CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2008
18.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Nuovo testo C. 1145-A Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, con riferimento ai profili finanziari relativi al nuovo testo del provvedimento licenziato dalla Commissione di merito, rileva, per quanto concerne in particolare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 1-bis, che, sotto il profilo del coordinamento normativo e della formulazione letterale delle disposizioni, le stesse non sembrano escludere l'eventualità che l'incarico di Sottosegretario sia attribuito a persona diversa dal Capo del Dipartimento della protezione civile. In tale ipotesi, stante l'attuale formulazione delle modifiche apportate al predetto decreto-legge, non sarebbe garantita la gratuità dell'incarico di Sottosegretario. Inoltre i compensi da corrispondere risulterebbero privi di copertura per la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1. Chiede quindi l'avviso del Governo in merito all'opportunità di una più appropriata formulazione delle disposizioni in esame, tesa ad escludere che dal conferimento dell'incarico possano derivare oneri privi di adeguata copertura. Con riferimento all'articolo 2, comma 2, rileva preliminarmente che la relazione tecnica allegata al decreto-legge ha indicato una stima, sia pur in linea di massima, degli oneri posti a carico del Fondo

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di cui all'articolo 17 in relazione alle diverse tipologie di spesa previste dal medesimo decreto-legge. Detta elencazione - tenuto conto anche di una quota residuale, a carico della quale sono stati posti in modo indifferenziato diversi interventi di spesa corrente, peraltro difficilmente comprimibili - esaurisce integralmente le disponibilità del predetto Fondo. Pertanto, l'imputazione alle medesime risorse di ulteriori interventi - quali quelli in esame - non previsti nel testo iniziale del provvedimento, in mancanza di un incremento della dotazione del Fondo, implica necessariamente una revisione delle stime degli oneri derivanti dalla realizzazione degli altri interventi previsti dal decreto-legge, così come riportate nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del medesimo provvedimento. Al fine di delineare il quadro complessivo degli oneri e di verificarne la coerenza rispetto alle risorse disponibili a copertura, chiede quindi chiarimenti da parte del Governo che consentano di individuare in modo puntuale gli oneri in relazione ai quali si è addivenuti ad una rettifica delle stime iniziali nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare dette revisioni e la nuova complessiva quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alle disposizioni del decreto-legge. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che in seguito all'eliminazione del compenso per il Sottosegretario di Stato si sono rese disponibili, a valere sul fondo di cui all'articolo 17, delle risorse pari a 259.500 euro. Una quota di tali risorse pari a 214.000 viene, successivamente, utilizzata, dal comma 3, dell'articolo 6-bis. Rimane disponibile sul fondo l'ulteriore quota di 45.500 euro. Con riferimento al comma 7-bis dell'articolo 2, considerato il prolungato periodo di utilizzo del personale militare con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti tesi ad escludere che da tale utilizzo possano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per effetto di richieste relative all'applicazione al personale interessato del miglior trattamento economico riconosciuto al personale delle Forze di polizia. Con riferimento al successivo comma 8-bis, tenuto conto che il rimborso è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 17, rileva in primo luogo la necessità che sia espressamente precisato che i rimborsi in questione dovranno essere effettuati nei limiti di spesa indicati, per ciascuna tipologia di spesa prevista dal decreto-legge in esame, dal testo del provvedimento stesso e dalla relativa relazione tecnica. Chiede inoltre di chiarire se, tenuto conto della natura delle spese interessate, la norma in esame configuri o meno un'implicita deroga ai limiti alla riassegnazione in bilancio di entrate, previsti dalle norme citate in premessa, e risulti eventualmente suscettibile di incidere sui risparmi ascritti alle medesime disposizioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca l'effettiva portata della disposizione, ed in particolare quale sia l'ambito soggettivo cui la stessa si riferisce, quali le attività e quale sia l'entità, anche presumibile, degli oneri per i quali è previsto il rimborso, anche al fine di valutare il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 17. Con riferimento all'articolo 6-bis, come già rilevato con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, osserva che le norme in esame prevedono una serie di adempimenti la cui copertura è posta a carico del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. In ordine all'effettiva possibilità di dare ad esse attuazione nell'ambito delle disponibilità del Fondo, chiede di acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti. Innanzitutto, tenuto conto che - in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla successiva documentazione del Governo riferite al decreto-legge n. 90 del 2008 - le disponibilità finanziarie del Fondo appaiono interamente destinate all'attuazione delle norme del decreto legge (nel testo originario) e allo stato non dovrebbero sussistere risorse residue da utilizzare per le finalità in esame. In ordine al comma 3 (il cui onere è genericamente

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attribuito, dalla relazione tecnica, alla corresponsione dei trattamenti economici per prestazioni straordinarie effettuate dalle Forze Armate oltre l'orario di servizio), andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla gestione tecnica e operativa degli impianti di selezione e di trattamento dei rifiuti. In particolare, tale aspetto andrebbe meglio precisato soprattutto con riferimento alle necessarie dotazioni umane e strumentali e alle competenze tecniche richieste per l'assunzione della gestione degli impianti. Tenuto conto, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce i dati riguardanti l'entità del contingente militare che si intende utilizzare nei predetti compiti, al fine di consentire una verifica della quantificazione (2,2 milioni di euro) andrebbero acquisite le ipotesi poste alla base di detta stima. Osserva in proposito che - stando ai dati forniti dal Governo durante l'esame parlamentare di precedenti provvedimenti di legge in materia di finanziamento degli straordinari nel comparto sicurezza - la cifra di 123.000 euro al mese potrebbe finanziare approssimativamente le prestazioni oltre l'orario di servizio di circa 1.000 unità di personale. Rileva inoltre che la relazione tecnica pone i predetti oneri, per l'importo di 2 milioni, a carico delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 90 del 2008. Peraltro dette risorse, complessivamente pari a 12 milioni, sulla base della relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento corrispondevano ai costi connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 15. Nel corso dell'esame in sede referente alle medesime risorse sono stati imputati anche i costi relativi all'articolo 2 comma 7. Chiede quindi di acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, tenuto conto delle precedenti quantificazioni, di porre a carico del limite di spesa di cui all'articolo 15 del DL anche l'importo di 2 milioni per oneri connessi agli interventi previsti dalla norma in esame. Riguardo agli oneri derivanti all'attuazione del comma 2 (gestione provinciale degli impianti di selezione e trattamento, a carico della tariffa di smaltimento dei rifiuti), chiede di chiarire se l'attribuzione delle nuove funzioni alle province possa comportare un aggravio di compiti suscettibile di determinare un maggiore fabbisogno finanziario rispetto a quello risultante dalle risorse trasferite. In tal caso, infatti, chiede di garantire la coerenza temporale di un eventuale aggiornamento della tariffa rispetto all'aumento delle prestazioni gravanti sulla stessa. Andrebbe infine verificata la concreta sostenibilità di un meccanismo che sostanzialmente tende a confermare gli attuali costi, o ad assegnarne di ulteriori, a carico della tariffa di smaltimento pure in assenza di un completamento del percorso di integrale copertura dei costi della gestione dei rifiuti a carico della tariffa (tale che attualmente - anche senza considerare le nuove previsioni introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2008 e dalle integrazioni in esame - i costi del servizio non sembrerebbero integralmente coperti dalla tariffa medesima). Ciò si evince tra l'altro dalla documentazione - riguardante il decreto-legge n. 90 del 2008 - trasmessa alla Commissione bilancio della Camera dal Ministero dell'economia in data 5 giugno 2008, che evidenzia come «in ogni caso l'importo della tariffa è inferiore all'effettivo costo del servizio di smaltimento rifiuti». In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17. A tale proposito ricorda che la relazione tecnica al decreto-legge n. 107 del 2008 recante una analoga disposizione quantifica il suddetto onere, complessivamente, in 2.214.000 euro e prevede che a tal fine vengano utilizzati, quanto a 2 milioni, le risorse di cui all'articolo 15 del decreto-legge in esame e per la restante parte le risorse del fondo di cui all'articolo 17 del suddetto decreto resesi disponibili in seguito alla previsione, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 107 del 2008 (analoga disposizione è contenuta all'articolo 2, comma 1-bis del presente provvedimento) in base alla quale il Sottosegretario di Stato non percepisce emolumenti. Con riferimento all'utilizzo, indicato

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nella relazione tecnica, delle risorse previste dall'articolo 15, ritiene necessario che il Governo chiarisca come le stesse risorse utilizzate per l'attuazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2 e dell'articolo 2, comma 7, possano essere utilizzate anche per questa ulteriore finalità. Qualora il Governo confermi che tali risorse siano sufficienti anche a garantire l'attuazione delle disposizioni in esame, ritiene opportuno coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2-bis dell'articolo 15. Al riguardo, chiede l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare il comma 2-bis prevedendo che il limite di spesa previsto dal medesimo comma sia innalzato da 12 milioni a euro 12.214.000 e che tali risorse siano destinate all'attuazione non solo dei commi 1 e 2 dell'articolo 15, e del comma 7, dell'articolo 2, come previsto attualmente dal testo, ma anche del comma 3 dell'articolo 6-bis. Con riferimento all'articolo 6-ter chiede di acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo, volti ad escludere che la norma possa comportare costi ulteriori, rispetto a quelli previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, per le eventuali modifiche o riconversioni degli impianti di trattamento esistenti. Chiede inoltre di valutare se le medesime disposizioni siano suscettibili di determinare profili problematici per quanto attiene alla compatibilità con l'ordinamento comunitario e, quindi, conseguenze finanziarie connesse all'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, rileva che andrebbero valutati i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario al fine di escludere eventuali sanzioni. Con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 15, osserva che, non essendo disponibili elementi e dati relativi alla situazione di fatto riguardante le risorse in esame, risulta necessario che il Governo chiarisca se la modifica in esame sia suscettibile o meno di determinare effetti per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 3-ter dell'articolo 17, osserva che non vengono forniti dati e parametri idonei a determinare l'entità e le modalità di effettiva applicazione della prevista riduzione di trasferimenti ai comuni interessati, che sembrerebbe commisurata a quote del gettito della tariffa o della tassa sui rifiuti. La norma implica pertanto una riduzione di trasferimenti le cui modalità di copertura non appaiono chiaramente definite. Andrebbero quindi acquisiti dal Governo idonei elementi di valutazione al riguardo, volti anche a verificare l'effettiva sostenibilità per i comuni interessati delle predette riduzioni. A tal fine occorrerebbe tener conto, da un lato, delle esigenze relative agli equilibri di bilancio, anche in relazione ai vincoli posti dal patto interno di stabilità, dall'altro, delle necessità connesse alla copertura, mediante la tariffa, dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame per completare la predisposizione dei necessari elementi di risposta sulle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rileva che la Commissione esprimerà il parere di competenza in occasione dell'esame dello stesso in Assemblea. Rinvia quindi l'esame alla seduta che sarà convocata sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 18.15.

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DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1145-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti allo stesso riferiti.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta precedente erano stati rivolte delle richieste di chiarimento sul nuovo testo trasmesso dalla Commissione ambiente a seguito del rinvio del provvedimento della Commissione in Assemblea, senza tuttavia giungere all'espressione del parere alla luce dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo di compiere ulteriori approfondimenti in merito. La Commissione ambiente ha quindi concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche. Chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. Segnala inoltre che l'Assemblea ha trasmesso un nuovo fascicolo di emendamenti sul disegno di legge C. 1145-A/R comprensivo in larga parte di emendamenti già compresi nel fascicolo n. 1 relativo al disegno di legge C. 1145-A, di cui la Commissione aveva iniziato l'esame, nonché di ulteriori emendamenti. Con riferimento a questi ultimi, segnala che l'emendamento 2.100 Mariani autorizza il sottosegretario di Stato ad effettuare attività di bonifica sempre a valere delle risorse di cui all'articolo 17. Ritiene opportuno che in proposito il Governo chiarisca se tali ulteriori attività possano essere realizzate nel limite delle risorse disponibili. L'emendamento 2.111 Biava autorizza il sottosegretario di Stato ad utilizzare banche dati e altre tecnologie a disposizione di pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al SIAN. Anche in questo caso risulta opportuno che il Governo chiarisca se l'accesso e l'utilizzo di tali tecnologie possa comportare nuovi o maggiori oneri. L'emendamento 2.101 Paolo Russo estende anche al contrasto del traffico illecito di rifiuti le attività che possono essere effettuate avvalendosi delle forze armate. L'emendamento 2.104 Piffari prevede che le forze armate possano trattenere soggetti, per il tempo strettamente necessario all'intervento delle forze di polizia, quando si tratti di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza degli uomini. L'emendamento 2.113 Realacci prevede che si definisca un programma operativo interforze coordinato dalla prefetture di Napoli e Caserta stanziano allo scopo 5 milioni di euro, senza tuttavia provvedere in termini corretti alla copertura di tali oneri. L'articolo aggiuntivo 3.0150 Paolo Russo affida al procuratore della Repubblica di Napoli il coordinamento di una task interforze per monitorare e contrastare il traffico illecito di rifiuti. Contestualmente si prevede che i competenti comandi dei carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale, oltre che degli organi di polizia municipale e provinciale mettano a disposizione del procuratore della repubblica il personale necessario per lo svolgimento dei compiti della task interforze. L'emendamento è suscettibile di determinare nuovi oneri non adeguatamente quantificati e coperti.
L'emendamento 6.150 Paolo Russo prevede che gli impianti di selezione e trattamento possano essere convertiti anche in impianti di digestione anaerobica. Anche in questo caso chiede al rappresentante del Governo di precisare se si tratta di capire se tale conversione sia compatibile con la previsione del limite di spesa stabilito nel medesimo comma in 10.900.000 euro. Segnala ancora che l'emendamento 6-bis.103 Piffari sopprime il comma 6, che reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo; l'emendamento 6-ter.102 Esposito prevede l'obbligo di assicurare adeguate procedure di controllo selettivo prima del conferimento all'impianto dei rifiuti. Chiede in proposito di chiarire se dalla previsione di tale

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obbligo possano discendere spese aggiuntive. L'emendamento 7.104 Realacci sopprime il comma 1, che reca disposizioni volte a ridurre la spesa pubblica mediante il ridimensionamento del numero dei membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. L'emendamento 9.101 Bratti reca una disciplina più puntuale per lo smaltimento di talune tipologie di rifiuti speciali pericolosi per i quali le discariche devono essere sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale. L'emendamento 11.102 Realacci incrementa da 47 milioni di euro a 67 milioni di euro il limite massimo della spesa autorizzata per gli interventi previsti al comma 12. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del FAS, di cui si prevede l'utilizzo per la copertura, siano congrue allo scopo. Gli emendamenti 12.150 Ceroni e 12.101 Stradella consentono che ai fini del pagamento diretto le società originariamente affidatarie, ovvero ad esse subentrate, possano trasmettere anche altra e non meglio specificata documentazione specificante il credito vantato, oltre ai contratti registrati. In proposito chiede che il Governo chiarisca se tale estensione possa determinare, seppure indirettamente, un incremento della spesa a titolo di pagamento degli importi dovuti. L'emendamento 15.150 Monai sopprime la previsione della inefficacia dei pignoramenti notificati a valere sulle risorse finanziarie destinate agli interventi per l'emergenza rifiuti in Campania. Segnala che l'emendamento appare suscettibile di pregiudicare l'intangibilità di tali risorse, ivi comprese quelle stanziate dal provvedimento. Ricorda infine che l'emendamento 17.101 Dussin prevede che le regioni soggette allo stato di emergenza, d'intesa con il Ministro dell'economia, individuino le modalità ed i criteri per il recupero di quanto dovuto a carico dei comuni e degli altri enti che hanno beneficiato della gestione statale. Le somme recuperate sarebbero acquisite al bilancio dello Stato. Ricorda in fine al rappresentante del Governo che nel nuovo fascicolo degli emendamenti risultano ricomprese numerose proposte emendative sulle quali nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate sul nuovo testo del provvedimento (vedi allegato). Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative su cui nella seduta di ieri erano stati richiesti chiarimenti in quanto tutte risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura. Con riferimento poi alle proposte emendative da ultimo richiamate dal relatore, rileva che tutte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri e pertanto il parere è contrario, fatta eccezione per l'emendamento 9.101 e per l'emendamento 17.101 che non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Remigio CERONI (PdL) chiede le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 12.150 e sull'emendamento Stradella 12.101 in quanto gli stessi intendono porre rimedio a situazioni in cui le società risultano già beneficiarie di decreti di ingiunzione per riscuotere il proprio credito ma, in forza delle disposizioni del provvedimento non sono autorizzati alla riscossione.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, rileva che effettivamente bisognerebbe valutare, per quel che concerne gli emendamenti 12.150 e 12.101, se ai fini della quantificazione degli oneri della disposizione dell'articolo 12 si è tenuto conto anche della fattispecie richiamata dal collega Ceroni, ed in tal caso su tali emendamenti si potrebbe esprimere un parere di nulla osta, o meno.

Pietro FRANZOSO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni del parere favorevole espresso sull'emendamento 17.101.

Maino MARCHI (PD) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento

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2.100. Rileva infatti che l'emendamento prevede che, nei limiti del fondo, il sottosegretario di Stato sia autorizzato anche a svolgere attività di bonifica. Non si profilano pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva, con riferimento all'emendamento 2.100, che il fondo di cui all'articolo 17 potrebbe non risultare congruo a coprire gli oneri di eventuali opere di bonifica che risultano notevolmente onerose. Rileva poi che l'emendamento 12.150 necessiterebbe di una quantificazione e della relativa copertura, in quanto si ampliano le categorie di documenti che consentono alle società affidatarie di accedere al pagamento diretto. Precisa infine che sull'emendamento 17.101 non ha espresso un parere favorevole ma un parere di nulla osta che evidenzia unicamente l'assenza di profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'Assemblea ha appena trasmesso gli emendamenti 2.200, 3.200, 7.200 e 18.200 della Commissione al provvedimento, nonché alcuni subemendamenti riferiti agli stessi ed evidenzia le difficoltà che questo modo di procedere produce ai fini dei lavori della Commissione e di una compiuta istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che comunque gli emendamenti da ultimo trasmessi ed i relativi subemendamenti non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145-A/R);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il combinato disposto delle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 1, mediante la soppressione dell'ultimo periodo, e dell'inserimento del comma 1-bis all'articolo 2 deve intendersi nel senso che la coincidenza nella stessa persona delle funzioni di sottosegretario di Stato e di capo del Dipartimento della protezione civile consentirà di evitare l'eventualità della emersione di nuovi o maggiori oneri a titolo di corresponsione di emolumenti aggiuntivi;
le misure di recupero e riqualificazione ambientale che il sottosegretario di Stato sarebbe autorizzato a porre in essere in base alla disposizione aggiunta al comma 2 dell'articolo 2, devono intendersi come strettamente connesse e strumentali a quelle già previste;
alle attività che il personale delle forze armate sarebbe chiamato a svolgere ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 2 può effettivamente farsi fronte senza nuovi e maggiori per il bilancio dello Stato escludendosi, in particolare, la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale interessato;
il rimborso cui si fa riferimento al comma 8-bis dell'articolo 2 sarà effettuato in ogni caso entro i limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 17;
la quantificazione degli oneri derivanti dal previsto impiego delle forze armate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, deve intendersi nel senso che la stessa costituisce un limite massimo di spesa ed è pari a 2.214.000 euro. Ai predetti oneri si farà fronte nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di parte corrente del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 17; tali risorse risultano congrue anche in ragione delle disponibilità aggiuntive derivanti dalla esclusione della corresponsione di compensi aggiuntivi al sottosegretario di Stato;
le disposizioni di cui all'articolo 6-ter non appaiono suscettibili di comportare

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oneri aggiuntivi in relazione alle regole per il calcolo della tariffa da porre a carico dei comuni da parte della missione commissariale;
le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3-ter, non prefigurano il depauperamento di risorse degli enti locali in favore del bilancio dello Stato ma costituiscono una norma di carattere programmatico rispondente all'esigenza di responsabilizzare, anche mediante lo strumento sanzionatorio, gli enti locali ad una gestione finanziaria virtuosa, in modo da evitare che si verifichi l'acquisizione di risorse a titolo di tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a fronte del mancato svolgimento dei servizi corrispondenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che l'acquisizione al bilancio dello Stato di quota parte delle entrate derivanti dalla riscossione della tassa o della tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni che risultino inadempienti agli obblighi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei medesimi rifiuti sarà comunque disciplinata in termini tali da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti interessati e il rispetto, da parte degli stessi, degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «con oneri a carico» con le seguenti: nei limiti delle risorse»;
all'articolo 2, comma 8-bis, le parole: «a valere sulle risorse» siano sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse»;
all'articolo 6-bis comma 6 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 2-bis con il seguente: «2-bis. All'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12.214.000 euro».
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.104, 2.111, 2.113, 6.150, 6-bis.103, 6-ter.102, 7.4, 7.104, 9.2, 9.12, 9.57, 9.58, 11.2, 11.7, 11.11, 11.15, 11.21, 11.25, 11.27, 11.31, 11.40, 11.50, 11.54, 11.55, 11.56, 11.58, 11.60, 11.61, 11.102, 12.1, 12.101, 12.150, 15.150, 16.8, e sull'articolo aggiuntivo 3.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti e relativi subemendamenti trasmessi.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 19.15.