CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2008
31.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2008. - Presidenza del Presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo ha presentato nella giornata di ieri, alle ore 19,30, ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1). Nell'ambito di tali proposte emendative, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia:
l'articolo aggiuntivo 6.054, recante modifiche al codice penale in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale di natura prettamente ordinamentale;
l'articolo aggiuntivo 6.055, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di perizie e di distruzione di beni contraffatti;
l'articolo aggiuntivo 6.056, recante modifiche alla disciplina in materia di indagini per i reati connessi alla contraffazione di beni, nonché in materia di relative sanzioni pecuniarie;

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l'articolo aggiuntivo 10.020, che prevede la competenza esclusiva del TAR del Lazio sulle controversie in materia energetica;
l'articolo aggiuntivo 15.05, che sospende per l'anno 2008-2009 le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso l'università;
l'articolo aggiuntivo 25.06, recante una serie di modifiche alla legge n. 241 del 1990, relativamente alla tempistica per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché in merito alla responsabilità delle amministrazioni per gli eventuali ritardi; l'articolo aggiuntivo 25.07, recante modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di disciplina dei tempi dell'attività consultiva di organi della pubblica amministrazione, in materia di valutazioni tecniche, nonché relativamente alle competenze della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi;
l'articolo aggiuntivo 25.08, recante modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di disciplina della Conferenza di servizi e di silenzio-assenso;
l'articolo aggiuntivo 25.09, recante modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi e di partecipazione agli interessati ai procedimenti di competenza delle autonomie territoriali;
l'articolo aggiuntivo 45.031, recante disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi;
l'articolo aggiuntivo 45.034, recante semplificazioni alle procedure amministrative, contrattuali e contabili riguardanti interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace;
l'articolo aggiuntivo 45.036, recante modifiche alla disciplina in materia di svolgimento del servizio postale e di tutela dei relativi utenti;
l'articolo aggiuntivo 49.033, recante principi generali relativi alla tempestività ed efficacia nel rilascio di provvedimenti o nell'erogazione di servizi da parte di amministrazione pubbliche statali;
l'articolo aggiuntivo 49.034, recante modifiche al codice civile in materia di disciplina degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata;
l'articolo aggiuntivo 49.035, il quale disciplina il contenuto delle carte dei servizi applicabili ai soggetti pubblici e privati che esercitano servizi di pubblica utilità;
l'articolo aggiuntivo 51.02, recante un complesso articolato di modifiche al codice di procedura civile in materia di processo telematico, di archivi informatizzati, di pagamento telematico dei contributi e dei diritti giudiziari;
l'articolo aggiuntivo 52.03, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge sul diritto d'autore;
l'articolo aggiuntivo 53.04, recante modifiche alla disciplina in materia di decisione delle questioni di giurisdizione;
l'articolo aggiuntivo 55.014, recante modifiche di varia natura al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione, in materia, tra l'altro, di incompetenza degli organi giurisdizionali, di pronuncia sulle spese, di rappresentanza in giudizio, di nomina del consulente tecnico, di testimonianze scritte, nonché in materia di procedimento sommario di cognizione;
l'articolo aggiuntivo 55.015, il quale interviene sulla disciplina della notificazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di atti civili, amministrativi e stragiudiziali;
l'articolo aggiuntivo 55.016, recante disposizioni in materia di processo del lavoro;
l'articolo aggiuntivo 55.017, recante modifiche al codice di procedura civile, in materia di conciliazione e di arbitrato;

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l'articolo aggiuntivo 55.018, recante modifiche alla disciplina in materia di rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione;
l'articolo aggiuntivo 56.02, recante una serie di disposizioni istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale;
l'emendamento 60.88, il quale autorizza la spesa di 3 milioni per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale;
l'articolo aggiuntivo 63.09, il quale interviene a rideterminare una riduzione di spesa riferita alla missione Soccorso civile del Ministero dell'economia senza completare la norma di copertura;
l'emendamento 83.42, il quale ricomprende tra le attività tipiche delle ONLUS l'erogazione gratuita di somme di denaro effettuata da fondazioni in favore di enti senza scopo di lucro;
l'emendamento 83.43, che interviene sulla disciplina della restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie della riscossione in forza del principio del non riscosso come riscosso;
l'emendamento 83.45, che disciplina il rimborso da parte dell'ente creditore delle spese di notifica della cartella di pagamento;
l'emendamento 83.47, che amplia il termine entro il quale l'agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento per non incorrere nel diniego del diritto al discarico;
l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.13, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese;
l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.14, recante modifiche al codice delle proprietà industriale;
l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.15, recante delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari;
l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.16, recante delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro;
l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.17, recante delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti modifiche al codice dell'amministrazione digitale;
l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.18, recante delega al Governo per ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE s.p.a.

Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Dis. 1.012 del Governo, precedentemente dichiarato inammissibile per estraneità di materia, deve ritenersi ammissibile limitatamente al comma 1, il quale dispone in ordine a interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate. Rimangono invece inammissibili i commi successivi dell'articolo aggiuntivo, i quali recano norme di delega.
Conseguentemente, la parte ammissibile della proposta emendativa deve intendersi riferita all'articolo 2 del decreto- legge, e non più al disegno di legge e assume il numero 2.64.
Rende altresì noto che le Presidenze si riservano di pronunciarsi successivamente in ordine all'ammissibilità di alcune proposte emendative del Governo, in considerazione della necessità di procedere a ulteriori approfondimenti sul relativo contenuto. Si tratta in particolare:
dell'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo, ammissibile quanto alla materia, mentre relativamente ai profili finanziari si segnala che la relazione tecnica subordina la verifica positiva alla soppressione di cui alla lettera d) del comma 3 le quali prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle questioni degli immobili della difesa siano versate in entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa;
dell'articolo aggiuntivo 23.011, recante disposizioni in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al comma 6, il quale affida alla potestà

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regolamentare del Governo la disciplina di materie assai ampie. Al riguardo occorre valutare se le relative disposizioni non configurino una sorta di delega implicita;
dell'articolo aggiuntivo 53.03, recante norme relative alla verifica preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione avverso sentenze civile e tributarie;
dell'articolo aggiuntivo 60.02, con riferimento alla parte che riguarda le modifiche alla legge n. 244 del 2007;
dell'articolo aggiuntivo 60.03, recante modifiche alla legge n. 468 del 1978, in materia di modalità di copertura finanziaria delle legge e di contenuto proprio della legge finanziaria;
dell'articolo aggiuntivo 63.07, recante alcune disposizioni che concernono le competenze della Corte dei conti che appaiono avere contenuto prevalentemente ordinamentali;
dell'emendamento 64.47, recante disposizioni in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per le medesime ragioni, rende noto che le Presidenze ritengono di sospendere i giudizi di ammissibilità relativamente agli emendamenti, già dichiarati inammissibili, Giudice 64.1, Granata 64.5 e Commercio 64.13.
Le stesse considerazioni valgono per gli emendamenti Cavallaro 61.1, Stracquadanio 61.2, Giudice 61.4, Ciccanti 61.5 e Distaso 61.6, già dichiarati parzialmente inammissibili, per i quali si ritiene di sospendere il definitivo giudizio.
Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 83.016, recante un complesso di disposizioni in materia di autotrasporto, le Presidenze rilevano come alcune di esse sembrino vertere su questioni di natura ordinamentali, non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge. Tali considerazioni valgono in particolare per le disposizioni di cui all'articolo 83-quater concernenti il pagamento, da parte dei committenti, dei corrispettivi dovuti ai vettori, all'articolo 83-quinquies, in materia di sanzioni, all'articolo 83-sexies, in materia di imballaggi delle merci.
Per quanto concerne invece i profili di copertura, le Presidenze rilevano come l'emendamento 81.58 del Governo sostituisca una delle fonti di alimentazione del fondo per il soddisfacimento delle esigenze dei non abbienti mediante risorse rivenienti dal recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea. Benché la dotazione del fondo non sia normativamente determinata, è necessario che il Governo chiarisca che l'importo ascritto al fondo stesso nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sia quotato in 170 milioni, a seguito della modifica sopra descritta della copertura.
Con riferimento all'emendamento 52.4 del Governo, comunica che le Presidenze ritengono di sospendere la valutazione di ammissibilità in attesa di acquisire la relazione tecnica del Governo.
Segnala inoltre come l'ammissibilità, quanto alla copertura, dell'emendamento 63.88 debba intendersi subordinata alla garanzia che nel prosieguo dell'esame in seconda lettura al Senato del decreto-legge n. 93 del 2008, resti invariata la disponibilità delle risorse di cui l'emendamento prevede l'utilizzo.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi riammesso l'emendamento 67.2. Rileva peraltro, che, in base ai medesimi criteri, si devono intendere superati i profili problematici in ordine alla copertura finanziaria degli emendamenti 60.58, 60.78, 63.38, 63.40, 63.42, 63.4, che tuttavia rimangono inammissibili in quanto estranei per materia.
A modifica della precedente pronuncia, rende noto che le Presidenze ritengono infine ammissibili gli emendamenti Baretta 81.41 e Gioacchino Alfano 81.54, nonché l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01, precedentemente dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, il quale reca disposizioni in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, e che assume la nuova numerazione 23.012.

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Bruno TABACCI (UdC) ritiene che non vi siano espressioni adeguate per qualificare l'azione del Governo, lamentando come il numero di emendamenti presentati renda del tutto impossibile un serio lavoro da parte delle Commissioni. A tale proposito rileva come la condotta del Governo abbia posto in imbarazzo anche i Presidenti, come dimostra l'emendamento a prima firma del deputato Lanzillotta, di cui egli stesso è cofirmatario, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, il quale, dichiarato inizialmente inammissibile, è stato quindi considerato ammissibile a seguito della presentazione da parte del Governo di un emendamento sulla medesima materia.
In generale, ritiene che, di fronte alla quantità di emendamenti presentati dal Governo, non si possa pensare che si tratti di modifiche o integrazioni, bensì di un nuovo provvedimento, il cui esame deve essere ripreso dall'inizio, al fine di consentire alle Commissioni di considerare tutta questa materia. Ribadisce che si tratta di uno stravolgimento dei rapporti istituzionali e delle corrette modalità di lavoro del Parlamento che non ha precedenti, sottoliennando come il Ministro dell'economia non possa ritenersi il dittatore del Paese, che decide senza tener conto del volere del resto del Governo delle prerogative del Parlamento.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come il Governo, con la propria condotta, espropri di ogni potere un Parlamento che mostra di non avere alcuna capacità di reagire. Altrimenti non sarebbe neppure concepibile che, di fronte al numero di emendamenti presentati dal Governo, le Commissioni non avessero neppure i tempi per esaminarli e per formulare proposte di correzione e di miglioramento.
Tale situazione risulta a maggior ragione incomprensibile, in quanto le Commissioni non si trovano ad esaminare un disegno di legge finanziaria negli ultimi giorni dell'anno, con il rischio di dover fare ricorso all'esercizio provvisorio. In queste condizioni l'unica possibilità di svolgere un esame serio del testo è condizionato dalla definizione di tempi adeguati. Ribadisce in proposito la richiesta già formulata alle Presidenze nella seduta di ieri di non prevedere lo svolgimento dei lavori delle Commissioni contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea della Camera sul disegno di legge concernente la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) pur senza ripetere le critiche e le proteste, del tutto giustificate, già espresse in merito al modo di procedere scelto dal Governo, rileva in ogni caso come la presentazione di un numero tanto consistente di emendamenti da parte del Governo impedisca di fatto alle Commissioni di esaminare il provvedimento. Per tale motivo invita le Presidenze a concedere ai membri delle Commissioni tempo fino a lunedì prossimo per esaminare le proposte governative, senza procedere nel frattempo alla fissazione di termini e allo svolgimento di votazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea attualmente previsto, le Commissioni dovranno concludere l'esame entro la giornata di lunedì. Osserva altresì che la fissazione dei termini per la presentazione dei subemendamenti rappresenti una garanzia anche per i gruppi di opposizione, in quanto permette di dare certezza ai tempi di esame degli emendamenti del Governo. Peraltro i termini che saranno individuati potranno essere successivamente rivisti, sulla base delle decisioni in merito alla programmazione dei lavori dell'Assemblea che la Conferenza dei presidenti di Gruppo assumerà.

Lino DUILIO (PD) rileva in primo luogo l'assoluta assenza di correttezza nel comportamento del Governo, ricordando che nella seduta di ieri il sottosegretario Vegas si era impegnato a presentare emendamenti del Governo entro le ore 15. In realtà è accaduto che intorno alle ore 21 è stata resa nota la notizia che il Governo aveva presentato un numero amplissimo di ulteriori proposte emendative. Stigmatizza

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quindi come la scelta del Governo di adottare in pochi giorni, attraverso un decreto-legge, una manovra finanziaria, non abbia nessun precedente nell'attività della Camera e, in particolare, della Commissione Bilancio. In tale contesto ritiene che manchino del tutto i presupposti per un serio e ordinato svolgimento dei lavori in Commissione ed invita pertanto i Presidenti a rappresentare alla Presidenza della Camera la situazione che si è creata e a richiedere tempi più ampi per l'esame presso le Commissioni del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) propone ai Presidenti di non fissare termini per i subemendamenti relativi agli ulteriori emendamenti presentati dal Governo, ritenendo che al termine della Conferenza dei presidenti di Gruppo convocata per la giornata odierna, gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite potranno definire l'ulteriore svolgimento dei lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Baretta si riserva di convocare l'Ufficio di presidenza successivamente alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, rinviando quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 luglio 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.30 alle 15.45 e dalle 20.25 alle 21.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2008. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 21.15.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo ha presentato due riformulazioni, rispettivamente agli articoli aggiuntivi 6.046 e 6.045; ha inoltre presentato il nuovo emendamento 7.22, soppressivo di tre commi dell'articolo 7 (vedi allegato 2), il quale risulta ammissibile.
Comunica inoltre che l'articolo aggiuntivo 53.03, recante norme relative alla verifica preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, deve ritenersi inammissibile.
Le stesse considerazioni valgono per l'articolo aggiuntivo 60.03 recante modifiche alla legge 468 del 1978, oltre che per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 63.07, recante disposizioni che concernono le competenze della Corte dei conti che appaiono di natura prevalentemente ordinamentale, così come per quanto riguarda gli emendamenti, già dichiarati parzialmente inammissibili, 61.1, 61.2, 61.4, 61.5, 61.6 che devono ritenersi interamente inammissibili. Resta ovviamente fermo che tali materie potranno essere approfondite nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1441.
Rileva quindi, quanto all'articolo aggiuntivo 83.016, in materia di autotrasporto, che lo stesso appare inammissibile limitatamente all'articolo 83-quinquies, in materia di sanzioni, e all'articolo 83-sexies, in materia di imballaggi delle merci.

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Osserva, inoltre, che i Presidenti, ad una più accurata verifica, valutano ammissibili le seguenti proposte emendative:
Borghesi 46.01, recante un complesso di disposizioni volte a ridurre i costi di pubbliche amministrazioni, con esclusione del comma 4;
Giudice 60.78, il quale provvede a ridotare l'autorizzazione di spesa relativa i campionati mondiali di nuoto del 2009;
Giudice 63.38, il quale stanzia risorse per il completamento di opere infrastrutturali volte alla realizzazione di dighe;
Giudice 63.40, il quale provvede a ridotare l'autorizzazione di spesa relativa alle capitanerie di porto.

Ricorda poi che, nella seduta di ieri, sono pervenute alcune richieste di riesame relative ad emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione. In particolare, le proposte emendative per le quali è stato richiesto il riesame sono: Marchioni 44.26 e 44.28, Milo 58.10. Con riferimento alle suddette proposte si ritiene di poter riammettere solo l'emendamento Marchioni 44.26.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in relazione all'emendamento 63.06 del Governo, recante misure relative al 5 per mille, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, precisa che l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di venti milioni di euro per l'anno 2009 fa riferimento al soddisfacimento delle richieste effettuate in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2008. Precisa peraltro che l'autorizzazione di spesa a cui si riferisce la citata integrazione finanziaria riguarda l'articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007, che, per mero errore materiale, è stata identificata con l'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Dichiara pertanto di presentare una riformulazione dell'emendamento che tiene conto delle esposte precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiara ammissibile, l'articolo aggiuntivo 63.06, nella nuova formulazione (vedi allegato 2). Comunica altresì che il termine per i subemendamenti sugli articoli aggiuntivi 63.06 (nuova formulazione) e 83.016 del Governo, limitatamente alle parti ammissibili, è fissato alle ore 10 di domani, 11 luglio 2008.
Alla luce delle risultanze emerse nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani alle 10.30.

La seduta termina alle 21.20.

ERRATA CORRIGE

Il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 luglio 2008, a pagina 54, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: «il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti»; a pagina 57, prima colonna, la quarantesima e la quarantunesima riga sono soppresse.