CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.
Atto n. 4.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2008.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2008.

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Donato BRUNO, presidente, ricorda che è stata avanzata la proposta di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in titolo alla sede legislativa ed auspica che si raggiunga il prescritto numero di consensi a tal fine. Quindi, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti sarebbe fissato alle ore 14 di domani ed aver rilevato che il loro esame non potrà però iniziare prima di martedì prossimo, propone di posticipare tale termine alle 14 di lunedì 14 luglio prossimo.

La Commissione concorda.

Doris LO MORO (PD), premesso che si può discutere se una Commissione parlamentare d'inchiesta sia davvero in grado di incidere sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso o similare, rileva, richiamando anche la sua esperienza di sindaco di un comune meridionale in passato sciolto per infiltrazione mafiosa, che l'istituzione della Commissione ha comunque un suo preciso significato, in quanto segnala l'attenzione dello Stato al fenomeno. Sottolinea l'importanza che l'attenzione dello Stato sul punto non defletta mai, ricordando come invece lo stesso Capo della polizia, prefetto Manganelli, nell'audizione informale svolta davanti a questa Commissione nell'ambito dell'esame del decreto-legge «sicurezza», abbia soffermato la sua attenzione pressoché esclusivamente sulla criminalità legata all'immigrazione, trascurando completamente la criminalità organizzata, come se questa avesse un minore peso, laddove la sua forza e pericolosità sono superiori, come è esperienza comune di chi abita nelle regioni meridionali, e personalmente porta la testimonianza della Calabria.
Conclude osservando che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta non deve quindi essere un atto di routine, la stanca ripetizione di un passo che si ripete ad ogni legislatura, ma deve significare un impegno dello Stato per le regioni meridionali che lo attendono, ma che devono anche sapere che lo Stato, a sua volta, si attende da parte loro un impegno maggiore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che ha chiesto di parlare il deputato Santelli, il cui intervento è tuttavia rinviato alla seduta di domani, in quanto il sottosegretario Mantovano, che segue i lavori della Commissione, non può oggi trattenersi oltre in quanto deve intervenire al Senato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) premette che la sua relazione si articolerà su tre punti: una sintetica descrizione della struttura del provvedimento, l'analisi dei profili sostanziali di interesse della I Commissione, l'esame dei profili di costituzionalità.
Il decreto-legge in esame è costituito da 85 articoli, strutturati in 5 titoli.
Il titolo I si compone del solo articolo 1, che ne chiarisce le finalità e gli obiettivi, precisando che il provvedimento, unitamente ad altri indicati nel DPEF 2009-2013, è volto a realizzare, a partire dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in

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corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi definiti dallo stesso DPEF ed a determinare una crescita del tasso di incremento del PIL attraverso una serie di interventi idonei a promuovere lo sviluppo del paese.
In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 2 luglio scorso, ha espresso un parere favorevole sulle porzioni del DPEF che attengono alla sua competenza e che, in parte, trovano concreto riscontro in questo provvedimento.
Il titolo II reca la rubrica «Sviluppo economico, semplificazione e competitività» e si compone di 10 capi, di cui mi limito ad accennare le rubricazioni ed i tratti di maggiore rilievo tematico.
Il capo I («Innovazione») reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della banda larga, la fase di start up delle nuove imprese, nonché la diffusione di strumenti innovativi di investimento.
Il capo II («Impresa») prevede misure in materia di sorveglianza dei prezzi e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.
Il capo III («Energia») reca 4 articoli, che disciplinano, rispettivamente, la definizione di una «Strategia energetica nazionale» e la stipula di accordi internazionali per ridurre le emissioni di anidride carbonica, anche con il ricorso all'energia nucleare (articolo 7); lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché lo sfruttamento dei giacimenti marginali (articolo 8); la sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi (articolo 9); la promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni (articolo 10).
Il capo IV («Casa e infrastrutture») prevede l'adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa (articolo 11); l'abrogazione della revoca delle concessioni TAV (articolo 12); misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico (articolo 13); finanziamenti per la realizzazione dell'Esposizione universale che si svolgerà a Milano nel 2015 (articolo 14).
Il capo V («Istruzione e ricerca») reca misure volte ad introdurre nuove modalità di fruizione dei libri scolastici attraverso la rete internet (articolo 15); consentire la trasformazione delle università in fondazioni (articolo 16); sopprimere la Fondazione IRI, trasferendo le dotazioni patrimoniali e i rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (articolo 17).
Il capo VI («Liberalizzazioni e deregolazione») reca disposizioni in materia lavoristica e contributiva, concernenti il reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18); l'abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (articolo 19); interventi in materia contributiva (articolo 20); i contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 21), occasionali di tipo accessorio (articolo 22) e di apprendistato (articolo 23).
Il capo VII («Semplificazioni») è il più ampio del provvedimento e si compone di 22 articoli, il cui contenuto risulta di particolare interesse per la I Commissione. Vi rientrano, in particolare, le disposizioni «taglia-leggi» (articolo 24), «taglia oneri amministrativi» (articolo 25), «taglia enti» (articolo 26) e «taglia-carta» (articolo 27), nonché varie misure di semplificazione di carattere organizzativo ed amministrativo e interventi che non paiono direttamente riconducibili a tale finalità: ad esempio l'articolo 36, che rinvia al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina sulla class action o l'articolo 37, comma 2, in materia di condizione giuridica dei cittadini dell'Unione europea.
Il capo VIII («Piano industriale della pubblica amministrazione») reca 4 articoli riferiti alle pubbliche amministrazioni, finalizzati alla riduzione delle collaborazioni e consulenze (articolo 46), alla verifica del rispetto della disciplina delle incompatibilità (articolo 47), al risparmio energetico (articolo 48) e all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (articolo 49).
Il capo IX («Giustizia») reca disposizioni in materia di processo civile, penale, amministrativo, tributario, del lavoro e di spese di giustizia, prevedendo anche una normativa di carattere transitorio (articolo 56).
Il capo X («Privatizzazioni») comprende 3 articoli che disciplinano i servizi

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di cabotaggio (articolo 57); la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali (articolo 58); la possibilità per il Ministero dell'economia di sottoscrivere azioni di nuova emissione di Finmeccanica S.p.A. (articolo 59).
Il titolo III concerne la stabilizzazione della finanza pubblica e si articola in 4 capi.
Il capo I («Bilancio dello Stato») reca in primo luogo disposizioni relative alle missioni di spesa del bilancio per il triennio 2009-2011 nonché, più in generale, alla gestione del bilancio dello Stato (articolo 60); prevede inoltre interventi di potenziamento degli strumenti di controllo Corte dei conti sulle amministrazioni regionali (articolo 61), nonché misure volte al contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali (articolo 62) e al finanziamento di interventi di carattere prioritario (articolo 63).
Il capo II («Contenimento della spesa per il pubblico impiego») è costituito da 13 articoli, che recano misure riguardanti sia singoli settori, come la scuola e le forze armate, sia temi di carattere trasversale, come gli interventi in materia di turn over e di part time.
Il capo III («Patto di stabilità interno») definisce il concorso delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 (articolo 77), recando inoltre disposizioni urgenti per Roma capitale (articolo 78).
Il capo IV («Spesa sanitaria e per invalidità») disciplina la programmazione delle risorse per la spesa sanitaria (articolo 79) e prevede un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (articolo 80).
Il titolo IV si compone di un solo capo («Perequazione tributaria») che reca numerose misure di carattere fiscale e organizzativo, nonché misure di carattere sociale (artt. 81-83).
Il titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali: l'articolo 84 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 85 dispone la sua immediata entrata in vigore.
In ordine al collegamento con lavori legislativi in itinere, ricorda il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, attualmente all'esame del Senato (S. 866), recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», con particolare richiamo al disposto dell'articolo 5, capo III, omologo ai contenuti dell'articolo nell'articolo 60, comma 6, del presente decreto.
Per quanto riguarda le parti del provvedimento che investono la competenza della I Commissione, richiama innanzitutto l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche.
In particolare, il comma 1 dispone l'obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare con propri provvedimenti, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, inter alia, imparzialità, economicità e celerità, trasparenza ed oggettività nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali, pari opportunità, selezione delle commissioni giudicatrici.
Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 2 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le quali hanno l'obbligo di adottare - in questo caso non viene fissato espressamente un termine - con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Il comma 3 precisa poi che le disposizioni dell'articolo in esame non trovano applicazione nei confronti delle società quotate su mercati regolamentati.

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L'articolo 24, la disposizione «taglia leggi», prevede l'abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A) al decreto-legge.
La norma in oggetto, per la quantità delle abrogazioni previste, costituisce una novità a livello statale, mentre a livello regionale sono diverse le leggi di abrogazione generale già approvate, con formula analoga a quella qui utilizzata, ovvero «sono o restano abrogate». Si tratta di una formula cautelativa, giustificata dal fatto che non mancano, tra quelli elencati, i provvedimenti già formalmente abrogati anche nel recente passato.
Oggetto di abrogazione, come chiarisce la relazione illustrativa, sono «un gran numero di atti dotati di forza di legge che hanno esaurito i propri effetti: si tratta di leggi-provvedimento ad efficacia temporanea; leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente e leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete».
La delega taglia-leggi era contenuta nell'articolo 14, commi 12-24, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005: si tratta di una duplice, concorrente delega legislativa, avente ad oggetto, da un lato, l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, in modo da sottrarle alla presunzione di obsolescenza ed alla conseguente abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo; dall'altro, la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.
L'articolo 25, detto «taglia oneri amministrativi», è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, in ottemperanza all'impegno assunto in sede comunitaria dallo Stato italiano.
La disposizione in esame fa infatti seguito all'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007, di fissare i propri obiettivi nazionale di riduzione degli oneri amministrativi. In ossequio all'impegno assunto, l'articolo in esame definisce l'obiettivo perseguito a livello nazionale, dettando i diversi passaggi da seguire a livello statale e rimandando, per il livello regionale, a quanto previsto dall'articolo 20-ter della legge n. 59 del 1997, ovvero la conclusione di accordi in sede di conferenza unificata, per il miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, basati sul principio di leale collaborazione, e dai successivi accordi attuativi. Il riferimento, in particolare, è all'Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007.
L'articolo 26 delinea una nuova procedura per giungere alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, e in particolare il più recente, introdotto dai commi 634 e seguenti dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).
L'articolo 27, contiene la disposizione «taglia carta», volta a ridurre, dal 1o gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo la documentazione cartacea col documento informatico.
In particolare, l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.
L'articolo 31 prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità, precisando che l'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e pone in capo ai

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comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo.
Per effetto di quest'articolo si potrà ridurre la frequenza e il numero delle procedure di rinnovo delle carte di identità con l'effetto di semplificare in questo settore i rapporti tra cittadini e amministrazione.
Un'altra norma di interesse della Commissione è contenuta al comma 2 dell'articolo 37, che interviene sul testo unico in materia di immigrazione, estendendone l'applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l'applicazione ai cittadini comunitari era prevista solo per le norme più favorevoli per gli stessi.
L'articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando, in particolare, modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare alcune incertezze interpretative che si erano determinate in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
L'articolo 47 reca una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti.
L'articolo 60 reca norme relative a missioni di spesa e di monitoraggio della finanza pubblica. Alcuni commi contenuti nel disposto disciplinano recano materie di interesse della Commissione. Si tratta, in particolare, dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e da 13 a 15.
Il comma 1 dispone la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per gli importi fissati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente relativa alle spese predeterminate per legge.
Il comma 2 esclude dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative ad alcune voci, articolandole su otto punti.
I commi da 3 a 6 disciplinano la possibilità di introdurre variazioni quantitative alla legislazione di spesa.
Il comma 8 integra il «Fondo per le esigenze gestionali», istituito dal citato decreto-legge n. 93 del 2008 all'articolo 5, comma 4.
Il comma 9 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 10 prevede che, per l'anno 2009, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), in materia di accantonamenti lineari delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte negli stati di previsione del bilancio dello Stato. La disposizione prevede inoltre che la quota resa indisponibile per il predetto anno sia portata ad effettiva riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
L'articolo 61 prevede un potenziamento degli strumenti di controllo e di monitoraggio della spesa in capo alla Corte dei conti, estende i poteri di esercizio del controllo contabile nei confronti delle amministrazioni regionali. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono, secondo quanto disposto dal comma 1, effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali; il controllo può essere attivato su iniziativa delle sezioni regionali della Corte stessa, di concerto con il Presidente, o su richiesta delle competenti commissioni del Consiglio regionale.
All'articolo 63, il comma 2 esclude per l'anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 [articolo 1, comma 621, lettera a)], nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed

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organismi pubblici, disciplinato dalla citata legge finanziaria, all'articolo 1, comma 482.
L'articolo 68 prevede la riduzione degli organismi collegiali e delle duplicazioni di strutture. In particolare, i commi da 1 a 4 dell'articolo 68 recano disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, avviato con l'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni.
Il comma 5 dispone direttamente la soppressione delle strutture così definite, precisando la finalità della disposizione, che è quella di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure.
Il comma 6 dispone, in particolare, la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.
L'articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le proprie dotazioni organiche. L'articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
L'articolo 75 reca disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti. Il comma 1 dispone che le Autorità in oggetto, in attesa della disciplina di riforma, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderino le proprie politiche per il personale adeguandosi ai principi di riduzione della relativa spesa cui sono improntate le disposizioni del decreto in esame e predisponendo appositi piani di adeguamento da trasmettere alla Presidenza dl Consiglio ed al ministro dell'economia. Il comma 2 reca disposizioni in ordine al trattamento economico del personale già interessato alle procedure di stabilizzazione in base all'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Infine, il comma 3 dell'articolo 76, sostituendo il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, elimina la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.
In ordine alla sussistenza dei requisiti costituzionali delle decretazione d'urgenza, rileva che la stessa premessa del decreto-legge individua le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento nell'esigenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; nell'esigenza della stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti; e nell'esigenza dell'adozione

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di interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli assunti a livello internazionale ed europeo.
Quanto al riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, ricorda come le disposizioni del provvedimento in esame si propongano, unitamente a quelle degli altri provvedimenti indicati nel DPEF, di realizzare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi di indebitamento netto e di rapporto tra debito pubblico e PIL indicati dallo stesso documento, promuovendo altresì un incremento del tasso di crescita del PIL attraverso misure volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.
In questa ottica, le misure del decreto appaiono in prima lettura riconducibili in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Con più specifico riferimento agli interventi contenuti nel decreto finalizzati a porre in essere misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia, ricorda che - secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» [articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione], pur non attribuendo in toto alla competenza dello Stato gli interventi in materia di sviluppo economico, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
In questo contesto, nell'attuale quadro costituzionale, l'intervento statale trova una giustificazione nella sua rilevanza macroeconomica ed, entro tali limiti, è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, purché idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale.
Su altre norme, inerenti alla semplificazione o alla gestione dei modi e dell'azione della pubblica amministrazione finalizzate ad un recupero della celerità, certezza ed efficienza della stessa, ove operasse una competenza concorrente, le norme del decreto saranno da intendersi alla stregua di principi generali cogenti di coordinamento.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), rilevato come l'articolo 61 del decreto-legge in esame preveda che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali, osserva che si tratta di una forma di controllo nuova, atteso che prima dell'emanazione del decreto-legge la Corte dei conti effettuava un controllo di gestione esclusivamente successivo. Nel far presente che un controllo di gestione in corso di esercizio comporta una commistione tra la funzione di controllo e quella amministrativa, osserva che, mentre devono ritenersi ammissibili il controllo successivo di gestione e l'eventuale azione di responsabilità erariale, attribuire alla Corte dei conti il potere di interferire sull'azione di organi amministrativi eletti dal popolo è lesivo del principio costituzionale di equiordinazione di Stato e autonomie territoriali, nonché di quello di leale collaborazione. Aggiunge che, tra l'altro, non è prevista una durata per la sospensione degli atti amministrativi, né è prevista alcuna forma di contraddittorio.
Rileva poi che l'articolo 77 del decreto non solo dispone tagli ai bilanci delle regioni e degli enti locali, ma lo fa unilateralmente, senza che sia stato ancora definito il nuovo Patto di stabilità interno. L'articolo prevede inoltre un differente trattamento, quanto ai tagli apportati, tra le regioni a statuto speciale, penalizzando

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in modo particolare le province autonome di Trento e di Bolzano, il che, a suo avviso, rappresenta un ulteriore profilo di incostituzionalità del provvedimento.
Esprime quindi l'auspicio che la relatrice vorrà tenere conto dei due rilievi da lui formulati nella sua proposta di parere.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver osservato che quello in esame è un provvedimento di notevole ampiezza e rilievo, che anticipa il disegno di legge finanziaria e costituisce parte della manovra di finanza pubblica, si dice curioso di sapere se anche su di esso, come è ormai consueto in occasione della manovra finanziaria, il Governo presenterà alla fine un maxiemendamento, ponendovi sopra la questione di fiducia: questo, a suo parere, configurerebbe una nuova mostruosità procedurale.
Quanto al merito, lasciando da parte la questione dei presupposti di necessità e urgenza, che non sembrano sussistere per ognuna delle disposizioni del provvedimento, si sofferma sugli articoli che prevedono il meccanismo della semplificazione normativa: al riguardo, ritiene abnorme che si proceda ad abrogare in blocco ben 3.500 atti legislativi, senza che il Parlamento, costretto ai tempi di esame rapidi imposti dal decreto-legge, possa esaminarli nel dettaglio. Trova inoltre inaccettabile che la relazione illustrativa del provvedimento dichiari che l'elenco delle leggi da abrogare è stato formato, tra l'altro, sulla base delle indicazioni delle burocrazie ministeriali, considerato che il potere di approvare e abrogare le leggi non spetta alle burocrazie.
Segnala poi che l'articolo 37, comma 2, nell'intervenire sul testo unico dell'immigrazione espressamente prevede che esso non si applichi ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario, il che di fatto configura una violazione del principio costituzionale di uguaglianza; al riguardo preannuncia una battaglia di principio da parte del suo gruppo.
Ritiene infine lesivo dell'articolo 81 della Costituzione, che riserva alla legge del Parlamento la definizione del bilancio dello Stato, l'articolo 60, comma 6, che, ancorché in via sperimentale, consente al ministro dell'economia e delle finanze di modificare quel che il Parlamento ha deciso, rimodulando con proprio atto amministrativo tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito.
Auspica pertanto che il parere che la Commissione esprimerà tenga conto dei profili di incostituzionalità da lui evidenziati.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene opportuno che il parere della Commissione contenga anche una riflessione sulla necessità di incrementare le risorse finanziarie previste per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco, ricordando la situazione di reale necessità nella quale questi versano a seguito delle riduzioni di stanziamento progressivamente apportate negli anni. Sebbene infatti il Governo abbia preannunciato la presentazione di un emendamento anche su questo punto, è opportuno che il parere della Commissione contenga un accenno al riguardo.

Sesa AMICI (PD), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del deputato Zaccaria, esprime apprezzamento per la compiuta relazione illustrata dalla relatrice, invitandola, peraltro, a riflettere su alcuni nodi problematici del provvedimento.
Si riferisce alla necessità di approfondire, in primo luogo, l'esame dell'articolo 26, volto alla soppressione degli enti inutili attraverso una complessa procedura e, in secondo luogo, la questione relativa alle risorse attribuite alla missione di spesa del Ministero dell'interno. In proposito reputa necessario che il Comitato esprima un forte e deciso richiamo volto a reintegrare l'apposita dotazione, evitando il blocco del turn over applicato alle forze di polizia. Si tratta di una problematica sulla quale

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auspica possa maturare una sostanziale convergenza di intenti tra la maggioranza e l'opposizione.

Isabella BERTOLINI, presidente, ritiene che le indicazioni emerse nel dibattito siano state puntuali e meritevoli di attenzione e che esse potranno essere tenute in considerazione dalla relatrice nella predisposizione della proposta di parere.
Quindi, dopo aver ricordato che la presentazione della proposta di parere sul provvedimento in esame e la relativa votazione avranno luogo domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.