CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia Angelino Alfano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.
C. 1442 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, presidente, in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ricorda che, come convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 12.30 e che il numero delle votazioni residue è pari a venti.
Avverte inoltre che, sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza appena svoltasi, alle 12 si passerà allo svolgimento delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori, lasciando il tempo residuo all'esame degli emendamenti. Per altro, considerato il ristretto numero di votazioni da effettuare, non è stato fissato un limite di tempo per lo svolgimento dei singoli interventi, fermo restando che, in ogni caso, alle 11.45 si procederà alla votazione, senza interventi, degli emendamenti eventualmente non ancora votati.
Avverte infine che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda di avere contestato, nella seduta antimeridiana delle Commissioni di ieri, che un provvedimento tanto delicato, che pone

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problemi di rilievo costituzionale, potesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da oggi, con conseguente inaccettabile compressione dei tempi di esame da parte delle Commissioni. Non risulta che vi siano precedenti di una simile limitazione del dibattito parlamentare. Si creerebbe, quindi, un precedente molto pericoloso, poiché in questo modo la maggioranza - qualsiasi maggioranza - potrebbe compiere del colpi di mano ed approvare provvedimenti in tempi rapidissimi, sostanzialmente senza che vi sia stato dibattito parlamentare e, pertanto, spogliando il Parlamento delle sue prerogative.
Precisa di avere attribuito la responsabilità di questa spiacevole situazione alla maggioranza e al Presidente della Camera, anche con una dichiarazione rilasciata alla stampa. Tuttavia, nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea, il Presidente Fini ha chiarito che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da oggi con la clausola «ove concluso dalle Commissioni». Il che significa che era nella disponibilità dei Presidenti delle Commissioni di organizzare l'esame del provvedimento in sede referente in modo da garantire un adeguato dibattito e il rispetto dei diritti dell'opposizione, anche se ciò avrebbe potuto comportare uno slittamento dell'inizio dell'esame in Assemblea.
Chiede quindi di chiarire se la decisione di comprimere i tempi della discussione parlamentare sia da ascrivere al Presidente della Camera o ai Presidenti delle Commissioni I e II, ovvero ad una concorde assunzione di responsabilità.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento della Camera, i lavori delle Commissioni sono organizzati in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che l'articolo 23, comma 5, consente di inserire un progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea anche in deroga al termine di due mesi previsto dall'articolo 81 del regolamento medesimo: in tal caso, per prassi, si appone la clausola «ove concluso dalla Commissione». In base a questi principi, il provvedimento in esame è stato legittimamente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio; era stata del resto avanzata anche la proposta di iniziare l'esame domani, giovedì 10 luglio, ma i gruppi di opposizione hanno ritenuto che un solo giorno in più per l'esame in Commissione non facesse differenza. Pertanto, il Presidente della Camera ha confermato l'inizio dell'esame nella seduta pomeridiana di oggi.
Per quanto concerne l'esame presso le Commissioni riunite, si è proceduto sulla base delle disposizioni del regolamento, che attribuiscono ad una maggioranza qualificata dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, in difetto della maggioranza, al presidente della Commissione il potere di organizzare i lavori della Commissione stessa. Nel caso particolare, le presidenze hanno stabilito di concludere l'esame del provvedimento in tempi utili per consentire l'esame in Assemblea secondo quanto stabilito dal calendario della medesima.
Chiede quindi se vi siano interventi sull'emendamento 1.3 Palomba per la parte non respinta.

Federico PALOMBA (IdV) in considerazione della disponibilità manifestata dai relatori nella seduta di ieri a valutare più approfonditamente l'emendamento 1.293 Costantini in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, ritira il suo emendamento 1.3 che, nella parte non respinta, contiene anche la disposizione che si intende introdurre con l'emendamento 1.293, secondo la quale al termine della sospensione, entro trenta giorni l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti 1.4 e 1.5 non saranno posti in votazione in quanto la parte non

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respinta, relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 1, è identica all'emendamento 1.14 dei medesimi presentatori.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, del quale raccomanda l'approvazione, illustra come la proposta emendativa sia volta a limitare l'area di irresponsabilità penale al solo Presidente della Repubblica, sanando in tal modo l'irrimediabile incompatibilità dell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, con la disciplina di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione. Sottolinea come la soluzione adottata in Francia, per definire la predetta area di irresponsabilità con riferimento al solo Presidente della Repubblica, sia stata il frutto di profonde riflessioni, confronti ed approfondimenti e si sia tradotta in un intervento normativo razionale e selettivo, adottato con legge costituzionale. Stigmatizza quindi la compressione dei tempi parlamentari e la mancanza di un'adeguata istruttoria nell'esame del provvedimento. Ribadisce che anche nel nostro ordinamento occorre una legge costituzionale per disciplinare la materia in esame e che non sussiste alcuna ragione, logica o giuridica, per estendere una così ampia irresponsabilità penale anche al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti del Senato e della Camera.

Oriano GIOVANELLI (PD) nell'intervenire sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame. Concorda sostanzialmente con le considerazioni dell'onorevole Zaccaria, richiamando l'esempio della legislazione francese e sottolineando la necessità, anche nel nostro ordinamento, di intervenire con legge costituzionale. Ritiene che, per non alterare irrimediabilmente l'equilibrio fra gli organi costituzionali, la disciplina in esame potrebbe essere applicate solo al Presidente della Repubblica. Prevedere una simile forma di irresponsabilità penale anche per le altre alte cariche dello Stato rappresenta un grave strappo agli equilibri istituzionali definiti dalla Costituzione, un'inaccettabile forzatura che si va ad aggiungere ad una compressione senza precedenti del dibattito parlamentare. D'altra parte, la criticabile ed inconsistente ratio posta alla base della previsione della irresponsabilità anche del Presidente del Consiglio potrebbe essere portata alle estreme conseguenze ed essere utilizzata perfino per giustificare l'irresponsabilità dei Presidenti delle Regioni.

Lanfranco TENAGLIA (PD) intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime forte contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, nonché amarezza per la violazione di fondamentali regole ed assetti costituzionali, anche con riferimento alla compressione senza precedenti del dibattito parlamentare. Ritiene che per la definizione di questioni tanto rilevanti occorra il massimo sforzo per trovare soluzioni condivise, poiché solo in tal modo è possibile attribuire alla norme giuridiche forza ed efficacia, mentre le norme non condivise sono fragili.
Evidenzia come nel caso di specie fosse senza dubbio necessaria una legge costituzionale, poiché si verte in materia di prerogative di organi costituzionali. Inoltre, anche a volere accedere alla opposta tesi della adeguatezza della legge ordinaria, sarebbe stato comunque necessario rispettare fino in fondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, ciò che non è stato fatto. Si prevede infatti una disciplina che, in modo del tutto irragionevole, determina la sospensione dei processi relativi a reati comuni, mentre tale sospensione non si verifica per i processi relativi a reati ministeriali. Non viene risolto adeguatamente i problema della non reiterabilità del beneficio della sospensione. Risulta infine insanabile la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, determinata dal fatto di avere determinato una ingiustificata differenziazione delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera, rispetto ai componenti degli organi che costoro sono chiamati a presiedere.

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Linda LANZILLOTTA (PD) nell'intervenire sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame e sottolinea la singolarità della disciplina da esso recata anche sul versante del diritto comparato. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.9 che, da un lato, cerca di ricondurre tale disciplina al modello europeo delle costituzioni di derivazione monarchica e, dall'altro, di conformare l'intervento normativo alle indicazioni della Corte costituzionale. Per superare le lacerazioni derivanti dal rapporto tra politica e magistratura occorre un intervento legislativo adeguato, adottato con legge costituzionale, che fornisca una soluzione equilibrata, condivisa e stabile, non di certo una legge ordinaria affetta da gravi elementi di irragionevolezza e, quindi, a forte rischio di dichiarazione di incostituzionalità. Sottolinea, infine, che la compressione dei tempi parlamentari cui si sta assistendo nella discussione del provvedimento in esame è inaudita e senza precedenti.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene che alcuni interventi non tengano nella debita considerazione il fatto che la Corte costituzionale si è ormai pronunciata. Si può discutere, astrattamente, su quale sia la fonte da utilizzare per disciplinare la materia, ma non si deve dimenticare che la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento della legge ordinaria, e ciò in considerazione del fatto che non si tratta di istituire una forma di immunità.
Quanto alle altre indicazioni della Corte, rileva che esse sono state recepite. Viene infatti previsto un termine finale per la sospensione dei processi, vale a dire la legislatura, salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica. L'unico punto nel quale il provvedimento in esame non si conforma alle indicazioni emerse dalla sentenza più volte richiamata sta nella mancata estensione della disciplina a tutti i membri del Parlamento.
Al riguardo, tuttavia, chiede, polemicamente, che cosa l'opposizione avrebbe detto se la sospensione dei processi fosse stata estesa a tutti i membri del Parlamento; quanto meno, che si trattava del ripristino dell'immunità parlamentare. D'altra parte, l'assimilazione dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica e la loro distinzione dai membri del Parlamento e dai ministri ha una precisa ragion d'essere, che consiste in un carattere comune di tutte le predette cariche: tutte hanno la rappresentanza esterna dell'organo che presiedono, sia a livello nazionale, sia internazionale.
Nel concludere, dopo aver ricordato come molti, anche autorevoli esponenti del Partito democratico avessero nei mesi scorsi sostenuto la legittimità e l'importanza politica di un intervento volto a risolvere il nodo del rapporto tra politica e magistratura, si chiede come mai abbiano poi mutato radicalmente avviso considerato che sono perfettamente consapevoli della esistenza del problema.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, volto a limitare al solo Presidente della Repubblica la disciplina in esame, dichiara che il suo gruppo lo condivide e lo sosterrà, sottolineando che la sua approvazione eliminerebbe ogni sospetto riguardo all'origine e all'intento della norma in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.9 Ferranti.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo sull'emendamento 1.10 Ferranti, di cui è cofirmatario, ricorda che soltanto pochi ordinamenti stranieri prevedono una disciplina e comunque solamente per il Presidente della Repubblica. In ogni caso, dichiara di non comprendere la ragione dell'estensione della protezione ai Presidenti delle Camere, a meno che, intendendosi garantire una protezione al Presidente del Consiglio e non potendosi non estenderla al Presidente della Repubblica, si sia poi scelto di associare a queste due cariche anche quella di presidente di assemblea legislativa, per dissimulare meglio

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l'intenzione. Si tratta però di una scelta priva di fondamento, in quanto tali cariche non hanno caratteri comuni. È inoltre difficilmente immaginabile un'aggressione dell'autorità giudiziaria nei confronti dei Presidenti delle Camere. In definitiva, l'estensione del beneficio ai Presidenti delle Camere conferma il sospetto che la misura è stata ideata per il Presidente del Consiglio ed estesa ad altri solo perché questo non risaltasse con troppa evidenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.10 Ferranti.

Anna Paola CONCIA (PD) constata con amarezza che la mistificazione della realtà è un esercizio diffuso in Italia e nella politica, il che nuoce fortemente al bene comune. Rileva che il Paese è imprigionato nell'anomalia che sempre si verifica quando governa Berlusconi. Personalmente ritiene che Berlusconi dovrebbe essere sconfitto politicamente, ma pensa comunque che questi sbagli a voler imporre una tutela processuale per sé e per le altre alte cariche dello Stato: sbaglia nel metodo, perché comprime la discussione su un punto della massima rilevanza per la vita democratica del Paese, e nel merito, perché dimostra una concezione proprietaria delle istituzioni, intese come qualcosa da piegare liberamente ai propri interessi personali. Tutto ciò crea un dannoso clima di esasperazione.
Ricorda poi che la sospensione dei processi è prevista soltanto in alcuni ordinamenti stranieri paragonabili a quello italiano e solamente per il Presidente della Repubblica. Il provvedimento, quindi, stabilisce soltanto un privilegio, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di ragionevolezza, di diritto di difesa, di giusto processo, di obbligatorietà dell'azione penale; nonché in violazione del principio per cui la materia dell'immunità deve essere regolata con legge costituzionale.
Ritiene inoltre assurdo che si stabilisca l'improcedibilità per tutti i reati, anche per quelli che non abbiano alcuna attinenza alla carica ricoperta; senza contare che non è posta alcuna limitazione rispetto al periodo nel quale sono stati commessi i reati.
Contesta, quindi, l'impostazione stessa del provvedimento, osservando che non può esistere uguaglianza senza autonomia della magistratura e che questa non esiste se il processo può essere modellato secondo le esigenze dell'imputato. D'altra parte la Costituzione ammette due sole eccezioni al principio di uguaglianza: nei confronti del Presidente della Repubblica e dei membri delle Camere. Nessuna specialità è prevista invece per i membri del Governo, salvo l'autorizzazione a procedere, e comunque solo per i reati funzionali. In definitiva, il provvedimento in esame è privo di alcun fondamento costituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.11 Amici e 1.12 Lo Moro.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.13.

Giovanni CUPERLO (PD), intervenendo sugli identici emendamenti 1.14 Costantini e 1.15 Amici, ricorda come, in un articolo di qualche tempo fa, Pietro Citati abbia scritto che il vero problema del Paese è oggi la crisi di autorità, intesa come autorevolezza della decisione: una crisi diffusa ormai ad ogni livello, la quale fa sì che sia sempre più difficile fidarsi di qualcuno e che spezza lo stesso sistema delle istituzioni, il quale presuppone una continuità tra l'elettorato e la classe politica. Si è trattato di un grido di allarme che investe tutti, e senza dubbio anche la politica, che da questa crisi di credibilità e autorevolezza è investita in pieno. Chiede, quindi, alla maggioranza se davvero le convenga procedere nel modo in cui sta procedendo; se davvero creda che il Paese comprenderà e condividerà la norma in discussione. Poiché, d'altra parte, ha attentamente ascoltato gli interventi dei deputati di maggioranza che hanno appassionatamente difeso le ragioni di interesse pubblico del provvedimento, si

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dice convinto che, se davvero alla maggioranza sta a cuore soltanto un principio di interesse generale, e non il caso personale del Presidente del Consiglio, allora basterebbe sgombrare il campo da ogni sospetto sopprimendo il secondo periodo del comma 1, che prevede l'applicabilità della sospensione anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, oppure stabilendo che la protezione si applichi soltanto a partire dalla prossima legislatura. Ciò eviterebbe, a suo avviso, un ulteriore allontanamento della politica dall'opinione pubblica ed un ulteriore aggravamento di quella crisi di credibilità e di autorità di cui ha parlato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 1.14 Costantini e 1.15 Amici, nonché l'emendamento 1.288 Costantini.

Pierluigi MANTINI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.289, dichiara di comprendere l'attualità del tema: si tratta di un nodo politico che dovrebbe trovare scioglimento, a suo avviso, in questa legislatura. Ciò premesso, l'emendamento in esame, come anche quello della collega Samperi, ha una finalità esclusivamente migliorativa del testo, e se il clima fosse sereno, verrebbe certamente accolto dalla maggioranza. Si dice comunque convinto che un intervento quale quello realizzato dal provvedimento in esame avrebbe dovuto costituire oggetto di una intesa di alto livello ed essere approvato con legge costituzionale. Quanto alla sentenza della Corte costituzionale, ritiene che il fondamentale difetto del testo in discussione consista nella mancata estensione dell'istituto a tutti i membri del Parlamento; ricorda, tra l'altro, di aver presentato una proposta di legge (C. 1390) intesa ad introdurre una disciplina in tal senso.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore per la I Commissione, con riferimento all'emendamento 1.289 Mantini, premesso che i relatori ritengono il testo già sufficientemente chiaro sul punto, dichiara la loro disponibilità, al fine di una maggiore chiarezza e di un rasserenamento del dibattito, ad accogliere la proposta emendativa, a condizione che sia riformulata nel senso di prevedere che la sospensione dei processi non è reiterabile salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica, nel corso della stessa legislatura. Invita quindi il deputato Mantini a ritirare il suo emendamento e a ripresentarlo, riformulato, all'Assemblea, dichiarando per parte sua l'impegno dei relatori a sostenerlo in sede di Comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (PD) accoglie l'invito del relatore Calderisi e ritira il suo emendamento 1.289.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Palomba 1.290, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento 1.291 Amici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.291 Amici.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.292, rileva che il provvedimento in esame non si limita a dispiegare i propri effetti per il futuro, ma comporta un immediato effetto sospensivo sui procedimenti penali in corso. Fa inoltre presente che la sentenza n. 24 della Corte costituzionale più volte richiamata non ha affrontato distintamente per ogni carica la legittimità costituzionale del beneficio della sospensione, ma ciò non significa che abbia posto sullo stesso piano le diverse cariche. In effetti, la Corte ha rinunciato, probabilmente per ragioni di economia procedurale e a causa della pressione cui era sottoposta, a pronunciarsi su alcuni motivi di ricorso, dichiarando espressamente, al punto n. 8 dei «considerato in diritto», che ogni altro profilo di illegittimità costituzionale restava precluso. Tali altri profili di legittimità costituzionali restano pertanto aperti.
Ciò premesso il suo emendamento mira a sgombrare il campo da ogni equivoco in relazione al fatto che la sospensione dei processi non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica o funzione

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nel corso della stessa legislatura. Considerato poi che esso reca contenuto sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 1.289 Mantini, chiede se valga anche per esso quanto il relatore Calderisi ha dichiarato riguardo all'emendamento Mantini.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore per la I Commissione, estende senz'altro anche al deputato Samperi l'invito a ritirare l'emendamento da lei presentato per riproporlo all'Assemblea nella diversa formulazione da lui già indicata.

Marilena SAMPERI (PD) ritira il suo emendamento 1.292.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.293 Costantini.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita il presentatore al ritiro degli emendamenti 1.294 e 1.295, in quanto volti ad introdurre una disposizione che è già contenuta al comma 5-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge in materia di sicurezza, in corso di esame presso questo ramo del Parlamento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), dopo avere illustrato i propri emendamenti 1.294 e 1.295, li ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 1.296 Ferranti e 1.297 Costantini, nonché gli emendamenti 1.298 e 1.299 Palomba.

Pierluigi MANTINI (PD) preannuncia il ritiro del proprio emendamento 1.301, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Al riguardo ribadisce l'importanza di precisare il momento da cui decorre l'efficacia della sospensione del processo.

Enrico COSTA (PdL), relatore per la II Commissione, ritiene che il testo del provvedimento non lasci spazio a dubbi o equivoci: appare chiaro, infatti, che l'uso del termine processo includa anche la fase dell'udienza preliminare.

Pierluigi MANTINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.301.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.300 Amici.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra l'emendamento 1.302, di cui è cofirmatario, che invita ad approvare. Tale emendamento è volto a prevedere che il provvedimento in esame è efficace solo per i mandati successivi a quelli attualmente in corso: l'approvazione dell'emendamento consentirebbe infatti di chiarire che il provvedimento non è finalizzato a favorire gli interessi individuali del presidente del Consiglio in carica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.302 e 1.303 Palomba.

Donato BRUNO, presidente, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto relative alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Ricorda che, come definito nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle due Commissioni svoltasi questa mattina, il voto sul conferimento del mandato ai relatori avrà luogo alle ore 12.30.

Sesa AMICI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.
Fa presente che intende svolgere una riflessione di ordine generale: si sofferma sulla lunga transizione politica italiana, che dura ormai da parecchi anni, all'interno della quale si sono rotti importanti equilibri tra poteri dello Stato, in primo luogo tra politica e magistratura. A questa situazione la politica non è riuscita a dare una risposta, accentuando anzi la frammentazione e le lotte di parte.
È necessario invece infondere fiducia al Paese, ricostruendo gli equilibri di fondo tra i poteri dello Stato e restituendo dignità

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e prestigio alle sue istituzioni. A questo processo non deve essere estranea una riforma del sistema delle immunità parlamentari, affrontata al suo livello proprio, vale a dire quello costituzionale, e non mediante il ricorso ad un disegno di legge ordinaria, esaminato con tempi talmente compressi da rendere impossibile ogni forma di approfondimento.
Questo provvedimento, inoltre, è volutamente ambiguo nella sua terminologia, e non è assolutamente idoneo a creare i presupposti per una riconciliazione tra le parti politiche, tra la politica e la giustizia e, soprattutto, tra la politica e i cittadini. Conclude, quindi, ribadendo la contrarietà assoluta del proprio gruppo sul provvedimento in esame e riaffermando il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Calogero MANNINO (UDC) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo non terrà un atteggiamento ostruzionistico nel seguito dell'esame del provvedimento in oggetto e che pertanto si asterrà sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea: questo voto sta però esclusivamente a significare la presa d'atto di una precisa esigenza politica della maggioranza, che coincide con una obiettiva necessità del capo del Governo. Meglio sarebbe stato se, in questo momento, il Parlamento discutesse di provvedimenti volti a risolvere le reali emergenze del Paese.
Il provvedimento in esame, infatti, non è condivisibile nelle sue linee di fondo. È invece necessario riformare il complessivo sistema dell'immunità parlamentare con il duplice obiettivo di garantire, da un lato, indipendenza ed autonomia alla magistratura e, dall'altro, l'esercizio della funzione parlamentare. Al riguardo preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di un'apposita iniziativa legislativa, invitando il gruppo del partito democratico a tenere in considerazione la questione.

Barbara POLLASTRINI (PD) osserva che sono stati vani gli appelli lanciati al Governo da parte dell'opposizione a rinunciare all'esame del provvedimento in oggetto: la scelta di fare ricorso ad una fonte di rango primario è infatti stata biasimata dalla quasi totalità degli interventi svolti dagli esponenti del proprio gruppo. Ma anche sul provvedimento nel suo complesso si è registrata una contrarietà di fondo da parte del proprio gruppo. Esso, infatti, da un lato è stato esaminato con una procedura che ne ha compresso i tempi d'esame e, dall'altro, ha disegnato un sistema di privilegi che non trova termini di confronto nel panorama giuridico europeo.
L'esame di questo provvedimento ha evidenziato come la maggioranza subisca passivamente le scelte imposte dal capo del Governo, essendo attenta solo a risolvere i problemi personali di quest'ultimo e non ad affrontare le reali emergenze del paese, a cominciare da una strutturale riforma del sistema della giustizia, che pure risulterebbe necessaria ed urgente.
Questo provvedimento costituisce una ferita al cuore del sistema giuridico italiano: il proprio gruppo adotterà un intransigente atteggiamento di contrasto per scongiurare l'approvazione definitiva del provvedimento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) osserva che il presidente del Consiglio ha ottenuto, nel corso delle scorse elezioni politiche, un consenso schiacciante da parte dell'elettorato, che lo ha votato nonostante si trovi al centro di numerosi processi. Ciò consente di valutare il peso che l'elettorato italiano attribuisce alla fondatezza di queste azioni giudiziare e, conseguentemente, all'operato della magistratura. Ritiene, cioè, che parte della magistratura abbia in molti casi mostrato una volontà persecutoria nei confronti della classe politica, ed in primo luogo del presidente del Consiglio, rinunciando a svolgere i compiti al cui assolvimento è chiamata dalla Costituzione.
Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

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Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che le Commissioni si accingono a votare un provvedimento che non trova termini di confronto negli ordinamenti giuridici delle democrazie occidentali: si tratta, infatti, di un provvedimento che presenta una serie di anomalie di fondo. Si riferisce, ad esempio, alla scelta di fare uso di una fonte di rango ordinario per disciplinare una materia che avrebbe richiesto una fonte di livello costituzionale, così come alla scelta di prevedere che la sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione o, addirittura, per fatti commessi al di fuori delle funzioni ricoperte.
Ma l'anomalia più evidente è rappresentata dalla procedura di approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di questo provvedimento: il presidente del Consiglio, infatti, ha proposto al Consiglio dei ministri di approvare un disegno di legge che ha ad oggetto specifico i suoi personali interessi processuali. Ciò è dimostrato anche dalla reiezione dell'emendamento 1.302, da lui presentato insieme al collega Palomba, volto a prevedere che il provvedimento in esame è efficace solo per i mandati successivi a quelli attualmente in atto.
Pur rispettando l'esito delle consultazioni elettorali della scorsa primavera, ritiene che il voto dei cittadini sia stato dato al presidente del Consiglio nella convinzione che sarebbero stati affrontati e risolti i principali problemi del Paese: l'analisi di questa fase d'avvio della legislatura consente però di affermare che questi problemi appaiono coincidere con quelli personali dello stesso presidente del Consiglio.
Conclude sostenendo l'illegittimità costituzionale del provvedimento in esame e preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, sottolinea l'importanza per il Paese di superare la crisi che da tempo lo attanaglia, a partire dal lacerante contrasto tra politica e giustizia.
L'opposizione svolge legittimamente la propria funzione, ma non deve perdere di vista la realtà dei fatti, affrontando con obiettività le questioni di fondo. Si riferisce al fatto che il presidente Berlusconi, da molti anni al centro di numerose vertenze giudiziarie, è stato quasi sempre assolto e solo una volta grazie al maturare della prescrizione. Questo dato dovrebbe rappresentare il punto di partenza di un rinnovato confronto tra le diverse forze politiche, a cui nessuna di esse dovrebbe sottrarsi, assumendosi invece le proprie responsabilità per consentire di affrontare le reali emergenze del paese.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), osserva che l'ordinamento giuridico francese è stato preso a modello, in questo dibattito, quale termine di paragone per sostenere l'inopportunità politica e la illegittimità costituzionale del disegno di legge in esame. Al riguardo fa presente che, in quel sistema, il giudizio sui reati ministeriali ha luogo di fronte ad un'assise composta prevalentemente da deputati del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD), dichiara di intervenire quale rappresentante del gruppo del partito democratico nella II Commissione, ribadendo il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Il voto contrario si basa non solo sul metodo procedurale applicato all'esame del disegno di legge in oggetto, ma soprattutto in ragione del suo contenuto, che è volto a soddisfare gli interessi individuali del presidente del Consiglio. Il proprio gruppo, pertanto, ribadisce con fermezza la contrarietà rispetto a questo provvedimento, che presenta anche profili di evidente incostituzionalità.

Il ministro Angelino ALFANO ringrazia le Commissioni ed i loro presidenti per il

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lavoro svolto, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Calderisi e Costa, il mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 luglio 2008, a pagina 28, colonna sinistra, alla terza riga, deve leggersi: «tale da poter» in luogo di: «tale da non poter».