CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2008
18.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1145-A Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimersi sul testo del disegno di legge C. 1145-A, recante la conversione in legge del decreto-legge sull'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, rinviato dall'Assemblea in Commissione ambiente e risultante dagli emendamenti oggi approvati dalla Commissione medesima. Ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalle ore 16.30.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che, come ha già evidenziato il Presidente, la Commissione Giustizia

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ha espresso il proprio parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta dell'11 giugno scorso. Ricordo che è stato espresso un parere favorevole con alcune osservazioni relative agli articoli 2, 3 e 4 per le parti di competenza della Commissione giustizia. Il nuovo testo sul quale la Commissione oggi deve esprimere un parere non modifica le parti di propria competenza, per cui ho presentato una proposta di parere in cui è confermato il parere già espresso. Per quanto attiene agli emendamenti approvati oggi dalla Commissione di merito, segnalo che è stato introdotto all'articolo 2 il comma 7-bis relativo all'utilizzo del personale delle forze armate impiegato per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e protezione di cui al comma 7. Ricorda che quest'ultimo comma prevede che il sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti possa richiedere «l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti». Il nuovo comma 7, che riprende integralmente l'articolo 3 del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, stabilisce che il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al predetto comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Si ricorda che la disposizione richiamata della legge n. 152 del 1975 consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle forze pubbliche nel corso di operazioni di polizia, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non danno possibilità per un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, di procedere all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone il cui atteggiamento e la cui presenza, in relazione a specifiche o concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Di tali perquisizioni deve essere redatto verbale da trasmettere entro 48 ore al Procuratore della Repubblica. Il comma 7-bis stabilisce altresì che ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale, in materia di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini nonché di altre persone.
Ritiene che quanto previsto dal comma 7-bis sia condivisibile, in quanto attribuisce al personale delle forze armate dei poteri strettamente consequenziali alle funzioni attribuite alle forze armate stesse dal comma 7 del decreto legge n. 90 del 2008. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Lanfranco TENAGLIA (PD) dichiara di non condividere la disposizione sull'utilizzazione delle Forze armate di cui al comma 7-bis dell'articolo 2 del decreto legge, ritenendo che i compiti di vigilanza e sorveglianza da esplicare anche attraverso perquisizioni ed identificazioni siano esorbitanti rispetto alle competenze istituzionali delle Forze armate. Esprime pertanto contrarietà a tale disposizione, della quale chiede che sia prevista la soppressione nel parere che la Commissione giustizia si accinge ad approvare.

Federico PALOMBA (IdV) riservandosi di intervenire in Assemblea attraverso la presentazione di un emendamento circa la formulazione del comma 7-bis dell'articolo 2, rilevando che questo sostanzialmente attribuisce alle Forze armate funzioni di

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polizia giudiziaria. Ritiene che la Commissione possa inserire nel proprio parere una osservazione volta ad una riformulazione del comma 7-bis da parte della Commissione di merito in maniera tale che sia esclusa con certezza l'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria alle Forze armate.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ritiene di non modificare la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Enrico COSTA (PdL), propone di procedere ad inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1185, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere all'inversione dell'ordine del giorno chiesta dall'onorevole Costa.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, illustra la sua proposta di parere, nella quale è evidenziato che un taglio al bilancio del Ministero della giustizia, come quello previsto nel decreto legge in esame, potrebbe giustificarsi solo se di natura temporanea, in quanto connesso alle esigenze di straordinaria necessità ed urgenza sottese al provvedimento, e comunque in vista di un adeguato e tempestivo rifinanziamento, idoneo a realizzare concretamente le improcrastinabili riforme preannunciate dal Governo in materia di giustizia. Inoltre nella proposta di parere si sottolinea come presenti profili discutibili la completa sottrazione di risorse destinate al perseguimento di un obiettivo importante, quale il contrasto della violenza sulle donne. Quest'ultimo punto è oggetto di una specifica osservazione.

Marilena SAMPERI (PD) dopo aver preso atto con favore della sensibilità mostrata circa la questione della decurtazione dei fondi in materia di violenza sulle donne, invita lo stesso a trasformare l'osservazione in condizione. Inoltre ritiene che dovrebbe essere prevista una ulteriore condizione volta a reintegrare i fondi sottratti al Ministero della giustizia, essendo questi necessari per contribuire all'efficienza del servizio-giustizia.

Carolina LUSSANA (LNP) ricorda all'onorevole Samperi che il provvedimento in esame prevede tagli per tutti i dicasteri e non solamente per quello della giustizia. Si tratta di tagli necessari per coprire le spese derivanti dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa. In ordine ai fondi in materia di violenza sessuale condivide l'osservazione formulata dal relatore, auspicando che le Commissioni di merito ne diano seguito.

Angela NAPOLI (PdL) dopo aver dichiarato di condividere la proposta di parere presentata dal relatore, invita questi a trasformare l'osservazione in una condizione, sottolineando l'esigenza di assicurare alla lotta contro la violenza sessuale mezzi e strutture adeguate.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere la parte emotiva della proposta

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di parere presentata dal relatore, in quanto è evidenziato come il decreto di legge in esame abbia inopinatamente sottratto fondi all'amministrazione della giustizia ed alla lotta contro la violenza sessuale. Non condivide invece la proposta di parere nella parte in cui non traduce rilievi di tale importanza come quelli effettuati dal relatore in specifiche condizioni. Annuncia che qualora il relatore non trasformasse nel senso da lui auspicato la proposta di parere presentata egli esprimerà un voto contrario.

Luigi VITALI (PdL) dopo aver condiviso la proposta di parere presentata, osserva che i tagli agli stanziamenti, compresi quelli alla giustizia, sono necessari in questo momento per finanziare le spese derivanti dall'introduzione di misure necessarie per sostenere le famiglie. Ciò che importa è la volontà politica della maggioranza di reintegrare i fondi tagliati dal decreto in esame. Piuttosto ritiene che non siano assolutamente giustificati i tagli che la maggioranza di centro-sinistra ha effettuato nella scorsa legislatura nei confronti del Ministero della giustizia. In ordine all'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore ritiene che questa possa essere tradotta in una raccomandazione.

Donatella FERRANTI (PD), anche alla luce dell'intervento appena svolto dall'onorevole Vitali, invita i componenti della Commissione a concentrare la propria attenzione sulla legislatura corrente piuttosto che su quella passata. In relazione ai tagli di spesa previsti dal decreto-legge in esame, stigmatizza la scelta del Governo di realizzare il proprio programma utilizzando fondi stanziati con finalità sociali. Ancora meno giustificabile è la riduzione dei fondi assegnati al Ministero della giustizia.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condivide l'intervento dell'onorevole Vitali, ritenendo che sarebbe opportuno trasformare l'osservazione contenuta nella proposta di parere in una condizione. Sottolinea comunque la necessità di riformulare la parte della predetta proposta al fine di meglio evidenziare la necessità di non ridurre i fondi a favore della giustizia, considerato che, come è emerso in occasione delle audizioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero, sarebbe necessario incrementare i mezzi e le strutture a disposizione dell'amministrazione della giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, in relazione agli interventi degli onorevoli Vitali e D'ippolito Vitale circa l'introduzione di una raccomandazione in luogo dell'osservazione prevista nella proposta di parere, ricorda che il regolamento, all'articolo 73, comma 3, tipicizza le formule dei pareri che possono essere espressi dalle Commissioni. In particolare il parere può essere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole con condizioni. Si può altresì esprimere un parere con la formula «nulla osta all'ulteriore corso del progetto». Osserva pertanto che non vi è alcuna possibilità di esprimere parere con raccomandazioni.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dal relatore sia incongruente nella parte in cui si riferisce alla temporaneità dei tagli di spesa previsti dal decreto-legge circa i fondi del Ministero della giustizia. Ricorda, a tale proposito, che nel bilancio non sono previste voci provvisorie ma allocazioni di risorse frutto di scelte politiche. Osserva che la riduzione delle spese per la giustizia è incompatibile con il programma di Governo in materia di giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, accogliendo i rilievi espressi sulla proposta di parere in ordine all'osservazione prevista, presenta una nuova proposta di parere nella quale l'osservazione è trasformata in condizione (vedi allegato 3). In riferimento all'intervento dell'onorevole Capano sottolinea come nella premessa della proposta di parere sia evidenziato che il taglio al bilancio del Ministero della giustizia debba considerarsi provvisorio e come per prassi si

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intervenga frequentemente per rimodulare voci del bilancio quando queste non siano state utilizzate, come nel caso del fondo per la lotta per le violenze sulle donne.

Federico PALOMBA (IdV) chiede al relatore se questi voglia accogliere anche la proposta di inserire come condizione il ripristino dei fondi a favore del Ministero della giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, sottolinea come la nuova proposta di parere rappresenti un adeguato equilibrio tra le istanze della maggioranza e dell'opposizione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 giugno 2008.

Audizione del Presidente del tribunale di Torino, professor Mario Barbuto, e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano, dottor Cuno Tarfusser, in materia di organizzazione degli uffici giudiziari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana e C. 1155 Bongiorno.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, illustrando le proposte di legge all'ordine del giorno, osserva che purtroppo la diffusione dei reati di pedofilia in Italia, come nelle altre parti del mondo, risulta sempre maggiore e comunque già elevatissima.
Rileva che in Italia è vigente dal 1998 la legge n. 269, considerata una vera e propria legge quadro in materia di pedofilia che, congiunta con le leggi n. 66 del 1996 e n. 38 del 2006, rappresentano una buona base normativa, ma che, alla luce di questo dilagante fenomeno, necessita di ulteriori interventi al fine di garantire una migliore difesa e tutela dei minori.
A tal fine sono state presentate la proposta di legge n. 665, d'iniziativa del deputato Lussana, relativa alla «Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale» e la proposta di legge n. 1155 d'iniziativa dei deputati Bongiorno e Merloni, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale».
La proposta di legge dell'onorevole Lussana parte dalla considerazione che la rete è utilizzata non solo per la divulgazione di materiale pedopornografico, ma anche per la diffusione di una vera e propria apologia del reato di pedofilia. Occorre, pertanto intervenire, in termini di prevenzione e repressione, non solo con strumenti di lotta di tipo telematico, ma anche con nuove fattispecie di reato che aiutino a combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia. Infatti, la fattispecie dell'apologia della pedofilia non è espressamente prevista nella nostra legislazione vigente. Per tale motivo, la proposta di legge Lussana introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 414 del codice penale e più esattamente nella parte dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico, titolo V del libro II. Oggetto della tutela penale individuabile nella nuova fattispecie è, dunque, non solo il sentimento collettivo di sicurezza, ma l'ordine pubblico inteso come insieme dei valori fondamentali della collettività, turbati dalle condotte che si vogliono punire con

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l'introduzione di questo articolo 414-bis. L'onorevole Lussana propone questa nuova fattispecie penale per garantire una maggiore tutela dell'universo minorile. La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale. La pena da comminare per questa nuova fattispecie di reato è compresa tra un minimo di tre anni di reclusione fino ad un massimo di cinque anni ed è esclusa la possibilità di chiedere il patteggiamento per gli imputati.
La proposta di legge Lussana consta di due soli articoli. In particolare all'articolo 1 introduce la nuova fattispecie di reato denominata «Pedofilia e pedopornografia culturale».
La proposta di legge degli onorevoli Bongiorno e Merloni, valutato il costante aumento del fenomeno della pedofilia, considera necessario agire a livello normativo anche sul piano della prevenzione, proponendo l'introduzione - a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore - dell'obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore. Non solo, ma atteso che il minore tende quasi sempre a comunicare l'abuso subito attraverso disegni ed elaborati, la proposta prevede una sanzione volta ad impedire a chiunque di occultare, distruggere o alterare tali documenti. Tale proposta, inoltre, prevede l'inserimento nel codice penale di una norma atta a punire la condotta di chiunque sottoponga alla visione di un minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali.
La proposta interviene, altresì, sulle norme del codice di procedura penale per assicurare un'adeguata tutela al minore anche nella fase giudiziale conseguente agli abusi subiti, in modo da non disperdere né adulterare il patrimonio cognitivo del minore. Viene, pertanto, prevista la presenza di una figura che funga da «mediatore psicologico» tra il minorenne e l'autorità procedente. Le due onorevoli proponenti hanno, infatti, notato che mentre per i contesti in cui il minorenne viene sentito dal giudice (incidente probatorio e dibattimento) sono previste molte specifiche garanzie a tutela del minore e dell'attendibilità del suo contributo testimoniale, per la fase delle indagini è consentito all'inquirente pubblico e privato di sentire il minorenne senza alcuna di tali garanzie. Si rende, pertanto, necessaria l'introduzione della figura del consulente tecnico «esperto in psicologia o in psichiatria infantile», che deve garantire la necessaria protezione psicologica del bambino durante l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del difensore.
Gli stessi motivi hanno portato le proponenti a proporre la modifica alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'esame dibattimentale del minorenne. Viene previsto, in primo luogo, l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'incidente probatorio, rendendolo obbligatorio in tutti i casi di assunzione della testimonianza del minore vittima. Nelle ipotesi in cui il minore rende dichiarazioni in sede di incidente probatorio, deve trovare attuazione la norma di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale, a prescindere dal reato per cui si procede; si prevede, quindi, la soppressione del comma 1-bis del citato articolo 190-bis, nella parte in cui ne limita l'applicazione a specifiche fattispecie delittuose. In secondo luogo, viene riconosciuta al giudice la facoltà di disporre per qualsiasi reato le modalità particolari di celebrazione dell'udienza di incidente probatorio stabilite dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, già previste solo per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale

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pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater 609-octies del codice penale.
Anche per l'esame dibattimentale del minore, disciplinato secondo regole che si applicano all'incidente probatorio, viene prevista la presenza obbligatoria del consulente, a vantaggio dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore.
Si propone, infine, sempre nell'ottica di garantire il minore e di tutelare la verità processuale, di estendere a tutti i casi in cui il minore sia vittima di un reato la possibilità di effettuare l'esame testimoniale mediante l'uso di un vetro-specchio e di un impianto citofonico.
Un ulteriore intervento viene rivolto all'ambito della cautela, laddove si prevede, per il soggetto gravemente indiziato dei reati di abuso sui minori, l'introduzione di una misura che cumuli l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinarsi alla persona offesa.
La proposta di legge Bongiorno e Merloni è articolata in due Capi. Il primo, costituito da due articoli, introduce due nuove fattispecie di reato, rispettivamente: «Omessa denuncia di reato in danno di minore» e «Distrazione di documenti redatti dal minore». Il Capo II apporta modifiche al codice di procedura penale finalizzata a tutelare il minore che partecipa al processo penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, osserva che oggi riprende l'esame delle proposte di legge in materia di molestie insistenti. Ricorda che l'esame era stato momentaneamente sospeso il 4 giugno scorso al fine di abbinarvi un disegno di legge del Governo, la cui adozione da parte del Consiglio dei Ministri risultava essere prossima, nonché una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali quelle a firma dei deputati dell'opposizione, già presentate ma non ancora assegnate alla Commissione. La scelta di sospendere brevemente l'esame era stata dettata da ragioni di economia procedurale, in quanto si rischiava di avviare un dibattito in Commissione che si sarebbe dovuto successivamente ripetere alla luce dell'assegnazione di nuovi progetti di legge. Nel frattempo sono state assegnate le predette proposte di legge, mentre è oggi all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulle misure contro gli atti persecutori. Considerato che l'introduzione nell'ordinamento del reato di molestie insistenti e di misure volte a prevenire in concreto tale comportamento è da tutti considerata una priorità assoluta la cui realizzazione non può subire alcun rallentamento, ha ritenuto di riavviare a partire dalla seduta odierna il dibattito in Commissione sulle proposte che comunque sono state già assegnate. Non appena sarà assegnato anche il disegno di legge del Governo, la cui adozione dovrebbe essere prossima, si procederà al suo abbinamento.
Ricorda quindi che sono state assegnate alla Commissione ulteriori proposte di legge rispetto a quelle abbinate in occasione della prima seduta dedicata alla materia delle molestie insistenti. Si tratta, in particolare, delle proposte di legge n. 966 Mura, n. 1171 Santelli, n. 204 Cirielli, n. 1231 Pollastrini, n. 1233 Samperi, n. 1261 Bertolini e n. 1252 Mussolini, che pertanto sono state abbinate alle proposte di legge n. 35 Brugger, n. 407 Contento, n. 667 Lussana, n. 787 Codurelli e n. 856 Pisicchio.

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La proposta di legge n. 1231 presentata dall'onorevole Pollastrini riproduce integralmente il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione Giustizia. Sostanzialmente riproduce tale testo anche la proposta di legge n. 1233 a firma dell'onorevole Samperi. Pertanto, per la parte relativa alla fattispecie del reato di molestie valgono le considerazioni svolte per le proposte a firma degli onorevoli Contento e Pisicchio nella scorsa seduta, considerato che anch'esse per tale materia riprendono il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura. La novità rispetto alle proposte già commentate è la previsione delle disposizioni sulla omofobia, secondo quanto previsto nel testo approvato nella XV legislatura. A tale proposito rinvia a quanto già espresso nella seduta del 4 giugno scorso in ordine alla delimitazione della materia oggetto di esame, la quale è stata individuata dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle molestie insistenti. Qualora si ritenesse opportuno affrontare anche la materia dell'omofobia, la Commissione potrebbe avviare l'esame di progetti di legge volti esclusivamente a disciplinare tale materia.
Così come le proposte di legge già assegnate alla Commissione, anche quelle che oggi sono esaminate per la prima volta sono strutturate prevedendo una nuova fattispecie di reato e misure preventive che possono essere adottate dall'autorità di polizia. Piuttosto che soffermarsi sulle singole fattispecie, ritiene opportuno sottolineare quelli che devono essere gli obiettivi che si deve porre la Commissione nell'elaborare una nuova figura di reato diretta a punire una condotta la cui lesività non sempre risulta obiettivamente dal dato concreto della condotta posta in essere.
Le molestie insistenti spesso si traducono in condotte il cui evento ha una dimensione meramente psicologica, come, ad esempio, il timore per la sicurezza personale o di altri soggetti ai quali si è legati o il pregiudizio alle abitudini di vita, come previsto, ad esempio, dal testo approvato nel corso della scorsa legislatura. La Commissione giustizia dovrà cercare di formulare una fattispecie che sia esaustiva nel punire le diverse modalità in cui concretamente si possono tradurre le molestie ed, allo stesso tempo, conforme ai principi di tassatività e determinatezza. In caso contrario vi è il rischio di introdurre nell'ordinamento una fattispecie non conforme al principio costituzionale di legalità o, nel caso in cui sia conforme a tale principio, onnicomprensiva di condotte non lesive di un bene giuridico. In quest'ultimo caso la norma sarebbe carente rispetto al principio di offensività.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiacomo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI