CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2008
18.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Nuovo testo C. 1145-A Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in titolo.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimersi sul nuovo testo del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, che ieri è stato rinviato dall'Assemblea all'esame della VIII Commissione Ambiente, e che è stato modificato dalla Commissione, questa mattina stessa, con l'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal Governo. La XIV Commissione dovrà formulare nella seduta odierna il proprio parere, poiché l'esame del provvedimento in Aula riprenderà questo pomeriggio stesso. Ricorda che la XIV Commissione si era già espressa, nella seduta dello scorso 11 giugno, sul precedente testo del decreto-legge, formulando,

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anche in accoglimento di rilievi espressi dal deputato Gozi, un parere con osservazione.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, anche in considerazione dei tempi limitatissimi a disposizione della Commissione, si sofferma unicamente sulle disposizioni che sembrano presentare profili di interesse dal punto di vista della compatibilità comunitaria.
Si tratta in particolare delle norme di cui al nuovo articolo 6-ter. Al comma 1, l'articolo 6-ter autorizza - presso gli impianti di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) e presso il termovalorizzatore di Acerra - il trattamento meccanico, lo stoccaggio e la trasferenza dei rifiuti urbani, applicando ad essi in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per alcune specifiche categorie di rifiuti. Il comma 2 dispone poi che, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni dell'Allegato D del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice ambientale), i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della parte IV del codice ambientale. Lo stesso comma 2 dispone quindi che, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del codice ambientale, ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).
Osserva come occorra dunque chiarire la portata della deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D in relazione alla normativa europea di settore. Segnala altresì che la questione è stata sollevata presso la Commissione di merito e che il Governo ha dato assicurazioni in ordine alla collaborazione avviata sul provvedimento con la Commissione europea.

Il sottosegretario Roberto MENIA precisa che le modifiche introdotte al testo del decreto-legge riproducono le disposizioni recate dal decreto-legge n. 107 del 2008 con l'obiettivo di integrare il provvedimento all'esame dell'Assemblea, a fronte delle ulteriori urgenze emerse. Segnala inoltre che sono ormai in corso, da più giorni, contatti con la Commissione europea affinché le disposizioni recate dal decreto non rischino di porsi in contrasto con la normativa comunitaria. Preannuncia quindi la presentazione di ulteriori emendamenti, concordati con le autorità di Bruxelles, che potranno essere esaminati nel corso della successiva discussione del provvedimento in Assemblea.

Jean Leonard TOUADI (IdV) desidera precisare che i rilievi a suo tempo formulati dall'onorevole Gozi in merito al testo originario del decreto-legge trovano la piena condivisione del suo gruppo.

Enrico FARINONE (PD) prende atto della relazione svolta dall'onorevole Castiello e delle indicazioni del Governo, rilevando tuttavia la difficoltà di una valutazione nel merito delle modifiche apportate al provvedimento a causa dei tempi di esame particolarmente compressi.

Mario PESCANTE, presidente, pur comprendendo i rilievi del collega Farinone, evidenzia la particolare urgenza del provvedimento in esame, che tenta di risolvere una situazione divenuta ormai, a causa di rallentamenti e omissioni, intollerabile.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) esprime il proprio apprezzamento, in questo caso, sull'operato del Governo, poiché dal nuovo testo del decreto-legge, come modificato dalla VIII Commissione, risulta soppresso l'articolo 7. La norma introduceva infatti disposizioni di carattere ordinamentale, prive di requisiti di necessità e di urgenza e meritevoli di essere affrontate in altra sede, con maggiore approfondimento.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una

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proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Enrico FARINONE (PD) esprime le proprie perplessità sul provvedimento all'esame della Commissione. Ricorda innanzitutto che il Governo Prodi aveva previsto una detassazione per l'abitazione principale limitata ai cittadini meno abbienti, misura che toccava circa il 40 per cento delle famiglie. L'allargamento della misura a tutti i cittadini è una scelta che pare rispondere più a motivazioni di carattere elettorale che a effettive necessità, poiché lascia totalmente aperto il problema di coloro che non hanno affatto un abitazione e che avrebbero certamente maggiore bisogno di misure di sostegno. Peraltro, la soppressione dell'ICI comporta tagli di risorse estremamente pesanti per i comuni italiani, che con tale imposizione coprivano circa il 40 per cento delle loro entrate.
Con riferimento quindi alle misure recate dall'articolo 2 in materia di detassazione degli straordinari, osserva come la questione del lavoro in Italia non possa essere affrontata unicamente con misure volte ad un aumento della produttività ma occorra anche farsi carico dei problemi di occupazione. Peraltro, le disposizioni in esame sono previste unicamente per i dipendenti del settore privato e non si applicano ai dipendenti pubblici - restano esclusi, ad esempio, i poliziotti - operando quindi una discriminazione poco comprensibile.
Intervenendo quindi sull'articolo 4, relativo al prestito ad Alitalia, rileva come della cordata che avrebbe dovuto acquistare la compagnia non si hanno sinora notizie.
Richiama infine l'attenzione dei colleghi sui problemi recati dalle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, che riducono numerose autorizzazioni di spesa e utilizzano le risorse previste per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria. Vengono in tal modo azzerate le risorse destinate ad investimenti di particolare importanza, quali ad esempio quelli relativi alla rete idrica e ai trasporti.
In conclusione l'insieme del provvedimento, ancorché risponda ad un preciso impegno della maggioranza, non appare a suo avviso affatto soddisfacente.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 17 giugno si era affrontata la questione di un possibile inserimento nel parere della Commissione dei rilievi avanzati dall'onorevole Garavini in ordine all'applicazione delle norme sull'ICI anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Osserva tuttavia che, tenuto conto del fatto che l'articolo 1 prevede al comma 2 che siano i regolamenti comunali a stabilire l'assimilazione degli immobili alla categoria delle abitazioni principali, si rischierebbe di invadere la competenza degli enti locali. Segnala peraltro che la questione è stata già oggetto di un emendamento presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, suscettibile di un parere contrario da parte del Governo.

Laura GARAVINI (PD) riterrebbe particolarmente importante un richiamo, nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere, alla questione da lei sollevata e

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il riferimento ai regolamenti comunali sarebbe a suo avviso opportuno proprio al fine di evitare disparità di trattamento fra i cittadini. Segnala inoltre come il decreto appaia discriminante per i cittadini italiani residenti all'estero non solamente perché li esclude dall'applicazione delle norme in materia di ICI ma anche perché i tagli di risorse volti a coprire tale disposizione incidono proprio sui trasferimenti previsti per questa categoria di cittadini.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), svolgendo innanzitutto alcune osservazioni di carattere generale, rileva che il provvedimento in esame appare opportuno e condiviso dal gruppo dell'UdC per quanto concerne le misure riguardanti l'abolizione dell'ICI e la detassazione degli straordinari. Esprime invece alcune riserve sul fatto che il decreto nulla prevede in favore della famiglia, poiché la casa non appare un bene specifico della famiglia, ma di tutti i cittadini. Auspica che sulla materia possano essere discusse e approvate proposte emendative nelle successive fasi di esame del provvedimento.
Si sofferma quindi su due questioni che appaiono problematiche dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Si tratta innanzitutto delle norme recate dall'articolo 4 relative al prestito disposto nei confronti di Alitalia, la cui natura di aiuto di Stato appare indubbia e espone senz'altro l'Italia a rilievi in ambito comunitario. Con riguardo poi all'articolo 5 deve rilevare come si assista alla tendenza ad instaurare una dittatura di fatto del Ministro dell'economia che, con atto amministrativo, cassa decisioni di spesa assunte con atto legislativo.

Lucio STANCA (PdL) intervenendo su alcune delle questioni sollevate osserva come l'abolizione dell'ICI costituisce un preciso impegno assunto dal Governo ed è una misura fortemente richiesta e attesa da gran parte dei cittadini italiani. Per quanto riguarda poi le norme di cui all'articolo 2 e le osservazioni svolte dall'onorevole Farinone, sottolinea che su lavoro e reddito si perviene ad una posizione che fa coincidere la diminuzione della quantità di lavoro di ogni lavoratore con l'aumento dell'occupazione. La strada da perseguire è invece, a suo avviso, esattamente opposta: si crea lavoro solo se tutti lavorano un poco di più; solo in tal modo si crea maggiore sviluppo e quindi maggiore occupazione.

Jean Leonard TOUADI (IdV) evidenzia che le disposizioni del provvedimento, prese singolarmente e giudicate dal punto di vista degli ambiti di intervento, appaiono attese e opportune. I problemi del potere di acquisto delle famiglie, o dell'ICI, sono certamente meritevoli di intervento. Suscitano tuttavia perplessità le soluzione offerte in materia di copertura finanziaria, che incidono sulle risorse da destinarsi ad opere infrastrutturali in Calabria e Sicilia.

Antonio RAZZI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Garavini in ordine alla penalizzazione dei cittadini italiani residenti all'estero recata dalle disposizioni in materia di ICI. Ricorda peraltro che il Presidente del Consiglio aveva dato assicurazioni in campagna elettorale, anche inviando una lettera, sulle misure a tutela dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo avrebbe adottato: deve purtroppo rilevare che queste promesse non sembrano sinora mantenute.

Gianluca PINI (LNP) non si sofferma sulle singoli questioni sollevate nel corso del dibattito, alle quali ritiene abbia già dato risposta l'onorevole Stanca. Si concentra piuttosto sulla questione dell'abolizione dell'ICI rilevando come - per il gruppo della Lega Nord e anche dal suo punto di vista personale - sarebbe stato preferibile tagliare le tasse di registro previste per le compravendite immobiliari piuttosto che l'ICI. Considerazioni di carattere tecnico hanno portato tuttavia il Governo a operare tale scelta, sposata

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quindi dal suo gruppo anche perché suscettibile di determinare benefici immediati; sotto tale profilo esprime perplessità sull'osservazione dell'onorevole Buttiglione che la casa non sarebbe un bene della famiglia. Con riferimento poi alla questione riguardante l'estensione di tali misure anche ai cittadini italiani residenti all'estero ritiene che si tratti di materia estranea alle competenze della XIV Commissione e valuta quindi inopportuno l'inserimento di una osservazione in tal senso nel parere della Commissione. Una considerazione sul punto potrebbe al massimo trovare posto nelle premesse del parere; ove la proposta che il relatore si appresta a formulare vada in tal senso, preannuncia sin d'ora il voto favorevole del gruppo della Lega Nord.

Sandro GOZI (PD) con riferimento alle competenze della XIV Commissione osserva che la questione riguardante l'esenzione dell'ICI non appare estranea nella misura in cui può determinare forme di discriminazione tra cittadini comunitari. Richiama in proposito i principi di libera circolazione delle persone e del divieto di tasse discriminatorie sanciti dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

Lucio STANCA (PdL) considera opportuno chiarire che se per residenza si intende il luogo in cui la persona stabilisce il proprio domicilio e la sede principale dei suoi affari ed interessi, allora chi risiede all'estero avrà lì la sua abitazione principale, mentre quella in Italia sarà solamente una seconda casa.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Atto n. 3.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in materia di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti.
Più in particolare, lo schema interviene sull'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che il decreto legislativo 5/2007 aveva interamente riscritto, apportando due ordini di modifiche: viene riformulato in vari punti il comma 1 dell'articolo, che indica i familiari nei confronti dei quali lo straniero regolarmente presente in Italia può chiedere il ricongiungimento. Mentre le categorie di familiari oggetto del ricongiungimento rimangono le stesse, vengono individuati requisiti più restrittivi per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con particolare riferimento al coniuge (che si prevede non sia legalmente separato ed abbia almeno 18 anni), ai figli maggiorenni a carico ed ai genitori a carico; è aggiunto un nuovo comma 1-bis, nel quale si prevede il ricorso all'esame del

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DNA per l'accertamento del rapporto di parentela, qualora tale rapporto non possa essere documentato in modo certo.
Il decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004), ai sensi dei quali entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli allegati A e B della medesima legge comunitaria, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.
Come si è ricordato, lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal decreto legislativo 5/2007, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
Tale direttiva prevede che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'ingresso e il soggiorno del coniuge del soggiornante, dei figli minorenni del soggiornante o del coniuge o di uno dei due qualora abbia l'affidamento esclusivo del minore, mentre hanno la facoltà di autorizzare l'ingresso degli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di quest'ultimi e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine nonché i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
Ricorda, in proposito, che la proposta di direttiva relativa all'ammissione nell'Unione di migranti per posti di lavoro altamente qualificati (COM(2007)637), presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2007, in merito alle condizioni di residenza per i lavoratori in questione e le loro famiglie, prevede il ricongiungimento familiare immediato. Quest'ultimo è concesso anche in caso di soggiorno temporaneo; inoltre ai coniugi è consentito l'accesso al mercato del lavoro. A questo scopo la proposta dispone che le eventuali misure di integrazione nazionale siano imposte soltanto una volta che i familiari abbiano raggiunto il territorio dell'UE. La proposta è stata presa in esame dal Consiglio dell'8 e 9 novembre 2007 e dovrebbe essere discussa dal Parlamento europeo nell'ambito della sessione del 22 ottobre 2008.
Ricorda altresì che il provvedimento fa parte di un più ampio pacchetto di provvedimenti volti a contrastare i fenomeni di illegalità legati all'immigrazione clandestina. Si tratta, in particolare, del decreto-legge n. 92/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e del disegno di legge (A.S. 733), recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica nonché degli altri due schemi di decreto legislativo inerenti lo status di rifugiato e la circolazione dei cittadini comunitari, parimenti all'esame in sede consultiva di questa Commissione.
Sembra possa ritenersi che le modifiche introdotte con il provvedimento in esame, seppur più restrittive di quelle previste in ambito comunitario, non destino problemi di contrasto, essendo lasciata agli Stati membri la stessa possibilità di decidere o meno di concedere il diritto al ricongiungimento familiare nei confronti di quelle categorie di soggetti ricompresse tra gli ascendenti di primo grado e i figli adulti.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 4.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame - che si colloca nell'ambito del cosiddetto

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"pacchetto sicurezza" - reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
In particolare, le norme ivi contenute modificano la disciplina delle procedure per il riconoscimento della qualifica di rifugiato, contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di evitare, come dichiarato nella relazione illustrativa, l'uso strumentale della domanda di asilo come mezzo per permanere in Italia senza essere in possesso dei requisiti.
In tal senso è previsto che il prefetto stabilisca un luogo di residenza o un'area geografica in cui il richiedente asilo possa circolare in attesa dell'adozione della decisione sulla domanda da lui presentata. Il richiedente ha inoltre l'obbligo di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale, se convocato, e di consegnare i documenti relativi alla domanda. Lo straniero che risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento, nel caso in cui presenti domanda di protezione internazionale, deve rimanere nel centro di identificazione ed espulsione nel quale si trova (si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridenominati dal decreto-legge 92/2008).
È inoltre abolito l'effetto sospensivo della presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della Commissione territoriale. Il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale comporta l'obbligo per il richiedente asilo di lasciare l'Italia. Peraltro, il prefetto competente per l'adozione del provvedimento di espulsione, se ci sono gravi motivi personali o di salute, può autorizzare il richiedente asilo a rimanere in Italia in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale, sempre che sussista l'interesse a rimanere sul territorio nazionale e che il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il richiedente si sottragga all'esecuzione del decreto di espulsione. In tal caso, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno di 60 giorni, rinnovabile. Se il richiedente si trova in un centro di accoglienza o di identificazione ed espulsione, vi rimane fino alla decisione del prefetto.
Lo schema è emanato sulla base della norma di delega di cui agli articoli 1, commi 3 e 5, e 12 della legge 13/2007 (legge comunitaria 2006); il Governo (articolo 1, comma 5) può, infatti, adottare disposizioni correttive dei decreti legislativi attuativi delle direttive contenute nell'allegato B (tra i quali il decreto legislativo 25/2008), entro 18 mesi dalla loro entrata in vigore, con la medesima procedura con cui sono stati adottati questi ultimi.
Per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni comunitarie, segnala che, dando seguito alle indicazioni del Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006, il 6 giugno 2007, la Commissione ha presentato un insieme di misure volte ad avviare la realizzazione del futuro regime comune europeo in materia di asilo. Le misure proposte della Commissione comprendono: una relazione sulla valutazione del sistema di Dublino (COM(2007)299); il Libro verde sul futuro del regime comune europeo di asilo (COM(2007)301), inteso a stimolare il dibattito sul futuro del regime comune europeo in materia di asilo; una proposta di direttiva (COM(2007)298), recante modifica della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere ai beneficiari di una protezione internazionale (ossia ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria) le prerogative che la vigente direttiva riconosce ai cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo in uno Stato membro. La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio senza raggiungere l'accordo necessario per l'adozione.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuna la presenza del Governo quando la Commissione è chiamata ad esaminare atti di tale natura. Segnala inoltre che nella giornata di ieri si è svolta presso la XIV Commissione del Senato l'audizione del

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ministro Ronchi, che riterrebbe opportuno possa aver luogo quanto prima anche alla Camera.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene senz'altro opportuna la presenza dell'Esecutivo in Commissione in sede di esame di atti del Governo. Segnala quindi di aver scritto nella giornata di ieri al Ministro delle Politiche europee invitandolo ad una audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero presso la XIV Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.