di un articolo che stabilisce che il prezzo dei titoli nelle alienazioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici venga determinato con riferimento al valore di mercato al momento della operazione, tenendo anche conto della esigenza di incentivarne la domanda. Il comma 5 dispone infine che, per assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.
Il decreto-legge n. 80 del 2008 ha disposto l'erogazione di un prestito a breve termine di 300 milioni di euro ad Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Successivamente, è stata emanata una disposizione - contenuta all'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - con la quale si stabilisce che la predetta somma di 300 milioni deve essere utilizzata da Alitalia per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I tre diversi interventi normativi illustrati sono poi stati accorpati nell'ambito decreto legge n. 80 che, come detto, è stato convertito dalla legge n. 111 del 2008.
Passa quindi ad esaminare l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge, che proroga dal 1o luglio 2008 al 1o gennaio 2009 la data dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati», prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117. Tale norma ha introdotto un comma 2-bis all'articolo 117 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo. Si tratta di una disposizione che avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla

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data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 117 del 2007 e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008. Con l'articolo 22 del decreto legge n. 248 del 2007, l'applicazione della normativa era stata prorogata al 1o luglio 2008.
Ricorda, infine, che secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di conversione del decreto legge, la finalità della proroga si connette all'esigenza di approfondire la effettiva rispondenza della norma citata alla finalità di incrementare la sicurezza nella circolazione per i neopatentati. I criteri dettati dalla normativa in questione potrebbe infatti determinare l'esclusione dalla possibilità di guida per alcune vetture di piccola cilindrata, consentendola invece per veicoli più potenti, che possono raggiungere elevati limiti di velocità.

Sui lavori della Commissione.

Emanuele FIANO (PD), osserva che è in corso di predisposizione un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene nominato, nella persona del sindaco di Milano Letizia Moratti, il commissario straordinario per la gestione delle attività inerenti all'Expo 2015 di Milano. Trattandosi di attività che coinvolgono direttamente numerosi enti e che comunque si ricollegano alle competenze della IX Commissione, ritiene opportuno che siano avviate attività conoscitive sulla materia, anche attraverso audizioni del presidente della regione Lombardia e del sindaco di Milano.

Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che la questione sollevata dal deputato Fiano potrà essere approfondita in una delle prossime riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, fermo restando che sul punto dovrà essere acquisito altresì l'avviso della VIII Commissione, anch'essa competente sulla materia.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, martedì 22 luglio 2008, alle ore 12.

La seduta termina alle 19.25.