CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2008
26.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, avverte che la Commissione deve esprimere un parere sul provvedimento in oggetto alla I e II Commissione entro martedì 8 luglio; fa inoltre presente che, essendo il relatore, collega Polledri, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, sarà da lui sostituito. La Commissione deve esprimere un parere sul testo del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente misure urgenti in materia di finanza pubblica, già approvato dal Senato della Repubblica con numerose modificazioni. Peraltro, la competenza della Commissione sulle disposizioni contenute nel decreto (di per sé ampio e articolato, che reca modifiche a disposizioni del codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada, al testo unico sull'immigrazione, eccetera) sono davvero residuali, tanto che nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento non è stato neppure assegnato in consultiva all'omologa Commissione.
In particolare, sembrano riconducibili alle competenze della Commissione tre interventi. Il primo, recato dall'articolo 2, lettera a), integra il contenuto dell'articolo 260 codice di procedura penale con due nuovi commi (3-bis ed il 3-ter) che estendono il novero dei casi in cui si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale, al fine di risolvere le difficoltà di carattere economico e pratico che la custodia e la conservazione di ingenti quantitativi di merce può porre. Il nuovo

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comma 3-bis dell'articolo 260 codice di procedura penale, introdotto dalla lettera a), dispone che l'autorità giudiziaria deve procedere, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle cose di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, in presenza delle seguenti condizioni: le cose sono di difficile custodia (ad esempio per l'ingente quantità) ovvero la loro custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero la violazione dei predetti divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione risulta evidente, anche in esito ad eventuali accertamenti tecnici non ripetibili compiuti disposti dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale.
L'autorità giudiziaria, prima di ordinare la distruzione, deve disporre il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle garanzie difensive di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale (invito all'indagato e al suo difensore ad assistere alle operazioni). Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 260 de codice di procedura penale introdotto dalla medesima lettera a), prevede che nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, decorsi tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. In questo caso, è fatta salva la mera facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
La lettera a-bis), introdotta nel corso dell'esame al Senato, ha natura di coordinamento, adeguando il contenuto della rubrica del suddetto articolo 260 del codice di procedura penale alle modifiche introdotte dalla lettera a) alla norma in tema di distruzione di cose sequestrate.
Il secondo aspetto riguarda il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 22, comma 12, del Testo unico delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia di occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. La modifica prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato. In base a tale modifica - oltre che un inasprimento della pena detentiva - si determina la trasformazione del reato, da contravvenzione a delitto. In base al testo vigente, infatti, la suddetta condotta è sanzionata con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato.
Il terzo e ultimo aspetto riguarda l'articolo 6 che apporta, infine, sostituendolo integralmente, alcune modifiche sostanziali all'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale. La principale innovazione introdotta dalla disposizione in esame consiste nell'ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco, al fine di consentirgli l'adozione di provvedimenti, sia in via ordinaria, sia con procedura di urgenza, qualora si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, come già previsto, ma anche per la sicurezza delle aree urbane.
Per quanto di specifico interesse della Commissione, con il nuovo testo del comma 6, che per ogni altro aspetto riproduce una disposizione già contenuta nel testo unico, viene aggiunto il riferimento ai «motivi di sicurezza urbana» tra i presupposti che legittimano il sindaco a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché quelli degli uffici pubblici.

Ludovico VICO (PD), precisa che, da un punto di vista metodologico, non appare condivisibile la scelta di adottare attraverso

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un decreto-legge disposizioni che incidono sensibilmente sul sistema del diritto penale sostanziale e processuale. Si interviene infatti su alcuni punti-cardine dell'ordinamento con rischi di lesione della struttura dello Stato di diritto.
Il punto maggiormente critico su cui ritiene di soffermarsi è l'articolo 1, che modifica l'articolo 235 del codice penale, introducendo l'espulsione automatica dello straniero e del cittadino comunitario oltre che nei casi previsti dalla legge anche, in maniera automatica, quando siano stati condannati alla reclusione per un tempo superiore a due anni. Tale misura contraddice la giurisprudenza costituzionale e comunitaria (vedi ad esempio la sentenza della Corte n. 58 del 1995). L'ordinamento italiano prevede che la pericolosità sociale vada desunta da una serie di elementi e anche la permanenza di un cittadino comunitario può essere vietata solo in presenza di gravi motivi di ordine pubblico, e ritiene che non sia possibile applicare viceversa un criterio meccanico ed astratto.

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, precisa che le competenze della Commissione sono minime e certamente non riguardano le questioni sollevate dal collega Vico; peraltro, il giudizio più ampiamente politico sul decreto è libero e certamente non coartabile.

Savino PEZZOTTA (UdC), comprende i rilievi del Presidente e anche l'esigenza generale di attenersi alle competenze della Commissione; peraltro, nel decreto ci sono alcune criticità che, se permanessero, comporterebbero da parte dell'UDC un voto senz'altro negativo. Si riferisce in particolare all'articolo 1 che mette in discussione principi di carattere costituzionale e comunitario. Tale snodo, che è puramente politico, non può essere evitato e, ove tale articolo non fosse stralciato dal decreto, ciò implicherebbe il voto contrario della sua parte politica.

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, ritiene che il dibattito politico possa e debba spaziare su tutte le notazioni ritenute opportune e precisa che la sua puntualizzazione non voleva assolutamente limitarlo.

Enzo RAISI (PdL), dissentendo parzialmente dal Presidente, esprime la convinzione che le Commissioni parlamentari abbiano una funzione istruttoria e debbano intervenire su temi che rientrano nella loro competenza. I temi toccati nei precedenti interventi spaziano su materie di precipua competenza della Commissione Giustizia e lì dovrebbero essere affrontati, anche per la specifica qualità delle informazioni di cui quei colleghi sono in possesso. Le Commissioni, in questo senso, dovrebbero attenersi a temi di cui hanno competenza anche per la qualità dei propri interventi.

Domenico SCILIPOTI (IdV), ritiene che le valutazioni di carattere politico non siano eliminabili dal dibattito e che non ci si possa attenere solo alle tecnicalità.
Per quanto comunque concerne i temi più specifici toccati nella relazione, sulla norma relativa alla distruzione delle merci sequestrate riterrebbe preferibile che tali merci fossero invece utilizzate per finalità di carattere sociale. Sulla disposizione relativa all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, considera l'aumento di pena previsto eccessivo. Infine, sui poteri di ordinanza del sindaco ritiene che la definizione di «procedura d'urgenza» sia vaga ed indefinita e che rischia di ampliare i poteri del Sindaco in misura non accettabile.

Andrea LULLI (PD), sottolinea anzitutto che su questo decreto è difficile discutere perché alcune norme sono condivisibili, mentre altre (vedi la norma cosiddetta «salvaprocessi») vedono l'opposizione radicalmente contraria e il voto sarà a ciò conseguente. Nel merito delle questioni, sulla lotta alla contraffazione ritiene che occorrerebbero norme più efficaci, non collocate nell'ambito del penale: ad esempio strumenti flessibili, di carattere amministrativo. Purtroppo, su

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questi come su altri temi (ad esempio, la pericolosità di aumentare il limite del money transfer) i contributi che anche l'opposizione potrebbe dare al dibattito sono vanificati dai tempi imposti dallo strumento del decreto-legge, che impedisce ogni reale confronto e il conseguente miglioramento dei testi all'attenzione del Parlamento.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda con le osservazioni del deputato Lulli in materia di contraffazione. Con riferimento all'intervento del collega Vico, sottolinea che le regole, comprese quelle del processo penale, possono essere sempre modificate purché vi sia consenso e volontà politica. Richiamando l'intervento del deputato Pezzotta, ritiene che l'opposizione dovrebbe manifestare una visione più ampia e meno ideologica. Sottolinea altresì che il Paese ha il dovere di utilizzare al meglio le capacità intellettuali di cui dispone e che, nei confronti dei paesi in via di sviluppo, sarebbe necessario intraprendere efficaci azioni positive concentrate sui loro territori.
Osserva che i ripetuti richiami da parte di deputati dell'opposizione alla normativa comunitaria in materia di immigrazione dovrebbero tenere conto anche della concreta applicazione delle leggi sull'immigrazione in paesi quali la Germania, la Spagna o la Svezia, mentre sulla cosiddetta norma salvaprocessi, lamenta i tempi ancora eccessivamente lunghi che la magistratura impiega per la pronuncia di una sentenza definitiva.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che l'applicazione del diritto penale ad un'ampia serie di reati contribuisce ad allungare i tempi della giustizia.

Santo Domenico VERSACE (PdL) sottolinea che la contraffazione deve essere trattata alla stregua dei reati di criminalità organizzata e che si deve mettere in campo ogni sforzo per contrastare l'evasione fiscale. A tal fine, sarebbe opportuno orientare gli immigrati regolari che lavorano nell'ambito del commercio a vendere i prodotti dei loro paesi d'origine, anche per contribuire allo sviluppo economico dei territori di provenienza. Si dichiara, infine, del tutto favorevole all'estensione della pratica del prelievo delle impronte digitali ai soggetti non diversamente identificabili.

Enzo RAISI (PdL), nel concordare sulla necessità di contrastare più efficacemente la contraffazione delle merci, osserva che il diritto amministrativo non garantisce tempi inferiori a quelli necessari per il processo penale. Lamenta, altresì, che nessun deputato dell'opposizione ha manifestato soddisfazione per la norma che attribuisce maggiore potere ai sindaci in materia di sicurezza.

Savino PEZZOTTA (UdC), nel sottolineare che le sue posizioni politiche non hanno mai avuto una connotazione ideologica, concorda con il deputato Torazzi sulla necessità di aiutare i paesi in via di sviluppo con interventi diretti sui loro territori. Rileva, tuttavia, un'incongruenza nel decreto 112 del 2008 in materia di sviluppo economico che prevede il definanziamento di 170 milioni di euro nel settore della cooperazione internazionale. Manifesta disagio ad affrontare il rilevante tema della contraffazione all'interno di un provvedimento d'urgenza recante norme che presentano profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pur ritenendo auspicabile un rafforzamento dei poteri dei sindaci, evidenzia la necessità di definire con maggiore chiarezza il loro ruolo, anche per evitare le forzature cui si è assistito negli ultimi mesi. A tal fine, sarebbe opportuno realizzare un coordinamento delle diverse forze attualmente coinvolte nel presidio dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva preliminarmente che le tematiche in esame richiedono necessariamente un confronto

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dialettico tra forze di maggioranza e di opposizione. Ritiene che la materia debba essere trattata contestualmente alle problematiche connesse all'economia sommersa e malavitosa. Ribadisce che la presenza nel decreto-legge in esame di una norma che è obiettivamente estranea al contenuto, impedisce una valutazione articolata sui profili di competenza della X Commissione, richiedendo un giudizio più ampio sulla politica del Governo in materia di sicurezza.

Laura FRONER (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Lulli, sottolinea la necessità di un forte impegno per velocizzare i tempi della giustizia. Ritiene che si dovrebbe verificare sul campo la praticabilità dei maggiori poteri riconosciuti ai sindaci, richiamando ad esempio la difficoltà di attuazione di un provvedimento di estradizione. Concorda con il collega Torazzi sull'opportunità di attuare efficaci politiche di sostegno ai paesi in via di sviluppo, osservando tuttavia che deve essere garantita una qualità di vita dignitosa anche agli immigrati residenti in Italia.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), sottolineata l'importanza di affrontare le problematiche connesse al reato di contraffazione, ritiene opportuno prevedere pene severe per che utilizza lavoro irregolare con l'obiettivo di risolvere finalmente questioni che destano grande allarme sociale. Osserva altresì che il clima positivo di collaborazione tra maggioranza e opposizione con cui si è avviata la legislatura in corso non ha, purtroppo, consentito dialogo e confronto nel merito dei provvedimenti. Ritiene infine che il provvedimento in esame, per l'importanza delle questioni trattate, dovrebbe ricevere ampio consenso dalle diverse parti politiche.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 112/08 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato alla V e VI Commissione riunite entro la settimana ventura, essendo il provvedimento in Aula a partire dal 15 luglio. Dà la parola al relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione deve esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento della Camera, alle Commissioni congiunte V e VI, competenti in sede referente.
Il decreto-legge in esame, di ampia e complessa struttura (consta di 84 articoli, oltre l'entrata in vigore) è finalizzato - come si legge nella relazione al disegno di legge di conversione - a ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e ad assicurare la crescita del tasso di incremento del PIL.
Molte le disposizioni del decreto-legge che rientrano nella competenza della Commissione attività produttive, delle quali si cerca qui di seguito di dare una rapida illustrazione.
L'articolo 4 al comma 1 autorizza la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad

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elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali).
La definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le altre disposizioni di attuazione, viene rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 precisa che dalle disposizioni sopra esposte, da una parte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altra sia esclusa la possibilità di attivare garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche.
L'articolo 5 modifica la normativa in materia di sorveglianza dei prezzi introdotta dall'articolo 2, commi 196-203 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Le novità introdotte dalla disposizione in esame rispetto alla normativa vigente riguardano, in particolare:
la soppressione della norma contenuta al comma 198, in base alla quale alla Conferenza Unificata era riconosciuta la possibilità di disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'ANCI e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo tra camere di commercio, comuni, prefetture e altri enti interessati per lo svolgimento delle attività degli uffici prezzi delle camere di commercio, nonchè le procedure standard di rilevazione e messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati;
la ridefinizione delle funzioni del garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare si prevede:
la possibilità per il Garante di svolgere indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza;
la possibilità per il Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo;
che i risultati dell'attività svolta dal Garante siano messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante delle concorrenza e del mercato;
le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell'attività del Garante. La formulazione originaria del comma 199 prevedeva che il Garante rendesse note le informazioni, anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi», gestito in rete dalle camere di commercio. La nuova formulazione del comma 199 prevede invece che l'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2 modifica i commi 2001 e 201 al fine di assicurare il coordinamento formale con le modifiche disposte dal comma 1.

L'articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Più specificamente, la disposizione opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, nell'ambito delle finalità e nei limiti delle risorse stabiliti dalla legislazione vigente, al fine di adeguare la politica di settore all'evoluzione recente del contesto economico e della normativa comunitaria.
Il comma 1 dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati al di fuori dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni

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previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 approvato dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2006 e relativo ad aiuti di importanza minore (de minimis).
Il comma 2 elenca le tipologie di iniziative che possono essere ammesse ai benefici de minimis:
le iniziative che, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare una presenza stabile nei mercati di riferimento, mirano a realizzare investimenti finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti;
le iniziative aventi ad oggetto studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
gli altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il comma 3 assegna al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, il compito di definire con una o più delibere, i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui al successivo comma 4. Sino all'operatività delle delibere del CIPE restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
Il comma 4 autorizza l'impiego delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 251/1981, osservando le medesime modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. Spetta poi al CIPE, entro il 30 giugno di ciascun anno, deliberare il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo.
Eventuali ulteriori assegnazioni di risorse saranno stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria o, in via straordinaria, da apposite leggi di finanziamento.
Il comma 5 reca una serie di abrogazioni espresse delle norme non più compatibili con la nuova disciplina.
L'articolo 7 è volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare.
Il comma 1 stabilisce che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio dei ministri definisca la «Strategia energetica nazionale» entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il suddetto piano energetico, lungo le tre direttrici della diversificazione, nuove infrastrutture ed efficienza energetica, ha lo scopo di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo, recando la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi di seguito elencati:
diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

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garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Ai sensi del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a convocare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza Energia - Ambiente al fine di elaborare il suddetto piano strategico.
Il comma 3 autorizza il Governo ad avviare la stipula, di uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione europea o Paesi Terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di CO2 garantendo la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, dalla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, dalla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
Il comma 2 (rectius 4) stabilisce che gli Accordi possano prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.
Il comma 3 (rectius 5) aggiunge che gli Accordi potranno definire tutti gli aspetti connessi della normativa, compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo al necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 4 (rectius 6) pone il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 8 è volto a riaprire, a condizione che si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.
Il comma 1 modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, disponendo che esso si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.
Tale accertamento, secondo lo stesso comma, dovrà essere basato su nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
Il comma 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione del Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
Il comma 3 prescrive che, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica l'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali allo scopo di conferirli, mediante procedura competitiva, ad altri titolari, anche per la destinazione degli stessi alla produzione di energia elettrica.
Entro il medesimo termine di sei mesi, il Ministero stabilisce, con proprio decreto, le modalità in base alle quali procedere all'attribuzione.
Il comma 4 mira ad abrogare qualunque forma di incentivazione riconosciuta dall'articolo 5 del decreto legislativo 164/2000 in favore dei giacimenti marginali.
L'articolo 9, comma 1, modificando il comma 291 dell'articolo 1 della legge

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n. 244/2007 (finanziaria 2008), interviene sulla disciplina relativa alla «sterilizzazione» fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio.
Le modifiche introdotte dal comma 1 sono dirette, in primo luogo, a rendere automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi.
In secondo luogo, in riferimento alla condizione posta dal richiamato comma 291 in merito all'emanazione del decreto ministeriale, si precisa che l'incremento medio dei prezzi rilevati deve essere non inferiore al 2 per cento esclusivamente rispetto al valore indicato nel DPEF.
In proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che tale ultima modifica è diretta ad evitare che eventuali aggiornamenti in alto dei valori previsionali, effettuati in corso d'anno, vanifichino l'effetto politico della misura e ne rendano incerta l'attuazione.
I commi 2 e 3 recano disposizioni volte a fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare il comma 2 assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia S.p.A.) il compito, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) sino al 31 dicembre 2008, di provvedere utilizzando le proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure al fine di mantenere i livelli di competitività dei suddetti settori. A tal fine, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti (Economia e finanze, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole, alimentari e forestali), dovrà essere approvata entro il 24 agosto 2008 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, che dovrà definire le modalità attuative e indicare le risorse necessarie. Il comma 3 ribadisce l'applicazione delle modalità di utilizzo delle disponibilità giacenti sui conti correnti intestati all'Agenzia previste dalla normativa vigente.
Infine il comma 4 subordina l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
L'articolo 10 integra le disposizioni del comma 355, comma 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in cui sono indicati i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, di cui alla citata legge, come modificata dal decreto-legge 35/05 (cosiddetto competitività).
Ai progetti attualmente previsti, si aggiungono, con l'inserimento della lettera c-ter, le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall'altro, l'attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale.
Il comma 1 dispone la soppressione della Fondazione IRI dal 1o luglio 2008 allo scopo di realizzare una redistribuzione di ingenti risorse pubbliche verso il sostegno e l'incentivazione di progetti di ricerca d'eccellenza ed innovativi considerato, altresì, l'esaurimento delle finalità originariamente perseguite dall'istituto.
Il comma 2 stabilisce che le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, in essere al 1o luglio 2008, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
Il comma 3 prevede che il patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI sia devoluto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una società totalmente controllata dallo Stato al

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fine di curarne la conservazione. Con lo stesso decreto il Ministro è autorizzato a disporre la successione della predetta società in eventuali rapporti di lavoro che sono ancora in essere con la Fondazione IRI al 1o luglio 2008, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
Il comma 4 specifica che le risorse devolute alla Fondazione IIT devono essere destinate esclusivamente al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
Il comma 5, infine, stabilisce che la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
L'articolo 30 dispone, al comma 1, che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.
Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciononostante, lo stesso comma lascia ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
Il comma 3 demanda ad un successivo regolamento - da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge - l'individuazione:
delle tipologie dei controlli e degli ambiti interessati dall'applicazione del comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli;
delle modalità necessarie per la compiuta attuazione del medesimo comma 1.

L'articolo 34 attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici. Stabilisce, a tale scopo, che ciascun comune individui un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento alla verifica dei suddetti strumenti.
Il comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 20 del deceto legislativo n. 112/1998, trasferendo ai Comuni le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio in materia verificazione prima e periodica degli strumenti metrici.
Il comma 2 prescrive che ciascun comune è tenuto ad individuare un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, tra cui quelle di verifica degli strumenti metrici già svolte dagli uffici di cui al precedente periodo.
Il comma 3, imponendo alle pubbliche amministrazioni interessate di svolgere le attività di cui sopra con l'impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente, stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
L'articolo 35 è volto a semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Il comma 1 rimette a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione,

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da adottare entro il 31 marzo 2009, la semplificazione della disciplina concernente l'installazione di impianti all'interno degli edifici.
L'articolo 36 in esame proroga di sei mesi (ovvero fino al 1o gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.
La finalità della proroga è motivata dall'articolo 36 in esame con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.
L'articolo 38 detta norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.
Il comma 1 reca una disposizione di principio, sancendo che anche l'attività inerente l'avvio d'impresa gode della copertura costituzionale relativa alla libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione.
Il comma 2 riconduce alla garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che l'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva statale, la materia oggetto della disposizione in esame.
Il comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa, la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.
Il regolamento deve essere adottato in base a specifici principi e criteri, espressamente indicati:
configurazione dello sportello unico quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento [lettera a))];
applicazione sia alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, sia alle procedure per i prestatori di servizi [lettera b)];
possibilità di affidare l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della P.A.) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della P.A.) a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) [lettera c)];
possibilità per i Comuni di esercitare le funzioni inerenti lo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale [lettera d)];
possibilità di avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che vale come titolo autorizzatorio (e possibilità per il privato, in caso di diniego, di ricorrere alla conferenza di servizi) [lettere e) e f)];
previsione di un termine di 30 giorni per il rigetto dell'istanza, per la formulazione di osservazioni ostative o per l'attivazione della conferenza di servizi, nei casi in cui il progetto di impianto produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici [lettera g)];
facoltà per l'amministrazione procedente di concludere il procedimento anche in mancanza dei pareri delle altre amministrazioni una volta scaduto il termine ad esse assegnato per esprimersi, con esclusione di ogni responsabilità a carico del

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responsabile del procedimento in ordine ai danni eventualmente connessi alla mancata espressione dei pareri [lettera h)].

Il comma 4 demanda a uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa:
l'individuazione dei requisiti, delle modalità di accreditamento e della verifica dell'attività dei soggetti privati (Agenzie per le imprese) ai quali può essere affidata l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della P.A.) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della P.A.) in ordine all'istanze dei privati [in attuazione del comma 3, lettera c)], con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale;
la definizione delle modalità di divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

Il comma 5 rimette al Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all'attività degli sportelli unici.
L'articolo 43 interviene in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.
In particolare il comma 1 prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Il decreto sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dovrà, in particolare:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia) le funzioni relative alla gestione degli interventi, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento. Completati i lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine massimo di 90 giorni (previsto dall'articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990) il

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Ministero dello sviluppo economico adotterà, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituirà, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;
e) le agevolazioni sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

Ai sensi del comma 2 il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'interventi di attrazione degli investimenti, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali, nel quale affluiscono le risorse ordinarie disponibili già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate.
L'individuazione delle risorse di dotazione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni.
Il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per l'utilizzo del Fondo (comma 4).
Il comma 5 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, ivi compresi i contratti di localizzazione. Alle domande presentate entro tale data si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici disciplinati dal presente articolo.
Il comma 6 dispone l'abrogazione «immediata» delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), e all'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005. Si tratta di quelle norme che hanno precedentemente disciplinato l'attrazione di investimenti e che, tuttavia, non sono divenute operative.
Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 1, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1, comma 13, del richiamato decreto legge n. 35 del 2005, concernente l'estensione del regime di agevolazioni e incentivi previsti dai contratti di localizzazione in favore delle imprese italiane che, pur avendo trasferito la propria attività all'estero in data antecedente al 17 marzo 2005, intendono reinvestire sul territorio nazionale.
Infine, il comma 7 prevede che per gli interventi di attrazione degli investimenti effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si possa provvedere, previa definizione nella convenzione, a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia stessa, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

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L'articolo 48, finalizzato all'incentivazione del risparmio energetico, obbliga le pubbliche amministrazioni statali - indicate dall'articolo 1, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) quali destinatarie delle disciplina in esso recata - ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip.
Con l'articolo 81, infine, sono definite misure fiscali finalizzate alla perequazione tributaria, che riguardano i settori petrolifero e del gas.
Dell'articolo, molto complesso e composto da 38 commi, occorre dare una descrizione per blocchi di commi. I commi da 1 a 7, introducono una ulteriore aliquota di produzione (royalty) a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Il comma 1 sancisce l'obbligo di corrispondere, esclusivamente allo Stato, una ulteriore aliquota di produzione per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo. n. 625 del 1996.
Il comma 2 individua le condizioni al verificarsi delle quali è dovuto il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per il 2008. La norma, in particolare, individua le quotazioni di riferimento, per l'olio (prezzo dell'anno di riferimento del Brent superiore almeno del 10 per cento ai 55 dollari al barile) e il gas (media dell'indice QU dell'anno di riferimento superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi euro/MJ) al di sopra delle quali scatta l'obbligo di versare il valore dell'ulteriore aliquota.
Il comma 3 prevede che le quotazioni di riferimento per gli anni successivi al 2008 siano rideterminate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 definisce le regole per la determinazione del valore dell'ulteriore aliquota di prodotto dovuta. In particolare:
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e gassosi estratti in mare:
aliquota del 2,1 per cento in caso di incremento delle quotazioni di riferimento in misura pari al 10 per cento;
aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto ulteriore di incremento delle quotazioni di riferimento oltre il 10 per cento;
idrocarburi liquidi estratti in mare:
aliquota del 2,1 per cento in caso di incremento delle quotazioni di riferimento in misura pari al 10 per cento;
aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto ulteriore di incremento delle quotazioni di riferimento oltre il 10 per cento.

Il comma 5 precisa che sono esenti dall'ulteriore aliquota le quantità già esenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996.
Il comma 6 rimanda alle disposizioni contenute all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1999 per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dell'ulteriore aliquota.
Il comma 7 dispone che all'ulteriore aliquota di prodotto non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15, i quali introducono per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l'obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell'aliquota dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente.
L'articolo, con i commi da 8 a 15, introduce per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l'obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (royalty) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente.

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Il comma 9 prevede (con esclusione delle aliquote relative al gas, per le quali si applica il comma 10) che il versamento è effettuato allo Stato, alle regioni e ai comuni, secondo le modalità e le quote di competenza previste dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996.
Limitatamente all'acconto relativo al 2008, le somme dovute allo Stato vanno ad alimentare il Fondo di solidarietà per cittadini meno abbienti istituito dal successivo comma 29.
Il comma 10 indica i criteri per la determinazione dei versamenti in acconto per il valore delle aliquote, dovute allo Stato, da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 7 del 2007.
Il comma 11 opera una serie di rinvii normativi per l'individuazione della disciplina sanzionatoria nel caso di omessi o insufficienti versamenti dell'acconto, nonchè per la determinazione dei relativi interessi.
Il comma 12 prevede che la disciplina del comma precedente non si applichi quando il versamento dovuto è inferiore a 100.000 euro o quando l'acconto versato è comunque superiore al 75 per cento di quanto dovuto.
Il commi 13, 14 e 15 disciplinano le eventuali eccedenze nei versamenti. In particolare, si prevede che il rimborso dell'acconto eventualmente versato in eccedenza deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto, e che nel caso di ritardo sono dovuti i relativi interessi. Le eccedenze possono essere utilizzate in compensazione di quanto dovuto nei confronti di altri enti impositori e i crediti possono essere ceduti, ai medesimi fini compensativi, anche ad altri concessionari.
I commi da 16 a 18 dell'articolo 81 introducono, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura pari al 5,5 per cento.
Ai sensi del comma 16 sono soggetti passivi i contribuenti che operano nei settori della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio nonché della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per vari usi, oli lubrificati e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale e energia elettrica e che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano realizzato un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.
Il comma 17 stabilisce che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti), l'addizionale si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2008.
Il comma 18, infine, reca disposizioni dirette a tutelare i consumatori in quanto pone il divieto agli operatori economici di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di recuperare le maggiori imposte. A tal fine, viene affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AAEG) il potere di vigilare sull'osservanza delle norme in esame.
I commi da 19 a 25 dell'articolo 81 modificano, per le imprese che operano nei settori del petrolio e del gas, i criteri per la valutazione delle rimanenze ai fini fiscali (commi 19 e 20) e introducono un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze medesime (commi da 21 a 25).
Il comma 19, inserendo l'articolo 92-bis al TUIR, dispone l'obbligo, a carico di tutti i soggetti individuati dalla norma, di applicare il metodo F.I.F.O («primo entrato, primo uscito») nella valutazione delle rimanenze di fine esercizio. In sostanza, con il metodo F.I.F.O i beni in rimanenza vengono valutati in base al costo sostenuto negli acquisti più recenti. Ciò comporta, in presenza di prezzi crescenti, un valore delle rimanenze complessivamente più elevato rispetto a quello determinato applicando il metodo L.I.F.O (ultimo entrato, primo uscito) e, pertanto, un elemento

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positivo di reddito che determina una maggiore base imponibile ai fini fiscali.
L'ambito soggettivo della disposizione interessa:
imprese operanti nei settori petrolifero, ed in particolare ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale con volume d'affari superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore (comma 1 del nuovo articolo 92-bis);
le società che, pur adottando i principi contabili internazionali, hanno optato - ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2005 (cosiddetto decreto IAS) - per l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel TUIR (comma 2 del nuovo articolo 92-bis).

Ai sensi del comma 20, le disposizioni dell'articolo 92-bis del TUIR, come introdotto dal comma 19, entrano in vigore nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2008.
Il comma 21 dispone che il maggior valore delle rimanenze determinato applicando i criteri fissati dal comma 19 non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, fissata in misura pari al 16 per cento. In sostanza, si introduce un regime di tassazione sostitutiva in luogo del regime ordinario.
Le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sono disciplinate dal comma 22 ai sensi del quale il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'esercizio di prima applicazione del citato articolo 92-bis ovvero può essere versate in tre rate annuali di uguale importo, la prima delle quali con la medesima scadenza prevista nel caso di versamento unico e le altre nei due anni successivi con l'incremento degli interessi da calcolare al tasso semplice del 3 per cento annuo.
Ai sensi del comma 23, il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali (cosiddetto affrancamento) a decorrere dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione del citato articolo 92-bis.
Viene, inoltre, prevista una disciplina transitoria, applicabile fino al terzo esercizio successivo dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che interessa le svalutazioni delle rimanenze dovute alla riduzione dei prezzi, come disciplinato dall'articolo 92, comma 5, del TUIR.
Ai sensi del comma 24, nel caso di cessione di azienda entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze rivalutate ai sensi dell'articolo 92-bis del TUIR l'aliquota di imposta sostitutiva è elevata al 27,5 per cento.
In assenza di specifiche indicazioni, si presume che, in ipotesi di cessione, dovrà essere rideterminata l'imposta sostitutiva al fine di versare la differenza dovuta.
Il comma 25 precisa che le nuove disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze si applicano in deroga all'articolo 2423-bis del codice civile.
L'articolo 81, commi da 26 a 28, prevede il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. Il versamento all'Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata dal 1o luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso, deve essere effettuato a decorrere dal 2009.
La definizione delle modalità di applicazione delle norme è rimessa a un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
Per la disciplina sanzionatoria la disposizione rinvia all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1999.

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L'articolo 81, ai commi 29-31 istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.
Il comma 29 stabilisce che le finalità di tale Fondo speciale riguardano: il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
Il comma 30 prevede che il finanziamento del citato Fondo avvenga attraverso:
a) somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, commi 21 e 22, del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, del presente articolo;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.

Il comma 31 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.
I commi 32-38 dell'articolo in esame istituiscono e disciplinano la carta acquisti.
Il comma 32 concede una carta acquisti, con onere a carico dello Stato, ai cittadini residenti richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.
Il comma 33 stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.

Il comma 34 prevede l'obbligo di attuazione del presente articolo entro il 30 settembre 2008 ed a tal fine consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei Spa.
Il comma 35 stabilisce che è compito del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente, individuare:
a) i titolari del beneficio previsto, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

Il comma 36 obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio o all'accertamento

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delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, a fornire, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
Il comma 37 prevede apposite convenzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
Il comma 38 stabilisce che la copertura del presente articolo è garantita mediante l'utilizzo del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui ai commi 29-31 del presente articolo.

Andrea LULLI (PD), fa notare al relatore, del quale peraltro apprezza la ponderosa relazione, che a suo parere rientrano nelle competenze della Commissione anche i commi 25-28 dell'articolo 83 del decreto-legge, che concernono l'istituzione del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.