CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 luglio 2008
28.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 7 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 7 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2008.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione di quelli della X Commissione permanente e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte quindi che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, appena svoltosi, ha stabilito di riservare sessanta minuti agli interventi aventi ad oggetto un esame complessivo delle proposte emendative presentate e di iniziare subito dopo l'esame dei singoli emendamenti ed articoli aggiuntivi. È stato altresì stabilito che la seduta terminerà alle ore 13.30, e che il seguito dell'esame sarà rinviato alla seduta già convocata per questo pomeriggio, al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, previsto alle 14.30. Resta

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stabilito che i lavori delle Commissioni riunite proseguiranno fino alle ore 22 odierne, termine entro il quale è stato stabilito di porre in votazione il mandato al relatore.
Comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato). In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, non sono ammissibili gli emendamenti o articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.
Sono da considerarsi inammissibili pertanto le seguenti proposte emendative: 1.13 e 1.14 Costantini, nella parte consequenziale in cui sono volti a disciplinare il procedimento di identificazione dello straniero; 1.18 Palomba, diretto a modificare il delitto di maltrattamenti in famiglia ed a introdurre i reati di impiego di minori nell'accattonaggio, di adescamento di minore e di atti persecutori; 1.19 Ferranti, diretto ad introdurre il delitto di atti persecutori; 1.01 Palomba, volto ad introdurre il reato di frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato; 2.1 Mario Pepe, volto ad inserire nel codice di procedura penale l'articolo 224-bis, in materia di provvedimenti del giudice per le perizie su minori; 2.4 D'Antona, volto ad escludere che il giudizio abbreviato sia richiesto per reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo; 2.5 Palomba, volto ad introdurre nel codice di procedura penale una nuova disciplina della materia dell'incompetenza; 2.01 Palomba, che prevede una nuova disciplina per la notificazione degli atti del procedimento penale; 2.02 Palomba e 2.03 Amici, che prevedono misure per contrastare il fenomeno degli atti persecutori; 2.04 Palomba, volto ad introdurre nel codice di procedura penale modifiche alla disciplina delle misure cautelari; 2.05 D'Antona, volto a modificare il codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato; 2-bis.5 Di Pietro, volto a disciplinare l'ufficio per il processo e ad introdurre ulteriori norme per l'efficienza degli uffici giudiziari; 2-bis.6 Palomba, per la parte volta a disciplinare l'attività del pubblico ministero in seguito alla pronuncia di incompetenza per territorio; 2-ter.6 Palomba, diretto a sopprimere le circostanze attenuanti generiche e ad introdurre una nuova disciplina della recidiva e della prescrizione; 2-ter.7 Palomba in materia di indagini preliminari e riti alternativi; 2-ter.8 Palomba, sul giudizio abbreviato per i procedimenti di competenza della Corte d'assise; 2-ter.9 Palomba, in materia di ricorso per Cassazione; 2-ter.01 Di Pietro, recante norme sul processo telematico; 2-ter.02 Palomba, in materia di copia di atti e pagamento telematico delle spese dei processi civili e penali; 3.1 Palomba, recante norme relative alla contumacia nei procedimenti innanzi al giudice di pace; 4.8 Brugger, che, in materia di circolazione stradale, prevede l'introduzione di un corso di guida sicura per gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida; 4.01 Velo, volto ad introdurre disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori; 4.02 Vaccaro, volto a modificare l'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge n. 157 del 1992, in materia di vigilanza venatoria; 4.03 Zeller, che, in materia di circolazione stradale, modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, in materia di guida in stato di ebbrezza; 5.6, 5.7 e 5.22 Costantini, 5.21 Di Pietro, volti ad istituire appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria all'ingresso nel territorio italiano e a modificare la disciplina degli ingressi per soggiorni inferiori a tre mesi; 5.8 e 5.12 Di Pietro, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.20 Costantini, volti ad introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di permessi di soggiorno degli stranieri; 5.13 e 5.14 Costantini, volti a modificare la disciplina del contratto di soggiorno e ad introdurre disposizioni in materia di garanzia per l'accesso al lavoro degli stranieri; 5.16, 5.17 e 5.18 Costantini, volti ad introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di soggiorno di lungo periodo degli stranieri; 5.19 Costantini, che istituisce presso le questure dei capoluoghi

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di regione strutture specializzate di controllo della popolazione straniera; 5.23, 5.24, e 5.25 Costantini, volti ad introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'immigrazione, al fine di rideterminare tempi e modalità di definizione dei flussi di ingresso; 5.39 e 5.43 Costantini, che prevedono l'istituzione di centri di identificazione amministrativa destinati al trattenimento degli stranieri non identificati; 5.40 e 5.41 Costantini, che introducono modifiche alla disciplina della espulsione amministrativa dello straniero; 5.42 Costantini, che prevede la possibilità di derogare alle quote massime di stranieri da ammettere in Italia in favore dei paesi che collaborino all'identificazione dei propri cittadini fermati sul territorio italiano; 5.44 Costantini, che modifica la disciplina della espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 5.45 Costantini, che introduce una limitazione alle ipotesi di divieto di espulsione dello straniero; 5.48 e 5.03 Costantini, che istituiscono il permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro e altresì ne prevede il rilascio allo straniero irregolare che denunci alle autorità competenti un datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze stranieri irregolari; 5.49 Costantini, che interviene sulla disciplina dei ricongiungimenti familiari; 5.50 Costantini e 5.55 Livia Turco, che modificano la disciplina del permesso di soggiorno che può essere rilasciato al minore straniero al compimento della maggiore età; 5.51 Costantini, che aumenta le sanzioni amministrative previste per i datori di lavoro che non comunichino allo sportello unico per l'immigrazione le variazioni del rapporto di lavoro con lo straniero; 5.52 Costantini, che commisura il numero dei lavoratori stranieri che possono essere assunti al volume d'affari del datore di lavoro; 5.53 Zeller, che interviene sulla disciplina delle prestazioni di assistenza sociale per gli stranieri; 5.54 Bordo e 5.04 Amici, che prevedono l'introduzione di nuove fattispecie per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale; 5.01 Costantini che prevede misure agevolative al reingresso per lo straniero che, sottoposto a provvedimento di espulsione, collabori alla propria identificazione; 5.02 Palomba che concede al Sindaco e al Prefetto il potere di adottare provvedimenti in caso di indebita occupazione di suolo pubblico; 7.1 Barbato, volto a prevedere una disciplina sull'uso delle armi da parte delle polizie locali; 7.2 Barbato, che interviene in materia di trasferimenti in mobilità e comandi del personale della polizia municipale; 9.4 e 9.6 Costantini, i quali recano una dettagliata disciplina relativa alla procedura di identificazione dei cittadini stranieri; 10.02 Amici, che istituisce un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali; 12.02 Palomba, che reca modifiche alla legge n. 654 del 1975 in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere; 12.04 Amici, che modifica articoli del codice penale in materia di grave sfruttamento del lavoro.

Federico PALOMBA (IdV) esprime il proprio rammarico per il rilevante numero di emendamenti presentati dal proprio gruppo che sono stati dichiarati inammissibili e preannuncia la propria volontà di opporsi alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative. Si riferisce, in primo luogo, agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in esame, che ritiene coerenti con le disposizioni in esso contenute, e che anzi sono volti a migliorarle sotto il profilo della coerenza: si tratta, cioè, di proposte emendative finalizzate ad accrescere il livello della sicurezza. A non essere coerenti con il complesso della materia del provvedimento sono invece gli articoli 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, che sembrano andare nella direzione opposta rispetto alla garanzia della sicurezza: al riguardo, osserva che si tratta di due articoli introdotti nel provvedimento al solo fine di

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venire incontro alle esigenze del Capo del Governo.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che il regolamento della Camera contiene una disciplina molto più rigorosa, rispetto a quella del regolamento del Senato, sotto il profilo dell'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge. Il regolamento della Camera, infatti, al comma 7 dell'articolo 96-bis, prevede che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi, ai fini del vaglio di ammissibilità, devono recare un contenuto strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, in proposito, che lo scorso 18 giugno il Presidente della Camera ha trasmesso ai presidenti delle Commissioni permanenti una lettera, invitandoli ad applicare in modo rigoroso il predetto principio. In considerazione di quanto premesso, ribadisce la validità della pronuncia di inammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati al provvedimento in esame, di cui è stata data lettura.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara la propria contrarietà in ordine alla pronuncia di inammissibilità del proprio emendamento 1.19, volto ad introdurre il delitto di atti persecutori, e dell'articolo aggiuntivo 10.02 Amici, diretto ad istituire un'agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
Si sofferma, in particolare, sul proprio emendamento 1.19, osservando che, trattando una fattispecie che ha suscitato un grande allarme sociale e della quale non esiste una disciplina normativa, rientra a proprio avviso tra le finalità del provvedimento, ossia la necessità di garantire la sicurezza ai cittadini. Per quanto concerne poi l'articolo aggiuntivo 10.02 Amici, osserva che esso è volto a completare la disciplina, già contenuta nel provvedimento in esame, in materia di confisca dei beni alle organizzazioni criminali: per questa ragione, tale emandamento appare pienamente ammissibile. Invita pertanto la presidenza delle Commissioni riunite I e II a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità, soprattutto con riferimento ai due emendamenti in questione.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che è in corso di esame, presso la II Commissione, la proposta di legge C. 35 e abb., che ha ad oggetto proprio gli atti di molestie insistenti, il cosiddetto stalking, e che pertanto tale sede appare più idonea all'esame di questa materia. Resta valida in ogni caso la pronuncia di inammissibilità degli emendamenti in questione di cui è stata data lettura.

Mario PEPE (PdL) invita la Commissione a considerare il problema dell'accertamento dell'identità dei minori all'interno dei campi nomadi, su cui incide il proprio emendamento 2.1, dichiarato inammissibile. Al riguardo sottolinea come lo Stato non abbia strumenti per controllare l'identità dei minori all'interno di questi campi, non potendo pertanto controllare il relativo traffico umano che avviene tra le varie comunità.

Giovanni CUPERLO (PD), dopo aver dichiarato di condividere gli interventi dei deputati Palomba e Ferranti, fa presente di dissentire in ordine alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate, e in particolare dell'emendamento 1.19 Ferranti, che a proprio avviso presenta stretta attinenza con la materia trattata dal provvedimento. Il problema delle molestie insistenti ha provocato un diffuso allarme sociale che ha a sua volta ingenerato un clima di insicurezza, anche in considerazione del fatto che non esiste una adeguata disciplina normativa volta a prevenirlo. Per queste ragioni si tratta di un tema indifferibile ed urgente, rispetto al quale il Paese paga da tempo il prezzo di un vuoto normativo. Pur consapevole del fatto che, presso la II Commissione, è in corso l'esame un provvedimento che introduce nell'ordinamento il delitto di molestie insistenti, ritiene che, ove il Governo e la maggioranza siano consapevoli della portata della gravità

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della situazione, si potrebbe agevolmente consentire di esaminare ed approvare l'emendamento 1.19 Ferranti già in questa sede. In questo modo, oltretutto, la maggioranza potrebbe dimostrare concretamente quello che ha dichiarato in via di principio, vale a dire la propria disponibilità a dialogare con l'opposizione.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che è stata svolta un'analisi rigorosa delle proposte emendative presentate al provvedimento in esame sulla base dei già descritti criteri di ammissibilità e che pertanto, come già ribadito nel corso dell'esame, la presidenza delle Commissioni riunite I e II ne conferma la validità.

Roberto ZACCARIA (PD)si sofferma sulla lettera con la quale il Presidente della Camera ha invitato i presidenti delle Commissioni ad applicare in modo rigoroso il principio regolamentare secondo cui gli emendamenti ai decreti-legge devono presentare il requisito della «stretta attinenza» con la materia recata da tali provvedimenti. In proposito osserva che, nella medesima lettera, il Presidente della Camera ha precisato che, in caso di dubbio, il Presidente della Commissione, d'ufficio ovvero su richiesta di un membro del collegio, rimette la questione dell'ammissibilità allo stesso Presidente della Camera. In considerazione di quanto premesso, invita pertanto la presidenza delle Commissioni riunite a sottoporre al Presidente della Camera la valutazione sulla ammissibilità degli emendamenti contestati in questa sede.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea che la questione procedurale relativa all'ammissibilità degli emendamenti non ha nulla a che fare con il merito degli stessi e deve essere pertanto affrontata con gli strumenti offerti dal regolamento.

Barbara POLLASTRINI (PD) dichiara di condividere gli interventi dei deputati Ferranti, Cuperlo e Zaccaria in ordine alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento all'emendamento 1.19 Ferranti. È vero che presso la II Commissione si sta svolgendo l'esame della proposta di legge recante l'introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti (C. 35 e abb.): tuttavia i tempi di esame della sede referente non assicurano un'approvazione tempestiva, come pure richiederebbe la gravità del problema. Meglio sarebbe, a questo punto, sotto il profilo dei tempi di esame, che venisse approvato l'emendamento in questione. Il problema dello «stalking» è un tema che richiede di essere trattato in tempi estremamente rapidi e con la previsione di misure più idonee possibili. Si associa quindi alla richiesta del deputato Zaccaria in ordine alla richiesta di rimettere al Presidente della Camera la valutazione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, in considerazione delle numerose richieste formulate in proposito da deputati dei gruppi di opposizione, fa presente che, d'intesa con il presidente della II Commissione, Giulia Buongiorno, rimetterà al Presidente della Camera gli emendamenti presentati al fine di consentire su di essi il vaglio di ammissibilità da parte dello stesso Presidente. In proposito, tuttavia, precisa di non avere dubbi circa la loro ammissibilità e di voler rimettere gli emendamenti al Presidente della Camera al fine di fugare ogni dubbio, consentendo così uno svolgimento sereno dell'esame del provvedimento in oggetto.

Luca VOLONTÈ (UdC) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo assumerà un approccio responsabile sul provvedimento in esame, in quanto ritiene che la priorità vera su cui si misura il livello di affidabilità del Governo di un Paese sia la capacità di dare risposte certe ed efficaci al primo bisogno primario del cittadino, che è quello della sicurezza. La sicurezza riguarda soprattutto le fasce sociali più deboli, quelle che non hanno risorse per difendersi da sole e che quindi hanno la necessità di avere uno Stato forte

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ed autorevole che sia nelle condizioni di contrastare il crimine.
Ritiene cioè che serva una svolta nel segno della fermezza: al riguardo evidenzia che, a fronte di un maggiore allarme sociale determinato dalla recrudescenza della criminalità organizzata e dai problemi legati all'immigrazione clandestina, non si può non richiedere un intervento tempestivo ed efficiente.
Pertanto, con riferimento al merito del provvedimento in esame, reputa pienamente condivisibili le previsioni relative alla distruzione dei beni sotto sequestro non reperibili, all'incentivazione del ricorso al rito direttissimo ed al giudizio immediato, all'abrogazione del patteggiamento in appello, all'individuazione di nuove ipotesi di reato, al fine di garantire una più efficace identificazione dell'indagato, all'inasprimento delle pene previste per l'associazione di tipo mafioso, la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, le false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, alla guida in stato di ebbrezza.
Dichiara di avere apprezzato il lavoro comune che ha consentito, nel corso dell'esame presso il Senato, anche grazie al contributo del proprio gruppo, di attribuire maggiori poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana e di contrasto all'immigrazione clandestina.
Si sofferma, quindi, su alcuni profili di criticità emergenti dal testo in esame.
All'articolo 1, la lettera f), inserendo il numero 11-bis al primo comma dell'articolo 61 del codice penale, introduce una nuova circostanza aggravante che consiste nell'»avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale». Tale aggravante riguarda un mero status soggettivo della persona che andrebbe valutato alla luce del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa ragione, il proprio gruppo sostiene con forza la richiesta di soppressione della disposizione.
Analogo orientamento assume sugli articoli 2-bis e 2-ter, dei quali sollecita l'abrogazione.
In particolare, l'articolo 2-bis non si limita a fissare criteri di priorità che trovano una loro giustificazione sul piano di una migliore organizzazione dell'attività giudiziaria e che vanno, pertanto, distinti da iniziative tese ad autorizzare la mancata trattazione di alcuni procedimenti. Con questa norma, infatti, vengono introdotte nel sistema rigidità tali da poter determinare anche l'esclusione dell'azione penale per intere tipologie predeterminate di reati. Sotto questo profilo, la soluzione adottata suscita perplessità circa la conformità al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale.
Osserva, quindi, che se al legislatore compete definire in via generale e astratta istituti idonei a incidere sui tempi processuali, ragioni di giustizia e di rispetto dell'autonomia della magistratura e dei diritti delle parti impongono che sia lasciata alla giurisdizione la definizione della tempistica dei singoli procedimenti.
L'articolo 2-ter sospende per un anno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i processi penali relativi a reati commessi entro il 30 giugno 2002, quando il processo si trovi nella fase compresa tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado. La previsione presenta, a proprio avviso, ulteriori profili di incostituzionalità e, in particolare ritiene che vìoli il principio di necessaria parificazione di trattamento fra eguali fattispecie sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto, da una parte, esclude dal suo ambito di applicazione solo i reati più gravi, disattendendo quindi la generale richiesta di sicurezza a fronte della diffusa microcriminalità, e dall'altra, esclude dall'elenco dei reati più gravi quello dei corruzione di pubblico ufficiale e di corruzione in atti giudiziari, che sono forse i più gravi in uno Stato di diritto, creando, pertanto, un vulnus al

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principio costituzionale della corretta conduzione del processo, teso ad assicurare l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge.
La disposizione risulta infine, a proprio avviso, in palese contrasto con l'articolo 112 della Costituzione che, sancendo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo», secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991.
Ritiene, inoltre, che andrebbe approfondita la coerenza di tale previsione con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, con riguardo sia ai diritti dell'imputato che delle altre parti processuali. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della ragionevole durata del processo, nella giurisprudenza costituzionale si è affermato un indirizzo consolidato secondo il quale la sospensione del processo senza limiti temporali comporti una lesione dei principi costituzionali.
In particolare, la Corte, nella sentenza n. 24 del 2004 aveva evidenziato che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996).
L'articolo 5, che prevede la sanzione della reclusione per chi fornisce alloggio o affitta ad un immigrato clandestino, è stato, su proposta del proprio gruppo-, riformulato al fine di punire la concessione di alloggio a stranieri irregolari a fronte di qualsiasi illecita utilità. È infatti sempre più frequente che lo scambio avvenga tra alloggio e prestazione lavorativa «in nero», ovvero tra alloggio e prestazione sessuale, piuttosto che, come avviene ordinariamente, tra alloggio e denaro, con uguale realizzazione da parte del cedente di un illecito vantaggio, e con contestuale e sostanziale favoreggiamento della illecita presenza dello straniero nel territorio dello Stato. Viene ulteriormente specificato in maniera adeguata il profilo soggettivo dell'agente, richiedendo in costui la piena consapevolezza della irregolare presenza dello straniero sul territorio statale: cita, in proposito, la generale prescrizione normativa relativa alla cosiddetta «comunicazione di cessazione fabbricato», obbligatoria dal 1978 sulla base di disposizioni varate contro il fenomeno del terrorismo, ma aventi ormai efficacia generale di controllo a fini di pubblica sicurezza.
In relazione all'articolo 9, che modifica la denominazione dei centri di permanenza temporanea o centri di permanenza temporanea e assistenza in centri di identificazione ed espulsione, osserva che la relazione illustrativa non fornisce elementi di delucidazione circa le ragioni di tale modifica, né riguardo la presenza dei requisiti di necessità e urgenza che consentono, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge.
Conclude osservando che, sul piano del corretto uso delle fonti, introdurre modifiche nei regolamenti con fonte primaria dà luogo alla problematica coesistenza, nello stesso testo, di norme di diverso livello gerarchico.

Roberto ZACCARIA (PD), rilevato come numerose disposizioni recate dal provvedimento in esame tendano ad equiparare l'espulsione dello straniero all'allontanamento del cittadino comunitario, fa presente che ciò contrasta con i principi fondamentali del diritto comunitario. Ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha infatti evidenziato come l'adozione di una normativa interna che stabilisca alcune cause di espulsione automatica a seguito della commissione di reati applicabile per gli «stranieri» sia incompatibile con il diritto comunitario e come il diritto di un cittadino comunitario di entrare e di soggiornare in uno Stato membro non sia incondizionato, ma possa comunque essere limitato solo nel caso in cui sussistano

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motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, i quali devono essere invocati solo a seguito di una valutazione specifica. Sempre secondo la Corte di giustizia, il provvedimento di espulsione non può essere applicato in modo automatico per la sola sussistenza di condanne penali, dovendo l'autorità competente, nel momento in cui decide l'allontanamento di una persona, verificare se il comportamento personale costituisce una minaccia effettiva per la sicurezza pubblica.
Per quanto riguarda, poi, l'aggravante di clandestinità, ricorda che la Corte costituzionale, nell'affermare, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, che la determinazione della qualità e quantità delle sanzioni e della congruità della pena rispetto alla gravità del reato rientra nella discrezionalità del legislatore, ha tuttavia precisato che tale discrezionalità non è assoluta, riservandosi quindi il potere di esercitare un sindacato di costituzionalità volto a censurare le scelte normative palesemente arbitrarie, radicalmente ingiustificate oppure contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza e quindi tali da configurare un utilizzo distorto della discrezionalità. Ricorda inoltre che, con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2007, ha affermato che il quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale risultante dalle modificazioni normative che si sono succedute negli anni presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa.
Per quanto riguarda, infine, l'articolo 2-ter, ricorda l'appello sottoscritto qualche giorno fa da cento eminenti costituzionalisti italiani delle più diverse appartenenze politiche, i quali segnalano come la norma in questione presenti diversi profili di incostituzionalità, con riferimento al principio della giusta durata del processo e a quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, ed appaia inoltre irragionevole nel sospendere alcuni processi e non altri sulla base di criteri del tutto arbitrari.

Federico PALOMBA (IdV), nel ribadire la propria amarezza per la scelta dei presidenti di dichiarare inammissibili la gran parte degli emendamenti presentati dal suo gruppo, il quale non intendeva fare ostruzionismo ma soltanto illustrare le proprie proposte e sottoporle al pronunciamento delle Commissioni riunite, osserva che l'aver dichiarato inammissibili così tanti emendamenti potrebbe essere considerato punitivo verso una forza politica che si oppone con forza al provvedimento denunciandone la radicale incostituzionalità.
Reputa del resto incomprensibile come possano giudicarsi inammissibili emendamenti tendenti ad inserire in un provvedimento in materia di sicurezza norme contro le molestie insistenti, i maltrattamenti in famiglia, lo sfruttamento dei minori a fini di accattonaggio e il loro adescamento. Né comprende come possano considerarsi estranei per materia emendamenti tendenti ad accelerare i processi e a favorire il ricorso ai procedimenti abbreviati, dovendo semmai ritenersi impropri, in questa prospettiva, gli articoli 2-bis e 2-ter. Analoghe considerazioni svolge con riferimento agli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 5, tendenti a modificare il testo unico delle norme in materia di immigrazione, i quali sono stati dichiarati tutti inammissibili, sebbene il provvedimento in esame contenga disposizioni di modifica del predetto testo unico.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, in merito al giudizio di ammissibilità, in attesa della decisione del Presidente Fini, cui sono stati inviati tutti gli emendamenti dichiarati inammissibili e sui quali sono stati avanzati dubbi, precisa che, nel giudizio di ammissibilità, il regolamento della Camera impone un criterio di selezione sulla base della stretta attinenza della materia dell'emendamento alla materia del decreto-legge. Non è pertanto

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possibile, tranne le eccezioni conosciute nell'ordinamento interno e fondate su una prassi consolidata, quali i decreti-legge in materia di proroga termini e i decreti collegati alla manovra finanziaria, ricorrere ad un criterio finalistico nel giudizio di ammissibilità.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che il provvedimento perpetri uno sconvolgimento delle basi elementari dello Stato di diritto, e ricorda come anche un illustre esponente della maggioranza, il deputato Pecorella, intervenendo nei giorni scorsi in sede di esame preliminare, abbia apertamente riconosciuto che il provvedimento presenta aspetti critici, esprimendo pertanto l'auspicio che le norme più contestate abbiano carattere eccezionale e siano provvisorie. Ricorda altresì come Angelo Panebianco abbia criticato il Governo per il continuo ricorso a norme di emergenza in materia di giustizia, senza però aver promosso, e questo neppure nella XIV legislatura, un vero dibattito su tale tema.
Quindi, prima di illustrare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, ricorda la situazione dei detenuti nelle carceri italiane, in alcune delle quali sono ospitate fino al triplo delle persone che dovrebbero esservi. Ricorda altresì le disumane condizioni in cui vivono gli stranieri raccolti nei centri di identificazione ed espulsione nonché in quelli di prima accoglienza, soffermandosi in particolare sulle strutture di Pian del Lago e di Cassibile, da lei recentemente visitate: veri e propri lager, nei quali si accalcano in condizioni disperate migranti soprattutto somali e ghanesi che hanno attraversato il deserto e il mare e sono arrivati in condizioni di stremo. Ricorda che non si tratta di criminali ma di esseri umani bisognosi di aiuto, tra i quali sono anche alcuni minori, sebbene ciò non sarebbe consentito.
Illustrando quindi gli emendamenti presentati dalla componente radicale del Partito democratico, si sofferma innanzitutto su quelli relativi all'articolo 1, i quali riguardano in particolare l'aggravante comune rappresentata dalla clandestinità, chiarendo come l'intento emendativo sia di porre rimedio ad un'evidente incostituzionalità, quella per cui l'aggravante di tipo soggettivo, cioè riferita alle qualità del reo, in questo caso allo status, anziché alle modalità della condotta, come tutte le altre aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale, è applicabile indiscriminatamente a stranieri e cittadini dell'Unione europea, senza alcun nesso tra il reato e lo stato di clandestinità; con la conseguenza che la clandestinità assume automaticamente valore di pericolosità, in relazione alla quale non è richiesta nemmeno una specifica valutazione da parte del giudice.
Quanto agli emendamenti all'articolo 2, essi tendono a sopprimere la lettera i) del comma 1, riguardo alla quale, dopo aver ricordato come l'istituto del patteggiamento in appello servisse ad accelerare i procedimenti, osserva che ipotesi di riforma dell'istituto in questione sono state proposte in passato, ma non sono mai state discusse in Parlamento, per cui non si comprende come si possa intervenire sul punto mediante lo strumento della decretazione d'urgenza.
Gli emendamenti concernenti gli articoli 2-bis e 2-ter sono volti ad eliminare la sospensione dei processi o comunque ad escludere l'operatività della sospensione in relazione alla data del fatto o al tipo di reato, nonché a modificare il termine ultimo per la richiesta di patteggiamento. Gli emendamenti all'articolo 5 mirano ad eliminare il nuovo reato di omessa comunicazione della cessione di un immobile a titolo oneroso allo straniero di cui si conosca lo stato di clandestino, con la conseguenza, in caso di condanna definitiva alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni, della confisca dell'immobile. Benché non espressamente detto, tra gli stranieri illegalmente soggiornati nel territorio dello Stato potrebbero rientrare anche i cittadini dell'Unione europea che non abbiano fatto la dichiarazione di soggiorno nei termini. Anche in questo caso si tratta di rimediare ad una palese sproporzione che si verrebbe a creare tra la condotta e la sanzione accessoria della

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confisca dell'immobile; inoltre, è già prevista nel testo unico sull'immigrazione una disposizione che punisce chiunque favorisca la permanenza di clandestini nel territori dello Stato.
L'articolo 6 conferisce nuovi e più ampi poteri al sindaco in materia di sicurezza urbana, prevedendo la possibilità che sia impiegata la polizia municipale, insieme alle forze di polizia statale, secondo le direttive del ministro dell'interno. Si tratta di una disposizione che comporta un potenziale pericolo, insito nel delegare alla polizia municipale funzioni di particolare incisività e rilievo, che comportano anche l'uso delle armi quali quelle inerenti alla sicurezza dei cittadini.
In base ad analoghe considerazioni sono stati proposti emendamenti che tendono a ripristinare la formulazione originaria della norma, eliminando la possibilità che il sindaco emani ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e lasciandogli tale potere solo per la finalità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
L'ultimo degli emendamenti all'articolo 6, invece, elimina dal comma 6 il riferimento ai motivi di sicurezza urbana che possono consentire al sindaco di modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
Infine, l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 mira ad evitare che si attribuisca una nuova denominazione ai centri di permanenza temporanea ed assistenza. Si tratta di un emendamento cui la delegazione radicale attribuisce una particolare importanza, ritenendo che nella ridenominazione dei centri in questione si riassuma il senso dell'intervento del centrodestra sulla materia dell'immigrazione. Conclude esprimendo l'auspicio che vi sia un impegno da parte di tutti a comprendere qual è la realtà dell'immigrazione.

Michele BORDO (PD) sottolinea le difficoltà dello svolgimento della discussione sul provvedimento in esame, che non può prescindere da una compiuta valutazione del complessivo «pacchetto sicurezza». Nel decreto-legge vi sono molte norme ragionevoli e condivisibili, ma si è strumentalizzata la paura dei cittadini per inserirne altre assolutamente inaccettabili e fuori contesto. Sottolinea quindi la contraddittorietà di un provvedimento che inasprisce le pene e, al contempo, sospende processi relativi a fatti di forte allarme sociale. Contesta altresì l'arbitraria equiparazione fra mancanza di sicurezza e presenza di immigrati sul territorio italiano, trattandosi di una generalizzazione che non tiene conto della necessità di politiche adeguate a sostenere e favorire il processo di integrazione, dei moltissimi immigrati onesti presenti sul territorio, che spesso sono sottoposti a situazioni di sfruttamento. A questi ultimi sarebbe opportuno, anche per impedire che cerchino la protezione della criminalità organizzata, concedere il premesso di soggiorno, come previsto dal suo emendamento 5.54, dichiarato inammissibile.
Contesta la previsione della nuova aggravante di al numero 11-bis) dell'articolo 61 del codice penale, che non è in alcun modo equiparabile a quella della latitanza. Evidenzia l'importanza di rafforzare i rapporti internazionali bilaterali, come avvenuto con l'Albania ed esprime forti perplessità sulla disposizione che prevede la possibilità di utilizzare le forze armate per contrastare il fenomeno della criminalità comune, sia pure connessa all'immigrazione clandestina. Sottolinea, infine, come le norme di cui agli articolo 2-bis e 2-ter siano a forte rischio di dichiarazione di incostituzionalità.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che il provvedimento è nato per affrontare la tematica dell'immigrazione in seguito ad episodi di cronaca eclatanti, ma evidenzia come tale fenomeno debba essere in realtà affrontato in modo organico e non con il solo inasprimento delle pene: con adeguate politiche di integrazione e tenendo conto dell'importanza della politica estera (con particolare riguardo al contesto europeo). Il provvedimento in esame interviene in molti settori dell'ordinamento, aggravando il problema della stratificazione di provvedimenti

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normativi disorganici, ed anche sulla normativa antimafia. In tale contesto, esprime forti perplessità sull'attribuzione di ulteriori poteri al Procuratore nazionale antimafia, soprattutto perché non è ancora chiara l'utilità di tale figura.
Evidenzia come la discussione sugli articoli 2-bis e 2-ter distragga dalla finalità del provvedimento, che è quella di garantire la maggiore sicurezza dei cittadini. Quanto all'obiettivo che i predetti articoli si prefiggono, sarebbero preferibili altre soluzioni normative.
Conclude ricordando che il suo gruppo ha presentato un ristretto numero di proposte emendative, volte a evitare che il provvedimento in esame introduca nell'ordinamento disposizioni disarmoniche e inapplicabili.

Donatella FERRANTI (PD) ad integrazione degli interventi dei colleghi di opposizione che l'anno preceduta, ritiene di dovere focalizzare il proprio intervento sugli articoli 2-bis e 2-ter. Rileva quindi come tali disposizioni svalutino il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, stabilito dalla Costituzione per garantire l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Ad eccezione dell'onorevole Pecorella, sembra che tutti i rappresentanti della maggioranza considerino trascurabile la palese violazione di tale principio, insistendo nell'affermare che le norme in esame sarebbero idonee ad accelerare e semplificare il processo penale e che la posizione contraria espressa da una parte della magistratura sarebbe una posizione meramente strumentale e politica. Al contrario, occorre ribadire che le norme in questione incidono in modo frammentario ed incoerente sull'ordinamento penale processuale, stabilendo la priorità nella trattazione di taluni processi in base a criteri del tutto approssimativi, se non addirittura arbitrari. Tali disposizioni, in particolare, non tengono conto del fatto che l'allarme sociale derivante dalla commissione di determinati reati è differente nelle diverse zone geografiche del Paese, né qualificano come di allarme sociale, ai fini dell'accelerazione processuale, quei reati che invece il provvedimento qualifica come socialmente pericolosi ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m). Nell'esprimere un giudizio fortemente negativo sugli articoli 2-bis e 2-ter del provvedimento, che non riguardano la materia della sicurezza e produrranno un impatto negativo anche sul versante dell'organizzazione dell'attività degli uffici giudiziari. Precisa quindi che le proposte emendative presentate dal gruppo del gruppo del Partito Democratico sono volte alla soppressione delle norme in esame e, in subordine, ad apportare le modifiche necessarie per ridurne l'impatto negativo sull'ordinamento e sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Donato BRUNO, presidente, in base a quanto stabilito nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, svoltosi questa mattina, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi pomeriggio, al termine della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, prevista alle ore 14.30.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Lunedì 7 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

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Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che il Capo della Polizia, con una lettera del 4 luglio 2008, ha inviato gli ulteriori ed aggiornati elementi di informazione in materia di allontanamento dei cittadini comunitari e di riconoscimento agli stranieri extracomunitari dello status di rifugiato, che si era riservato di trasmettere nel corso dell'audizione dello scorso 30 giugno. Comunica, inoltre, che sono stati trasmessi, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i dati, contenuti in un documento interno, inerenti la popolazione carceraria, redatti a fini meramente informativi che anticipano la risposta ufficiale, che sarà corredata da ulteriori dati. Entrambi i documenti sono stati posti in distribuzione.
Avverte quindi che, secondo quanto stabilito a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni procederanno adesso all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del provvedimento in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni dei deputati delle Commissioni, comunicate dai rappresentanti dei gruppi. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti alle disposizioni che rientrano prevalentemente nell'ambito di competenza della I Commissione, esprimendo altrimenti parere contrario sui medesimi.

Giulia BONGIORNO (PdL), relatore per la II Commissione, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti alle disposizioni che rientrano prevalentemente nell'ambito di competenza della II Commissione, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 1.1.

Cinzia CAPANO (PD) illustra gli emendamenti Ferranti 1.2, 1.5, 1.6 e 1.8, di cui è firmataria, ispirati tutti a un principio garantista e attinenti al concetto di pericolosità sociale. Come infatti ha ricordato il collega Pecorella, il legislatore non può, nell'approvare una norma penale, individuarne i destinatari sulla base di elementi etnici o della nazionalità. Gli emendamenti in esame mirano proprio a fugare il dubbio che le norme di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo siano, anziché generali e astratte, rivolte a gruppi di persone individuati sulla base dei citati elementi. Ricorda altresì come il presidente dell'Unione delle camere penali abbia sottolineato il rischio che, con il provvedimento in esame, si introduca di fatto una nozione di pericolosità sociale presunta, ispirata al paradigma del diritto penale del nemico. Sottolinea altresì come il valore della Costituzione risieda proprio nei limiti che essa pone al legislatore e come tali limiti, giustamente, non siano stati violati neanche al fine di fronteggiare la criminalità organizzata.

Roberto ZACCARIA (PD) giudica discutibile, sotto il profilo penale, la distinzione tra straniero e cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea. Ritiene altresì che il provvedimento in esame sembra non tener conto di alcune norme contenute nel testo unico sull'immigrazione, nonché di disposizioni vigenti in materia di allontanamento del cittadino comunitario. Osserva quindi che, a suo avviso, l'allontanamento del cittadino comunitario non può discendere automaticamente da una condanna penale. Auspica pertanto l'approvazione degli emendamenti in discorso, i quali, se approvati, eliminerebbero alcuni aspetti problematici delle norme in esame, sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario e dei principi costituzionali, con particolare riferimento al principio della ragionevolezza.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritiene che il provvedimento in esame non contenga norme penali basate su distinzioni di carattere etnico e sottolinea,

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al riguardo, come la valutazione della pericolosità sociale sia demandata, nei casi specifici, al giudice. Rileva altresì che le norme in esame appaiono rispettose delle norme comunitarie, ove ricorrano motivi imperativi di ordine pubblico.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) dichiara di concordare con quanto testé dichiarato dal sottosegretario Mantovano. Ricorda altresì, rivolto al collega Zaccaria, come il principio di ragionevolezza non sia espressamente citato nella Costituzione e sia stato introdotto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, con il rischio evidente di invadere le competenze di altri organi costituzionali e, segnatamente, del Parlamento.

Pierluigi MANTINI (PD) invita il rappresentante del Governo a chiarire meglio il senso delle sue dichiarazioni, attesa l'opportunità di fugare ogni dubbio sull'esatto contenuto delle norme in esame. Infatti, il primo comma dell'articolo 235 del codice penale, come novellato dal provvedimento in esame, prevede che il giudice «ordina» l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea. Tale formulazione, a suo avviso, non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice. Peraltro, ove tale interpretazione non fosse corretta, non vede quali ragioni si oppongano all'accoglimento dell'emendamento Ferranti 1.2.

Jole SANTELLI (PdL) osserva, rivolta al collega Mantini, che l'articolo 235 del codice penale, come novellato dal provvedimento in esame, ripropone sostanzialmente, sul punto, il testo vigente della norma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 1.2, 1.5, 1.6 e 1.8.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il suo emendamento 1.11. In proposito, osserva che il secondo comma dell'articolo 312, come novellato dal provvedimento in esame, sembra punire più il disvalore di una condizione soggettiva che non una condotta specifica. Ritiene invece che una norma di carattere eccezionale, quale quella in esame, debba tener conto delle situazioni concrete cui si applica, anziché punire la condizione stessa di povertà.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea come il testo dell'articolo 312 del codice penale, come novellato dal provvedimento in esame, estenda al cittadino comunitario norme originariamente applicabili allo straniero, sebbene la rubrica non venga modificata di conseguenza. Invita inoltre il collega Brigandì, per quanto concerne il principio di ragionevolezza, a considerare la costante e uniforme giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto tale principio discendere direttamente dall'articolo 3 della Costituzione.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che l'articolo 312 del codice penale, come novellato dal presente provvedimento, sia coerente con le altre disposizioni del codice penale novellate dall'articolo 1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 1.11.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.15, del quale auspica l'approvazione. Al riguardo osserva che l'emendamento introduce una fattispecie non contemplata dall'articolo 496 così come modificato dal decreto-legge in esame. Si tratta, a suo avviso, di una ragionevole integrazione da apportare al testo, a condizione che vi sia da parte della maggioranza una disponibilità ad accogliere valutazioni di tal genere, non avendo diversamente alcun senso procedere nell'illustrazione dei singoli emendamenti.

Jole SANTELLI (PdL) conviene sulla ragionevolezza della proposta emendativa presentata dal collega Palomba che ritiene

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tuttavia già contemplata dalla norma relativa alle dichiarazioni mendaci.

Pierluigi MANTINI (PD), intervenendo sull'emendamento Palomba 1.15, ritiene che si tratti di una fattispecie meritevole di una considerazione specifica. A suo giudizio deve sussistere una sorta di patto leale tra l'individuo presente sul territorio e lo Stato, fondato sul non travisamento delle proprie generalità. Si tratta di un dovere fondamentale, che rileva ai fini delle politiche di integrazione e dell'adozione del provvedimento di espulsione. Ricorda a tal proposito che nel corso della precedente legislatura il Governo ha presentato il disegno di legge di ratifica del Trattato di Prum, finalizzato all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA nel quadro della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Pur comprendendo l'opinione espressa dalla collega Santelli ritiene che l'emendamento sia meritevole di considerazione da parte del Governo a conferma di un atteggiamento aperto da parte della maggioranza.

Mario TASSONE (UdC), pur comprendendo le considerazioni svolte dal collega Palomba sul suo emendamento 1.15, ritiene che l'ipotesi ivi prefigurata 1.15 sia da ricondurre a fattispecie già previste dal provvedimento anche al fine di scongiurare una visione parziale in una materia così complessa e grave.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime piena condivisione rispetto alle osservazioni svolte dal deputato Mantini e ricorda che l'articolo 496 costituisce il risultato dell'approvazione al Senato di un emendamento presentato dai gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, su cui l'emendamento Palomba interviene. Nel sottolineare che sussiste la massima apertura da parte del Governo rispetto alle proposte emendative di origine parlamentare, ritiene che l'articolo 496 del codice penale nella sua attuale formulazione sia comprensivo della fattispecie descritta nell'emendamento Palomba 1.15. Peraltro, osserva che la sanzione proposta dall'emendamento è più bassa rispetto a quella prevista dalla norma del decreto-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Palomba 1.15, Costantini 1.16 e Palomba 1.17.

Federico PALOMBA (IdV) nell'illustrare il proprio emendamento 1.20, di cui auspica l'approvazione, sottolinea che la norma oggetto della proposta di soppressione dispone l'applicazione di una sanzione penale prescindendo dalla commissione di un reato e da una reale pericolosità sociale del soggetto. Si tratta, pertanto, di una norma estranea alla nostra civiltà giuridica e attinente al cosiddetto diritto penale dell'autore e, dunque, in contrasto con i principi costituzionali.

Sesa AMICI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.22, ritiene che la norma introdotta al Senato contraddica lo spirito che dovrebbe animare l'azione del Governo nella regolazione del fenomeno dell'immigrazione. Peraltro, la norma sanziona un mero status prescindendo da una condotta del soggetto e in violazione di un principio fondamentale della nostra civiltà giuridica. Peraltro la condizione del soggetto è condizionata ad una circostanza di carattere temporale per cui può ben accadere che uno straniero si trovi illegalmente sul nostro territorio per un evento di tipo burocratico, quale ad esempio il mancato rinnovo di un contratto di lavoro o lo scadere del permesso di soggiorno. In generale, sottolinea che il collegare il requisito della colpevolezza ad una circostanza priva di disvalore compromette la natura costruttiva del presente dibattito, senza considerare che la norma del decreto-legge appare sbagliata ed inattuabile.

Roberto RAO (UDC) illustra l'emendamento Vietti 1.21, di cui è cofirmatario e

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di cui chiede l'approvazione, ricordando che il suo gruppo si è sempre espresso contro il reato di immigrazione clandestina. Richiamando le considerazioni svolte dai colleghi di opposizione, sottolinea che la norma prevista alla lettera f) potrebbe surrettiziamente reintrodurre tale fattispecie di reato, che è stata oggetto di stralcio. Peraltro, si tratta di una norma che appesantirebbe inutilmente il carico di lavoro della magistratura e che palesemente è volta a rafforzare l'indirizzo politico della maggioranza, sfavorevole alla presenza degli stranieri nel nostro territorio, piuttosto che ad affrontare con serietà una questione prioritaria per il nostro Paese.

Maurizio BIANCONI (PdL), sottolineando che il diritto più che la politica consente di affermare tutto e il contrario di tutto, sottolinea che il nuovo articolo 61, comma 11-bis, del codice penale colpisce una condotta oggettiva e che l'assimilazione con la fattispecie della latitanza appare pertinente, trattandosi in entrambi i casi di condotte antigiuridiche. Sottolinea altresì che non prefigura una sostanziale differenza la circostanza che in un caso vi sia una norma di legge e nell'altro un provvedimento del giudice.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, concordando con le osservazioni del deputato Bianconi sottolinea che la norma in questione punisce una condotta - e non un semplice status - consistente nella violazione delle regole relative al regolare ingresso sul territorio dell'Unione europea. Si tratta pertanto di un'aggravante per un reato commesso, rispetto alla quale l'ordine di espulsione rappresenta una questione distinta. Osserva inoltre che l'esistenza di un provvedimento di espulsione non vincola il giudice nella verifica del ruolo che l'immigrato clandestino ha avuto rispetto al reato commesso. Non si viola pertanto il principio di tipicità, proprio del diritto penale, né si lede l'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, all'articolo 5, dispone che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza e che nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge, tra i quali, secondo quanto prevede la lettera f), figura la fattispecie dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o di estradizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono gli identici emendamenti Palomba 1.20, Vietti 1.21 e Amici 1.22.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel richiamare gli interventi che si sono susseguiti sugli identici emendamenti Palomba 1.20, Vietti 1.21 e Amici 1.22, illustra l'emendamento Amici 1.24, di cui è cofirmataria e che ritiene collegato alle precedenti proposte. Sottolinea che l'opposizione non intende sottrarsi al confronto ma rileva che la norma in questione palesa una impostazione radicalmente difforme tra i due schieramenti sul piano dei principi. Si tratta di una questione che chiama in causa la coerenza con l'ordinamento giuridico nel suo complesso e il rapporto tra Parlamento e Corte costituzionale e che, a suo avviso, dovrebbe stare particolarmente a cuore a quei gruppi parlamentari che nelle proprie battaglie politiche si appellano spesso con particolare enfasi al popolo. La norma non è condivisibile sul piano della cultura politica ed istituzionale, prefigura conflitti tra gli organi costituzionali e mina le basi della democrazia e del rapporto tra cittadini e istituzioni. Nel richiamare la maggioranza alla lezione di Alexis de Tocqueville sulle basi della democrazia, sottolinea che il nostro ordinamento collega le sanzioni ad una condotta tenuta dal singolo, secondo una visione contraria al diritto penale dell'autore e sulla quale la dottrina è uniforme. Va peraltro in questa direzione anche il parere espresso dall'Unione delle camere penali italiane. Osserva inoltre che l'aggravante prevista dalla lettera f) sarebbe

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applicata in modo indistinto a tutti i reati, senza nesso tra singole fattispecie e relativo giudizio di pericolosità sociale. Ricorda, inoltre, che le stesse ipotesi di pericolosità presunta, in concreto o in astratto, vanno regolarmente incontro a critiche e sono comunque correlate ad una condotta del soggetto. Sono pertanto da collegare a queste considerazioni, relative al corretto rispetto all'articolo 3 della Costituzione e della conformità con il criterio della ragionevolezza, i dubbi sollevati in questa sede. Ritiene inoltre che sia inutilizzabile l'analogia con la fattispecie della latitanza, prevista all'articolo 61, comma 6, del codice penale in quanto in questo caso sussiste un provvedimento del giudice ed una condotta di reato. Per tale ragione l'emendamento propone di integrare la previsione dell'articolo 61, comma 6, con il provvedimento di espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato. In generale, ritiene che il tema della sicurezza rappresenti una questione da affrontare con provvedimenti efficaci ed efficienti e non con misure di tipo penale. Infine, è da rilevare come il ricorso alla legislazione di emergenza in tali materie nella storia del nostro Paese sia stato spesso strumentalizzato al fine di introdurre nell'ordinamento norme censurabili.

Pierluigi MANTINI (PD) illustra l'emendamento Amici 1.24, di cui è cofirmatario e che attiene ad una questione meritevole di un'accurata valutazione. Nel richiamare la logica che ispira il Governo nella stesura del decreto-legge in esame, sottolinea che la condizione di clandestinità non è riconducibile ad una condotta concreta e deve comunque prevedere l'imputabilità del soggetto, diversamente si rientrerebbe nell'ambito del diritto penale oggettivo. Le circostanze aggravanti previste all'articolo 61 del codice penale sono, come è noto, riconducibili ad una condotta o ad un disvalore sulle intenzioni. Tuttavia, osserva che, in base alla vigente legge Bossi-Fini, può ben accadere che un lavoratore emigrante si ritrovi nella condizione di clandestino avendo perso un contratto di lavoro a causa della cosiddetta flessibilità del mercato. È altrettanto noto che molti lavoratori stranieri lavorano in nero e che di tale circostanza sono molti i cittadini italiani ad avvantaggiarsene. Non è peraltro possibile incorrere in tale aggravante per una colpa non propria. Ciò osservato, sottolinea che l'emendamento procede da una logica diversa rispetto alle precedenti proposte. Si tratta infatti di riconoscere uno status e di colpire i casi in cui il soggetto abbia già subito un provvedimento di espulsione e, in sua violazione, si reintroduca volontariamente sul territorio italiano per commettere un nuovo reato. È questa, a suo avviso, la linea politica che dovrebbe essere perseguita nei confronti del clandestino reo e che è indubbiamente condivisa dalla maggioranza dei cittadini italiani. Su questo terreno esprime la sensibilità e il consenso del suo gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.25, segnalando che vi sono due diverse concezioni del diritto penale alla base delle impostazioni date alla norma dalla maggioranza e dall'opposizione. Secondo il suo gruppo la condizione di clandestinità chiama in causa il provvedimento di rimpatrio e non una condanna della condizione di per sé. Il suo gruppo propone la sanzione per la condotta di chi impedisce l'individuazione del proprio paese di provenienza e non di chi versa semplicemente nella condizione di clandestino illegale. Sottolinea al riguardo che la posizione dell'Italia dei Valori non è meno rigorosa di quella della maggioranza, è solo più ragionevole in quanto applica la circostanza aggravante ad una condotta precisa.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono gli identici emendamenti Amici 1.24 e Palomba 1.25.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa proprio l'emendamento Cirielli 1.26, che ritira.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Bernardini 1.28.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa proprio l'emendamento Cirielli 1.29, che ritira.

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Souad SBAI (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.02 in vista dell'esame presso l'Assemblea.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Nessuno chiedendo di intervenire le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Palomba 2.2 e 2.3.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.20, che è volto a scongiurare rilievi di costituzionalità riferiti alla norma che interviene sul patteggiamento in appello e sul quale auspica la disponibilità da parte della maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 2.20.

Mario CAVALLARO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 2-bis.3., di cui è cofirmatario e che è volto a scongiurare inopportune modifiche al processo penale. Al riguardo ritiene che vi è un consenso generale sull'opportunità di ridefinire il processo penale a diciannove anni dalla sua riforma, al fine di renderlo più efficiente e di ridisegnare il sistema dei riti. In questa prospettiva la modifica introdotta all'articolo 2-bis appare irrazionale in quanto riguarda la sola fase dibattimentale con l'effetto di accelerare soltanto alcuni processi. Anche la norma prevista al comma 2 esprime una aspirazione di per sé legittima che viene però tradotta in una norma non in armonia con il sistema.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento 2-bis.2., di cui è cofirmatario sottolineando che il dettato del nuovo articolo 2-bis è da considerare incoerente ed incostituzionale in quanto viola il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ed attiene ad una decisione interna alla giurisdizione.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento 2-bis.2., di cui è cofirmatario e che è da porre in relazione con l'articolo 2-ter. Sottolinea che l'emendamento è volto ad evitare situazioni di inefficienza rispetto al conseguimento dei meritevoli obiettivi cui aspirano le due disposizioni del decreto-legge.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Vietti 2-bis.1., Di Pietro 2-bis.2. e Ferranti 2-bis.3.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Palomba 2-bis.7, 2-bis.9. e 2-bis.10., nonché l'emendamento Ferranti 2-bis.11.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul complesso delle proprie proposte emendative riferite all'articolo 2-bis, sottolinea che si tratta di proposte accomunate da un'unica logica, coerente con quanto è emerso nel corso del dibattito ed è stato rilevato, in particolare, dai colleghi Cavallaro e Palomba. Invita il relatore a considerare con particolare attenzione tali proposte che corrispondono alla linea del Governo rispetto all'individuazione di reati di particolare allarme sociale e dunque da colpire con priorità rispetto ad altri. Si tratta, infatti, di emendamenti volti ad inserire nel novero delle fattispecie rilevanti ai fini della formazione dei ruoli di udienza fattispecie di reati di particolare allarme sociale, anche se colpiti con la reclusione inferiore nel massimo a dieci anni. Si tratta di reati che, qualora gli emendamenti non fossero approvati, andrebbero di fatto incontro ad una sospensione dei relativi processi e che per molti tribunali costituiscono fattori discriminanti per la formazioni dei ruoli di udienza, non rappresentando i reati indicati dall'articolo 2-bis fattispecie particolarmente comuni o frequenti. In conclusione, segnala che dalla mancata approvazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2-bis deriverebbe un grave deficit nella risposta del Governo rispetto

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alla domanda di sicurezza che proviene dal Paese.

Giovanni CUPERLO (PD), nel richiamare i contenuti dell'intervento del deputato Ferrante, evidenzia il particolare rilievo che assumono le proposte emendative che le Commissioni riunite si apprestano a votare. Esorta i gruppi ad una forte assunzione di responsabilità e ad un atteggiamento coerente e trasparente in ordine alle tematiche all'attenzione delle Commissioni. Stigmatizza la strategia adottata dal Governo, che ha alimentato i timori dell'opinione pubblica sulla questione sicurezza evocando un allarme sociale che in sede di conversione del decreto legge in esame sembra paradossalmente essersi ridimensionato in relazione alle prospettate misure che sospendono per un anno un elevato numero di processi penali.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 2-bis.12 Ferranti 2-bis.13 Ferranti, 2-bis.15 Ferranti, 2-bis.17 Ferranti, 2-bis.19 Ferranti, 2-bis.21 Ferranti, 2-bis.23 Ferranti, 2-bis.24 Ferranti, 2-bis.26 Ferranti, 2-bis.28 Ferranti, 2-bis.30 Ferranti, 2-bis.32 Ferranti, 2-bis.34 Ferranti, 2-bis. 36 Ferranti, 2-bis.38 Ferranti, 2-bis. 40 Ferranti, 2-bis.42 Ferranti, 2-bis.44 Ferranti, 2-bis.46 Ferranti, 2-bis.47 Bernardini, 2-bis.48 Ferranti, 2-bis.50 Ferranti, 2-bis.52 Ferranti, 2-bis.54 Ferranti, 2-bis.55 Ferranti, 2-bis.57 Ferranti, 2-bis.59 Ferranti, 2-bis. 61 Ferranti; respingono quindi gli identici emendamenti 2-bis. 63 Ferranti e 2-bis.64 Bernardini, nonché 2-bis.65 Ferranti, 2-bis.67 Ferranti, 2-bis.69 Ferranti. Respingono altresì gli identici emendamenti 2-bis. 71 Ferranti e 2-bis.72 Bernardini, nonché gli emendamenti 2-bis.73 Ferranti, 2-bis.75 Ferranti, 2-bis.76 Ferranti, 2-bis.78 Ferranti, 2-bis. 82 Bernardini 2-bis. 83 Bernardini.

Sesa AMICI (PD) dichiara di sottoscrivere e di ritirare gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 del deputato Zeller.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.10 Bernardini, 4.9 Bernardini, 4.13 Bernardini, 4.14 Bernardini, 4.12 Bernardini, 4.11 Bernardini e 4.6 Amici, nonché gli emendamenti 5.1 Palomba e 5.3 Palomba.

Roberto RAO (UDC), intervendo in ordine all'emendamento 5.4 Vietti, preannuncia una riformulazione della proposta emendativa al fine di definire più compiutamente il profilo soggettivo dell'autore del reato.

Donato BRUNO (PdL), presidente e relatore per la I Commissione, avanza la richiesta al deputato Rao di ritirare l'emendamento in oggetto ai fini della presentazione dello stesso in Assemblea.

Roberto RAO (UDC) accede alla richiesta avanzata dal presidente.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.15 Costantini, 5.26 Palomba, 5.27 Costantini e 5.28 Bernardini.

Olga D'ANTONA (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal deputato Amici, illustrando in particolare l'emendamento 5.29 Amici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 5.29 Amici, 5.31 Palomba e 5.33 Amici.

Sesa AMICI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.34 Zeller, che ritira.

Le Commissioni respingono l'emendamento 5.35 Bernardini.

Olga D'ANTONA (PD) illustra l'emendamento 5.36 Amici rilevando che lo stesso risulta finalizzato a consentire l'utilizzo dei fondi ricavati dalle sanzioni amministrative all'inserimento sociale, con riferimento alle politiche abitative a favore delle categorie svantaggiate.

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Le Commissioni respingono l'emendamento 5.36 Amici.

Sesa AMICI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.37 Zeller, che ritira ai fini della presentazione del medesimo nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.38 Amici, 5.46 Costantini, 5.47 Vietti e 6.8 Bernardini.

Pietro TIDEI (PD), illustrando l'emendamento 6.1 Amici, osserva che la proposta emendativa tende a definire con maggiore precisione la figura del Sindaco in tema di sicurezza e a qualificare la nozione di civiltà urbana. Richiama le modifiche apportate dal Senato sul testo in esame tese ad attribuire al Sindaco poteri di ordinanza anche in ipotesi ordinarie e non solo nei casi di urgenza. Esprime contrarietà rispetto all'ipotesi che il Sindaco possa conferire una delega ai consiglieri comunali o ai presidenti di circoscrizione in materia di sicurezza, il che rischia di produrre una sorta di sceriffo di quartiere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 6.1 Amici, 6.9 Bernardini, 6.10 Bernardini e 6.2 Palomba.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento 6.3 Vietti, precisando che lo stesso mira a fornire strumenti adeguati al Sindaco nella gestione della politica urbana, riconoscendogli la possibilità di chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.3 Vietti, 6.4 Amici e 6.11 Bernardini.

Doris LO MORO (PD) illustra l'emendamento 6.5 Amici, esprimendo rilievi critici sulla prevista attribuzione al Sindaco di compiti di denuncia della condizione di immigrazione clandestina.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 6.5 Amici, 6.12 Bernardini, 6.6 Amici e 6.7 Tidei, 6-bis.1 Amici, l'articolo aggiuntivo 6-bis.01 Amici e l'emendamento 7.4 Bernardini.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive gli emendamenti 7.3 e 7-bis.9, presentati dal deputato Bosi, e li ritira.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti 7-bis.1 Palomba, 7-bis.2 Villecco Calipari e 7-bis.11 Bernardini.

Sesa AMICI (PD) sottoscrive l'emendamento 7-bis.3 Villecco Calipari e lo ritira.

Le Commissioni con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 7-bis.12, 7-bis.13, 7-bis.14, 7-bis.15 Bernardini, 7-bis.4 Palomba, 7-bis.16, 7-bis.17, 7-bis.18 Bernardini, 7-bis.5 Palomba, 7-bis.19, 7-bis.20 e 7-bis.21 Bernardini; gli identici emendamenti 7.-bis.6 Palomba e 7.-bis.22 Bernardini; gli emendamenti 7-bis.23, 7-bis.24 Bernardini, 7-bis.7 e 7-bis.8 Palomba, 7-bis.25, 7-bis.26, 7-bis.27 Bernardini; gli identici emendamenti 7-bis.10 Palomba e 7-bis.28 Bernardini, nonché gli emendamenti 7-bis.29, 7-bis.30, 7-bis.31, 7-bis.32, 7-bis.33 e 7-bis.34 Bernardini e l'emendamento 8.1 Amici.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 9.20, volto a sopprimere l'articolo 9, che modifica la denominazione dei centri di permanenza temporanea in centri di identificazione ed espulsione. Al riguardo fa presente che il Governo non ha illustrato i motivi del cambio di denominazione di questi centri, come pure non sono state chiarite le relative ragioni di necessità di urgenza, che invece, probabilmente, hanno mera natura propapandistica per venire incontro alle richieste di una parte dell'opinione pubblica.

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Sesa AMICI (PD) ritiene che dietro la denominazione dei centri di permanenza temporanea si riscontri una precisa linea politica di fondo, che evidenzia l'incapacità del Governo a disciplinare il fenomeno migratorio se non con posizioni politiche fondate sulla mera propaganda. Si dichiara preoccupata alla luce della verosimile sottrazione delle competenze in materia di assistenza, che ritiene invece qualificante per l'attività di queste strutture.

Roberto RAO (UdC) dichiara di non comprendere le motivazioni sottese al cambio di denominazione dei centri di protezione temporanea. La spiegazione più verosimile sta forse nella imminente modifica della disciplina di queste strutture, atteso anche il fatto che neppure dall'analisi della relazione illustrativa si evincono tali motivazioni. Sarebbe invece preferibile che il Governo proponesse la soppressione di questo articolo, che pone solo problematiche di interpretazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'articolo 9 è volto proprio ad evitare confusioni terminologiche tra le diverse nature delle strutture destinate ad accogliere gli immigrati. Vanno pertanto tenuti distinti i centri di prima accoglienza da quelli destinati ai richiedenti asilo a quelli, infine, di identificazione ed espulsione ai sensi del provvedimento in esame.

Mario TASSONE (UdC) dopo aver precisato che la posizione del proprio gruppo è stata illustrata dal deputato Rao, osserva che la denominazione di centri di identificazione e di espulsione appare concepita in termini eccessivamente restrittivi e con apparenti intenti punitivi. Ritiene invece che andrebbe prestata seria attenzione alle diverse tragedie umane che si verificano all'interno di queste strutture, evitando una impropria equazione tra il momento dell'identificazione e quello dell'espulsione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 9.20 Bernardini, 9.1 Vietti, 9.2 Palomba e 9.3 Amici. Respingono inoltre gli emendamenti 9.7 Minniti e 9.5 Palomba.

Mario TASSONE (UdC) illustra il proprio emendamento 10.1, volto a sopprimere l'articolo 10, che ritiene impropriamente collocato all'interno del provvedimento in esame. Al riguardo osserva che sarebbe stato preferibile una riforma organica dei poteri della procura distrettuale e della direzione investigativa antimafia, anziché frammentarie modifiche alla disciplina vigente. Analoghe riflessioni svolge con riferimento all'articolo 12, del quale ha altresì proposto la soppressione mediante l'emendamento 12.1, in materia di direzione nazionale antimafia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'articolo 10 è stato concepito sulla base delle riflessioni e dei lavori compiuti negli anni passati dalla «Commissione antimafia». Quello elaborato nell'articolo 10 del provvedimento in esame rappresenta un sistema coerente che, nella passata legislatura, era stato presentato in un disegno di legge da parte del Ministro della giustizia pro tempore Mastella.

Mario TASSONE (UdC) dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la precisazione fornita, ribadisce il proprio convincimento in ordine all'opportunità di dare luogo ad una disciplina complessiva in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento 10.1 Tassone.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 10.2, che invita ad approvare. Si dichiara amareggiato e deluso dall'atteggiamento tenuto dalla maggioranza, che ha blindato il provvedimento in esame, impedendo di apportare ad esso qualsiasi modifica, anche di natura migliorativa, come pure sarebbe stato necessario. Il provvedimento presenta altresì profili di evidente incostituzionalità, a cui si sarebbe potuto porre rimedio, come

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pure profili di inopportunità sotto tutti i punti di vista: si riferisce, in particolare, all'articolo 2-ter. Conclude sottolineando l'atteggiamento responsabile dell'opposizione, che ha consentito di esaminare tutti gli emendamenti presentati in un lasso di tempo inferiore alle previsioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 10.2 Palomba e 12.1 Tassone.

Sesa AMICI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 12.01 Zeller e lo ritira.

Le Commissioni respingono l'emendamento 12-quater.1 Amici.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che si passi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter, precedentemente accantonati.

Roberto ZACCARIA (PD) concorda con il deputato Ferranti sull'opportunità di procedere fin d'ora all'esame dell'articolo 2-ter.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, dichiara di condividere la proposta dei deputati Ferranti e Zaccaria, fermo restando che, prima di concludere l'esame del provvedimento, le Commissioni dovranno attendere la decisione del Presidente della Camera in relazione all'ammissibilità delle proposte emendative che gli sono state sottoposte.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sugli identici emendamenti 2-ter.1 Ferranti, 2-ter.2 Zeller e 2-ter.4 Vietti, osserva che l'articolo 2-ter costituisce l'elemento della vergogna nel provvedimento. Che si tratti, infatti, di una disposizione concepita per le specifiche esigenze del Presidente del Consiglio, non è messo in discussione da nessuno, neppure dallo stesso Presidente del Consiglio. Al riguardo, non intende parlare di conflitto di interessi, dal momento che formalmente il provvedimento deliberato dal Consiglio dei ministri non conteneva la norma discussa, ma ritiene che sotto il profilo sostanziale il conflitto di interessi sussista. Il suo gruppo ritiene che le leggi debbano essere generali ed astratte e non tutelare interessi personali, come invece è accaduto più volte nella XIV legislatura e sta accadendo di nuovo. Esprime tuttavia l'auspicio che l'articolo in questione sia soppresso.

Doris LO MORO (PD) ritiene che il tenore dell'articolo in esame sia in contrasto con la finalità più volte dichiarata per esso dalla maggioranza e dal Governo, vale a dire quella di ridurre il carico degli uffici giudiziari e di accelerare lo svolgimento dei processi. Il contrasto emerge in tutta evidenza se si considera l'arbitrarietà della data del 30 giugno 2002, che non ha alcun significato comprensibile, o l'irragionevolezza dell'elenco di processi ai quali si dà priorità: sarebbe infatti da aspettarsi che fossero quelli relativi ai reati di maggior allarme sociale, ma così non è. Non c'è traccia infatti dei processi per lesioni colpose e omicidio colposo in ambito sanitario o di quelli per violenza carnale, che tanta riprovazione provocano nell'opinione pubblica. Ritiene che sospendere processi di tale delicatezza ed impatto non corrisponda né al sentimento comune né allo stesso programma di Governo. Invita a pensare alla situazione delle famiglie che si sono costituite parte civile e che vedranno improvvisamente e senza motivo sospesi i processi anche quando siano giunti ad uno stato avanzato o sia stato addirittura già individuato un colpevole. Che poi i processi siano solo sospesi, e non definitivamente lasciati cadere, è aspetto che non deve ingannare nessuno: la riattivazione dei processi richiede infatti almeno un anno, un anno che però non sarà coperto rispetto alla decorrenza dei termini di prescrizione. In definitiva, se lo scopo della norma è davvero quello di accelerare l'amministrazione della giustizia e di snellire i procedimenti, la sua formulazione appare completamente sbagliata e irragionevole.

Roberto RAO (UDC), nel richiamarsi agli interventi svolti dal suo gruppo in fase

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di esame preliminare, osserva che, se al legislatore compete il definire in via generale ed astratta istituti idonei a incidere sui tempi processuali, ragioni di giustizia e di rispetto sia dell'autonomia della magistratura sia dei diritti delle parti imporrebbero però che fosse lasciata alla giurisdizione la definizione dei tempi dei singoli procedimenti.
Oltre a questo profilo di opportunità, rileva che l'articolo in esame presenta profili di incostituzionalità: in particolare, esso viola il principio di necessaria parificazione di trattamento tra fattispecie uguali, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto, da una parte, esclude dal suo ambito di applicazione solo i reati più gravi, disattendendo quindi la generale richiesta di sicurezza a fronte della diffusa microcriminalità e, dall'altra, esclude dall'elenco dei reati più gravi quelli di corruzione di pubblico ufficiale e di corruzione in atti giudiziari, che sono tra i più gravi in uno Stato di diritto, creando un vulnus al principio costituzionale della corretta conduzione del processo teso ad assicurare l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. La disposizione è inoltre in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione, che, sancendo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituisce, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 1991, il punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, tale che il suo venir meno altererebbe l'assetto complessivo di quest'ultimo. Andrebbe inoltre approfondita la coerenza dell'articolo in esame con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione, con riguardo ai diritti dell'imputato e delle altre parti processuali. In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2004 ha segnalato come una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulneri il diritto di azione e di difesa e il bene costituzionale dell'efficienza del processo.

Cinzia CAPANO (PD), ricordato che lo scopo dichiarato della disposizione in esame è quello di rendere più efficiente il sistema della giustizia, osserva che l'effetto che essa produrrà sarà però esattamente opposto. Infatti il Governo, come il ministro Alfano ha ammesso, ignora quanti siano i processi interessati dalla norma e quale ne sia l'impatto. Sarebbe stato invece necessario uno studio preliminare sulla portata della disposizione e sul suo impatto effettivo. Fa presente inoltre che la norma determina un forte aggravio di lavoro sugli uffici giudiziari, i quali dovranno individuare i procedimenti interessati dalla disposizione, notificare la sospensione alle parti e ricostruire il calendario delle udienze. Si tratta di un enorme lavoro organizzativo che non andrà in alcun modo a vantaggio della celerità della giustizia.
Osserva poi che il comma 7 consente al presidente del tribunale di sospendere i processi quando i reati contestati siano «prossimi» alla prescrizione, senza però specificare cosa debba intendersi per «prossimi». È altresì previsto che l'imputato possa chiedere al presidente del tribunale di non sospendere il processo, ma sul punto quest'ultimo decide con propria ordinanza rispetto alla quale non sono previsti mezzi di impugnazione.
In definitiva, si tratta di un intervento approssimativo, che stravolge il sistema delle garanzie ed aggrava il carico di lavoro degli uffici giudiziari, senza diminuire, ed anzi accrescendo, il sentimento di insicurezza dei cittadini, che vedranno immotivatamente sospesi processi che erano avviati ad una conclusione.

Anna ROSSOMANDO (PD) si chiede come possa essere percepito dai cittadini un provvedimento contraddittorio come quello in esame, che, in nome della sicurezza dei cittadini, impedisce la conclusione di processi per reati anche di grave allarme sociale o giunti ormai alla fase dell'accertamento delle responsabilità. Ricordato poi come la maggioranza abbia sostenuto che debba spettare al Parlamento decidere le priorità dell'azione penale, osserva che di questo si può anche discutere, ma certamente non in sede di

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conversione di un decreto-legge e non certamente nella forma dilettantesca dell'articolo 2-ter.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che la norma in esame sospende anche processi riferiti a reati di sicuro allarme sociale. Si tratta di una scelta irragionevole anche perché manca un'analisi di impatto della norma che chiarisca quanti processi vengano sospesi e con quali costi ed effetti. Ritiene che il legislatore che intenda stabilire un programma di politica criminale abbia il dovere di istruire adeguatamente il suo intervento, previo un approfondito monitoraggio della situazione sulla quale va ad intervenire. Invece la maggioranza non si è preoccupata di sospendere processi anche riferiti a reati gravi o in stato avanzato, magari giunti con grande fatica all'ultima udienza, violando in questo modo il diritto delle parti a vedere la conclusione del processo, nonché quello degli imputati a vedersi giudicati; al riguardo ricorda il peso che può avere nella vita di un cittadino un carico pendente e come la norma non preveda la possibilità di rinunciare alla sospensione dei processi. Considerato che tutto questo è stato fatto solo per sottrarre il Presidente del Consiglio ad un procedimento che lo riguarda, esprime l'avviso che l'unica soluzione ragionevole e dignitosa sia il ritiro della disposizione contestata.

Barbara POLLASTRINI (PD) rileva che l'inserimento dell'articolo 2-ter nel provvedimento è un fatto molto grave: lo specchio di un Governo e di una maggioranza che interpretano il consenso e la propria forza orti di forza in modo distorto, non per elevare ma per ridurre e svilire l'etica pubblica. In nome della sicurezza si sta producendo una ferita democratica, un clima culturale molto pericoloso nei confronti di chi è diverso. Inoltre, con una sorta di amnistia mascherata ed attribuendo ai presidenti dei tribunali una discrezionalità senza precedenti, si vogliono bloccare - come ben evidenziato dall'onorevole Cuperlo - processi importanti e delicati, per reati che suscitano quello stesso allarme sociale che il provvedimento dovrebbe essere diretto a rimuovere. Il blocco di questi processi non solo produrrà conseguenze catastrofiche sull'amministrazione della giustizia e lascerà sostanzialmente impuniti gli autori di gravi reati ma - concetto, questo, sinora non sufficientemente evidenziato - priverà anche di una risposta giudiziaria anche chi vuole difendersi per vedere affermata la propria innocenza. Sottolinea quindi l'estrema gravità di quest'ultima conseguenza negativa del provvedimento in esame.
Chi ha indotto la scelta insita nella disposizione in esame, ha pubblicamente dichiarato che non intenderebbe avvalersi della norma medesima. Fa quindi presente come questo non sia vero, poiché costui se ne sta già avvalendo, nel momento stesso in cui utilizza strumentalmente la prospettazione della soppressione dell'articolo 2-ter come merce di scambio per ottenere tempi certi e rapidi per l'iter parlamentare del cosiddetto «Lodo Alfano». Dichiara di essere assolutamente contraria a questo tipo di scambio e sottolinea che si sta vivendo un momento buio della democrazia.

Pietro TIDEI (PD) ricorda come in democrazia il Governo favorisca gli interessi della collettività invece di quelli di pochi individui e il cittadino in nessun caso si avvalga delle pubbliche cariche per risolvere le sue questioni private. Queste parole, pronunciate da Pericle nel 461 a.c., dovrebbero rappresentare oggi un consolidato principio di civiltà. Al contrario, questo non accade da quando il presidente Berlusconi è tornato a capo dell'Esecutivo, gestendo il potere nel suo esclusivo interesse. Basti pensare, di fronte alla grave crisi economica in cui versa il Paese, a quali siano invece le priorità del Governo (il salvataggio di «Rete4», le intercettazioni, il decreto sulla sicurezza con la norma «blocca processi» e l'immunità processuale delle alte cariche dello Stato), nonché a quale sia lo strumento con il quale vengono prevalentemente perseguite: il decreto-legge, con conseguente mortificazione

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del dibattito parlamentare ed inaccettabile compressione delle prerogative del Parlamento stesso. D'altra parte non è questa la prima volta che il centrodestra antepone gli interessi del suo leader a quelli concreti del Paese, essendo purtroppo numerosi gli esempi in tal senso, sia nel presente che nel passato.
A questo modo di governare occorre opporsi con forza, perché è la negazione di quella Costituzione sulla cui base il Parlamento è stato eletto e che i cittadini vogliono vedere applicata, non calpestata.
L'articolo 2-ter del provvedimento in esame certamente non agevolerà il funzionamento della giustizia ma, anzi, ne aggraverà enormemente le disfunzioni e l'inefficienza, con grave pregiudizio degli interessi generali del Paese. Concorda con l'onorevole Pollastrini nel sottolineare come, tra i numerosi effetti negativi della norma, vi sia anche quello di privare di una risposta giudiziaria anche chi vorrebbe esercitare il proprio diritto di difesa,, per vedere affermata la propria innocenza. È una disposizione assolutamente estranea alla materia della sicurezza, che umilia il Parlamento non solo in Italia, ma anche all'estero, rendendo un pessimo servizio all'immagine del nostro Paese nel mondo.
Appare pertanto necessario espungere immediatamente questa norma dal provvedimento, quale atto di doveroso e quanto mai opportuno atto di resipiscenza da parte del Governo e della sua maggioranza.

Sesa AMICI (PD) sottolinea la necessità di affrontare le necessità concrete del Paese e ribadisce che la materia della sicurezza è estremamente complessa, poiché occorre approfondirne anche la dimensione sociale, rappresentata dal senso di disagio nei confronti di chi è diverso e dalla diffusa percezione di insicurezza che si avverte nel Paese.
Il provvedimento in esame è nato dall'esigenza di affrontare le predette necessità e, pertanto, su una base di condivisione. Successivamente si è verificata una inaccettabile forzatura, rappresentata dall'intervento volto ad inserire nel decreto-legge elementi estranei. L'articolo 2-ter, in particolare, determina la sospensione di processi relativi a reati estremamente gravi, che rappresentano una delle principali fonti di quell'allarme sociale che ha indotto il Governo ad emanare il decreto-legge in esame. Appare del tutto arbitrario ed impreciso il criterio per la selezione dei reati in relazione ai quali si prevede la sospensione dei processi. Altrettanto arbitraria è la scelta della data del 30 giugno 2002, di cui all'articolo 2-ter, comma 1.
Nell'intervento svolto nel corso della precedente seduta, l'onorevole Cuperlo identifica correttamente nella lettera inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Senato Schifani, l'emblema di come il Governo in carica consideri la legge, quale concetto assoluto, aprioristico, che non richiede un precedente confronto dialettico. Ribadisce quindi che l'opposizione era disponibile a discutere e a confrontarsi sul tema della sicurezza. Tuttavia l'introduzione di elementi estranei, tanto allo scopo quanto alla natura del provvedimento in esame, hanno determinato la rottura del confronto dialettico. In questo contesto tutte le questioni di merito sembrano essere poste in secondo piano.
Ritiene conclusivamente che la soppressione dell'articolo 2-ter non possa essere considerata né una concessione all'opposizione, né un possibile elemento di scambio.

Marco MINNITI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, da quanto si apprende da alcune agenzie di stampa, il Ministro per i rapporti con il Parlamento avrebbe preannunciato la richiesta del Governo alla Conferenza dei Presidenti di gruppo della Camera di anticipare l'esame in Assemblea del disegno di legge recante le disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, il cosiddetto «Lodo Alfano». Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire la posizione che l'Esecutivo intende sostenere nell'imminente Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera dei deputati

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in ordine alle priorità di esame tra provvedimento in discussione e il «Lodo Alfano», evitando di tenere sul punto un atteggiamento politico ambiguo. In questo modo sarà possibile per l'Esecutivo chiarire anche la propria posizione sull'articolo 2-ter che, se ritenuta inopportuna, dovrebbe essere soppressa.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che l'articolo 2-ter del provvedimento in oggetto è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato da alcuni senatori. Si tratta di una dinamica che rientra nelle procedure parlamentari delle quali appare pienamente rispettosa.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritiene che le Commissioni riunite debbano proseguire e concludere l'esame del provvedimento in oggetto nei tempi stabiliti.

Guido MELIS (PD) fa presente che la contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame si concentra essenzialmente sull'articolo 2-ter, nel quale vengono in gioco questioni di principio in ordine alle quali non sono ammesse negoziazione di sorta. È una norma che mette a rischio la posizione paritaria dei cittadini di fronte alla giustizia: si tratta di un articolo che, per tutelare l'esito di un singolo processo, devasta l'intero sistema giudiziario. Analoga riflessione svolge sul «Lodo Alfano», che prevede l'immunità per la più alte cariche dello Stato, ma che è rivolta a salvaguardare solo singole vicende giudiziarie.

Maurizio TURCO (PD) osserva che i provvedimenti assunti dal Governo in materia di giustizia in questo avvio di legislatura evidenziano una incongruità di fondo tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti che vengono predisposti a tali fini. Si riferisce, in particolare, all'articolo 2-ter del provvedimento in oggetto che, per tutelare gli interessi processuali di una singola persona, mette a repentaglio l'intero «sistema giustizia». Prevedendo la sospensione dei processi indicati dalla disposizione in esame, il provvedimento non solo non assicura la trattazione prioritaria dei processi relativi ai reati che suscitano maggiore allarme sociale, ma introduce in modo subdolo l'abrogazione dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Il sistema giudiziario italiano è stato criticato, dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, a causa delle sue lentezze procedurali, costringendo il nostro Paese ad impegnarsi al fine di assumere, entro il prossimo mese di novembre, le opportune iniziative al fine di superare tali lentezze. La risposta contenuta nell'articolo 2-ter del provvedimento in oggetto, che oltretutto rimette ai Presidenti dei tribunali la decisione in ordine all'individuazione dei processi che devono essere sospesi, è assolutamente inspiegabile oltre che non condivisibile. Oltretutto, dietro la sospensione del processo si cela la reale conseguenza prodotta dalla norma, che è quella di agevolare la maturazione dei termini di prescrizione.
Conclude invitando la Commissione a riflettere sulle politiche che il nostro Paese adotta in materia di immigrazione clandestina. Oggi si propaganda il problema degli immigrati clandestini e le conseguenti ripercussioni sul tema della sicurezza. Il vero problema dell'immigrazione irregolare è, invece, un altro, e cioè lo sfruttamento che i lavoratori irregolari subiscono ad opera del sistema produttivo, che pure contribuiscono con il proprio lavoro a mandare avanti ed svilupparsi senza che su di essi si levi alcuna voce a difesa.

Giovanni CUPERLO (PD) sottolinea la componente di sincera passione civile e politica che ha animato gli interventi fin qui svoltisi da parte dei rappresentanti dell'opposizione, che si sono concentrati essenzialmente sull'articolo 2-ter, che rappresenta la norma più controversa del provvedimento in esame, che ha dato luogo ad un vivace dibattito nell'opinione

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pubblica alla luce del fortissimo impatto che ha generato nel Paese.
L'articolo 2-ter è una norma che, per sostanziale ammissione dello stesso Capo del Governo nella lettera da lui inviata al Presidente del Senato, è stata concepita a suo esclusivo beneficio: si tratta di una circostanza molto grave, indipendentemente dal fatto che il Capo dell'Esecutivo intenda o meno avvalersene. Essa, infatti, avrà un devastante impatto quantitativo su decine di migliaia di processi, che difficilmente giungeranno alla loro sentenza definitiva. È, in sostanza, una norma che non trova una motivazione, né un supporto logico o razionale, se non nella stessa giustificazione fornita dal Presidente del Consiglio, di per sé non condivisibile.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, invita il deputato Cuperlo a concludere il proprio intervento.

Giovanni CUPERLO (PD) conclude il proprio intervento, riservandosi di ultimarlo in altra sede.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea l'atteggiamento responsabile dell'opposizione tenuto nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto: l'opposizione, infatti, ha limitato i propri interventi sugli emendamenti presentati ad altre parti di esso al fine di concentrare l'attenzione sull'articolo 2-ter, che rappresenta il motivo di maggiore contrasto. Si tratta, infatti, di una norma di gravità assoluta, che produrrà effetti devastanti sull'intero sistema costituzionale, come mai era accaduto in passato. Con essa i processi vengono sospesi solo apparentemente per un anno, in quanto, nella sua pratica applicativa, la sospensione sarà molto più lunga. L'indulto votato nella scorsa legislatura aveva consentito, per individuate fattispecie di reato, uno sconto della pena; con l'articolo 2-ter del provvediemnto in esame, invece, si impedisce in radice che i responsabili di molti reati siano puniti. Per questa ragione appare più che legittimo che l'opposizione adotti, su questa norma,una condotta procedurale più intransigente rispetto ad altre parti del provvedimento, sulle quali si riscontrano anche punti di convergenza.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che, in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter, la presidenza delle Commissioni riunite I e II, consapevole delle particolari esigenze manifestate dai rappresentanti dell'opposizione, non ha posto limiti tassativi alla durata degli interventi, che però dovranno comunque essere il più possibile contenuti.

Roberto ZACCARIA (PD), riprendendo il proprio intervento, sottolinea che l'aspetto più grave dell'articolo 2-ter è rappresentato dal sinallagma che lo lega al «lodo Alfano» e per questa ragione ritiene opportuno che venga chiarito l'intendimento del Governo in ordine ai tempi d'esame ed alle priorità sui due provvedimenti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti 2-ter.1 Ferranti 2-ter.2 Zeller, 2-ter.4 Vietti e 2-ter.5 Di Pietro, nonché l'emendamento 2-ter.10 Bernardini.

Doris LO MORO (PD), intervenendo sull'emendamento 2-ter.11 Bernardini rileva che si tratta di uno di quattro emendamenti tendenti a fare emergere l'apparente irrilevanza e l'arbitrarietà del termine del 30 giugno 2002 previsto nell'articolo 2-ter.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni ha convenuto di concludere i lavori entro le ore 22 e che occorre pertanto organizzare i tempi per garantire il rispetto di tale termine.

Roberto ZACCARIA (PD) contesta che sia stato raggiunto un accordo per concludere l'esame del provvedimento entro le ore 22, vertendo piuttosto l'accordo sull'opportunità di organizzare al meglio i lavori onde evitare che l'esame si

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concentrasse solamente su alcuni emendamenti.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, ribadisce che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni ha convenuto di concludere l'esame del provvedimento, con il conferimento del mandato ai relatori, entro le ore 22.

Michele BORDO (PD) sottolinea l'irragionevolezza della scelta di sospendere i processi relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, apparendo tale data del tutto arbitraria. Si dice inoltre convinto che l'articolo 2-ter sia stato inserito soltanto al Senato perché il Presidente del Consiglio temeva che diversamente il decreto-legge non avrebbe superato il vaglio del Presidente della Repubblica. Non può tuttavia lasciarsi passare il principio secondo cui chi vince le elezioni può porsi al di sopra della legge; senza contare che la disposizione in esame lede il principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui si può discutere, ma che, fintantoché è in vigore, deve esser rispettato. Ricorda, poi, che il ministro della giustizia ha reso noto che l'orientamento del Governo è quello di stralciare l'articolo 2-ter dal provvedimento in esame e di chiedere alle Camere un esame accelerato del disegno di legge che sospende i processi contro le alte cariche dello Stato. Al riguardo, dichiara che il suo gruppo è contrario ad uno scambio di questo tipo e che è inoltre contrario a sancire l'immunità delle alte cariche dello Stato con il provvedimento di rango non costituzionale.

Federico PALOMBA (IdV), nel dichiarare il proprio voto favorevole sugli emendamenti 2-ter.10, 2-ter.11, 2-ter.90 e 2-ter.13 Bernardini, dei quali comprende la finalità provocatoria, che è quella di sollecitare dal Governo un chiarimento rispetto alla scelta della data del 30 giugno 2002, osserva che il Governo non può fornire spiegazioni perché l'unica ragione per la scelta di questa data è che essa garantisce al Presidente del Consiglio la sospensione del processo che lo riguarda.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2-ter.10, 2-ter.11, 2-ter.90 e 2-ter.13 Bernardini.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sull'emendamento 2-ter.14 Di Pietro, di cui è cofirmatario, lo illustra, sottolineando come sia irragionevole sospendere i processi che si trovano in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado e suggerendo almeno di limitare la portata della norma ai processi per i quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento.

Doris LO MORO (PD), premesso che il suo gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 2-ter, ritiene di poter condividere l'ottica migliorativa sottesa all'emendamento in esame, che tende a limitare i danni.

Marco MINNITI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di verificare se sia vero che il ministro Vito abbia dichiarato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo l'intenzione del Governo di apportare profonde modifiche all'articolo 2-ter e forse addirittura di sopprimerlo.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni si era convenuto di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter per riprenderne l'esame dopo la conclusione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Alla fine dell'esame degli altri emendamenti è stato tuttavia chiesto dal rappresentante del gruppo Partito democratico in II Commissione, deputato Ferranti, e dal vicepresidente della I Commissione, deputato Zaccaria, di non aspettare l'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo e di riprendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter. È

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pertanto suo dovere procedere in tal senso, almeno fino alle ore 22, quando porrà in votazione il conferimento del mandato ai relatori. Nel frattempo sarà sua cura accertare quale sia la posizione del Governo, fermo restando che l'esame del provvedimento dovrà concludersi entro oggi.
Ciò premesso, invita i presentatori degli emendamenti all'articolo 2-ter a ritirarli per ripresentarli in Assemblea, assicurando che essi saranno valutati in sede di comitato dei nove.
Quindi, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.40, riprende alle 20.55.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2-ter.14 Di Pietro.

Sesa AMICI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 2-ter.15 Zeller.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento 2-ter.16 di Di Pietro, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2-ter.16 di Di Pietro.

Marco MINNITI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di ascoltare dal ministro Vito, nel frattempo giunto in Commissione, quale sia l'orientamento del Governo in relazione all'articolo 2-ter.

Il ministro Elio VITO rende noto che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo testé svoltasi il Governo ha indicato le proprie priorità, chiedendo quindi una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Governo ha altresì reso noto che ha intenzione di modificare il decreto-legge in esame in termini tali da far venir meno le polemiche di questi giorni e da far rinascere lo spirito costruttivo che aveva accompagnato il varo del provvedimento. Quanto al contenuto delle modifiche, queste saranno illustrate nelle sedi opportune dai competenti rappresentanti del Governo, una volta definita la formulazione degli emendamenti, anche tenendo conto che la discussione sulle linee generali del provvedimento è stata rinviata a venerdì prossimo. Confida che le modifiche che il Governo presenterà riscuoteranno il consenso dei gruppi, permettendo al provvedimento di proseguire il suo iter speditamente.

Luca VOLONTÈ (UdC), considerato che le modifiche preannunciate dal ministro Vito riguarderanno gli articoli 2-bis e 2-ter, invita la presidenza a sospendere i lavori fino a quando i ministri competenti non avranno presentato gli emendamenti, essendo inopportuno discutere su norme che saranno radicalmente modificate o addirittura soppresse.

Marco MINNITI (PD) concorda con il deputato Volontè, anche in considerazione del fatto che non aiuterebbe a rasserenare il clima politico discutere di articoli che saranno cambiati o soppressi.

Federico PALOMBA (IdV) si associa alla richiesta dei deputati Volontè e Minniti, esprimendo inoltre apprezzamento per l'annuncio del Governo e formulando l'auspicio che questo intenda sopprimere gli articoli 2-bis e 2-ter.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, d'intesa con la presidente Buongiorno, invita i presentatori degli emendamenti non ancora votati a ritirarli, salvo ripresentarli in Assemblea, in modo da procedere al conferimento del mandato ai relatori. Gli emendamenti ritirati potranno in questo modo essere discussi in sede di comitato dei nove, unitamente agli emendamenti che il Governo avrà nel frattempo presentato.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che il suo gruppo non è disponibile a ritirare i propri emendamenti senza conoscere le modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento. Fa inoltre notare che, essendo stato rinviato a venerdì prossimo l'inizio della discussione sulle linee

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generali, le Commissioni dispongono ora del tempo necessario per un più approfondito esame in sede referente e per attendere che il Governo presenti i suoi emendamenti alle Commissioni.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, fa presente che nel considerare il tempo a disposizione per l'esame del provvedimento occorre tenere conto che le Commissioni riunite inizieranno domani anche l'esame del disegno di legge che sospende i processi per le alte cariche dello Stato.

Donatella FERRANTI (PD), con riferimento alla polemica innestatasi tra il deputato Zaccaria e il presidente Bruno prima della sospensione della seduta, desidera altresì precisare che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era deciso di accantonare l'articolo 2-ter per esaminarlo dopo le 20 solo perché non si riteneva possibile concludere l'esame degli emendamenti riferiti agli altri articoli prima di quell'ora. Poiché tuttavia ciò è stato possibile, grazie al responsabile comportamento del gruppo del Partito democratico, che hanno razionalizzato i propri interventi, era naturale, una volta completato l'esame degli altri emendamenti, proseguire subito con l'esame dell'articolo 2-ter, anche prima delle 20, in modo da sfruttare al meglio il tempo disponibile.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il suo gruppo ha appreso con soddisfazione da disponibilità manifestata dal ministro Vito a modificare il provvedimento con riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter.

Federico PALOMBA (IdV) alla luce delle dichiarazioni del ministri Vito, ritiene che le Commissioni non debbano concludere oggi l'esame del provvedimento. Invita quindi il presidente Bruno a rinviare l'esame del provvedimento, in modo che sia possibile proseguirlo all'esito delle concrete decisioni assunte del Governo in merito agli articoli 2-bis e 2-ter. Precisa inoltre di non potere accogliere l'invito al ritiro degli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che, in virtù di quanto stabilito nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni, concluderanno oggi l'esame del provvedimento.

Marco MINNITI (PD) rileva che la scelta di concludere l'esame per provvedimento entro oggi non appare bilanciata dal punto di vista politico e regolamentare, perché si chiede che l'opposizione, ritirando gli emendamenti, rinunci ad una sua prerogativa senza conoscere quali saranno le concrete determinazioni del Governo in merito alla modifica del provvedimento in esame. Appare quindi corretto rinviare l'esame del provvedimento a quando il Governo potrà formulare una concreta proposta di modifica. Ritiene che non rinviare l'esame del provvedimento sarebbe un grave errore di sensibilità politica e parlamentare, di fronte al quale il suo gruppo potrebbe adottare misure radicali, anche abbandonando i lavori delle Commissioni.

Giovanni CUPERLO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Minniti. Ricorda inoltre che la decisione assunta nella riunione congiunta degli uffici di presidenza riuniti in ordine alla conclusione dell'esame in sede referente entro la giornata di oggi nasceva dalla circostanza che il provvedimento medesimo era stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 9 luglio. Poiché la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha modificato il calendario, rinviando a venerdì 11 luglio la discussione generale del provvedimento, non sussiste più la necessità di concludere entro oggi l'esame presso le Commissioni.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, nel ribadire che le Commissioni concluderanno oggi l'esame del provvedimento, auspica che il gruppo del Partito Democratico non abbandoni i

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lavori delle Commissioni. Ricorda che il Governo ha preannunciato la modifica del provvedimento e che tale modifica avverrà verosimilmente in Assemblea: il che presuppone che il lavoro delle Commissioni sia concluso. Evidenzia come oggi la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari abbia compiuto un notevole passo avanti, anche grazie al lavoro svolto dalle Commissioni. Sottolinea, infine, che tutte le questioni rilevanti sono state oggetto di approfondita discussione e che, d'altra parte, sono stati già posti in votazione e respinti gli emendamenti soppressivi riferiti all'articolo 2-ter.
(Numerosi deputati dei gruppi di opposizione abbandonano i lavori delle Commissioni).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2-ter.17 e 2-ter.18 Di Pietro, 2-ter.19 e 2-ter.20 Ferranti, 2-ter. 21 Bernardini, 2- ter.22 Velo, 2- ter.23, 2- ter.25 e 2- ter.27 Ferranti.

Rita BERNARDINI (PD) fa propri i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2- ter, sottoscritti dall'onorevole Ferranti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2-ter.28, 2-ter.30, 2-ter.33, 2-ter.35, 2-ter.37, 2-ter.39, 2-ter.40, 2-ter.43, 2-ter.47, 2-ter.49, 2-ter.52, 2-ter.54, 2-ter.56, 2-ter.58, 2-ter.60, 2-ter.62, 2-ter.64, 2-ter.66, 2-ter.68, 2-ter.70, 2-ter.72, 2-ter.76, 2-ter.78, 2-ter.80, 2-ter.81, 2-ter.82, e 2-ter.83 Ferranti, nonché gli emendamenti 2-ter.84, 2-ter.85 e 2-ter.86 Bernardini.

Donato BRUNO, presidente e relatore per la I Commissione, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 2-ter.87, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato. Comunica che il Presidente della Camera, con lettera appena pervenuta, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità effettuata dalla presidenza delle Commissioni riunite I e II nella odierna seduta antimeridiana. Considerato che gli emendamenti 1.3 e 1.14 Costantini sono stati dichiarati inammissibili nella parte consequenziale in cui sono volti a disciplinare il procedimento di identificazione dello straniero e che l'emendamento 2-bis.6 Palomba è stato dichiarato inammissibile per la parte volta a disciplinare l'attività del pubblico ministero in seguito alla pronuncia di incompetenza per territorio, al fine di evitare una dichiarazione di inammissibilità che investirebbe integralmente i predetti emendamenti, i presentatori potrebbero riformularli in maniera tale da riprodurre unicamente le parti ammissibili. Constatata tuttavia l'assenza dei presentatori dei suddetti emendamenti, pone in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputato Bruno per la I Commissione e deputato Bongiorno per la II Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.45.