CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 luglio 2008
39.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 21 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50 e dalle 19.40 alle 19.55.

SEDE REFERENTE

Lunedì 21 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 19.20.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, testé riunitasi, ha fissato l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo alle ore 11 di lunedì 28 luglio 2008. È stato pertanto convocata, al termine della seduta di oggi, una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V per discutere dell'organizzazione del prosieguo dell'esame del provvedimento. Invita quindi i relatori a svolgere le relazioni introduttive.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore per la I Commissione, precisa che si soffermerà sulle sole disposizioni di carattere ordinamentale, lasciando al collega Alfano di riferire sulle parti riguardanti profili finanziari o di bilancio.
Ciò premesso, illustra il disegno di legge di conversione, evidenziando che al Senato vi sono stati introdotti tre nuovi commi intesi a far salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, riguardante Alitalia s.p.a., nonché sulla base dei decreti-legge n. 113 del 2008, recante proroga

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di termini previsti da disposizioni legislative, e n. 114 del 2008, recante norme relative al settore della pesca. Infatti l'articolo 1 del decreto-legge in esame è stato soppresso e il relativo contenuto trasposto nel decreto-legge n. 80 del 2008, già convertito in legge, mentre il contenuto degli altri due decreti citati è stato dal Senato trasfuso nel decreto-legge in esame.
Quanto al testo del decreto-legge, ricordato che l'articolo 1 è stato soppresso, precisa che sugli articoli 2 e 3 si soffermerà il collega Alfano. Quanto all'articolo 4, questo proroga al 31 ottobre 2008 il termine per il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei non più di quattro incarichi di livello dirigenziale generale con contratto a tempo determinato previsti dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008; autorizza il completamento del programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato previsto dalla legge finanziaria 2007; differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione per il riordino della Fondazione «Il Vittoriale degli italiani»; differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione della nuova normativa in materia di limitazione alla guida per i neopatentati prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117; differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione dell'articolo 256, comma 4, del codice dei contratti pubblici, con riferimento alle abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del codice stesso; proroga al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie relative al funzionamento della società ARCUS s.p.a., istituita per il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo; estende a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 il termine entro il quale le società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti sono chiamate a cessare le attività non consentite; differisce di un anno l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, superate dall'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private; posticipa di un anno l'applicazione della nuova disciplina concernente la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero chiuso; modifica la disciplina relativa al mandato del presidente del «Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi», consentendo che l'incarico possa essere rinnovato, dopo la scadenza, senza alcun limite; proroga al 30 giugno 2009 il termine per la vendita al consumatore finale di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria aventi un contenuto di composti organici volatili superiore ai valori limite e ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore del decreto-legge; dispone che il comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità continui ad operare, fino alla nuova costituzione, nella forma prevista dal decreto legislativo n. 51 del 2008, nella composizione e con i compiti previsti dal decreto legislativo n. 216 del 2006.
L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già operativi alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza dover procedere all'iscrizione all'albo tenuto da un apposito organismo; differisce al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato previste dalla legge finanziaria 2007, le quali avrebbero dovuto essere

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completate entro il 31 maggio 2008; differisce al 31 dicembre 2009 termine per il completamento delle procedure in corso per il reclutamento di magistrati ordinari; differisce di un anno i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti concernenti l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza e della Brianza, nonché di Fermo e Barletta-Andria-Trani; differisce il termine previsto dalla legge finanziaria per il 2008 per il riordino, da parte delle regioni, della disciplina in materia di comunità montane, nonché il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio che dispone la riduzione automatica delle comunità nelle regioni inadempienti; prevede che gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili siano concessi agli impianti di termovalorizzazione facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati e sposta al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare gli incentivi agli impianti autorizzati e non ancora entrati in esercizio e a quelli ancora in costruzione; eroga un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro per i Comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 che abbiano una popolazione superiore a 500.000 abitanti e rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale; proroga il termine per gli adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto e sopprime il termine per effettuare l'adeguamento da parte delle strutture che in occasione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano ricevuto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ulteriori indicazioni per l'adeguamento alla normativa antincendio comportanti, per la loro realizzazione, una spesa superiore a 100.000 euro; proroga al 28 febbraio 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale recante il progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale; differisce il termine di entrata in vigore del divieto di arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2008; differisce al 31 dicembre 2008 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua; proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; proroga i termini entro i quali gli organi accademici delle università possono indire le procedure di valutazione comparativa in materia di reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia sulla base della disciplina di cui alla legge n. 210 del 1998; dispone la disapplicazione, per l'anno 2008, delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che hanno previsto un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell'ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca; conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
L'articolo 4-ter contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio

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e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia. Si tratta delle misure già contenute nel decreto-legge n. 114 del 2008, i cui effetti, come detto, sono fatti salvi dal disegno di legge di conversione in esame. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati; attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell'ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca; ed estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria.
L'articolo 4-quater differisce alla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 ottobre 2008, l'efficacia della disciplina di cui ai commi 44-52 della legge finanziaria per il 2008, i quali hanno introdotto un tetto al trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
L'articolo 4-quinquies modifica la procedura transitoria in materia di autorizzazione paesaggistica, prevista dall'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, facendo rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente. La nuova disciplina reintroduce in sostanza fino al 31 dicembre 2008 uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria in base al quale l'amministrazione competente rilascia o nega l'autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta, comunicando alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate; la soprintendenza può annullare l'autorizzazione qualora la ritenga non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della completa documentazione; decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.
L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 18,91 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. 30 maggio 2008. Lo stesso articolo dispone che le citate risorse siano assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Dispone altresì che le risorse in questione siano utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti.
L'articolo 4-octies vieta fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, vale a dire fino al 31 dicembre 2009, il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni, escludendo da tale divieto quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia. Sono fatte salve eventuali intese concluse in tal senso in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 263 del 2006.
L'articolo 4-novies assimila i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti individuati dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008 alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01, ossia i rifiuti urbani non differenziati.
L'articolo 4-decies introduce al decreto-legge n. 90 del 2008 - recante misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania - una serie di modifiche riguardanti la disciplina delle deroghe, in sostanza riducendo il numero delle norme in materia ambientale,

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igienico-sanitaria e così via cui il sottosegretario per l'emergenza e i capi missione possono, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica, derogare.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, dopo aver richiamato le molteplici criticità già rilevate in passato con riferimento ad analoghi provvedimenti di urgenza recanti proroga di termini, illustra il contenuto delle disposizioni di rilievo finanziario del provvedimento. Richiama in particolare, l'articolo 2 del decreto-legge, il quale introduce una nuova regolamentazione del credito di imposta per le aree svantaggiate istituito dai commi da 271 a 279 della legge finanziaria per il 2007. Infatti viene introdotto un limite di spesa per la fruizione del credito di imposta e prevista una procedura per accedere alla fruizione dello stesso. Tale procedura prevede che, per fruire del credito, le imprese presentino in via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità da definirsi, in base al comma 4 dell'articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, un apposito formulario. L'approvazione del formulario da parte dell'Agenzia delle entrate dà diritto alla fruizione del credito. Le imprese potranno avere accesso al credito sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dei formulari e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Si tratta di un meccanismo volto a garantire la sostenibilità finanziaria dell'istituzione del credito di imposta con una procedura che, da un lato, consente di non effettuare discriminazioni arbitrarie tra le amministrazioni richiedenti e, dall'altro lato, intende garantire il rispetto del limite di spesa definito. In tal senso, il Governo ha inteso riprendere l'esperienza della XIV Legislatura, quando, con il decreto-legge n. 138 del 2002, venne previsto un analogo meccanismo di accesso al credito di imposta per le aree svantaggiate istituito con la legge finanziaria per il 2001 (cosiddetta «Visco Sud»), nell'ottica di una politica per le aree sottoutilizzate che eviti un'inutile dispersione delle risorse. La disposizione prevede altresì che le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato progetti di investimento o di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del decreto devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'attivazione della procedura telematica. Per coloro che invece avviano gli investimenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è richiesta l'esposizione nel formulario dell'importo degli investimenti da effettuare. Tali investimenti devono essere effettuati, secondo la pianificazione scelta, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della domanda entro il limite di importo massimo al trenta per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e per la residua parte nell'anno successivo.
Richiama poi le disposizioni dell'articolo 3, che prevede, dai commi da 1 a 6, il differimento per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi - modello 730 approvato nell'anno 2008 da parte dei CAF dipendenti e dei professionisti abilitati e per la trasmissione del modello 770 semplificato, nonché i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive. Per i CAF dipendenti, ovvero i professionisti abilitati all'attività di assistenza fiscale, si è previsto il termine del 10 luglio 2008 per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate del citato modello 730. Sempre al 10 luglio è stato spostato il termine per la presentazione del cosiddetto modello 730 semplificato. Il comma 3 dispone che le società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali, i cui termini per la presentazione della dichiarazione scadono dal 1o maggio 2008 al 29 settembre 2008 presentano le dichiarazioni in via telematica entro il 30 settembre 2008. Lo stesso termine è previsto al comma 4 per le società di persone e soggetti equiparati per i quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni scade entro il 29 settembre 2008. Il

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comma 5 stabilisce che le persone fisiche presentano la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre 2008; sempre entro il 30 settembre, in base al comma 6, le amministrazioni pubbliche presentano in via telematica la dichiarazione ai fini IRAP. Il provvedimento non interessa, invece, la scadenza del 30 giugno 2008 stabilita per le persone fisiche che possono presentare la dichiarazione modello unico in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale. Il comma 7 dell'articolo 2 intende invece porre rimedio alla distorsione in materia di rimborsi di crediti di imposta provocata dai commi 139 e 140 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che hanno stabilito un privilegio per i rimborsi ultradecennali. La disposizione intende infatti assicurare una costante erogazione di tutte le tipologie dei rimborsi per gli anni per i quali non è maturato il decorso del termine. Infine, il comma 8 dell'articolo 2 dispone l'abrogazione di parte della disciplina contenuta nell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto-legge «Visco-Bersani») in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, oltre a limitate modifiche al testo delle disposizioni fin qui richiamate, sono stati inseriti nell'articolo 2 tre nuovi commi. Il comma 8-bis interviene in materia di pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, con una modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Come è noto, per accedere al pagamento in modo virtuale è necessaria un'autorizzazione da parte dell'intendente di finanza. La disposizione prevede ora che per ottenere tale autorizzazione l'interessato debba indicare in una propria dichiarazione non solo il numero presuntivo degli atti e documenti emessi durante l'anno, come attualmente previsto, ma anche di quelli ricevuti. Il comma 8-ter modifica la disciplina in materia di interventi nel settore agroenergetico di cui al decreto-legge n. 2 del 2006. La disposizione attualmente prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio destinati ad autotrazione hanno l'obbligo di immettere una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili. La modifica introdotta ricomprende ai fini del computo di tale quota minima anche i carburanti prodotti da combustibili sintetici. Infine il comma 8-quater dell'articolo 2 consente ai comuni della regione Campania di deliberare, in connessione con l'emergenza rifiuti, variazioni della tassa o della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008. Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 proroga al 31 ottobre 2008 il termine attualmente stabilito al 30 giugno 2008 per procedere al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Inoltre, con una modifica introdotta al Senato, si consente l'integrale utilizzo, entro il 30 settembre 2008, della graduatoria del concorso già bandito al fine del completamento del programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica stabilito dal comma 481 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Con riferimento a tale modifica, ritiene necessario che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti circa l'onere della disposizione dal momento che non è noto il numero delle assunzioni che si intende autorizzare. Il chiarimento appare necessario anche al fine di riscontrare l'effettiva capienza delle residue disponibilità del fondo indicato nella disposizione di copertura. Il comma 9-ter dell'articolo 2, inserito al Senato proroga al 31 ottobre 2008 il termine, attualmente previsto al 30 giugno 2008, a decorrere dal quale può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali il pagamento delle imposte sostitutive dovute

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per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili. Il comma 9-quinquies dell'articolo 4 proroga invece al 30 settembre 2008 il termine attualmente previsto al 1o agosto 2008 per la conservazione in bilancio delle risorse per l'erogazione di contributi diretti alla tutela dell'ambiente e i beni culturali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio stanziate dall'articolo 1, commi 28 e 29 della legge finanziaria per il 2005. Inoltre, il comma 8 dell'articolo 4-bis dispone l'erogazione di un contributo in conto capitale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 20 milioni di euro per l'anno 2010 in favore di alcuni comuni che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti e di igiene ambientale. Il successivo comma 9 dispone la copertura finanziaria: la stessa è prevista nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 60 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Al riguardo, rileva che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite massimo di spesa e la copertura è disposta a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con riferimento al fatto che la disposizione prevede una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8, sembra che la suddetta discrasia sia volta a compensare, gli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento derivanti dall'accelerazione della spesa dovuta all'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo per gli interventi previsti dal provvedimento in esame. A tale proposito, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se tale effetto non si riduca nel corso delle annualità, per cui l'importo aggiuntivo delle risorse del Fondo da utilizzare a copertura non sia sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze con riferimento agli anni 2009 e 2010. Segnala poi che il comma 13 dell'articolo 4-bis autorizza la proroga al 31 dicembre 2008, fermo restando i limiti delle risorse disponibili dell'Ente per lo sviluppo all'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, dei contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell'acqua. Al riguardo, va valutata la compatibilità dell'ulteriore proroga prevista dall'articolo in esame rispetto al termine del 30 aprile 2008, fissato in precedenza dallo stesso articolo 26 del decreto-legge n. 248 del 2007, per la definizione del nuovo piano di rientro, nonché per la ricognizione da parte del Ministero delle politiche agricole sull'esecuzione dei progetti finanziati. Ciò al fine di evitare eventuali riflessi sulla finanza pubblica connessi a nuovi obblighi assunti dall'Ente, non contemplati nel predetto piano di rientro. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Inoltre, il comma 15 dell'articolo 4-bis proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007, in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. In proposito osserva peraltro che si tratta di una disposizione già vigente in quanto contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge n. 113 del 30 giugno 2008. Infine l'articolo 4-septies rivede la disciplina relativa alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il comma 1 dispone il divieto per la Scuola di assumere partecipazioni in società o consorzi e, conseguentemente il trasferimento delle partecipazioni attuali al Ministero dell'economia. Il comma 2 sopprime il ruolo dei professori ordinari della Scuola istituito con il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000 n. 301, nonché la possibilità di assegnare incarichi di ricercatore, disponendo altresì

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che la Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. A regime viene inoltre previsto che la possibilità per la Scuola di avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo, stabilita dalla legge n. 383 del 2001, valga per un periodo non superiore di due anni con possibilità di rinnovo.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che non è ancora disponibile per tutti la documentazione degli uffici.

Donato BRUNO, presidente, rileva che la documentazione è in fase di riproduzione e che in breve tempo sarà messa a disposizione di tutti i membri delle Commissioni. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.