CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2008
36.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 8.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007.
C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.
C. 1417 Governo.
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Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008.
Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008, per le parti di competenza. Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la VIII Commissione. In proposito, ritiene che oggi possa avere luogo la relazione introduttiva e si possa esaurire l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'esame, anche con la deliberazione su eventuali proposte emendative, avrà luogo nella prossima settimana.
Propone, a tal fine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 sia fissato alle ore 15 di lunedì 21 luglio.

La Commissione concorda.

Guido DUSSIN (LNP), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esaminare due rilevanti documenti di bilancio, che rappresentano, per un verso, lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria e, per altro verso, l'aggiornamento a metà esercizio degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Passando all'analisi dei settori di interesse della VIII Commissione, segnala in primo luogo che le parti di competenza riguardano Ministeri che, a seguito dell'approvazione della recente riforma dell'assetto del Governo, hanno cambiato struttura o denominazione. In tal senso, per la parte dei disegni di legge relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rileva che il rendiconto indica che le risorse finanziarie del Ministero nel 2007 sono risultate, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 6.088,6 milioni di euro, con un decremento complessivo, rispetto al consuntivo 2006, di 1.951,4 milioni di euro, pari al 24,3 per cento. Le previsioni definitive relative alle autorizzazioni di cassa si sono invece attestate sul valore complessivo di 8.648,1 milioni di euro, facendo quindi registrare una diminuzione rispetto al consuntivo 2006, pari all'11,8 per cento. Ricorda, in proposito, che la rilevante entità di tali variazioni va attribuita alla scissione del precedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvenuta in attuazione del decreto-legge n. 181 del 2006, e che, con la nuova legislatura, sarà ora nuovamente ripristinata. Segnala, infine, che - se il confronto è operato con le previsioni iniziali del bilancio 2007 - si evidenziano, invece, variazioni di segno opposto: si registra, infatti, un incremento di 2.009,3 milioni di euro (+49,3 per cento) in termini di competenza e di 2.732 milioni di euro (+46,2 per cento) in termini di cassa. Passando al disegno di legge di assestamento, osserva che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio 2008, approvato con la legge 24 dicembre 2007, n. 245, reca spese iniziali per complessivi 8.398,1

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milioni di euro in conto competenza e 9.508,9 milioni di euro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate dal provvedimento in esame, rispettivamente, a 10.015,6 e 10.945,9 milioni di euro. In proposito, osserva che le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento sono estremamente contenute e che l'unica variazione degna di rilievo (che si ripercuote anche a livello di totale) appare quella intervenuta, in dipendenza di atti amministrativi, nel centro di responsabilità afferente alla Direzione generale per le infrastrutture stradali. Rileva che tale variazione è determinata da quelle intervenute nel capitolo 7486 «Spese per ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria non gestita dall'Anas in Sicilia e Calabria», per 500 milioni di euro, e nel capitolo 7487 «Interventi per opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria», per 1.363,5 milioni di euro: si tratta, in particolare, delle cosiddette «quote FINTECNA», in parte da destinare alle opere infrastrutturali indicate e che, tuttavia, sono state di recente utilizzate a copertura del recente provvedimento sull'abolizione dell'ICI per la prima casa.
Con riferimento al rendiconto del Ministero dell'ambiente, rileva che le risorse finanziarie nel 2007 sono risultate, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 1.597,6 milioni di euro, con un incremento complessivo rispetto al consuntivo 2006 pari al 33,2 per cento. Le previsioni definitive relative alle autorizzazioni di cassa si sono invece attestate sul valore complessivo di 2.125,8 milioni di euro, con un aumento rispetto al consuntivo 2006 di 458,4 milioni, pari al 27,5 per cento. Sottolinea, inoltre, che il disegno di legge di assestamento, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 2008 - rispetto alle spese iniziali per complessivi 1.649,4 milioni di euro in conto competenza e 1.988,8 milioni di euro in conto cassa - dispone che tali previsioni siano assestate, rispettivamente, a 1.832,9 e 2.221,6 milioni di euro. Fa presente che, al pari del Ministero delle infrastrutture, anche in questo caso le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento sono contenute, considerato anche che l'unica variazione significativa appare quella intervenuta, in dipendenza di atti amministrativi, nel centro di responsabilità afferente alla Direzione generale per la difesa del suolo, a causa della variazione di 151,5 milioni di euro intervenuta nel capitolo 8585 «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria». Rileva che anche tale stanziamento proviene dalle cosiddette «quote FINTECNA».
Si sofferma, infine, sulla situazione delle unità previsionali di base, di competenza della VIII Commissione, incardinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che l'unica unità previsionale degna di nota è quella relativa alla Protezione civile, dove la somma degli stanziamenti definitivi di competenza ammonta, nell'esercizio 2007, a 2.063,3 milioni di euro, con un incremento di 415,1 milioni di euro rispetto allo stanziamento dell'anno precedente, pari al 25,2 per cento; per le previsioni definitive di cassa si registrano gli stessi importi e le stesse variazioni. Osserva che il confronto con le previsioni iniziali (contenute nello stato di previsione approvato con la legge n. 298 del 2006) mostra analoghi incrementi, sia per la cassa che per la competenza, ma più contenuti (13,6 per cento). Al contempo, sottolinea che non vi sono variazioni di particolare rilievo nel disegno di legge di assestamento, per quanto concerne il citato stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In conclusione, nel rilevare come vi siano i necessari presupposti per un orientamento positivo da parte della Commissione sui disegni di legge in esame, preannuncia l'intenzione di proporre di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2007, nonché sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008, con riferimento alle parti di competenza della VIII Commissione.

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Il sottosegretario Mario MANTOVANI prende atto della relazione testé svolta.

Angelo ALESSANDRI, presidente, considerato che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1417 è stato appena fissato per le ore 15 del prossimo 21 luglio.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Atto n. 12.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il Governo - in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2005 - ha inviato alle Camere la richiesta di parere parlamentare sul provvedimento in titolo, seppur non corredata dai prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata. Segnala, pertanto, che il Presidente della Camera, pur avendo proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiama l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere i suddetti pareri.

Mauro PILI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento che la VIII Commissione è chiamata ad esaminare costituisce il terzo decreto correttivo del cosiddetto «codice appalti». In tal senso, preannuncia l'intenzione di svolgere la propria relazione in due tempi: il primo dedicato ad alcune riflessioni sul tema oggetto dell'esame e del relativo parere; il secondo concentrato sugli aspetti di natura tecnica.
Sotto il primo profilo, segnala che la Commissione si trova di fronte a due strade: la prima è semplice e quasi obbligata e consiste nel recepire in toto i rilievi formulati dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia europea nei confronti dell'Italia; la seconda è meno scontata, più impegnativa e legislativamente autorevole, poiché consiste nel tentare di introdurre nel codice quelle modifiche necessarie a rilanciare un grande «cantiere Italia», ispirandosi alle regole di trasparenza, effettività della concorrenza, ma soprattutto libertà economica, efficacia ed efficienza. Considerato che perseguendo la prima strada la discussione parlamentare potrebbe concludersi con un semplice recepimento, nemmeno troppo contrastato, delle valutazioni e delle prescrizioni comunitarie, ritiene invece che sulla seconda varrebbe la pena di soffermarsi con una riflessione capace di mettere al centro dell'azione parlamentare gli obiettivi da raggiungere e i conseguenti strumenti per perseguirli.
In questo avvio di discussione del decreto legislativo che il Governo ha sottoposto all'attenzione della Commissione per il parere di competenza, giudica utile soffermarsi sull'opportunità che proviene dai rilievi della Commissione europea, dalla Corte di Giustizia e dalle stesse osservazioni generali formulate dal Consiglio di Stato. Ritiene che l'opportunità rilevante sia quella di riaprire il confronto, non solo parlamentare e tra le forze politiche, ma tra i problemi da affrontare sul piano infrastrutturale e le regole per il raggiungimento

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dell'obiettivo prefissato. Osserva che il sentiero è stretto e tortuoso, schiacciato da una parte dal ruolo preminente e crescente del diritto comunitario nell'ordinamento interno e, dall'altra, dal sempre più delicato e complesso riparto di competenze tra Stato e Regioni, così come configurato nel Titolo V della Costituzione. Rileva, quindi, che gli spazi di manovra legislativa in questo caso appaiono limitati e compressi, sebbene su alcuni «temi chiave» del codice valga la pena di tentare di «aprire una breccia» per un processo innovatore, che si inquadri in un naturale ed auspicabile work in progress degli strumenti legislativi a disposizione. Segnala, insomma, che è in gioco una sfida politica e legislativa che si può decidere di affrontare con efficacia, in questo seppur ristretto frangente e nella limitatezza dei tempi di un parere parlamentare ad un decreto legislativo con delega ormai quasi scaduta.
Osserva che questo sforzo potrebbe essere utile soprattutto per una valutazione ex post della prima fase di vigenza del codice, traendo quelle indicazioni necessarie ad una sua rivisitazione nei punti rilevatisi critici: il decreto legislativo n. 163 del 2006, che per il Paese ha costituito un primo approccio razionale ed unitario ad una tematica vasta e complessa, ha oggi, però, la necessità di guardare con immediatezza e urgenza all'evoluzione dinamica e costante di alcuni rilevanti apporti in tema di appalti e infrastrutture. In tal senso, ritiene essenziale che il codice sia fondato su almeno quattro linee di intervento: semplificazione, definenendo i profili fondamentali della materia e lasciando alle cosiddette fonti secondarie la disciplina degli aspetti regolamentari; competitività rafforzata, introducendo una maggiore competizione e una più rilevante partecipazione degli operatori alle procedure di aggiudicazione, con la possibilità per i concorrenti di dimostrare la propria capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa avvalendosi anche di soggetti terzi; modernizzazione, prevedendo l'introduzione di strumenti telematici sia nella procedura concorsuale che per pubblicazioni e comunicazioni; flessibilità, con un importante ampliamento delle procedure di aggiudicazione, da quelle classiche a quelle negoziate.
Osserva che proprio questa caratterizzazione «flessibile» deve indurre la Commissione a guardare ai rilievi comunitari non come un obbligo conformativo, ma semmai come una opportunità per meglio perseguire gli obiettivi prefissati. In attesa del parere sullo schema di decreto da parte dello stesso Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, intende quindi soffermarsi su alcuni dei temi oggetto delle riserve comunitarie e delle sostanziali proposte di modifica avanzate dal Governo, che giudica necessario sottoporre alla Commissione, affinché valuti la possibilità di introdurre ulteriori riflessioni sulla materia. Segnala, in particolare, le seguenti questioni: il ruolo dei privati nell'infrastrutturazione del Paese, dal promotore al project financing; l'efficacia delle procedure attraverso la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti; i piani complessi urbani e non, il rilancio e la valorizzazione dell'iniziativa privata.
Sottolinea che dalle opere strategiche a quelle urbane il ruolo della finanza di progetto e dei capitali privati assume, in un momento di contrazione delle disponibilità di risorse pubbliche sulle infrastrutture, un ruolo sempre più centrale e decisivo. Per questa ragione, invita a valutare, così come compiutamente ha fatto il Governo nello schema di decreto legislativo in esame, la necessità di rafforzare e, se necessario, integrare lo strumento di intervento del privato (ex promotore) nella realizzazione dell'opera pubblica. Giudica questo uno dei «passaggi chiave», che deve consentire, da una parte, di superare i rilievi comunitari e, dall'altra, di rilanciare il patto pubblico-privato per la realizzazione e la gestione di opere di interesse collettivo. Sul piano procedurale, osserva che la proposta avanzata dal Governo riassume in pieno e con efficacia l'obiettivo di adeguamento alle disposizioni comunitarie e dall'altra di profonda innovazione delle procedure. Se inizialmente il

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legislatore aveva istituito la figura del promotore, e per esso il diritto di prelazione, ora, alla luce delle osservazioni della Commissione europea e parzialmente della Corte di giustizia, si deve prendere atto che la figura del promotore risultava compressa e compromessa nell'originario obiettivo di premiare ed incentivare l'intrapresa e la promozione privata. Il ruolo del privato-promotore, in sostanza, veniva sostanzialmente limitato alla presentazione dell'idea progettuale e, tutt'al più, come previsto nell'ultima modifica, concorreva in seconda battuta, con altri due concorrenti selezionati, in un'apposita gara a tre: un diritto di prelazione, quindi, ridotto ad un «diritto a concorrere» con altri due soggetti prescelti attraverso una apposita procedura di evidenza pubblica.
Sottolinea che ora il Governo interviene radicalmente, passando dalla cultura della procedura a quella del risultato: si tratta di un cambio di marcia rilevante e innovativo, riducendo da tre ad uno i passaggi previsti per l'affidamento del project financing ad un privato. In questa sede, si limita pertanto a porre all'attenzione della Commissione una riflessione sulla necessità di valorizzare l'idea, la proposta innovativa, la creatività e l'iniziativa imprenditoriale: infatti, se da una parte il Governo punta dritto alla soluzione del «pasticcio» promotore-prelazione, dall'altra resta scoperto l'obiettivo di « premiare» colui che crea e propone. Fa presente che nel provvedimento, in realtà, è prevista la possibilità del privato di avanzare proposte, anche se non contenute nel programma triennale di opere pubbliche, ma questa fattispecie si esaurisce con la presentazione di uno studio di fattibilità al quale seguirà la procedura concorsuale prevista per l'affidamento del project financing. Dunque, il privato che propone risulta essere una sorta di «suggeritore-benefattore» dell'amministrazione, ma non vedrà in alcun modo riconosciuto il proprio sforzo creativo ed economico. Ritiene che, con ogni probabilità, un riconoscimento aggiuntivo in questa fattispecie dovrebbe essere legislativamente individuato proprio per rendere «attraente» l'apporto d'opera intellettuale da parte del privato, restando da valutare se sia necessario un approfondimento di natura finanziaria relativo ai prodotti e alle fonti di sostegno del project financing. Infatti, se l'evoluzione dei prodotti finanziari e la possibilità di innovativi apporti di capitali finanziari privati lo rendesse necessario, giudicherebbe utile recepire nuove opportunità, sin da questo ultimo decreto correttivo, proprio a conferma di quello spirito dinamico della normativa in esame.
Segnala, poi, che al ruolo dei privati nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche si deve necessariamente affiancare il tema delle procedure e degli strumenti necessari alla migliore performance realizzativa delle opere stesse. Il decreto, anche in questo caso in modo puntuale, si fa carico di risolvere alcune questioni rilevanti in capo alle stazioni appaltanti, a partire dall'atavico conflitto tra funzioni e ruoli nelle procedure amministrative sino al riconoscimento economico per gli organici della pubblica amministrazione coinvolti nell'iter del progetto. In questo caso, richiama, a supporto dell'esigenza dichiarata di rendere più efficace la procedura, l'analisi svolta dal dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico, che, esaminando oltre 14 mila casi, ha stabilito che in Italia per realizzare un'opera pubblica di valore superiore ai 50 milioni di euro occorrono quasi 11 anni e che quasi la metà del tempo serve per il progetto e la gara d'appalto. Osserva che, ovviamente, la valutazione non si esaurisce con una valutazione limitata al fattore tempo ma si estende a quella economica, con spese che superano anche del 40 per cento l'importo iniziale preventivato dal progetto.
Per questa ragione, giudica centrale l'analisi delle motivi e dei possibili rimedi a tali ritardi: uno di questi è sicuramente legato all'efficienza, all'efficacia e alla valutazione oggettiva del lavoro della stazione appaltante e in questa direzione si inquadrano alcune modifiche apportate dal decreto in esame. Si tratta di interventi importanti sul piano della responsabilizzazione

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e della tutela del dipendente pubblico chiamato ad assumere rilevanti decisioni relativamente all'iter del progetto. Ritiene evidente che, al fine di raggiungere con maggior determinazione l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere, si rende necessario valutare l'opportunità di introdurre strumenti e parametri oggettivi di premialità in capo alla stazione appaltante, in relazione all'esigenza dichiarata di accelerare le procedure e ridurre i tempi discrezionali in capo all'amministrazione. In questo caso, osserva che le modifiche introdotte dallo schema sottoposto al parere della Commissione dovrebbero recepire l'esigenza di un' articolazione premiale dei corrispettivi, degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
Assume, poi, una particolare rilevanza, a suo giudizio, sia sul piano economico che nell'ambito del pieno rispetto dell'intrapresa economica privata, la proposta di recepimento delle osservazioni europee in materia di opere di urbanizzazione a scomputo. Giudica, infatti, evidente che non si tratta di una materia di secondaria importanza rispetto al tema solo apparentemente più rilevante sul piano economico delle opere strategiche infrastrutturali del Paese. in realtà, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria costituiscono nell'ambito della qualità urbana, e conseguentemente della vita di ognuno, un ruolo centrale sul piano dell'infrastrutturazione del Paese. Giudica fin troppo evidente che, sotto il profilo strettamente economico, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria rappresentano, nell'ambito degli interventi concessori delle amministrazioni competenti, le uniche in grado di avere una copertura finanziaria certa. Il meccanismo di finanziamento è codificato, certo e imprescindibile, così come appare ormai consolidato il principio secondo il quale le opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultano propedeutiche al rilascio delle stesse concessioni edilizio-residenziali e non, proprio a garanzia che vengano realizzati prioritariamente e preventivamente gli interventi di qualificazione e vivibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio urbanistico. Per questa ragione, ritiene indispensabile inquadrare il tema alla radice del rilievo della Commissione europea, che sostiene che l'articolo 32, comma 2, del codice abbia vocazione ad applicarsi all'attribuzione di appalti pubblici di lavori, che - sostiene la Commissione - è soggetta a regole comunitarie ben più dettagliate di quelle applicabili all'attribuzione delle concessioni di lavori. Dunque, l'Unione Europea sembra rilevare la vocazione dell'articolo 32 ad applicarsi agli appalti pubblici e, conseguentemente, per quello che giudica un erroneo inquadramento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel medesimo articolo, la Commissione uniforma i rilievi. In questo caso appare, però, evidente, a suo avviso, che si tratti di una fattispecie diversa e non riconoscibile nell'ambito dell'appalto pubblico, per due ordini di ragioni: la prima è che si tratta nella maggioranza dei casi di interventi unitari di natura privata; la seconda è che tutti gli interventi edificatori e le relative urbanizzazioni primarie e secondarie sono approvati su proposta privata nell'ambito delle procedure concessorie e autorizzative dell'amministrazione competente.
Segnala come sia frequente che nell'ambito degli stessi piani integrati e complessi l'amministrazione concessionaria può richiedere interventi supplementari che esulano e superano lo stesso importo delle opere a scomputo. Al contempo, giudica evidente che le urbanizzazioni primarie e secondarie costituiscono il fondamento dell'intrapresa privata, anche se le stesse poi dovranno essere cedute a tutti gli effetti alle amministrazioni competenti. L'amministrazione concessionaria potrebbe, in realtà, provvedere in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in quella determinata area sottoposta a piano complesso, ma si troverebbe davanti a due ordini di problemi: le somme a disposizione, con i tempi previsti per una eventuale e impropria gara d'appalto, risulterebbero di gran lunga insufficienti alla realizzazione dell'intervento e l'amministrazione dovrebbe conseguentemente farsi

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carico dell'intero stanziamento necessario per realizzare l'intervento; il privato sarebbe costretto a bloccare l'investimento edificatorio che, come detto, in molti casi è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Si tratta, quindi, di una questione rilevante per la quale, a suo avviso, è indispensabile individuare una soluzione che consenta una interpretazione realistica della decisione della Commissione europea. In questa direzione, ritiene vada individuata una soluzione, che altrimenti rischierebbe di turbare non solo le normali regole della trasparenza, ma anche della libera intrapresa, per assoggettarla a procedure abnormi e improprie.
Dopo aver riconosciuto nelle questioni appena sollevate il fulcro del provvedimento in esame, segnala la necessità che la Commissione, con lo spirito di piena collaborazione con il Governo, trovi le giuste proposizioni per esprimere, nel parere di competenza, quelle indicazioni utili a migliorare il provvedimento.
Passa, quindi, all'illustrazione delle note tecniche che riguardano nel dettaglio lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della norma di delega contenuta nell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Ricorda, anzitutto, che nella relazione illustrativa l'emanazione delle disposizioni correttive è motivata dalla necessità di tenere conto: dei rilievi formulati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con la lettera di messa in mora n. 2007/2309 e con la conseguente decisione del 30 gennaio 2008; della sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia; delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007 reso sullo schema di regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice ex articolo 5.
Osserva, quindi, che il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca le modifiche rese indispensabili a seguito della citata procedura d'infrazione comunitaria, tra cui la più rilevante è la riforma della disciplina del project financing. Osserva, infatti, che le lettere y), z) e aa) apportano modifiche sostanziali alla disciplina della finanza di progetto, snellendo la procedura vigente ed adeguandola, di fatto, alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. Ricorda, in proposito, che la censura più significativa mossa dalla Commissione ha riguardato il diritto di prelazione in favore del promotore, il quale nella procedura negoziata poteva adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione e risultare, pertanto, aggiudicatario della concessione. Nonostante l'abrogazione del diritto di prelazione disposta con il decreto legislativo n. 113 del 2007, la Commissione ha sottolineato la permanenza di una indebita posizione di vantaggio.
Sottolinea che le disposizioni recate dalla lettera y) riformulano integralmente, all'interno dell'unico nuovo articolo 153, la disciplina della finanza di progetto ora contenuta nei vigenti articoli 153, 154 e 155 che vengono conseguentemente abrogati. In ottemperanza alle osservazioni della Commissione, si prevede la sostituzione dell'attuale procedura negoziata in due fasi per la selezione del concessionario con una gara unica. Sostanzialmente, la nuova procedura prevede che l'amministrazione: ponga a base di gara uno studio di fattibilità; rediga una graduatoria tra le offerte presentate ritenute di pubblico interesse; nomini promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; aprovi il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato su richiesta dell'amministrazione stessa; sipuli direttamente la concessione con il promotore nel caso in cui il progetto non necessiti di modifiche progettuali. Qualora il promotore non accetti le modifiche progettuali, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, sulla base del progetto del promotore come modificato a seguito della fase approvativa.
Fa presente che, a seguito della nuova disciplina, vengono modificate anche alcune norme relative alla finanza di progetto per le infrastrutture strategiche recate

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dall'articolo 175 del codice (lett. dd). Al riguardo, segnala fin da ora che all'articolo 153 occorrerebbe modificare la rubrica, dato che in esso confluisce l'intero procedimento della finanza di progetto. Quanto alle altre modifiche, segnala innanzitutto quella relativa alla definizione di «lavori», che viene estesa a tutte le attività previste all'allegato 1. Le lettere b) e c) recepiscono due disposizioni comunitarie riguardanti rispettivamente le modalità di comunicazione delle specifiche tecniche e i contratti aggiudicati in base a norme internazionali. Viene poi stabilito che gli appalti misti sono soggetti unicamente alla disciplina prevista dall'articolo 20, comma 1 per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B e non a quella più rigorosa prevista per gli appalti di cui all'allegato II A. La lettera e) fa riferimento agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi disciplinati dall'articolo 24 del Codice. La lettera f) riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire e modifica la procedura di project financing in linea con quanto previsto dal nuovo articolo 153.
Ricorda, poi, che sono aggiunti alle categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri. La lettera h) prevede il ricorso al subappalto nel caso di lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e i soggetti affidatati non siano in grado di realizzare le predette componenti. La lettera i) integra le disposizioni relative all'iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali. La lettera j), attraverso la sostituzione del termine «imprese» con quello di «operatori economici», risolve la censura in merito ad una possibile esclusione di operatori comunitari. La lettera k) stabilisce che nei casi di procedure di aggiudicazione con riduzione dei candidati, questi ultimi sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti presentando la documentazione in sede di offerta. La lettera l) estende le disposizioni relative all'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento anche agli appalti nei settori speciali. La lettera m) sopprime il comma 13 dell'articolo 58, relativo ai criteri di valutazione nel dialogo competitivo. La lettera p) elimina la possibilità di ridurre il termine per introdurre la domanda di partecipazione al dialogo competitivo in caso di urgenza. La lettera q) aggiunge, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai candidati e agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non aggiudicare l'appalto o di non concludere l'accordo quadro. La lettera r) sopprime la disposizione per cui la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa i criteri motivazionali per i punteggi che, al contrario, devono essere indicati nel bando o nei documenti di gara. Le lettere s), t) e u) includono le società e i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri tra gli affidatari dei servizi dì architettura e di ingegneria, degli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, nonché per i concorsi di progettazione. La lettera v) prevede che per le opere di urbanizzazione a scomputo non si applichi più l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che consentiva al titolare del permesso di realizzare direttamente le opere: elimina, quindi, la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia. Analogamente, la lettera w) elimina tale possibilità negli appalti di forniture e servizi sotto soglia.
Segnala, inoltre, che la lettera x) apporta alcune modifiche all'articolo 140 relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore. Le lettere bb), cc), ee) e ff) modificano alcuni articoli del Capo IV relativo alla disciplina delle infrastrutture strategiche. La lettera bb) riguarda l'articolo 172 che prevede la possibilità, per i soggetti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura strategica, di

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costituirsi in società pubblica di progetto, ai fini del finanziamento, realizzazione ed eventuale gestione dell'infrastruttura stessa. La lettera cc) abroga, per le concessioni relative alle infrastrutture strategiche, la deroga agli articoli 56 e 57 del Codice, che stabiliscono i casi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata. La lettera ee) sottopone anche i contraenti generali ai principi ed alle disposizioni comuni del Codice recate dalla parte I. La lettera ff), con la sostituzione del comma 7 dell'articolo 179, relativo alle regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell'energia, prevede che siano solo gli enti aggiudicatori che esercitano una delle attività relative ai settori speciali ad essere soggetti alle disposizioni di cui alla parte III.
Da ultimo, osserva che nella decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2008 sono presenti ulteriori disposizioni del Codice che, secondo la Commissione, sollevano problemi di compatibilità con le due direttive sugli appalti pubblici, ma non compaiono nello schema di decreto. Tra esse segnala: l'articolo 74, comma 6, sulla presentazione di dichiarazioni sostitutive al posto dei documenti e certificati richiesti; l'articolo 49, commi 6 e 7, sulla limitazione dell'istituto dell'avvalimento; l'articolo 50, sulla limitazione del ricorso all'avvalimento in sede di qualificazione SOA ad imprese appartenenti allo stesso gruppo. Rileva che tra le «omissioni o riferimenti incrociati erronei», per i quali la Commissione europea auspica l'emendabilità al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica, non appare recepita l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 6, del codice, ove la definizione di appalto pubblico al singolare (appalti aggiudicati da una stazione appaltante o ente aggiudicatore) non sembrerebbe coprire i contratti conclusi da più amministrazioni aggiudicatici che aggiudicano insieme lo stesso appalto. Infine, tra le «disposizioni non trasposte», segnala quelle relative all'articolo 39 della direttiva 2004/17/CE, riguardante gli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro, e segnatamente l'obbligo di domandare ai concorrenti di tener conto di tali disposizioni.
Segnala, quindi, che l'articolo 2 reca una serie di modifiche, tra loro anche eterogenee, apportate al fine non solo di recepire alcuni rilievi del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di attuazione del codice, ma anche di coordinare il testo con alcune disposizioni legislative approvate nel frattempo ed, infine, al fine di espungere alcuni errori materiali. Tra le principali modifiche segnala: l'introduzione dell'istituto della locazione finanziaria; l'elevazione a norma di rango primario del sistema sanzionatorio nei confronti delle SOA; per la qualificazione delle imprese, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni ma riguarderà i migliori cinque anni del decennio antecedente; l'introduzione di disposizioni in merito ai contratti a corpo e misura; l'eliminazione della possibilità per le amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anomale; l'integrazione della normativa sul collaudo. Ricorda, infine, che l'articolo 3 stabilisce che tutte le disposizioni inserite nel codice dei contratti pubblici non hanno riflessi finanziari.

Guido DUSSIN (LNP) segnala preliminarmente che il suo gruppo avverte l'esigenza che la Commissione possa contare su un tempo adeguato per l'esame dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Si tratta, a suo giudizio, di un provvedimento che affronta tematiche delicate e importanti, che richiedono uno spazio adeguato di riflessione e di approfondimento. Nell'esprimere apprezzamento sia per il contenuto complessivo della relazione svolta dal relatore sia per alcune sottolineature in essa contenute - dal rafforzamento del ruolo dei privati nell'infrastrutturazione del Paese agli strumenti per valorizzare e rendere appetibile l'iniziativa imprenditoriale in questo settore strategico - sottolinea, tuttavia, che la realtà del settore delle opere pubbliche è in grandissima parte fatta, negli oltre ottomila comuni italiani, di appalti per la

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realizzazione di opere di valore ben inferiore ai 50 milioni di euro. Invita, pertanto, il relatore - nel condividere le sue osservazioni in tema di procedure per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - a tenere conto adeguatamente dell'esigenza che la Commissione possa prospettare soluzioni, sia in termini di semplificazione che di adeguatezza delle procedure, capaci di sostenere e di migliorare l'attività per la realizzazione tanto delle grandi opere strategiche che delle «piccole» opere pubbliche.

Raffaella MARIANI (PD), nel condividere molte delle considerazioni svolte dal deputato Guido Dussin, sottolinea a sua volta l'esigenza che la Commissione, a partire dai tempi previsti per il dibattito di carattere generale, sia effettivamente posta in condizione di entrare nel merito delle questioni sollevate dal provvedimento in esame, delle soluzioni prospettate e delle sue eventuali criticità. Si tratta, a suo avviso, di un'esigenza fondamentale in questa fase, per poter sviluppare, come ritiene indispensabile nella sede parlamentare, un confronto serio e serrato fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione ed un approfondimento completo di tutte le tematiche e le proposte di integrazione e di modifica.

Mauro LIBÈ (UdC), nell'associarsi alla richiesta - avanzata dai rappresentanti di altri gruppi - di poter contare su tempi congrui di esame e di discussione del provvedimento, segnala fin d'ora che per il suo gruppo è giunto il momento, nell'affrontare il tema generale della revisione della disciplina contenuta nel cosiddetto «codice appalti», di procedere quanto più possibile alla semplificazione di procedure che, introdotte negli anni scorsi per porre rimedio ad una situazione disordinata e foriera di «eccessive libertà», rischiano di trasformarsi in un peso che opprime e paralizza questo fondamentale settore della vita del Paese.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in considerazione dell'articolata relazione svolta dal relatore e delle richieste testé formulate da alcuni gruppi, ritiene che vi siano i margini per effettuare un lavoro approfondito sul provvedimento in titolo. Ricorda, peraltro, che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo dovrà anche essere commisurato ai tempi di lavoro dell'Assemblea, prima della pausa estiva.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.10.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, osserva che le abbinate proposte di legge in titolo, tutte finalizzate a consentire la riqualificazione urbanistica e ambientale dei centri storici, muovono da ragioni profonde, condivise negli anni recenti, trasversalmente, da tutti i gruppi parlamentari. Rileva che la prima di queste ragioni sta nell'esigenza di tutelare quella propensione, tipicamente italiana, a vivere in centri di piccola e media dimensione e ad uno stile di vita diverso da quello delle grandi metropoli. La seconda ragione sta nella necessità di salvaguardare il grande patrimonio storico, artistico, paesaggistico e delle produzioni tipiche dei piccoli comuni. Infine, una terza ragione, altrettanto importante, risiede

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nella consapevolezza, sempre più diffusa fra le forze sociali e politiche, del ruolo decisivo per la crescita e la competitività dei sistemi nazionali - a prescindere dalle dimensioni più o meno ampie dei comuni interessati - delle azioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici e per l'innovazione e l'attrattività delle reti urbane.
Segnala che un ulteriore elemento, politicamente rilevante, che unifica i quattro progetti di legge in esame, è rappresentato dalla comune volontà dei proponenti di ricercare negli istituti della cosiddetta «urbanistica consensuale» gli strumenti più idonei per la realizzazione di iniziative urbanistico-ambientali di ampio respiro, diretti non solo alla salvaguardia ma anche alla rivitalizzazione del territorio urbano e del suo tessuto civico. In questo senso, tutte e quattro le proposte di legge in esame indicano nei cosiddetti programmi integrati d'intervento (disciplinati dalla legge n. 179 del 1992 e basati sull'incontro delle volontà pubblico-private nella fissazione delle prescrizioni urbanistiche e nella realizzazione degli interventi predisposti), lo strumento urbanistico più adeguato al raggiungimento dell'obiettivo fissato sul piano legislativo, del recupero e della valorizzazione dei centri storici.
Quanto alla tipologia degli interventi da realizzare, osserva che le proposte di legge in esame definiscono un quadro omogeneo di misure, che vanno dal risanamento e recupero del patrimonio edilizio, alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, fino al miglioramento e adeguamento dei servizi urbani e agli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. Tutte e quattro le proposte di legge, infine, riproducono sostanzialmente i due provvedimenti - purtroppo, non divenuti legge - approvati pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati, sia nella XIV sia nella XV legislatura. Fa presente che le lievi modifiche che si riscontrano fra le diverse proposte di legge riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: l'indicazione di finalità aggiuntive dell'intervento legislativo, com'è il caso della proposta di legge n. 1129, la quale si pone l'ulteriore scopo della valorizzazione dei cosiddetti «centri commerciali naturali» (intesi come «insiemi organizzati, anche in forma societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti»); l'indicazione di specifici compiti attuativi, come nel caso della proposta di legge n. 582, la quale contiene la previsione di una relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in applicazione della legge; la delimitazione dell'ambito degli interventi da realizzare, in linea di massima circoscritto ai centri storici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti, ma estendibile anche all'esterno del perimetro dei centri storici, nel caso degli piccoli insediamenti urbanistici ai quali venga assegnato il marchio di «borghi antichi d'Italia»; la messa a disposizione di risorse stabili per la realizzazione delle finalità individuate dalla legge, con l'istituzione di uno specifico «Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia», presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'aggiunta - prevista dalla proposta di legge n. 583 - di specifiche misure di agevolazione fiscale a favore dei privati, sul modello della riduzione dell'aliquota IVA e delle detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione e di riqualificazione degli immobili.
Ricorda, poi, che tutte e quattro le proposte di legge prevedono che le modalità per il riparto delle risorse assegnate al citato Fondo nazionale siano definite con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il vincolo di destinarne una parte consistente agli interventi per i «borghi antichi d'Italia», ovvero per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

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In conclusione, ritiene che il contenuto delle proposte di legge in esame possa considerarsi sostanzialmente analogo e che, negli indicati casi in cui si registrano differenze, queste non riguardino profili di particolare criticità. Osserva, inoltre, che sussistono le condizioni affinché la Commissione possa addivenire rapidamente alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo e che tale testo possa essere rapidamente approvato dalla Commissione, anche alla luce del lavoro fatto nella precedente legislatura. Propone, quindi, che la Commissione - dopo un dibattito di carattere generale, che potrebbe avere luogo nelle prossime settimane - proceda in tempi brevi a un lavoro istruttorio, eventualmente in sede di Comitato ristretto, senza escludere la possibilità che la Commissione stessa ritenga opportuno avvalersi della procedura prevista dall'articolo 92 del Regolamento, per il trasferimento delle proposte di legge alla sede legislativa. Su tali elementi, e in generale sull'iter parlamentare delle proposte di legge in esame, oltre che sul loro contenuto, ritiene pertanto utile acquisire, anche in una prossima seduta, l'orientamento di massima dei rappresentanti dei gruppi e dello stesso Governo.

Tommaso FOTI (PdL), nel condividere l'impianto della relazione svolta dal deputato Stradella, sottolinea di avere particolarmente apprezzato il suo richiamo al fatto che per la terza legislatura la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento condiviso praticamente da tutti i gruppi parlamentari. Pur tenendo conto degli elementi contingenti, che nelle precedenti legislature hanno impedito la definitiva approvazione del provvedimento stesso, ritiene doveroso richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità - se davvero in questa tornata si vuole concludere positivamente l'iter parlamentare dei progetti di legge in esame - di tornare sul punto relativo all'ambito della loro applicazione, definendolo in maniera più circoscritta rispetto a quanto fatto nelle precedenti legislature. Sotto questo profilo, a suo avviso, occorre valutare l'opportunità di correggere al ribasso i limiti di popolazione dei comuni potenzialmente beneficiari del provvedimento legislativo, individuati nei vecchi testi approvati dalla Camera, per giungere alla definizione di uno strumento che concretamente aiuti le realtà locali, soprattutto quelle di dimensioni più ridotte, e che non si traduca, invece, nell'ennesimo provvedimento di legge privo di efficacia attuativa.

Gianpiero BOCCI (PD) dichiara di condividere molte delle osservazioni del relatore e del deputato Tommaso Foti, ritenendo che oggi sussistano tutte le condizioni politiche per approvare, anche in tempi molto rapidi, le proposte di legge in esame, senza ripetere lo sforzo vano che la Commissione ha fatto nelle due precedenti legislature. Sotto questo profilo, valuta ragionevole l'osservazione sull'opportunità di una definizione più circoscritta dell'ambito di applicazione della legge, fissando limiti più stringenti e più realisticamente individuati per quanto riguarda la platea dei comuni che potranno accedere agli strumenti e alle agevolazioni, introdotti dai progetti di legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla missione a Parigi in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di trasporti e sviluppo sostenibile dei Parlamenti dell'Unione europea (10 luglio 2008).

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica di avere partecipato, in rappresentanza

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della Camera dei deputati, alla Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di trasporti e sviluppo sostenibile dei Parlamenti dell'Unione europea, che si è svolta lo scorso 10 luglio a Parigi. L'incontro è stato organizzato dall'Assemblea nazionale nell'ambito delle iniziative parlamentari adottate nel corso del semestre di presidenza francese dell'UE e rappresenta un appuntamento ormai consueto - di norma a cadenza annuale - tra gli organismi parlamentari che si occupano di sostenibilità ambientale e politica dei trasporti.
In proposito, nel notare che alla Conferenza ha partecipato anche il Presidente dell'omologa Commissione del Senato, intende segnalare che l'incontro - certamente di grande interesse - ha consentito di sviluppare, in un serrato confronto interparlamentare, una importante riflessione su due aspetti centrali della tematiche dello sviluppo sostenibile. In primo luogo, la Conferenza ha affrontato il tema della scelta delle priorità da assumere, nel settore dell'inquinamento atmosferico e della sostenibilità energetica, tra adozione di nuove tipologie di carburanti ovvero continuazione degli sforzi intrapresi per rafforzare la compatibilità ambientale dei veicoli esistenti. In secondo luogo, vi è stato un interessante dibattito teso a operare un confronto tra le diverse esperienze nazionali finalizzate ad individuare le alternative al trasporto su strada, con particolare riferimento quello su rotaia o per via navigabile.
In conclusione, osserva che la riunione è stata certamente utile, anche se occorre rilevare una certa difficoltà di approfondimento dei diversi argomenti, tendenzialmente a causa dei tempi ristretti e serrati degli interventi, nonché di una impostazione dei temi che talvolta risulta - in simili occasioni - un po' troppo «retorica» e poco centrata sugli aspetti di merito; a questi profili di relativa difficoltà, peraltro, si è aggiunta un'agenda dei lavori piuttosto intensa, interamente concentrata in un'unica giornata. In ogni caso, ritiene che sia stato importante partecipare alla Conferenza, soprattutto per verificare che, sia pure con alcune differenze di impostazione e di metodo, la questione dello sviluppo sostenibile è chiaramente sentita in tutti i Parlamenti europei.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. - Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda, dunque, che nella precedente seduta, dopo la relazione del Ministro, si sono svolti gli interventi di alcuni deputati, mentre i restanti iscritti a parlare - in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea - sono stati invitati a rinviare il loro intervento ad una successiva seduta.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Salvatore

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MARGIOTTA (PD), Guido DUSSIN (LNP), Agostino GHIGLIA (PdL), Carmen MOTTA (PD), Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Roberto TORTOLI (PdL), Tino IANNUZZI (PD), Tommaso FOTI (PdL), Giuseppe SCALERA (PdL), Stefano ESPOSITO (PD), Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL), Mauro PILI (PdL), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) e Mauro LIBÈ (UdC).

Il Ministro Altero MATTEOLI svolge, quindi, alcune precisazioni e considerazioni conclusive.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.30.